Testo coordinato del DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124

Testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre  2019),  coordinato  con  la
legge di conversione 19 dicembre  2019,  n.  157  (in  questa  stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti  in
materia fiscale e per esigenze indifferibili». 

(GU n.301 del 24-12-2019)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell’art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((….))

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

Capo I

Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali

 

 
                               Art. 1 
 
 
                 Accollo del debito d'imposta altrui 
                     e divieto di compensazione 
 
  1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8,  comma  2,  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta  altrui,  procede
al relativo pagamento secondo le  modalità  previste  dalle  diverse
disposizioni normative vigenti. 
  2. Per il  pagamento,  in  ogni  caso,  e'  escluso  l'utilizzo  in
compensazione di crediti dell'accollante. 
  3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano  come  non
avvenuti a tutti gli effetti di legge. In  tale  eventualità,  ferme
restando  le  ulteriori  conseguenze  previste   dalle   disposizioni
normative vigenti, si applicano le sanzioni di  cui  all'articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  4. Con atti di recupero da notificare, a pena di  decadenza,  entro
il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui  e'  stata
presentatala delega di pagamento, sono irrogate: 
    a) all'accollante le sanzioni di cui all'articolo 13, commi  4  o
5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471; 
    b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  recuperando  l'importo
di cui al comma 3 del presente articolo e i relativi  interessi.  Per
l'importo di cui al comma 3  e  per  gli  interessi  l'accollante  e'
coobbligato in solido. 
  5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
adottate le modalità tecniche necessarie  per  attuare  il  presente
articolo. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 8
          della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
          di statuto dei diritti del contribuente): 
                «Art. 8 (Tutela dell'integrità patrimoniale).  -  1.
          Omissis. 
                2. E' ammesso l'accollo del debito  d'imposta  altrui
          senza liberazione del contribuente originario. 
                3. Le disposizioni tributarie non  possono  stabilire
          ne' prorogare  termini  di  prescrizione  oltre  il  limite
          ordinario stabilito dal codice civile. 
                Omissis.» 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
                «Art. 13 (Ritardati od omessi  versamenti  diretti  e
          altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
          esegue, in tutto o in parte, alle  prescritte  scadenze,  i
          versamenti  in  acconto,   i   versamenti   periodici,   il
          versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione, detratto in  questi  casi  l'ammontare
          dei  versamenti  periodici  e  in  acconto,  ancorché  non
          effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa  pari  al
          trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
          in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
          rilevati in sede di controllo della dichiarazione  annuale,
          risulti  una  maggiore  imposta  o  una  minore   eccedenza
          detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo  non
          superiore a novanta giorni, la sanzione  di  cui  al  primo
          periodo  e'  ridotta  alla  metà.   Salva   l'applicazione
          dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472, per i versamenti  effettuati  con  un  ritardo  non
          superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al  secondo
          periodo e' ulteriormente ridotta a un  importo  pari  a  un
          quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 
                2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei  casi
          di  liquidazione  della  maggior  imposta  ai  sensi  degli
          articoli 36-bis e 36-ter del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   ai   sensi
          dell'articolo  54-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                3. Fuori dei casi di tributi  iscritti  a  ruolo,  la
          sanzione prevista al comma 1 si applica  altresì  in  ogni
          ipotesi di mancato pagamento di un tributo  o  di  una  sua
          frazione nel termine previsto. 
                4. Nel caso di  utilizzo  di  un'eccedenza  o  di  un
          credito d'imposta esistenti in misura  superiore  a  quella
          spettante o  in  violazione  delle  modalità  di  utilizzo
          previste   dalle   leggi   vigenti   si   applica,    salva
          l'applicazione di disposizioni speciali, la  sanzione  pari
          al trenta per cento del credito utilizzato. 
                5. Nel caso di utilizzo in compensazione  di  crediti
          inesistenti  per  il  pagamento  delle  somme   dovute   e'
          applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
          misura dei crediti stessi. Per  le  sanzioni  previste  nel
          presente comma, in nessun caso si  applica  la  definizione
          agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17,  comma
          2, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472.  Si
          intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
          in tutto o in parte, il presupposto costitutivo  e  la  cui
          inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
          agli articoli 36-bis e 36-ter del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  all'articolo
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633. 
                6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo  11,  comma
          7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
          dalla   dichiarazione   annuale   dell'ente   o    società
          controllante ovvero delle società controllate,  compensate
          in tutto o in parte con somme che avrebbero  dovuto  essere
          versate dalle altre  società  controllate  o  dall'ente  o
          società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, si applica la sanzione  di  cui  al  comma  1
          quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del  medesimo
          decreto e' presentata oltre il termine  di  novanta  giorni
          dalla  scadenza  del   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione annuale. 
                7. Le sanzioni previste nel presente articolo non  si
          applicano quando i versamenti  sono  stati  tempestivamente
          eseguiti ad ufficio  o  concessionario  diverso  da  quello
          competente.». 
                               Art. 2 
 
 
                       Cessazione partita IVA 
                     e inibizione compensazione 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,
dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:  «2-quater.  In  deroga
alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212, per i  contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo
35, comma 15-bis, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facoltà di avvalersi, a  partire
dalla data di notifica del  provvedimento,  della  compensazione  dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione
opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche
qualora  questi   ultimi   non   siano   maturati   con   riferimento
all'attività   esercitata   con   la   partita   IVA   oggetto   del
provvedimento, e rimane in  vigore  fino  a  quando  la  partita  IVA
risulti cessata. 
  2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a  cui  sia
stato notificato il provvedimento di  esclusione  della  partita  IVA
dalla banca dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano  operazioni
intracomunitarie,  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  15-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'
esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla  data  di  notifica
del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del
comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino
a quando non  siano  rimosse  le  irregolarità  che  hanno  generato
l'emissione del provvedimento di esclusione. 
  2-sexies. Nel caso di  utilizzo  in  compensazione  di  crediti  in
violazione di quanto previsto dai commi 2-quater  e  2-quinquies,  il
modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato  tramite  i  servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il
modello F24, mediante apposita ricevuta.». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni), come modificato  dal  presente  articolo  e
          dall'articolo 3 della presente legge: 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  può  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facoltà  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis); 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresì
          indicate le modalità con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attività esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facoltà  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarità  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
              2-sexies. Nel caso  di  utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
                               Art. 3 
  
                Contrasto alle indebite compensazioni 
 
  1. All'articolo 17, comma  1,  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997,n.  241,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
compensazione del credito annuale  o  relativo  a  periodi  inferiori
all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi  alle
imposte  sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle  imposte
sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta  regionale  sulle
attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui,  può
essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello  di
presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui  il  credito
emerge.». 
  2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio  2006,
n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.
248: 
    a) le parole «di cui al comma 49» e le parole «alle ritenute alla
fonte,» sono soppresse; 
    b)  dopo  le  parole  «attività  produttive»  sono  inserite  le
seguenti: «, ovvero dei crediti maturati  in  qualità  di  sostituto
d'imposta». 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento  ai
crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2019. 
  4. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale  e  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli
infortuni sul lavoro definiscono procedure di cooperazione rafforzata
finalizzate al contrasto  delle  indebite  compensazioni  di  crediti
effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Nell'ambito di  tali  procedure,  i  suddetti  Istituti
possono inviare all'Agenzia delle  entrate  segnalazioni  qualificate
relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del  pagamento
delle entrate di rispettiva pertinenza,  che  presentano  profili  di
rischio, ai fini del recupero del credito  indebitamente  compensato.
Le procedure di cui al primo periodo e  ogni  altra  disposizione  di
attuazione  del  presente  comma  sono  definite  con   provvedimenti
adottati d'intesa dal direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  dai
presidenti dei suddetti Istituti. 
  5. All'articolo  37  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente: «49-quater. Qualora  in
esito all'attività di controllo di cui al  comma  49-ter  i  crediti
indicati  nelle  deleghe  di  pagamento  presentate  ai  sensi  degli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
si rivelino in tutto o in parte non  utilizzabili  in  compensazione,
l'Agenzia  delle  entrate   comunica   telematicamente   la   mancata
esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso  la
delega stessa, entro il termine indicato al  medesimo  comma  49-ter.
Con comunicazione da inviare al contribuente e' applicata la sanzione
di cui all'articolo  15,  comma  2-ter  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471.  Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il
contribuente, entro i trenta giorni successivi al  ricevimento  della
stessa,  rilevi  eventuali  elementi  non  considerati   o   valutati
erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia  delle
entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della  sanzione  di
cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n.  471  del
1997, non e' eseguita se il contribuente provvede a pagare  la  somma
dovuta, con  le  modalità  indicate  nell'articolo  19  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  entro  trenta   giorni   dal
ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione  notifica
la cartella di pagamento al debitore iscritto a  ruolo  entro  il  31
dicembre del terzo anno successivo a quello  di  presentazione  della
delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma
sono definite con provvedimento adottato dal  direttore  dell'Agenzia
delle entrate.». 
  6. All'articolo 15 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. Nel caso di
mancata  esecuzione  delle   deleghe   di   pagamento   per   effetto
dell'attività di controllo di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica una sanzione pari al  5
per cento dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari  a  250
euro, per importi superiori a 5.000 euro,  per  ciascuna  delega  non
eseguita. Non si applica l'articolo 12  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472». 
  7. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle  deleghe
di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020. 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  17  del  citato
          decreto legislativo n. 241 del 1997,  come  modificato  dal
          presente articolo, e' riportato nelle Note all'art. 2. 
              Si riporta il testo del comma 49-bis  dell'articolo  37
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonché interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto  all'evasione  fiscale),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  37  (Disposizioni  in  tema  di  accertamento,
          semplificazione e altre misure di carattere finanziario). -
          1. - 49. Omissis 
                49-bis.  I  soggetti  che  intendono  effettuare   la
          compensazione  prevista  dall'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del  credito  annuale  o
          relativo a  periodi  inferiori  all'anno  dell'imposta  sul
          valore aggiunto ovvero dei crediti  relativi  alle  imposte
          sui redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle  imposte
          sostitutive  delle   imposte   sul   reddito,   all'imposta
          regionale sulle attività produttive,  ovvero  dei  crediti
          maturati in qualità di sostituto d'imposta e  dei  crediti
          d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei
          redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i  servizi
          telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle  entrate
          secondo modalità tecniche definite con  provvedimento  del
          direttore  della  medesima  Agenzia  delle  entrate   entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente comma. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
          legislativo n. 471 del 1997, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 15 (Incompletezza dei documenti di versamento).
          -  1.  Nei  casi  in  cui  i  documenti  utilizzati  per  i
          versamenti diretti non contengono  gli  elementi  necessari
          per l'identificazione del soggetto  che  li  esegue  e  per
          l'imputazione della somma versata, si applica  la  sanzione
          amministrativa da euro 100 a euro 500. 
                2. Il concessionario per la riscossione e'  tenuto  a
          comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore. 
                2-bis. Per  l'omessa  presentazione  del  modello  di
          versamento  contenente  i  dati  relativi   alla   eseguita
          compensazione, si applica la sanzione di euro 100,  ridotta
          a euro 50 se il ritardo non e' superiore  a  cinque  giorni
          lavorativi. 
              2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe  di
          pagamento per effetto dell'attività di  controllo  di  cui
          all'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248, si applica una sanzione pari al 5  per
          cento dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a
          250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, per  ciascuna
          delega non eseguita.  Non  si  applica  l'articolo  12  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.». 
                               Art. 4 
 
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti  ed  estensione  del
  regime  del  reverse  charge   per   il   contrasto   dell'illecita
  somministrazione di manodopera 
 
  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17
e' inserito il seguente: 
  « Art. 17-bis. - (Ritenute e compensazioni in appalti e  subappalti
ed  estensione  del  regime  del  reverse  charge  per  il  contrasto
dell'illecita somministrazione di manodopera) -  1.  In  deroga  alla
disposizione di cui all'articolo 17,  comma  1,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini  delle  imposte  dirette
nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3,  lettera
d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
che affidano il compimento di una o  più  opere  o  di  uno  o  più
servizi di importo complessivo  annuo  superiore  a  euro  200.000  a
un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto,  affidamento  a
soggetti  consorziati  o  rapporti  negoziali   comunque   denominati
caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di
attività del committente  con  l'utilizzo  di  beni  strumentali  di
proprietà di quest'ultimo  o  ad  esso  riconducibili  in  qualunque
forma,  sono  tenuti  a   richiedere   all'impresa   appaltatrice   o
affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a  rilasciarle,
copia  delle  deleghe  di  pagamento  relative  al  versamento  delle
ritenute di cui  agli  articoli  23  e  24  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e  1,  comma  5,  del  decreto
legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  trattenute  dall'impresa
appaltatrice  o  affidataria  e  dalle  imprese  subappaltatrici   ai
lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione  dell'opera  o  del
servizio. Il versamento delle ritenute di cui al  periodo  precedente
e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e  dall'impresa
subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente,  senza
possibilità di compensazione. 
  2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare
complessivo degli importi  versati  dalle  imprese,  entro  i  cinque
giorni lavorativi successivi alla  scadenza  del  versamento  di  cui
all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria  e  le
imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le  imprese
subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui  al
comma 1 del presente articolo e  un  elenco  nominativo  di  tutti  i
lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel  mese
precedente direttamente nell'esecuzione di opere o  servizi  affidati
dal committente, con il dettaglio delle ore  di  lavoro  prestate  da
ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato,
l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata  a
tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali  eseguite  nel
mese precedente  nei  confronti  di  tale  lavoratore,  con  separata
indicazione  di  quelle  relative  alla  prestazione   affidata   dal
committente. 
  3. Nel caso in cui alla data di cui al  comma  2  sia  maturato  il
diritto  a  ricevere  corrispettivi   dall'impresa   appaltatrice   o
affidataria  e  questa  o  le  imprese  subappaltatrici  non  abbiano
ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le  deleghe  di
pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati  di  cui
al  medesimo  comma  2  ovvero  risulti  l'omesso   o   insufficiente
versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati  risultanti  dalla
documentazione trasmessa, il  committente  deve  sospendere,  finché
perdura l'inadempimento,  il  pagamento  dei  corrispettivi  maturati
dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per
cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per  un
importo pari all'ammontare delle ritenute  non  versate  rispetto  ai
dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione
entro  novanta  giorni   all'ufficio   dell'Agenzia   delle   entrate
territorialmente competente nei suoi  confronti.  In  tali  casi,  e'
preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva
finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento e'  stato
sospeso, fino a quando non sia stato  eseguito  il  versamento  delle
ritenute. 
  4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi  1  e
3, il committente e' obbligato al pagamento di una  somma  pari  alla
sanzione  irrogata   all'impresa   appaltatrice   o   affidataria   o
subappaltatrice  per  la  violazione  degli  obblighi   di   corretta
determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle  stesse,
nonché   di   tempestivo   versamento,   senza    possibilità    di
compensazione. 
  5.  Gli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo  non   trovano
applicazione  qualora  le  imprese  appaltatrici  o   affidatarie   o
subappaltatrici  di  cui  al  comma  1  comunichino  al  committente,
allegando la relativa  certificazione,  la  sussistenza,  nell'ultimo
giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma
2, dei seguenti requisiti: 
  a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in  regola  con
gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel  corso  dei  periodi
d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi  presentate
nell'ultimo triennio  complessivi  versamenti  registrati  nel  conto
fiscale per un importo non inferiore al 10 per  cento  dell'ammontare
dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 
  b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi
di addebito affidati agli  agenti  della  riscossione  relativi  alle
imposte  sui   redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attività
produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali  per  importi
superiori ad euro 50.000, per i quali i termini  di  pagamento  siano
scaduti e siano  ancora  dovuti  pagamenti  o  non  siano  in  essere
provvedimenti di sospensione.  Le  disposizioni  di  cui  al  periodo
precedente non  si  applicano  per  le  somme  oggetto  di  piani  di
rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. 
  6.  A  decorrere  dalla  data  di   applicazione   della   presente
disposizione, la  certificazione  di  cui  al  comma  5  e'  messa  a
disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle  entrate  e  ha
validità di quattro mesi dalla data del rilascio. 
  7. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
possono  essere  disciplinate  ulteriori  modalità  di  trasmissione
telematica delle informazioni previste dal  comma  2  che  consentano
modalità semplificate di riscontro  dei  dati  di  cui  allo  stesso
comma. 
  8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per
le  imprese   appaltatrici   o   affidatarie   e   per   le   imprese
subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo e' esclusa la
facoltà  di  avvalersi  dell'istituto  della   compensazione   quale
modalità di estinzione  delle  obbligazioni  relative  a  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  premi  assicurativi  obbligatori,
maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta
esclusione opera con riguardo a tutti i  contributi  previdenziali  e
assistenziali e ai  premi  assicurativi  maturati,  nel  corso  della
durata  del  contratto,  sulle  retribuzioni  erogate  al   personale
direttamente impiegato nell'esecuzione  delle  opere  o  dei  servizi
affidati. Le disposizioni del presente  comma  non  si  applicano  ai
soggetti di cui al comma 5». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
1° gennaio 2020. 
  3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  dopo  la  lettera  a-quater)  e'
inserita la seguente: 
  « a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse  da  quelle  di
cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti  di
appalto, subappalto, affidamento a soggetti  consorziati  o  rapporti
negoziali comunque denominati caratterizzati da  prevalente  utilizzo
di manodopera  presso  le  sedi  di  attività  del  committente  con
l'utilizzo di beni strumentali di proprietà  di  quest'ultimo  o  ad
esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente
periodo non si applica alle operazioni effettuate  nei  confronti  di
pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo
11-ter e alle agenzie per il  lavoro  disciplinate  dal  capo  I  del
titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276». 
  4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e'  subordinata
al  rilascio,   da   parte   del   Consiglio   dell'Unione   europea,
dell'autorizzazione di una misura di deroga  ai  sensi  dell'articolo
395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  sesto  dell'articolo  17
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 17 (Debitore d'imposta). - 1. - 5. Omissis 
                6.  Le  disposizioni  di  cui  al  quinto  comma   si
          applicano anche: 
                  a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di
          cui  alla  lettera  a-ter),  compresa  la  prestazione   di
          manodopera,   rese   nel   settore   edile   da    soggetti
          subappaltatori nei confronti  delle  imprese  che  svolgono
          l'attività di costruzione o ristrutturazione  di  immobili
          ovvero nei confronti dell'appaltatore principale  o  di  un
          altro subappaltatore. La disposizione non si  applica  alle
          prestazioni di  servizi  diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale
          a cui venga  affidata  dal  committente  la  totalità  dei
          lavori; 
                  a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
          fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
          dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il  cedente
          abbia    espressamente    manifestato     l'opzione     per
          l'imposizione; 
                  a-ter) alle prestazioni di servizi di  pulizia,  di
          demolizione,   di   installazione   di   impianti   e    di
          completamento relative ad edifici; 
                  a-quater) alle prestazioni di  servizi  rese  dalle
          imprese  consorziate  nei  confronti   del   consorzio   di
          appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed  e)  del
          comma 1 dell'articolo 34  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni, si e' reso aggiudicatario  di  una  commessa
          nei confronti di un ente  pubblico  al  quale  il  predetto
          consorzio e' tenuto ad emettere fattura ai sensi del  comma
          1 dell'articolo 17-ter del  presente  decreto.  L'efficacia
          della  disposizione  di  cui  al  periodo   precedente   e'
          subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
          europea, dell'autorizzazione di una  misura  di  deroga  ai
          sensi dell'articolo 395  della  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio,   del   28   novembre   2006,    e    successive
          modificazioni; 
                  a-quinquies) alle prestazioni di  servizi,  diverse
          da  quelle  di  cui  alle  lettere  da  a)  ad   a-quater),
          effettuate  tramite  contratti  di   appalto,   subappalto,
          affidamento a soggetti  consorziati  o  rapporti  negoziali
          comunque denominati caratterizzati da  prevalente  utilizzo
          di manodopera presso le sedi di attività  del  committente
          con  l'utilizzo  di  beni  strumentali  di  proprietà   di
          quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La
          disposizione del precedente periodo  non  si  applica  alle
          operazioni   effettuate   nei   confronti   di    pubbliche
          amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo
          11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I
          del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
          276; 
                  b) alle cessioni di apparecchiature  terminali  per
          il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
          soggette alla tassa sulle concessioni  governative  di  cui
          all'articolo  21  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  come
          sostituita, da  ultimo,  dal  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  28  dicembre  1995,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995; 
                  c) alle cessioni di console da gioco, tablet  PC  e
          laptop, nonché alle cessioni  di  dispositivi  a  circuito
          integrato,  quali  microprocessori  e  unità  centrali  di
          elaborazione, effettuate prima della loro installazione  in
          prodotti destinati al consumatore finale; 
                  d) 
                  d-bis) ai trasferimenti di quote  di  emissioni  di
          gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva
          2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
          ottobre 2003, e successive modificazioni,  trasferibili  ai
          sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE,
          e successive modificazioni; 
                  d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono
          essere utilizzate dai gestori per conformarsi  alla  citata
          direttiva 2003/87/CE e di certificati  relativi  al  gas  e
          all'energia elettrica; 
                  d-quater)  alle  cessioni  di  gas  e  di   energia
          elettrica  a  un  soggetto  passivo-rivenditore  ai   sensi
          dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a); 
                  d-quinquies). 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  395  della
          direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28  novembre  2006
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: 
                «Art.   395.   -   1.   Il   Consiglio,   deliberando
          all'unanimità  su   proposta   della   Commissione,   può
          autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali
          di  deroga  alla  presente   direttiva,   allo   scopo   di
          semplificare  la  riscossione  dell'imposta  o  di  evitare
          talune evasioni o elusioni fiscali. 
                Le  misure  aventi  lo  scopo  di   semplificare   la
          riscossione dell'imposta non devono  influire,  se  non  in
          misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate
          fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo
          finale. 
                2. Lo Stato membro che desidera introdurre le  misure
          di cui al paragrafo 1 invia una  domanda  alla  Commissione
          fornendole  tutti  i  dati  necessari.  Se  la  Commissione
          ritiene  di  non  essere  in  possesso  di  tutti  i   dati
          necessari, essa contatta lo Stato membro interessato  entro
          due mesi dal ricevimento  della  domanda,  specificando  di
          quali dati supplementari necessiti. 
                Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che
          ritiene necessari per la valutazione, ne informa  lo  Stato
          membro richiedente entro un mese e  trasmette  la  domanda,
          nella lingua originale, agli altri Stati membri. 
                3.   Entro   i   tre   mesi   successivi    all'invio
          dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma,  la
          Commissione presenta al Consiglio una proposta  appropriata
          o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da  parte
          sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni. 
                4. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 deve essere
          completata, in ogni caso, entro otto mesi  dal  ricevimento
          della domanda da parte della Commissione. 
                5.». 
                               Art. 5 
 
 
              Contrasto alle frodi in materia di accisa 
 
  1. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportatele seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6: 
      1) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La
trasmissione della predetta  nota  e'  effettuata  entro  le  24  ore
decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in  consegna  dal
destinatario.»; 
      2) dopo il comma 6, e' inserito  il  seguente:  «6-bis.  Per  i
trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la
presa in consegna di cui al medesimo  comma  6  si  verifica  con  lo
scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e  con
l'iscrizione nella  contabilità  del  destinatario,  da  effettuarsi
entro il medesimo giorno  in  cui  hanno  termine  le  operazioni  di
scarico, dei dati accertati relativi alla qualità  e  quantità  dei
prodotti scaricati.»; 
    b) nell'articolo 8: 
      1) dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Fatto
salvo quanto previsto  dai  commi  5  e  7  in  materia  di  tabacchi
lavorati,  l'autorizzazione  di  cui  al  comma   1   e'   negata   e
l'istruttoria  per  il  relativo  rilascio   e'   sospesa   allorché
ricorrano, nei  confronti  del  soggetto  che  intende  operare  come
destinatario registrato, rispettivamente  le  condizioni  di  cui  ai
commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e  la  revoca  della
predetta  autorizzazione  trovano  applicazione  rispettivamente   le
disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso
di persone giuridiche e  di  società,  l'autorizzazione  e'  negata,
revocata o sospesa, ovvero il  procedimento  per  il  rilascio  della
stessa e' sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6  a  9
del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con
riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne  esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo.»; 
      2) al comma 3: 
        2.1) nella lettera b), le parole: « di cui al comma 2 », sono
sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 e fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 6, comma 6-bis »; 
        2.2) la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «  c)
sottoporsi a  qualsiasi  controllo  o  accertamento  anche  intesi  a
verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui  alla  lettera
a) che, qualora  allo  stato  sfuso,  sono  travasati  nei  serbatoi,
riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito  di
cui  al  comma  1  nonché   a   riscontrare   l'avvenuto   pagamento
dell'accisa. »; 
    c) all'articolo 25: 
      1) al comma 2: 
        1.1) nella lettera a), le parole  «  25  metri  cubi  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 10 metri cubi »; 
        1.2) nella lettera c), le parole  «  10  metri  cubi  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 5 metri cubi »; 
        2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
esercenti depositi di cui al comma 2, lettera  a),  aventi  capacità
superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli
esercenti impianti di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  collegati  a
serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi  e
non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico
con  modalità  semplificate  da  stabilire  con  determinazione  del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»; 
        3) dopo il comma 6,  e'  inserito  il  seguente:  «6-bis.  La
licenza di cui al comma 4 e' negata al soggetto  nei  cui  confronti,
nel quinquennio  antecedente  la  richiesta,  sia  stata  pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna, ai  sensi  dell'articolo  648  del
codice  di  procedura   penale,   ovvero   sentenza   definitiva   di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444  del
codice di procedura penale, per violazioni  costituenti  delitti,  in
materia di accisa, punibili  con  la  reclusione  non  inferiore  nel
minimo ad un anno;  l'istruttoria  per  il  rilascio  della  predetta
licenza e' sospesa fino al  passaggio  in  giudicato  della  sentenza
conclusiva  del  procedimento  penale,  qualora  nei  confronti   del
soggetto istante sia stato emesso, ai  sensi  dell'articolo  424  del
codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio  per  una
delle violazioni di cui al presente comma.»; 
        4) al comma 7, le parole «nonché l'esclusione  dal  rilascio
di altra licenza per un periodo di 5 anni», sono soppresse; 
        5) al comma 9, le parole «anche a mezzo fax», sono sostituite
dalle seguenti: «unicamente attraverso modalità telematiche»; 
    d) all'articolo 28, dopo il comma 7,  e'  aggiunto  il  seguente:
«7-bis. Per  gli  impianti  disciplinati  dal  presente  articolo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7,  8,  9,
10, e 11.». 
  2. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli di cui all'articolo 25,  comma  4,  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  e'  adottata  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2),  hanno
efficacia a decorrere dal primo giorno  del  quarto  mese  successivo
alla data di pubblicazione della  predetta  determinazione  nel  sito
internet della predetta Agenzia. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1),  hanno
efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019. Le disposizioni di cui al
comma 1, lettera b), numero 1), al comma 1, lettera c), numero 5),  e
al comma 1, lettera  d)  del  presente  articolo  hanno  efficacia  a
decorrere dal 1° gennaio 2020. 
  4. All'articolo 44 del testo unico delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con  decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 sono  aggiunti  i  seguenti:
«1-bis. Nel  caso  di  condanna  o  di  applicazione  della  pena  su
richiesta delle  parti  a  norma  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente  Capo,  e'
sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto
o il prezzo, salvo che appartengano  a  persona  estranea  al  reato,
ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui  il
reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale  prezzo
o profitto. 
  1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che
il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza  di
sequestro.  In  caso  di  mancato  versamento,  previa   diffida   al
contribuente inadempiente, la confisca e' sempre disposta.». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 25  e  28  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  6  (Circolazione  in  regime   sospensivo   di
          prodotti sottoposti ad accisa). -  1.  La  circolazione  di
          prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo,  nello
          Stato e nel territorio della Comunità, compreso il caso in
          cui tali prodotti transitino per un paese o  un  territorio
          terzo, può avvenire: 
                  a)  per  i  prodotti  provenienti  da  un  deposito
          fiscale,  verso  un  altro  deposito  fiscale,   verso   un
          destinatario  registrato,  verso  un  luogo  dal  quale   i
          prodotti lasciano il territorio della Comunità secondo  le
          modalità di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di  cui
          all'articolo 17, comma 1; 
                  b)  per  i  prodotti  spediti  da   uno   speditore
          registrato,  dal  luogo  di  importazione  verso  qualsiasi
          destinazione di cui alla lettera a). 
                2. Ai  fini  del  presente  articolo,  per  luogo  di
          importazione si intende  il  luogo  in  cui  si  trovano  i
          prodotti   quando   sono   immessi   in   libera    pratica
          conformemente all'articolo  79  del  regolamento  (CEE)  n.
          2913/92. 
                3. La circolazione di prodotti sottoposti ad  accisa,
          in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma
          1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito
          fiscale di spedizione e,  nel  caso  di  cui  al  comma  1,
          lettera  b),  all'atto  della  loro  immissione  in  libera
          pratica. 
                4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore
          registrato e'  tenuto  a  fornire  garanzia  del  pagamento
          dell'accisa gravante sui prodotti  spediti;  in  luogo  dei
          predetti soggetti la  garanzia  può  essere  prestata  dal
          proprietario, dal trasportatore o dal vettore  della  merce
          ovvero, in solido, da più soggetti tra  quelli  menzionati
          nel presente  periodo.  In  alternativa  la  garanzia  può
          essere prestata dal destinatario dei  prodotti,  in  solido
          con il depositario autorizzato mittente o con lo  speditore
          registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità
          alle  disposizioni  comunitarie  e,  per  i   trasferimenti
          comunitari, deve avere validità in tutti gli Stati  membri
          della Comunità europea.  E'  disposto  lo  svincolo  della
          cauzione quando e' data la prova della presa in carico  dei
          prodotti da parte del destinatario ovvero, per  i  prodotti
          destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal
          territorio    della    Comunità,    con    le    modalità
          rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi  7  e
          12. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di  concedere
          ai depositari  autorizzati  riconosciuti  affidabili  e  di
          notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare  la
          garanzia sia per  i  trasferimenti  nazionali  sia,  previo
          accordo  con  gli   Stati   membri   interessati,   per   i
          trasferimenti  intracomunitari,  di   prodotti   energetici
          effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse. 
                5.  La  circolazione,  in  regime   sospensivo,   dei
          prodotti sottoposti  ad  accisa  deve  aver  luogo  con  un
          documento amministrativo elettronico di cui al  regolamento
          (CE) n. 684/2009 della Commissione,  del  24  luglio  2009,
          emesso dal sistema informatizzato  previo  inserimento  dei
          relativi dati da parte del soggetto speditore.  I  medesimi
          prodotti circolano con la scorta di una copia stampata  del
          documento amministrativo elettronico o di  qualsiasi  altro
          documento  commerciale  che  indichi  in  modo  chiaramente
          identificabile   il    codice    unico    di    riferimento
          amministrativo. Tale documento e' esibito su richiesta alle
          autorità competenti  durante  la  circolazione  in  regime
          sospensivo; in caso  di  divergenza  tra  i  dati  in  esso
          riportati e quelli  inseriti  nel  sistema  informatizzato,
          fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo. 
                6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7  e  12,  la
          circolazione di prodotti sottoposti  ad  accisa  in  regime
          sospensivo si conclude nel momento in cui i  medesimi  sono
          presi in consegna dal  destinatario.  Tale  circostanza  e'
          attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11,
          dalla  nota  di  ricevimento  trasmessa  dal   destinatario
          nazionale  all'Amministrazione  finanziaria   mediante   il
          sistema  informatizzato  e  da  quest'ultimo  validata.  La
          trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le  24
          ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi  in
          consegna dal destinatario. 
                6-bis. Per i trasferimenti, mediante  automezzi,  dei
          prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui  al
          medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli
          stessi prodotti dal mezzo di trasporto e  con  l'iscrizione
          nella contabilità del destinatario, da  effettuarsi  entro
          il medesimo giorno in cui hanno termine  le  operazioni  di
          scarico,  dei  dati  accertati  relativi  alla  qualità  e
          quantità dei prodotti scaricati. 
                7. La circolazione di prodotti sottoposti  ad  accisa
          in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati
          ad essere esportati, nel momento in cui  gli  stessi  hanno
          lasciato il territorio della Comunità. Tale circostanza e'
          attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale
          di esportazione compila sulla base del  visto  dell'Ufficio
          doganale di uscita di cui all'articolo  793,  paragrafo  2,
          del regolamento (CEE) n. 2454/93. 
                8. Qualora, al momento della spedizione,  il  sistema
          informatizzato sia  indisponibile  nello  Stato  membro  di
          spedizione,  le  merci  circolano  con  la  scorta  di   un
          documento cartaceo contenente gli stessi elementi  previsti
          dal documento  amministrativo  elettronico  e  conforme  al
          regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti
          dallo  speditore  nel  sistema  informatizzato  non  appena
          quest'ultimo  sia  nuovamente  disponibile.  Il   documento
          amministrativo   elettronico   sostituisce   il   documento
          cartaceo di cui  al  primo  periodo,  copia  del  quale  e'
          conservata dallo speditore e  dal  destinatario  nazionale,
          che   devono   riportarne   gli   estremi   nella   propria
          contabilità. 
                9.  Qualora   il   sistema   informatizzato   risulti
          indisponibile nello Stato al momento  del  ricevimento  dei
          prodotti da  parte  del  soggetto  destinatario  nazionale,
          quest'ultimo      presenta      all'Ufficio      competente
          dell'Amministrazione  finanziaria  un  documento   cartaceo
          contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui
          al  comma  6,  attestante  l'avvenuta   conclusione   della
          circolazione. Non  appena  il  sistema  informatizzato  sia
          nuovamente  disponibile  nello   Stato,   il   destinatario
          trasmette  la  nota  di  ricevimento  che  sostituisce   il
          documento cartaceo di cui al primo periodo. 
                10. Il documento  cartaceo  di  cui  al  comma  9  e'
          presentato   dal   destinatario    nazionale    all'Ufficio
          competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel  caso
          in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema
          informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di
          spedizione all'inizio della  circolazione,  non  ha  ancora
          attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al
          documento  relativo  alla  spedizione  stessa;  non  appena
          quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato,
          il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui  al
          comma 6, che sostituisce il documento cartaceo  di  cui  al
          comma 9. 
                11. In assenza della nota di ricevimento non  causata
          dall'indisponibilità  del   sistema   informatizzato,   la
          conclusione  della  circolazione  di  merci   spedite   dal
          territorio  nazionale  può  essere  effettuata,  in   casi
          eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione  finanziaria
          competente in relazione al luogo di spedizione delle  merci
          sulla base  dell'attestazione  delle  Autorità  competenti
          dello Stato membro di destinazione; per le  merci  ricevute
          nel territorio nazionale, ai fini della  conclusione  della
          circolazione da parte dell'Autorità competente dello Stato
          membro  di  spedizione,  in  casi  eccezionali,   l'Ufficio
          dell'Amministrazione  finanziaria  competente  attesta   la
          ricezione delle merci sulla base di  idonea  documentazione
          comprovante la ricezione stessa. 
                12. In assenza della nota di esportazione non causata
          dall'indisponibilità  del   sistema   informatizzato,   la
          conclusione  della  circolazione  di  merci   può   essere
          effettuata,    in    casi     eccezionali,     dall'Ufficio
          dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al
          luogo di  spedizione  delle  merci  sulla  base  del  visto
          dell'Autorità competente dello  Stato  membro  in  cui  e'
          situato l'Ufficio doganale di uscita. 
                13. Fatta  eccezione  per  i  tabacchi  lavorati,  le
          disposizioni del comma 5 si  applicano  anche  ai  prodotti
          sottoposti ad accisa e già immessi in consumo  quando,  su
          richiesta di  un  operatore  nell'esercizio  della  propria
          attività economica, sono avviati ad un  deposito  fiscale;
          la domanda di rimborso dell'imposta  assolta  sui  prodotti
          deve essere presentata prima della loro spedizione; per  il
          rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14. 
                14.  Con  determinazione   del   Direttore   generale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato,
          sentito il Comando generale della Guardia di finanza,  sono
          stabilite, per la circolazione  dei  tabacchi  lavorati  in
          regime  sospensivo  che   abbia   luogo   interamente   nel
          territorio  dello  Stato,  le  informazioni  aggiuntive  da
          indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al
          comma 5 per la corretta identificazione della tipologia  di
          prodotto   trasferito   anche   al   fine   della    esatta
          determinazione  dell'accisa  gravante.  Fino   all'adozione
          della suddetta determinazione trovano applicazione, per  la
          fattispecie di cui al presente comma,  le  disposizioni  di
          cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67. 
                15. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una
          procedura doganale  sospensiva  o  ad  un  regime  doganale
          sospensivo, nonché ai prodotti di cui all'articolo 39-bis,
          comma 1, lettere d) ed e). 
                15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il
          trasporto  di  prodotti  sottoposti  ad  accisa  in  regime
          sospensivo sono munite di  sistemi  di  tracciamento  della
          posizione e di misurazione delle quantità  scaricate.  Con
          determinazione del Direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
          dei monopoli sono stabiliti i termini  e  le  modalità  di
          applicazione della predetta disposizione.» 
                «Art. 8 (Destinatario registrato). - 1.  Il  soggetto
          che  intende  operare  come  destinatario   registrato   e'
          preventivamente      autorizzato       dall'Amministrazione
          finanziaria competente;  l'autorizzazione,  valida  fino  a
          revoca,  e'  rilasciata  in  considerazione  dell'attività
          svolta dal soggetto presso il proprio deposito. I  prodotti
          sottoposti ad accisa ricevuti  in  regime  sospensivo  sono
          separatamente detenuti e contabilizzati rispetto  a  quelli
          assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo  deposito.  Al
          destinatario registrato e' attribuito un codice di accisa. 
                1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in
          materia di tabacchi lavorati, l'autorizzazione  di  cui  al
          comma 1 e' negata e l'istruttoria per il relativo  rilascio
          e' sospesa allorché ricorrano, nei confronti del  soggetto
          che   intende   operare   come   destinatario   registrato,
          rispettivamente le  condizioni  di  cui  ai  commi  6  e  7
          dell'articolo 23; per la  sospensione  e  la  revoca  della
          predetta      autorizzazione      trovano      applicazione
          rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e  9  del
          medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche  e  di
          società, l'autorizzazione e' negata, revocata  o  sospesa,
          ovvero il procedimento per  il  rilascio  della  stessa  e'
          sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6  a  9
          del medesimo articolo 23  ricorrano,  alle  condizioni  ivi
          previste,  con  riferimento  a  persone  che  ne  rivestono
          funzioni  di  rappresentanza,  di  amministrazione   o   di
          direzione, nonché a persone che ne  esercitano,  anche  di
          fatto, la gestione e il controllo. 
                2.  Per  il  destinatario  registrato   che   intende
          ricevere  soltanto  occasionalmente  prodotti  soggetti  ad
          accisa, l'autorizzazione di cui  al  medesimo  comma  1  e'
          valida  per  un  unico  movimento  e  per   una   quantità
          prestabilita di prodotti, provenienti da un unico  soggetto
          speditore.   In   tale   ipotesi   copia   della   predetta
          autorizzazione,  riportante  gli  estremi  della   garanzia
          prestata, deve scortare i prodotti  unitamente  alla  copia
          stampata del documento di accompagnamento elettronico o  di
          qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice
          unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo  6,
          comma 5. 
                3. Il destinatario registrato non può  detenere  ne'
          spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di: 
                  a) fornire, prima  della  spedizione  dei  prodotti
          sottoposti ad accisa in  regime  sospensivo  da  parte  del
          mittente, garanzia per il pagamento  dell'imposta  gravante
          sui medesimi; 
                  b) provvedere, fatta eccezione per il  destinatario
          registrato di cui al comma 2 e fatto salvo quanto  previsto
          dall'articolo 6, comma 6-bis, ad  iscrivere  nella  propria
          contabilità i prodotti di cui alla lettera a)  non  appena
          ricevuti; 
                  c) sottoporsi a qualsiasi controllo o  accertamento
          anche  intesi  a  verificare  l'effettivo  ricevimento  dei
          prodotti di cui alla lettera a)  che,  qualora  allo  stato
          sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati  ai  prodotti
          ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma
          1 nonché a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa. 
                4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente  articolo
          l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti
          e deve essere pagata, secondo le modalità  vigenti,  entro
          il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo. 
                5. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui
          al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in  materia
          di  condizionamento  ed  etichettatura  dei  prodotti   del
          tabacco stabilite dal decreto legislativo 24  giugno  2003,
          n.  184,  nonché  le  disposizioni  di  cui   all'articolo
          39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno  di
          legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma  1  per  i
          tabacchi lavorati e' subordinata al possesso dei  requisiti
          di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto  del  Ministro
          delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. 
                6. I tabacchi lavorati  di  cui  al  comma  5  devono
          essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti  tramite
          le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. 
                7.     Con      provvedimento      del      Direttore
          dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di  Stato  sono
          stabiliti la procedura per il rilascio  dell'autorizzazione
          di cui al comma  1,  le  istruzioni  per  la  tenuta  della
          contabilità indicata nel comma 3, lettera b), nonché  gli
          obblighi  che  il  destinatario  registrato  e'  tenuto  ad
          osservare, a tutela della  salute  pubblica,  in  relazione
          alle specifiche disposizioni nazionali  e  comunitarie  del
          settore dei tabacchi lavorati. 
                8. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una
          procedura doganale  sospensiva  o  ad  un  regime  doganale
          sospensivo.» 
                «Art.  25  (Deposito  e  circolazione   di   prodotti
          energetici assoggettati ad  accisa).  -  1.  Gli  esercenti
          depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad
          accisa   devono   denunciarne    l'esercizio    all'Ufficio
          dell'Agenzia  delle  dogane,  competente  per   territorio,
          qualunque sia la capacità del deposito. 
                2. Sono altresì obbligati alla denuncia  di  cui  al
          comma 1: 
                  a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo
          ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi; 
                  b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale
          di carburanti; 
                  c)  gli  esercenti  apparecchi   di   distribuzione
          automatica di  carburanti  per  usi  privati,  agricoli  ed
          industriali, collegati a serbatoi la cui capacità  globale
          supera i 5 metri cubi. 
                3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di  cui  al
          comma 1 le amministrazioni dello Stato per  i  depositi  di
          loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita  al
          minuto,  purché  la  quantità  di   prodotti   energetici
          detenuta in deposito  non  superi  complessivamente  i  500
          chilogrammi. 
                4.  Gli  esercenti  impianti  e   depositi   soggetti
          all'obbligo della denuncia, in possesso  del  provvedimento
          autorizzativo rilasciato ai  sensi  delle  disposizioni  in
          materia  di  installazione  ed  esercizio  di  impianti  di
          stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono  muniti
          di  licenza  fiscale,  valida  fino  a  revoca,  e,   fatta
          eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
          naturale  impiegato  come  carburante,  sono  obbligati   a
          contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico  e
          scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
          prodotti  denaturati  per  usi   esenti.   Sono   esonerati
          dall'obbligo della tenuta del registro di carico e  scarico
          gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
          o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
          petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati,  in
          luogo della denuncia, a  dare  comunicazione  di  attività
          all'Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane,  competente   per
          territorio, e sono esonerati dalla tenuta del  registro  di
          carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2,
          lettera a), aventi capacità superiore a 10  metri  cubi  e
          non  superiore  a  25  metri  cubi  nonché  gli  esercenti
          impianti di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  collegati  a
          serbatoi la cui capacità globale  risulti  superiore  a  5
          metri cubi e non superiore  a  10  metri  cubi  tengono  il
          registro di carico e scarico con modalità semplificate  da
          stabilire con  determinazione  del  direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli. 
                4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma  4  per
          gli impianti di  distribuzione  stradale  di  gas  naturale
          impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al
          comma 2, lettera b), annotano  nel  registro  di  carico  e
          scarico  rispettivamente   i   quantitativi   di   prodotti
          ricevuti,  distintamente  per   qualità,   e   il   numero
          risultante dalla lettura del contatore totalizzatore  delle
          singole colonnine di distribuzione  installate,  effettuata
          alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di  carburante
          erogato; al momento della chiusura  annuale,  entro  trenta
          giorni dalla data  dell'ultima  registrazione,  i  medesimi
          esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane
          e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi
          alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno,  con
          evidenziazione delle rimanenze  contabili  ed  effettive  e
          delle loro differenze. 
                4-ter. Con determinazione del direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli sono stabiliti  i  tempi  e  le
          modalità per la presentazione dei dati  di  cui  al  comma
          4-bis  nonché  dei  dati  relativi  ai  livelli   e   alle
          temperature  dei  serbatoi  installati,  esclusivamente  in
          forma telematica, in sostituzione del registro di carico  e
          scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al  comma
          2, lettera b), funzionanti in modalità di self-service.  I
          medesimi esercenti  garantiscono,  anche  tramite  soggetti
          appositamente delegati,  l'accesso  presso  l'impianto  per
          l'esercizio dei poteri di cui  all'articolo  18,  comma  2,
          entro     ventiquattro     ore     dalla      comunicazione
          dell'amministrazione  finanziaria.  In  fase  di   accesso,
          presso l'impianto sottoposto a verifica e' resa disponibile
          la relativa documentazione contabile. 
                5. Per i depositi di cui al comma 1 ed  al  comma  2,
          lettera a), nei casi previsti dal secondo  comma  dell'art.
          25 del regio decreto 20 luglio 1934, n.  1303,  la  licenza
          viene rilasciata al locatario al  quale  incombe  l'obbligo
          della tenuta del registro di  carico  e  scarico.  Per  gli
          impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
          e' intestata al titolare della gestione  dell'impianto,  al
          quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
          e scarico. ll titolare della  concessione  ed  il  titolare
          della  gestione  dell'impianto  di  distribuzione  stradale
          sono, agli effetti fiscali, solidalmente  responsabili  per
          gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso. 
                6. Le disposizioni dei commi  1,  2,  3,  4  e  5  si
          applicano  anche  ai  depositi  commerciali   di   prodotti
          energetici  denaturati.  Per   l'esercizio   dei   predetti
          depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
          liquefatti denaturati  per  uso  combustione,  deve  essere
          prestata cauzione nella  misura  prevista  per  i  depositi
          fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
          regime dei cali previsto dall'art. 4. 
                6-bis. La licenza di cui al  comma  4  e'  negata  al
          soggetto nei cui confronti, nel quinquennio antecedente  la
          richiesta, sia stata pronunciata sentenza  irrevocabile  di
          condanna,  ai  sensi  dell'articolo  648  del   codice   di
          procedura   penale,   ovvero   sentenza    definitiva    di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale,  per
          violazioni  costituenti  delitti,  in  materia  di  accisa,
          punibili con la reclusione non inferiore nel minimo  ad  un
          anno; l'istruttoria per il rilascio della predetta  licenza
          e' sospesa fino al passaggio in  giudicato  della  sentenza
          conclusiva del procedimento penale, qualora  nei  confronti
          del  soggetto  istante   sia   stato   emesso,   ai   sensi
          dell'articolo 424 del codice di procedura  penale,  decreto
          che dispone il giudizio per una delle violazioni di cui  al
          presente comma. 
                7. La licenza di esercizio dei depositi  può  essere
          sospesa, anche a richiesta  dell'amministrazione,  a  norma
          del   codice   di   procedura   penale,    nei    confronti
          dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per
          violazioni   commesse   nella    gestione    dell'impianto,
          costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con  la
          reclusione  non  inferiore  nel  minimo  ad  un  anno.   Il
          provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia
          di  proscioglimento  o  di  assoluzione;  la  sentenza   di
          condanna comporta la revoca della licenza. 
                8.  I  prodotti  energetici  assoggettati  ad  accisa
          devono  circolare  con  il  documento  di   accompagnamento
          previsto dall'art. 12.  Sono  esclusi  da  tale  obbligo  i
          prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a
          1.000 chilogrammi a depositi non  soggetti  a  denuncia  ai
          sensi del presente Art. ed i gas di petrolio liquefatti per
          uso combustione trasferiti dagli esercenti  la  vendita  al
          minuto. 
                9.   Il   trasferimento   di   prodotti    energetici
          assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere
          preventivamente  comunicato  dal  mittente   e   confermato
          all'arrivo dal destinatario,  entro  lo  stesso  giorno  di
          ricezione,  unicamente  attraverso  modalità  telematiche,
          agli   Uffici   dell'Agenzia   delle   dogane   nella   cui
          circoscrizione  territoriale  sono   ubicati   i   depositi
          interessati alla movimentazione." 
                «Art.  28  (Depositi  fiscali  di  alcole  e  bevande
          alcoliche). - 1. La  produzione  dell'alcole  etilico,  dei
          prodotti  alcolici  intermedi  e  del   vino   nonché   la
          fabbricazione  della  birra  e  delle  bevande   fermentate
          diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di
          deposito  fiscale.  Le  attività  di   fabbricazione   dei
          prodotti sottoposti ad accisa  in  regime  sospensivo  sono
          consentite, subordinatamente al rilascio della  licenza  di
          esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti: 
                  a) nel settore dell'alcole etilico: 
                    1) le distillerie; 
                    2) gli opifici di rettificazione; 
                  b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli
          stabilimenti di produzione; 
                  c) nel settore della  birra:  le  fabbriche  e  gli
          annessi opifici di condizionamento; 
                  d)  nel  settore  del  vino,  fatto  salvo   quanto
          previsto nell'articolo 37, comma 1,  e  nel  settore  delle
          bevande fermentate diverse  dal  vino  e  dalla  birra:  le
          cantine e gli stabilimenti di produzione. 
                2.  Il  regime  del  deposito  fiscale  può   essere
          autorizzato, quando e' funzionale  a  soddisfare  oggettive
          condizioni  di   operatività   dell'impianto,   nei   casi
          seguenti: 
                  a)  opifici  promiscui  di  trasformazione   e   di
          condizionamento nel settore dell'alcole etilico; 
                  b) impianti e opifici di solo  condizionamento  dei
          prodotti soggetti ad accisa; 
                  c) magazzini di invecchiamento degli spiriti; 
                  d) magazzini delle distillerie e degli  opifici  di
          rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti; 
                  e) magazzini delle fabbriche  e  degli  opifici  di
          condizionamento  di  birra  ubicati  fuori   dei   predetti
          impianti; 
                  f) impianti di condizionamento e depositi di vino e
          di bevande fermentate diverse dal vino e  dalla  birra  che
          effettuano movimentazioni intracomunitarie 
                  g) fabbriche di  birra  con  produzione  annua  non
          superiore a 10.000 ettolitri; 
                  h)  depositi  doganali  autorizzati   a   custodire
          prodotti sottoposti ad accisa. 
                3. La gestione in regime  di  deposito  fiscale  può
          essere  autorizzata  per  i   magazzini   di   commercianti
          all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a
          ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di
          prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze
          economiche. 
                4. L'esercizio dei depositi  fiscali  autorizzati  ai
          sensi dei commi 2 e 3  e'  subordinato  al  rilascio  della
          licenza di cui all'articolo 63. 
                5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3,  in
          relazione alla  quantità  massima  di  prodotti  che  può
          essere detenuta  nel  deposito  fiscale,  e'  dovuta  nelle
          seguenti   misure,   riferite   all'ammontare   dell'accisa
          gravante sui prodotti custoditi: 
                  a) 1 per cento, per gli stabilimenti e  opifici  di
          cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere
          a), c) e g); 
                  b) 10 per cento, per tutti  gli  altri  impianti  e
          magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla  tenuta
          dei  dati   relativi   alle   contabilità   dei   prodotti
          esclusivamente  in  forma  telematica  si  applica   quanto
          indicato alla lettera a). 
                6. La cauzione di cui al comma 5 e' dovuta in  misura
          pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono
          condizionati e muniti di contrassegno fiscale. 
                7. Nei  recinti  dei  depositi  fiscali  non  possono
          essere  detenuti  prodotti  alcolici  ad  imposta  assolta,
          eccetto  quelli  strettamente  necessari  per  il   consumo
          aziendale,  stabiliti  per   quantità   e   qualità   dal
          competente  ufficio  dell'Agenzia  delle   dogane   e   dei
          monopoli. 
              7-bis.  Per  gli  impianti  disciplinati  dal  presente
          articolo si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
          23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto
          legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 44 (Confisca). -  1.  I  prodotti,  le  materie
          prime ed i mezzi  comunque  utilizzati  per  commettere  le
          violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a
          confisca secondo le  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia doganale. 
                1-bis. Nel caso di condanna o di  applicazione  della
          pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
          codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal
          presente Capo, e' sempre ordinata la confisca dei beni  che
          ne  costituiscono  il  profitto  o  il  prezzo,  salvo  che
          appartengano a persona estranea al  reato,  ovvero,  quando
          essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui  il  reo
          ha la disponibilità, per un valore corrispondente  a  tale
          prezzo o profitto. 
              1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera  per
          la  parte  che  il  contribuente  si  impegna   a   versare
          all'erario anche in  presenza  di  sequestro.  In  caso  di
          mancato  versamento,   previa   diffida   al   contribuente
          inadempiente, la confisca e' sempre disposta.». 
                               Art. 6 
 
