COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 1 sez. 29 del 8 gennaio 2016
ICI – PARCO PUBBLICO – COMPENSAZIONE EDIFICATORIA – AREA EDIFICABILE – IMPOSTA NON DOVUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società C. S.r.l. impugnò l’avviso di accertamento n. (…) con il quale il Comune di Roma Capitale aveva accertato una maggiore imposta ICI, anno 2007 per l’importo di Euro 16.146,95, oltre interessi per l’importo di Euro 2082,30, anno 2007 con riferimento ai terreni facenti parte del comprensorio T.M., meglio identificati nell’avviso.
A fondamento del ricorso eccepiva il difetto del presupposto impositivo in violazione degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 504/1992 sul rilievo dell’inedificabilità assoluta dei terreni facenti parte del Parco dell’Appia Antica, erroneamente indicata la superficie edificabile in mq. 180.080,00.
Si costituiva il Comune di Roma Capitale il quale, dedotta la capacità edificatoria delle aree c.d. “di arrivo” oggetto del procedimento di compensazione, da parte del Comune, indicate nell’avviso (Grotta Perfetta, Magliana – G.R.A., Massimina, site in località V.V.) e nell’allegato tecnico, evidenziata la persistenza del diritto edificatorio in capo alla contribuente in base alla strumento urbanistico generale adottato dal Comune, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 10637/11/14 depositata in data 10 aprile 2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, accertata la persistenza della capacità edificatoria sulle aree di “arrivo” riconosciute dal Comune di Roma Capitale sulla base dello strumento urbanistico generale, rigettò il ricorso e compensò le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la C. S.r.l. che, eccepita la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 504/92, ha chiesto l’annullamento della sentenza. Si è costituita Roma Capitale che, dedotta la potenzialità edificatoria delle c.d. aree di “atterraggio” nel rispetto del diritto del contribuente alla perequazione urbanistica, ha chiesto il rigetto dell’appello.
All’udienza del 21 ottobre 2015, la Commissione, in riforma della sentenza impugnata ha accolto l’appello del contribuente, compensando le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello e fondato.
Con il primo motivo di gravame, la società appellante lamenta che il giudice “a quo” ha riconosciuto la debenza dell’ICI omettendo di valutare l’assenza del presupposto oggettivo della predetta imposta: il possesso di area edificabile ex art. 2 del D.Lgs. 504/92.
Invero risulta in atti che la C. S.r.l. è proprietaria di un’area ricadente nel comprensorio di “T.M.”, il quale con la legge della Regione Lazio 31 maggio 2002, n. 14 è stato inserito nel Parco Regionale dell’Appia Antica con la conseguenza che le aree in esso ricomprese hanno perso la qualità di aree edificabili e assunto la natura di “parco pubblico”.
Il Comune di Roma Capitale insiste sulla legittimità del suo operato sul rilievo dell’irrilevanza della perdita del carattere edificatorio nelle aree site in località T.M. dal momento che tale capacità edificatoria è stata trasferita in altre aree c.d. di “atterraggio” attraverso il meccanismo della compensazione.
Così individuato il “thema decidendum” va rimarcato il principio dei giudici di legittimità secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), un’area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un’area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 504 del 1992, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell’imposta comunale in discussione, (cfr. Cass. n. 25672/2008; Cass. n. 5992/2015).
Nel caso di specie, esaminato anche l’allegato tecnico all’avviso di accertamento impugnato, è pacifico in atti che i terreni oggetto del predetto avviso di accertamento sono soggetti al vincolo di inedificabilità assoluta in quanto inseriti nel Parco Pubblico di Appia Antica, come riconosciuto dalla stessa difesa dell’appellato e pertanto sono precluse all’appellante tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione” (Cass. 14 giugno 2007 n. 13917). Le compensazioni edificatorie sulle quali Roma Capitale fonda la legittimità della sua pretesa creditoria, non rientrano ancora al 1 gennaio 2007 nel patrimonio della società appellante poiché non risultano assegnati i terreni sui quali dovranno “atterrare” le volumetrie già previste con riferimento ai terreni di proprietà dell’appellante in “T.M.”, onere incombente sull’appellato non assolto.
La tesi dell’appellato secondo sussisterebbe il presupposto impositivo stante il c.d. “credito edificatorio” su aree diverse da quelle oggetto dell’avviso in presenza della compensazione urbanistica va disattesa per l’assorbente rilievo che la irreversibile destinazione dei terreni facenti parte del Comprensorio di T.M. ha azzerato il valore di mercato delle aree.
Né, in assenza di atti che comprovano il permanere del possesso di tali aree in capo all’appellato può trovare applicazione l’art. 3 D.Lgs. n. 405/92 richiamato dal Comune appellato.
Da tale assorbente rilievo, alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati – dai quali non v’è motivo di discostarsi – consegue la nullità dell’avviso di accertamento impugnato.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Commissione, in riforma della sentenza appellato, accoglie l’appello del contribuente e, per l’effetto, annulla l’avviso di accertamento.
P.Q.M.
La Commissione, in riforma della sentenza appellata, accoglie l’appello del contribuente. Compensa le spese di lite del presente grado.
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