CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo
CCNL 18-12-2000
per aggiornamento vedi:
premessa
Pubblici Esercizi – Personale Artistico – Ccnl – Costituzione Delle Parti – Esclusioni Dall’ambito Di Applicazione
Costituzione delle parti
Il 18 dicembre 2000 in Roma presso la sede della Federazione Italiana Pubblici Esercizi
tra:
– La Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE);
e
– la SLC-CGIL;
– la FISTEL-CISL;
– la UILSIC-UIL;
si è stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro da valere, limitatamente alle scritture a tempo determinato e alle prestazioni saltuarie ed alternate, per il personale artistico scritturato dalle aziende di pubblico esercizio (con attività musicale, di ballo, di arte varia, di recitazione, quali sale da ballo, discoteche, night clubs, locali notturni, caffè concerto, cabaret e similari, ecc.).
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Contratto:
i cantanti, gli orchestrali facenti parte di complessi società di fatto o legalmente costituiti o alle dipendenze di capi-orchestra, in possesso di permesso di agibilità di cui all’articolo 10 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 e scritturati come tali;
i numeri di arte varia, i ballerini e gli orchestrali facenti parte di complessi artistici muniti del suddetto permesso di agibilità, scritturati come tali.
Dichiarazione congiunta
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni, hanno inteso realizzare con il presente Contratto non solamente una fase negoziale bensì un confronto globale testo al consolidamento e allo sviluppo del settore, sia sotto l’aspetto economico produttivo, sia sotto l’aspetto occupazionale.
L’importanza del Contratto Nazionale di lavoro non è solo relativa alle regole che stabiliscono i rapporti sindacali tra le parti, oltre che i diritti e i doveri, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.
In questo Contratto, infatti, le Parti hanno altresì inteso seguire vie innovative affinché all’interno di corrette regole sindacali e nella più limpida autonomia dei soggetti interessati, si ricerchino regole che siano applicabili nel settore, con una azione convergente che deve avere sempre come scopo quello di rendere più chiari e semplici gli interventi in un settore caratterizzato da una eccessiva burocratizzazione e da adempimenti complessi e lunghi che non tengono sempre conto delle esigenze delle imprese e dei lavoratori.
È quindi basilare partire da chiare regole contrattuali per iniziare una politica di riforma nel settore che consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati. Da questo punto di vista riveste grande importanza l’Osservatorio come soggetto che deve offrire notizie corrette sull’andamento del settore e proposte di regole certe che mettano finalmente in grado gli operatori e i lavoratori di conoscere le prospettive future del settore. In particolare esso deve offrire una base di discussione alle parti anche istituzionali interessate alle questioni relative al collocamento dello spettacolo, ai problemi previdenziali e ai problemi dell’agibilità, per le figure artistiche nei pubblici esercizi.
Nota a verbale
Le Parti datoriali, a seguito della avvenuta stesura in data 8 giugno 1995, del testo definitivo del Contratto Nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi assunti con attività di trattenimento e spettacolo, ed essendo intervenute aggiunte per quanto riguarda le tabelle e modifiche per la decorrenza del Contratto stesso, rispetto all’ipotesi d’accordo stipulato in data 2 marzo 1995, chiedono all’Ente di Previdenza e di Assistenza per i lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.) che vengano impartite opportune istruzioni alle proprie sedi territoriali circa le operazioni di conguaglio che dovranno essere effettuate dai datori di lavoro che abbiano proceduto al versamento dei contributi sulla base dei precedenti valori retributivi.
Resta inteso che nessuna rivalsa può essere effettuata nei confronti del personale artistico previsto nel presente Contratto.
Premessa
Il protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 costituisce il quadro di riferimento sulle cui linee le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi anche al fine di garantire il rispetto delle parti intese e quindi prevenire l’eventuale conflittualità tra le parti.
Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificare le possibilità di superamento.
Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull’esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Le parti, infine, in considerazione delle specificità del settore, della ciclicità e stagionalità dell’attività, della programmazione dell’offerta subordinata ad una domanda variabile in tempi brevi, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati in materia di mercato del lavoro, di collocamento della manodopera e di problematiche contributive e previdenziali al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
A tal fine verrà insediato uno specifico gruppo di lavoro che dovrà terminare i suoi lavori entro 12 mesi dalla data di stipula del presente accordo.
In particolare le Parti, in coerenza con quanto stabilito dal protocollo del 23 luglio 1993, ed al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende, richiedono al Governo l’adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale.
Art. 1. Diritti di informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la FIPE e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione;
b) la struttura del settore nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
c) lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore.
Art. 2. Strumenti nazionali
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concordano sull’opportunità di istituire:
1. L’Osservatorio Nazionale;
2. La Commissione Paritetica Nazionale.
Art. 3. Osservatorio nazionale
Le Parti, nella consapevolezza che sia necessario realizzare un sistema di moderne relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle imprese, che ciò presuppone una comune e approfondita conoscenza delle linee di sviluppo del settore, degli andamenti economico-produttivi, individuando i punti di forza e di debolezza, al fine di fornire un supporto tecnico alle parti per l’esame delle varie opportunità in tema di occupazione, formazione e qualificazione professionale, convengono di istituire l’Osservatorio Nazionale regolato da apposito Statuto (allegato “H” ).
Gli organi di gestione dell’Osservatorio Nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
A tal fine l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e sulle relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all’art. 1 (diritti di informazione);
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti;
c) sviluppa l’esame della classificazione , al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni ed individuare figure professionali non previste nell’attuale classificazione, formulando osservazione e proposte alle Organizzazioni stipulanti;
d) esamina e approfondisce le problematiche di settore legate: al mercato del lavoro, agli aspetti contributivi-previdenziali, alla SIAE, ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, e alla evoluzione legislativa sull’intrattenimento, anche al fine di fornire alle parti utili elementi per effettuare azioni congiunte nei confronti delle Amministrazioni competenti.
Successivamente all’avvio della operatività dell’Osservatorio Nazionale, potranno realizzarsi in via sperimentale, con accordi tra le organizzazioni locali aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, sottoscritti dalle medesime Organizzazioni firmatarie il presente Contratto, osservatori territoriali, anche al fine di fornire elementi utili per il perseguimento degli scopi dell’Osservatorio Nazionale.
Finanziamento
Al fine di assicurare operatività all’Osservatorio , la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40% della retribuzione giornaliera di cui all’art. 32 colonna A del Contratto Nazionale di lavoro vigente, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore.
Per la sola fase di avviamento dell’Osservatorio è stabilita una quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari a lire 100.000 per le imprese fino a 10 dipendenti e pari a lire 200.000 per le imprese con oltre 10 dipendenti.
Le modalità di riscossione delle suddette quote saranno definite dalle parti stipulanti il presente Contratto con apposito protocollo.
Chiarimento a verbale
Le Parti dichiarano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza della contribuzione per il finanziamento dell’Osservatorio Nazionale.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, riconoscendo che nell’espletamento del proprio lavoro il personale artistico scritturato può far ricorso a supporti tecnico professionali di cui si fa personalmente carico, demandano ad una Commissione tecnica, da costituirsi all’interno dell’Osservatorio Nazionale, il compito di approfondire la materia, con particolare riferimento alla identificazione e definizione di eventuali riconoscimenti in merito a: materiale di consumo di supporti discografici, materiali di aggiornamento, attrezzature tecniche.
I risultati dei lavori della Commissione dovranno essere portati a conoscenza delle Parti stipulanti e potranno costituire, previa valutazione delle stesse, parte integrante del presente Contratto.
Dichiarazione sulla previdenza complementare
Le parti confermano la necessità di introdurre nel settore forme di previdenza complementare. Anche in considerazione della esistenza del Fondo di previdenza complementare denominato Fon.Te., riguardante i settori del commercio, terziario e turismo, concordano di affidare ad una commissione paritetica, all’interno dell’Osservatorio Nazionale, la definizione di una proposta sulla strumentazione conseguente.
Art. 4. Commissione paritetica nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere composta da sei membri, dei quali tre designati dalla FIPE e tre designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
La Commissione paritetica Nazionale costituisce l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l’aggiornamento del contratto su quanto previsto al punto c) dell’art. 3
A tal fine la Commissione Paritetica Nazionale, con le modalità e le procedure previste dall’art.5 esamina ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal presente Contratto.
