TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 6603 depositata il 12 marzo 2025 – In caso di cessione soggetta da IVA, non sussiste violazione del principio di alternatività dell’imposta, di consolidamento del criterio impositivo e di divieto di doppia imposizione allorché l’Amministrazione finanziaria indichi l’IVA come tributo dovuto ed escluda, invece, l’imposta di registro erroneamente corrisposta dall’acquirente, atteso che in tal caso non opera il principio di consolidamento, che presuppone l’applicazione dell’imposta di registro e riguarda la misura di essa, né rileva il fatto storico che sia stato pagato un tributo, stante l’obbligo per il contribuente di pagare quello previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive

In caso di cessione soggetta da IVA, non sussiste violazione del principio di alternatività dell'imposta, di consolidamento del criterio impositivo e di divieto di doppia imposizione allorché l'Amministrazione finanziaria indichi l'IVA come tributo dovuto ed escluda, invece, l'imposta di registro erroneamente corrisposta dall'acquirente, atteso che in tal caso non opera il principio di consolidamento, che presuppone l'applicazione dell'imposta di registro e riguarda la misura di essa, né rileva il fatto storico che sia stato pagato un tributo, stante l'obbligo per il contribuente di pagare quello previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive

Conto liquidità e conto titoli all’estero e servizi di investimento prestati dalla stabile organizzazione – Regimi fiscali del risparmio amministrato e gestito, monitoraggio fiscale, imposta di bollo, comunicazioni ARF– Artt. 6 e 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, artt. 1 e 4, comma 3, decreto–legge 28 giugno 1990, n. 167; articolo 13, commi 2–bis e 2–ter, Allegato A, Tariffa Parte I, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; Articolo 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 – isposta n. 75 del 14 marzo 2025, n. 75 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 75 del 14 marzo 2025, n. 75 Conto liquidità e conto titoli all'estero e servizi di investimento prestati dalla stabile organizzazione – Regimi fiscali del risparmio amministrato e gestito, monitoraggio fiscale, imposta di bollo, comunicazioni ARF– Artt. 6 e 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, artt. 1 [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5131 depositata il 27 febbraio 2025 – In materia tributaria, la rilevanza penale dell’illecito tributario, ai fini del ed. raddoppio dei termini per l’accertamento, come regolato dalla disciplina transitoria prevista dalla legge n. 208 del 2015, applicabile “ratione temporis”, va valutata con riferimento all’epoca in cui è stata commessa la violazione ed è stato effettuato l’accertamento, che coincide con la notifica del processo verbale di constatazione e la conseguente trasmissione della denuncia all’Autorità giudiziaria, essendo questo il momento in cui si conclude la fase di accertamento della condotta di evasione, avente rilevanza penale, non rilevando che, successivamente, a seguito di modifica legislativa, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l’obbligo di denuncia penale

In materia tributaria, la rilevanza penale dell'illecito tributario, ai fini del ed. raddoppio dei termini per l'accertamento, come regolato dalla disciplina transitoria prevista dalla legge n. 208 del 2015, applicabile "ratione temporis", va valutata con riferimento all'epoca in cui è stata commessa la violazione ed è stato effettuato l'accertamento, che coincide con la notifica del processo verbale di constatazione e la conseguente trasmissione della denuncia all'Autorità giudiziaria, essendo questo il momento in cui si conclude la fase di accertamento della condotta di evasione, avente rilevanza penale, non rilevando che, successivamente, a seguito di modifica legislativa, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l'obbligo di denuncia penale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5068 depositata il 26 febbraio 2025 – Il soggetto che abbia beneficiato ai fini dell’imposta di registro del beneficio prima casa decade da detto beneficio ove entro il quinquennio aliena il medesimo bene riservandosi, a garanzia della parte di prezzo dilazionato, il dominio sull’immobile, rilevando il momento della conclusione della vendita come stabilito dall’art. 27 TUR e non già il momento successivo del pagamento integrale del prezzo

Il soggetto che abbia beneficiato ai fini dell'imposta di registro del beneficio prima casa decade da detto beneficio ove entro il quinquennio aliena il medesimo bene riservandosi, a garanzia della parte di prezzo dilazionato, il dominio sull'immobile, rilevando il momento della conclusione della vendita come stabilito dall'art. 27 TUR e non già il momento successivo del pagamento integrale del prezzo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5124 depositata il 27 febbraio 2025 – E’ escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker) sia irragionevole; il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker

E' escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker) sia irragionevole; il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione sesta, sentenza n. 175 depositata il 13 marzo 2025 nella causa C-640/23 – Gli articoli 168 e 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 non ostano a una normativa o a una prassi amministrativa nazionale che non consente a un soggetto passivo di ottenere la detrazione dell’IVA pagata a monte su un’operazione che, a seguito di una verifica fiscale, è stata riqualificata dall’amministrazione tributaria come operazione non soggetta all’IVA, anche quando risulta impossibile o eccessivamente difficile per tale soggetto passivo ottenere, da parte del venditore, il rimborso dell’IVA così indebitamente pagata. Tali principi richiedono tuttavia che, in una situazione del genere, detto soggetto passivo possa rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente all’amministrazione tributaria

Gli articoli 168 e 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 non ostano a una normativa o a una prassi amministrativa nazionale che non consente a un soggetto passivo di ottenere la detrazione dell'IVA pagata a monte su un'operazione che, a seguito di una verifica fiscale, è stata riqualificata dall'amministrazione tributaria come operazione non soggetta all'IVA, anche quando risulta impossibile o eccessivamente difficile per tale soggetto passivo ottenere, da parte del venditore, il rimborso dell'IVA così indebitamente pagata. Tali principi richiedono tuttavia che, in una situazione del genere, detto soggetto passivo possa rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente all'amministrazione tributaria

IVA indebita per riqualificazione dell’operazione, a seguito di una verifica fiscale, domanda di rimborso direttamente all’amministrazione tributaria

La C0rte di Giustizia dell'Unione Europea, sezione sesta, con la sentenza n. 175 depositata il 13 marzo 2025 nella causa n. C-640/23, intervenendo in tema di operazione di vendita riqualificata come non rientrante nell’ambito di applicazione dell’IVA, ha statuito il seguente principio di diritto secondo cui "Gli articoli 168 e 203 della direttiva 2006/112/CE del [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza m. 5447 depositata il 1° marzo 2025 – In tema di leasing, tenendo conto del disposto dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, soggetto passivo dell’IMU, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest’ultimo, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata

In tema di leasing, tenendo conto del disposto dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata

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