 
                       Prevenzione delle frodi 
                     nel settore dei carburanti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel  comma  940,  le  parole  «commi  937,  938  e  939»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 937 e 938» e le parole «di  cui  al
comma 942  o  che  presti  idonea  garanzia»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia»; 
    b) nel comma 941: 
      1) le  parole  da  «Le  disposizioni»  fino  a  «in  consumo  o
estratti;» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi
937 e 938 non si applicano  ai  prodotti  di  cui  al  comma  937  di
proprietà del gestore del deposito, di  capacità  non  inferiore  a
3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;»; 
      2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il  predetto
limite di capacità di 3000 metri cubi può essere rideterminato  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»; 
    c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti:  «941-bis.  Fatto
salvo  quanto  disposto   dal   comma   941-ter,   l'utilizzo   della
dichiarazione di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non e' consentito
per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di  cui
al comma 937. 
  941-ter. L'utilizzo della  dichiarazione  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,  n.  17,
e' consentito  limitatamente  al  caso  in  cui  le  imprese  di  cui
all'articolo 24-ter del testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  acquistino,  ai  fini  dello
svolgimento della loro attività di  trasporto,  gasolio,  presso  un
deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico,
da soggetti diversi dai depositari autorizzati,  ivi  inclusi  quelli
che utilizzano il proprio deposito anche come  deposito  IVA,  e  dai
destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli  23  e  8
del predetto testo unico nonché da soggetti diversi da quelli di cui
al  comma  945  del  presente  articolo.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  possono  essere  stabilite  ulteriori
limitazioni all'utilizzo  della  dichiarazione  di  cui  al  presente
comma.»; 
    d) dopo il comma 943 e' inserito il seguente: «943-bis.  Al  fine
di agevolare l'attività di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e della Guardia di  finanza,  le  società,  gli  enti  e  i
consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione
della medesima Agenzia  e  della  predetta  Guardia  di  finanza,  su
richiesta, senza  oneri  per  l'erario,  i  dati  in  possesso  delle
suddette società rilevati sui transiti degli automezzi  che  possono
essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del  presente
articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 940 e 941 dell'articolo 1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 939. Omissis. 
                940. Le disposizioni di cui ai commi  937  e  938  si
          applicano, per  i  prodotti  introdotti  a  seguito  di  un
          acquisto  intracomunitario,  anche  qualora   il   deposito
          fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico  di  cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  sia
          utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo  50-bis
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  salvo
          il  caso  in  cui  l'immissione  in  consumo  dal  medesimo
          deposito fiscale sia effettuata per conto  di  un  soggetto
          che integri i criteri di  affidabilità  stabiliti  con  il
          decreto di cui al comma 942 e che  presti  idonea  garanzia
          con le modalità e i  termini  stabiliti  con  il  medesimo
          decreto,  il  quale  prevede  altresì  l'attestazione   da
          fornire  al  gestore  del  deposito,  in  alternativa  alla
          ricevuta  prevista  al  comma  938,  al  fine  di   operare
          l'immissione in consumo dei prodotti. 
                941. Le disposizioni dei  commi  937  e  938  non  si
          applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del
          gestore del deposito, di capacità  non  inferiore  a  3000
          metri cubi, dal quale sono immessi in consumo  o  estratti;
          le medesime disposizioni non si applicano  ai  prodotti  di
          cui al comma 937 immessi in consumo da un deposito  fiscale
          per conto di un soggetto, titolare di un  diverso  deposito
          fiscale avente capacità non inferiore ai valori  stabiliti
          dall'articolo 23, comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che  integri
          i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di  cui
          al comma 942 nonché ai prodotti, di cui al medesimo  comma
          937, immessi in  consumo  da  un  deposito  fiscale  avente
          capacità non inferiore ai predetti valori per conto di  un
          soggetto che presti idonea garanzia con le  modalità  e  i
          termini stabiliti con il medesimo decreto di cui  al  comma
          942. Il predetto limite di capacità  di  3000  metri  cubi
          può  essere  rideterminato  con   decreto   del   Ministro
          dell'Economia e delle finanze. 
                Omissis.» 
                               Art. 7 
  
                  Contrasto alle frodi nel settore 
                degli idrocarburi e di altri prodotti 
 
  1. Al fine di contrastare  il  mancato  pagamento  dell'accisa  sui
carburanti per autotrazione e sui combustibili  per  riscaldamento  e
tutelare la salute pubblica contrastando  l'utilizzo  fraudolento  di
taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi,  al  testo
unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: 
      « Art. 7-bis. - (Disposizioni particolari per  la  circolazione
degli oli lubrificanti e di altri  specifici  prodotti)  -  1.  Fatto
salvo quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni
doganali e dall'articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di  cui  ai
codici NC da 2710 19  81  a  2710  19  99  circolano  nel  territorio
nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo,  con  la
scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo  a  ciascun
trasferimento   dei   suddetti   prodotti,   emesso    dal    sistema
informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e  annotato
sulla prescritta documentazione di trasporto. 
  2. Il codice  di  cui  al  comma  1  e'  richiesto  telematicamente
all'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  non  prima  delle  48  ore
precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio  nazionale  e
comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa: 
    a) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da  un
altro Stato membro dell'Unione europea e destinati ad essere  immessi
in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua  la
prima immissione in consumo; 
    b) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da  un
altro Stato membro dell'Unione europea e che non siano  destinati  ad
essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente  dei
prodotti stessi. 
  3.  Nella  richiesta  di  cui  al  comma  2  sono   riportati,   in
particolare, i dati identificativi del mittente  e  del  destinatario
dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei
medesimi,  il  luogo  in  cui  i  prodotti  saranno  introdotti   nel
territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi
utilizzati per il loro trasferimento,  l'itinerario  che  il  veicolo
seguirà nel territorio nazionale, nonché, per la fattispecie di cui
al comma 2, lettera b), il luogo in  cui  i  prodotti  lasceranno  il
medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane di uscita. 
  4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal  sistema  informatizzato
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' annotato, prima  che  la
circolazione dei prodotti  nel  territorio  nazionale  abbia  inizio,
sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i  prodotti.  A
tal fine il soggetto  nazionale  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti. 
  5. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui  al
presente  articolo  si   intende   regolarmente   conclusa   con   la
comunicazione telematica all'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,
dell'avvenuta presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al
comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore  successive  alla  medesima
presa in carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui
al comma 2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale  dei
prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa
con la validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio
delle dogane di uscita, di cui al comma 3. 
  6. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalità di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dei  casi
di indisponibilità o  malfunzionamento  del  sistema  informatizzato
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e  all'individuazione  degli
ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2. 
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
anche per le preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403,
qualora le  stesse  siano  trasportate  sfuse  o  in  contenitori  di
capacità superiore a 20 litri.»; 
    b) all'articolo 40, comma 3, e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «Salvo che  venga  fornita  prova  contraria,  si  configura
altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento,
la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga in
assenza  della  preventiva  emissione   del   Codice   di   riscontro
amministrativo di cui  al  medesimo  articolo  7-bis;  ugualmente  si
considera tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento,  la
predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma
3 del medesimo articolo 7-bis risultanti  non  veritieri  ovvero  che
avvenga senza che sia stata eseguita,  da  parte  dell'Ufficio  delle
dogane di uscita, la validazione del predetto codice  a  causa  della
mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.». 
  2. I dati relativi alla circolazione degli oli  lubrificanti  e  di
altri specifici prodotti di cui all'articolo 7-bis  del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono  resi
accessibili,  con  modalità  da  indicare   nel   decreto   di   cui
all'articolo 7-bis, comma 6, del predetto testo unico,  alla  Guardia
di finanza al fine dello svolgimento dei controlli di competenza. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del testo unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni amministrative  e  penali,  approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trovano applicazione
anche per  i  prodotti,  da  individuare  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  che,  in   relazione   alle   loro
caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come carburanti
per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti. 
  4. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' emanato
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.  Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a  decorrere
dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di  pubblicazione
del predetto decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6. 
          Riferimenti normativi 
 
              Il citato  decreto  legislativo  n.  504  del  1995  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre 1995, n. 279, S.O. 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  40  del
          citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento
          dell'accisa sui prodotti energetici). - 1. - 2. Omissis 
                3. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista
          per  il  reato  consumato.  La  fabbricazione  di  prodotti
          soggetti ad accisa in tempi diversi  da  quelli  dichiarati
          nella comunicazione di lavoro, se  prevista,  si  configura
          come tentativo di sottrarre il  prodotto  all'accertamento,
          salvo che venga fornita prova contraria.  Salvo  che  venga
          fornita  prova  contraria,  si  configura   altresì   come
          tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento,  la
          circolazione dei prodotti di  cui  all'articolo  7-bis  che
          avvenga in assenza della preventiva emissione del Codice di
          riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis;
          ugualmente  si  considera  tentativo  di  sottrazione   del
          prodotto all'accertamento,  la  predetta  circolazione  che
          avvenga sulla base dei dati di cui al comma 3 del  medesimo
          articolo 7-bis risultanti non veritieri ovvero che  avvenga
          senza che sia stata eseguita, da parte  dell'Ufficio  delle
          dogane di uscita, la  validazione  del  predetto  codice  a
          causa della mancata presentazione dei  prodotti  presso  il
          medesimo Ufficio. 
                Omissis.» 
                               Art. 8 
 
                   Disposizioni in materia di accisa 
                       sul gasolio commerciale 
 
  1. All'articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni amministrative e penali, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui  al
presente comma e' riconosciuto, entro il limite  quantitativo  di  un
litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per
ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  ai  consumi  di
gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  24-ter
          del citato  decreto  legislativo  n.  504  del  1995,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 24-ter (Gasolio commerciale). - 1. - 3. Omissis 
                4. Il rimborso dell'onere conseguente  alla  maggiore
          accisa applicata al gasolio commerciale e'  determinato  in
          misura pari alla differenza tra l'aliquota  di  accisa  sul
          gasolio usato come carburante, di  cui  all'allegato  I,  e
          quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del
          predetto rimborso, i  soggetti  di  cui  ai  commi  2  e  3
          presentano apposita  dichiarazione  al  competente  ufficio
          dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  entro  il  mese
          successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui
          e'  avvenuto  il  consumo  del  gasolio  commerciale.   Per
          ciascuno dei predetti trimestri,  il  rimborso  di  cui  al
          presente   comma   e'   riconosciuto,   entro   il   limite
          quantitativo di un litro di gasolio consumato,  da  ciascun
          veicolo di cui al comma 2,  per  ogni  chilometro  percorso
          dallo stesso veicolo. 
                Omissis.» 
                               Art. 9 
 
                          Frodi nell'acquisto 
                    di veicoli fiscalmente usati 
 
  1. All'articolo  1  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. La sussistenza delle
condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24  di  cui
al  comma  9  viene  verificata  dall'Agenzia  delle   entrate.   Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
i termini e le modalità  della  predetta  verifica.  Gli  esiti  del
controllo sono trasmessi al Dipartimento per  i  trasporti  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 26  marzo  2018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018.». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n.  286  (Disposizioni  urgenti  in
          materia tributaria e finanziaria),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  1  (Accertamento,  contrasto  all'evasione  ed
          all'elusione      fiscale,      nonché       potenziamento
          dell'Amministrazione  economico-finanziaria).  -   1.   Con
          determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane,  da
          adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità  per
          la presentazione esclusivamente in forma telematica: 
                  a)  dei  dati  relativi  alle  contabilità   degli
          operatori,   qualificati   come   depositari   autorizzati,
          operatori   professionali,   rappresentanti   fiscali    ed
          esercenti  depositi  commerciali,  concernenti  l'attività
          svolta nei settori dei prodotti energetici,  dell'alcole  e
          delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti  e  bitumi
          di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29,  61  e
          62  del  testo  unico  delle  accise  di  cui  al   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
                  b) del documento di accompagnamento previsto per la
          circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa
          ed alle altre  imposizioni  indirette  previste  dal  testo
          unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62; 
                  c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano
          e l'energia elettrica di cui agli  articoli  26  e  55  del
          testo unico delle accise di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504. 
                1-bis. Indipendentemente dall'applicazione delle pene
          previste per le  violazioni  che  costituiscono  reato,  la
          omessa, incompleta o tardiva presentazione  dei  dati,  dei
          documenti e delle dichiarazioni di cui al comma  1,  ovvero
          la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, e'
          punita con la sanzione amministrativa di  cui  all'articolo
          50, comma 1, del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
          504. 
                2. All'articolo 50-bis del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
          seguente: 
                  "2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al
          comma 1, anteriormente all'avvio della  operatività  quali
          depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane  e  delle
          entrate,     territorialmente     competenti,      apposita
          comunicazione anche al fine della valutazione, qualora  non
          ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto  periodo,
          della congruità della garanzia prestata in relazione  alla
          movimentazione complessiva delle merci.". 
                3. In applicazione  del  disposto  dell'articolo  11,
          paragrafo  1  del  regolamento  (CE)   n.   1383/2003   del
          Consiglio,  del  22   luglio   2003,   l'ufficio   doganale
          competente, previo consenso del  titolare  del  diritto  di
          proprietà intellettuale e  del  dichiarante,  detentore  o
          proprietario delle merci sospettate, può disporre, a spese
          del  titolare  del  diritto,  la  distruzione  delle  merci
          medesime. E' fatta salva la conservazione  di  campioni  da
          utilizzare a fini giudiziari. 
                4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello
          sviluppo economico, sono definite modalità e  tempi  della
          procedura di cui al comma 3. 
                4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo  2001,  n.
          92, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                  "1-bis.  Al  fine  del   contenimento   dei   costi
          necessari al mantenimento  dei  reperti,  l'amministrazione
          competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso  un
          anno dal momento del sequestro,  procede  alla  distruzione
          dei prodotti, previa  campionatura  da  effettuare  secondo
          modalità definite con decreto del Ministero  dell'economia
          e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  della
          giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente norma". 
                5. All'articolo 34, comma  4,  del  decreto-legge  23
          febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 marzo 1995, n.  85,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a)  nell'ultimo  periodo,  le   parole:   "di   cui
          all'articolo 52" sono sostituite dalle  seguenti:  "di  cui
          agli articoli 51 e 52"; 
                  b) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le
          autorizzazioni per le richieste di cui al numero  6-bis)  e
          per l'accesso  di  cui  al  numero  7)  del  secondo  comma
          dell'articolo  51  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  sono  rilasciate,  per
          l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale». 
                6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  "12-bis. Le disposizioni  dei  commi  10  e  11  si
          applicano  anche  alle  prestazioni  di  servizi  rese  dai
          professionisti  domiciliati  in  Stati  o   territori   non
          appartenenti  all'Unione  europea  aventi  regimi   fiscali
          privilegiati.". 
                7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al primo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti  parole:  "e  dei  contratti  di  sponsorizzazione
          stipulati dagli atleti medesimi in relazione  ai  quali  la
          società percepisce somme per il  diritto  di  sfruttamento
          dell'immagine"; 
                  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabiliti il contenuto, le modalità  ed  i  termini  delle
          trasmissioni telematiche.". 
                8.  Il  comma  2   dell'articolo   12   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  "2.  Qualora  siano  state  contestate   ai   sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n.  472,  nel  corso  di  un  quinquennio,   tre   distinte
          violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta  fiscale  o
          lo scontrino fiscale, anche  se  non  sono  state  irrogate
          sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni  del
          citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta  la
          sospensione    della    licenza    o    dell'autorizzazione
          all'esercizio    dell'attività    ovvero    dell'esercizio
          dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad  un
          mese. In deroga all'articolo  19,  comma  7,  del  medesimo
          decreto legislativo n. 472 del 1997,  il  provvedimento  di
          sospensione  e'  immediatamente  esecutivo.  Se   l'importo
          complessivo  dei  corrispettivi  oggetto  di  contestazione
          eccede la somma di euro 50.000 la sospensione  e'  disposta
          per un periodo da un mese a sei mesi". 
                8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come  sostituito  dal
          comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: 
                  "2-bis.  La  sospensione  di  cui  al  comma  2  e'
          disposta  dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia   delle
          entrate competente per territorio in relazione al domicilio
          fiscale del contribuente. Gli atti  di  sospensione  devono
          essere notificati, a pena di decadenza, entro sei  mesi  da
          quando e' stata contestata la terza violazione. 
                  2-ter. L'esecuzione e  la  verifica  dell'effettivo
          adempimento  delle  sospensioni  di  cui  al  comma  2   e'
          effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
          di finanza, ai  sensi  dell'articolo  63  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                  2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui  al
          comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
          e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con
          altro mezzo idoneo a indicare il  vincolo  imposto  a  fini
          fiscali". 
                8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12,  commi
          da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 471, come modificate o introdotte dai commi  8  e  8-bis
          del  presente  articolo,  si  applicano   alle   violazioni
          constatate a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto.  Per  le
          violazioni già constatate alla medesima data si  applicano
          le disposizioni previgenti. 
                9. Ai fini dell'immatricolazione o  della  successiva
          voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi,  anche
          nuovi,  oggetto  di  acquisto  intracomunitario  a   titolo
          oneroso, la relativa richiesta e' corredata  di  copia  del
          modello  F24  per  il  versamento  unitario   di   imposte,
          contributi e altre somme,  a  norma  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241  e  successive
          modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto,  il
          numero  di  telaio  e  l'ammontare  dell'IVA   assolta   in
          occasione della prima cessione interna. A  tale  fine,  con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  al
          modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni. 
                9-bis. La sussistenza delle condizioni di  esclusione
          dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 9 viene
          verificata dall'Agenzia delle  entrate.  Con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono  stabiliti  i
          termini e le modalità della predetta verifica.  Gli  esiti
          del  controllo  sono  trasmessi  al  Dipartimento   per   i
          trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere  b)  e
          c), del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti del 26  marzo  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018. 
                10. Per i veicoli di  cui  al  comma  9,  oggetto  di
          importazione,  l'immatricolazione   e'   subordinata   alla
          presentazione  della  certificazione  doganale   attestante
          l'assolvimento  dell'IVA  e   contenente   il   riferimento
          all'eventuale  utilizzazione,  da  parte  dell'importatore,
          della facoltà prevista dall'articolo 8, secondo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, nei limiti ivi stabiliti. 
                11.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate e' fissata la data a decorrere dalla quale si
          applicano le disposizioni di cui ai commi 9  e  10  e  sono
          individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle
          disposizioni di cui ai medesimi commi. 
                12. Nel comma 380  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, le parole da: "Con  la  convenzione"
          a:  "e'  definita"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "La
          convenzione prevista  dall'articolo  1,  comma  1-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre  2000,
          n. 358, e' gratuita e definisce anche". 
                13.  All'articolo  7,  quattordicesimo   comma,   del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  605,  sono  soppresse  le   parole:   "mediante   posta
          elettronica certificata". 
                14.   Gli   organismi   preposti   all'attività   di
          controllo, accertamento e riscossione dei tributi  erariali
          sono impegnati ad orientare le attività operative per  una
          significativa riduzione della base imponibile evasa  ed  al
          contrasto dell'impiego del lavoro non regolare,  del  gioco
          illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari  e  con
          Paesi esterni al mercato comune europeo.  Una  quota  parte
          delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un
          ammontare non superiore a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
          e' destinata ad un apposito fondo destinato  a  finanziare,
          nei   confronti    del    personale    dell'Amministrazione
          economico-finanziaria, per  metà  delle  risorse,  nonché
          delle amministrazioni statali, per la restante metà  delle
          risorse,  la  concessione  di   incentivi   all'esodo,   la
          concessione  di  incentivi  alla  mobilità   territoriale,
          l'erogazione  di  indennità  di  trasferta,  nonché   uno
          specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
          Le  modalità  di  attuazione  del  presente   comma   sono
          stabilite in sede di contrattazione integrativa. 
                15.  Con  il  regolamento   di   organizzazione   del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  da  adottare,  ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente  decreto,  il  Governo  procede,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          anche    al    riordino    delle    Agenzie    fiscali    e
          dell'Amministrazione autonoma dei  Monopoli  di  Stato.  Al
          fine di razionalizzare  l'ordinamento  dell'Amministrazione
          economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi
          della spesa  e  delle  entrate  nei  bilanci  pubblici,  di
          valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione  di
          contrasto dell'evasione e  dell'elusione  fiscale,  con  il
          predetto regolamento si dispone, in particolare,  anche  la
          fusione, soppressione,  trasformazione  e  liquidazione  di
          enti ed organismi. 
                16. Lo schema di regolamento previsto dal  comma  15,
          corredato di relazione  tecnica  sugli  effetti  finanziari
          delle disposizioni in esso  contenute,  e'  trasmesso  alle
          Camere per  l'acquisizione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere finanziario, le quali  rendono  il  parere  entro
          trenta  giorni  dall'assegnazione.  Decorso   il   predetto
          termine senza che le Commissioni abbiano espresso i  pareri
          di  rispettiva  competenza,  il  regolamento  può   essere
          comunque emanato. 
                17. Al  fine  di  ridurre  gli  oneri  derivanti  dal
          funzionamento  degli  organismi  collegiali  la   struttura
          interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma  1,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato  di
          coordinamento  del   Servizio   consultivo   ed   ispettivo
          tributario,  il  Comitato  di  indirizzo  strategico  della
          Scuola superiore dell'economia e delle finanze  nonché  la
          Commissione consultiva per la riscossione  sono  soppressi.
          L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52,  comma
          37, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  e  successive
          modificazioni,  e'  soppressa.  L'autorizzazione  di  spesa
          prevista   per   l'attività   della    Scuola    superiore
          dell'economia e delle finanze dall'articolo  4,  comma  61,
          secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n.  350,  e'
          ridotta a 4 milioni di euro annui; la metà  delle  risorse
          finanziarie  previste  dall'anzidetta   autorizzazione   di
          spesa, come  ridotta  dal  presente  periodo,  può  essere
          utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'affidamento,   anche   a   società   specializzate,   di
          consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il  riordino
          dell'amministrazione economico-finanziaria e,  fino  al  31
          dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio
          e  di  ricerca  connesse  al  completo  svolgimento   delle
          attività indicate nella legge 5  maggio  2009,  n.  42,  e
          nella legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  per  le  esigenze
          connesse alle attività di analisi e riordino  della  spesa
          pubblica  e  miglioramento  della  qualità   dei   servizi
          pubblici di cui all'articolo 49-bis  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013,  n.  98,  nonché  per  assicurare  la
          formazione specialistica nonché la formazione  linguistica
          di base dei dipendenti  del  Ministero  previa  stipula  di
          apposite  convenzioni  anche   con   primarie   istituzioni
          universitarie italiane ed europee. 
                18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed  il
          terzo periodo del comma 3  sono  sostituiti  dai  seguenti:
          "Metà  dei  componenti  sono  scelti  tra   i   professori
          universitari e i dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni
          dotati di specifica competenza professionale  attinente  ai
          settori nei quali opera l'agenzia.  I  restanti  componenti
          sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.". 
                19. In sede di prima applicazione della  disposizione
          di cui al comma 18 i comitati  di  gestione  delle  agenzie
          fiscali in carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  cessano  automaticamente  il  trentesimo
          giorno successivo.». 
                               Art. 10 
 
                     Estensione del sistema INFOIL 
 
  1. Al fine di uniformare le procedure di controllo  a  quelle  già
instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di  produzione  di
prodotti energetici ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del  decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  recante  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e  amministrative,   gli
esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 23, commi 3 e  4,  del
decreto legislativo n. 504 del 1995, di  capacità  non  inferiore  a
3.000 metri cubi, si dotano, entro il  30  giugno  2020,  secondo  le
caratteristiche e le  funzionalità  fissate  dalle  disposizioni  di
attuazione, di  un  sistema  informatizzato  per  la  gestione  della
detenzione e della movimentazione della benzina e del  gasolio  usato
come carburante. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità di esecuzione. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del citato
          decreto legislativo n. 504 del 1995: 
                «Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). -
          1. Il regime del deposito fiscale e' consentito: 
                  a) per le raffinerie e per gli  altri  stabilimenti
          di produzione dove si ottengono i  prodotti  energetici  di
          cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti  energetici
          di  cui  all'articolo  21,  comma  3,   ove   destinati   a
          carburazione e combustione, nonché i  prodotti  sottoposti
          ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5; 
                  b) per gli impianti petrolchimici. 
                2. L'esercizio degli impianti di cui al  comma  1  e'
          subordinato al rilascio della licenza di  cui  all'articolo
          63. 
                3. La gestione in regime  di  deposito  fiscale  può
          essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità
          operative e  di  approvvigionamento  dell'impianto,  per  i
          depositi commerciali  di  gas  di  petrolio  liquefatti  di
          capacità non inferiore a 400 metri cubi e per  i  depositi
          commerciali di altri prodotti energetici di  capacità  non
          inferiore a 10.000 metri cubi. 
                4. La gestione in regime  di  deposito  fiscale  può
          essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di
          gas di petrolio liquefatti di  capacità  inferiore  a  400
          metri cubi e per i depositi commerciali di  altri  prodotti
          energetici di  capacità  inferiore  a  10.000  metri  cubi
          quando, oltre ai presupposti di cui  al  comma  3,  ricorra
          almeno una delle seguenti condizioni: 
                  a) il deposito effettui forniture  di  prodotto  in
          esenzione da accisa o ad accisa agevolata  o  trasferimenti
          di prodotti energetici in  regime  sospensivo  verso  Paesi
          dell'Unione europea ovvero  esportazioni  verso  Paesi  non
          appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari
          ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un
          biennio; 
                  b)  il  deposito  sia  propaggine  di  un  deposito
          fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo
          stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità,  sia
          stabilmente destinato ad operare al servizio  del  predetto
          deposito. 
                5. L'esercizio dei depositi  fiscali  autorizzati  ai
          sensi dei commi 3 e 4  e'  subordinato  al  rilascio  della
          licenza di cui all'articolo 63. 
                6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4  e'  negata
          ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio  antecedente
          la richiesta, sia stata pronunciata  sentenza  irrevocabile
          di condanna  ai  sensi  dell'articolo  648  del  codice  di
          procedura   penale,   ovvero   sentenza    definitiva    di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          di natura tributaria, finanziaria e fallimentare (93) e per
          i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII,  VIII
          e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia
          prevista   la   pena   della   reclusione.   La    predetta
          autorizzazione e' altresì negata ai soggetti nei confronti
          dei quali siano in  corso  procedure  concorsuali  o  siano
          state definite nell'ultimo quinquennio, nonché ai soggetti
          che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per  loro
          natura  od  entità,  alle  disposizioni  che  disciplinano
          l'accisa,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e  i   tributi
          doganali, in relazione alle quali  siano  state  contestate
          sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio. 
                7. L'istruttoria per il rilascio  dell'autorizzazione
          di cui ai commi 3 e 4  e'  sospesa  fino  al  passaggio  in
          giudicato  della  sentenza  conclusiva   del   procedimento
          penale, qualora nei  confronti  del  soggetto  istante  sia
          stato emesso, ai sensi  dell'articolo  424  del  codice  di
          procedura penale, decreto che dispone il giudizio  per  uno
          dei reati indicati nel comma 6. 
                8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 può essere
          sospesa  dall'Autorità  giudiziaria,  anche  su  richiesta
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del
          depositario autorizzato per il quale sia stato  emesso,  ai
          sensi dell'articolo 424 del  codice  di  procedura  penale,
          decreto  che  dispone  il  giudizio  per  reati  di  natura
          tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di
          cui al primo periodo e' in ogni caso  sospesa  dall'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli laddove venga  pronunciata  nei
          confronti del depositario autorizzato sentenza di  condanna
          non  definitiva,  con   applicazione   della   pena   della
          reclusione, per reati di natura tributaria,  finanziaria  e
          fallimentare. Il provvedimento di  sospensione  ha  effetto
          fino alla emissione della sentenza irrevocabile. 
                9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' revocata
          ai soggetti nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza
          irrevocabile di condanna ai  sensi  dell'articolo  648  del
          codice di procedura penale, ovvero sentenza  definitiva  di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          di natura tributaria, finanziaria  e  fallimentare,  per  i
          quali sia prevista la pena della reclusione. 
                10. La licenza di cui al comma 2 e' negata, sospesa e
          revocata allorché ricorrano rispettivamente le  condizioni
          di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e'
          sospesa allorché ricorrano le condizioni di cui  al  comma
          7. 
                11. Nel caso di persone  giuridiche  e  di  società,
          l'autorizzazione e  la  licenza  sono  negate,  revocate  o
          sospese, ovvero  il  procedimento  per  il  rilascio  delle
          stesse e' sospeso, allorché le situazioni di cui ai  commi
          da 6 a 10 ricorrano,  alle  condizioni  ivi  previste,  con
          riferimento  a  persone  che  ne  rivestono   funzioni   di
          rappresentanza, di amministrazione o di direzione,  nonché
          a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione  e
          il controllo. 
                12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la
          permanenza delle condizioni previste dal  comma  4  e,  nel
          caso    esse    non    possano    ritenersi    sussistenti,
          l'autorizzazione di cui al  medesimo  comma  viene  sospesa
          fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro  il
          termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.
          Contestualmente   all'emissione   del   provvedimento    di
          sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata,
          su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di  cui
          all'articolo 25, comma 4. 
                13.  Per  il  controllo   della   produzione,   della
          trasformazione,  del  trasferimento  e   dell'impiego   dei
          prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli
          può   prescrivere   l'installazione   di    strumenti    e
          apparecchiature per la misura e per il campionamento  delle
          materie prime e dei prodotti semilavorati e  finiti;  può,
          altresì, adottare sistemi di verifica e di  controllo  con
          l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche. 
                14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di
          un idoneo sistema  informatizzato  di  controllo  in  tempo
          reale del processo di gestione della produzione, detenzione
          e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli procede al  controllo  dell'accertamento  e  della
          liquidazione dell'imposta avvalendosi  dei  dati  necessari
          alla determinazione della quantità e  della  qualità  dei
          prodotti  energetici  rilevati  dal  sistema  medesimo  con
          accesso in modo autonomo e diretto. 
                15. Nei recinti  dei  depositi  fiscali  non  possono
          essere detenuti prodotti energetici di cui all'articolo 21,
          comma 2, ad imposta assolta,  eccetto  quelli  strettamente
          necessari per il funzionamento  degli  impianti,  stabiliti
          per   quantità   e   qualità   dal   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
                16. Per i prodotti  immessi  in  consumo  che  devono
          essere  sottoposti  ad  operazioni  di  miscelazione  o   a
          rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di  deposito,
          gestito in regime di  deposito  fiscale,  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13. 
                17. La presente disposizione non si  applica  al  gas
          naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21  00),  al  carbone
          (codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e  al  coke
          (codice NC 2704).». 
                             Art. 10 bis 
  
                 Estensione del ravvedimento operoso 
 
  1. Il comma 1-bis  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n.472, e' abrogato. 
                               Art. 11 
  
                Introduzione Documento Amministrativo 
                       Semplificato telematico 
 
  1. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono  fissati  tempi  e  modalità  per  introdurre
l'obbligo,  entro  il  30  giugno  2020,  di  utilizzo  del   sistema
informatizzato  per  la  presentazione,   esclusivamente   in   forma
telematica, del documento di accompagnamento di cui  all'articolo  12
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
La presente disposizione si applica alla circolazione nel  territorio
dello Stato della  benzina  e  del  gasolio  usato  come  carburante,
assoggettati ad accisa. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del citato
          decreto legislativo n. 504 del 1995: 
                «Art.  12  (Deposito  e  circolazione   di   prodotti
          assoggettati ad accisa). - 1. Fatte salve  le  disposizioni
          stabilite per i singoli prodotti, i  prodotti  assoggettati
          ad  accisa  sono  custoditi  e  contabilizzati  secondo  le
          modalità stabilite e circolano con un  apposito  documento
          di accompagnamento, analogo a quello previsto dall'articolo
          10, comma 5. Nel caso di spedizioni fra località nazionali
          con  attraversamento  del  territorio  di  un  altro  Stato
          membro, e' utilizzato il documento di cui all'articolo  10,
          comma 5, ed e' presentata, da parte del  mittente  e  prima
          della  spedizione  dei  prodotti,  apposita   dichiarazione
          all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per
          territorio  in  relazione  al  luogo  di  spedizione.  Alle
          autobotti e alle bettoline utilizzate per il  trasporto  di
          prodotti   assoggettati   ad   accisa   si   applicano   le
          disposizioni dell'articolo 6, comma 15-bis. 
                2. Le disposizioni di cui al primo periodo del  comma
          1 non si applicano per i prodotti custoditi  e  movimentati
          dalle amministrazioni dello Stato.» 
                             Art. 11 bis 
 
Finanziamento  degli  interventi  per   la   digitalizzazione   della
  logistica portuale 
 
  1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni  di  euro
annui delle risorse del fondo per il finanziamento  degli  interventi
di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1,  della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'  destinata  al  finanziamento  delle
attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica
del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle
ferrovie e all'autotrasporto anche per  garantire  il  raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità  del  sistema  di  mobilità  delle
merci. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il
soggetto  attuatore  di  cui  all'articolo  61-bis,  comma   4,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  apposito  atto  convenzionale  per
disciplinare l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del  presente
articolo. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84  (Riordino  della
          legislazione in materia portuale): 
                «Art. 18-bis (Autonomia finanziaria  delle  Autorità
          di sistema portuale e finanziamento della realizzazione  di
          opere  nei  porti).  -  1.  Al   fine   di   agevolare   la
          realizzazione delle opere  previste  nei  rispettivi  piani
          regolatori portuali e nei piani operativi triennali  e  per
          il potenziamento della rete infrastrutturale e dei  servizi
          nei porti e nei  collegamenti  stradali  e  ferroviari  nei
          porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza,
          alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli
          ambiti portuali, e' istituito, nello  stato  di  previsione
          del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  un
          fondo per il finanziamento degli interventi di  adeguamento
          dei porti alimentato su base annua, in  misura  pari  all'1
          per  cento  dell'imposta   sul   valore   aggiunto   dovuta
          sull'importazione delle  merci  introdotte  nel  territorio
          nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 90
          milioni di euro annui. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitività): 
                «Art. 61-bis (Piattaforma per la gestione della  rete
          logistica nazionale). - 1. - 3. Omissis 
                4. La società UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico
          per la realizzazione e gestione della  piattaforma  per  la
          gestione della rete logistica nazionale, come definita  nel
          decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
          oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai  porti
          ed alle piastre logistiche. 
                Omissis.». 
                               Art. 12 
 