Inoltre la Commissione Paritetica Nazionale potrà procedere alla armonizzazione di accordi esistenti alle scadenze naturali degli stessi, con il presente Contratto Nazionale di Lavoro secondo criteri di uniformità e di omogeneizzazione rispetto alla disciplina contenuta nel presente Contratto.
Le vertenze di carattere generale concernenti l’applicazione e l’interpretazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende ricomprese nella sfera di applicazione del presente Contratto, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all’esame della Commissione Nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano di esaminare nel corso di un apposito incontro la possibilità di individuare le risorse per il funzionamento dello strumento previsto nel presente articolo.
Art. 5. Commissione paritetica nazionale – Procedure
Per l’espletamento di quanto previsto dall’art. 4 si applicano le procedure di seguito indicate.
La segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso la FIPE e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo raccomandata R.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto.
All’atto della presentazione dell’istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all’esame della controversia.
Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della FIPE.
La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al precedente comma e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste a riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con propria deliberazione.
Art. 6. Conciliazione delle vertenze individuali
Ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, le vertenze individuali relative all’applicazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro saranno demandate, prima dell’azione giudiziaria all’esame di una Commissione sindacale territoriale composta da un rappresentante dell’Associazione della Fipe e da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale dei Lavoratori alla quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.
La Commissione ha sede presso la Associazione locale della Fipe cui compete l’istituzione di un’apposita segreteria.
La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della commissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente.
La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, invitandole a designare entro otto giorni le organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato.
La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Dell’esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti la commissione.
I verbali di mancato accordo devono contenere le ragioni del mancato accordo.
La segreteria della commissione, su richiesta della parte più diligente, deposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli articoli 411 e 412 del codice di procedura civile. Una copia è conservata agli atti della commissione di conciliazione. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni.
Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale, alla quale la Commissione di conciliazione può rivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.
Le commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale tra le Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto Nazionale di Lavoro. I relativi accordi dovranno essere sottoposti alla approvazione della Commissione Paritetica Nazionale.
Art. 7. Collegio arbitrale
Ove il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile o all’articolo 6 del presente Contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di aderire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al primo comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro i trenta giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designati dalla Associazione locale della Fipe, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale (SLC CGIL o FISTEL CISL, o UILSIC UIL) a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di presidente nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del collegio, quest’ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in un’apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed il suo mandato è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui all’articolo 6.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’articolo 412 quater del codice di procedura civile.
Art. 8. Pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione ed attivazione di azioni positive a livello contrattuale nazionale.
Entro il 2001 verrà costituito un gruppo di lavoro paritetico per le Pari Opportunità con i seguenti compiti:
1. svolgere attività di studio e di ricerca, anche al fine di acquisire elementi per analizzare l’andamento dell’occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso;
2. studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo.
Il Gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.
Art. 9. Molestie sessuali
Le parti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un’offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.
I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti importuni, offensivi, o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignità di donne e uomini.
Mercato del lavoro
Le Parti, in considerazione:
– delle caratteristiche proprie del settore, contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale e da una attività che riveste i caratteri della stagionalità e della ciclicità;
– della esigenza di valorizzare la professionalità degli addetti del settore;
– della evoluzione della domanda di mercato e delle fluttuazioni dell’attività che rendono necessaria una sempre maggiore efficienza per rispondere alle esigenze della clientela;
concordano sulla opportunità di utilizzare tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente e delle altre tipologie che saranno individuate dalla legislazione, in quanto applicabili al tipo di attività del settore.
Le Parti ritengono, altresì, di volersi impegnare per facilitare l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro nelle diverse tipologie, anche tramite l’Osservatorio Nazionale, cui affidano funzioni di monitoraggio e di coordinamento in materia di mercato del lavoro.
Art. 10. Lavoro a tempo parziale
Le parti, tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, caratterizzato dall’utilizzo della tipologia di assunzione del contratto a tempo determinato, ritengono che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e le esigenze di flessibilità del settore. A tal fine concordano quanto segue.
Per lavoro a tempo parziale, in applicazione a quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 e successive modifiche, s’intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito nel presente Contratto.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro nel settore, la retribuzione sarà proporzionata all’orario concordato, avendo come riferimento, in ogni caso, il valore della retribuzione giornaliera per la prestazione di tipo B prevista nel presente Contratto. Per il solo settore night club si farà riferimento al valore della retribuzione giornaliera per la prestazione di tipo C.
Il part-time può svilupparsi su tutti i giorni della settimana (part-time orizzontale) o solo su alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno (part-time verticale) o in forma cd. mista. Per il personale in servizio è ammesso il passaggio da full time a part time previo accordo tra le parti e secondo quanto previsto dall’art. 5 comma primo del decreto legislativo n. 61 del 2000.
La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore a 10 ore e non superiore a 30 ore rispetto al normale orario settimanale Per il solo settore dei night club la prestazione individuale non potrà essere in misura inferiore a 15 ore rispetto all’orario normale settimanale.
L’instaurazione del rapporto part-time dovrà risultare da atto scritto con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario, la retribuzione e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il personale.
L’azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori già in forza che ne abbiano fatta richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.
In relazione alla particolare esplicazione ed articolazione dell’attività dell’attività di trattenimento e spettacolo, il datore di lavoro potrà variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, previo consenso del lavoratore e con un preavviso di dieci giorni, per far fronte a specifiche esigenze aziendali.
In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione giornaliera.
Al lavoratore è consentito richiedere, nei termini consentiti dalla normativa vigente, la collocazione temporale della prestazione inizialmente concordata.
In presenza di specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto all’orario ridotto concordato, previo consenso del lavoratore interessato, sino ad un limite massimo pari al 50% dell’orario pattuito.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite applicando una maggiorazione convenzionalmente stabilita nella misura del 15% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 e successive modifiche.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad attivarsi nei confronti del Governo per ottenere l’estensione dei benefici contributivi previsti per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, anche ai contratti a tempo determinato.
Art. 11. Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge n. 196/1997, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti fattispecie:
a) intensificazioni temporanee dell’attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
b) sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, o per aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b), della legge n. 230/1962;
c) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
d) assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro, in relazione ai nuovi assetti organizzativi/tecnologici;
Il numero dei lavoratori impiegati con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo non potrà essere superiore, in ciascuna impresa, ai seguenti limiti:
base di computo lavoratori assumibili
| da 0 a 4 | 4 unità |
| da 5 a 9 | 5 unità |
| da 10 a 25 | 6 unità |
| da 26 a 35 | 7 unità |
| da 36 a 50 | 10 unità |
Nelle imprese con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, non potrà superare il 22%
La base di computo per il calcolo dei lavoratori assumibili ai sensi del presente articolo è costituita dal numero dei lavoratori occupati all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero.
Per quanto non previsto nel presente testo in tema di lavoro temporaneo, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
La durata dei contratti di cui al presente articolo stipulati per sostituire lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente necessari.
Nelle imprese stagionali, attesa la loro particolarità, la base di computo è, in via convenzionale, costituita dal numero dei lavoratori occupati all’atto della attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo.
Informazione
L’impresa utilizzatrice comunicherà preventivamente alle OO.SS. territoriali aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente contratto il numero, le qualifiche, dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza l’impresa fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi.
Inoltre, una volta l’anno, l’azienda utilizzatrice fornirà all’Osservatorio Nazionale il numero dei contratti di lavoro temporaneo, la durata degli stessi, e la qualifica dei lavoratori interessati.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro temporaneo, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro
Art. 12. Lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un’unica obbligazione lavorativa subordinata.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l’adempimento dell’intera prestazione dovuta dai lavoratori solidalmente obbligati.
Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all’Osservatorio Nazionale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell’anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall’ente stesso.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro.
Dichiarazione congiunta sulla prestazione professionale
Fermo restando che il presente Contratto prevede attualmente esclusivamente forme di rapporto di lavoro di tipo subordinato, le Parti, riconosciuta la specificità dell’attività lavorativa nel contesto della profonda evoluzione che il settore dell’intrattenimento ha avuto, concordano sulla necessità di procedere ad una ricerca di forme diverse della regolamentazione dei rapporti di lavoro tra prestatori e committenti.
In questo senso le Parti si impegnano, entro il mese di febbraio 2001, a costituire una commissione tecnica con l’obiettivo di esaminare l’introduzione di rapporti di lavoro a prestazione professionale di tipo autonomo, avendo, al riguardo, particolare attenzione alla normale contribuzione E.N.P.A.L.S. nonché alla eventuale evoluzione legislativa in materia di protezione sociale.
Art. 13. Scrittura individuale
Per la scrittura e l’avviamento al lavoro valgono le disposizioni legislative in materia di collocamento, nonché quelle previste dal presente contratto.
La scrittura dovrà risultare da apposito atto scritto redatto in duplice copia di cui una da consegnare allo scritturato (modulo tipo allegato A).
La scrittura potrà essere prorogata consensualmente e non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata della scrittura iniziale.
Art. 14. Periodo di prova
La scrittura potrà essere risolta anticipatamente se il lavoratore non supera il periodo di prova che sarà pari alla metà della durata della scrittura.
In caso di non superamento del periodo di prova il lavoratore avrà diritto alla retribuzione per le giornate di lavoro svolte, e al rimborso delle spese per l’eventuale viaggio di ritorno.
Art. 15. Orario di lavoro
L’orario di lavoro viene così stabilito.
Prestazioni di Tipo A: sette ore giornaliere con un massimo di 40 ore settimanali.
L’orario giornaliero sarà ripartito in due turni. La durata di uno dei due turni non potrà superare le 4 ore.
In caso di turno unico l’orario viene ridotto a 6 ore.
Prestazioni di Tipo B: quattro ore giornaliere con un massimo di 24 ore settimanali da effettuarsi in un solo turno.
Per il solo settore dei night-clubs sono previste inoltre:
Prestazioni di Tipo C: cinque ore giornaliere con un massimo di 30 ore settimanali da effettuarsi in un solo turno.
Art. 16. Lavoro straordinario
È ammesso il lavoro straordinario nel limite di un’ora al giorno.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite dell’orario di lavoro di cui all’art. 15.
Il lavoro straordinario viene retribuito con la retribuzione oraria maggiorata del 30%.
Art. 17. Retribuzione oraria e modalità di pagamento
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione giornaliera di cui all’art. 32 colonna “A” per sette per le prestazione di tipo A, e per quattro per le prestazioni di tipo B.
Per le prestazioni di tipo C (night-clubs) la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione giornaliera di cui all’art. 32 colonna “A” per cinque.
Il pagamento della retribuzione avverrà mensilmente con busta paga e comunque al termine della scrittura per periodi inferiori al mese.
Art. 18. Riposo settimanale
Il personale scritturato ha diritto, in conformità delle vigenti norme di legge, ad un riposo di ventiquattro ore non retribuite ogni sei giornate consecutive di lavoro.
Il godimento del riposo settimanale avverrà nel corso della settimana mediante turni stabiliti di comune accordo secondo le esigenze aziendali.
Art. 19. Ferie
Il personale scritturato ha diritto ad un periodo di ferie retribuito in ragione di ventisei giorni di calendario per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda.
Pertanto al personale scritturato a tempo determinato spettano le quote parti del periodo suddetto.
Art. 20. Festività
Agli effetti del presente Contratto sono considerati giorni festivi le seguenti ricorrenze:
Festività nazionali
Anniversario della Liberazione 25 aprile
Festa del Lavoro 1° maggio
Festa della Repubblica 2 giugno
Festività infrasettimanali
Capodanno 1° gennaio
Epifania 6 gennaio
Lunedì di Pasqua mobile
Assunzione 15 agosto
Ognissanti 1° novembre
Immacolata Concezione 8 dicembre
Natale 25 dicembre
S. Stefano 26 dicembre
Patrono della città dove si svolge il lavoro
Qualora il personale scritturato non effettui alcuna prestazione nelle giornate festive sopra elencate, percepirà la retribuzione giornaliera di cui all’art. 32 colonna “A”.
Nel caso presti attività nelle suddette giornate festive ha diritto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestato, calcolato con le modalità di cui all’art. 17 con la maggiorazione del 30 per cento.
Nel caso di prestazione nelle giornate del 2 giugno, Festa della Repubblica e del 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale, il personale ha diritto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, al pagamento delle ore effettivamente lavorate calcolate con le modalità di cui all’art. 17, senza alcuna maggiorazione.
Con decorrenza dall’anno 2001 il trattamento di cui al precedente comma non si applica alla festa della Repubblica (2 giugno), ripristinato come giorno festivo ed incluso nell’elenco di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 novembre 2000, n. 336.
Fermo restando quanto stabilito nei tre precedenti commi, il compenso per il lavoro prestato nelle festività di cui al primo comma non potrà essere inferiore all’importo della retribuzione contrattuale di quattro ore maggiorata del 30 per cento, ed all’importo della retribuzione contrattuale di quattro ore senza maggiorazione per le ricorrenze del 2 giugno (fino al 31 dicembre 2000) e del 4 novembre.
Art. 21. Malattia e infortunio
Nell’ambito della legislazione del Servizio Sanitario Nazionale l’azienda ha l’obbligo di rilasciare al personale, all’atto della scrittura, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini della iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di dare notizia al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all’atto del verificarsi della sua malattia ed anche al fine della percezione delle indennità economiche di cui al successivo articolo è tenuto, ai sensi dell’art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, a recapitare o a trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione di malattia.
In mancanza di tali comunicazioni salvo giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata, ferme le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.
Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio alla data indicata dal certificato medico, ove ciò non avvenga senza giustificato motivo, il datore di lavoro resta esonerato dalla conservazione del posto, ed il lavoratore potrà essere considerato dimissionario a giudizio insindacabile dell’azienda.
Art. 22. Trattamento economico di malattia
In caso di malattia il lavoratore avrà diritto:
a) all’indennità di malattia erogata dall’INPS;
b) ad una integrazione da parte del datore di lavoro dell’indennità di malattia erogata dall’INPS pari a:
1) alla retribuzione giornaliera per i primi tre giorni;
2) al 40% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno;
3) al 20% della retribuzione giornaliera dal 21° giorno in poi.
Avrà inoltre diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore alla durata della scrittura.
Art. 23. Classificazione
Tutte le figure artistiche alle quali si applica il presente CNL sono così classificate:
1° livello:
Disk-Jockey: intendendosi per tale colui a cui compete la programmazione musicale, la preparazione ed il mixaggio
Orchestrale
Cantante
Ballerino
Spogliarellista
Attore
Mimo Imitatore
Presentatore: intendendosi per tale colui che ha la responsabilità della conduzione e della presentazione
Marionettista
Contorsionista
Acrobata
Illusionista
Ipnotizzatore
Prestigiatore
Fonico
Direttore delle luci
Costumista
Animatore: intendendosi per tale colui a cui compete la preparazione, la conduzione e la presentazione dello spettacolo attraverso iniziative di intrattenimento
2° livello
Ballerina di fila di night club intendendosi per tali tutte le persone che svolgono in maniera prevalente attività di ballo professionale. Le stesse potranno svolgere occasionalmente attività di intrattenimento.
Allievo attore
Corista
Vocalista
Attrezzista
Truccatore
3° livello
Figurante di sala: intendendosi per tali tutte le persone che, in possesso di elementari nozioni artistiche svolgono attività di animazione in sala e di ballo, nonché di intrattenimento con i clienti, senza particolare carattere di professionalità.
Art. 24. Gratifica natalizia
A titolo di gratifica natalizia il personale scritturato ha diritto ad un importo pari a tanti dodicesimi della retribuzione mensile (retribuzione giornaliera di cui alla colonna “A” dell’art. 32 moltiplicata per 26) per quanti sono i mesi di lavoro prestato nell’azienda.
Art. 25. Gratifica di ferie
A titolo di gratifica di ferie il personale scritturato ha diritto ad un importo pari a tanti dodicesimi della retribuzione mensile (retribuzione giornaliera di cui alla colonna “A” dell’art. 32 moltiplicata per 26) per quanti sono i mesi di lavoro prestato nell’azienda.
Art. 26. Scritture fuori sede
Le parti convengono che i particolari compensi connessi alle prestazioni effettuate lontane dai luoghi di residenza dei singoli scritturati (diaria, piè di lista) debbono essere eventualmente specificate nel contratto di scrittura privata.
Art. 27. Interruzione di attività
In caso di brevi interruzioni o sospensioni dell’attività aziendale per cause imputabili alla volontà del datore di lavoro, il lavoratore continuerà a percepire la retribuzione giornaliera di cui all’art. 32 colonna “A”.
Nel caso, invece, di interruzioni o sospensioni dovute a cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro, al personale scritturato dovrà essere corrisposto il 50 per cento della retribuzione giornaliera di cui all’art. 32 colonna “A” per un periodo massimo di sette giorni, trascorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto.