               Trasmissione telematica dei quantitativi 
               di energia elettrica e di gas naturale 
 
  1. Al fine del potenziamento degli strumenti per  l'identificazione
dei fenomeni evasivi nel  settore  dell'accisa  sul  gas  naturale  e
sull'energia elettrica, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e  dei  monopoli,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati: 
    a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma
telematica, da parte  dei  soggetti  che  effettuano  l'attività  di
vettoriamento nel settore del gas naturale e dell'energia  elettrica,
dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per  ciascuno
dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), e
all'articolo 53, comma 1, lettera a) di cui al decreto legislativo 26
ottobre  1995,  n.  504,  recante  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative; 
    b) tempi e modalità con i quali i soggetti  obbligati,  previsti
all'articolo 26, comma 7, lettera a), e  all'articolo  53,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo n. 504  del  1995,  trasmettono  i
dati relativi ai quantitativi di gas naturale  ed  energia  elettrica
fatturati, suddivisi per destinazione d'uso. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 26, comma 7,
          e 53, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  504  del
          1995: 
                «Art.  26  (Disposizioni  particolari  per   il   gas
          naturale). - 1. - 6. Omissis. 
                7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
          comma 1 secondo le modalità previste dal comma  13  e  con
          diritto di rivalsa sui consumatori finali: 
                    a) i soggetti che procedono alla fatturazione del
          gas naturale ai consumatori  finali  comprese  le  società
          aventi sede legale nel territorio  nazionale  e  registrate
          presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle
          dogane, designate da soggetti comunitari  non  aventi  sede
          nel  medesimo  territorio  che   forniscono   il   prodotto
          direttamente a consumatori finali nazionali; 
                    b) i soggetti che acquistano per uso proprio  gas
          naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi,  avvalendosi
          delle reti di gasdotti  ovvero  di  infrastrutture  per  il
          vettoriamento del prodotto; 
                    c) i soggetti  che  acquistano  il  gas  naturale
          confezionato in bombole o  in  altro  recipiente  da  altri
          Paesi comunitari o da Paesi terzi; 
                    d) i soggetti che estraggono per uso proprio  gas
          naturale nel territorio dello Stato. 
                Omissis.» 
              «Art. 53  (Soggetti  obbligati  e  adempimenti).  -  1.
          Obbligati al pagamento dell'accisa  sull'energia  elettrica
          sono: 
              a)  i  soggetti   che   procedono   alla   fatturazione
          dell'energia elettrica ai consumatori  finali,  di  seguito
          indicati come venditori; 
              b) gli esercenti le officine di produzione  di  energia
          elettrica utilizzata per uso proprio; 
              c) i soggetti che utilizzano  l'energia  elettrica  per
          uso proprio con impiego promiscuo, con potenza  disponibile
          superiore  a  200  kW  intendendosi   per   uso   promiscuo
          l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a
          diversa tassazione; 
              c-bis) i soggetti  che  acquistano,  per  uso  proprio,
          energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo
          5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,
          limitatamente al consumo di detta energia. 
              Omissis.». 
                               Art. 13 
 
                                 Trust 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.
917, recante testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies),  dopo  le  parole
«anche se non residenti» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  nonché  i
redditi corrisposti a residenti italiani da trust e  istituti  aventi
analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento
al trattamento dei  redditi  prodotti  dal  trust  si  considerano  a
fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche  qualora
i percipienti residenti non possano  essere  considerati  beneficiari
individuati ai sensi dell'articolo 73»; 
    b) all'articolo 45, dopo il comma 4-ter, e' aggiunto il seguente:
«4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni  di  trust  esteri,
nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti
in Italia, non sia possibile distinguere tra  redditi  e  patrimonio,
l'intero ammontare percepito costituisce reddito.». 
  2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.134,
la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)  si  avvalgono  anche
dei poteri e  delle  facoltà  previsti  dall'articolo  9,  commi  4,
lettera a), e 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231;». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 44 e 45 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 44 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi  di
          capitale: 
                  a) gli interessi  e  altri  proventi  derivanti  da
          mutui, depositi e conti correnti; 
                  b)  gli  interessi  e  gli  altri  proventi   delle
          obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli  diversi
          dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati  di
          massa; 
                  c) le  rendite  perpetue  e  le  prestazioni  annue
          perpetue di cui  agli  articoli  1861  e  1869  del  codice
          civile; 
                  d) i compensi per prestazioni di fideiussione o  di
          altra garanzia; 
                  d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per
          il  tramite  di  piattaforme  di  prestiti   per   soggetti
          finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer
          Lending)  gestite  da  società  iscritte  all'albo   degli
          intermediari finanziari di cui all'articolo 106  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  o  da
          istituti   di   pagamento   rientranti    nell'ambito    di
          applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico  di
          cui al decreto legislativo n.  385  del  1993,  autorizzati
          dalla Banca d'Italia; 
                  e) gli  utili  derivanti  dalla  partecipazione  al
          capitale o al  patrimonio  di  società  ed  enti  soggetti
          all'imposta sul reddito delle società, salvo  il  disposto
          della  lettera  d)  del  comma  2  dell'articolo   53;   e'
          ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti
          eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente  erogati  dal
          socio o  dalle  sue  parti  correlate,  anche  in  sede  di
          accertamento; 
                  f)  gli  utili   derivanti   da   associazioni   in
          partecipazione e dai contratti  indicati  nel  primo  comma
          dell'articolo 2554 del codice  civile,  salvo  il  disposto
          della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53; 
                  g)   i   proventi   derivanti    dalla    gestione,
          nell'interesse collettivo di  pluralità  di  soggetti,  di
          masse patrimoniali costituite con somme di  denaro  e  beni
          affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; 
                  g-bis) i proventi derivanti  da  riporti  e  pronti
          contro termine su titoli e valute; 
                  g-ter) i proventi derivanti  dal  mutuo  di  titoli
          garantito; 
                  g-quater)   i   redditi   compresi   nei   capitali
          corrisposti in dipendenza  di  contratti  di  assicurazione
          sulla vita e di capitalizzazione; 
                  g-quinquies) i  redditi  derivanti  dai  rendimenti
          delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
          del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma  periodica  e
          delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; 
                  g-sexies) i redditi  imputati  al  beneficiario  di
          trust ai sensi dell'articolo 73,  comma  2,  anche  se  non
          residenti,  nonché  i  redditi  corrisposti  a   residenti
          italiani da trust  e  istituti  aventi  analogo  contenuto,
          stabiliti in Stati  e  territori  che  con  riferimento  al
          trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a
          fiscalità  privilegiata  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          anche qualora i percipienti residenti  non  possano  essere
          considerati beneficiari individuati ai sensi  dell'articolo
          73; 
                  h) gli interessi e gli altri proventi derivanti  da
          altri rapporti aventi per oggetto l'impiego  del  capitale,
          esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto. 
                2. Ai fini delle imposte sui redditi: 
                  a) si considerano similari alle azioni, i titoli  e
          gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  la  cui
          remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
          ai risultati economici della società emittente o di  altre
          società appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
          stati  emessi.  Le  partecipazioni   al   capitale   o   al
          patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari  di
          cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui
          all'articolo  73,  comma  1,  lettera  d),  si  considerano
          similari  alle  azioni  a  condizione   che   la   relativa
          remunerazione    sia    totalmente    indeducibile    nella
          determinazione del reddito nello Stato estero di  residenza
          del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità  deve
          risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso  o  da
          altri elementi certi e precisi; 
                  [b) le partecipazioni al capitale o  al  patrimonio
          delle società e degli enti di cui all'articolo  73,  comma
          1, lettera d), rappresentate e non rappresentate da titoli,
          si considerano similari rispettivamente alle azioni o  alle
          quote di società a responsabilità limitata  nel  caso  in
          cui  la  relativa  remunerazione  se  corrisposta  da   una
          società residente sarebbe  stata  totalmente  indeducibile
          nella determinazione del reddito d'impresa per  effetto  di
          quanto previsto dall'articolo 109, comma 9;] 
                  c) si considerano similari alle obbligazioni: 
                    1)  i  buoni  fruttiferi   emessi   da   società
          esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate  ai
          sensi dell'articolo 29 del  regio  decreto-legge  15  marzo
          1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio  1928,  n.
          510; 
                    2)   i   titoli   di   massa    che    contengono
          l'obbligazione incondizionata di pagare alla  scadenza  una
          somma non inferiore a quella in essi indicata, con o  senza
          la  corresponsione  di  proventi  periodici,  e   che   non
          attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
          diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente  o
          dell'affare in relazione al quale siano stati  emessi,  ne'
          di controllo sulla gestione stessa.» 
                «Art. 45 (Determinazione del reddito di capitale).  -
          1. Il reddito  di  capitale  e'  costituito  dall'ammontare
          degli interessi,  utili  o  altri  proventi  percepiti  nel
          periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi  di
          cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo
          41 e' compresa anche la differenza tra la somma percepita o
          il valore normale dei beni  ricevuti  alla  scadenza  e  il
          prezzo di emissione  o  la  somma  impiegata,  apportata  o
          affidata in gestione, ovvero il  valore  normale  dei  beni
          impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di
          cui alla lettera g)  del  comma  1  dell'articolo  41  sono
          determinati  valutando  le  somme  impiegate,  apportate  o
          affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore
          normale dei  beni  ricevuti,  rispettivamente,  secondo  il
          cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati
          o incassati. Qualora la differenza tra la  somma  percepita
          od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza  e  il
          prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella
          lettera b) del comma 1 dell'articolo 41  sia  determinabile
          in tutto od in parte in funzione di eventi o  di  parametri
          non ancora certi o determinati alla data di  emissione  dei
          titoli  o  certificati,  la   parte   di   detto   importo,
          proporzionalmente   riferibile   al   periodo   di    tempo
          intercorrente fra la data di  emissione  e  quella  in  cui
          l'evento od il parametro assumono rilevanza ai  fini  della
          determinazione della differenza, si  considera  interamente
          maturata in capo  al  possessore  a  tale  ultima  data.  I
          proventi  di  cui  alla  lettera   g-bis)   del   comma   1
          dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza  positiva
          tra i corrispettivi globali di trasferimento dei  titoli  e
          delle  valute.  Da  tale  differenza  si   scomputano   gli
          interessi  e   gli   altri   proventi   dei   titoli,   non
          rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo  di
          durata del rapporto,  con  esclusione  dei  redditi  esenti
          dalle imposte sui redditi. I corrispettivi  a  pronti  e  a
          termine  espressi   in   valuta   estera   sono   valutati,
          rispettivamente, secondo il cambio del giorno in  cui  sono
          pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter)
          si comprende, oltre al compenso  per  il  mutuo,  anche  il
          controvalore degli interessi e  degli  altri  proventi  dei
          titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel
          periodo di durata del rapporto. 
                2. Per i capitali dati a mutuo gli  interessi,  salvo
          prova contraria, si presumono  percepiti  alle  scadenze  e
          nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono
          stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
          nell'ammontare maturato  nel  periodo  di  imposta.  Se  la
          misura non e' determinata per  iscritto  gli  interessi  si
          computano al saggio legale. 
                3. Per  i  contratti  di  conto  corrente  e  per  le
          operazioni  bancarie  regolate   in   conto   corrente   si
          considerano percepiti  anche  gli  interessi  compensati  a
          norma di legge o di contratto. 
                4. I capitali corrisposti in dipendenza di  contratti
          di  assicurazione  sulla   vita   e   di   capitalizzazione
          costituiscono reddito  per  la  parte  corrispondente  alla
          differenza tra l'ammontare percepito  e  quello  dei  premi
          pagati.  Si  considera  corrisposto   anche   il   capitale
          convertito in rendita a seguito  di  opzione.  La  predetta
          disposizione non si applica in ogni caso  alle  prestazioni
          erogate  in  forma  di  capitale  ai  sensi   del   decreto
          legislativo  21  aprile  1993,   n.   124,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni. 
                4-bis. 
                4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del
          comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti  dalla  differenza
          tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di  prestazione
          pensionistica erogata e quello  della  corrispondente  rata
          calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari. 
              4-quater. Qualora in  relazione  alle  attribuzioni  di
          trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto,
          a  beneficiari  residenti  in  Italia,  non  sia  possibile
          distinguere tra redditi e  patrimonio,  l'intero  ammontare
          percepito costituisce reddito.». 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  25  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.   25   (Monitoraggio,   controlli,    attività
          ispettiva). -  1.  Allo  scopo  di  vigilare  sul  corretto
          utilizzo   delle   agevolazioni   di   cui   al    presente
          decreto-legge, il Ministero dello sviluppo  economico  può
          avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e  Repressione
          Frodi  Comunitarie  della  Guardia  di  Finanza,  il  quale
          svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e  controlli
          sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni.  A
          tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sottoscrive
          un protocollo d'intesa con il Comandante della  Guardia  di
          Finanza. 
                Per l'esecuzione delle attività di cui al  comma  1,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del  decreto
          legislativo 19 marzo  2001,  n.  68,  gli  appartenenti  al
          Nucleo  Speciale  Spesa  Pubblica   e   Repressione   Frodi
          Comunitarie: 
                  a) si avvalgono anche dei poteri e  delle  facoltà
          previsti dall'articolo 9, commi 4, lettera a), e 6, lettere
          a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
                  b) possono accedere, anche per via telematica, alle
          informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero
          dello  sviluppo  economico,  agli  Enti  previdenziali   ed
          assistenziali, nonché, in esenzione da tributi e oneri, ai
          soggetti pubblici o privati che, su mandato  del  Ministero
          dello sviluppo economico, svolgono attività istruttorie  e
          di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti  pubblici  e
          privati consentono, altresì, l'accesso alla documentazione
          in loro  possesso  connessa  alla  gestione  delle  risorse
          finanziarie pubbliche. 
                Omissis.» 
                             Art. 13 bis 
 
                  Modifiche alla disciplina dei piani 
                    di risparmio a lungo termine 
 
  1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo  1,
commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  costituiti
a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di  cui
ai commi da 2 a 4 del presente articolo. 
  2. In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a  lungo
termine, per almeno due terzi dell'anno stesso, le somme o  i  valori
destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento
del valore complessivo, direttamente o indirettamente,  in  strumenti
finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali  di  negoziazione,  emessi  o  stipulati  con   imprese
residenti nel territorio dello Stato ai sensi  dell'articolo  73  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo con stabile  organizzazione  nel  territorio
dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita
almeno per il 25  per  cento  del  valore  complessivo  in  strumenti
finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB
della Borsa  italiana  o  in  indici  equivalenti  di  altri  mercati
regolamentati e almeno per  un  ulteriore  5  per  cento  del  valore
complessivo in strumenti finanziari  di  imprese  diverse  da  quelle
inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana  o
in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 
  3. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 88 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Agli
enti di cui al presente comma non si  applica  il  comma  112,  primo
periodo»; 
  b) al comma 92 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Agli
enti gestori delle forme di previdenza di cui al presente  comma  non
si applica il comma 112, primo periodo». 
  4. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di  cui
ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si  applicano  l'articolo  1,
commi da 100  a  114,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e
l'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, in quanto compatibili. 
  5.  Agli  investimenti  in  piani  di  risparmio  a  lungo  termine
costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si  applicano
l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, e l'articolo 1, commi da 211 a  215,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  100  a  114
          dell'articolo  1  della  legge  1  dicembre  2016,  n.  232
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
                «Art. 1. - Commi 1. - 99. Omissis. 
                100. Non sono soggetti a  imposizione  i  redditi  di
          capitale di cui  all'articolo  44  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  diversi  da  quelli
          relativi a partecipazioni qualificate e i  redditi  diversi
          di cui all'articolo 67, comma 1,  lettere  c-bis),  c-ter),
          c-quater)  e  c-quinquies),  del  medesimo   testo   unico,
          conseguiti,  al  di   fuori   dell'esercizio   di   impresa
          commerciale, da persone fisiche  residenti  nel  territorio
          dello Stato, derivanti  dagli  investimenti  nei  piani  di
          risparmio a lungo termine, con l'esclusione di  quelli  che
          concorrono  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          imponibile. Ai fini del presente comma e dei commi da 101 a
          113 del presente articolo  si  considerano  qualificati  le
          partecipazioni e i diritti o titoli di cui alla lettera  c)
          del comma  1  dell'articolo  67  del  citato  testo  unico,
          tenendo conto anche delle percentuali di  partecipazione  o
          di diritti di voto possedute dai  familiari  della  persona
          fisica di cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo
          unico e delle  società  o  enti  da  loro  direttamente  o
          indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2)  del
          primo comma dell'articolo 2359 del codice civile. 
                101.  Il  piano  di  risparmio  a  lungo  termine  si
          costituisce con la destinazione di somme o  valori  per  un
          importo non superiore, in ciascun  anno  solare,  a  30.000
          euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000
          euro, agli investimenti qualificati indicati al  comma  102
          del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto
          di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o
          altro  stabile  rapporto  con  esercizio  dell'opzione  per
          l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461, o di un contratto di assicurazione  sulla  vita  o  di
          capitalizzazione, avvalendosi di intermediari  abilitati  o
          imprese di assicurazione residenti,  ovvero  non  residenti
          operanti  nel  territorio  dello  Stato   tramite   stabile
          organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi
          con nomina di un rappresentante fiscale  in  Italia  scelto
          tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale  adempie
          negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per
          i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di  valori
          nel piano di  risparmio  si  considera  cessione  a  titolo
          oneroso e  l'intermediario  applica  l'imposta  secondo  le
          disposizioni del citato articolo 6 del decreto  legislativo
          n. 461 del 1997. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si
          applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di  cui
          al primo periodo del presente comma. 
                102. In ciascun anno solare di durata del piano,  per
          almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme  o  i  valori
          destinati nel piano di risparmio  a  lungo  termine  devono
          essere investiti per almeno il  70  per  cento  del  valore
          complessivo in strumenti finanziari,  anche  non  negoziati
          nei mercati regolamentati o nei  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti  nel
          territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o  in
          Stati  membri  dell'Unione  europea  o  in  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo  Spazio  economico  europeo  con  stabili
          organizzazioni nel territorio medesimo; la  predetta  quota
          del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per
          cento del valore complessivo  in  strumenti  finanziari  di
          imprese diverse da quelle  inserite  nell'indice  FTSE  MIB
          della Borsa italiana  o  in  indici  equivalenti  di  altri
          mercati regolamentati. 
                103. Le somme o i  valori  destinati  nel  piano  non
          possono essere investiti per una quota superiore al 10  per
          cento del totale in  strumenti  finanziari  di  uno  stesso
          emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra
          società appartenente al medesimo gruppo  dell'emittente  o
          della controparte o in depositi e conti correnti. 
                104. Sono considerati investimenti qualificati  anche
          le quote o azioni di organismi di  investimento  collettivo
          del risparmio residenti  nel  territorio  dello  Stato,  ai
          sensi dell'articolo 73 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, o  in  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento
          dell'attivo in strumenti finanziari indicati al  comma  102
          del presente articolo nel rispetto delle condizioni di  cui
          al comma 103. 
                105. Le  somme  o  valori  destinati  nel  piano  non
          possono essere investiti in strumenti finanziari  emessi  o
          stipulati con  soggetti  residenti  in  Stati  o  territori
          diversi da quelli che consentono  un  adeguato  scambio  di
          informazioni. 
                106. Gli strumenti finanziari in cui e' investito  il
          piano devono essere detenuti per  almeno  cinque  anni.  In
          caso di cessione  degli  strumenti  finanziari  oggetto  di
          investimento prima dei cinque anni,  i  redditi  realizzati
          attraverso  la  cessione  e  quelli  percepiti  durante  il
          periodo minimo di investimento del piano  sono  soggetti  a
          imposizione secondo le regole  ordinarie,  unitamente  agli
          interessi, senza applicazione di sanzioni,  e  il  relativo
          versamento deve essere effettuato dai soggetti  di  cui  al
          comma 101 entro il giorno 16 del  secondo  mese  successivo
          alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le
          imposte  dovute  attraverso  adeguati   disinvestimenti   o
          chiedendone la provvista al titolare. In caso  di  rimborso
          degli strumenti finanziari oggetto  di  investimento  prima
          del quinquennio, il  controvalore  conseguito  deve  essere
          reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e
          104 entro novanta giorni dal rimborso. 
                107. Il venire meno delle condizioni di cui ai  commi
          102, 103 e 104 comporta la decadenza dal beneficio  fiscale
          relativamente  ai  redditi   degli   strumenti   finanziari
          detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti  nel
          medesimo piano nel rispetto delle suddette  condizioni  per
          il periodo di tempo indicato al comma 106, e  l'obbligo  di
          corrispondere  le  imposte  non  pagate,  unitamente   agli
          interessi, senza applicazione di sanzioni,  secondo  quanto
          previsto al comma 106. 
                108. Le ritenute alla fonte e le imposte  sostitutive
          eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in  capo
          al titolare del piano  il  diritto  a  ricevere  una  somma
          corrispondente. I soggetti di cui al  comma  101  presso  i
          quali e' costituito il piano provvedono al pagamento  della
          predetta somma, computandola in diminuzione dal  versamento
          delle  ritenute  e  delle  imposte  dovute   dai   medesimi
          soggetti. Ai fini del predetto computo non si  applicano  i
          limiti di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388. 
                109. Le minusvalenze, le perdite  e  i  differenziali
          negativi realizzati  mediante  cessione  a  titolo  oneroso
          ovvero rimborso degli strumenti  finanziari  nei  quali  e'
          investito  il  piano  sono  deducibili  dalle  plusvalenze,
          differenziali  positivi   o   proventi   realizzati   nelle
          successive  operazioni  poste  in  essere  nell'ambito  del
          medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi
          106 e 107 nello stesso periodo d'imposta e  nei  successivi
          ma  non  oltre  il  quarto.  Alla  chiusura  del  piano  le
          minusvalenze,  perdite  o  differenziali  negativi  possono
          essere portati in deduzione non  oltre  il  quarto  periodo
          d'imposta  successivo   a   quello   del   realizzo   dalle
          plusvalenze, proventi e differenziali  positivi  realizzati
          nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai
          sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo  21  novembre
          1997, n. 461, intestato allo  stesso  titolare  del  piano,
          ovvero  portati  in  deduzione  ai  sensi   del   comma   5
          dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
                110. In caso  di  strumenti  finanziari  appartenenti
          alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per
          primi i titoli acquistati per primi  e  si  considera  come
          costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto. 
                111. Il trasferimento del piano di risparmio a  lungo
          termine dall'intermediario o dall'impresa di  assicurazione
          presso il quale e' stato costituito ad  altro  soggetto  di
          cui al comma 101 non rileva ai fini del computo dei  cinque
          anni di detenzione degli strumenti finanziari. 
                112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100  non
          può essere titolare di più di un  piano  di  risparmio  a
          lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo  termine
          non può avere  più  di  un  titolare.  L'intermediario  o
          l'impresa di assicurazione presso il quale e' costituito il
          piano di risparmio a lungo termine, all'atto dell'incarico,
          acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la  quale
          lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano
          di risparmio a lungo termine. 
                113. L'intermediario  o  l'impresa  di  assicurazioni
          presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo
          termine tiene separata evidenza delle somme  destinate  nel
          piano  in  anni  differenti,  nonché  degli   investimenti
          qualificati effettuati. 
                114.  Il  trasferimento  a  causa  di   morte   degli
          strumenti finanziari detenuti nel  piano  non  e'  soggetto
          all'imposta sulle successioni e donazioni di cui  al  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti   l'imposta   sulle
          successioni e donazioni, di cui al decreto  legislativo  31
          ottobre 1990, n. 346. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 73 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
                «Art. 73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle società: 
                  a) le società per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le società a responsabilità limitata, le società
          cooperative e le società di mutua  assicurazione,  nonché
          le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le società cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          società, nonché i trust, residenti nel  territorio  dello
          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
          l'esercizio di attività commerciali; 
                  c)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          società, i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli
          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,
          residenti nel territorio dello Stato; 
                  d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi  i
          trust, con o senza personalità  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
                2. Tra gli enti diversi dalle società, di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  società   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
                3. Ai fini delle imposte sui redditi  si  considerano
          residenti le società e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresì   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'articolo  168-bis,  in  cui  almeno  uno  dei
          disponenti ed almeno uno dei beneficiari  del  trust  siano
          fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato.   Si
          considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato
          i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi  dell'articolo  168-bis,  quando,  successivamente
          alla  loro  costituzione,   un   soggetto   residente   nel
          territorio  dello  Stato  effettui  in  favore  del   trust
          un'attribuzione che importi il trasferimento di  proprietà
          di beni immobili o la costituzione o  il  trasferimento  di
          diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli
          di destinazione sugli stessi. 
                4.  L'oggetto  esclusivo   o   principale   dell'ente
          residente e'  determinato  in  base  alla  legge,  all'atto
          costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma  di  atto
          pubblico o di scrittura privata autenticata  o  registrata.
          Per oggetto principale si  intende  l'attività  essenziale
          per realizzare  direttamente  gli  scopi  primari  indicati
          dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
                5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attività
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
                5-bis. Salvo prova contraria, si considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          società  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
          codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, se, in alternativa: 
                  a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)   sono   amministrati   da   un   consiglio   di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
                5-ter. Ai fini della verifica della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
                5-quater.  Salvo  prova  contraria,  si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le società o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
          indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per
          interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il
          controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
          primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          società. 
                5-quinquies.   I   redditi   degli    organismi    di
          investimento collettivo del risparmio istituiti in  Italia,
          diversi dagli  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo,
          già  autorizzati  al  collocamento  nel  territorio  dello
          Stato, di cui  all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30
          settembre 1983,  n.  512,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  25  novembre  1983,  n.  649,  e   successive
          modificazioni,  sono  esenti  dalle  imposte  sui   redditi
          purché il fondo o il soggetto  incaricato  della  gestione
          sia  sottoposto  a  forme  di  vigilanza  prudenziale.   Le
          ritenute operate sui redditi  di  capitale  sono  a  titolo
          definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
          2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
          e  successive  modificazioni,  sugli  interessi  ed   altri
          proventi dei  conti  correnti  e  depositi  bancari,  e  le
          ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
          26  e  dall'articolo  26-quinquies  del  predetto   decreto
          nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,  n.
          77, e successive modificazioni.» 
              Si riporta il testo dei commi 88 e 92  dell'articolo  1
          della citata legge n. 232 del 2016  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 87. Omissis. 
                88. Gli enti di previdenza  obbligatoria  di  cui  al
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 1996,  n.  103,  possono  destinare
          somme,  fino  al  10  per  cento  dell'attivo  patrimoniale
          risultante dal rendiconto dell'esercizio  precedente,  agli
          investimenti qualificati indicati al comma 89 del  presente
          articolo nonché ai piani di risparmio a lungo  termine  di
          cui al comma 100 del presente articolo. Agli enti di cui al
          presente comma non si applica il comma 112, primo periodo. 
                89. - 91. Omissis. 
                92. Le forme di previdenza complementare  di  cui  al
          decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  possono
          destinare  somme,  fino  al  10   per   cento   dell'attivo
          patrimoniale  risultante  dal   rendiconto   dell'esercizio
          precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma
          89 del presente articolo nonché ai piani  di  risparmio  a
          lungo termine di cui al comma 100  del  presente  articolo.
          Agli enti gestori delle  forme  di  previdenza  di  cui  al
          presente comma non si applica il comma 112, primo periodo. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  211  a  215
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «Art. 1. - Commi 1. - 210. Omissis 
                211. Per i piani di risparmio a lungo termine di  cui
          all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre
          2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1°  gennaio  2019,
          si applicano le disposizioni dei commi seguenti. 
                212. In ciascun anno solare di durata del piano,  per
          almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme  o  i  valori
          destinati nel piano di risparmio  a  lungo  termine  devono
          essere investiti per almeno il  70  per  cento  del  valore
          complessivo in strumenti finanziari,  anche  non  negoziati
          nei mercati regolamentati o nei  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti  nel
          territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o  in
          Stati  membri  dell'Unione  europea  o  in  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo  Spazio  economico  europeo  con  stabili
          organizzazioni nel territorio medesimo; la  predetta  quota
          del 70 per cento deve essere investita per almeno il 5  per
          cento  del  valore  complessivo  in  strumenti   finanziari
          ammessi alle  negoziazioni  sui  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione,  per  almeno  il  30  per  cento  del  valore
          complessivo in strumenti finanziari di imprese  diverse  da
          quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o
          in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e  per
          almeno il 5 per cento in quote o azioni  di  Fondi  per  il
          Venture Capital residenti nel  territorio  dello  Stato  ai
          sensi dell'articolo 73 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, o  in  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo. Gli strumenti  finanziari  ammessi  alle
          negoziazioni sui sistemi multilaterali di  cui  al  periodo
          precedente devono essere emessi da piccole e medie imprese,
          come  definite  dalla  raccomandazione  2003/361/CE   della
          Commissione, del 6 maggio 2003. 
                213. Sono Fondi per il  Venture  Capital  di  cui  al
          comma 212 e  di  cui  all'articolo  1,  comma  89,  lettera
          b-ter), della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  introdotta
          dalla lettera b) del comma 210 del presente  articolo,  gli
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio  che
          destinano almeno il 70 per cento dei capitali  raccolti  in
          investimenti in favore di piccole  e  medie  imprese,  come
          definite   dalla    raccomandazione    2003/361/CE    della
          Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti  nel
          territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o  in
          Stati  membri  dell'Unione  europea  o  in  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo  Spazio  economico  europeo  con  stabili
          organizzazioni nel territorio  medesimo  e  che  soddisfano
          almeno una delle seguenti condizioni: 
                  a) non hanno operato in alcun mercato; 
                  b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette
          anni dalla loro prima vendita commerciale; 
                  c) necessitano di un investimento iniziale  per  il
          finanziamento del rischio  che,  sulla  base  di  un  piano
          aziendale elaborato per il lancio di un  nuovo  prodotto  o
          l'ingresso su un nuovo mercato geografico, e' superiore  al
          50 per cento del loro fatturato medio  annuo  negli  ultimi
          cinque anni. 
                214. Le disposizioni di cui ai commi  da  211  a  213
          sono attuate nel rispetto dei  limiti  e  delle  condizioni
          previsti   dal   regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
          Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea, e in  particolare  degli
          articoli 21 e 23 del medesimo regolamento, che disciplinano
          rispettivamente gli aiuti alle piccole e medie imprese  per
          il  finanziamento  del  rischio   e   si   applicano   agli
          investimenti effettuati fino al  31  dicembre  2020  e  gli
          aiuti  alle   piattaforme   alternative   di   negoziazione
          specializzate  nelle  piccole   e   medie   imprese.   Agli
          adempimenti europei, nonché a quelli relativi al  Registro
          nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello
          sviluppo economico. 
                215.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro  centoventi  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          stabiliti le modalità e i criteri per  l'attuazione  delle
          disposizioni di cui ai commi da 211 a 214. 
                Omissis.» 
                             Art. 13 ter 
 
           Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
e' sostituito dal seguente: 
    
  «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d),  si
applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti  che
a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza  in  Italia
ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo  16
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ». 
  2. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo, denominato «Fondo Controesodo», con la
dotazione di 3 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2020.  Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti  i
criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui
al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo  5  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal  comma  1  del
presente articolo, possono accedere alle risorse del  fondo  fino  ad
esaurimento dello stesso. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
  a)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno   2020,   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero; 
  b) quanto a 3 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 5  del  decreto-legge
          30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58  (Misure  urgenti  di  crescita
          economica e per la risoluzione di specifiche situazioni  di
          crisi), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Rientro dei cervelli). - 1. All'articolo  16
          del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  147,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                    "1. I redditi di  lavoro  dipendente,  i  redditi
          assimilati a quelli di lavoro dipendente  e  i  redditi  di
          lavoro  autonomo  prodotti  in  Italia  da  lavoratori  che
          trasferiscono la residenza nel territorio  dello  Stato  ai
          sensi dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  concorrono  alla
          formazione del reddito complessivo limitatamente al 30  per
          cento  del  loro  ammontare  al  ricorrere  delle  seguenti
          condizioni: 
                    a) i  lavoratori  non  sono  stati  residenti  in
          Italia nei due periodi  d'imposta  precedenti  il  predetto
          trasferimento e si impegnano  a  risiedere  in  Italia  per
          almeno due anni; 
                    b)    l'attività    lavorativa    e'    prestata
          prevalentemente nel territorio italiano."; 
                    b) il comma 1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
          "1-bis. Il regime di cui al comma 1  si  applica  anche  ai
          redditi d'impresa prodotti dai  soggetti  identificati  dal
          comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in
          Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
          in corso al 31 dicembre 2019."; 
                    c) dopo il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:
          «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          per ulteriori cinque periodi di imposta ai  lavoratori  con
          almeno un figlio minorenne o  a  carico,  anche  in  affido
          preadottivo.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel
          caso in cui i lavoratori diventino  proprietari  di  almeno
          un'unità  immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,
          successivamente al trasferimento in  Italia  o  nei  dodici
          mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può
          essere acquistata direttamente dal  lavoratore  oppure  dal
          coniuge,   dal   convivente   o   dai   figli,   anche   in
          comproprietà. In entrambi i casi,  i  redditi  di  cui  al
          comma  1,  negli  ulteriori  cinque  periodi  di   imposta,
          concorrono  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          limitatamente al 50 per cento del  loro  ammontare.  Per  i
          lavoratori che abbiano  almeno  tre  figli  minorenni  o  a
          carico, anche in affido preadottivo, i redditi  di  cui  al
          comma  1,  negli  ulteriori  cinque  periodi  di   imposta,
          concorrono  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.»; 
                    d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
                    "5-bis. La percentuale  di  cui  al  comma  1  e'
          ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la
          residenza in una delle seguenti regioni:  Abruzzo,  Molise,
          Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. 
                    5-ter.  I   cittadini   italiani   non   iscritti
          all'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE)
          rientrati in  Italia  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso al 31  dicembre  2019  possono
          accedere ai benefici fiscali di cui  al  presente  articolo
          purché abbiano avuto la residenza in  un  altro  Stato  ai
          sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni  sui
          redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera  a).  Con
          riferimento ai periodi d'imposta per i  quali  siano  stati
          notificati  atti  impositivi  ancora   impugnabili   ovvero
          oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado  del
          giudizio nonché per i periodi d'imposta per  i  quali  non
          sono decorsi i termini di cui all'articolo 43  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          ai cittadini italiani non iscritti  all'AIRE  rientrati  in
          Italia entro  il  31  dicembre  2019  spettano  i  benefici
          fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31
          dicembre 2018, purché abbiano avuto  la  residenza  in  un
          altro Stato ai sensi di una convenzione  contro  le  doppie
          imposizioni sui redditi per il periodo di cui al  comma  1,
          lettera a). Non si fa luogo,  in  ogni  caso,  al  rimborso
          delle imposte versate in adempimento spontaneo. 
                    5-quater. Per i rapporti di  cui  alla  legge  23
          marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di  cui  al
          presente articolo, i redditi di cui al comma  1  concorrono
          alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50
          per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui  al  primo
          periodo non si applicano le disposizioni dei  commi  3-bis,
          quarto periodo, e 5-bis. 
                    5-quinquies. Per  i  rapporti  di  cui  al  comma
          5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime  agevolato
          ivi previsto comporta il versamento di un  contributo  pari
          allo 0,5  per  cento  della  base  imponibile.  Le  entrate
          derivanti dal contributo  di  cui  al  primo  periodo  sono
          versate a un apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnate a un apposito  capitolo,
          da  istituire  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   per   il   successivo
          trasferimento al bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, per il  potenziamento  dei  settori
          giovanili. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dell'autorità  di  Governo  delegata
          per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sono definiti i criteri e  le  modalità  di
          attuazione del presente comma, definiti con il decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3". 
                2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b),
          c) e d), si applicano, a partire dal periodo  d'imposta  in
          corso, ai soggetti che  a  decorrere  dal  30  aprile  2019
          trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo
          2 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  e  risultano  beneficiari  del  regime   previsto
          dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 147. 
                3. All'articolo 8-bis del  decreto-legge  16  ottobre
          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2017,  n.  172,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  "2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 147, si applicano nel rispetto delle  condizioni  e  dei
          limiti del regolamento (UE)  1407/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del  regolamento
          (UE) 1408/2013 della Commissione,  del  18  dicembre  2013,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          de minimis nel settore agricolo,  e  del  regolamento  (UE)
          717/2014 della Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
          settore della pesca e dell'acquacoltura.". 
                4. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  3,  le  parole:  «nei  tre   periodi
          d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti:  «nei
          cinque periodi d'imposta successivi»; 
                  b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 
                    "3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si
          applicano nel periodo d'imposta in  cui  il  ricercatore  o
          docente trasferisce la residenza ai sensi  dell'articolo  2
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi
          d'imposta successivi,  sempre  che  permanga  la  residenza
          fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un
          figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo  e
          nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari
          di almeno un'unità immobiliare  di  tipo  residenziale  in
          Italia, successivamente al trasferimento  in  Italia  della
          residenza  ai  sensi  dell'articolo  2  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  o  nei  dodici
          mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può
          essere acquistata direttamente dal  docente  e  ricercatore
          oppure dal coniuge, dal convivente o dai  figli,  anche  in
          comproprietà. Per i  docenti  e  ricercatori  che  abbiano
          almeno due figli minorenni o  a  carico,  anche  in  affido
          preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano nel periodo d'imposta in  cui  il  ricercatore  o
          docente diviene residente, ai  sensi  dell'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          nel territorio dello Stato e nei  dieci  periodi  d'imposta
          successivi, sempre che permanga la  residenza  fiscale  nel
          territorio dello Stato. Per i  docenti  o  ricercatori  che
          abbiano almeno tre figli minorenni o  a  carico,  anche  in
          affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1  e  2
          si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore  o
          docente diviene residente, ai  sensi  dell'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          nel territorio dello Stato e nei dodici  periodi  d'imposta
          successivi, sempre che permanga la  residenza  fiscale  nel
          territorio dello Stato. 
                    3-quater. I docenti o  ricercatori  italiani  non
          iscritti all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero
          (AIRE)  rientrati  in  Italia  a  decorrere   dal   periodo
          d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre  2019
          possono accedere ai benefici fiscali  di  cui  al  presente
          articolo purché abbiano avuto la  residenza  in  un  altro
          Stato  ai  sensi  di  una  convenzione  contro  le   doppie
          imposizioni sui redditi per il periodo di cui  all'articolo
          16,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  14
          settembre  2015,  n.  147.  Con  riferimento   ai   periodi
          d'imposta  per  i  quali  siano   stati   notificati   atti
          impositivi   ancora   impugnabili   ovvero    oggetto    di
          controversie pendenti in ogni stato e  grado  del  giudizio
          nonché per i  periodi  d'imposta  per  i  quali  non  sono
          decorsi i termini di cui all'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  ai
          docenti  e  ricercatori  italiani  non  iscritti   all'AIRE
          rientrati in Italia entro il 31 dicembre  2019  spettano  i
          benefici fiscali di cui  al  presente  articolo  nel  testo
          vigente al 31  dicembre  2018,  purché  abbiano  avuto  la
          residenza in un altro Stato ai  sensi  di  una  convenzione
          contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo  di
          cui all'articolo 16,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo,  in
          ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
          spontaneo.». 
                5. Le disposizioni di cui al comma 4,  lettere  a)  e
          b), si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza
          in  Italia  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917  a
          partire dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso
          alla data di entrata in vigore del presente decreto.". 
                5-bis. All'articolo  24,  comma  4,  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, le parole da: "I contratti di cui al
          comma 3, lettera a)" fino a: "esclusivamente con regime  di
          tempo pieno" sono sostituite dalle seguenti:  "I  contratti
          di cui al comma 3, lettere a) e b),  possono  prevedere  il
          regime di tempo pieno o di tempo definito".» 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - Commi 1. - 4. Omissis. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.» 
                               Art. 14 
  
            Utilizzo dei file delle fatture elettroniche 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,
dopo il comma 5 sono  aggiunti  i  seguenti:  «5-bis.  I  file  delle
fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono  memorizzati
fino  al  31  dicembre  dell'ottavo  anno  successivo  a  quello   di
presentazione della dichiarazione di  riferimento  ovvero  fino  alla
definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
    a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle  funzioni  di
polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma  2,  del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 
    b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza  per  le
attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. 
  5-ter. Ai fini di cui al comma  5-bis,  la  Guardia  di  Finanza  e
l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
dati personali, adottano idonee  misure  di  garanzia  a  tutela  dei
diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la  previsione
di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in
conformità con le disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la  memorizzazione,
conservazione e consultazione  delle  fatture  elettroniche  relative
alle cessioni di beni e alle prestazioni di  servizi  destinate  agli
organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
124, resta fermo quanto previsto  ai  sensi  dell'articolo  29  della
medesima legge». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del   decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione  telematica
          delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di  beni
          effettuate   attraverso   distributori    automatici,    in
          attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
          legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art.  1  (Fatturazione  elettronica  e  trasmissione
          telematica delle fatture o  dei  relativi  dati).  -  1.  A
          decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette
          a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio
          per la generazione,  la  trasmissione  e  la  conservazione
          delle fatture elettroniche. 
                2. A decorrere dal  1°  gennaio  2017,  il  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  mette  a  disposizione  dei
          soggetti  passivi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   il
          Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211  e
          212,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   gestito
          dall'Agenzia delle entrate  anche  per  l'acquisizione  dei
          dati fiscalmente rilevanti, ai fini  della  trasmissione  e
          della ricezione delle fatture elettroniche, e di  eventuali
          variazioni  delle  stesse,  relative   a   operazioni   che
          intercorrono  tra  soggetti  residenti  o   stabiliti   nel
          territorio dello Stato, secondo il  formato  della  fattura
          elettronica di cui all'allegato A del decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  3
          aprile 2013, n. 55.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  al
          periodo  precedente,  l'Agenzia  delle  entrate   mette   a
          disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di  reti
          telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni
          acquisite. 
                3. Al  fine  di  razionalizzare  il  procedimento  di
          fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e  le
          prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti  o
          stabiliti nel territorio dello Stato,  e  per  le  relative
          variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche
          utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato
          di  cui  al  comma  2.  Gli  operatori  economici   possono
          avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari
          per la trasmissione delle fatture elettroniche  al  Sistema
          di Interscambio,  ferme  restando  le  responsabilità  del
          soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
          del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale  di  cui
          al comma 2 potranno essere  individuati  ulteriori  formati
          della  fattura  elettronica  basati  su  standard  o  norme
          riconosciuti nell'ambito dell'Unione  europea.  Le  fatture
          elettroniche emesse nei confronti  dei  consumatori  finali
          sono rese disponibili, su richiesta, a  questi  ultimi  dai
          servizi telematici dell'Agenzia delle  entrate;  una  copia
          della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà
          messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
          E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla  copia
          elettronica o in  formato  analogico  della  fattura.  Sono
          esonerati dalle predette disposizioni  i  soggetti  passivi
          che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio"  di  cui
          all'articolo 27, commi 1 e 2, del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111,  e  quelli  che  applicano  il  regime
          forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89,  della
          legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Sono  altresì  esonerati
          dalle predette disposizioni i soggetti  passivi  che  hanno
          esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge
          16 dicembre 1991, n.  398,  e  che  nel  periodo  d'imposta
          precedente hanno  conseguito  dall'esercizio  di  attività
          commerciali proventi per un importo non  superiore  a  euro
          65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta  precedente
          hanno conseguito dall'esercizio  di  attività  commerciali
          proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano
          che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario  o
          committente soggetto passivo d'imposta. 
                3-bis.  I  soggetti  passivi  di  cui  al   comma   3
          trasmettono telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate  i
          dati relativi alle operazioni di  cessione  di  beni  e  di
          prestazione di servizi effettuate e  ricevute  verso  e  da
          soggetti non stabiliti nel territorio  dello  Stato,  salvo
          quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale e
          quelle per le quali siano state emesse o  ricevute  fatture
          elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3.  La
          trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro
          la  fine  del  secondo  mese  successivo  al  trimestre  di
          riferimento. 
                3-ter. I soggetti obbligati  alla  comunicazione  dei
          dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del  comma  3
          del  presente  articolo  sono  esonerati  dall'obbligo   di
          annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e
          25 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
                [4.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate,  sentite  le  associazioni   di   categoria
          nell'ambito   di   forum   nazionali   sulla   fatturazione
          elettronica  istituiti  in  base   alla   decisione   della
          Commissione europea  COM  (2010)  8467,  sono  definite  le
          regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione
          telematica, in formato strutturato,  di  cui  al  comma  3,
          secondo principi di semplificazione, di economicità  e  di
          minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di
          messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2.] 
                5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  nuove
          modalità  semplificate  di  controlli  a  distanza   degli
          elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi  dei
          commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati
          dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e  le
          transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti  di
          tali  soggetti,  non  ostacolare  il  normale   svolgimento
          dell'attività  economica  degli  stessi  ed  escludere  la
          duplicazione di attività conoscitiva. 
                5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai
          sensi del comma 3 sono  memorizzati  fino  al  31  dicembre
          dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della
          dichiarazione di riferimento ovvero fino  alla  definizione
          di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
                  a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle
          funzioni  di  polizia  economica  e  finanziaria   di   cui
          all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  19  marzo
          2001, n. 68; 
                  b) dall'Agenzia delle entrate e  dalla  Guardia  di
          Finanza per le  attività  di  analisi  del  rischio  e  di
          controllo a fini fiscali. 
                5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la  Guardia  di
          Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il  Garante  per
          la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di
          garanzia a  tutela  dei  diritti  e  delle  libertà  degli
          interessati, attraverso la previsione di apposite misure di
          sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità
          con le  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                5-quater. Per la fatturazione elettronica  e  per  la
          memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture
          elettroniche  relative  alle  cessioni  di  beni   e   alle
          prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli
          articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124,  resta
          fermo quanto  previsto  ai  sensi  dell'articolo  29  della
          medesima legge. 
                6. In caso di  emissione  di  fattura,  tra  soggetti
          residenti o  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato,  con
          modalità diverse  da  quelle  previste  dal  comma  3,  la
          fattura si intende non emessa e si  applicano  le  sanzioni
          previste  dall'articolo  6  del  decreto   legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per
          non incorrere nella sanzione di cui all'articolo  6,  comma
          8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono
          adempiere agli obblighi documentali ivi  previsti  mediante
          il Sistema di  Interscambio.  Per  il  primo  semestre  del
          periodo d'imposta  2019  le  sanzioni  di  cui  ai  periodi
          precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con
          le modalità  di  cui  al  comma  3  entro  il  termine  di
          effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul
          valore aggiunto ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
          100; b) si applicano con  riduzione  dell'80  per  cento  a
          condizione che la fattura elettronica sia emessa  entro  il
          termine di effettuazione  della  liquidazione  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  del  periodo   successivo.   Per   i
          contribuenti  che  effettuano  la  liquidazione   periodica
          dell'imposta sul valore aggiunto  con  cadenza  mensile  le
          disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino
          al  30  settembre  2019.  In  caso   di   omissione   della
          trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero  di  trasmissione
          di dati incompleti o inesatti, si applica  la  sanzione  di
          cui  all'articolo   11,   comma   2-quater,   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
                6-bis.  Gli  obblighi   di   conservazione   previsti
          dall'articolo 3 del decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 17 giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  146  del  26  giugno  2014,   si   intendono
          soddisfatti per tutte le fatture elettroniche  nonché  per
          tutti  i  documenti  informatici  trasmessi  attraverso  il
          Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1,  comma  211,
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  memorizzati
          dall'Agenzia   delle   entrate.   Per   il   servizio    di
          conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al
          presente articolo,  reso  disponibile  agli  operatori  IVA
          dall'Agenzia delle entrate, il  partner  tecnologico  Sogei
          S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi. I tempi  e  le
          modalità  di  applicazione  della  presente  disposizione,
          anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo  5
          del  citato  decreto  ministeriale  17  giugno  2014,  sono
          stabiliti  con   apposito   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  sono  altresì
          stabilite le modalità  di  conservazione  degli  scontrini
          delle giocate  dei  giochi  pubblici  autorizzati,  secondo
          criteri di semplificazione e attenuazione  degli  oneri  di
          gestione   per   gli   operatori    interessati    e    per
          l'amministrazione,  anche  con  il  ricorso   ad   adeguati
          strumenti  tecnologici,  ferme  restando  le  esigenze   di
          controllo dell'amministrazione finanziaria. 
                6-ter. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  sono  emanate  le  ulteriori   disposizioni
          necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
                6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica
          utilità,  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  sono  definite  le  regole   tecniche   per
          l'emissione delle fatture elettroniche tramite  il  Sistema
          di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA  che
          offrono i servizi disciplinati dai regolamenti  di  cui  ai
          decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
          e 24 ottobre 2000,  n.  370,  nei  confronti  dei  soggetti
          persone fisiche che non operano  nell'ambito  di  attività
          d'impresa, arte e professione. Le predette regole  tecniche
          valgono esclusivamente per le fatture  elettroniche  emesse
          nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati
          stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e  dei  quali
          non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche
          a seguito dell'utilizzo dei  servizi  di  verifica  offerti
          dall'Agenzia delle entrate.». 
                               Art. 15 
  
                      Fatturazione elettronica 
                     e sistema tessera sanitaria 
 
  1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,
n.136, le parole «Per il  periodo  d'imposta  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2019 e 2020». 
    