Art. 28. Norme disciplinari
Il personale scritturato deve essere scrupoloso nell’adempimento dei suoi doveri e deve tenere una condotta corretta nelle reciproche relazioni.
Dovrà trovarsi in tempo utile presso l’azienda per iniziare puntualmente la propria attività all’ora stabilita e deve presentarsi al lavoro correttamente vestito.
Il personale scritturato inoltre è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall’azienda per regolare il servizio interno, purché non contrastino con le norme del presente Contratto e con le leggi in vigore e che rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Art. 29. Provvedimenti disciplinari
Le violazioni alle norme di cui all’articolo precedente saranno punite, a seconda della gravità con i seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni;
e) risoluzione anticipata della scrittura.
La sospensione di cui alla lettera d) può applicarsi a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tutte tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il provvedimento di cui alla lettera e) si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto che siano così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti del personale senza preventiva contestazione dell’addebito all’interessato e senza averlo sentito a sua difesa.
L’importo della multa deve essere versato al Fondo di solidarietà Pensioni lavoratori dello spettacolo presso l’E.N.P.A.L.S..
Art. 30. Trattamento di fine rapporto
Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento del rapporto di lavoro del personale artistico e tecnico scritturato a tempo determinato, il trattamento di fine rapporto verrà calcolato nella misura del 7,50% della retribuzione di cui all’art. 32 colonna “A” maggiorata dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
Per quant’altro non espressamente previsto dalle parti vale la disciplina della legge del 29 maggio 1982 n. 297.
art. 31
Risoluzione Anticipata Per La Scrittura
Art. 31. Risoluzione anticipata per la scrittura
Il personale che venga licenziato prima del termine della scrittura senza giustificato motivo o comunque per colpa o fatto imputabile all’azienda, avrà diritto ad un indennizzo pari all’ammontare della retribuzione che gli sarebbe spettata dal giorno del licenziamento al termine della scrittura.
Ove la scrittura venga risolta per colpa o fatto imputabile al personale l’indennizzo suddetto spetterà all’azienda, che avrà diritto a trattenerlo sulle competenze dovuto al dipendente stesso.
art. 32
Tabelle Paga E Forfetizzazioni
Art. 32. Tabelle paga e forfetizzazioni
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro le aziende liquideranno la gratifica natalizia (art. 24) la gratifica di ferie (art. 25) e le ferie (art. 19), contestualmente alla corresponsione della retribuzione.
A questo fine le retribuzioni giornaliere dovranno essere integrate di un importo pari al 24,99% della retribuzione giornaliera stessa, corrispondente al totale delle incidenze percentuali sulla retribuzione dei suddetti istituti come appresso specificati:
| gratifica natalizia: | 8,33% |
| gratifica ferie: | 8,33% |
| ferie: | 8,33% |
Analogamente ed in relazione a quanto stabilito dal precedente art. 30 le retribuzioni giornaliere maggiorate dei ratei delle gratifiche, dovranno essere integrate di un importo pari al 7,50% delle stesse (incidenza TFR).
| Dal 1° gennaio 2001 | ||||||
| Retribuzione giornaliera | Retribuzione giornaliera + forfetizzazione 24,99% | Retribuzione giornaliera forfetizzata + T.F.R. 7,50% | ||||
| TIPO A | Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro |
| 1° livello | 88.300 | 45,60 | 110.366 | 57,00 | 118.644 | 61,27 |
| 2° livello | 82.000 | 42,35 | 102.492 | 52,93 | 110.179 | 56,90 |
| 3° livello | 75.700 | 39,10 | 94.617 | 48,87 | 101.714 | 52,53 |
| TIPO B | Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro |
| 1° livello | 74.125 | 38,28 | 92.649 | 47,85 | 99.598 | 51,44 |
| 2° livello | 68.350 | 35,30 | 85.431 | 44,12 | 91.838 | 47,43 |
| 3° livello | 62.050 | 32,05 | 77.556 | 40,05 | 83.373 | 43,06 |
| TIPO C (night club) | Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro |
| 1° livello | 78.850 | 40,72 | 98.555 | 50,90 | 105.946 | 54,72 |
| 2° livello | 72.865 | 37,63 | 91.074 | 47,04 | 97.905 | 50,56 |
| 3° livello | 66.565 | 34,38 | 83.200 | 42,97 | 89.440 | 46,19 |
| Dal 1° aprile 2001 | ||||||
| (A) | (B) | (C) | ||||
| Retribuzione giornaliera | Retribuzione giornaliera + forfetizzazione 24,99% | Retribuzione giornaliera forfetizzata + T.F.R. 7,50% | ||||
| TIPO A | Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro |
| 1° livello | 91.550 | 47,28 | 114.428 | 59,10 | 123.010 | 63,53 |
| 2° livello | 85.250 | 44,03 | 106.554 | 55,03 | 114.546 | 59,16 |
| 3° livello | 78.950 | 40,77 | 98.680 | 50,96 | 106.081 | 54,79 |
| TIPO B | Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro |
| 1° livello | 77.375 | 39,96 | 96.711 | 49,95 | 103.964 | 53,69 |
| 2° livello | 71.600 | 36,98 | 89.493 | 46,22 | 96.205 | 49,69 |
| 3° livello | 65.300 | 33,72 | 81.618 | 42,15 | 87.740 | 45,31 |
| TIPO C (night club) | Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro |
| 1° livello | 82.100 | 42,40 | 102.617 | 53,00 | 110.313 | 56,97 |
| 2° livello | 76.115 | 39,31 | 95.136 | 49,13 | 102.271 | 52,82 |
| 3° livello | 69.815 | 36,06 | 87.262 | 45,07 | 93.806 | 48,45 |
art. 33
Vestiario Di Scena
Art. 33. Vestiario di scena
Nel caso che lo spettacolo necessiti di abiti di scena, trucchi e acconciature particolari per specifica richiesta del datore di lavoro, questi saranno forniti gratuitamente dall’azienda.
art. 34
Lavoratori Extracomunitari
Art. 34. Lavoratori extracomunitari
Le modalità di accesso al lavoro sono regolate dalla circolare ministeriale n. (allegato G).
art. 35
Contributi Sindacali
Art. 35. Contributi sindacali
Le Associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario il contributo sindacale fissato nella misura dell’1% della retribuzione giornaliera di cui all’art. 32 colonna “B” al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali.
L’azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore ovvero all’accettazione prevista nel contratto tipo allegato al presente Contratto ed al versamento alla Federazione Unitaria Nazionale sul c/c n. 12161 Banca di Roma, Agenzia 7, Via del Viminale n. 26, Roma, intestato Federazione Lavoratori Spettacolo Italiana F.L.S.I.
art. 36
Durata E ValiditÀ Del Contratto
Art. 36. Durata e validità del contratto Il presente Contratto decorre dal 1° maggio 1999 e sarà valido sino al 30 aprile 2001 per la parte economica e sino al 30 aprile 2003 per la parte normativa.
ALL A
Schema Di Contratto Tipo
Allegato A
SCHEMA DI CONTRATTO TIPO
Fra (denominazione della Ditta) …………………….
Codice Fiscale: …………………………………..
e la sign.a /il sign. ……………………………..
in arte …………………………………………
residente in …………………………………..
via …………………………………………….
telefono: ………………………………………
posizione ENPALS ………………………………….
posizione INPS …………………………………..
Codice Fiscale …………………………………..
Nato a …………………………………..
Provincia di …………………………………..
il …………………………………..
al convivente si stipula quanto segue:
1. La Ditta (denominazione, ragione sociale e giuridica) ………..
legalmente rappresentata dal sig. ……………………………
scrittura la sign.a / il sig. ………………………………
nome in arte …………………………………..
nella sua qualifica professionale di …………………………………..
per gli spettacoli in genere (indicare il genere: musicale, cabaret, animazione, ecc.)
a) …………………………………..
b) …………………………………..
c) …………………………………..
d) …………………………………..
2. il presente contratto ha inizio il giorno …………………………..
e termina il giorno …………………………………………………..
con il seguente orario giornaliero ……………………………………
3. il compenso giornaliero viene stabilito in Lit. ……………………….. lorde
4. Trattamenti economici fuori sede e viaggi (cancellare ciò che eventualmente non interessa)
a) Il trattamento di diaria dovuto allo scritturato per l’attività svolta in sede diversa da quella della sede legale della Ditta viene stabilito in
Lire ………………………………….. (lorde giornaliere)
b) Le spese di soggiorno sostenute in nome e per conto della Ditta dallo scritturato per l’attività svolta in sede diversa da quella legale della Ditta dovranno essere documentate a piè di lista e saranno rimborsate allo scritturato previa consegna della documentazione stessa e per un massimo di
Lit. ………………………………….. di spesa giornaliera;
c) Le spese di soggiorno sostenute in nome e per conto della Ditta dallo scritturato per l’attività svolta in sede diversa da quella abituale dello scritturato dovranno essere documentate a piè di lista e saranno rimborsate allo scritturato previa consegna della documentazione stessa e per un massimo di
Lit. ………………………………….. di spesa giornaliera;
d) Sono a carico della Ditta le seguenti spese di viaggio:
Viaggi di trasferimento dalla sede abituale di residenza dello scritturato al posto di lavoro;
Viaggi di trasferimento dal posto di lavoro alla sede abituale di residenza dello scritturato;
Viaggi di spostamento tra una sede di lavoro e un’altra
…………………………………………… ………………………………………………………
…………………………………………… le suddette spese di viaggio sostenute in nome e per conto della Ditta dallo scritturato saranno rimborsate allo scritturato previa consegna della documentazione stessa.
5. La sede legale della Ditta è ………………………….
Via ………………………….
Foro competente è quello di ………………………….
6. Condizioni particolari (non si possono stabilire trattamenti in contrasto con le norme del Contratto Nazionale di Lavoro di categoria e/o comunque inferiori e/o peggiorativi ai trattamenti economici e normativi previsti in esso).
7. La firma del presente contratto comporta l’annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto.
8. La presente scrittura è valida a tutti gli effetti di legge.
9. Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto, le parti si impegnano a rispettare il “Contratto Nazionale di Lavoro per il personale artistico e tecnico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo”.
10. Contributo sindacale
Art. 32 del C.N.L.
SI
NO
Letto, accettato e sottoscritto fra le parti
In (luogo della firma) …………………
Il (data della firma) ……………………
Firma leggibile dello scritturato
Timbro della Ditta e firma leggibile del legale rappresentante
……………………………….
……………………………
ALL E
Allegato E
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale per l’Impiego
Divisione II
Prot. n. 5073/03.05
Roma, 25 novembre 1999
Assessorati Regionali al Lavoro
= LORO SEDI =
Agli Assessorati Provinciali al Lavoro
= LORO SEDI =
OGGETTO: D.L.vo 23.12.1997, n. 469, art. 2, comma 1, lett. c). Indicazioni relative al collocamento dello spettacolo.
Il collocamento nel settore dello spettacolo è stato sino ad oggi gestito in via esclusiva dall’Ufficio Speciale Collocamento Lavoratori dello Spettacolo con sede in Roma e sue sezioni periferiche di Milano e Napoli.
Stante la specificità della materia, nell’ambito dei rapporti di collaborazione che la scrivente intende avviare con gli enti in indirizzo e della funzione di indirizzo programmazione e controllo dello scrivente, si ritiene opportuno fornire indicazioni sulle attività relative al collocamento dello spettacolo già espletate dall’Ufficio Speciale Collocamento Lavoratori Spettacolo.
Si premette che in attuazione del decreto legislativo 23.12.1997 n. 469 e in attesa dell’informatizzazione prevista, le iscrizioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 1 D.P.R. 24.9.1963 n. 2053 e Legge 8.1.1979 n. 8 nelle liste nazionali uniche saranno effettuate a cura dello scrivente Ministero e al riguardo l’utenza potrà rivolgersi per ciò che attiene alla materia agli Uffici di questo Ministero siti in Vicolo D’Aste n. 12 Roma tel. 06/43530302.
I lavoratori residenti a Roma potranno far pervenire la richiesta di iscrizione per il tramite del centro per l’impiego di residenza utilizzando l’apposita modulistica che si allega.
E’ opportuno precisare che nel settore spettacolo non è consentita l’iscrizione ai minori.
Le iscrizioni riguardanti le categorie di lavoratori dello spettacolo contemplate dall’articolo 2 del suddetto D.P.R. (impiegati, operai, maestranze) saranno effettuate presso i centri per l’impiego con le medesime procedure del collocamento ordinario.
Le autorizzazioni al lavoro (visti di ingresso in Italia ex legge 6.3.1998 n. 40 e decreto legislativo 25.7.1998 n. 286 articolo 27) per i cittadini extracomunitari saranno anch’esse rilasciate, fin tanto che non saranno fornite nuove diverse indicazioni, dallo scrivente Ministero.
Pertanto le competenze immediatamente trasferite agli organi in indirizzo saranno le seguenti:
1. Controllo sulla regolarità delle comunicazioni di assunzione di personale da parte di aziende che operano nel settore come disciplinato dalla Legge n. 608/96 e per il settore lirica concertistica e balletti dalla Legge n. 8/79 e D.P.R. 179/81;
2. Controllo sulla regolarità delle comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro (legge n. 264/49);
3. Controllo sulla regolarità della comunicazione di variazione di inizio o termine del rapporto di lavoro (legge n. 8/79 e D.P.R. n. 179/81).
Le comunicazioni di cui ai predetti punti 1, 2 e 3 dovranno essere presentate esclusivamente presso il competente centro dell’impiego situato nella provincia ove risiede il datore di lavoro, e per le società il centro per l’impiego ove ha sede legale.
Per garantire la continuità del servizio l’accettazione e il controllo delle dichiarazioni di responsabilità rilasciate dalle aziende che instaurano rapporti di lavoro autonomo nel settore dello spettacolo con artisti extracomunitari verrà svolta dalla Direzione Provinciale del Lavoro Servizio Ispezioni e dagli Organi Competenti per territorio sulla base delle direttive a suo tempo impartite all’ufficio Speciale Collocamento dello Spettacolo con circ. 142/97 del Ministero del lavoro e con circ. 8/97 del Ministero relativa alla normativa schengen.
Si trasmette, ove possa risultare utile, la modulistica già utilizzata dall’ufficio Speciale Collocamento dello spettacolo.
La scrivente, consapevole peraltro della specificità della materia che non può certo trovare esaustiva trattazione in una sintetica nota esplicativa, stante anche l’immediatezza dei problemi che gli organi in indirizzo si troveranno a dover affrontare, ha creato al proprio interno un apposito gruppo di coordinamento e di indirizzo costituito da personale esperto nel settore con il compito di fornire, anche via fax e fono, ogni più utile informativa ed ogni necessario chiarimento sui compiti conferiti in materia di collocamento nel settore dello spettacolo.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
F.to Dr. Raffaele Morese
ALL F
Ministero Lavoro Circolare 1° Dicembre 1999, N. 80
Allegato F
MINISTERO LAVORO circolare 1° dicembre 1999, n. 80
D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, art. 2, comma 1, lett. a) – Indicazioni relative al collocamento nel settore dello spettacolo.
Facendo seguito alla nota fax prot. n. 5077/03.05 del 26 novembre 1999 con cui è stata trasmessa la lettera di indirizzo agli Assessorati regionali e provinciali al lavoro a firma del Sottosegretario di Stato, Dr. Morese, sulla materia in oggetto, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
– ferme restando le competenze di questo Ministero al rilascio delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari per prima occupazione in Italia, le competenze in materia di rilascio dei rinnovi e delle proroghe delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari del settore dello spettacolo, secondo le procedure indicate ai punti 2 e 3 della circolare n. 81/1988 del 4 agosto 1988, sono effettuate dalle Direzioni provinciali del lavoro;
– le Direzioni provinciali del lavoro – Settore ispezioni – effettueranno l’attività di controllo delle dichiarazioni di responsabilità rilasciate dalle aziende che instaurano rapporti di lavoro autonomo nel settore dello spettacolo con artisti extracomunitari
ALL G
Ministero Lavoro Circolare 21 Luglio 2000, N. 54
Allegato G
MINISTERO LAVORO circolare 21 luglio 2000, n. 54
T.U. D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 artt. 6 e 27 e regolamento di attuazione D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 – Ingressi dei lavoratori stranieri subordinati ed autonomi nel settore dello spettacolo.
In relazione alla recente attuazione del decentramento delle competenze, già di questo Ministero, ex D.Lgs. del 23 dicembre 1997, n. 469 ed alla entrata in vigore del regolamento di attuazione D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e del T.U. D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 sull’immigrazione, si rende necessario emanare le opportune disposizioni relativamente all’oggetto, considerato che il predetto T.U. demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le autorità di Governo competenti in materia di turismo e spettacolo, la determinazione delle procedure e delle modalità per il rilascio dell’autorizzazione al lavoro per il settore dello spettacolo.