  2. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, dopo il primo periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  «A
decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti  di  cui  al  primo  periodo
adempiono all'obbligo di cui al comma 1  esclusivamente  mediante  la
memorizzazione elettronica e  la  trasmissione  telematica  dei  dati
relativi a tutti  i  corrispettivi  giornalieri  al  Sistema  tessera
sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  10-bis
          del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema
          di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari).  -
          1. Per i periodi d'imposta 2019 e 2020, i  soggetti  tenuti
          all'invio dei dati al Sistema tessera  sanitaria,  ai  fini
          dell'elaborazione   della   dichiarazione    dei    redditi
          precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3  e  4,  del
          decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  e  dei
          relativi  decreti  del  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi
          delle disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con  riferimento
          alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema  tessera
          sanitaria. I dati  fiscali  trasmessi  al  Sistema  tessera
          sanitaria possono essere utilizzati  solo  dalle  pubbliche
          amministrazioni per l'applicazione  delle  disposizioni  in
          materia tributaria e doganale, ovvero, in  forma  aggregata
          per  il  monitoraggio  della  spesa  sanitaria  pubblica  e
          privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute  e
          per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per  la
          protezione dei dati personali, sono definiti, nel  rispetto
          dei principi in materia di protezione dei  dati  personali,
          anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli  9
          e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti
          di utilizzo dei predetti dati e i  relativi  limiti,  anche
          temporali, nonché, ai  sensi  dell'articolo  2-sexies  del
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, i  tipi  di  dati  che  possono  essere  trattati,  le
          operazioni eseguibili, le misure appropriate  e  specifiche
          per tutelare i diritti e le libertà dell'interessat».". 
              Si riporta il testo  dei  commi  1,  5-bis  e  6-quater
          dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n.  127  del
          2015, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Trasmissione  telematica  dei   dati   dei
          corrispettivi). - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  i
          soggetti che effettuano le operazioni di  cui  all'articolo
          22 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, memorizzano  elettronicamente  e  trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate i  dati  relativi
          ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
          e la  connessa  trasmissione  dei  dati  dei  corrispettivi
          sostituiscono  gli  obblighi  di   registrazione   di   cui
          all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto  n.  633
          del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi  precedenti  si
          applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un
          volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per  il  periodo
          d'imposta  2019  restano   valide   le   opzioni   per   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi  esercitate  entro  il  31  dicembre
          2018.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere previsti  specifici  esoneri  dagli
          adempimenti di cui  al  presente  comma  in  ragione  della
          tipologia di attività esercitata. 
                1-bis.- 5. Omissis 
                5-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2021,  i  soggetti
          che effettuano le operazioni di  cui  all'articolo  22  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, che adottano sistemi evoluti  di  incasso,  attraverso
          carte di debito e di credito e  altre  forme  di  pagamento
          elettronico, dei corrispettivi delle  cessioni  di  beni  e
          delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e
          la sicurezza dei  dati,  possono  assolvere  mediante  tali
          sistemi all'obbligo  di  memorizzazione  elettronica  e  di
          trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati
          relativi ai corrispettivi giornalieri di cui ai commi 1 e 2
          del presente  articolo.  Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
          trasmettere,  le  regole  tecniche,  i   termini   per   la
          trasmissione telematica e le caratteristiche  tecniche  dei
          sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
          per  l'assolvimento  degli  obblighi  di  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati. 
                6. - 6-ter. Omissis 
                6-quater. I soggetti tenuti  all'invio  dei  dati  al
          Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione  della
          dichiarazione   dei   redditi   precompilata,   ai    sensi
          dell'articolo 3, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  21
          novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   possono    adempiere
          all'obbligo di cui al comma 1  mediante  la  memorizzazione
          elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi
          a tutti i corrispettivi  giornalieri,  al  Sistema  tessera
          sanitaria. A decorrere dal 1° luglio 2020,  i  soggetti  di
          cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al  comma
          1 esclusivamente mediante la memorizzazione  elettronica  e
          la trasmissione telematica dei  dati  relativi  a  tutti  i
          corrispettivi giornalieri  al  Sistema  tessera  sanitaria,
          attraverso gli strumenti di cui al comma 3. I dati  fiscali
          trasmessi  al  Sistema  tessera  sanitaria  possono  essere
          utilizzati  solo  dalle   pubbliche   amministrazioni   per
          l'applicazione delle disposizioni in materia  tributaria  e
          doganale, ovvero in forma  aggregata  per  il  monitoraggio
          della spesa sanitaria pubblica e privata  complessiva.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri della  salute  e  per  la  pubblica
          amministrazione, sentito il Garante per la  protezione  dei
          dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
          materia  di  protezione  dei  dati  personali,  anche   con
          riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e  32  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti  di
          utilizzo dei predetti  dati  e  i  relativi  limiti,  anche
          temporali, nonché, ai  sensi  dell'articolo  2-sexies  del
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, i  tipi  di  dati  che  possono  essere  trattati,  le
          operazioni eseguibili, le misure appropriate  e  specifiche
          per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato. 
                Omissis.» 
                               Art. 16 
 
                        Semplificazioni fiscali 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il
comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. A  partire  dalle  operazioni
IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via  sperimentale,  nell'ambito
di  un  programma  di  assistenza  on-line  basato  sui  dati   delle
operazioni  acquisiti  con  le  fatture   elettroniche   e   con   le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei
corrispettivi  acquisiti  telematicamente,  l'Agenzia  delle  entrate
mette a  disposizione  dei  soggetti  passivi  dell'IVA  residenti  e
stabiliti in Italia, in apposita area  riservata  del  sito  internet
dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: 
    a) registri di  cui  agli  articoli  23  e  25  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA. 
  1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre  alle  bozze  dei
documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione  anche  la  bozza  della  dichiarazione  annuale
dell'IVA. ». 
  1-bis. All'articolo 1,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 127, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«La trasmissione telematica e' effettuata  trimestralmente  entro  la
fine del mese successivo al trimestre di riferimento». 
  1-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 1-bis,  valutate  in
10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
  a) quanto  a  10,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  iscritto
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
  b) quanto a 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato  decreto
          legislativo n. 127 del 2015, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili).
          - 1. A partire  dalle  operazioni  IVA  effettuate  dal  1°
          luglio  2020,  in  via  sperimentale,  nell'ambito  di   un
          programma di assistenza  on  line  basato  sui  dati  delle
          operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e  con  le
          comunicazioni delle  operazioni  transfrontaliere,  nonché
          sui  dati  dei  corrispettivi  acquisiti   telematicamente,
          l'Agenzia delle entrate mette a disposizione  dei  soggetti
          passivi  dell'IVA  residenti  e  stabiliti  in  Italia,  in
          apposita area  riservata  del  sito  internet  dell'Agenzia
          stessa, le bozze dei seguenti documenti: 
                  a) registri di  cui  agli  articoli  23  e  25  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633; 
                  b)  comunicazioni  delle  liquidazioni   periodiche
          dell'IVA. 
                1-bis. A partire dalle  operazioni  IVA  2021,  oltre
          alle bozze dei documenti di cui al comma 1,  lettere  a)  e
          b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione  anche  la
          bozza della dichiarazione annuale dell'IVA. 
                2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per  il
          tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, convalidano, nel caso in
          cui le informazioni  proposte  dall'Agenzia  delle  entrate
          siano complete,  ovvero  integrano  nel  dettaglio  i  dati
          proposti nelle bozze dei  documenti  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri  di
          cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva  la  tenuta
          del registro di cui all'articolo 18, comma 2,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600.
          L'obbligo di tenuta dei registri ai fini  dell'IVA  permane
          per i soggetti  che  optano  per  la  tenuta  dei  registri
          secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma  5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. 
                3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate  sono  emanate  le  disposizioni   necessarie   per
          l'attuazione del presente articolo.» 
              Il testo modificato del comma 3-bis dell'articolo 1 del
          citato decreto legislativo n. 127  del  2015  e'  riportato
          nelle Note all'art. 14. 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          34-ter della legge 31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di
          contabilità e finanza pubblica): 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi). - 1. - 4. Omissis. 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.» 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-ter. 
                             Art. 16 bis 
 
Ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il
  modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale 
 
  1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze  31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 13: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del
decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  possono   adempiere
all'obbligo  di  dichiarazione  dei  redditi  presentando  l'apposita
dichiarazione e la scheda ai fini della  destinazione  del  due,  del
cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche: 
  a) entro il 30 settembre  dell'anno  successivo  a  quello  cui  si
riferisce la  dichiarazione,  al  proprio  sostituto  d'imposta,  che
intende prestare l'assistenza fiscale; 
  b) entro il 30 settembre  dell'anno  successivo  a  quello  cui  si
riferisce la dichiarazione, ad  un  CAF-dipendenti,  unitamente  alla
documentazione  necessaria  all'effettuazione  delle  operazioni   di
controllo»; 
  2) al comma 2, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «I
contribuenti con contratto di lavoro a tempo  determinato,  nell'anno
di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi
di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di
presentazione  della  dichiarazione   al   terzo   mese   successivo,
rivolgendosi al sostituto d'imposta o  a  un  CAF-dipendenti  purché
siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare
il conguaglio»; 
  3) il comma 3 e' abrogato; 
  b) all'articolo 16: 
  1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) conservare le schede relative alle scelte per  la  destinazione
del due, del cinque e dell'otto per mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello di presentazione»; 
  2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis.  I  CAF-dipendenti  e  i  professionisti  abilitati,  fermo
restando il  termine  del  10  novembre  per  la  trasmissione  delle
dichiarazioni integrative  di  cui  all'articolo  14,  concludono  le
attività di cui al comma 1,  lettere  a),  b)  e  c),  del  presente
articolo entro: 
  a) il 15 giugno di ciascun anno, per  le  dichiarazioni  presentate
dal contribuente entro il 31 maggio; 
  b) il 29 giugno di ciascun anno, per  le  dichiarazioni  presentate
dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 
  c) il 23 luglio di ciascun anno, per  le  dichiarazioni  presentate
dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 
  d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate
dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 
          e) il 30 settembre di ciascun anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre»; 
  3) al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, le parole: «entro il
7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»; 
  c) all'articolo 17, comma 1: 
  1) alla lettera b), le parole: «e comunque entro il 7 luglio»  sono
soppresse; 
  2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) trasmettere in via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  le
dichiarazioni elaborate  e  i  relativi  prospetti  di  liquidazione,
nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  le  buste  contenenti  le
schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
entro: 
  1) il 15 giugno di ciascun anno, per  le  dichiarazioni  presentate
dal contribuente entro il 31 maggio; 
  2) il 29 giugno di ciascun anno, per  le  dichiarazioni  presentate
dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 
  3) il 23 luglio di ciascun anno, per  le  dichiarazioni  presentate
dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 
  4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate
dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 
  5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate
dal contribuente dal 1° al 30 settembre »; 
  3) alla lettera c-bis),  le  parole:  «il  termine  previsto»  sono
sostituite dalle seguenti: «i termini previsti»; 
  d) all'articolo 19: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono
trattenute  sulla  prima  retribuzione   utile   e   comunque   sulla
retribuzione di competenza del mese successivo a  quello  in  cui  il
sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di  liquidazione  e  sono
versate nel termine previsto per  il  versamento  delle  ritenute  di
acconto del dichiarante relative  alle  stesse  retribuzioni.  Se  il
sostituto  d'imposta  riscontra  che  la  retribuzione  sulla   quale
effettuare il  conguaglio  risulta  insufficiente  per  il  pagamento
dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte
residua  dalle  retribuzioni  corrisposte   nei   periodi   di   paga
immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta,  applicando
gli interessi  stabiliti  per  il  differimento  di  pagamento  delle
imposte sui redditi»; 
  2) al comma 2, le parole: «retribuzione di competenza del  mese  di
luglio» sono sostituite dalle seguenti: «prima retribuzione  utile  e
comunque sulla retribuzione  di  competenza  del  mese  successivo  a
quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione»; 
  3) al comma 4, le parole: «a  partire  dal  mese  di  agosto  o  di
settembre» sono sostituite dalle seguenti:  «a  partire  dal  secondo
mese successivo a quello di ricevimento dei  dati  del  prospetto  di
liquidazione»; 
  4) al comma 6,  le  parole:  «entro  il  mese  di  settembre»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 10 ottobre». 
  2. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a)  al  comma  6-quater,  le  parole:  «entro  il  31  marzo»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»; 
  b) al comma  6-quinquies,  le  parole:  «entro  il  7  marzo»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»; 
  c) dopo il comma 6-quinquies e' aggiunto il seguente: 
  «6-sexies.  L'Agenzia  delle  entrate,   esclusivamente   nell'area
autenticata  del  proprio  sito  internet,  rende  disponibili   agli
interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del  comma
6-quinquies. Gli interessati possono delegare  all'accesso  anche  un
soggetto di cui all'articolo 3, comma 3». 
  3. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «entro il  15  aprile»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»; 
  b) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole:  «entro  il  23  luglio»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre». 
  4. La trasmissione telematica all'Agenzia delle  entrate  da  parte
dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e  spese  sostenuti  dai
contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie  rimborsate,
di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della  legge  30  dicembre
1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle  spese  individuate  dai
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21  novembre  2014,
n. 175, con scadenza al 28 febbraio, e' effettuata entro  il  termine
del 16 marzo. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  acquistano  efficacia  a
decorrere dal 1° gennaio 2021. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 13, 16, 17 e 19  del
          decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,  n.  164
          (Regolamento recante norme per  l'assistenza  fiscale  resa
          dai Centri di assistenza fiscale per le  imprese  e  per  i
          dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
          sensi dell'articolo 40 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 13 (Modalità e termini di presentazione  della
          dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori  dei  redditi
          indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n. 241,  possono  adempiere  all'obbligo  di
          dichiarazione   dei    redditi    presentando    l'apposita
          dichiarazione e la scheda ai fini  della  destinazione  del
          due, del cinque e  dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche: 
                  a) entro il 30  settembre  dell'anno  successivo  a
          quello  cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  al  proprio
          sostituto  d'imposta,  che  intende  prestare  l'assistenza
          fiscale; 
                  b) entro il 30  settembre  dell'anno  successivo  a
          quello  cui  si   riferisce   la   dichiarazione,   ad   un
          CAF-dipendenti, unitamente alla  documentazione  necessaria
          all'effettuazione delle operazioni di controllo. 
                2. I contribuenti con contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato,    nell'anno    di     presentazione     della
          dichiarazione,   possono   adempiere   agli   obblighi   di
          dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno  dal
          mese di presentazione della  dichiarazione  al  terzo  mese
          successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti
          purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che
          dovrà effettuare il conguaglio. Il personale della  scuola
          con contratto di lavoro a tempo determinato può  adempiere
          agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi  al
          sostituto d'imposta  ovvero  ad  un  CAF-dipendenti  se  il
          predetto  contratto  dura  almeno  dal  mese  di  settembre
          dell'anno cui si riferisce  la  dichiarazione  al  mese  di
          giugno dell'anno successivo. 
                3.(Abrogato). 
                4.  I  coniugi  non  legalmente   ed   effettivamente
          separati, non in possesso di redditi di lavoro  autonomo  o
          d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato
          testo unico delle imposte sui  redditi,  possono  adempiere
          agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità
          di cui ai commi da 1 a 3, anche  presentando  dichiarazione
          in forma congiunta, purché uno dei coniugi sia in possesso
          di redditi indicati nei commi 1 e 3. 
                4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione
          emerga un credito d'imposta, il contribuente può  indicare
          di voler utilizzare in tutto o  in  parte  l'ammontare  del
          credito per il pagamento di somme per le quali e'  previsto
          il versamento con le modalità di cui all'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
                5.   Non   possono   adempiere   agli   obblighi   di
          dichiarazione dei redditi ai sensi del presente articolo: 
                  a)   i   soggetti   obbligati   a   presentare   la
          dichiarazione  dell'imposta   regionale   sulle   attività
          produttive, la dichiarazione annuale ai  fini  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e  la  dichiarazione  di   sostituto
          d'imposta; 
                  b) i titolari di particolari tipologie  di  redditi
          annualmente individuati  con  il  decreto  direttoriale  di
          approvazione del modello di dichiarazione dei redditi. 
                6.  Le  dichiarazioni  dei  redditi  ed  i   relativi
          prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati
          conformi   a    quelli    approvati    con    provvedimento
          amministrativo.» 
                «Art.   16   (Assistenza   fiscale    prestata    dai
          CAF-dipendenti). - 1. I CAF-dipendenti,  nell'ambito  delle
          attività di assistenza fiscale  di  cui  all'articolo  34,
          comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e
          successive modificazioni, provvedono a: 
                  a) comunicare all'Agenzia  delle  entrate,  in  via
          telematica, il risultato finale delle dichiarazioni; 
                  b)  consegnare   al   contribuente,   prima   della
          trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione
          dei  redditi  elaborata  e   il   relativo   prospetto   di
          liquidazione; 
                  c) trasmettere in via telematica all'Agenzia  delle
          entrate le dichiarazioni predisposte; 
                  d) conservare le schede relative alle scelte per la
          destinazione del due, del  cinque  e  dell'otto  per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino  al  31
          dicembre  del  secondo  anno   successivo   a   quello   di
          presentazione; 
                  d-bis) conservare copia delle dichiarazioni  e  dei
          relativi   prospetti   di   liquidazione   nonché    della
          documentazione a base del visto di conformità fino  al  31
          dicembre  del  quarto   anno   successivo   a   quello   di
          presentazione. 
                1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati,
          fermo  restando  il  termine  del  10   novembre   per   la
          trasmissione  delle  dichiarazioni   integrative   di   cui
          all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1,
          lettere a), b) e c), del presente articolo entro: 
                  a)  il  15  giugno  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni  presentate  dal  contribuente  entro  il  31
          maggio; 
                  b)  il  29  giugno  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  20
          giugno; 
                  c)  il  23  luglio  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno  al
          15 luglio; 
                  d)  il  15  settembre  di  ciascun  anno,  per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio  al
          31 agosto; 
                  e)  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  per   le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  30
          settembre. 
                2.  Per   le   dichiarazioni   integrative   di   cui
          all'articolo  14,  le  comunicazioni,  le  consegne  e   le
          trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  1,
          sono effettuate entro il 10 novembre di ciascun anno. 
                3. Nel prospetto di  liquidazione,  sottoscritto  dal
          responsabile dell'assistenza fiscale, oltre  agli  elementi
          di calcolo ed al risultato  del  conguaglio  fiscale,  sono
          evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
          dati   indicati   nella   dichiarazione   presentata    dal
          contribuente a seguito  dei  controlli  effettuati,  tenuto
          conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
          disposizioni  che  disciplinano  gli  oneri  deducibili   e
          detraibili, le detrazioni d'imposta  e  lo  scomputo  delle
          ritenute d'acconto. 
                4. Le operazioni di raccolta  delle  dichiarazioni  e
          della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti
          delle  dichiarazioni   elaborate   e   dei   prospetti   di
          liquidazione possono essere effettuate  dai  CAF-dipendenti
          tramite i propri soci od associati. 
                4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma
          1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a: 
                  a)   fornire   ai   CAF,   entro   cinque   giorni,
          l'attestazione   di    ricezione    delle    comunicazioni.
          L'attestazione riporta le motivazioni di  eventuali  scarti
          dovuti  all'impossibilità  da  parte  dell'Agenzia   delle
          entrate  di  rendere  disponibili   le   comunicazioni   al
          sostituto  d'imposta;  in  tali  casi  i   CAF   provvedono
          autonomamente e con i mezzi  più  idonei  all'invio  delle
          comunicazioni ai sostituti d'imposta; 
                  b) rendere disponibili ai sostituti  d'imposta,  in
          via telematica, entro  dieci  giorni  dalla  ricezione,  le
          comunicazioni. Per i sostituti d'imposta  che  non  abbiano
          richiesto   l'abilitazione   alla   trasmissione   in   via
          telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono  rese
          disponibili per il tramite di un soggetto incaricato  della
          trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di  cui
          al comma 3, dell'articolo 3,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322,  e  successive
          modificazioni,  preventivamente  indicato   dal   sostituto
          d'imposta  all'Agenzia  delle  entrate.  Tale  facoltà  e'
          riconosciuta anche ai sostituti  d'imposta  abilitati  alla
          trasmissione telematica. La scelta da parte  del  sostituto
          del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
          le comunicazioni del risultato finale  delle  dichiarazioni
          deve essere trasmessa in via telematica, entro il 16  marzo
          dell'anno di invio delle comunicazioni  da  parte  dei  CAF
          unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma
          6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica  del  22
          luglio  1998,  n.  322.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e  le
          modalità per la  variazione  delle  scelte  da  parte  dei
          sostituti d'imposta; 
                  c) fornire ai  CAF,  entro  quindici  giorni  dalla
          ricezione   delle    comunicazioni,    l'attestazione    di
          disponibilità dei dati ai sostituti d'imposta.» 
                «Art. 17 (Assistenza fiscale prestata  dal  sostituto
          d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta  che  comunicano  ai
          propri sostituiti, entro il 15 gennaio  di  ogni  anno,  di
          voler prestare assistenza fiscale provvedono a: 
                  a) controllare, sulla base  dei  dati  ed  elementi
          direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata  dal
          sostituito, la regolarità formale della  stessa  anche  in
          relazione alle disposizioni che  stabiliscono  limiti  alla
          deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
          imposta; 
                  b)   consegnare   al   sostituito,   prima    della
          trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione
          elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; 
                  c) trasmettere in via telematica all'Agenzia  delle
          entrate le dichiarazioni elaborate e i  relativi  prospetti
          di liquidazione, nonché consegnare, secondo  le  modalità
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, le buste contenenti le schede relative  alle
          scelte per la destinazione del due, del cinque e  dell'otto
          per mille dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
          entro: 
                    1)  il  15  giugno  di  ciascun  anno,   per   le
          dichiarazioni  presentate  dal  contribuente  entro  il  31
          maggio; 
                    2)  il  29  giugno  di  ciascun  anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  20
          giugno; 
                    3)  il  23  luglio  di  ciascun  anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno  al
          15 luglio; 
                    4) il  15  settembre  di  ciascun  anno,  per  le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio  al
          31 agosto; 
                    5) il  30  settembre  di  ciascun  anno,  per  le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  30
          settembre; 
                  c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in  via
          telematica, entro i termini previsto alla  lettera  c),  il
          risultato finale delle  dichiarazioni.  Si  applicano,  ove
          compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16,  comma
          4-bis; 
                  d)  conservare  copia  delle  dichiarazioni  e  dei
          relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre  del
          secondo anno successivo a quello di presentazione. 
                Omissis.» 
                «Art. 19 (Operazioni di conguaglio). -  1.  Le  somme
          risultanti a debito  dal  prospetto  di  liquidazione  sono
          trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque  sulla
          retribuzione di competenza del mese successivo a quello  in
          cui il sostituto  ha  ricevuto  il  predetto  prospetto  di
          liquidazione e sono versate nel  termine  previsto  per  il
          versamento  delle  ritenute  di  acconto  del   dichiarante
          relative  alle  stesse  retribuzioni.   Se   il   sostituto
          d'imposta  riscontra  che  la  retribuzione   sulla   quale
          effettuare  il  conguaglio  risulta  insufficiente  per  il
          pagamento  dell'importo   complessivamente   risultante   a
          debito,  trattiene  la  parte  residua  dalle  retribuzioni
          corrisposte nei periodi di paga  immediatamente  successivi
          dello stesso periodo d'imposta,  applicando  gli  interessi
          stabiliti per il differimento di  pagamento  delle  imposte
          sui redditi. 
                2. Le somme  risultanti  a  credito  sono  rimborsate
          mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute
          dal dichiarante sulla prima retribuzione utile  e  comunque
          sulla retribuzione di  competenza  del  mese  successivo  a
          quello in cui il sostituto  ha  ricevuto  il  prospetto  di
          liquidazione,   ovvero    utilizzando,    se    necessario,
          l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo
          sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle
          ritenute risulti insufficiente  a  consentire  il  rimborso
          delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli
          importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei  mesi
          successivi dello stesso periodo d'imposta. 
                3. Le somme risultanti a credito dalle  dichiarazioni
          di  cui  all'articolo  14,  sono  rimborsate  mediante  una
          corrispondente  riduzione   delle   ritenute   dovute   dal
          dichiarante nel mese di dicembre,  ovvero  utilizzando,  se
          necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute  operate
          dal sostituto nello stesso mese. 
                4. Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire
          dal secondo mese successivo a  quello  di  ricevimento  dei
          dati del prospetto di liquidazione le operazioni di cui  al
          comma 1 e versano le imposte nei termini  previsti  per  il
          versamento delle ritenute. 
                5. L'importo della seconda o unica rata di acconto e'
          trattenuto  dalla  retribuzione  corrisposta  nel  mese  di
          novembre; ove tale retribuzione risulti  insufficiente,  la
          parte residua maggiorata dagli interessi  previsti  per  il
          differimento dei pagamenti delle imposte  sui  redditi,  e'
          trattenuta  dalla  retribuzione  corrisposta  nel  mese  di
          dicembre. In caso di  ulteriore  incapienza,  il  sostituto
          comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che
          lo stesso deve versare. 
                6.  I  contribuenti  che  intendono  avvalersi  delle
          disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere  b)  e
          c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  27  aprile   1989,   n.   154,
          determinano, sotto la  propria  responsabilità,  l'importo
          delle somme che ritengono dovute e ne  danno  comunicazione
          in sede di dichiarazione ovvero, per  la  seconda  o  unica
          rata di acconto, con apposita comunicazione  da  presentare
          al sostituto d'imposta entro il 10 ottobre.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  4  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,   n.   322
          (Regolamento recante modalità per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attività   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
          d'imposta). - 1. I soggetti indicati  nel  titolo  III  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, obbligati  ad  operare  ritenute  alla  fonte,  che
          corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma,  soggetti  a
          ritenute alla fonte secondo le  disposizioni  dello  stesso
          titolo, nonché gli intermediari e gli altri  soggetti  che
          intervengono in  operazioni  fiscalmente  rilevanti  tenuti
          alla  comunicazione  di  dati  ai   sensi   di   specifiche
          disposizioni   normative,   presentano   annualmente    una
          dichiarazione unica, anche ai fini  dei  contributi  dovuti
          all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
          e  dei  premi  dovuti   all'Istituto   nazionale   per   le
          assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
          relativa a tutti i percipienti, redatta in  conformità  ai
          modelli approvati con i provvedimenti di  cui  all'articolo
          1, comma 1. 
                2. La dichiarazione indica  i  dati  e  gli  elementi
          necessari per  l'individuazione  del  sostituto  d'imposta,
          dell'intermediario  e  degli  altri  soggetti  di  cui   al
          precedente comma, per la determinazione dell'ammontare  dei
          compensi e proventi,  sotto  qualsiasi  forma  corrisposti,
          delle ritenute, dei contributi e  dei  premi,  nonché  per
          l'effettuazione  dei  controlli  e   gli   altri   elementi
          richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli  che
          l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono  in
          grado  di   acquisire   direttamente   e   sostituisce   le
          dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 
                3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
          concerto con i Ministri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, la dichiarazione unica di  cui  al  comma  1  può
          essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti  e
          casse. 
                3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies,  i
          sostituti  d'imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui  al  comma  1
          dell'articolo  29  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, che effettuano le  ritenute  sui  redditi  a
          norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter  e  29  del
          citato decreto n. 600 del 1973  nonché  dell'articolo  21,
          comma  15,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,   e
          dell'articolo 11 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,
          tenuti al rilascio della certificazione  di  cui  al  comma
          6-ter del presente articolo, trasmettono in via  telematica
          all'Agenzia  delle  entrate,  direttamente  o  tramite  gli
          incaricati di cui all'articolo  3,  commi  2-bis  e  3,  la
          dichiarazione di cui al  comma  1  del  presente  articolo,
          relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di
          ciascun anno. 
                4. Le attestazioni comprovanti  il  versamento  delle
          ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
          all'articolo 1 sono  conservati  per  il  periodo  previsto
          dall'articolo  43,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  sono  esibiti  o
          trasmessi,  su  richiesta,   all'ufficio   competente.   La
          conservazione delle  attestazioni  relative  ai  versamenti
          contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle  leggi
          speciali. 
                4-bis. Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3-bis,  i
          sostituti di imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, gli  intermediari  e
          gli altri soggetti di cui al  comma  1  presentano  in  via
          telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo  3,
          commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
          1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre
          di ciascun anno. 
                [5. Salvo l'obbligo di presentazione telematica della
          dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo  3,
          comma   2,   nonché   l'obbligo   di   presentazione    di
          dichiarazione unificata di cui  all'articolo  3,  comma  1,
          secondo periodo, i  sostituti  d'imposta  che,  durante  il
          periodo di  imposta  cui  la  dichiarazione  si  riferisce,
          abbiano  corrisposto  compensi  o  emolumenti,  anche   per
          periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad  un
          numero di lavoratori dipendenti non  inferiore  alle  venti
          unità presentano  la  dichiarazione  di  cui  al  presente
          articolo mediante la consegna ad  un  ufficio  della  Poste
          italiane S.p.a. di supporti  magnetici,  predisposti  sulla
          base  di  programmi  elettronici  forniti  o   prestabiliti
          dall'amministrazione finanziaria.] 
                [6.  Le  amministrazioni  di  cui  al   primo   comma
          dell'articolo  29  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  che  corrispondono
          compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a  ritenuta  alla
          fonte   comunicano   i   dati   fiscali,   contributivi   e
          assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il  modello
          approvato con il decreto dirigenziale di  cui  all'articolo
          1, comma 1, secondo periodo.] 
                6-bis. I soggetti indicati  nell'articolo  29,  terzo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, che corrispondono  compensi,  sotto
          qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte  comunicano
          all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i  dati
          fiscali dei percipienti. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il  contenuto,  i
          termini e le modalità delle comunicazioni,  previa  intesa
          con le rispettive Presidenze delle  Camere  e  della  Corte
          costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
          della Repubblica, e,  nel  caso  delle  regioni  a  statuto
          speciale,  con   i   Presidenti   dei   rispettivi   organi
          legislativi.  Nel  medesimo   provvedimento   può   essere
          previsto anche l'obbligo di indicare  i  dati  relativi  ai
          contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 
                6-ter. I soggetti indicati  nel  comma  1  rilasciano
          un'apposita  certificazione  unica  anche   ai   fini   dei
          contributi dovuti all'Istituto nazionale per la  previdenza
          sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
          dette somme e valori, l'ammontare delle  ritenute  operate,
          delle detrazioni di imposta  effettuate  e  dei  contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  nonché  gli  altri  dati
          stabiliti   con   il   provvedimento   amministrativo    di
          approvazione  dello  schema  di  certificazione  unica.  La
          certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
          agli altri enti e  casse  previdenziali.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono
          stabilite  le  relative   modalità   di   attuazione.   La
          certificazione unica sostituisce quelle  previste  ai  fini
          contributivi. 
                6-quater. Le certificazioni di cui  al  comma  6-ter,
          sottoscritte  anche  mediante   sistemi   di   elaborazione
          automatica, sono consegnate agli interessati  entro  il  16
          marzo dell'anno successivo a quello in cui  le  somme  e  i
          valori sono stati corrisposti ovvero  entro  dodici  giorni
          dalla richiesta degli stessi in caso  di  interruzione  del
          rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  27
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600,  la  certificazione  può  essere  sostituita
          dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli  7,
          8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
                6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma  6-ter
          sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle  entrate
          direttamente o tramite gli incaricati di  cui  all'articolo
          3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno  successivo
          a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
          Entro  la  stessa  data  sono  altresì  trasmessi  in  via
          telematica gli ulteriori  dati  fiscali  e  contributivi  e
          quelli   necessari    per    l'attività    di    controllo
          dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
          e  assicurativi,  i  dati  contenuti  nelle  certificazioni
          rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché
          quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate  a
          seguito  dell'assistenza  fiscale  prestata  ai  sensi  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  stabiliti  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
          trasmissione in via telematica delle certificazioni di  cui
          al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti  o
          non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata  di
          cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  21  novembre
          2014,  n.  175,  può  avvenire   entro   il   termine   di
          presentazione della dichiarazione dei  sostituti  d'imposta
          di cui al  comma  1.  Le  trasmissioni  in  via  telematica
          effettuate ai sensi del presente comma  sono  equiparate  a
          tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati  nella
          dichiarazione di cui al comma 1.  Per  ogni  certificazione
          omessa, tardiva o errata si applica la  sanzione  di  cento
          euro in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  12,  del
          decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  con  un
          massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.  Nei  casi
          di errata trasmissione della  certificazione,  la  sanzione
          non  si  applica  se   la   trasmissione   della   corretta
          certificazione  e'  effettuata  entro   i   cinque   giorni
          successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se  la
          certificazione e' correttamente  trasmessa  entro  sessanta
          giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo  periodo,
          la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo  di  euro
          20.000. 
              6-sexies.  L'Agenzia  delle   entrate,   esclusivamente
          nell'area autenticata  del  proprio  sito  internet,  rende
          disponibili agli interessati i  dati  delle  certificazioni
          pervenute ai sensi del comma 6-quinquies.  Gli  interessati
          possono delegare  all'accesso  anche  un  soggetto  di  cui
          all'articolo 3, comma 3.». 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  1  del
          decreto   legislativo   21   novembre    2014,    n.    175
          (Semplificazione  fiscale  e  dichiarazione   dei   redditi
          precompilata), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Dichiarazione dei redditi  precompilata).  -
          1. A decorrere dal 2015,  in  via  sperimentale,  l'Agenzia
          delle entrate, utilizzando le informazioni  disponibili  in
          Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di  soggetti
          terzi e  i  dati  contenuti  nelle  certificazioni  di  cui
          all'articolo 4, comma 6-ter,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende  disponibile
          telematicamente, entro il 30 aprile  di  ciascun  anno,  ai
          titolari di  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati
          indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,  lettere  a),  c),
          c-bis), d), g), con esclusione delle  indennità  percepite
          dai membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          dichiarazione precompilata  relativa  ai  redditi  prodotti
          nell'anno  precedente,  che   può   essere   accettata   o
          modificata.». 
              Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 4 del
          citato decreto legislativo n. 175 del 2014 come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Accettazione e modifica della  dichiarazione
          precompilata). - 1. - 3. Omissis 
                3-bis. Il contribuente può avvalersi della  facoltà
          di inviare all'Agenzia delle entrate  direttamente  in  via
          telematica  la  dichiarazione  precompilata  entro  il   30
          settembre di ciascun anno senza  che  questo  determini  la
          tardività della presentazione. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo dei commi 25 e 25-bis dell'articolo
          78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413  (Disposizioni  per
          ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
          e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni  per
          la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle
          imprese, nonché per riformare  il  contenzioso  e  per  la
          definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;
          delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
          amnistia per reati tributari;  istituzioni  dei  centri  di
          assistenza fiscale e del conto fiscale): 
                «Art. 78. - Commi 1. - 24. Omissis 
                25. Ai fini della  elaborazione  della  dichiarazione
          dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonché dei
          controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri  detraibili,
          i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le  imprese
          assicuratrici,   gli   enti   previdenziali,    le    forme
          pensionistiche  complementari,  trasmettono,  entro  il  28
          febbraio di  ciascun  anno  all'Agenzia  dell'entrate,  per
          tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
          i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente: 
                  a) quote di  interessi  passivi  e  relativi  oneri
          accessori per mutui in corso; 
                  b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e
          contro gli infortuni; 
                  c) contributi previdenziali ed assistenziali; 
                  d) contributi di  cui  all'articolo  10,  comma  1,
          lettera e-bis), del testo unico delle imposte  sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
                25-bis.   Ai   fini    della    elaborazione    della
          dichiarazione  dei  redditi  da  parte  dell'Agenzia  delle
          entrate, a partire dall'anno d'imposta  2015,  nonché  dei
          controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri  detraibili,
          entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse  e
          le società di mutuo soccorso  aventi  esclusivamente  fine
          assistenziale e i fondi integrativi del Servizio  sanitario
          nazionale   che   nell'anno   precedente   hanno   ottenuto
          l'attestazione  di  iscrizione  nell'Anagrafe   dei   fondi
          integrativi  del  servizio  sanitario  nazionale   di   cui
          all'articolo  9,  comma  9,  del  decreto  legislativo   30
          dicembre 1992, n. 502, nonché  gli  altri  fondi  comunque
          denominati,  trasmettono  all'Agenzia  delle  entrate,  per
          tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
          i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto
          dei contributi versati di cui alla lettera a) del  comma  2
          dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del
          comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917,  nonché  i  dati  relativi  alle
          spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste  a
          carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
          lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c),  dello
          stesso testo unico. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 3
          del citato decreto legislativo n. 175 del 2014: 
                «Art. 3 (Trasmissione all'Agenzia  delle  entrate  da
          parte di soggetti terzi di dati relativi a  oneri  e  spese
          sostenute dai contribuenti). - 1. - 3-bis. Omissis 
                4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono individuati i termini e le  modalità  per  la
          trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati
          relativi alle spese  che  danno  diritto  a  deduzioni  dal
          reddito  o  detrazioni  dall'imposta  diverse   da   quelle
          indicate nei commi 1, 2 e 3. Nel caso di omessa, tardiva  o
          errata trasmissione dei dati di cui al periodo  precedente,
          si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26,
          della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  e   successive
          modificazioni. 
                Omissis.» 
                             Art. 16 ter 
  