L’art. 27, 1° comma del T.U. n. 286/1998 prevede la possibilità che vengano rilasciate le autorizzazioni al lavoro subordinato, al di fuori delle quote di ingresso di cui all’art. 3, comma 4 dello stesso Testo unico, per le categorie di lavoratori stranieri comprese nelle lett. l), m), n) ed o) operanti nel settore dello spettacolo.
Per tali categorie chiaramente individuate, la normativa indica, al comma 2 dello stesso art. 27, i criteri cui la disciplina di tali ingressi deve attenersi, riconoscendo un carattere di specificità al lavoro svolto nel settore dello spettacolo con il divieto esplicito, per il lavoratore, di cambiare il settore di attività e la qualifica di assunzione.
Per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per gli stranieri compresi nella lett. l) dell’art. 27, 1° comma predetto rientrano negli ingressi particolari, al di fuori delle quote, ai sensi del medesimo art. 27, tutti i lavoratori stranieri artisti e non artisti da occupare presso i circhi o spettacoli viaggianti, in Italia e all’estero.
Le presenti disposizioni, che sono state definite sentiti il Ministero dell’interno, il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento dello spettacolo, sostituiscono quelle precedentemente emanate in materia.
1) Lavoro subordinato nel settore dello spettacolo, procedure e modalità del rilascio delle autorizzazioni al lavoro. art. 27, 1° e 2° comma del T.U. n. 286/1998 – art. 40, 2°, 13°, 18° comma del regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/1999.
Come già stabilito nella circolare n. 80 del 1° dicembre 1999 della Direzione generale per l’impiego – Divisione II – questo Ministero è competente al rilascio delle autorizzazioni al lavoro per l’ingresso in Italia degli stranieri residenti all’estero, al fine dell’impiego nel settore dello spettacolo.
A seguito dell’attuazione del decentramento amministrativo ex D.Lgs n. 469/1997, tale competenza è assunta dalla Direzione generale per l’impiego – in luogo del disciolto Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo – fatta salva quella dell’Ufficio speciale collocamento dello spettacolo per la regione Sicilia.
L’autorizzazione al lavoro deve essere rilasciata per le esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli, sentito il Dipartimento dello spettacolo e previo nulla-osta provvisorio dell’autorità di pubblica sicurezza, prima che il lavoratore straniero entri nel territorio nazionale, dove sarà ammesso soltanto se munito del visto di ingresso della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana sulla base della predetta autorizzazione al lavoro.
Si ricorda che il predetto nulla-osta provvisorio non richiede il rilascio da parte delle Questure di ulteriori nulla-osta a conferma di quello provvisorio già rilasciato.
Alla regola del necessario rilascio della prescritta autorizzazione al lavoro anteriormente all’ingresso del lavoratore subordinato straniero nel territorio nazionale, sono previste due eccezioni per i casi in cui si tratti:
a) di personale artistico;
b) di personale non artistico da utilizzare per periodi non superiori a 3 mesi.
Ai sensi dell’art. 40, 2° e 13° comma, l’autorizzazione al lavoro è rilasciata per un periodo non superiore a sei mesi.
I dati relativi alle autorizzazioni al lavoro, che vengono rilasciate per gli ingressi dall’estero nel settore dello spettacolo dalla Direzione generale per l’impiego – Segreteria collocamento spettacolo Via Fornovo n. 8 – 00193 Roma – e dall’Ufficio speciale collocamento dello spettacolo di Palermo, devono essere trasmessi allo scrivente Servizio, come di consueto, in conformità alle disposizioni inviate con nota n. 645 del 26 febbraio 1999 dello scrivente, secondo le specificazioni richieste nei prospetti riepilogativi trimestrali.
Domanda di autorizzazione al lavoro
La domanda di autorizzazione al lavoro di primo ingresso, corredata da tutta la necessaria documentazione di seguito specificata in aggiunta a quella prevista dall’art. 30 del regolamento D.P.R. n. 394/1999, dovrà essere presentata direttamente alla Direzione generale per l’impiego – Segreteria collocamento spettacolo Via Fornovo, n. 8, 00193 Roma, completa del nulla osta provvisorio, rilasciato dall’autorità di P.S. su richiesta del datore di lavoro, e del parere del Dipartimento dello spettacolo.
Autenticazione della sottoscrizione
Allo scopo di prevenire eventuali abusi, la firma del datore di lavoro sulle domande di autorizzazione al lavoro, deve essere apposta con l’osservanza delle modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dal D.P.R. n. 403/1998 e successive modifiche, fatta eccezione per le richieste presentate da istituzioni ed enti pubblici in genere.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia in grado di programmare in tempo utile l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri, è sufficiente che la firma sia apposta, con le modalità di cui sopra, in calce alla “nota di programmazione”, nella quale devono risultare specificati tutti i nominativi dei lavoratori da assumere.
Rappresentanza del datore di lavoro
Nel caso in cui la domanda di autorizzazione al lavoro sia avanzata da un rappresentante del datore di lavoro, il rappresentante stesso deve produrre una procura speciale, con firma autenticata nelle forme di legge o una copia autenticata della stessa.
Nel caso di datore di lavoro residente all’estero, il rappresentante dello stesso in Italia è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, in carta legale e con firma autenticata, con la quale assume a proprio carico tutti gli oneri contrattuali, retributivi e previdenziali previsti a carico del datore di lavoro in dipendenza della instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore straniero richiesto.
Le domande di autorizzazione per la utilizzazione in Italia di lavoratori subordinati non appartenenti all’U.E., dipendenti da aziende coproduttrici straniere, possono essere presentate da uno dei coproduttori e devono essere corredate da apposita dichiarazione rilasciata dalla società estera interessata, nella quale deve essere precisato che i lavoratori stessi sono stati assunti e vengono retribuiti all’estero, nonchè il tipo e la durata dell’attività che gli stessi dovranno svolgere in Italia. Nella predetta dichiarazione devono inoltre essere indicate le modalità di versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori. La medesima procedura deve essere osservata qualora il rappresentante in Italia utilizzi sul territorio italiano personale assunto all’estero.
Documentazione professionale
Le domande di autorizzazione al lavoro per l’assunzione di lavoratori subordinati non appartenenti all’U.E. devono essere corredate da idonea certificazione professionale, rilasciata da Organismi governativi del Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla autorità consolare italiana nel Paese stesso, che attesti la legittimazione dell’Organo straniero al rilascio della certificazione stessa. I competenti uffici potranno comunque ritenere valida ai fini della dimostrazione del possesso della qualifica altra documentazione professionale relativa al lavoratore richiesto.
Non potranno, comunque, essere accolte richieste di autorizzazione al lavoro per l’assunzione di lavoratori stranieri aventi qualifiche a scarso contenuto professionale, salvo i casi ove sussistono particolari necessità o esigenze.
Per i lavoratori non appartenenti all’U.E., occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero, la certificazione di mestiere può essere rilasciata anche dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore straniero è occupato, purchè convalidata dall’autorità consolare italiana nel Paese dove si trova il circo o lo spettacolo viaggiante o dall’Associazione italiana ente nazionale circhi.
Certificazione sanitaria
Considerata la particolarità dell’ambiente di lavoro, caratterizzato dalla presenza del pubblico e/o le condizioni disagiate in cui spesso si trovano ad operare determinate categorie di lavoratori, si ritiene necessario subordinare il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per l’assunzione di ballerini e artisti da impiegare presso i locali night, nonchè di lavoratori da occupare presso circhi e spettacoli viaggianti, all’acquisizione della certificazione sanitaria, rilasciata da istituzioni pubbliche sanitarie, attestante l’idoneità fisica e psichica nonchè la inesistenza di malattie infettive e contagiose; tale certificazione, nei casi di primo ingresso, va convalidata all’autorità consolare italiana all’estero al fine di accertare la legittimazione dell’ente al rilascio della certificazione stessa.
La validità per le certificazioni rilasciate da autorità amministrative e/o sanitarie di altri paesi sarà quella prevista dalla autorità straniera che ha rilasciato l’atto, entro però il limite massimo di sei mesi previsto dalla legislazione italiana.
Inizio attività e certificato di agibilità ENPALS
Il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per il personale artistico straniero, compreso quello da impiegare in attrazioni e numeri di arte varia, è inoltre subordinato alla esibizione della “domanda di inizio attività”, presentata al Dipartimento dello spettacolo, e dal “certificato di agibilità” rilasciato dall’ENPALS, ove richiesto; fotocopia degli stessi verrà acquisita agli atti dell’ufficio.
Certificazione della Camera di commercio
Le domande di autorizzazione al lavoro dovranno essere corredate dal certificato di iscrizione della ditta richiedente nell’apposito registro tenuto dalle competenti Camere di commercio, industria e artigianato; resta inteso che tale obbligo non sussiste per istituzioni ed enti pubblici in genere. Ove tale certificazione sia stata già acquisita agli atti in occasione di precedenti richieste, è sufficiente che nella domanda venga fatto riferimento alla suddetta certificazione, sempre che questa sia ancora valida; a tal riguardo si precisa che il termine di validità è di sei mesi dalla data del rilascio.
Nel caso in cui la richiesta autorizzazione al lavoro sia presentata da un rappresentante in Italia di datore di lavoro straniero, sarà il rappresentante a dover produrre il certificato attestante la propria iscrizione alla Camera di commercio; ove trattasi di soggetto non iscrivibile nel registro tenuto dalla Camera di commercio, l’interessato dovrà dichiarare qual è il settore di attività in cui opera, e dovrà essere acquisito agli atti il numero di partita IVA o, nel caso di associazioni, copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
Domanda di proroga di autorizzazione al lavoro
Ai sensi dell’art. 40, comma 13 del regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/1999, è consentito al datore di lavoro richiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Tale richiesta deve essere presentata prima della scadenza del periodo di lavoro, in modo da assicurare la continuità del rapporto stesso.
Si intende per richiesta di “proroga” di autorizzazione al lavoro la richiesta di un prolungamento della originaria autorizzazione al lavoro in favore di un lavoratore straniero per la prosecuzione, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro richiedente presso la medesima sede di lavoro e senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro in corso.
La proroga dell’autorizzazione al lavoro può essere rilasciata anche in favore del personale non artistico utilizzato “per periodi non superiori a tre mesi” ai sensi dell’art. 27, 2° comma, del T.U. n. 286/1998, a condizione che i periodi di lavoro autorizzati non superino complessivamente i tre mesi.
La proroga può essere concessa per ulteriori periodi, non superiori a sei mesi, fino alla conclusione della realizzazione dello spettacolo per il quale era stato richiesto il lavoratore straniero.
Come già stabilito con la circolare n. 80/1999 sopracitata, la competenza al rilascio delle proroghe è attribuita alle Direzioni provinciali del lavoro, che devono attenersi alle seguenti disposizioni.
I datori di lavoro devono presentare apposita domanda in carta legale corredata:
a) dal permesso di soggiorno in corso di validità contenente la registrazione del rapporto di lavoro in corso;
b) dalla copia della precedente autorizzazione al lavoro;
c) dalla certificazione sanitaria rilasciata dall’autorità sanitaria locale in data non anteriore ai sei mesi;
d) dal certificato di agibilità ENPALS in corso di validità, ove richiesto;
e) dal certificato di iscrizione nel registro della Camera di commercio o documentazione equipollente.
Domanda di rinnovo di autorizzazione al lavoro
Ai sensi dell’art. 40, comma 18, del regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/1999, non è consentito il rinnovo del rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo e, in caso di cessazione dello stesso, le autorizzazioni al lavoro non possono essere utilizzate per un diverso rapporto di lavoro.
Tuttavia, come già stabilito dalla citata circolare n. 80/1999, le Direzioni provinciali in indirizzo sono competenti al rilascio di provvedimenti di rinnovo esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro sorti anteriormente all’entrata in vigore del regolamento D.P.R. n. 394/1999.
Si intende per domanda di “rinnovo” di autorizzazione al lavoro la richiesta di nuova autorizzazione al lavoro in favore di un lavoratore non appartenente all’U.E., già precedentemente autorizzato a prestare lavoro subordinato in Italia nel settore dello spettacolo alle dipendenze di un determinato datore di lavoro diverso o in altra sede da quello alle cui dipendenze dovrebbe prestare la nuova attività lavorativa.
E’ in ogni caso esclusa la possibilità del rinnovo dell’autorizzazione al lavoro, salvo casi di comprovata eccezionalità, per il personale non artistico utilizzato “per periodi non superiori a tre mesi” ai sensi dell’art. 27, 2° comma del T.U., n. 286/1998 e che, presente in Italia, abbia già ottenuto un’autorizzazione al lavoro anche se per un periodo inferiore a tre mesi.
I datori di lavoro devono presentare apposita domanda in carta legale corredata:
a) dal permesso di soggiorno in corso di validità contenente la dicitura “attesa ingaggio”;
b) dalla copia della precedente autorizzazione al lavoro;
c) dalla certificazione sanitaria rilasciata dall’autorità sanitaria locale in data non anteriore ai sei mesi;
d) dal certificato di agibilità ENPALS in corso di validità, ove richiesto;
e) dal certificato di iscrizione nel registro della Camera di commercio o documentazione equipollente.
2) Lavoro autonomo nel settore dello spettacolo
Per quanto concerne gli ingressi di stranieri che intendono svolgere in Italia attività lavorativa autonoma nel settore dello spettacolo, si rileva che gli ingressi a tale titolo sono ricompresi nelle quote di cui all’art. 3 del T.U. D.Lgs. n. 286/1998.
Tuttavia, per la particolarità del lavoro degli stranieri che in genere effettuano prestazioni di breve durata nel settore dello spettacolo, si ritiene di consentire gli ingressi per lavoro autonomo artistico al di fuori delle predette quote, per breve soggiorno, fino ad un massimo di 90 giorni.
In tali casi, i lavoratori autonomi interessati non possono svolgere la loro attività per un committente diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato e non possono ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.
Considerata la specificità e la professionalità riconosciuta al lavoro artistico autonomo, il compenso da corrispondere agli stessi deve essere superiore a quello previsto dai contratti nazionali di categoria dei lavoratori subordinati con qualifiche simili, considerando tutti i giorni compresi nel periodo di permanenza in Italia.
Nessuna preclusione è posta al passaggio del lavoratore nel settore dello spettacolo che intenda prestare attività di lavoro autonomo quando sia stata già rilasciata in suo favore regolare autorizzazione al lavoro per altro settore, avendo quindi utilizzato le quote di cui all’art. 3 del T.U., n. 286/1998.
A specificazione di quanto previsto sull’argomento dall’art. 14, lett. b), del regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/1999, il lavoratore, che abbia svolto o che svolga attività lavorativa autonoma nel settore dello spettacolo ed intenda svolgervi attività lavorativa subordinata, è soggetto all’ordinaria disciplina in materia di autorizzazione al lavoro subordinato nel settore dello spettacolo e, quindi, al rispetto di tutte le procedure per l’ingresso e l’impiego in Italia di lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo.
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Statuto
OSSERVATORIO NAZIONALE
STATUTO PER LA COSTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE
STATUTO
Art. 1. Costituzione
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del CNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con atività di trattenimento e spettacolo 18 dicembre 2000 è costituito ad iniziativa FIPE e della SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILSIC-UIL l’Osservatorio Nazionale.
Art. 2. Natura
L’ Osservatorio Nazionale ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
Art. 3. Durata
La durata dell’Osservatorio Nazionale è a tempo indeterminato.
Art. 4. Sede
L’ Osservatorio Nazionale ha sede in Piazza G.G. Belli 2 presso la Federazione Italiana Pubblici Esercizi
Art. 5. Scopi
L’ Osservatorio Nazionale, programma ed organizza:
a) relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e sulle relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all’art. 1 (diritti di informazione);
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti;
c) sviluppa l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplifcazioni ed individuare figure professionali non previste nell’attuale classificazione, formulando osservazione e proposte alle Organizzazioni stipulanti;
d) esamina e approfondisce le problematiche di settore legate: al mercato del lavoro, agli aspetti contributivi-previdenziali, alla SIAE, ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, e alla evoluzione legislativa sull’intrattenimento, anche al fine di fornire alle parti utili elementi per effettuare azioni congiunte nei confronti delle Amministrazioni competenti.
Art. 6. Soci
Sono Soci dell’Osservatorio Nazionale le Organizzazioni Sindacali Nazionali di cui all’art. 1 del presente Statuto.
In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell’associazione, né durante la vita dell’associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.
Art. 7. Finanziamento
L’ Osservatorio Nazionale è finanziato da quote versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nella misura prevista dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con atività di trattenimento e spettacolo.