           Potenziamento dell'amministrazione finanziaria 
 
  1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione
amministrativa, in considerazione  dei  rilevanti  impegni  derivanti
dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un
lato gli  adempimenti  tributari  e  le  connesse  semplificazioni  e
dall'altro  una  più  incisiva  azione  di  contrasto  dell'evasione
fiscale nazionale e internazionale  e  delle  frodi,  anche  mediante
mirate analisi  del  rischio  relativo  alle  partite  IVA  di  nuova
costituzione, l'Agenzia delle  entrate  e'  autorizzata,  nell'ambito
dell'attuale dotazione organica, ad espletare  procedure  concorsuali
pubbliche per l'assunzione  di  nuovo  personale,  in  aggiunta  alle
assunzioni già autorizzate o  consentite  dalla  normativa  vigente,
anche in deroga  alle  disposizioni  in  materia  di  concorso  unico
contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, nel limite di un contingente  corrispondente  a
una spesa non superiore a 2,28 milioni di euro  per  l'anno  2020,  a
12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e a 25,95 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2023. 
  2. Le risorse derivanti dalle  convenzioni  stipulate  dall'Agenzia
delle entrate con soggetti  pubblici  o  privati  dirette  a  fornire
servizi inforza di specifiche disposizioni normative, certificate dal
collegio  dei  revisori,  confluiscono  annualmente,  in  misura  non
superiore  al  50  percento  della  media  dei  ricavi  del  triennio
2016-2018, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, in
deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, nell'ambito della quota incentivante di parte  variabile
prevista  dalla  convenzione  di  cui  all'articolo  59  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a valere sulle  risorse  iscritte
nel bilancio dell'Agenzia stessa. Per le medesime convenzioni non  si
applica l'articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento  alle
convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300, aventi  effetti  sulla  contrattazione  decentrata  del
personale  non  dirigenziale  i  cui  accordi  sono  sottoscritti   a
decorrere dall'anno 2020. 
  3.  Al  fine  di  rafforzare  le  attività  istituzionali  e,   in
particolare, lo svolgimento dei nuovi compiti in materia di contrasto
delle frodi in tema di accise e di diritti doganali, l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli e' autorizzata, nel rispetto dei  limiti  delle
dotazioni organiche,  in  deroga  alle  disposizioni  in  materia  di
concorso unico contenute  nell'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  a  bandire,  nell'anno  2020,
procedure  concorsuali  pubbliche  per  esami  e   ad   assumere   un
contingente massimo di 300 unità di personale non  dirigenziale,  di
cui 200 unità per profili professionali dell'area II,  terza  fascia
retributiva, e 100 unità per profili  professionali  dell'area  III,
prima fascia retributiva. A tale fine  e'  autorizzata  la  spesa  di
8.040.401 euro per l'anno 2020 e di 16.080.802 euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede  a  valere  sulle  facoltà  assunzionali
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli disponibili  a  legislazione
vigente. 
  4.  A  decorrere  dall'anno  2020,  anche  al  fine  di   garantire
l'attuazione delle prioritarie esigenze di controllo  e  monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica e  di  analisi  e  valutazione
della sostenibilità degli interventi in  materia  di  entrata  e  di
spesa di cui al presente decreto, al fine di  garantire  il  rispetto
dei saldi di finanza pubblica anche in relazione  a  quanto  previsto
all'articolo 59, comma 3, lettera a), del presente decreto, il numero
dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza,
studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 5, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 26  giugno  2019,  n.  103,  e'
incrementato di due unità. Per le medesime esigenze di cui al  primo
periodo, per  potenziare  lo  svolgimento  dei  predetti  compiti  di
controllo  e  monitoraggio  e   riorganizzare   complessivamente   le
competenze ispettive esercitate dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze, e' istituito, nell'ambito del  predetto  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale  di  livello
generale da cui  dipende  un  corpo  unico  di  ispettori.  Per  tali
finalità  sono  istituiti  ulteriori   venti   posti   di   funzione
dirigenziale di livello non  generale  per  i  servizi  ispettivi  di
finanza pubblica. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
conseguentemente  autorizzato,  in  aggiunta  alle  vigenti  facoltà
assunzionali,  a   bandire,   nel   triennio   2020-2022,   procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere  a  tempo  indeterminato  fino  a
venti unità di personale con qualifica di dirigente di  livello  non
generale. Per le specifiche finalità di monitoraggio  delle  entrate
tributarie e di  analisi  e  valutazione  della  politica  tributaria
nazionale e internazionale,  il  numero  dei  posti  di  funzione  di
livello  dirigenziale  generale  di  consulenza,  studio  e   ricerca
assegnati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle  finanze  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  4,  del  citato
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 103 del  2019  e'  incrementato  di  una  unità,  i  cui
maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,  sono
compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di  funzione
dirigenziale  di  livello  non   generale   equivalente   sul   piano
finanziario.  Per  il  potenziamento  dei  compiti   finalizzati   al
miglioramento e  all'incremento  dell'efficienza  delle  attività  a
supporto della politica economica e finanziaria, e' istituito  presso
il Dipartimento  del  tesoro  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze un posto di funzione  di  livello  dirigenziale  generale  di
consulenza, studio e ricerca,  i  cui  maggiori  oneri,  al  fine  di
assicurare   l'invarianza   finanziaria,   sono   compensati    dalla
soppressione di un  numero  di  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello   non   generale   equivalente   sul    piano    finanziario.
Conseguentemente la dotazione  organica  dirigenziale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' rideterminata nel numero massimo  di
64 posizioni di livello generale e, fermo restando  il  numero  delle
posizioni di fuori ruolo istituzionale, di 604 posizioni  di  livello
non generale. A tale fine e' autorizzata la spesa di  3.680.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2020. 
  5. Il comma 3 dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Il Ragioniere generale dello Stato  presenta  annualmente  al
Ministro dell'economia e delle finanze una  relazione  sull'attività
di vigilanza e controllo svolta dagli uffici  centrali  e  periferici
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini
della successiva trasmissione alla Corte dei conti». 
  6. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento  e
all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali,
la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui  all'articolo
7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 2003,  n.  227,  e'  incrementata  di  900.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020. 
  7. L'organizzazione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
compresa quella degli uffici di diretta collaborazione,  e'  adeguata
con riferimento alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma
4 mediante uno o più regolamenti che possono essere adottati,  entro
il 30 giugno 2020, con le modalità di  cui  all'articolo  4-bis  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Con effetto dal 31 marzo  2020,  al
comma 1 del predetto articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le parole:
«ha  facoltà  di  richiedere»  sono   sostituite   dalla   seguente:
«richiede». 
  8. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2019,  n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo  periodo,  la  parola:  «trenta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quarantacinque» e dopo le parole:  «nel  profilo  di  area
terza» sono aggiunte le seguenti: «, posizione economica F3»; 
  b) al  terzo  periodo,  le  parole:  «euro  1.310.000  annui»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 1.965.000 annui». 
  9. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1130 e' sostituito dal seguente: 
  «1130. Per le finalità di  sviluppo,  sperimentazione  e  messa  a
regime  dei  sistemi  informativi   e   delle   nuove   funzionalità
strumentali all'attuazione della riforma  del  bilancio  dello  Stato
disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e  12  maggio
2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato,  in  aggiunta  alle
vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto del limite  dell'attuale
dotazione organica,  a  bandire,  nel  triennio  2020-2022,  apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a  tempo  indeterminato
11  unità  di  personale  di  alta  professionalità  da  inquadrare
nell'area terza, posizione economica F3. A tale fine  e'  autorizzata
la spesa di 240.000 euro per l'anno 2020 e di 480.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021, cui  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio»; 
  b) il comma 1131 e' abrogato. 
  10.  Una  quota  delle  risorse  finanziarie  previste  alla   voce
«Adeguamento e ammodernamento del sistema  a  supporto  della  tenuta
delle scritture contabili del bilancio  dello  Stato»  della  tabella
allegata alla deliberazione del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica n.114/2015 del 23 dicembre 2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite  massimo
di 3 milioni di euro per l'anno 2020, e'  versata  al  Fondo  risorse
decentrate,  previsto  dall'articolo  76  del  contratto   collettivo
nazionale di lavoro  del  personale  non  dirigenziale  del  comparto
funzioni  centrali-triennio  2016-2018,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n.131 dell'8 giugno 2018, del
Ministero dell'economia e delle finanze, per essere  assegnata  sulla
base di criteri individuati in sede  di  contrattazione  integrativa.
Dall'anno 2021 il predetto Fondo e' integrato di 1 milione di euro. 
  11. Agli oneri derivanti dai  commi  1,  3,  4,  6  e  10,  pari  a
14.900.401 euro per l'anno 2020, a 18.240.000 euro per l'anno 2021, a
27.480.000 euro per l'anno 2022 e a 31.530.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede: 
  a) quanto a 12.620.401 euro per l'anno  2020  e  a  6.380.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 
  b) quanto a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a  12,66  milioni
di euro per l'anno 2021, a 21,1 milioni di euro per l'anno 2022  e  a
25,15 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  vigente  del  comma  3-quinquies
          dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125  (Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento  di
          obiettivi    di    razionalizzazione    nelle     pubbliche
          amministrazioni): 
                «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema  di  immissione
          in servizio di idonei e vincitori di concorsi,  nonché  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego). - Commi  1.  -  3-quater.
          Omissis. 
                3-quinquies. A decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  si   svolge
          mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
          di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I  concorsi
          unici sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
          al  decreto  interministeriale  25  luglio   1994,   previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
          35, comma 4, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del
          2001, e successive modificazioni, nel rispetto  del  regime
          delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsto  dalla
          normativa  vigente,   possono   assumere   personale   solo
          attingendo alle nuove graduatorie di  concorso  predisposte
          presso il Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al
          loro  esaurimento,  provvedendo  a  programmare  le   quote
          annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
          ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche
          e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
          Omissis 
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualità  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicità
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  può  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilità interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   può   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. 
                Omissis.». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  59  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). -  1.  Il
          ministro delle finanze dopo  l'approvazione  da  parte  del
          Parlamento     del     documento     di      programmazione
          economica-finanziaria ed in coerenza con i  vincoli  e  gli
          obiettivi   stabiliti   in   tale   documento,    determina
          annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con  un
          proprio  atto  di  indirizzo  e  per  un   periodo   almeno
          triennale, gli sviluppi della politica  fiscale,  le  linee
          generali e gli  obiettivi  della  gestione  tributaria,  le
          grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali  si
          sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di
          indirizzo e' trasmesso al Parlamento. 
                2. Il ministro e ciascuna  agenzia,  sulla  base  del
          documento   di   indirizzo,   stipulano   una   convenzione
          triennale, con adeguamento annuale  per  ciascun  esercizio
          finanziario, con la quale vengono fissati: 
                  a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; 
                  b) le direttive generali sui criteri della gestione
          ed i vincoli da rispettare; 
                  c) le strategie per il miglioramento; 
                  d) le risorse disponibili; 
                  e) gli indicatori ed i parametri in base  ai  quali
          misurare l'andamento della gestione. 
                3. La convenzione prevede, inoltre: 
                  a)  le  modalità  di  verifica  dei  risultati  di
          gestione; 
                  b) le disposizioni  necessarie  per  assicurare  al
          ministero la  conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni
          all'agenzia, quali l'organizzazione,  i  processi  e  l'uso
          delle risorse. Le informazioni  devono  essere  assunte  in
          forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
          una   appropriata   valutazione    dell'attività    svolta
          dall'agenzia; 
                  c)   le   modalità   di   vigilanza   sull'operato
          dell'agenzia   sotto   il   profilo   della    trasparenza,
          dell'imparzialità e  della  correttezza  nell'applicazione
          delle norme, con particolare riguardo  ai  rapporti  con  i
          contribuenti. 
                4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
          risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre  una
          unità previsionale  di  base  per  ciascuna  agenzia,  gli
          importi che vengono trasferiti, distinti per: 
                  a) gli oneri di gestione calcolati, per le  diverse
          attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
          conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti  per
          esigenze di carattere generale; 
                  b)  le  spese  di   investimento   necessarie   per
          realizzare i miglioramenti programmati; 
                  c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
          degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
          conto del miglioramento dei  risultati  complessivi  e  del
          recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
          conseguiti. 
                5.  Il  ministero  e  le  agenzie   fiscali   possono
          promuovere la  costituzione  o  partecipare  a  società  e
          consorzi che, secondo le disposizioni  del  codice  civile,
          abbiano ad oggetto la prestazione  di  servizi  strumentali
          all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi  attribuite;
          a tal fine, può essere ampliato  l'oggetto  sociale  della
          società costituita in base alle disposizioni dell'articolo
          10, comma 12, della legge 8  maggio  1998,  n.  146,  fermo
          restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
          maggioranza   delle   azioni   ordinarie   della   predetta
          società.» 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          43 della legge 27 dicembre 1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica): 
                «Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
          collaborazione,  convenzioni  con   soggetti   pubblici   o
          privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici  non
          essenziali e misure di incentivazione della produttività).
          - 1. - 2. Omissis 
                3. Ai fini di  cui  al  comma  1  le  amministrazioni
          pubbliche  possono  stipulare  convenzioni   con   soggetti
          pubblici o privati dirette a  fornire,  a  titolo  oneroso,
          consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
          Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti  tutti  i  costi,
          ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
          bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
          non si applica alle amministrazioni dei beni  culturali  ed
          ambientali e  dello  spettacolo,  sono  definite  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 7, comma  5,
          e 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri  26  giugno   2019,   n.   103   (Regolamento   di
          organizzazione  del   Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze): 
                «Art. 7 (Competenze del Dipartimento della Ragioneria
          generale dello Stato). - 1. - 4. Omissis 
                5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio  e
          ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui  al
          presente articolo  sono  assegnati  al  Dipartimento  sette
          posti di funzione di livello dirigenziale generale, di  cui
          uno per  il  coordinamento  degli  uffici  di  livello  non
          generale alle dirette dipendenze  del  Ragioniere  generale
          dello Stato. 
                Omissis.» 
                «Art. 11 (Competenze del Dipartimento delle finanze).
          - 1. - 3. Omissis 
                4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e
          ricerca connesse  a  specifici  compiti  istituzionali  del
          Direttore  generale   delle   finanze   e'   assegnato   al
          Dipartimento un posto di funzione di  livello  dirigenziale
          generale con il compito di  assicurare  anche  il  supporto
          tecnico alle  attività  del  Comitato  permanente  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, del presente decreto. 
                Omissis.» 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma  dei  controlli
          di regolarità amministrativa e contabile  e  potenziamento
          dell'attività di analisi  e  valutazione  della  spesa,  a
          norma dell'articolo 49 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Principi  del  controllo  di   regolarità
          amministrativa  e  contabile).  -  1.   Il   controllo   di
          regolarità amministrativa e contabile di cui  all'articolo
          1, comma 1,  lettera  a),  e  all'articolo  2  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ha per oggetto gli atti
          aventi riflessi finanziari sui bilanci dello  Stato,  delle
          altre amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici. 
                2. Il controllo di cui al comma  1  e'  svolto  dagli
          organi appositamente previsti  dalle  disposizioni  vigenti
          nei diversi comparti della pubblica amministrazione  e,  in
          particolare,   nell'ambito   delle    proprie    competenze
          istituzionali, dal Dipartimento della  Ragioneria  generale
          dello  Stato,  attraverso  i  propri  uffici   centrali   e
          periferici e  i  Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica,
          nonché dai collegi di revisione  e  sindacali  presso  gli
          enti  e  organismi  pubblici,  al  fine  di  assicurare  la
          legittimità e proficuità della spesa. 
                3.  Il  Ragioniere  generale  dello  Stato   presenta
          annualmente al Ministro dell'economia e delle  finanze  una
          relazione sull'attività di vigilanza  e  controllo  svolta
          dagli uffici centrali e periferici del  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  ai  fini  della
          successiva trasmissione alla Corte dei conti. 
                4. Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in
          materia di controllo vigenti per  le  amministrazioni,  gli
          organismi e gli organi  dello  Stato  dotati  di  autonomia
          finanziaria e contabile. 
                5.  Il  controllo  di  regolarità  amministrativa  e
          contabile e' volto a garantire la legittimità contabile  e
          amministrativa, al fine di assicurare  la  trasparenza,  la
          regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,  e
          si svolge  in  via  preventiva  o  successiva  rispetto  al
          momento in cui l'atto  di  spesa  spiega  i  suoi  effetti,
          secondo i principi  e  i  criteri  stabiliti  dal  presente
          decreto. 
                6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma
          1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a seguito dell'esito
          positivo   del   controllo   preventivo   di    regolarità
          amministrativa  e  contabile,  l'atto  diviene  efficace  a
          decorrere dalla data della sua emanazione. 
                7. Il procedimento di controllo e' svolto nei termini
          e secondo le modalità previste dal presente decreto. 
                8.  I  controlli  di  cui  al  presente  articolo  si
          adeguano al processo di dematerializzazione degli atti, nel
          rispetto  delle  regole  tecniche  per  la  riproduzione  e
          conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantirne
          la conformità agli originali, secondo la vigente normativa
          di riferimento.» 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
          del Presidente della  Repubblica  3  luglio  2003,  n.  227
          (Regolamento  per  la  riorganizzazione  degli  Uffici   di
          diretta collaborazione del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze): 
                «Art. 7 (Trattamento economico).  -  1.  Al  Capo  di
          Gabinetto spetta un trattamento  economico  onnicomprensivo
          determinato con decreto del  Ministro,  articolato  in  una
          voce retributiva di importo non superiore a quello  massimo
          del  trattamento  economico  fondamentale   dei   dirigenti
          preposti ad ufficio  dirigenziale  generale  incaricati  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n.
          165 del 2001, e un emolumento accessorio, da fissare in  un
          importo non superiore alla misura massima  del  trattamento
          accessorio  spettante  ai   capi   dei   dipartimenti   del
          Ministero. Per i dipendenti pubblici tale  trattamento,  se
          più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento
          economico spettante. 
                2.   Al   capo   dell'ufficio    del    coordinamento
          legislativo,  ai  capi  delle  due  sezioni  del   predetto
          Ufficio, al vice capo di Gabinetto, al  responsabile  della
          segreteria tecnica del Ministro, al capo  della  segreteria
          del Ministro, al capo dell'Ufficio del Vice Ministro ed  al
          Presidente del collegio di cui  all'articolo  4,  comma  2,
          spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato
          con decreto del Ministro articolato in una voce retributiva
          di importo non superiore a quello massimo  del  trattamento
          economico fondamentale dei dirigenti  preposti  ad  ufficio
          dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19,
          comma 4, del decreto legislativo n.  165  del  2001,  e  un
          emolumento  accessorio,  da  fissare  in  un  importo   non
          superiore alla misura massima  del  trattamento  accessorio
          spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per
          i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole,
          integra,  per  la  differenza,  il  trattamento   economico
          spettante. 
                3. Al segretario particolare  del  Ministro,  ai  due
          esperti di cui all'articolo 10, comma 2, e  ai  capi  delle
          segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in  alternativa,
          ai segretari particolari dei Sottosegretari  di  Stato,  se
          nominati  fra  estranei  alle  pubbliche   amministrazioni,
          spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato
          con decreto del Ministro articolato in una voce retributiva
          di importo non superiore a quello massimo  del  trattamento
          economico fondamentale dei dirigenti  preposti  ad  ufficio
          dirigenziale  di   livello   non   generale,   esclusa   la
          retribuzione di posizione, e in  un  emolumento  accessorio
          determinato in un importo non superiore alla misura massima
          del trattamento accessorio spettante ai dirigenti  titolari
          di uffici dirigenziali non generali del  Ministero.  Per  i
          dipendenti pubblici tale trattamento, se  più  favorevole,
          integra, per la differenza,  il  trattamento  economico  in
          godimento.  Al  capo  dell'ufficio  stampa  del   Ministro,
          iscritto nell'apposito albo, e' corrisposto un  trattamento
          economico  conforme  a  quello   previsto   dal   contratto
          collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica  di
          redattore capo. Ai consiglieri di cui all'articolo 3, comma
          1, al Consigliere  diplomatico  ed  all'aiutante  di  campo
          spetta una indennità, stabilita con decreto del  Ministro,
          di  importo  non   superiore   al   trattamento   economico
          fondamentale ed accessorio dei dirigenti di seconda  fascia
          in servizio presso il Ministero. 
                4. Ai capi degli uffici di cui ai commi  1,  2  e  3,
          primo periodo, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che
          optino  per  il  mantenimento   del   proprio   trattamento
          economico,  e'   corrisposto   un   emolumento   accessorio
          correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura
          determinata con decreto del  Ministro  in  un  importo  non
          superiore alla misura massima  del  trattamento  accessorio
          spettante  ai  dirigenti   rispettivamente   indicati   nei
          medesimi commi. 
                5. Ai dirigenti della seconda fascia, assegnati  agli
          uffici  di  diretta  collaborazione,  e'  corrisposta   una
          retribuzione di posizione in misura equivalente  ai  valori
          economici massimi attribuiti  ai  dirigenti  del  Ministero
          nonché, in attesa di specifica disposizione  contrattuale,
          un'indennità sostitutiva della retribuzione di  risultato,
          determinata con decreto del Ministro, su proposta del  Capo
          di Gabinetto, di importo non  superiore  al  cinquanta  per
          cento della  retribuzione  di  posizione,  a  fronte  delle
          specifiche    responsabilità     connesse     all'incarico
          attribuito, della  specifica  qualificazione  professionale
          posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli,  della
          qualità della prestazione individuale. 
                6.  Il  trattamento  economico  del   personale   con
          contratto a tempo determinato e di quello con  rapporto  di
          collaborazione coordinata e  continuativa,  e'  determinato
          dal Ministro. Tale trattamento, comunque, non  può  essere
          superiore a  quello  corrisposto  al  personale  dipendente
          dell'amministrazione che svolge  funzioni  equivalenti.  Il
          relativo  onere  grava   sugli   stanziamenti   dell'unità
          previsionale  di  base  «Gabinetto  e  uffici  di   diretta
          collaborazione  all'opera  del  Ministro»  dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero. 
                7. Al personale  non  dirigenziale  o  a  quello  con
          rapporto di impiego non privato, assegnato agli  uffici  di
          diretta collaborazione, su proposta dei responsabili  degli
          uffici di cui all'articolo 2, comma  2,  spetta,  a  fronte
          delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di
          disponibilità  ad  orari   disagevoli   eccedenti   quelli
          stabiliti in  via  ordinaria  dalle  disposizioni  vigenti,
          nonché dalle conseguenti ulteriori  prestazioni  richieste
          dai responsabili degli uffici, una indennità accessoria di
          diretta   collaborazione,   sostitutiva   degli    istituti
          retributivi    finalizzati     all'incentivazione     della
          produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale
          beneficiario della predetta indennità e'  determinato  dal
          Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli  uffici  di
          cui  all'articolo  2,  comma  2.  In  attesa  di  specifica
          disposizione contrattuale,  la  misura  dell'indennità  e'
          determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
          legislativo n. 165 del 2001. 
                8.  Il  personale  dipendente  da   altre   pubbliche
          amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali
          assegnato agli uffici di diretta collaborazione,  e'  posto
          in posizione di aspettativa,  comando  o  fuori  ruolo.  Si
          applica l'articolo 17, comma  14,  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127, in quanto richiamato dall'articolo 14,  comma
          2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del  2001.
          Agli stessi il Ministro, ove ne ravvisi la  compatibilità,
          può, altresì, assegnare o consentire  lo  svolgimento  di
          funzioni anche gestionali di  altri  uffici  affidati  alla
          loro responsabilità.» 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4-bis   del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2018,   n.   97
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attività
          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, nonché in  materia  di  famiglia  e
          disabilità), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimità della Corte dei  conti
          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio  di
          Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei
          predetti decreti cessa di avere vigore,  per  il  Ministero
          interessato, il regolamento di organizzazione vigente.» 
              Si riporta il testo dei comma 1  dell'articolo  19  del
          decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019,  n.  41  (Misure
          urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria  e
          integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della
          libertà di soggiorno dei cittadini italiani  e  di  quelli
          del  Regno  Unito,  in  caso  di  recesso  di  quest'ultimo
          dall'Unione europea), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 19 (Supporto all'attività  internazionale).  -
          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 586, della
          legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  e  per  potenziare  le
          attività   a   supporto   dei    negoziati    europei    e
          internazionali, il Ministero dell'economia e delle  finanze
          e' autorizzato, nel triennio 2019-2021,  in  aggiunta  alle
          vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della
          dotazione   organica,   a   bandire   apposite    procedure
          concorsuali e ad assumere  a  tempo  indeterminato  fino  a
          quarantacinque unità di personale di alta professionalità
          da  inquadrare  nel  profilo  di  area   terza,   posizione
          economica F3. Le procedure  concorsuali  di  cui  al  primo
          periodo si svolgono nel rispetto delle  previsioni  di  cui
          all'articolo 1, commi 300 e 360, della  legge  30  dicembre
          2018,   n.   145.   Agli   oneri   assunzionali   derivanti
          dall'attuazione della presente disposizione, pari  ad  euro
          220.000 per  l'anno  2019  e  ad  euro  1.965.000  annui  a
          decorrere   dall'anno   2020,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 365, lettera b), della legge  11  dicembre  2016,  n.
          232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al  secondo
          periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del  predetto
          articolo 1. Per le  medesime  finalità  di  cui  al  primo
          periodo, la dotazione finanziaria destinata  alle  esigenze
          di cui all'articolo 7, comma 7, del regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio  2003,  n.
          227, e' incrementata di 800.000  euro  per  ciascuno  degli
          anni del triennio 2019-2021.  Ai  relativi  oneri,  pari  a
          800.000 euro annui per ciascuno  degli  anni  dal  2019  al
          2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2019,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
                Omissis.» 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-ter. 
                               Art. 17 
  
                          Imposta di bollo 
                     sulle fatture elettroniche 
 
  1. All'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di
ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate
comunica  al  contribuente  con  modalità  telematiche   l'ammontare
dell'imposta,  della  sanzione   amministrativa   dovuta   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 471, ridotta ad un terzo,  nonché  degli  interessi  dovuti  fino
all'ultimo giorno del mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in
tutto o  in  parte,  delle  somme  dovute  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione, il competente  ufficio  dell'Agenzia
delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.»; 
    b) al quarto periodo: le parole «di cui al primo  periodo,  salvo
quanto previsto dal terzo comma» sono sostituite dalle seguenti:  «di
cui al presente articolo». 
  1-bis. Al fine  di  semplificare  e  ridurre  gli  adempimenti  dei
contribuenti, nel caso in cui gli  importi  dovuti  non  superino  il
limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento  dell'imposta  di
bollo  sulle  fatture  elettroniche  può  essere  assolto  con   due
versamenti semestrali, da  effettuare  rispettivamente  entro  il  16
giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 12-novies del  citato
          decreto-legge  n.  34  del  2019,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 12-novies  (lmposta  di  bollo  virtuale  sulle
          fatture  elettroniche).  -   1.   Ai   fini   del   calcolo
          dell'imposta di bollo  dovuta  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati  indicati  nelle
          fatture  elettroniche  inviate  attraverso  il  sistema  di
          interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212,  della
          legge 24 dicembre 2007, n.  244,  l'Agenzia  delle  entrate
          integra  le  fatture  che  non  recano   l'annotazione   di
          assolvimento  dell'imposta  di  bollo  di  cui   all'ultimo
          periodo del citato articolo  6,  comma  2,  avvalendosi  di
          procedure automatizzate. Nei casi in cui  i  dati  indicati
          nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini
          di  cui  al  periodo  precedente,  restano  applicabili  le
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso  di  ritardato,
          omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle  entrate
          comunica  al   contribuente   con   modalità   telematiche
          l'ammontare  dell'imposta,  della  sanzione  amministrativa
          dovuta ai sensi dell'articolo  13,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un  terzo,
          nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo  giorno  del
          mese   antecedente   a   quello   dell'elaborazione   della
          comunicazione;  se  il   contribuente   non   provvede   al
          pagamento, in tutto o in parte, delle  somme  dovute  entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  il
          competente  ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate   procede
          all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Le disposizioni
          di cui al presente  articolo,  si  applicano  alle  fatture
          inviate dal  1°  gennaio  2020  attraverso  il  sistema  di
          interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e  212,
          della legge n. 244  del  2007.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
          di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure
          per  il  recupero  dell'imposta  di  bollo  non  versata  e
          l'irrogazione delle sanzioni di cui al  terzo  periodo.  Le
          amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attività
          relative  all'attuazione  del  presente  comma  nell'ambito
          delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
                               Art. 18 
  
           Modifiche al regime dell'utilizzo del contante 
 
  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 49, dopo il comma 3,  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il
divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti
alla cifra di 2.000  euro.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  il
predetto divieto e la predetta soglia sono  riferiti  alla  cifra  di
1.000 euro.»; 
    b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi  del  comma
1, e' fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a
decorrere dal 1° gennaio 2022, il  minimo  edittale,  applicabile  ai
sensi del comma 1, e' fissato a 1.000 euro.». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 49 e 63 del  decreto
          legislativo 21 novembre  2007,  n.  231  (Attuazione  della
          direttiva    2005/60/CE    concernente    la    prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attività  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonché   della   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di   esecuzione),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 49 (Limitazioni  all'uso  del  contante  e  dei
          titoli al portatore). - 1. E' vietato il  trasferimento  di
          denaro contante e di titoli  al  portatore  in  euro  o  in
          valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra  soggetti
          diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il
          valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o
          superiore a  3.000  euro.  Il  trasferimento  superiore  al
          predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo,  e'
          vietato anche quando  e'  effettuato  con  più  pagamenti,
          inferiori  alla  soglia,  che   appaiono   artificiosamente
          frazionati e può essere  eseguito  esclusivamente  per  il
          tramite di  banche,  Poste  italiane  S.p.a.,  istituti  di
          moneta elettronica e istituti di pagamento,  questi  ultimi
          quando prestano servizi di pagamento diversi da  quelli  di
          cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  numero  6),  del
          decreto  legislativo   27   gennaio   2010,   n.   11.   Il
          trasferimento effettuato per il tramite degli  intermediari
          bancari  e   finanziari   avviene   mediante   disposizione
          accettata per iscritto dagli  stessi,  previa  consegna  ai
          medesimi intermediari della somma in contanti. A  decorrere
          dal   terzo   giorno   lavorativo   successivo   a   quello
          dell'accettazione, il beneficiario ha diritto  di  ottenere
          il pagamento nella  provincia  del  proprio  domicilio.  La
          comunicazione da parte  del  debitore  al  creditore  della
          predetta  accettazione   produce   gli   effetti   di   cui
          all'articolo 1277, primo comma, del codice  civile  e,  nei
          casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo
          1210 del medesimo codice. 
                2. Per il  servizio  di  rimessa  di  denaro  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia e'  di  1.000
          euro. 
                3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento
          in valuta,  svolta  dai  soggetti  iscritti  nella  sezione
          prevista dall'articolo 17-bis del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 141, la soglia e' di 3.000 euro. 
                3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e  fino  al  31
          dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia  di
          cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di  2.000  euro.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2022, il  predetto  divieto  e  la
          predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro. 
                4.  I  moduli  di  assegni  bancari  e  postali  sono
          rilasciati dalle banche e da Poste Italiane  S.p.A.  muniti
          della clausola di  non  trasferibilità.  Il  cliente  può
          richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di  assegni
          bancari e postali in forma libera. 
                5. Gli assegni bancari e postali emessi  per  importi
          pari o superiori a 1.000 euro devono  recare  l'indicazione
          del nome o della ragione  sociale  del  beneficiario  e  la
          clausola di non trasferibilità. 
                6. Gli assegni bancari e  postali  emessi  all'ordine
          del traente possono essere girati unicamente per  l'incasso
          a una banca o a Poste Italiane S.p.A. 
                7. Gli assegni circolari, vaglia postali  e  cambiari
          sono emessi con l'indicazione  del  nome  o  della  ragione
          sociale   del   beneficiario   e   la   clausola   di   non
          trasferibilità. 
                8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
          cambiari, di importo inferiore a  1.000  euro  può  essere
          richiesto, per iscritto, dal cliente senza la  clausola  di
          non trasferibilità. 
                9.  Il  richiedente  di  assegno  circolare,   vaglia
          cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed  emesso
          con la clausola di non trasferibilità,  può  chiedere  il
          ritiro  della  provvista  previa  restituzione  del  titolo
          all'emittente. 
                10. Per ciascun modulo di assegno bancario o  postale
          richiesto  in  forma  libera  ovvero  per  ciascun  assegno
          circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in  forma
          libera e' dovuta dal richiedente, a titolo  di  imposta  di
          bollo, la somma di 1,50 euro. 
                11.  I   soggetti   autorizzati   a   utilizzare   le
          comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,
          e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a
          Poste Italiane S.p.A. i dati  identificativi  e  il  codice
          fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli
          di assegni bancari o postali in  forma  libera  ovvero  che
          abbiano richiesto assegni  circolari  o  vaglia  postali  o
          cambiari in forma libera nonché di coloro che  li  abbiano
          presentati all'incasso.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono  individuate  le  modalità
          tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
          La documentazione inerente  i  dati  medesimi,  costituisce
          prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice  di
          procedura penale. 
                12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
          disposizione  e'  ammessa  esclusivamente  l'emissione   di
          libretti di deposito, bancari o postali, nominativi  ed  e'
          vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari  o
          postali al portatore che, ove esistenti, sono  estinti  dal
          portatore entro il 31 dicembre 2018. 
                13. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
          concernenti la circolazione del contante e le modalità  di
          circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai
          trasferimenti in cui siano parte banche  o  Poste  Italiane
          S.p.A.,  istituti  di  moneta  elettronica  e  istituti  di
          pagamento,  nonché  ai  trasferimenti   tra   gli   stessi
          effettuati  in  proprio  o  per  il  tramite   di   vettori
          specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e). 
                14.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano ai trasferimenti di  certificati  rappresentativi
          di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane  S.p.A.,
          SIM, SGR, SICAV,  SICAF  e  imprese  di  assicurazione  che
          operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma  1,
          CAP. 
                15.  Restano  ferme  le  disposizioni   relative   ai
          pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti  pubblici
          e alle erogazioni da questi comunque disposte  verso  altri
          soggetti.  E'  altresì   fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 494 del codice di procedura civile.» 
                «Art. 63 (Inosservanza delle disposizioni di  cui  al
          Titolo III). - 1. Fatta salva l'efficacia degli atti,  alle
          violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi
          1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. 
                1-bis. Fermo quanto previsto  dal  comma  1,  per  le
          violazioni di cui all'articolo  49,  comma  5,  relative  a
          importi inferiori a 30.000 euro, l'entità  della  sanzione
          minima e' pari al 10 per cento dell'importo  trasferito  in
          violazione della predetta disposizione. La disposizione  di
          cui al presente  comma  si  applica  qualora  ricorrano  le
          circostanze di minore gravità della violazione,  accertate
          ai sensi dell'articolo 67. 
                1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1°
          luglio  2020  al  31  dicembre  2021  il  minimo  edittale,
          applicabile ai sensi del comma 1, e' fissato a 2.000  euro.
          Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal  1°
          gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi  del
          comma 1, e' fissato a 1.000 euro. 
                2.  La   violazione   della   prescrizione   di   cui
          all'articolo 49,  comma  12,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro. 
                3. La violazione del divieto di cui all'articolo  50,
          comma  1,  e'  punita  con  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 
                4. La violazione del divieto di cui all'articolo  50,
          comma  2,  e'  punita  con  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. 
                5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51,
          comma 1, del presente decreto e' punita  con  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro. 
                6. Per le violazioni di cui al comma 1  del  presente
          articolo, che riguardano importi superiori a 250.000  euro,
          la sanzione e'  quintuplicata  nel  minimo  e  nel  massimo
          edittali. 
                7. Per le violazioni di  cui  ai  commi  3  e  4  del
          presente  articolo,  che  riguardino  importi  superiori  a
          50.000 euro, la sanzione minima e massima e' aumentata  del
          50 per cento.» 
                               Art. 19 
 
Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli  scontrini
  ed istituzione di premi speciali per il cashless 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 540, e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo:  «I
premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del  percipiente
per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e  non  sono
assoggettati ad alcun prelievo erariale.»; 
    b) il comma 542 e' sostituito dal  seguente:  «542.  Al  fine  di
incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte
dei consumatori, con il provvedimento  di  cui  al  comma  544,  sono
istituiti premi speciali, per  un  ammontare  complessivo  annuo  non
superiore a 45 milioni di euro,  da  attribuire  mediante  estrazioni
aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui
al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che
consentano il pagamento  elettronico.  Con  lo  stesso  provvedimento
sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente  comma,
prevedendo premi, nell'ambito  del  predetto  ammontare  complessivo,
anche per gli  esercenti  che  hanno  certificato  le  operazioni  di
cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di
garantire le risorse finanziarie necessarie  per  l'attribuzione  dei
premi e le spese amministrative  e  di  comunicazione  connesse  alla
gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18
del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136,  e'  incrementato
di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno  2020.  I  fondi  per  le
spese  amministrative  e  di  comunicazione  sono   attribuiti   alle
amministrazioni che sostengono i relativi costi.». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 540 e 542 dell'articolo 1
          della citata legge n. 232 del  2016,  come  modificato  dal
          presente articolo e dall'articolo 20 della presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 539. Omissis. 
                540. A decorrere dal 1° luglio 2020  i  contribuenti,
          persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio  dello
          Stato, che effettuano acquisti di  beni  o  servizi,  fuori
          dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione,
          presso  esercenti   che   trasmettono   telematicamente   i
          corrispettivi, ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.   127,   possono
          partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti  nel
          quadro  di  una   lotteria   nazionale.   Per   partecipare
          all'estrazione e' necessario che i contribuenti, al momento
          dell'acquisto,  comunichino  il  proprio  codice  lotteria,
          individuato dal provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, d'intesa con  l'Agenzia  delle
          entrate, adottato ai sensi del comma 544,  all'esercente  e
          che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati
          della singola cessione o prestazione, secondo le  modalità
          di  cui  ai  commi  3  e  4  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo  5  agosto  2015,  n.  127.  Nel  caso  in  cui
          l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti  di  acquisire
          il codice lotteria,  il  consumatore  può  segnalare  tale
          circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del
          sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni
          sono utilizzate dall'Agenzia  delle  entrate  e  dal  Corpo
          della guardia di finanza  nell'ambito  delle  attività  di
          analisi del rischio di evasione.  I  premi  attribuiti  non
          concorrono  a  formare  il  reddito  del  percipiente   per
          l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e  non
          sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. 
                541. Omissis 
                542. Al fine di incentivare l'utilizzo  di  strumenti
          di pagamento elettronici da parte dei consumatori,  con  il
          provvedimento di cui al comma  544,  sono  istituiti  premi
          speciali, per un ammontare complessivo annuo non  superiore
          a 45 milioni di euro,  da  attribuire  mediante  estrazioni
          aggiuntive a quelle ordinarie  di  cui  al  comma  540,  ai
          soggetti  di  cui  al   predetto   comma   che   effettuano
          transazioni  attraverso   strumenti   che   consentano   il
          pagamento elettronico. Con lo  stesso  provvedimento  sono,
          altresì, stabilite le  modalità  attuative  del  presente
          comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare
          complessivo, anche per gli esercenti che hanno  certificato
          le operazioni di cessione di  beni  ovvero  prestazione  di
          servizi ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire  le
          risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi
          e le spese amministrative e di comunicazione connesse  alla
          gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  ai
          sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23  ottobre  2018,
          n. 119,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2018, n. 136, e' incrementato  di  50  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno  2020.  I  fondi  per  le  spese
          amministrative e  di  comunicazione  sono  attribuiti  alle
          amministrazioni che sostengono i relativi costi. 
                Omissis.» 
                               Art. 20 
 
                       Lotteria degli scontrini 
 
  1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a),  del  presente
decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio» sono sostituite  dalle
seguenti: «1° luglio»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «codice fiscale» sono  sostituite
dalle seguenti: «codice lotteria, individuato dal  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  d'intesa  con
l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544,»; 
  c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nel  caso  in
cui l'esercente al momento  dell'acquisto  rifiuti  di  acquisire  il
codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella
sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet  dell'Agenzia
delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate  dall'Agenzia  delle
entrate e dal  Corpo  della  guardia  di  finanza  nell'ambito  delle
attività di analisi del rischio di evasione». 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo  così  come  modificato  anche  dal  presente
          articolo del comma 540 dell'articolo 1 della  citata  legge
          n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 19. 
                               Art. 21 
 
                        Certificazioni fiscali 
                       e pagamenti elettronici 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.  82,
dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti  i  seguenti:  «2-sexies.  La
piattaforma tecnologica di cui al  comma  2  può  essere  utilizzata
anche  per  facilitare  e  automatizzare,  attraverso   i   pagamenti
elettronici,  i  processi  di  certificazione  fiscale  tra  soggetti
privati, tra cui la fatturazione elettronica e  la  memorizzazione  e
trasmissione dei dati  dei  corrispettivi  giornalieri  di  cui  agli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 
  2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  o
del  Ministro   delegato   per   l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le  regole  tecniche  di  funzionamento  della
piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.». 
  1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 127, e' inserito il seguente: 
    «5-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,  i  soggetti   che
effettuano le operazioni di  cui  all'articolo  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  che  adottano
sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e
altre  forme  di  pagamento  elettronico,  dei  corrispettivi   delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli  articoli
2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
1972,  che  consentono  la  memorizzazione,  l'inalterabilità  e  la
sicurezza  dei  dati,  possono  assolvere   mediante   tali   sistemi
all'obbligo  di  memorizzazione   elettronica   e   di   trasmissione
telematica  all'Agenzia  delle   entrate   dei   dati   relativi   ai
corrispettivi giornalieri, di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente
articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole  tecniche,  i
termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche  tecniche
dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma,  idonei  per
l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione  e  trasmissione  dei
dati». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione  digitale),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 5 (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalità
          informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
          2, sono obbligati ad accettare, tramite la  piattaforma  di
          cui al comma 2, i pagamenti spettanti  a  qualsiasi  titolo
          attraverso sistemi di pagamento elettronico,  ivi  inclusi,
          per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso  del  credito
          telefonico. Tramite la piattaforma elettronica  di  cui  al
          comma 2, resta ferma la  possibilità  di  accettare  anche
          altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
          in  relazione  allo  schema  di  pagamento  abilitato   per
          ciascuna tipologia di strumento  di  pagamento  elettronico
          come definita ai sensi dell'articolo 2, punti  33),  34)  e
          35) del regolamento UE 2015/751 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle  commissioni
          interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
          carta. 
                2. Al fine di dare  attuazione  al  comma  1,  l'AgID
          mette a disposizione, attraverso  il  Sistema  pubblico  di
          connettività,    una    piattaforma    tecnologica     per
          l'interconnessione e l'interoperabilità tra  le  pubbliche
          amministrazioni e i  prestatori  di  servizi  di  pagamento
          abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli  strumenti
          di  cui  all'articolo  64,  l'autenticazione  dei  soggetti
          interessati  all'operazione  in  tutta  la   gestione   del
          processo di pagamento. 
                2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la  Banca
          d'Italia, sono determinate le modalità di  attuazione  del
          comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le
          informazioni strumentali all'utilizzo  degli  strumenti  di
          pagamento di cui al medesimo comma. 
                2-ter. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
          consentono di effettuare pagamenti elettronici  tramite  la
          piattaforma di cui  al  comma  2  anche  per  il  pagamento
          spontaneo  di  tributi  di  cui  all'articolo   2-bis   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
                2-quater.  I  prestatori  di  servizi  di   pagamento
          abilitati  eseguono  pagamenti  a  favore  delle  pubbliche
          amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma  di
          cui al comma 2.  Resta  fermo  il  sistema  dei  versamenti
          unitari di cui  all'articolo  17  e  seguenti  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  Capo   III,   fino
          all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  l'Agenzia
          delle  entrate  e  l'AgID,  che  fissa,  anche  in  maniera
          progressiva, le modalità tecniche per l'effettuazione  dei
          pagamenti tributari e contributivi tramite  la  piattaforma
          di cui al comma 2. 
                2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui  al  comma
          2, le informazioni sui pagamenti sono messe a  disposizione
          anche  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. 
                2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al  comma
          2  può  essere   utilizzata   anche   per   facilitare   e
          automatizzare,  attraverso  i  pagamenti   elettronici,   i
          processi di certificazione fiscale  tra  soggetti  privati,
          tra cui la fatturazione elettronica e la  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di  cui
          agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,
          n. 127. 
                2-septies. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le
          regole  tecniche   di   funzionamento   della   piattaforma
          tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. 
                3. 
                3-bis. 
                3-ter. 
                4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la  Banca
          d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
          identificativi del  pagamento  di  cui  al  comma  1  e  le
          modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi  di
          pagamento mette a disposizione  dell'ente  le  informazioni
          relative al pagamento medesimo. 
                5. Le attività previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo
          n. 127 del 2015 come modificato  dalla  presente  legge  e'
          riportato nelle Note all'art. 15. 
                               Art. 22 
  