La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione giornaliera e versata all’Osservatorio Nazionale, unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel regolamento.
Art. 8. Organi dell’OSSERVATORIO NAZIONALE
Sono organi dell’Osservatorio Nazionale
– L’Assemblea
– Il Presidente
– Il Comitato Direttivo
– Il Collegio dei Sindaci
Art. 9. Assemblea
L’Assemblea è composta in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro da trenta membri, nominati:
– n. 15 dalla FIPE,
– n. 15 dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui n. 5 nominati dalla SLC CGIL, n. 5 nominati dalla FISTEL CISL e n. 5 nominati dalla UILSIC-UIL
I membri dell’Assemblea durano in carica quattro anni e si intendono riconfermati di quadriennio in quadriennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E’ però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.
Art. 10. Poteri dell’Assemblea
L’assemblea è ordinaria e straordinaria
Spetta all’Assemblea di:
– eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
– approvare i regolamenti interni dell’Osservatorio Nazionale;
– deliberare le iniziative per l’attuazione degli scopi di cui all’articolo 5 del presente Statuto;
– provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell’Osservatorio Nazionale;
– promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell’interesse dell’Osservatorio Nazionale;
– deliberare in ordine all’eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;
– svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto.
– approvare i verbali delle proprie riunioni;
Art. 11. Riunioni dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno dieci membri effettivi dell’Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Osservatorio Nazionale. Per la validità delle adunanze dell’Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha un voto.
Art. 12. Il Presidente
Il Presidente dell’Osservatorio Nazionale viene eletto dall’Assemblea alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori e la volta successiva tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro. Il Presidente dura in carica per unquadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.
Spetta al Presidente dell’Osservatorio Nazionale di:
– rappresentare l’ Osservatorio Nazionale di fronte ai terzi e stare in giudizio;
– promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Comitato Direttivo e presiederne le adunanze;
– presiedere le riunioni del Comitato Direttivo;
– sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
– dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;
– svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall’Assemblea o dal Comitato Direttivo.
Il Presidente ha la firma sociale.
Art. 13. Il Vice Presidente
Il Vice Presidente dell’Osservatorio Nazionale viene eletto dall’Assemblea alternativamente, una volta tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti l’Associazione dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori e viceversa.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
Art. 14. Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo si compone di 6 membri, scelti tra i componenti l’Assemblea e così ripartiti: a) Il Presidente dell’Assemblea; b) Il Vicepresidente dell’Assemblea; c) due membri nominati dalla FIPE; d) due membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori;
Art. 15. Poteri del Comitato Direttivo
Spetta al Comitato Direttivo di:
– vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
– vigilare sull’attuazione delle iniziative promosse dall’Osservatorio Nazionale;
– provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell’Osservatorio Nazionale;
– assumere e licenziare il personale dell’Osservatorio Nazionale e regolarne il trattamento economico;
– predisporre i regolamenti interni dell’Osservatorio Nazionale e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea;
– riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere;
– approvare i verbali delle proprie riunioni;
Art. 16. Riunioni del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Osservatorio Nazionale.
Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno quattro membri.
Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno quattro membri.
Ciascun membro ha un voto.
Ogni componente il Comitato Direttivo, ad ecceezione del Presidente e del vice Presidente, può delegare altro componente dell’Assemblea secondo i criteri di cui all’art. 14 lettere c) e d), a sostituirlo per una specifica riunione. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell’inizio della riunione.
Art. 17. Il Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dai Sindacati dei Lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti all’albo dei revisori ufficiali dei Conti, che ne è il Presidente.
Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell’Osservatorio Nazionale per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio senza alcuna formalità prcedurale.
I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea senza voto deliberativo.
Art. 18. Il Patrimonio dell’Osservatorio Nazionale
Le disponibilità dell’Osservatorio Nazionale sono costituite dall’ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull’ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
Costituiscono, inoltre, disponibilità dell’Osservatorio Nazionale le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell’Osservatorio Nazionale ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo, il patrimonio dell’Osservatorio Nazionale è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 5 o accantonato – se ritenuto necessario o opportuno – per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell’Osservatorio Nazionale, è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’Osservatorio Nazionale sia durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
Art. 19. Gestione dell’Osservatorio Nazionale
Per le spese di impianto e di gestione, l’ Osservatorio Nazionale potrà avvalersi delle disponibilità di cui all’articolo 18. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.
Art. 20. Bilancio dell’Osservatorio Nazionale
Gli esercizi finanziari dell’Osservatorio Nazionale hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell’Osservatorio Nazionale e del bilancio preventivo.
Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Direttivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall’approvazione alle Organizzazioni Sindacali di cui all’articolo 1 del presente Statuto .
Art. 21. Liquidazione dell’Osservatorio Nazionale
La messa in liquidazione dell’Osservatorio Nazionale è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all’articolo 1 nei seguenti casi:
Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla Associazione dei datori di lavoro e tre nominati dai Sindacati dei Lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale.
Le anzidette Organizzazioni determinano all’atto della messa in liquidazione dell’Osservatorio Nazionale i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni firmatarie del presente atto. In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi.
Art. 22. Foro competente
Ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al presente Statuto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.
Art. 23. Modifiche statutarie
Qualunque modifica al presente statuto, deve essere proposta dalle Organizzazioni Sindacali di cui all’articolo 1, e deliberata dall’Assemblea dell’Osservatorio Nazionale, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l’Assemblea stessa.
Art. 24. Disposizioni finali
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell’Osservatorio Nazionale costituito ai sensi dell’articolo 3 del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.
La misura della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a lire 100.000 per le imprese fino a 10 dipendenti e pari a lire 200.000 per le imprese con oltre 10 dipendenti e dovrà essere versata, una sola volta, all’atto del primo versamento delle quotre mensili, (avvalendosi esclusivamente del sistema di riscossione appositamente individuato a livello nazionale nel protocollo allegato )
La misura delle quote mensili di finanziamento dell’Osservatorio Nazionale è stabilita nello 0,40 per cento della retribuzione giornaliera, di cui lo 0,20 per cento a carico del lavoratore e lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro. La misura delle quote potrà essere variata solo ad opera delle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il Contratto Nazionale di Lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con atività di trattenimento e spettacolo.
La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga.
Le quote a carico dei lavoratori e del datore di lavoro devono essere versate all’Osservatorio Nazionale (avvalendosi esclusivamente del sistema di riscossione appositamente individuato a livello nazionale nel protocollo allegato).
Gli importi delle quote di cui all’articolo precedente devono essere versati dalle aziende entro il mese successivo al periodo di paga al quale si riferisce il versamento. In caso di ritardato versamento sono dovuti all’Osservatorio Nazionale gli interessi di mora fissati nella misura del dieci per cento in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto dell’ Osservatorio Nazionale medesimo ad adire le vie legali.
Il versamento di contributi di importo complessivamente inferiore a lire 100.000 potrà essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
I lavoratori che intendano avvalersi delle iniziative promosse dall’Ente Bilaterale sono tenuti a comprovare l’avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l’esibizione del foglio paga.
Entro il 1° luglio ed il 1° febbraio di ogni anno, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare all’Osservatorio Nazionale il riepilogo distinto per mese delle quote versate nel semestre precedente utilizzando a tal fine esclusivamente i moduli che saranno messi gratuitamente a disposizione dall’ Osservatorio Nazionale e che dovranno essere compilati in ogni parte. Il riepilogo dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro o dal suo rappresentante legale. Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle inesattezze contenute nel riepilogo.
PRT 0
Protocollo
Protocollo d’intesa tra le parti stipulanti il Contratto Nazionale di Lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo riguardante la procedura per la costituzione dell’Osservatorio Nazionale e per la riscossione delle relative quote di finanziamento.
Il giorno 18 febbraio 2002, in Roma, le Organizzazioni Nazionali firmatarie del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo;
visto quanto stabilito dall’accordo di rinnovo del 18 dicembre 2000 in materia di finanziamento dell’Osservatorio Nazionale;
constatata l’esigenza di dare piena e concreta attuazione al disposto contrattuale;
convengono di costituire entro il 30 marzo 2002 l’Osservatorio Nazionale, secondo le modalità previste dal Contratto Nazionale di Lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.
Successivamente alla sua costituzione, l ‘Osservatorio Nazionale provvederà alla immediata apertura di un conto corrente postale intestato a “Osservatorio Nazionale CNL personale artistico pubblici esercizi”.