                  Credito d'imposta su commissioni 
                        pagamenti elettronici 
 
  1. Agli esercenti attività di impresa, arte o  professioni  spetta
un credito  di  imposta  pari  al  30  per  cento  delle  commissioni
addebitate per le transazioni effettuate mediante carte  di  credito,
di  debito  o  prepagate  emesse  da  operatori  finanziari  soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. 
  1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta  altresì  per
le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri
strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Agli oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e  1-bis  spetta  per  le
commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e  prestazioni  di
servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio  2020,
a condizione che i ricavi  e  compensi  relativi  all'anno  d'imposta
precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. 
  3. L'agevolazione di  cui  al  presente  articolo  si  applica  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di  cui  al  regolamento  (UE)
n.1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea  per  gli  aiuti  de  minimis,  del
regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18  dicembre  2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  4.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal  mese  successivo  a  quello  di
sostenimento della spesa e deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito
e nelle dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
successivi fino a quello nel quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  recante
testo unico delle imposte sui redditi. 
  5. Gli operatori che  mettono  a  disposizione  degli  esercenti  i
sistemi  di  pagamento  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis   trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni  necessarie
a controllare la spettanza del credito d'imposta. Al fine di tutelare
la trasparenza in materia di costi  delle  commissioni  bancarie,  la
Banca d'Italia, con provvedimento da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, individua le modalità e  i  criteri  con  cui  gli
operatori di cui al periodo precedente  trasmettono  agli  esercenti,
mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi
alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento. 
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti i termini, le modalità e il  contenuto  delle
comunicazioni di cui al comma 5. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   sesto   comma
          dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          29  settembre   1973,   n.   605   (Disposizioni   relative
          all'anagrafe   tributaria   e   al   codice   fiscale   dei
          contribuenti): 
                «Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - 1.
          - 5. Omissis. 
                Le  banche,  la  società  Poste  italiane  Spa,  gli
          intermediari finanziari, le imprese  di  investimento,  gli
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio,  le
          società di gestione  del  risparmio,  nonché  ogni  altro
          operatore finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal
          secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
          sono tenuti a rilevare  e  a  tenere  in  evidenza  i  dati
          identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,   di   ogni
          soggetto che intrattenga  con  loro  qualsiasi  rapporto  o
          effettui, per conto proprio ovvero per conto o  a  nome  di
          terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria   ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente postale per un importo unitario inferiore a  1.500
          euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza  di  qualsiasi
          operazione di cui al precedente  periodo,  compiuta  al  di
          fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura  degli
          stessi  sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,   ed
          archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei  dati
          anagrafici dei titolari e dei  soggetti  che  intrattengono
          con  gli  operatori   finanziari   qualsiasi   rapporto   o
          effettuano  operazioni  al  di   fuori   di   un   rapporto
          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi, compreso il codice fiscale. 
                Omissis.». 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-ter. 
              Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
          18 dicembre 2013 relativo all'applicazione  degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea  agli  aiuti  «de  minimis»  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
          18 dicembre 2013 relativo all'applicazione  degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis»  nel  settore  agricolo  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,  del
          27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  della   pesca   e
          dell'acquacoltura e' pubblicato nella  G.U.U.E.  28  giugno
          2014, n. L 190. 
              Il  testo   dell'articolo   17   del   citato   decreto
          legislativo  n.  241  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 2. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  61  e  109,
          comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 917 del 1986: 
                «Art. 61 (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
                2. La parte di interessi passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  dà  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15.» 
                «Art. 109 (Norme generali sui componenti del  reddito
          d'impresa). - 1. - 4. Omissis. 
                5. Le spese e gli altri componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilità sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attività o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attività  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attività  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
                Omissis.» 
                               Art. 23 
 
 
                             (Soppresso) 
 
                               Art. 24 
  
                   Proroga gare scommesse e Bingo 
 
  1. Al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo  le  più  ampie
misure preventive  e  di  contrasto  dell'infiltrazione  mafiosa,  in
particolare in relazione alla composizione azionaria  delle  società
concorrenti e al rafforzamento della responsabilità in  vigilando  e
in eligendo da parte dei concessionari nelle filiere di  riferimento,
all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  le
parole «da indire entro il 30 settembre 2018» sono  sostituite  dalle
parole «da indire entro il 30 giugno 2020», le parole  «e,  comunque,
non oltre il 31 dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle  parole  «e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2020», le parole «euro 6.000» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 7.500» e le parole «euro 3.500» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 4.500». 
  2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013,  n.147,
le parole «anni dal 2013 al 2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«anni dal 2013 al 2020» e le parole «entro il 30 settembre 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  del  comma  1048  dell'articolo  1
          della citata legge n. 205 del 2017, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 1047. Omissis. 
                1048. Al fine di contemperare i  principi  secondo  i
          quali le  concessioni  pubbliche  sono  attribuite  secondo
          procedure di selezione  concorrenziali  con  l'esigenza  di
          perseguire, in materia di  concessioni  di  raccolta  delle
          scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi,
          ivi compresi  gli  eventi  simulati,  un  corretto  assetto
          distributivo, anche a seguito dell'intesa sancita  in  sede
          di Conferenza  unificata,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30  giugno
          2020 le relative concessioni alle condizioni già  previste
          all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208, con un introito almeno pari a 410 milioni di  euro.  A
          tal fine, le concessioni in essere, nonché la  titolarità
          dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi  dell'articolo
          1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché
          dell'articolo 1, comma 926, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208, sono prorogate fino all'aggiudicazione delle  nuove
          concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2020,  a
          fronte del versamento della somma annuale di euro 7.500 per
          diritto afferente ai punti vendita  aventi  come  attività
          principale la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
          pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e  di
          euro 4.500 per ogni  diritto  afferente  ai  punti  vendita
          aventi come attività accessoria la commercializzazione dei
          prodotti di gioco pubblici. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo del comma 636 dell'articolo 1 della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilità 2014), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «636. Al fine di contemperare il principio  di  fonte
          comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno
          attribuite ovvero  riattribuite,  dopo  la  loro  scadenza,
          secondo   procedure   di   selezione   concorrenziale   con
          l'esigenza di perseguire,  in  materia  di  concessioni  di
          gioco  per  la   raccolta   del   Bingo,   il   tendenziale
          allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a
          queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al  2020
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro  il  30
          settembre 2020, con un introito almeno pari a 73 milioni di
          euro a una gara per l'attribuzione di 210  concessioni  per
          il  predetto  gioco   attenendosi   ai   seguenti   criteri
          direttivi: 
                  a) introduzione del principio dell'onerosità delle
          concessioni  per  la  raccolta  del  gioco  del   Bingo   e
          fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia  minima
          corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione; 
                  b) durata delle concessioni pari a nove  anni,  non
          rinnovabile; 
                  c) versamento della somma di euro 7.500,  per  ogni
          mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici  giorni,
          oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai
          quindici giorni, da parte del  concessionario  in  scadenza
          che intenda altresì partecipare al bando di  gara  per  la
          riattribuzione della  concessione,  per  ogni  mese  ovvero
          frazione  di  mese  di  proroga  del  rapporto  concessorio
          scaduto e comunque fino alla data di  sottoscrizione  della
          nuova concessione  riattribuita,  fermi  in  ogni  caso  la
          sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo
          1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220,  anche
          successivamente alla scadenza dei termini ivi  previsti,  e
          il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo
          della proroga fatta  eccezione  per  i  concessionari  che,
          successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino
          nell'impossibilità  di  mantenere  la  disponibilità  dei
          locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a  loro
          imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure
          di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro
          immobile,  situato   nello   stesso   comune,   nel   quale
          trasferirsi, ferma, comunque, la  valutazione  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli; 
                  d) all'atto dell'aggiudicazione,  versamento  della
          somma offerta ai sensi della lettera a) entro  la  data  di
          sottoscrizione della concessione; 
                  d-bis)  possibilità  di   partecipazione   per   i
          soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco
          in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi
          la sede legale ovvero operativa, sulla base  di  valido  ed
          efficace   titolo   abilitativo   rilasciato   secondo   le
          disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato; 
                  e) determinazione nella somma complessiva annua  di
          euro 300.000 dell'entità della  garanzia  bancaria  ovvero
          assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata
          della concessione, a tutela  dell'Amministrazione  statale,
          durante l'intero arco di durata della concessione,  per  il
          mantenimento dei requisiti  soggettivi  ed  oggettivi,  dei
          livelli di servizio e  di  adempimento  delle  obbligazioni
          convenzionali pattuite.» 
                               Art. 25 
 
                      Termine per la sostituzione 
                      degli apparecchi da gioco 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  1098,
della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  all'articolo  1,  comma  943,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  come  modificato  dal  citato
comma 1098, le parole «dopo il  31  dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «decorsi nove mesi dalla data  di  pubblicazione  del
decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   di   cui
all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre  2018,
n. 145» e le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «entro i successivi dodici mesi». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1098
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 1097. Omissis. 
                1098. Ferma restando  la  riduzione  del  numero  dei
          nulla osta di esercizio relativi  agli  apparecchi  di  cui
          all'articolo 110, comma 6,  lettera  a),  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, prevista dall'articolo 6-bis, comma
          1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,
          all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208,  le  parole:  «  dopo  il  31  dicembre  2018  »  sono
          sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2019  »  e
          le parole: « tali apparecchi devono essere  dismessi  entro
          il 31 dicembre 2019 » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
          tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre
          2020 ». Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico  da
          ambiente  remoto  non  possono  presentare   parametri   di
          funzionamento  superiori  ai  limiti   previsti   per   gli
          apparecchi attualmente in esercizio. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo del comma 943 dell'articolo 1 della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilità 2016), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 942. Omissis 
                943. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  e'  disciplinato   il   processo   di   evoluzione
          tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma
          6, lettera a), del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.
          I nulla osta per gli apparecchi di cui al  citato  articolo
          110,  comma  6,  lettera  a),  non  possono   più   essere
          rilasciati decorsi nove mesi dalla  data  di  pubblicazione
          del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  di
          cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), della  legge  30
          dicembre  2018,  n.  145;  tali  apparecchi  devono  essere
          dismessi entro i successivi dodici mesi. A partire  dal  1º
          gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta  per
          apparecchi che consentono il  gioco  pubblico  da  ambiente
          remoto, prevedendo la riduzione  proporzionale,  in  misura
          non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
          esercizio relativi ad apparecchi attivi alla  data  del  31
          luglio  2015,  riferibili  a  ciascun  concessionario.   Le
          modalità di  tale  riduzione,  anche  tenuto  conto  della
          diffusione territoriale  degli  apparecchi,  il  costo  dei
          nuovi  nulla  osta  e  le  modalità,  anche  rateali,  del
          relativo pagamento sono  definiti  con  il  citato  decreto
          ministeriale. 
                Omissis.» 
                               Art. 26 
  
              Prelievo erariale unico sugli apparecchi 
                         da intrattenimento 
 
  1. A decorrere  dal  10  febbraio  2020,  la  misura  del  prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettera a) e lettera b), del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata,
rispettivamente, nel 23 per cento e nel  9  per  cento.  Le  aliquote
previste  dal  presente  articolo   sostituiscono   quelle   previste
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.  87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come
modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e dall'articolo 27, comma  2,  del  decreto-legge  28  gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento  e  del
7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   6   e   7
          dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773
          (Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza): 
                «Art. 110. - 1. In tutte le sale  da  biliardo  o  da
          gioco e negli altri esercizi, compresi i  circoli  privati,
          autorizzati alla pratica del gioco o  all'installazione  di
          apparecchi da gioco,  e'  esposta  in  luogo  visibile  una
          tabella, predisposta ed approvata dal questore  e  vidimata
          dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella
          quale sono  indicati,  oltre  ai  giochi  d'azzardo,  anche
          quelli che  lo  stesso  questore  ritenga  di  vietare  nel
          pubblico interesse, nonché le prescrizioni  ed  i  divieti
          specifici che ritenga di disporre. Nelle sale  da  biliardo
          deve essere, altresì, esposto in modo  visibile  il  costo
          della singola partita ovvero quello orario. 
                2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta  espressa
          menzione del divieto delle scommesse. 
                3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6
          e 7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali
          o pubblici o nelle  aree  aperte  al  pubblico  ovvero  nei
          circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi  degli
          articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli  apparecchi  di
          cui al comma 7, alle  attività  di  spettacolo  viaggiante
          autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel  rispetto  delle
          prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 
                4. L'installazione e l'uso di apparecchi  e  congegni
          automatici,  semiautomatici   ed   elettronici   da   gioco
          d'azzardo sono vietati nei  luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 
                5. Si considerano apparecchi e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che hanno insita la  scommessa  o  che  consentono  vincite
          puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro  o  in
          natura o vincite di valore superiore ai limiti  fissati  al
          comma 6, escluse  le  macchine  vidimatrici  per  i  giochi
          gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. 
                6. Si considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
                  a) quelli che, dotati di attestato  di  conformità
          alle  disposizioni   vigenti   rilasciato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato e  obbligatoriamente  collegati  alla
          rete telematica di cui all'articolo 14-bis,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  e   successive   modificazioni,   si   attivano   con
          l'introduzione di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi
          strumenti   di   pagamento   elettronico    definiti    con
          provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali
          insieme  con  l'elemento  aleatorio  sono  presenti   anche
          elementi  di  abilità,  che  consentono  al  giocatore  la
          possibilità di scegliere,  all'avvio  o  nel  corso  della
          partita, la propria strategia,  selezionando  appositamente
          le opzioni di gara  ritenute  più  favorevoli  tra  quelle
          proposte dal gioco, il costo della  partita  non  supera  1
          euro, la durata minima della partita e' di quattro  secondi
          e che distribuiscono vincite in denaro,  ciascuna  comunque
          di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
          Le  vincite,  computate  dall'apparecchio   in   modo   non
          predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  più  di
          140.000 partite, devono risultare non inferiori al  75  per
          cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
          possono riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue
          regole fondamentali; 
                  a-bis)    con    provvedimento    del     Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica  dei
          singoli apparecchi di cui alla lettera a); 
                  b) quelli, facenti parte della rete  telematica  di
          cui  all'articolo  14-bis,  comma  4,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  e
          successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
          presenza di un collegamento ad un sistema  di  elaborazione
          della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          definiti, tenendo  conto  delle  specifiche  condizioni  di
          mercato: 
                    1) il  costo  e  le  modalità  di  pagamento  di
          ciascuna partita; 
                    2)  la  percentuale  minima  della  raccolta   da
          destinare a vincite; 
                    3)  l'importo   massimo   e   le   modalità   di
          riscossione delle vincite; 
                    4)  le  specifiche  di  immodificabilità  e   di
          sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a  cui
          tali apparecchi sono connessi; 
                    5)  le  soluzioni  di  responsabilizzazione   del
          giocatore da adottare sugli apparecchi; 
                    6)  le  tipologie  e  le  caratteristiche   degli
          esercizi pubblici e  degli  altri  punti  autorizzati  alla
          raccolta di giochi nei quali possono essere installati  gli
          apparecchi di cui alla presente lettera. 
                7. Si considerano, altresì,  apparecchi  e  congegni
          per il gioco lecito: 
                  a)  quelli  elettromeccanici   privi   di   monitor
          attraverso i quali il giocatore  esprime  la  sua  abilità
          fisica, mentale o  strategica,  attivabili  unicamente  con
          l'introduzione di monete metalliche, di valore  complessivo
          non  superiore,  per  ciascuna  partita,  a  un  euro,  che
          distribuiscono,  direttamente  e  immediatamente  dopo   la
          conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
          piccola  oggettistica,  non  convertibili   in   denaro   o
          scambiabili con premi di diversa specie.  In  tal  caso  il
          valore complessivo di ogni premio non e' superiore a  venti
          volte il costo della partita; 
                  [b)   quelli    automatici,    semiautomatici    ed
          elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che  si
          attivano solo con l'introduzione di  moneta  metallica,  di
          valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di
          euro, nei quali gli elementi di  abilità  o  trattenimento
          sono preponderanti  rispetto  all'elemento  aleatorio,  che
          possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua
          conclusione,  il  prolungamento  o  la  ripetizione   della
          partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal  1°  gennaio
          2003, gli apparecchi di cui alla presente  lettera  possono
          essere impiegati solo se denunciati ai sensi  dell'articolo
          14-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se  per
          essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio
          2004,   tali   apparecchi   non   possono   consentire   il
          prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non  ne
          sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il
          gioco lecito, essi sono rimossi. Per la  conversione  degli
          apparecchi   restano   ferme   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 38 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
          successive modificazioni;] 
                  c)  quelli,  basati  sulla  sola  abilità  fisica,
          mentale o strategica, che non distribuiscono premi,  per  i
          quali la durata della partita  può  variare  in  relazione
          all'abilità del giocatore e il costo della singola partita
          può essere superiore a 50 centesimi di euro; 
                  c-bis)  quelli,   meccanici   ed   elettromeccanici
          differenti dagli apparecchi di cui alle lettere  a)  e  c),
          attivabili  con  moneta,  con  gettone  ovvero  con   altri
          strumenti  elettronici   di   pagamento   e   che   possono
          distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la
          conclusione della partita; 
                  c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i
          quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione  di
          denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 9
          del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2018,   n.   96
          (Disposizioni urgenti per  la  dignità  dei  lavoratori  e
          delle imprese): 
                «Art. 9 (Divieto di pubblicità giochi e  scommesse).
          - 1. - 5. Omissis 
                6.  La  misura  del  prelievo  erariale  unico  sugli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a)  e
          lettera b), del testo unico di  cui  al  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25
          per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare  delle  somme
          giocate a decorrere dal 1° settembre  2018,  nel  19,6  per
          cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio  2019,
          nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
          gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75  per  cento  a
          decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per  cento  e  nel
          6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
                Omissis.» 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1051
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 1050. Omissis. 
                1051. Le misure del  prelievo  erariale  unico  sugli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere  a)  e
          b), del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  di
          cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  previste
          dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018,
          n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2018, n. 96, sono incrementate,  rispettivamente,  di  2,00
          per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli
          apparecchi di cui  alla  lettera  b)  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate  destinata
          alle vincite (pay-out) e' fissata in misura  non  inferiore
          al 68 per cento e all'84 per  cento,  rispettivamente,  per
          gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a)
          e lettera b), del testo unico di cui al  regio  decreto  18
          giugno  1931,  n.   773.   Le   operazioni   tecniche   per
          l'adeguamento della percentuale di restituzione in  vincite
          sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          27 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni): 
                «Art. 27 (Disposizioni in materia di  giochi).  -  1.
          Omissis 
                2. Al comma  1051  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre  2018,  n.  145,  le  parole  "di  1,35  per   gli
          apparecchi di cui alla lettera a)»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui  alla  lettera
          a)". 
                Omissis.» 
                               Art. 27 
 
                    Registro unico degli operatori 
                         del gioco pubblico 
 
  1. Al fine  di  contrastare  le  infiltrazioni  della  criminalità
organizzata  nel  settore  dei  giochi  e  la  diffusione  del  gioco
illegale, nonché di perseguire un razionale assetto  sul  territorio
dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli e' istituito, a decorrere dall'esercizio 2020,  il  Registro
unico degli operatori del gioco pubblico. 
  2. L'iscrizione al Registro costituisce titolo  abilitativo  per  i
soggetti che svolgono attività in materia di gioco  pubblico  ed  e'
obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata
in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti  in  esso
previsti. 
  3.  Devono  iscriversi  al  Registro  le  seguenti   categorie   di
operatori: 
    a) i soggetti: 
      1) produttori; 
      2) proprietari; 
      3)  possessori  ovvero  detentori  a  qualsiasi  titolo   degli
apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e
b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  per   i   quali   la   predetta
Amministrazione rilascia,  rispettivamente,  il  nulla  osta  di  cui
all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  il
codice  identificativo  univoco  di  cui  al  decreto  del  Direttore
generale dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  22
gennaio 2010,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del  9
febbraio 2010; 
    b) i concessionari per la gestione della  rete  telematica  degli
apparecchi  e  terminali  da  intrattenimento  che   siano   altresì
proprietari degli apparecchi e terminali  di  cui  all'articolo  110,
comma 6, lettere a) e b), del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773; 
  c)  i  produttori  e  i  proprietari  degli   apparecchi   di   cui
all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, nonché i possessori o i detentori  a  qualsiasi
titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che
possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente  dopo  la
conclusione della partita; 
    d) i concessionari del gioco del Bingo; 
    e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e  non
sportivi e su eventi simulati; 
    f) i titolari di punti vendita dove  si  accettano  scommesse  su
eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi
pronostici sportivi, nonché i titolari dei  punti  per  la  raccolta
scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell'articolo  1,  comma
643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e  dell'articolo  1,  comma
926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti  di
raccolta ad essi collegati; 
    g) i  concessionari  dei  giochi  numerici  a  quota  fissa  e  a
totalizzatore; 
    h) i titolari dei punti di vendita delle  lotterie  istantanee  e
dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore; 
    i) i concessionari del gioco a distanza; 
    l) i titolari  dei  punti  di  ricarica  dei  conti  di  gioco  a
distanza; 
    m) i produttori delle piattaforme dei  giochi  a  distanza  e  di
piattaforme per eventi simulati; 
    n) le società di corse che gestiscono gli ippodromi; 
    o) gli allibratori; 
    p) ogni altro soggetto  non  ricompreso  fra  quelli  di  cui  al
presente comma  che  svolge,  sulla  base  di  rapporti  contrattuali
continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra
attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato
con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, che determina  altresì  per  tali  soggetti  la  somma  da
versare annualmente ai sensi dei commi 4 e 4-bis, in coerenza  con  i
criteri ivi indicati, in relazione alle categorie di soggetti di  cui
al presente comma. 
  4. L'iscrizione al Registro e' disposta dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei  richiedenti,
delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88  del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie
ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione
antimafia prevista dalla disciplina  vigente,  nonché  dell'avvenuto
versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a: 
    a) euro 200,00 per i soggetti di cui  al  comma  3,  lettere  a),
numero 3), c), numero 3), f), h), l); 
    b) euro 500,00 per i soggetti di cui  al  comma  3,  lettere  a),
numero 2), c) numero 2), o); 
    c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma  3,  lettere  a),
numero 1), c) numero 1) ed m); 
    d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed  n)
ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere  b),  d),
g) ed i). 
  4-bis. I soggetti che operano in più ambiti di gioco  sono  tenuti
al versamento di una sola somma d'iscrizione. I soggetti che svolgono
più ruoli  nell'ambito  della  filiera  del  gioco  sono  tenuti  al
versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie
in cui operano. 
  5. L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente. 
  6. L'omesso versamento della somma di cui al comma  4  può  essere
regolarizzato,  prima  che  la  violazione  sia  accertata,  con   il
versamento di un importo pari alla  somma  dovuta  maggiorata  di  un
importo pari al 2 per cento per ogni  mese  o  frazione  di  mese  di
ritardo. 
  7. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente  anche  di
natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione
ovvero alla cancellazione dallo  stesso,  nonché  ai  tempi  e  alle
modalità di effettuazione del versamento di cui al comma 4. 
  8. L'esercizio di qualsiasi attività funzionale alla  raccolta  di
gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa  di  euro  10.000,00  e
l'impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. 
  9. I concessionari  di  gioco  pubblico  non  possono  intrattenere
rapporti contrattuali funzionali  all'esercizio  delle  attività  di
gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.  In  caso
di violazione  del  divieto  e'  dovuta  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale e' risolto di
diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima
violazione  nell'arco  di  un  biennio  determina  la  revoca   della
concessione. 
  10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro  di  cui  al
comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all'entrata in
vigore del decreto di cui al comma 7, l'elenco di cui all'articolo 1,
comma 533, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  e'
abrogato. 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del citato regio
          decreto n. 773 del 1931 e' riportato  nelle  Note  all'art.
          26. 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2001): 
                «Articolo     38     (Nulla      osta      rilasciato
          dall'Amministrazione  finanziaria  per  gli  apparecchi  da
          divertimento e intrattenimento). - 1. - 4. Omissis 
                5. I gestori degli apparecchi e dei congegni  di  cui
          al comma 3 prodotti o importati dopo  il  1°  gennaio  2003
          richiedono il nulla osta previsto  dal  medesimo  comma  3,
          precisando in particolare il  numero  progressivo  di  ogni
          apparecchio  o  congegno  per  il  quale  la  richiesta  e'
          effettuata  nonché  gli  estremi  del   nulla   osta   del
          produttore o dell'importatore ad essi relativo. 
                Omissis.» 
              Il testo del comma 7 dell'articolo 110 del citato regio
          decreto n. 773 del 1931 e' riportato  nelle  Note  all'art.
          26. 
              Si riporta il testo del comma 643 dell'articolo 1 della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilità 2015): 
                «Art. 1. - Commi 1. - 642. Omissis. 
                643. In attesa del riordino della materia dei  giochi
          pubblici in attuazione  dell'articolo  14  della  legge  11
          marzo 2014, n. 23, per  assicurare  la  tutela  dell'ordine
          pubblico e della sicurezza,  nonché  delle  fasce  sociali
          più deboli e dei  minori  di  età,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data  del  30  ottobre
          2014, che comunque offrono scommesse con vincite in  denaro
          in Italia, per conto  proprio  ovvero  di  soggetti  terzi,
          anche  esteri,  senza  essere  collegati  al  totalizzatore
          nazionale dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  in
          considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore e'
          l'offerente  e  che  il  contratto  di  gioco  e'  pertanto
          perfezionato in Italia e conseguentemente regolato  secondo
          la legislazione nazionale, e' consentito  regolarizzare  la
          propria posizione alle seguenti condizioni: 
                  a)  non  oltre  il  31  gennaio  2016  i   soggetti
          inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  secondo
          il  modello  reso  disponibile   nel   sito   istituzionale
          dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2016, una dichiarazione  di
          impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con  la
          domanda  di  rilascio  di  titolo  abilitativo   ai   sensi
          dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di
          collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno
          dei concessionari di Stato per la  raccolta  di  scommesse,
          con il contestuale versamento mediante  modello  F24  della
          somma di euro 10.000, da compensare in sede  di  versamento
          anche solo della prima rata di cui alla lettera e); 
                  b)  le  domande  sono  sottoscritte  dal   titolare
          dell'esercizio ovvero del punto di raccolta  che  offre  le
          scommesse di  cui  all'alinea.  Si  considerano  tempestive
          anche le  domande  delle  quali  una  copia  dell'originale
          risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio
          2016, con la copia del modello di  versamento  quietanzato,
          all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2016  nel
          sito  istituzionale  dell'Agenzia  delle   dogane   e   dei
          monopoli; 
                  c) le domande recano altresì  l'esplicito  impegno
          di sottoscrizione  presso  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli, non oltre il 29 febbraio 2016,  del  disciplinare
          di  raccolta  delle  scommesse,  predisposto  dall'Agenzia,
          recante condizioni e  termini  appositamente  coerenti  con
          quelle sottoscritte  dai  concessionari  di  Stato  per  la
          raccolta   delle   scommesse   e   con   il    regime    di
          regolarizzazione; 
                  d) l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  subito
          dopo la sottoscrizione del disciplinare di  raccolta  delle
          scommesse di cui alla lettera c), trasmette  alla  questura
          territorialmente competente le domande  pervenute,  nonché
          la documentazione allegata dal richiedente a  comprova  dei
          prescritti requisiti; 
                  e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il
          versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo
          23 dicembre  1998,  n.  504,  e  successive  modificazioni,
          dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del  2016
          e per  i  quali  non  sia  ancora  scaduto  il  termine  di
          decadenza per l'accertamento, determinata con le  modalità
          previste dall'articolo 24, comma 10,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo  e  senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di  pari
          importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e  il  30
          novembre 2016; 
                  f) gli atti di accertamento  e  di  irrogazione  di
          sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014  perdono
          effetto  a  condizione  che  l'imposta   versata   per   la
          regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto
          degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a  quello
          in essi indicato; 
                  g) con la presentazione della domanda  al  titolare
          dell'esercizio ovvero del punto di raccolta e' riconosciuto
          il diritto, esclusivamente  fino  alla  data  di  scadenza,
          nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti  per  la
          raccolta delle  scommesse,  di  gestire  analoga  raccolta,
          anche per conto di uno degli attuali concessionari; 
                  h) il titolare dell'esercizio ovvero del  punto  di
          raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di
          mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo
          88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del  1931
          ovvero di mancato versamento anche di una sola  delle  rate
          di cui alla lettera e). Il provvedimento di  diniego  della
          licenza dispone la chiusura dell'esercizio; 
                  i) con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  dogane  e  dei   monopoli,   pubblicato   nel   sito
          istituzionale dell'Agenzia entro il 15 gennaio  2016,  sono
          adottate le disposizioni attuative del presente comma,  ivi
          incluse quelle eventualmente occorrenti per  consentire  ai
          soggetti che si regolarizzano ai sensi del  presente  comma
          l'annotazione  e  la  contabilizzazione   delle   scommesse
          raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al
          totalizzatore nazionale. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 926 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 925. Omissis 
                926. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito
          entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione
          di  cui  al  medesimo  comma,  nonché  a   quelli   attivi
          successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque
          offrono scommesse con vincite  in  denaro  in  Italia,  per
          conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza
          essere collegati al  totalizzatore  nazionale  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni  caso  il  fatto
          che, in tale caso, il giocatore e'  l'offerente  e  che  il
          contratto di gioco e' pertanto  perfezionato  in  Italia  e
          conseguentemente   regolato   secondo    la    legislazione
          nazionale, e' consentito regolarizzare la propria posizione
          alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo
          articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai  quali,  a  tale
          fine, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) alle lettere a) e b) del comma 643,  le  parole:
          «31 gennaio 2015»  e  «5  gennaio  2015»  sono  sostituite,
          rispettivamente, dalle seguenti: «31  gennaio  2016»  e  «5
          gennaio 2016»; 
                  b) alla lettera c) del comma 643,  le  parole:  «28
          febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio
          2016»; 
                  c) alle lettere e) e i) del comma 643,  la  parola:
          «2015», ovunque  ricorre,  e'  sostituita  dalla  seguente:
          «2016» e le  parole:  «30  giugno»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «31 marzo»; 
                  d) alla lettera g) del comma 644,  le  parole:  «1º
          gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti:  «1º  gennaio
          2016». 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 86 e 88  del
          citato regio decreto n. 773 del 1931: 
                «Art. 86. - Non possono  esercitarsi,  senza  licenza
          del questore, alberghi, compresi  quelli  diurni,  locande,
          pensioni, trattorie, osterie, caffe' o  altri  esercizi  in
          cui si vendono  al  minuto  o  si  consumano  vino,  birra,
          liquori od altre bevande anche  non  alcooliche,  ne'  sale
          pubbliche per  bigliardi  o  per  altri  giuochi  leciti  o
          stabilimenti  di  bagni,  ovvero  locali  di  stallaggio  e
          simili. 
                Per la somministrazione di bevande alcooliche  presso
          enti collettivi o  circoli  privati  di  qualunque  specie,
          anche se la vendita o il consumo  siano  limitati  ai  soli
          soci, e' necessaria  la  comunicazione  al  questore  e  si
          applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali  e
          agenti di pubblica sicurezza previsti per le  attività  di
          cui al primo comma. 
                Relativamente agli apparecchi e congegni  automatici,
          semiautomatici ed  elettronici  di  cui  all'articolo  110,
          commi 6 e 7, la licenza e' altresì necessaria: 
                  a) per l'attività di produzione o di importazione; 
                  b) per l'attività di distribuzione e di  gestione,
          anche indiretta; 
                  c) per l'installazione in  esercizi  commerciali  o
          pubblici diversi  da  quelli  già  in  possesso  di  altre
          licenze  di  cui  al  primo  o  secondo  comma  o  di   cui
          all'articolo 88 ovvero per l'installazione  in  altre  aree
          aperte al pubblico od in circoli privati.» 
                «Art. 88. -  1.  La  licenza  per  l'esercizio  delle
          scommesse può essere concessa  esclusivamente  a  soggetti
          concessionari o autorizzati da  parte  di  Ministeri  o  di
          altri enti  ai  quali  la  legge  riserva  la  facoltà  di
          organizzazione  e  gestione  delle  scommesse,  nonché   a
          soggetti incaricati dal concessionario o  dal  titolare  di
          autorizzazione  in  forza  della   stessa   concessione   o
          autorizzazione.». 
                               Art. 28 
  
          Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione 
 
  1.  Al  fine  di  rendere  maggiormente  tracciabili  i  flussi  di
pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della
criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli
operatori bancari, finanziari e  postali  non  possono  procedere  al
trasferimento  di  denaro  a  favore  di  soggetti  che  offrono  nel
territorio  dello   Stato,   attraverso   reti   telematiche   o   di
telecomunicazione,  giochi,  scommesse  o  concorsi  pronostici   con
vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,  licenza
od  altro  titolo   autorizzatorio   o   abilitativo   non   sospeso.
L'inosservanza dell'obbligo di  cui  al  presente  articolo  comporta
l'irrogazione,  alle  società  emittenti  carte  di  credito,   agli
operatori bancari, finanziari e postali, di  sanzioni  amministrative
pecuniarie da trecentomila ad un  milione  e  trecentomila  euro  per
ciascuna violazione accertata.  La  sanzione  prevista  dal  presente
comma e' applicata  dall'ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli avente competenza per il  luogo  nel  quale  e'  situato  il
domicilio fiscale del trasgressore.  Con  uno  o  più  provvedimenti
interdirigenziali del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni  di  cui  al
presente articolo e la relativa  decorrenza.  I  commi  da  29  a  31
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati. 
                               Art. 29 
  
          Potenziamento dei controlli in materia di giochi 
 
  1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei  minori  ed  impedire
l'esercizio abusivo del gioco  con  vincita  in  denaro,  contrastare
l'evasione fiscale e l'uso  di  pratiche  illegali  in  elusione  del
monopolio pubblico del gioco, l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli
e' autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo
destinato alle operazioni di gioco a fini di  controllo,  di  importo
non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'  costituito  il  fondo  e
disciplinato  il  relativo  utilizzo.   Il   personale   appartenente
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzato ad  effettuare
operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui  si  effettuano
scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  al  solo  fine  di
acquisire elementi di prova in ordine alle  eventuali  violazioni  in
materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di
gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco,  la
disposizione del precedente periodo si applica altresì alla  Polizia
di Stato, all'Arma dei  Carabinieri  e  al  Corpo  della  Guardia  di
finanza, ciascuno dei quali, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto
dal  presente  comma,  agisce  previo  concerto  con  le   competenti
strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono  previste
le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo di cui
al primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite  dal
predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al  presente
articolo siano riversate al fondo medesimo. 
  2.  All'articolo  10,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  il
comma 1 e' abrogato. 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del citato regio
          decreto n. 773 del 1931 e' riportato  nelle  Note  all'art.
          26. 
                               Art. 30 
  
                Disposizioni relative all'articolo 24 
                  del decreto-legge n. 98 del 2011 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma  28,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non  possono  essere  titolari  o
condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi  all'interno  dei
quali sia offerto  gioco  pubblico,  operatori  economici  che  hanno
commesso  violazioni  definitivamente  accertate,  agli  obblighi  di
pagamento delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali
secondo quanto  previsto  dall'articolo  80,  comma  4,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. All'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole «ovvero l'imputazione o la condizione di indagato  sia
riferita al coniuge non separato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«ovvero l'imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per  le
società partecipate  da  fondi  di  investimento  o  assimilati,  al
titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero  al  direttore
generale della società di gestione del fondo». 
  2-bis. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «A   seguito
dell'apporto ai fondi di cui al  comma  8-ter  da  parte  degli  enti
territoriali nonché da parte degli enti pubblici,  anche  economici,
strumentali delle regioni, oggetto  di  preventiva  comunicazione  da
parte di ciascuna regione alla società di gestione del risparmio  di
cui al comma 1 e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari  almeno
al 70 per cento del valore di apporto dei beni in  quote  del  fondo;
compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi
gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al  comma  1,
la restante parte del valore e' corrisposta in denaro». 
  2-ter. Al comma 8-ter dell'articolo 33 del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione
degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli
enti pubblici, anche  economici,  strumentali  di  ciascuna  regione,
trasferiti ai fondi di cui  al  presente  comma,  e'  destinata  alla
riduzione del debito dell'ente e,  solo  in  assenza  del  debito,  o
comunque  per  la  parte  eventualmente   eccedente,   a   spese   di
investimento». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  25  e   28
          dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n.  111  (Disposizioni  urgenti  per   la   stabilizzazione
          finanziaria), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 24 (Norme in materia di  gioco).  -  1.  -  24.
          Omissis 
                25. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  10
          della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10  del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.
          252, non può partecipare a gare o a procedure ad  evidenza
          pubblica  ne'  ottenere  il  rilascio  o   rinnovo   o   il
          mantenimento di concessioni in materia di  giochi  pubblici
          il soggetto il cui titolare o il  rappresentante  legale  o
          negoziale  ovvero  il  direttore  generale  o  il  soggetto
          responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni
          in Italia di soggetti non  residenti,  risulti  condannato,
          anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno
          dei delitti previsti dagli  articoli  2  e  3  del  decreto
          legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316,
          317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323,  416,  416-bis,
          644, 648, 648-bis e 648-ter del codice  penale  ovvero,  se
          commesso  all'estero,  per  un  delitto   di   criminalità
          organizzata o  di  riciclaggio  di  denaro  proveniente  da
          attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al
          soggetto  partecipato,  anche  indirettamente,  in   misura
          superiore al 2 per  cento  del  capitale  o  patrimonio  da
          persone  fisiche  che  risultino  condannate,   anche   con
          sentenza non  definitiva,  ovvero  imputate,  per  uno  dei
          predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare o  di
          rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di  cui
          ai periodi precedenti  opera  anche  nel  caso  in  cui  la
          condanna, ovvero l'imputazione sia riferita al coniuge  non
          separato  o,  per  le  società  partecipate  da  fondi  di
          investimento o assimilati, al titolare o al  rappresentante
          legale o  negoziale  ovvero  al  direttore  generale  della
          società di gestione del fondo. 
                26. - 27-bis. Omissis 
                28. Fermo restando quanto previsto  dal  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
          e dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  3  giugno
          1998, n.  252,  non  possono  essere  titolari  o  condurre
          esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno  dei
          quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche  nei  cui
          confronti  sussistono  le  situazioni   ostative   previste
          dall'articolo 10 della legge 31 maggio  1965,  n.  575.  E'
          altresì  preclusa  la  titolarità  o  la  conduzione   di
          esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno  dei
          quali sia offerto gioco pubblico, per  lo  svolgimento  del
          quale e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo  88
          del regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  a  società  o
          imprese nei cui confronti e' riscontrata la sussistenza  di
          elementi relativi a tentativi di infiltrazione  mafiosa  di
          cui  all'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          80 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
                «Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. - 3. Omissis. 
                4.  Un   operatore   economico   e'   escluso   dalla
          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
          di  imposte  e   tasse   superiore   all'importo   di   cui
          all'articolo 48-bis,  commi  1  e  2-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          Costituiscono violazioni definitivamente  accertate  quelle
          contenute  in  sentenze  o  atti  amministrativi  non  più
          soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
          materia contributiva e  previdenziale  quelle  ostative  al
          rilascio del documento unico  di  regolarità  contributiva
          (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle
          politiche  sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   sulla
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero  delle
          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
          previdenziale. Il presente  comma  non  si  applica  quando
          l'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi
          pagando o impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
          imposte  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
          eventuali  interessi  o  multe,  purché  il  pagamento   o
          l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
          termine per la presentazione delle domande. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo dei commi 4 e  8-ter  dell'articolo
          33 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 33 (Disposizioni in materia  di  valorizzazione
          del patrimonio immobiliare). - 1. - 3. Omissis. 
                4. La destinazione funzionale  dei  beni  oggetto  di
          conferimento o trasferimento ai fondi di cui  ai  commi  2,
          8-ter  e  8-quater  può  essere  conseguita  mediante   il
          procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
          previste dalla legislazione regionale. Il  procedimento  si
          conclude entro il termine perentorio di  180  giorni  dalla
          data della delibera con cui viene promossa la  costituzione
          dei fondi.  Con  la  medesima  procedura  si  procede  alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui  ai
          commi 2, 8-ter e 8-quater e'  sospensivamente  condizionato
          al  completamento   delle   procedure   amministrative   di
          valorizzazione e di  regolarizzazione.  Fino  a  quando  la
          valorizzazione  dei  beni  trasferiti  al  fondo  non   sia
          completata,  secondo  le   valutazioni   effettuate   dalla
          relativa società di gestione  del  risparmio,  i  soggetti
          apportanti non possono alienare la maggioranza delle  quote
          del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al  comma
          8-ter da parte degli enti  territoriali  nonché  da  parte
          degli enti pubblici,  anche  economici,  strumentali  delle
          regioni, oggetto di preventiva comunicazione  da  parte  di
          ciascuna regione alla società di gestione del risparmio di
          cui al  comma  1  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, e' riconosciuto in favore dell'ente conferente  un
          ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto
          dei  beni  in  quote  del  fondo;  compatibilmente  con  la
          pianificazione  economico-finanziaria  dei  fondi   gestiti
          dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1,
          la restante parte del valore e' corrisposta in denaro. 
                5. - 8-bis. Omissis 
                8-ter. Allo scopo  di  conseguire  la  riduzione  del
          debito pubblico il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          attraverso la società di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1, promuove, con le modalità di cui  all'articolo  4
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
          costituzione di uno  o  più  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare, a  cui  trasferire  o  conferire  immobili  di
          proprietà  dello  Stato  non  utilizzati   per   finalità
          istituzionali,  nonché  diritti  reali   immobiliari.   Le
          risorse derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  al  Fondo  per
          l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato,  e   destinate   al
          pagamento dei debiti dello Stato;  a  tale  ultimo  fine  i
          corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo  speciale
          per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
          al Fondo speciale per la reiscrizione dei  residui  perenti
          in conto capitale, ovvero  possono  essere  utilizzati  per
          incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
          lettera b),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n.  27.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, si provvede alla determinazione delle  percentuali
          di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Le
          società controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
          Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
          a tali fondi di  immobili  di  proprietà.  I  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui  all'articolo
          4 del citato  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
          disciplinano, altresì, le modalità di  concertazione  con
          le competenti strutture tecniche  dei  diversi  livelli  di
          governo  territoriale  interessati.  Ai  fondi  di  cui  al
          presente comma possono conferire beni anche i  soggetti  di
          cui al comma 2 con le modalità ivi  previste,  ovvero  con
          apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
          all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche in deroga all'obbligo di  allegare  il  piano
          delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
          Tale delibera deve indicare espressamente  le  destinazioni
          urbanistiche  non   compatibili   con   le   strategie   di
          trasformazione   urbana.   La   totalità   delle   risorse
          rivenienti  dalla  valorizzazione  ed   alienazione   degli
          immobili di proprietà delle regioni, degli enti  locali  e
          degli  enti  pubblici,  anche  economici,  strumentali   di
          ciascuna regione, trasferiti ai fondi di  cui  al  presente
          comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'ente  e,
          solo in  assenza  del  debito,  o  comunque  per  la  parte
          eventualmente eccedente, a spese di investimento. 
                Omissis.» 
                               Art. 31 
 
 
                Omesso versamento dell'imposta unica 
 
  1. Al fine di contrastare la diffusione  del  gioco  irregolare  ed
illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore
del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore  ed  evitare
fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i poteri  e
le competenze del Questore, nonché i divieti di offerta al  pubblico
di gioco in assenza di concessione statale  o  di  autorizzazione  di
pubblica sicurezza e le relative sanzioni  penali  ed  amministrative
previste, e' disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si  offrono  al
pubblico scommesse e concorsi  pronostici  qualora  il  soggetto  che
gestisce il punto di vendita risulti debitore dell'imposta  unica  di
cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, in  base  ad  una
sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia  sospesa.
La chiusura diventa definitiva con il passaggio  in  giudicato  della
sentenza di condanna. La presente disposizione si applica altresì ai
punti vendita  dei  soggetti  per  conto  dei  quali  l'attività  e'
esercitata, che risultino  debitori  dell'imposta  unica  di  cui  al
decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, anche  in  via  solidale
con  il  soggetto  gestore  del  punto  vendita.   Il   provvedimento
dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  contiene  l'invito  al
pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto  dovuto  per
effetto della sentenza di condanna e l'intimazione della chiusura se,
decorso il periodo previsto,  non  sia  fornita  prova  dell'avvenuto
pagamento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo
il  competente  Comando  della  Guardia  di  Finanza  per   procedere
all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione  della  chiusura
dell'esercizio, il soggetto sanzionato  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da  euro  diecimila  a  euro  trentamila,  oltre  alla
chiusura dell'esercizio  in  forma  coattiva.  In  caso  di  sentenza
favorevole al contribuente  successiva  al  versamento  del  tributo,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme
dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal  suo
deposito. 
  2.   L'Agenzia   delle   dogane   e   dei   monopoli,   nell'ambito
dell'attività ordinaria di controllo  dei  pagamenti  da  parte  dei
soggetti  obbligati,  procede  a  diffidare  coloro   che   risultino
inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto  dovuto  a
titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed  interessi  entro  trenta
giorni. In caso di mancato versamento nei termini  di  cui  al  primo
periodo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'escussione
delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti.  Il
soggetto obbligato e' tenuto a reintegrare la garanzia entro  novanta
giorni dall'escussione, a pena di decadenza della concessione. 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 recante
          «Riordino dell'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici  e
          sulle scommesse, a norma dell'articolo 1,  comma  2,  della
          legge 3 agosto 1998, n. 288» e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          3 febbraio 1999, n. 27. 

Capo III
Ulteriori disposizioni fiscali

                               Art. 32 
 
 
Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019,
                           causa C-449/17 
 
  1. All'articolo 10,  primo  comma,  numero  20),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le  parole:
«a titolo personale» sono aggiunte le seguenti: «. Le prestazioni  di
cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della  guida
automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i
veicoli delle categorie B e C1;». 
  1-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma  1,  valutate  in  7
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al
2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di
cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,  n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze; 
    b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2029,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2. (soppresso). 
  3.  Sono  fatti  salvi  i  comportamenti  difformi   adottati   dai
contribuenti  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  articolo,  per  effetto  della  sentenza  della  Corte   di
giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019, causa C-449/17. 
  4. All'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  21
dicembre 1996, n. 696, e' abrogata la lettera q). Per le  prestazioni
didattiche,  finalizzate   al   conseguimento   della   patente,   le
autoscuole, tenute alla  memorizzazione  elettronica  e  trasmissione
telematica  dei  dati  dei   corrispettivi   giornalieri   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.
127, possono, fino al 30 giugno  2020,  documentare  i  corrispettivi
mediante il rilascio della ricevuta fiscale  di  cui  all'articolo  8
della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di
cui alla legge  26  gennaio  1983,  n.  18,  con  l'osservanza  delle
relative discipline. 
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia  dal
1° gennaio 2020. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  10  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - 1.  Sono
          esenti dall'imposta: 
                  1)  le  prestazioni  di  servizi   concernenti   la
          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
          stessi  da  parte  dei  concedenti  e  le   operazioni   di
          finanziamento;   l'assunzione   di   impegni   di    natura
          finanziaria,  l'assunzione  di  fideiussioni  e  di   altre
          garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte  dei
          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
          compresa la negoziazione, relative  a  depositi  di  fondi,
          conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad  assegni
          o altri effetti commerciali, ad eccezione del  recupero  di
          crediti; la gestione di fondi comuni di investimento  e  di
          fondi pensione di cui  al  decreto  legislativo  21  aprile
          1993, n. 124, le  dilazioni  di  pagamento  e  le  gestioni
          similari e il servizio bancoposta; 
                  2)   le    operazioni    di    assicurazione,    di
          riassicurazione e di vitalizio; 
                  3) le operazioni relative a  valute  estere  aventi
          corso legale e a crediti in  valute  estere,  eccettuati  i
          biglietti  e  le  monete  da  collezione  e   comprese   le
          operazioni di copertura dei rischi di cambio; 
                  4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali, eccettuati la  custodia  e  l'amministrazione  dei
          titoli nonché  il  servizio  di  gestione  individuale  di
          portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari  e  a
          strumenti  finanziari  diversi  dai  titoli,   incluse   le
          negoziazioni e le  opzioni  ed  eccettuati  la  custodia  e
          l'amministrazione   nonché   il   servizio   di   gestione
          individuale di portafogli. Si  considerano  in  particolare
          operazioni  relative  a  valori  mobiliari  e  a  strumenti
          finanziari i contratti a termine fermo su  titoli  e  altri
          strumenti  finanziari  e  le  relative  opzioni,   comunque
          regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e  le
          relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
          o di valute determinate in funzione di tassi di  interesse,
          di tassi di cambio  o  di  indici  finanziari,  e  relative
          opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse  o  su
          indici finanziari, comunque regolate; 
                  5) le operazioni relative ai versamenti di  imposte
          effettuati  per  conto  dei  contribuenti,   a   norma   di
          specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
          credito; 
                  6) le operazioni relative all'esercizio del  lotto,
          delle lotterie nazionali, dei  giochi  di  abilità  e  dei
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
          indicati nel decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,
          ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,  e  successive
          modificazioni, nonché quelle  relative  all'esercizio  dei
          totalizzatori e  delle  scommesse  di  cui  al  regolamento
          approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e  per
          le foreste 16  novembre  1955,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 26 novembre  1955,  e  alla  legge  24
          marzo  1942,  n.  315,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  operazioni  relative  alla   raccolta   delle
          giocate; 
                  7)  le  operazioni  relative  all'esercizio   delle
          scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi  e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero precedente, nonché  quelle  relative  all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate; 
                  8) le locazioni e gli affitti,  relative  cessioni,
          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di
          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,
          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la
          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le
          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse le locazioni, per le quali  nel  relativo  atto  il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione, di  fabbricati  abitativi  effettuate  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  di
          fabbricati abitativi  destinati  ad  alloggi  sociali  come
          definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
          concerto con il Ministro  della  solidarietà  sociale,  il
          Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
          le politiche giovanili  e  le  attività  sportive  del  22
          aprile 2008, e di fabbricati strumentali che  per  le  loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa
          utilizzazione senza radicali trasformazioni; 
                  8-bis) le cessioni di fabbricati o di  porzioni  di
          fabbricato diversi da  quelli  di  cui  al  numero  8-ter),
          escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici  degli
          stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
          imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
          comma  1,  lettere  c),  d)  ed   f),   del   Testo   Unico
          dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla
          data di ultimazione della  costruzione  o  dell'intervento,
          ovvero  quelle  effettuate  dalle  stesse   imprese   anche
          successivamente nel  caso  in  cui  nel  relativo  atto  il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione,  e  le  cessioni  di  fabbricati  di  civile
          abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008, per le quali  nel  relativo  atto  il  cedente  abbia
          espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 
                  8-ter) le cessioni di fabbricati o di  porzioni  di
          fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni, escluse  quelle  effettuate  dalle  imprese
          costruttrici degli stessi o  dalle  imprese  che  vi  hanno
          eseguito,   anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  entro
          cinque anni dalla data di ultimazione della  costruzione  o
          dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione; 
                  9)  le  prestazioni  di   mandato,   mediazione   e
          intermediazione relative alle operazioni di cui ai  nn.  da
          1) a 7) nonché  quelle  relative  all'oro  e  alle  valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai  sensi
          dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; 
                  10); 
                  11) le cessioni di oro  da  investimento,  compreso
          quello rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche  non
          allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad  esclusione
          di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
          investimento o che trasformano oro in oro  da  investimento
          ovvero commerciano oro da  investimento,  i  quali  abbiano
          optato, con le modalità ed i termini previsti dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,
          anche in relazione a ciascuna cessione, per  l'applicazione
          dell'imposta;  le  operazioni  previste  dall'articolo  81,
          comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
          le intermediazioni relative alle precedenti operazioni.  Se
          il  cedente  ha  optato  per  l'applicazione  dell'imposta,
          analoga opzione può  essere  esercitata  per  le  relative
          prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento  si
          intende: 
                    a) l'oro in forma di  lingotti  o  placchette  di
          peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque  superiore
          ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a  995  millesimi,
          rappresentato o meno da titoli; 
                    b) le monete d'oro di purezza pari o superiore  a
          900 millesimi, coniate dopo il  1800,  che  hanno  o  hanno
          avuto  corso  legale  nel  Paese  di  origine,  normalmente
          vendute a un prezzo che non supera  dell'80  per  cento  il
          valore sul  mercato  libero  dell'oro  in  esse  contenuto,
          incluse nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione  delle
          Comunità europee ed annualmente pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunità  europee,  serie  C,  sulla  base
          delle comunicazioni rese  dal  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonché  le
          monete aventi le medesime  caratteristiche,  anche  se  non
          comprese nel suddetto elenco; 
                  12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art.  2  fatte
          ad enti pubblici, associazioni  riconosciute  o  fondazioni
          aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS; 
                  13) le cessioni di cui  al  n.  4)  dell'art.  2  a
          favore delle popolazioni colpite da  calamità  naturali  o
          catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8  dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
                  14) prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza.  Si  considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra  comuni  non  distanti   tra   loro   oltre   cinquanta
          chilometri; 
                  15) le prestazioni di trasporto di malati o  feriti
          con veicoli all'uopo equipaggiati,  effettuate  da  imprese
          autorizzate e da enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale; 
                  16) le prestazioni del servizio postale universale,
          nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
          dai soggetti obbligati ad  assicurarne  l'esecuzione.  Sono
          escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni  ad
          esse accessorie, le cui condizioni  siano  state  negoziate
          individualmente; 
                  17); 
                  18) le prestazioni sanitarie di  diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  rese  alla  persona  nell'esercizio   delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'articolo 99 del testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato con regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  e
          successive modificazioni, ovvero  individuate  con  decreto
          del Ministro della sanità, di  concerto  con  il  Ministro
          delle finanze; 
                  19) le prestazioni di ricovero e cura rese da  enti
          ospedalieri o da cliniche e  case  di  cura  convenzionate,
          nonché da società  di  mutuo  soccorso  con  personalità
          giuridica e  da  enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale compresa  la  somministrazione  di  medicinali,
          presidi sanitari e vitto, nonché le  prestazioni  di  cura
          rese da stabilimenti termali; 
                  20) le prestazioni educative dell'infanzia e  della
          gioventù, e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e
          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole
          riconosciuti da pubbliche amministrazioni  e  da  enti  del
          Terzo  settore  di  natura  non  commerciale,  comprese  le
          prestazioni  relative  all'alloggio,  al   vitto   e   alla
          fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite
          da istituzioni, collegi o pensioni  annessi,  dipendenti  o
          funzionalmente collegati, nonché  le  lezioni  relative  a
          materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
          a titolo  personale.  Le  prestazioni  di  cui  al  periodo
          precedente  non  comprendono  l'insegnamento  della   guida
          automobilistica ai fini dell'ottenimento delle  patenti  di
          guida per i veicoli delle categorie B e C1; 
                  21)  le   prestazioni   proprie   dei   brefotrofi,
          orfanotrofi, asili, case di riposo per  anziani  e  simili,
          delle colonie marine, montane e campestri e degli  alberghi
          e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958,
          n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti  e
          medicinali, le prestazioni curative e le altre  prestazioni
          accessorie; 
                  22)  le  prestazioni  proprie  delle   biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi,  parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili; 
                  23) le prestazioni previdenziali e assistenziali  a
          favore del personale dipendente; 
                  24) le cessioni di organi, sangue e latte  umani  e
          di plasma sanguigno; 
                  25); 
                  26); 
                  27) le prestazioni proprie  dei  servizi  di  pompe
          funebri; 
                  27-bis); 
                  27-ter)   le   prestazioni   socio-sanitarie,    di
          assistenza domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunità  e
          simili, in favore  degli  anziani  ed  inabili  adulti,  di
          tossicodipendenti e di malati di AIDS,  degli  handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento e di devianza, di  persone  migranti,  senza
          fissa dimora, richiedenti asilo, di  persone  detenute,  di
          donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
          da organismi di diritto pubblico, da istituzioni  sanitarie
          riconosciute  che  erogano  assistenza  pubblica,  previste
          all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o  da
          enti aventi finalità di assistenza sociale e da  enti  del
          Terzo settore di natura non commerciale; 
                  27-quater)   le   prestazioni    delle    compagnie
          barracellari di cui all'articolo 3  della  legge  2  agosto
          1897, n. 382; 
                  27-quinquies) le cessioni  che  hanno  per  oggetto
          beni  acquistati  o  importati  senza   il   diritto   alla
          detrazione totale della relativa  imposta  ai  sensi  degli
          articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2; 
                  27-sexies) le importazioni  nei  porti,  effettuate
          dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della  pesca
          allo stato naturale o dopo operazioni di  conservazione  ai
          fini  della  commercializzazione,  ma  prima  di  qualsiasi
          consegna. 
                Omissis.». 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter  della  legge
          n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 16. 
              - Il testo del comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13 ter. 
              Il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2 del citato
          decreto legislativo n. 127 del 2015 e' riportato nelle Note
          all'art. 15. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge
          10  maggio  1976,  n.  249  (Conversione  in   legge,   con
          modificazioni, del D.L. 18 marzo 1976, n.  46,  concernente
          misure urgenti in materia tributaria): 
                «Art. 8. - Con i decreti del Ministro per le  finanze
          può  essere  stabilito  nei   confronti   di   determinate
          categorie di contribuenti dell'imposta sul valore  aggiunto
          l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per  ogni
          operazione per la quale non e'  obbligatoria  la  emissione
          della fattura. L'obbligo  può  essere  imposto  anche  per
          limitati periodi di tempo in  relazione  alle  esigenze  di
          controllo dell'applicazione del tributo. 
                Con  i   medesimi   decreti   sono   determinati   le
          caratteristiche della ricevuta fiscale e le  modalità  per
          il rilascio nonché tutti gli  altri  adempimenti  atti  ad
          assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui  al  precedente
          comma. 
                I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre
          mesi dalla pubblicazione di essi nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana. 
                All'accertamento  delle  violazioni   provvedono   la
          guardia di finanza e gli  uffici  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate  dall'ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto nella  cui  circoscrizione
          si trova il domicilio fiscale del  contribuente  tenuto  ad
          emettere la ricevuta fiscale. 
                [Chiunque  forma,  in  tutto  o  in  parte  o  altera
          stampati, documenti o registri previsti nei decreti di  cui
          al secondo comma e ne fa  uso,  o  consente  che  altri  ne
          facciano uso, al fine  di  eludere  le  disposizioni  della
          presente legge nonché  quelle  degli  stessi  decreti,  e'
          punito con la reclusione da sei a tre anni.  Alla  medesima
          pena   soggiace   chi,   senza   avere    concorso    nella
          falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini]. 
                Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di
          pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di
          emissione  della  ricevuta  fiscale  o  di  emissione   del
          documento  stesso  con  indicazione  del  corrispettivo  in
          misura inferiore  a  quella  reale,  può  essere  ordinata
          dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio  della
          imposta sul valore aggiunto, sentito  l'interessato,  senza
          pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla
          presente  legge,  la  chiusura  dell'esercizio  ovvero   la
          sospensione    della    licenza    o    dell'autorizzazione
          all'esercizio dell'attività svolta,  per  un  periodo  non
          inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese.». 
              La legge 26 gennaio 1983, n.  18  recante  «Obbligo  da
          parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta
          sul valore aggiunto di  rilasciare  uno  scontrino  fiscale
          mediante  l'uso  di  speciali  registratori  di  cassa»  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1983, n. 29. 
                             Art. 32-bis 
 
Adeguamento  alla  sentenza  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
  europea del 20 giugno 2019,  causa  C-291/18  (direttiva  95/7/CE).
  Modifiche all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 28 
 
  1. All'articolo 2, comma 4, della legge 18 febbraio  1997,  n.  28,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «le piattaforme e» sono soppresse; 
  b) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  precedenti
disposizioni non si applicano alle piattaforme ancorate a  terra  con
struttura emersa destinata alla  coltivazione  di  idrocarburi  o  di
ausilio alla prospezione, alla  ricerca,  alla  coltivazione  e  allo
sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  2  della
          legge 18 febbraio 1997, n. 28 (Norme di  recepimento  della
          direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni  in  materia
          d'imposta sul valore aggiunto sui traffici  internazionali,
          e di adeguamento della  disciplina  dell'imposta  di  bollo
          relativa  ai  contratti   bancari   e   finanziari),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.2 (Razionalizzazione e semplificazioni  relative
          ai traffici internazionali). - 1. - 3. Omissis 
                4. Agli effetti di cui all'articolo 8-bis del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni, per navi destinate  all'esercizio
          di  attività  commerciali  devono   intendersi   anche   i
          galleggianti antincendio, le  gru  galleggianti  mobili,  i
          pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi,  le
          chiatte  nonché  i  galleggianti  mobili  o   sommergibili
          destinati alla attività di ricerca e di  sfruttamento  del
          suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta ne'  e'
          consentita la variazione di cui all'articolo 26 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Le
          precedenti disposizioni non si applicano  alle  piattaforme
          ancorate  a  terra  con  struttura  emersa  destinata  alla
          coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla  prospezione,
          alla ricerca, alla  coltivazione  e  allo  sfruttamento  di
          giacimenti di idrocarburi in mare.». 
                             Art. 32-ter 
 
 
Imposta sul  valore  aggiunto  con  aliquota  agevolata  su  prodotti
                          igienico-sanitari 
 
  1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  dopo  il  numero  1-quater)  e'
aggiunto il seguente: 
  « 1-quinquies) prodotti per  la  protezione  dell'igiene  femminile
compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili;  coppette
mestruali ». 
  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  alle  operazioni
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta la parte II-bis della Tabella A  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del  1972,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Tabella A - Parte II-bis 
                Parte II-bis 
                Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento 
                  1) Le prestazioni di cui ai numeri 18),  19),  20),
          21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore
          dei  soggetti  indicati  nello  stesso  numero  27-ter)  da
          cooperative sociali e loro consorzi; 
                  1-bis)  basilico,  rosmarino  e  salvia,   freschi,
          origano a rametti o sgranato, destinati  all'alimentazione;
          piante allo  stato  vegetativo  di  basilico,  rosmarino  e
          salvia (v. d. ex 12.07); 
                  1-ter) prestazioni di trasporto urbano  di  persone
          effettuate  mediante  mezzi  di  trasporto   abilitati   ad
          eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale,  fluviale
          e lagunare; 
                  1-quater) tartufi freschi o refrigerati; 
              1-quinquies) prodotti  per  la  protezione  dell'igiene
          femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o
          lavabili; coppette mestruali.». 
                           Art. 32-quater 
 
 
         Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti 
                         a società semplici 
 
  1. I dividendi corrisposti  alla  società  semplice  si  intendono
percepiti  per  trasparenza  dai  rispettivi  soci  con   conseguente
applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti
alle  società  semplici,  in  qualsiasi  forma  e  sotto   qualsiasi
denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47,  comma  7,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle  società
e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettere  a),
b) e c), del medesimo testo unico: 
    
  a) per la  quota  imputabile  a  soggetti  tenuti  all'applicazione
dell'articolo 89 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,  sono  esclusi  dalla
formazione del reddito complessivo per  il  95  per  cento  del  loro
ammontare; 
  b) per la  quota  imputabile  a  soggetti  tenuti  all'applicazione
dell'articolo 59 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,  sono  esclusi  dalla
formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per  cento
del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti; 
  c) per la  quota  imputabile  alle  persone  fisiche  residenti  in
relazione  a  partecipazioni,  qualificate  e  non  qualificate,  non
relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a  titolo
d'imposta nella  misura  prevista  dall'articolo  27,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  2. La ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa,  di  cui
al comma 1, lettera  c),  del  presente  articolo  e'  operata  dalle
società ed agli enti indicati nelle lettere a)  e  b)  del  comma  1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.  Sugli
utili derivanti dalle azioni e dagli  strumenti  finanziari  similari
alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla
società  di  gestione  accentrata,  e'  applicata,  in  luogo  della
ritenuta di cui al periodo precedente, un'imposta  sostitutiva  delle
imposte  sui  redditi  con  la  stessa  aliquota  e   alle   medesime
condizioni. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 7  dell'articolo  47  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986: 
                «Art. 47 (Utili da partecipazione). -1. - 6. Omissis 
                7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
          soci in caso di recesso, di esclusione, di  riscatto  e  di
          riduzione del capitale esuberante o di  liquidazione  anche
          concorsuale delle società ed enti costituiscono utile  per
          la parte che eccede il prezzo pagato per  l'acquisto  o  la
          sottoscrizione delle azioni o quote annullate. 
                Omissis.». 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  73  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-bis. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 59, 65 e  89
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  917
          del 1986: 
                «Art. 59 (Dividendi). -1.  Gli  utili  relativi  alla
          partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e
          degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli  relativi
          ai titoli e agli strumenti finanziari di  cui  all'articolo
          44, comma 2, lettera a), e  le  remunerazioni  relative  ai
          contratti di cui all'articolo 109,  comma  9,  lettera  b),
          concorrono alla formazione del reddito  complessivo,  nella
          misura del 40 per cento del loro ammontare,  nell'esercizio
          in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto
          non diversamente previsto dal periodo precedente. 
                [2. Gli utili derivanti dai  contratti  di  cui  alla
          lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 non concorrono alla
          formazione del reddito complessivo  dell'esercizio  in  cui
          sono percepiti, in quanto esclusi, limitatamente al 60  per
          cento del loro ammontare.]» 
                «Art. 65 (Beni  relativi  all'impresa).  -1.  Per  le
          imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi,  si
          considerano relativi all'impresa, oltre  ai  beni  indicati
          alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85, a quelli
          strumentali  per  l'esercizio  dell'impresa  stessa  ed  ai
          crediti acquisiti  nell'esercizio  dell'impresa  stessa,  i
          beni appartenenti all'imprenditore che siano  indicati  tra
          le attività relative all'impresa nell'inventario tenuto  a
          norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di
          cui al comma 2 dell'articolo  43  si  considerano  relativi
          all'impresa  solo  se  indicati  nell'inventario;   per   i
          soggetti indicati nell'articolo 66, tale  indicazione  può
          essere effettuata  nel  registro  dei  beni  ammortizzabili
          ovvero secondo le modalità  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
          435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. 
                2.  Per  le  società  in  nome   collettivo   e   in
          accomandita semplice si  considerano  relativi  all'impresa
          tutti i beni ad esse appartenenti, salvo  quanto  stabilito
          nel comma 3 per le società di fatto. 
                3. Per le società di fatto si  considerano  relativi
          all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del  comma
          1  dell'art.  53,  i   crediti   acquisiti   nell'esercizio
          dell'impresa  e  i   beni   strumentali   per   l'esercizio
          dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri
          a nome dei soci utilizzati esclusivamente come  strumentali
          per l'esercizio dell'impresa. 
                3-bis.   Per   i   beni   strumentali    dell'impresa
          individuale   provenienti    dal    patrimonio    personale
          dell'imprenditore e'  riconosciuto,  ai  fini  fiscali,  il
          costo determinato in  base  alle  disposizioni  di  cui  al
          D.P.R. 23 dicembre  1974,  n.  689,  da  iscrivere  tra  le
          attività  relative  all'impresa  nell'inventario  di   cui
          all'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per le imprese
          di  cui  all'articolo  79,   nel   registro   dei   cespiti
          ammortizzabili. Le  relative  quote  di  ammortamento  sono
          calcolate a decorrere dall'esercizio  in  corso  alla  data
          dell'iscrizione.» 
                «Art. 89 (Dividendi ed interessi). -1. Per gli  utili
          derivanti dalla partecipazione  in  società  semplici,  in
          nome collettivo e in  accomandita  semplice  residenti  nel
          territorio  dello  Stato  si  applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 5. 
                2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e  sotto
          qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo
          47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73,
          comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a  formare  il
          reddito dell'esercizio in  cui  sono  percepiti  in  quanto
          esclusi dalla  formazione  del  reddito  della  società  o
          dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.
          La  stessa  esclusione  si   applica   alla   remunerazione
          corrisposta relativamente ai contratti di cui  all'articolo
          109,  comma  9,  lettera  b),  e  alla  remunerazione   dei
          finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente
          erogati dal socio o dalle sue  parti  correlate,  anche  in
          sede di accertamento. 
                2-bis. In deroga al  comma  2,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
          utili distribuiti relativi ad  azioni,  quote  e  strumenti
          finanziari   similari   alle   azioni   detenuti   per   la
          negoziazione concorrono per il loro intero  ammontare  alla
          formazione  del  reddito   nell'esercizio   in   cui   sono
          percepiti. 
                3.  Verificandosi  la  condizione  dell'articolo  44,
          comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma
          2 si applica agli utili  provenienti  da  soggetti  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle  remunerazioni
          derivanti da contratti di cui all'articolo  109,  comma  9,
          lettera b), stipulati con  tali  soggetti,  se  diversi  da
          quelli residenti o  localizzati  in  Stati  o  territori  a
          regime fiscale privilegiato individuati in base ai  criteri
          di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti  o
          localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio
          dell'interpello di cui al medesimo articolo  47-bis,  comma
          3, il rispetto, sin dal primo  periodo  di  possesso  della
          partecipazione,  della  condizione  indicata  nel  medesimo
          articolo, comma 2, lettera b). Gli  utili  provenienti  dai
          soggetti di cui  all'articolo  73,  comma  1,  lettera  d),
          residenti o localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime
          fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di  cui
          all'articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni  derivanti
          dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
          stipulati con tali soggetti, non concorrono  a  formare  il
          reddito dell'esercizio in  cui  sono  percepiti  in  quanto
          esclusi  dalla  formazione  del  reddito   dell'impresa   o
          dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare,
          a  condizione  che  sia   dimostrata,   anche   a   seguito
          dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo  47-bis,
          comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2,
          lettera  a),  del  medesimo  articolo;  in  tal  caso,   e'
          riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2
          dell'articolo 167, residente nel  territorio  dello  Stato,
          ovvero  alle  sue  controllate  residenti  percipienti  gli
          utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo  165  in
          ragione  delle  imposte   assolte   dall'impresa   o   ente
          partecipato sugli utili  maturati  durante  il  periodo  di
          possesso della partecipazione, in  proporzione  alla  quota
          imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta
          italiana   relativa   a   tali   utili.   Ai   soli    fini
          dell'applicazione  dell'imposta,  l'ammontare  del  credito
          d'imposta di cui al  periodo  precedente  e'  computato  in
          aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione  e'
          stato omesso soltanto il computo del credito  d'imposta  in
          aumento del  reddito  complessivo,  si  può  procedere  di
          ufficio alla  correzione  anche  in  sede  di  liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
          Ai fini del presente comma, si considerano  provenienti  da
          imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
          a regime privilegiato gli utili  relativi  al  possesso  di
          partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni
          di controllo, ai sensi del comma 2  dell'articolo  167,  in
          società residenti all'estero che  conseguono  utili  dalla
          partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in
          Stati o territori a regime privilegiato  e  nei  limiti  di
          tali utili. Qualora il contribuente intenda far  valere  la
          sussistenza,  sin  dal  primo  periodo  di  possesso  della
          partecipazione, della condizione indicata nella lettera  b)
          del comma 2 dell'articolo 47-bis ma  non  abbia  presentato
          l'istanza di interpello prevista dal comma 3  del  medesimo
          articolo ovvero, avendola presentata,  non  abbia  ricevuto
          risposta favorevole, la percezione di utili provenienti  da
          partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
          Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
          in base ai criteri di cui  all'articolo  47-bis,  comma  1,
          deve essere segnalata nella dichiarazione  dei  redditi  da
          parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
          indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la
          sanzione amministrativa  prevista  dall'articolo  8,  comma
          3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  471.
          Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per  il
          loro intero ammontare gli utili relativi  ai  contratti  di
          cui  all'articolo  109,  comma  9,  lettera  b),  che   non
          soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo. 
                3-bis. L'esclusione di cui  al  comma  2  si  applica
          anche: 
                  a)  alle  remunerazioni   sui   titoli,   strumenti
          finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9,
          lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della  quota
          di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109; 
                  b)  alle  remunerazioni  delle  partecipazioni   al
          capitale o al patrimonio e a  quelle  dei  titoli  e  degli
          strumenti finanziari di cui  all'articolo  44,  provenienti
          dai soggetti che hanno i requisiti  individuati  nel  comma
          3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per  cento
          della quota di esse non deducibile nella determinazione del
          reddito del soggetto erogante. 
                3-ter. La disposizione di cui  alla  lettera  b)  del
          comma 3-bis si  applica  limitatamente  alle  remunerazioni
          provenienti da una società che  riveste  una  delle  forme
          previste  dall'allegato  I,  parte   A,   della   direttiva
          2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
          e' detenuta una partecipazione  diretta  nel  capitale  non
          inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno  un
          anno, e che: 
                  a) risiede ai fini  fiscali  in  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi  di
          una  convenzione  in  materia  di  doppia  imposizione  sui
          redditi  con  uno  Stato  terzo,  residente  al  di   fuori
          dell'Unione europea; 
                  b) e' soggetta, nello  Stato  di  residenza,  senza
          possibilità di fruire di regimi di opzione  o  di  esonero
          che non siano territorialmente o temporalmente limitati,  a
          una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B,  della
          citata  direttiva  o  a   qualsiasi   altra   imposta   che
          sostituisca una delle imposte indicate. 
                4. Si applicano le disposizioni di cui agli  articoli
          46 e 47, ove compatibili. 
                5. Se la misura non e' determinata per  iscritto  gli
          interessi si computano al saggio legale. 
                6. Gli interessi derivanti  da  titoli  acquisiti  in
          base a contratti  «pronti  contro  termine»  che  prevedono
          l'obbligo di rivendita a termine dei titoli,  concorrono  a
          formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
          nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva
          o negativa  tra  il  corrispettivo  a  pronti  e  quello  a
          termine, al netto degli interessi maturati sulle  attività
          oggetto  dell'operazione  nel   periodo   di   durata   del
          contratto, concorre a  formare  il  reddito  per  la  quota
          maturata nell'esercizio. 
                7. Per  i  contratti  di  conto  corrente  e  per  le
          operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi  i
          conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti  tra
          aziende e istituti  di  credito,  si  considerano  maturati
          anche gli interessi  compensati  a  norma  di  legge  o  di
          contratto.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600   (Disposizioni   comuni   in   materia   di
          accertamento delle imposte sui redditi): 
                «Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). -1. Le società  e
          gli enti indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
          dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una
          ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in
          qualunque  forma  corrisposti,  anche  nei  casi   di   cui
          all'articolo 47, comma  7,  del  predetto  testo  unico,  a
          persone fisiche residenti  in  relazione  a  partecipazioni
          qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere  c)  e
          c-bis) del comma 1  dell'articolo  67  del  medesimo  testo
          unico  nonché  agli  utili   derivanti   dagli   strumenti
          finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),  e
          dai contratti di  associazione  in  partecipazione  di  cui
          all'articolo 109, comma 9, lettera b), del  predetto  testo
          unico, non relative all'impresa ai sensi  dell'articolo  65
          del medesimo testo unico. La ritenuta e' applicata altresì
          dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
          sensi dell'articolo 55 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi  e  dalle  società  in  nome   collettivo   e   in
          accomandita semplice ed equiparate di  cui  all'articolo  5
          del  medesimo  testo  unico  sugli  utili   derivanti   dai
          contratti di associazione in  partecipazione  previsti  nel
          precedente   periodo,   corrisposti   a   persone   fisiche
          residenti; per i soggetti che  determinano  il  reddito  ai
          sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico,  in  luogo
          del patrimonio netto si assume il  valore  individuato  nel
          comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico.». 
                          Art. 32-quinquies 
 
 
Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione  di  opere
                          di urbanizzazione 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 27 luglio  2000,  n.  212,  non  si  considerano  corrispettivi
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto  i  contributi  di
cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della provincia
autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla  provincia
per  l'esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e   di
allacciamento  da  parte  degli   assegnatari   di   aree   destinate
all'edilizia abitativa agevolata in attuazione delle  convenzioni  di
cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale n. 13 del 1998. 
    
    
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate  in  300.000
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          della citata legge n. 212 del 2000: 
                «Art. 1 (Principi generali). -1. Omissis. 
                2. L'adozione  di  norme  interpretative  in  materia
          tributaria  può   essere   disposta   soltanto   in   casi
          eccezionali e con legge ordinaria, qualificando  come  tali
          le disposizioni di interpretazione autentica. 
                Omissis.». 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-ter. 
                           Art. 32-sexies 
 
 
Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture  degli
                      ex ospedali psichiatrici 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un Fondo, con la dotazione di 2 milioni di  euro
annui per ciascuno degli  anni  dal  2020  al  2029,  destinato  alla
ristrutturazione e alla riqualificazione energetica  delle  strutture
degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999 ai sensi della
legge 13 maggio 1978,  n.  180,  nel  pieno  rispetto  del  carattere
storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro della salute e con  il  Ministro  per  i  beni  e  le
attività culturali e per il turismo, sono individuate  le  strutture
destinatarie degli interventi e  sono  stabiliti  le  modalità  e  i
criteri per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo. 
  2. Per le finalità di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di  2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020  al  2030,  al
cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge 13 maggio 1978, n. 180 recante "Accertamenti e
          trattamenti sanitari volontari e obbligatori" e' pubblicata
          nella Gazz. Uff. 16 maggio 1978, n. 133. 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-ter. 
                               Art. 33 
 
 
         Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici 
 
  1. I soggetti di  cui  all'articolo  1  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla  data  del
26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la  sede  legale  o  la  sede
operativa nel territorio dei Comuni di Aci  Bonaccorsi,  Aci  Catena,
Aci  Sant'Antonio,  Acireale,  Milo,  Santa  Venerina,   Trecastagni,
Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno  usufruito  della  sospensione
dei termini dei versamenti tributari  scadenti  nel  periodo  dal  26
dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i  predetti  versamenti,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione  entro
il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa  data,  mediante
rateizzazione fino a un massimo di  diciotto  rate  mensili  di  pari
importo da  versare  entro  il  16  di  ogni  mese.  Gli  adempimenti
tributari, diversi dai versamenti, non  eseguiti  per  effetto  della
sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  9,2  milioni  di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 107 dell'articolo
          2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
                «Art. 2. - Commi 1. - 106. Omissis 
                107.  Al  decreto-legge  30  gennaio  1998,   n.   6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1998,
          n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 e'  aggiunto  il
          seguente: 
                    "7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza,
          le regioni completano gli  interventi  di  ricostruzione  e
          sviluppo nei rispettivi territori secondo  le  disposizioni
          del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante  la
          vigenza  dello  stato  di  emergenza,  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, dal  Ministro  dell'interno  e  dai
          commissari delegati"; 
                  b) al comma 7 dell'articolo  3,  le  parole:  "alla
          fine  dello  stato  di  emergenza"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "al 31 dicembre 2012"; 
                  c) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
                    "Art.  10-bis.  -   (Misure   per   i   territori
          interessati  dal  sisma  del  dicembre  2000)  -  1.   Alla
          cessazione dello stato di emergenza  dichiarato  a  seguito
          del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni
          della  provincia  di  Terni,   continuano   ad   applicarsi
          l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n.  3101  del  22
          dicembre 2000 del Ministro dell'interno,  delegato  per  il
          coordinamento  della  protezione  civile,  e  l'articolo  6
          dell'ordinanza n. 3124 del  12  aprile  2001  del  Ministro
          dell'interno,   delegato   per   il   coordinamento   della
          protezione civile»; 
                  d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' inserito  il
          seguente: 
                    «5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza,
          i contributi di cui ai commi 2 e  3,  determinati  in  19,5
          milioni di euro sulla base delle certificazioni  analitiche
          del Ministero dell'interno  relative  all'anno  2006,  sono
          assegnati annualmente per il quinquiennio  2008-2012  negli
          importi progressivamente ridotti nella misura di un  quinto
          per ciascun anno del suddetto quinquennio"; 
                  e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo
          14 e' aggiunto il seguente: "Alla cessazione dello stato di
          emergenza,  per  il   quinquennio   2008-2012,   le   spese
          necessarie per le attività previste  dal  presente  comma,
          quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base  di
          calcolo  la  spesa  sostenuta   nel   2006   sono   erogate
          annualmente negli importi  progressivamente  ridotti  nella
          misura  di  un  quinto  per  ciascun  anno   del   suddetto
          quinquennio"; 
                  f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i
          seguenti: 
                    "5-bis. Alla cessazione dello stato di  emergenza
          le risorse giacenti nelle contabilità  speciali  istituite
          ai sensi del comma 3 dell'articolo  17  dell'ordinanza  del
          Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento  della
          protezione civile, n.  2668  del  28  settembre  1997  sono
          versate nelle contabilità speciali di cui al  comma  5  ed
          utilizzate  per  il  completamento  degli   interventi   da
          ultimare. 
                    5-ter. Alla cessazione dello stato di  emergenza,
          per la prosecuzione e per il completamento del programma di
          interventi urgenti di cui al capo I del  presente  decreto,
          le regioni Marche e Umbria  sono  autorizzate  a  contrarre
          mutui a fronte dei quali il Dipartimento  della  protezione
          civile  e'  autorizzato   a   concorrere   con   contributi
          quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da  ciascuno
          degli esercizi 2008, 2009 e 2010".» 
                             Art. 33-bis 
 
 
                  Fondo per le vittime dell'amianto 
 
  1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal
2016 al 2020». 
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1,  pari
a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 278 e 862 dell'articolo 1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. -Commi 1. - 277. Omissis. 
                278. E'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per
          le vittime dell'amianto, in favore degli  eredi  di  coloro
          che sono deceduti a seguito di patologie  asbesto-correlate
          per   esposizione   all'amianto    nell'esecuzione    delle
          operazioni portuali  nei  porti  nei  quali  hanno  trovato
          applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992,  n.
          257, con una dotazione di 10 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2016 al 2020. Le prestazioni del  Fondo  non
          escludono la fruizione dei diritti  derivanti  dalle  norme
          generali e speciali  dell'ordinamento  e  si  cumulano  con
          essi.  Il  Fondo  concorre  al  pagamento,  in  favore  dei
          superstiti di coloro che sono  deceduti  per  le  patologie
          asbesto-correlate, di  quanto  agli  stessi  superstiti  e'
          dovuto a titolo di risarcimento del danno,  patrimoniale  e
          non patrimoniale, come liquidato con sentenza  esecutiva  o
          con verbale di conciliazione giudiziale. Le procedure e  le
          modalità di erogazione delle  prestazioni  sono  stabilite
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
                279. - 861. Omissis. 
                862. Al  fine  di  favorire  il  miglioramento  delle
          condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  con
          effetto dal 1º gennaio 2016,  presso  l'Istituto  nazionale
          per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
          e' istituito un fondo con la dotazione  di  45  milioni  di
          euro per l'anno 2016 e  di  35  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2017.  Il  fondo   e'   destinato   a
          finanziare gli investimenti per l'acquisto  o  il  noleggio
          con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di
          macchine agricole e forestali, caratterizzati da  soluzioni
          innovative per l'abbattimento delle  emissioni  inquinanti,
          la riduzione  del  rischio  rumore,  il  miglioramento  del
          rendimento e della  sostenibilità  globali  delle  aziende
          agricole, nel rispetto del  regolamento  (UE)  n.  702/2014
          della  Commissione,  del  25  giugno  2014,  e  vi  possono
          accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore
          della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli. 
                Omissis.». 
                               Art. 34 
 
 
           Compartecipazione comunale al gettito accertato 
 
  1. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13  agosto  2011,
n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,
n.148, le parole «per gli anni dal  2012  al  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2021». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  12-bis  dell'articolo  1
          del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148
          (Ulteriori   misure   urgenti   per   la    stabilizzazione
          finanziaria e  per  lo  sviluppo),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1 (Disposizioni per la  riduzione  della  spesa
          pubblica). -01. - 12. Omissis. 
                12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione  dei
          comuni all'attività di accertamento  tributario,  per  gli
          anni dal 2012 al 2021, la  quota  di  cui  all'articolo  2,
          comma 10, lettera b),  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento. 
                Omissis.». 
                               Art. 35 
 
 
                 Modifiche all'articolo 96 del TUIR 
 
  1. All'articolo 96 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, il comma 11 e' sostituito dal seguente:  «11.  Ai  fini
dei commi da 8 a 10: 
    a) per progetto infrastrutturale  pubblico  a  lungo  termine  si
intende il  progetto  rientrante  tra  quelli  cui  si  applicano  le
disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50; 
    b)  nel  caso  di  costituzione  di  una  società  di   progetto
strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto  ad  attività  e
passività non afferenti al progetto infrastrutturale  medesimo  sono
integralmente deducibili gli interessi  passivi  e  oneri  finanziari
relativi ai prestiti  stipulati  dalla  società  di  progetto  anche
qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui  al  comma  8,
lettera  a)  utilizzati  per  finanziare  progetti   infrastrutturali
pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50.». 
                               Art. 36 
 
 
                       Incentivi Conto Energia 
 
  1. In caso di cumulo degli incentivi  alla  produzione  di  energia
elettrica da impianti fotovoltaici di cui  ai  decreti  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio  2011
e 5 luglio 2012  con  la  detassazione  per  investimenti  ambientali
realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi
da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente  ha
facoltà di avvalersi di quanto previsto dal comma 2. 
  2.  Il  mantenimento  del  diritto  a  beneficiare  delle   tariffe
incentivanti riconosciute dal Gestore  dei  Servizi  Energetici  alla
produzione di energia elettrica e' subordinato al  pagamento  di  una
somma  determinata  applicando   alla   variazione   in   diminuzione
effettuata  in   dichiarazione   relativa   alla   detassazione   per
investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente. 
  3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di  cui  al
comma 2 devono presentare apposita  comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate.  Le  modalità  di  presentazione  e  il   contenuto   della
comunicazione  sono  stabiliti  con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  4. Nella comunicazione di cui al comma  3  il  contribuente  indica
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il  recupero  delle
agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui  al
comma 1 e assume l'impegno a rinunciare  agli  stessi  giudizi,  che,
dietro presentazione di copia della comunicazione e  nelle  more  del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.  L'estinzione
del  giudizio  e'  subordinata  all'effettivo  perfezionamento  della
definizione  e  alla  produzione,  nello   stesso   giudizio,   della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso  contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. 
  5.  La  definizione  si  perfeziona  con  la  presentazione   della
comunicazione di cui al comma 3 e  con  il  pagamento  degli  importi
dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020. 
  6. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri
diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della  facoltà  di
cui al presente articolo. 
  6-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di  cui
al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il Gestore dei
servizi energetici non applica le decurtazioni degli incentivi di cui
all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e  tiene
conto della disciplina di  cui  al  comma  4  del  presente  articolo
relativa ai giudizi pendenti. 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare 6 agosto 2010 recante «Incentivazione
          della produzione di energia elettrica mediante  conversione
          fotovoltaica della fonte solare» e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 24 agosto 2010, n. 197. 
              Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare 5 maggio 2011 recante «Incentivazione
          della produzione di energia elettrica  da  impianti  solari
          fotovoltaici» e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  12  maggio
          2011, n. 109. 
              Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare 5  luglio  2012  recante  «Attuazione
          dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,
          recante  incentivazione   della   produzione   di   energia
          elettrica da  impianti  solari  fotovoltaici  (c.d.  Quinto
          Conto Energia)» e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  10  luglio
          2012, n. 159, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  42  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione  della
          direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE): 
                «Art.  42  (Controlli  e  sanzioni  in   materia   di
          incentivi).  -1.  L'erogazione  di  incentivi  nel  settore
          elettrico e termico, di competenza del GSE, e'  subordinata
          alla verifica dei dati forniti  dai  soggetti  responsabili
          che  presentano  istanza.  La  verifica,  che  può  essere
          affidata anche agli enti controllati dal GSE, e' effettuata
          attraverso il  controllo  della  documentazione  trasmessa,
          nonché  con  controlli  a  campione  sugli   impianti.   I
          controlli sugli impianti, per i quali i  soggetti  preposti
          dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale,  sono
          svolti  anche  senza  preavviso  ed  hanno  ad  oggetto  la
          documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione
          impiantistica e  le  modalità  di  connessione  alla  rete
          elettrica. 
                2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e
          verifiche   spettanti   alle    amministrazioni    statali,
          regionali, agli enti locali nonché  ai  gestori  di  rete.
          Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalità stabilite ai fini
          dell'applicazione dell'articolo 1, comma 382-septies, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  i   controlli   sulla
          provenienza  e  tracciabilità  di   biomasse,   biogas   e
          bioliquidi sostenibili. 
                3.  Nel  caso  in  cui  le   violazioni   riscontrate
          nell'ambito dei controlli di cui  ai  commi  1  e  2  siano
          rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi,  il  GSE
          dispone il rigetto dell'istanza ovvero la  decadenza  dagli
          incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate,  e
          trasmette   all'Autorità   l'esito   degli    accertamenti
          effettuati  per  l'applicazione  delle  sanzioni   di   cui
          all'articolo 2,  comma  20,  lettera  c),  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente,  al
          fine di salvaguardare la produzione  di  energia  da  fonti
          rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento
          della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone  la
          decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il  10
          e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione.
          Nel  caso  in  cui  le  violazioni   siano   spontaneamente
          denunciate dal soggetto responsabile  al  di  fuori  di  un
          procedimento di verifica e controllo le  decurtazioni  sono
          ulteriormente ridotte della metà. 
                3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie
          di valutazione delle richieste di verifica e certificazione
          dei risparmi aventi ad oggetto il  rilascio  di  titoli  di
          efficienza energetica di cui all'articolo 29 o  nell'ambito
          di  attività  di  verifica,  il  GSE  riscontri   la   non
          rispondenza  del  progetto  proposto   e   approvato   alla
          normativa vigente alla data di presentazione del progetto e
          tali difformità non derivino  da  discordanze  tra  quanto
          trasmesso   dal   proponente   e   la   situazione    reale
          dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da
          dichiarazioni false  o  mendaci  rese  dal  proponente,  e'
          disposto  il  rigetto  dell'istanza  di  rendicontazione  o
          l'annullamento  del  provvedimento  di  riconoscimento  dei
          titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter. 
                3-ter. Nei casi di cui al comma  3-bis,  gli  effetti
          del rigetto dell'istanza  di  rendicontazione,  disposto  a
          seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo
          di rendicontazione oggetto della richiesta  di  verifica  e
          certificazione dei risparmi. Gli effetti  dell'annullamento
          del  provvedimento,  disposto  a   seguito   di   verifica,
          decorrono  dall'adozione   del   provvedimento   di   esito
          dell'attività di verifica.  Per  entrambe  le  fattispecie
          indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate
          relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo
          periodo  si  applicano  anche   alle   verifiche   e   alle
          istruttorie  relative  alle   richieste   di   verifica   e
          certificazione dei risparmi già concluse. 
                3-quater. Al fine di salvaguardare le  iniziative  di
          realizzazione di impianti fotovoltaici di  piccola  taglia,
          salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato
          l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3
          kW nei quali, a seguito di verifica,  risultino  installati
          moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti
          alla normativa di riferimento, si applica una  decurtazione
          del 10 per cento della tariffa incentivante sin dalla  data
          di decorrenza della convenzione,  fermo  restando,  ove  ne
          ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di  cui
          all'articolo 14, comma  1,  lettera  d),  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  109  del  12  maggio  2011,  e
          all'articolo 5,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato
          nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.
          159 del 10  luglio  2012,  fermo  restando  il  diritto  di
          rivalsa  del  beneficiario  nei  confronti   dei   soggetti
          responsabili della non conformità dei  moduli  installati.
          La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante
          si  applica  anche  agli  impianti  ai   quali   e'   stata
          precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento,
          prevista dalle disposizioni previgenti. 
                4.  Per  le  finalità  di  cui  al   comma   3,   le
          amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai  controlli
          relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la
          costruzione  e  l'esercizio   degli   impianti   da   fonti
          rinnovabili, fermo restando il  potere  sanzionatorio  loro
          spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli
          accertamenti effettuati, nel  caso  in  cui  le  violazioni
          riscontrate siano rilevanti ai fini  dell'erogazione  degli
          incentivi. 
                4-bis. Al fine  di  salvaguardare  la  produzione  di
          energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici,  agli
          impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali,  a  seguito
          di verifiche o controlli, risultano installati  moduli  non
          certificati  o  con  certificazioni  non  rispondenti  alla
          normativa  di  riferimento  e  per  i  quali  il   soggetto
          beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le
          azioni consentite dalla legge nei  confronti  dei  soggetti
          responsabili della non conformità dei moduli, si  applica,
          su  istanza  del  medesimo   soggetto   beneficiario,   una
          decurtazione del 10 per cento  della  tariffa  incentivante
          base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza  della
          convenzione con  il  GSE.  Non  si  applicano  comunque  le
          maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera  d),
          del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5  maggio
          2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  109  del  12
          maggio 2011, e all'articolo 5, comma  2,  lettera  a),  del
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  5  luglio
          2012, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  143  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  159  del  10   luglio   2012.   La
          decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si
          applica   anche   agli   impianti   ai   quali   e'   stata
          precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento,
          prevista dalle disposizioni previgenti. 
                4-ter. La misura della decurtazione di cui  al  comma
          4-bis e' dimezzata qualora la mancanza di certificazione  o
          la mancata rispondenza della certificazione alla  normativa
          di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al
          di fuori di un procedimento di verifica o controllo. 
                4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e
          4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea  documentazione
          prodotta  dagli  istanti  secondo  modalità  proporzionate
          indicate dallo stesso  GSE,  la  sostanziale  ed  effettiva
          rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la
          loro perfetta funzionalità e sicurezza. 
                4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del
          beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili  della
          non conformità dei moduli. Restano ferme  eventuali  altre
          responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e
          le conseguenze di eventuali altre violazioni  ai  fini  del
          diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi. 
                4-sexies. Al fine di salvaguardare la  produzione  di
          energia elettrica derivante da impianti eolici,  tutti  gli
          impianti  eolici  già  iscritti  in  posizione  utile  nel
          registro EOLN-RG2012, ai quali e'  stato  negato  l'accesso
          agli  incentivi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico   6   luglio   2012,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159
          del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione  della
          data del titolo  autorizzativo  in  sede  di  registrazione
          dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi  agli
          incentivi previsti dalla normativa per  tale  registro.  La
          riammissione avviene a condizione che l'errata  indicazione
          della   data   del   titolo   autorizzativo    non    abbia
          effettivamente  portato  all'impianto   un   vantaggio   in
          relazione alla sua posizione in graduatoria. 
                5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  il  GSE  fornisce  al  Ministero  dello
          sviluppo economico gli elementi per la definizione  di  una
          disciplina organica dei controlli che,  in  conformità  ai
          principi  di  efficienza,  efficacia  e   proporzionalità,
          stabilisca: 
                  a) le modalità con le  quali  i  gestori  di  rete
          forniscono supporto operativo al GSE per la verifica  degli
          impianti di  produzione  di  energia  elettrica  e  per  la
          certificazione  delle  misure  elettriche   necessarie   al
          rilascio degli incentivi; 
                  b) le procedure per lo  svolgimento  dei  controlli
          sugli impianti di competenza del GSE; 
                  c) le violazioni rilevanti ai fini  dell'erogazione
          degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di
          impianto e potenza nominale; 
                  c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione
          dell'incentivo ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3; 
                  d) le modalità con cui sono messe  a  disposizione
          delle  autorità  pubbliche  competenti  all'erogazione  di
          incentivi le informazioni relative ai soggetti  esclusi  ai
          sensi dell'articolo 23, comma 3; 
                  e)  le  modalità  con   cui   il   GSE   trasmette
          all'Autorità per l'energia elettrica e il  gas  gli  esiti
          delle istruttorie ai fini dell'applicazione delle  sanzioni
          di cui al comma 3. 
                6. Entro un mese dal ricevimento  degli  elementi  di
          cui al comma 5, il Ministro dello sviluppo  economico,  con
          proprio decreto, definisce la disciplina dei  controlli  di
          cui al medesimo comma 5. 
                7. L'Autorità  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          definisce le modalità con le  quali  gli  eventuali  costi
          connessi alle attività di controllo  trovano  copertura  a
          valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e
          del gas, nonché le modalità  con  le  quali  gli  importi
          derivanti dall'irrogazione delle sanzioni  sono  portati  a
          riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione  delle
          fonti rinnovabili.». 
                               Art. 37 
 
Disposizioni sui termini di pagamento della definizione  agevolata  e
  sui tassi di interesse 
 
  1.  La  scadenza  di  pagamento  del  31   luglio   2019   prevista
dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b),  21,  22,  23  e  24,  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, e' fissata al 30 novembre 2019. 
  1-bis.  Le  disposizioni  dell'articolo  12,   comma   7-bis,   del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano,  con
le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con  riferimento
ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre
2019. 
  1-ter. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e  i
rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste
dalla  legge  26  gennaio  1961,  n.  29,  e  dall'articolo  13   del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e'  determinato,
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura  compresa
tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento. 
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1-ter
del presente articolo, per gli interessi di cui all'articolo  20  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21,  30,
39 e 44 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma  2,  e
15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dei commi 2, 21, 22,  23  e
          24 dell'articolo 3 del  citato  decreto-legge  n.  119  del
          2018,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   17
          dicembre 2018, n. 136: 
                «Art. 3 (Definizione agevolata dei  carichi  affidati
          all'agente della riscossione). -1. Omissis 
                2. Il pagamento delle somme di  cui  al  comma  1  e'
          effettuato: 
                  a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019; 
                  b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive,
          la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari
          al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
          della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio  e
          il 30  novembre  2019;  le  restanti,  di  pari  ammontare,
          scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
          novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. 
                3. - 20. Omissis. 
                21. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          l'integrale pagamento, entro  il  termine  differito  al  7
          dicembre  2018,  delle  residue  somme  dovute   ai   sensi
          dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b),  numero  2),  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  in
          scadenza nei mesi di  luglio,  settembre  e  ottobre  2018,
          determina,  per  i   debitori   che   vi   provvedono,   il
          differimento  automatico  del  versamento  delle   restanti
          somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di  pari
          importo, con scadenza il 31 luglio  e  il  30  novembre  di
          ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
          dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso  dello  0,3  per
          cento annuo. A tal fine, entro il  30  giugno  2019,  senza
          alcun  adempimento  a  carico  dei  debitori   interessati,
          l'agente della riscossione invia a questi  ultimi  apposita
          comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
          pagamento delle somme dovute  alle  nuove  scadenze,  anche
          tenendo conto di quelle stralciate ai  sensi  dell'articolo
          4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera
          c); si applicano altresì, a seguito  del  pagamento  della
          prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui
          al comma 13, lettera b). 
                22. Resta salva la  facoltà,  per  il  debitore,  di
          effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il
          pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21. 
                23. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  4,  i
          debiti relativi  ai  carichi  per  i  quali  non  e'  stato
          effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018,
          delle somme da versare nello stesso termine in  conformità
          alle  previsioni  del  comma  21  possono  essere  definiti
          secondo le disposizioni del presente articolo  versando  le
          somme di cui al comma 1 in  unica  soluzione  entro  il  31
          luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b),  nel
          numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di  pari
          importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il
          30 novembre 2019 e  le  restanti  il  28  febbraio,  il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  degli  anni  2020  e
          2021. 
                24. Relativamente ai debiti  risultanti  dai  singoli
          carichi affidati  agli  agenti  della  riscossione  dal  1°
          gennaio 2000 al  30  settembre  2017,  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22  ottobre
          2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          dicembre  2016,  n.  225,  effettuano  il  pagamento  delle
          residue somme dovute ai fini  delle  definizioni  agevolate
          previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge  n.  193
          del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di
          pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
          ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
          dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso  dello  0,3  per
          cento annuo. A tal fine, entro il  30  giugno  2019,  senza
          alcun  adempimento  a  carico  dei  debitori   interessati,
          l'agente della riscossione invia a questi  ultimi  apposita
          comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
          pagamento  delle  somme  dovute  alle  nuove  scadenze.  Si
          applicano le disposizioni di cui al comma 12,  lettera  c);
          si applicano altresì, a seguito del pagamento della  prima
          delle predette rate, le disposizioni di cui  al  comma  13,
          lettera b). Resta salva la facoltà, per  il  debitore,  di
          effettuare il pagamento di tali  rate  in  unica  soluzione
          entro il 31 luglio 2019. 
                Omissis.» 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   7-bis
          dell'articolo 12 del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.
          145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
          2014,  n.  9  (Interventi  urgenti  di  avvio   del   piano
          «Destinazione Italia», per il  contenimento  delle  tariffe
          elettriche e  del  gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo
          sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle  imprese,  nonché
          misure per la realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO
          2015): 
                «Art. 12 (Misure per favorire il credito alla piccola
          e media impresa). -1. - 7. Omissis. 
                7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite, nel rispetto  degli  equilibri  di
          finanza  pubblica,  le  modalità  per  la   compensazione,
          nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore  delle
          imprese titolari di crediti non prescritti, certi,  liquidi
          ed esigibili, per somministrazione,  forniture,  appalti  e
          servizi, anche professionali, maturati nei confronti  della
          pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità
          previste dai decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 22  maggio  2012  e  25  giugno  2012,  pubblicati,
          rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  n.  143  del  21
          giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio
          2012, qualora la somma iscritta a  ruolo  sia  inferiore  o
          pari al credito vantato. Con il decreto  di  cui  al  primo
          periodo sono individuati gli  aventi  diritto,  nonché  le
          modalità di trasmissione dei relativi  elenchi  all'agente
          della riscossione. 
                Omissis.». 
              La legge 26 gennaio 1961, n. 29 recante "Norme  per  la
          disciplina della riscossione  dei  carichi  in  materia  di
          tasse e di imposte indirette sugli  affari"  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 1° marzo 1961, n. 53. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto-legge 30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1994,  n.   133
          (Ulteriori interventi correttivi di  finanza  pubblica  per
          l'anno 1994): 
                «Art. 13 (Interessi per rapporti di credito e  debito
          di imposta). -1. Gli interessi per la riscossione o per  il
          rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e
          44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure  del
          9 per cento annuo e del  4,5  per  cento  semestrale,  sono
          dovuti a decorrere dal 1°  gennaio  1994,  rispettivamente,
          nelle misure del 6 e del 3 per cento. 
                2. Gli interessi  previsti  dalla  legge  26  gennaio
          1961, n.  29,  e  successive  modificazioni,  nella  misura
          semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere  dal
          1° gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa
          data gli interessi  previsti  in  materia  di  imposta  sul
          valore aggiunto nella misura del 9  per  cento  annuo  sono
          dovuti nella misura del 6 per cento. 
                3.  Il  Ministro  delle  finanze  e'  autorizzato   a
          determinare,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, la misura degli interessi  di  cui  ai
          commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1995.». 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 del citato
          decreto legislativo n. 241 del 1997: 
                «Art. 20 (Pagamenti rateali). - 1. Le somme dovute  a
          titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi
          dovuti dai soggetti titolari di posizione  assicurativa  in
          una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione  di
          quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto  del
          versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere
          versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede
          di dichiarazione  periodica,  in  rate  mensili  di  uguale
          importo, con la maggiorazione degli  interessi  di  cui  al
          comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso,  il
          pagamento deve essere completato entro il mese di  novembre
          dello stesso anno di presentazione  della  dichiarazione  o
          della denuncia. La disposizione non si applica per le somme
          dovute ai sensi del titolo llI del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                2. La misura dell'interesse e' pari al tasso previsto
          dall'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. 
                3. La facoltà del comma  1  può  essere  esercitata
          anche dai soggetti non ammessi alla  compensazione  di  cui
          all'Art. 17, comma 1. 
                4. I versamenti  rateali  sono  effettuati  entro  il
          giorno sedici di ciascun mese per i  soggetti  titolari  di
          partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli  altri
          contribuenti. 
                5. Le disposizioni del comma 2 si  applicano  per  il
          calcolo degli interessi di cui all'Art. 3, commi 8 e 9, del
          decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  1992,
          n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta
          per il controllo della dichiarazione e per la  liquidazione
          delle  imposte  e  del  contributo  al  Servizio  sanitario
          nazionale.». 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 20, 21,  30,
          39 e 44 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione
          delle imposte sul reddito): 
                «Art.  20  (Interessi  per  ritardata  iscrizione   a
          ruolo). -Sulle imposte o sulle maggiori imposte  dovute  in
          base  alla  liquidazione  ed  al  controllo  formale  della
          dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
          partire dal giorno successivo  a  quello  di  scadenza  del
          pagamento e fino alla data di  consegna  al  concessionario
          dei  ruoli  nei  quali  tali  imposte  sono  iscritte,  gli
          interessi al tasso del quattro per cento annuo.» 
                «Art. 21 (Interessi  per  dilazione  del  pagamento).
          -Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso
          ai sensi  dell'articolo  19,  comma  1,  si  applicano  gli
          interessi al tasso del 4,5 per cento annuo. 
                L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel
          provvedimento con il quale viene  accordata  la  prolungata
          rateazione   dell'imposta   ed   e'   riscosso   unitamente
          all'imposta alle scadenze stabilite. 
                I privilegi generali  e  speciali  che  assistono  le
          imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo  per  il
          quale la rateazione e' prolungata e  riguardano  anche  gli
          interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.» 
                «Art.  30  (Interessi  di   mora).   -   1.   Decorso
          inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma  2,
          sulle  somme  iscritte  a  ruolo,   esclusi   le   sanzioni
          pecuniarie tributarie e  gli  interessi,  si  applicano,  a
          partire dalla data della notifica  della  cartella  e  fino
          alla data del pagamento, gli interessi  di  mora  al  tasso
          determinato annualmente con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.» 
                «Art.   39    (Sospensione    amministrativa    della
          riscossione).  -1.  Il  ricorso  contro  il  ruolo  di  cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
          n. 546, non sospende la  riscossione;  tuttavia,  l'ufficio
          delle entrate o  il  centro  di  servizio  ha  facoltà  di
          disporla  in  tutto  o  in  parte   fino   alla   data   di
          pubblicazione della sentenza della  commissione  tributaria
          provinciale,  con  provvedimento  motivato  notificato   al
          concessionario e al  contribuente.  Il  provvedimento  può
          essere revocato ove sopravvenga  fondato  pericolo  per  la
          riscossione. 
                2. Sulle somme il cui pagamento e' stato  sospeso  ai
          sensi del comma 1 e che risultano  dovute  dal  debitore  a
          seguito  della  sentenza   della   commissione   tributaria
          provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per
          cento annuo.» 
                «Art. 44 (Interessi per ritardato rimborso di imposte
          pagate). - Il contribuente che abbia effettuato  versamenti
          diretti o sia stato iscritto a ruolo per  un  ammontare  di
          imposta superiore a quello  effettivamente  dovuto  per  lo
          stesso  periodo  ha   diritto,   per   la   maggior   somma
          effettivamente pagata, all'interesse del 1  per  cento  per
          ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi  tra
          la data del versamento o della  scadenza  dell'ultima  rata
          del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la
          data dell'ordinativo emesso dall'intendente  di  finanza  o
          dell'elenco di rimborso. 
                L'interesse di cui al  primo  comma  e'  dovuto,  con
          decorrenza   dal   secondo   semestre    successivo    alla
          presentazione  della  dichiarazione,  anche  nelle  ipotesi
          previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo
          comma. 
                L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle  imposte,
          che  lo  indica  nello  stesso   elenco   di   sgravio,   o
          dall'intendente  di  finanza  ed  e'  a  carico   dell'ente
          destinatario del gettito dell'imposta.». 
                Si riporta il testo vigente degli articoli  8,  comma
          2, e 15, del decreto legislativo 19  giugno  1997,  n.  218
          (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione giudiziale): 
                «Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. Omissis. 
                2. Le  somme  dovute  possono  essere  versate  anche
          ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di  pari
          importo o in un massimo di sedici rate  trimestrali  se  le
          somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della
          prima rata e' versato entro il termine indicato  nel  comma
          1. Le rate successive  alla  prima  devono  essere  versate
          entro l'ultimo giorno di  ciascun  trimestre.  Sull'importo
          delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
          calcolati dal giorno successivo al  termine  di  versamento
          della prima rata. 
                Omissis.» 
                «Art. 15 (Sanzioni applicabili  nel  caso  di  omessa
          impugnazione). -1. Le sanzioni irrogate per  le  violazioni
          indicate nell'articolo 2, comma 5,  del  presente  decreto,
          negli articoli 71 e 72 del testo unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  e
          negli articoli 50 e 51 del testo unico  delle  disposizioni
          concernenti  l'imposta  sulle  successioni   e   donazioni,
          approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  346,
          sono ridotte a un terzo  se  il  contribuente  rinuncia  ad
          impugnare l'avviso di accertamento o di  liquidazione  e  a
          formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo
          a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso,
          le  somme  complessivamente  dovute,  tenuto  conto   della
          predetta riduzione. In ogni caso la misura  delle  sanzioni
          non può essere inferiore ad un terzo dei  minimi  edittali
          previsti per le violazioni più gravi  relative  a  ciascun
          tributo. 
                2. Si applicano le  disposizioni  degli  articoli  2,
          commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4. 
                2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  si
          applicano anche nei casi in cui il contribuente  rinunci  a
          impugnare l'avviso di liquidazione emesso a  seguito  della
          decadenza dalle agevolazioni indicate nella  Nota  II  bis)
          dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del  decreto-legge  30
          dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2010, n. 25. 
                2-bis.». 
                               Art. 38 
 
 
            Imposta immobiliare sulle piattaforme marine 
 
  1. A decorrere dall'anno 2020 e'  istituita  l'imposta  immobiliare
sulle  piattaforme  marine  (IMPi)  in  sostituzione  di  ogni  altra
imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.  Per
piattaforma marina si intende la  piattaforma  con  struttura  emersa
destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti  del
mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del  Codice  della
Navigazione. 
  2. La base imponibile e'  determinata  in  misura  pari  al  valore
calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 13, comma  3,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  3. L'imposta e' calcolata ad aliquota pari al 10,6  per  mille.  E'
riservata  allo  Stato  la  quota  di  imposta  calcolata  applicando
l'aliquota pari al 7,6 per  mille;  la  restante  imposta,  calcolata
applicando l'aliquota del  3  per  mille,  e'  attribuita  ai  comuni
individuati ai sensi  del  comma  4.  E'  esclusa  la  manovrabilità
dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante. 
  4.  I  comuni  cui  spetta  il   gettito   dell'imposta   derivante
dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro
dello sviluppo economico,  da  emanarsi  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Nello  stesso
decreto sono stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione  e  di
versamento  nonché  la  quota  del  gettito  spettante   ai   comuni
individuati.  Qualora  ricorra  la  condizione  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  il
decreto medesimo e' comunque adottato. 
  5. Limitatamente  all'anno  2020,  il  versamento  dell'imposta  e'
effettuato in un'unica soluzione, entro il 16  dicembre,  allo  Stato
che provvederà all'attribuzione del gettito  di  spettanza  comunale
sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine,  le  somme  di
spettanza dei comuni per l'anno 2020  sono  riassegnate  ad  apposito
capitolo  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento
delle Finanze,  comunica  al  Ministero  dell'interno  l'importo  del
gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2020  di  spettanza  dei
comuni. 
  6.  Le  attività  di  accertamento  e  riscossione  relative  alle
piattaforme di cui al  comma  1  sono  svolte  dai  comuni  ai  quali
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
  7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,  si
applicano le disposizioni relative alla deducibilità in  materia  di
imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011,  n.  214,  e  le  altre  disposizioni  della  medesima
imposta, in quanto compatibili. 
  8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti  di  cui  al
comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205  ai
quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del  Codice
          della Navigazione: 
                «Art. 2  (Mare  territoriale).  -Sono  soggetti  alla
          sovranità dello Stato i golfi, i seni e le  baie,  le  cui
          coste fanno parte del territorio della  Repubblica,  quando
          la distanza fra i punti estremi  dell'apertura  del  golfo,
          del seno o della baia non  supera  le  ventiquattro  miglia
          marine. Se tale distanza e' superiore a ventiquattro miglia
          marine, e' soggetta alla sovranità dello Stato la porzione
          del golfo, del seno o della baia compresa  entro  la  linea
          retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro
          ventiquattro miglia marine. 
                E' soggetta altresì alla sovranità dello  Stato  la
          zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine  lungo
          le coste continentali ed insulari della Repubblica e  lungo
          le linee rette congiungenti i punti  estremi  indicati  nel
          comma precedente. Tale estensione  si  misura  dalla  linea
          costiera segnata dalla bassa marea. 
                Sono  salve  le  diverse   disposizioni   che   siano
          stabilite per determinati effetti da  leggi  o  regolamenti
          ovvero da convenzioni internazionali.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 5
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  (Riordino
          della   finanza   degli   enti   territoriali,   a    norma
          dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
                «Art. 5 (Base imponibile). - 1. - 2. Omissis. 
                3.  Per  i  fabbricati  classificabili   nel   gruppo
          catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
          da imprese e distintamente  contabilizzati,  fino  all'anno
          nel  quale  i  medesimi  sono  iscritti  in   catasto   con
          attribuzione di rendita, il  valore  e'  determinato,  alla
          data  di  inizio  di  ciascun  anno   solare   ovvero,   se
          successiva, alla data di acquisizione,  secondo  i  criteri
          stabiliti nel penultimo periodo del comma 3,  dell'articolo
          7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   1992,   n.   359,
          applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993:  1,02;
          per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991:  1,05;  per  l'anno
          1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno  1988:  1,20;
          per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986:  1,40;  per  l'anno
          1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno  1983:  1,70;
          per l'anno 1982 e anni  precedenti:  1,80.  I  coefficienti
          sono aggiornati con decreto del Ministro delle  finanze  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso  di  locazione
          finanziaria il locatore o il locatario possono esperire  la
          procedura di cui al regolamento adottato  con  decreto  del
          Ministro delle finanze del 19  aprile  1994,  n.  701,  con
          conseguente determinazione del valore del fabbricato  sulla
          base della rendita proposta, a decorrere dal primo  gennaio
          dell'anno successivo a quello  nel  corso  del  quale  tale
          rendita  e'  stata  annotata  negli  atti   catastali,   ed
          estensione della procedura prevista nel terzo  periodo  del
          comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di  rendita  proposta
          il  valore  e'  determinato  sulla  base  delle   scritture
          contabili del locatore, il quale  e'  obbligato  a  fornire
          tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per  il
          calcolo. 
                Omissis.» 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equità  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
                «Art.  13  (Anticipazione  sperimentale  dell'imposta
          municipale propria). - 
                1. L'istituzione dell'imposta municipale  propria  e'
          anticipata, in  via  sperimentale,  a  decorrere  dall'anno
          2012, ed e' applicata in  tutti  i  comuni  del  territorio
          nazionale  in  base  agli  articoli  8  e  9  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed
          alle disposizioni che seguono. 
                2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
          possesso di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504.  I  soggetti  richiamati  dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
          del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e  successive
          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.
          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso
          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie
          catastali A/1, A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad
          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di
          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende
          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio
          urbano  come  unica  unità  immobiliare,  nel   quale   il
          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente
          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti
          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unità ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare
          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unità
          immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero
          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata.
          In  caso  di   più   unità   immobiliari,   la   predetta
          agevolazione può  essere  applicata  ad  una  sola  unità
          immobiliare.  A  partire  dall'anno  2015  e'   considerata
          direttamente adibita ad abitazione principale  una  ed  una
          sola unità immobiliare posseduta  dai  cittadini  italiani
          non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e   iscritti
          all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero  (AIRE),
          già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
          di proprietà o di usufrutto in Italia,  a  condizione  che
          non risulti locata o  data  in  comodato  d'uso.  L'imposta
          municipale propria non si applica, altresì: 
                  a)  alle  unità  immobiliari   appartenenti   alle
          cooperative edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad
          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
          assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti
          alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
          studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga  al
          richiesto requisito della residenza anagrafica; 
                  b) ai fabbricati di civile abitazione destinati  ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
                  c) alla casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a
          seguito   di   provvedimento   di    separazione    legale,
          annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli   effetti
          civili del matrimonio; 
                  d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unità  immobiliare,
          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
          nonché dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, e, fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,
          comma 1, del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.  139,
          dal personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per
          il quale non sono  richieste  le  condizioni  della  dimora
          abituale e della residenza anagrafica. 
                3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
                  0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione  per
          quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/8  e
          A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo  ai  parenti
          in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  come
          abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia
          registrato e che il comodante possieda un solo immobile  in
          Italia   e   risieda   anagraficamente    nonché    dimori
          abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui   e'   situato
          l'immobile concesso in comodato; il  beneficio  si  applica
          anche nel caso  in  cui  il  comodante  oltre  all'immobile
          concesso in comodato possieda nello stesso comune un  altro
          immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,   ad
          eccezione  delle  unità   abitative   classificate   nelle
          categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  il  beneficio  di  cui
          alla presente lettera si estende,  in  caso  di  morte  del
          comodatario, al coniuge  di  quest'ultimo  in  presenza  di
          figli minori; 
                  a)  per  i  fabbricati  di  interesse   storico   o
          artistico di cui all'articolo  10  del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                  b)  per  i  fabbricati   dichiarati   inagibili   o
          inabitabili e di fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale   sussistono   dette
          condizioni. L'inagibilità o  inabitabilità  e'  accertata
          dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del
          proprietario,  che  allega   idonea   documentazione   alla
          dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha  facoltà
          di presentare una dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  rispetto  a  quanto
          previsto   dal    periodo    precedente.    Agli    effetti
          dell'applicazione della riduzione  alla  metà  della  base
          imponibile,    i    comuni    possono    disciplinare    le
          caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del  fabbricato,
          non superabile con interventi di manutenzione. 
                4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 48, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
                  a. 160 per i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
                  b. 140 per i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
                  b-bis.  80  per  i  fabbricati  classificati  nella
          categoria catastale D/5; 
                  c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale A/10; 
                  d. 60 per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1º gennaio 2013; 
                  e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale C/1. 
                5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 
                6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale, adottata ai sensi dell'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
                6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,
          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai
          sensi del comma 6, e' ridotta al  75  per  cento.  Ai  fini
          dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il
          soggetto  passivo  e'   esonerato   dall'attestazione   del
          possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione
          indicato all'articolo 9, comma 6, del  decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro  onere  di
          dichiarazione o comunicazione. 
                7. L'aliquota e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
                8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
                8-bis. 
                9. I comuni possono ridurre l'aliquota di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del  1986,  ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  società,
          ovvero nel caso di immobili locati. 
                9-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2014  sono  esenti
          dall'imposta municipale propria i  fabbricati  costruiti  e
          destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto
          che permanga tale destinazione e non  siano  in  ogni  caso
          locati. 
                10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare
          adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e
          classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9
          nonché per le relative pertinenze, si detraggono,  fino  a
          concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale  si   protrae   tale
          destinazione;  se  l'unità  immobiliare  e'   adibita   ad
          abitazione  principale  da  più   soggetti   passivi,   la
          detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
          quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  I
          comuni possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della
          detrazione, fino a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel
          rispetto   dell'equilibrio   di   bilancio.   La   suddetta
          detrazione si applica agli alloggi  regolarmente  assegnati
          dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
          enti   di   edilizia   residenziale   pubblica,    comunque
          denominati,  aventi  le  stesse   finalità   degli   IACP,
          istituiti in attuazione dell'articolo 93  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
                11. 
                12.   Il   versamento   dell'imposta,    in    deroga
          all'articolo 52 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446,  e'  effettuato  secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
          241, con  le  modalità  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate nonché,  a  decorrere
          dal 1° dicembre 2012, tramite apposito  bollettino  postale
          al quale si applicano le  disposizioni  di  cui  al  citato
          articolo 17, in quanto compatibili. 
                12-bis. 
                12-ter.  I  soggetti  passivi  devono  presentare  la
          dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione   dell'imposta,   utilizzando   il   modello
          approvato con il decreto di cui all'articolo  9,  comma  6,
          del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,   n.   23.   La
          dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  anni  successivi
          sempre che non si verifichino  modificazioni  dei  dati  ed
          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
          dell'imposta dovuta. Con il citato decreto,  sono  altresì
          disciplinati i  casi  in  cui  deve  essere  presentata  la
          dichiarazione. Restano ferme le disposizioni  dell'articolo
          37, comma 55, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, e  dell'articolo  1,  comma  104,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e  le  dichiarazioni  presentate  ai
          fini  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  in   quanto
          compatibili.  Per  gli  immobili  per  i  quali   l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell'anno
          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di
          dichiarazione  dell'imposta  municipale  propria  e   delle
          relative istruzioni. 
                13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo  9  e
          dell'articolo 14, commi 1 e 6 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma  9,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  le  parole:  "dal  1°
          gennaio 2014", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
          gennaio 2012". Al comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  ai  commi  3  degli
          articoli 23, 53 e 76 del decreto  legislativo  15  novembre
          1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della  legge  28
          dicembre 1995, n.  549,  le  parole  "ad  un  quarto"  sono
          sostituite dalle  seguenti  "alla  misura  stabilita  dagli
          articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'articolo  2752  del
          codice civile il riferimento alla  "legge  per  la  finanza
          locale" si intende effettuato a tutte le  disposizioni  che
          disciplinano i singoli tributi comunali e  provinciali.  La
          riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e
          46 dell'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
          decorrere  dall'anno  2011,  all'importo  risultante  dalle
          certificazioni  di  cui  al  decreto  7  aprile  2010   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   emanato,   di
          concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191. 
                13-bis. A decorrere dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni nonché i  regolamenti  dell'imposta  municipale
          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via
          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,
          per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui
          all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo   28
          settembre 1998,  n.  360,  e  successive  modificazioni.  I
          comuni sono, altresì, tenuti ad  inserire  nella  suddetta
          sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  le
          indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze   -    Dipartimento    delle    finanze,    sentita
          l'Associazione nazionale dei comuni  italiani.  L'efficacia
          delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
          pubblicazione degli stessi nel predetto  sito  informatico.
          Il  versamento  della  prima  rata  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
          dei dodici mesi dell'anno precedente. Il  versamento  della
          seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e'  eseguito,  a
          saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con  eventuale
          conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti
          pubblicati nel predetto sito alla data del  28  ottobre  di
          ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e'  tenuto  a
          effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine
          perentorio del 14 ottobre dello stesso  anno.  In  caso  di
          mancata pubblicazione entro il termine del 28  ottobre,  si
          applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 
                14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º  gennaio  2012,
          le seguenti disposizioni: 
                  a. l'articolo 1 del decreto-legge 27  maggio  2008,
          n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24  luglio
          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad
          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle
          regioni a Statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano.   A   decorrere   dall'anno   2018,
          l'abrogazione disposta dal presente comma opera  anche  nei
          confronti dei comuni compresi nel territorio della  regione
          Friuli Venezia Giulia; 
                  b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)
          ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446; 
                  c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e
          il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
          2011, n. 23; 
                  d.   il   comma   1-bis   dell'articolo   23    del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
                  d-bis.   i   commi   2-bis,   2-ter   e    2-quater
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106. 
                14-bis. Le  domande  di  variazione  della  categoria
          catastale   presentate,   ai   sensi   del   comma    2-bis
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, anche dopo la scadenza dei termini  originariamente
          posti e fino alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente  decreto,  producono  gli  effetti
          previsti in relazione al riconoscimento  del  requisito  di
          ruralità, fermo restando il classamento  originario  degli
          immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalità per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralità, fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
                14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3,  comma
          3, del decreto del Ministro delle finanze 2  gennaio  1998,
          n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalità  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
                14-quater.  Nelle  more  della  presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unità similari già iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalità
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
                15. A decorrere dall'anno di imposta 2020,  tutte  le
          delibere regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate
          tributarie   dei   comuni   sono   inviate   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
          esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
          testo delle stesse nell'apposita sezione  del  portale  del
          federalismo  fiscale,  per  la   pubblicazione   nel   sito
          informatico di cui all'articolo 1,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 28 settembre 1998,  n.  360.  Per  le  delibere
          regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
          delle   province   e   delle   città   metropolitane,   la
          disposizione del  primo  periodo  si  applica  a  decorrere
          dall'anno di imposta 2021. 
                15-bis. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'interno,
          sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa intesa in sede di  Conferenza
          Stato-città  ed  autonomie  locali,  sono   stabilite   le
          specifiche tecniche del formato elettronico  da  utilizzare
          per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale  da
          consentire il  prelievo  automatizzato  delle  informazioni
          utili  per  l'esecuzione  degli  adempimenti  relativi   al
          pagamento dei tributi,  e  sono  fissate  le  modalità  di
          attuazione, anche graduale, dell'obbligo di  effettuare  il
          predetto  invio  nel  rispetto  delle  specifiche  tecniche
          medesime. 
                15-ter. A decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  le
          delibere e i regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali
          diversi   dall'imposta   di   soggiorno,   dall'addizionale
          comunale all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          (IRPEF),  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  e   dal
          tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)   acquistano
          efficacia dalla  data  della  pubblicazione  effettuata  ai
          sensi del comma 15, a condizione  che  detta  pubblicazione
          avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la  delibera  o
          il regolamento si riferisce;  a  tal  fine,  il  comune  e'
          tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al  comma  15
          entro il termine perentorio del  14  ottobre  dello  stesso
          anno. I versamenti  dei  tributi  diversi  dall'imposta  di
          soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU  e
          dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima  del
          1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati  sulla
          base  degli  atti  applicabili  per  l'anno  precedente.  I
          versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e'  fissata
          dal comune in data successiva al  1°  dicembre  di  ciascun
          anno  devono  essere  effettuati  sulla  base  degli   atti
          pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta
          per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto  già
          versato. In caso di mancata pubblicazione entro il  termine
          del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati  per  l'anno
          precedente. 
                15-quater. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  i
          regolamenti e le delibere  di  approvazione  delle  tariffe
          relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco
          di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo
          14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo  1,
          comma 1129, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  hanno
          effetto dal primo giorno  del  secondo  mese  successivo  a
          quello della loro pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del
          comma  15.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede  alla  pubblicazione  dei  regolamenti   e   delle
          delibere di cui al  periodo  precedente  entro  i  quindici
          giorni lavorativi successivi alla data di  inserimento  nel
          portale del federalismo fiscale. 
                15-quinquies. Ai  fini  della  pubblicazione  di  cui
          all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6  maggio
          2011,  n.  68,  le  delibere  di  variazione  dell'aliquota
          dell'imposta sulle assicurazioni contro la  responsabilità
          civile derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore
          sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15. 
                16. All'articolo  1,  comma  4,  ultimo  periodo  del
          decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  360,  le  parole
          "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20  dicembre".
          All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          le  parole  da  "differenziate"  a  "legge  statale"   sono
          sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente  gli
          stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
          rispetto del principio di progressività". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche già  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
                17.  Il  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonché  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro. 
                18. All'articolo 2, comma 3, del decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole:  "gettito  di  cui  ai
          commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonché, per  gli
          anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di  cui  al
          comma 4". 
                19. Per gli anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo
          14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
                19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e  2014,  il  decreto
          del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   di   cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, e' esclusivamente  finalizzato  a  fissare  la
          percentuale di compartecipazione  al  gettito  dell'imposta
          sul valore aggiunto, nel  rispetto  dei  saldi  di  finanza
          pubblica,  in  misura  finanziariamente  equivalente   alla
          compartecipazione del 2 per cento del gettito  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche. 
                20. La dotazione del  fondo  di  solidarietà  per  i
          mutui per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
                21.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 3
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
          ed autonomie locali): 
                «3. Intese. 
                1. - 2. Omissis 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 728 dell'articolo
          1 della citata legge n. 205 del 2017: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 727. Omissis 
                728. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n.  214,  nonché  all'articolo  1,
          commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
          si interpretano, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo
          1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,  nel  senso
          che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati
          all'esercizio dell'attività di  rigassificazione  del  gas
          naturale   liquefatto,   di   cui   all'articolo   46   del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi
          una propria  autonomia  funzionale  e  reddituale  che  non
          dipende dallo sfruttamento del sottofondo  marino,  rientra
          nella nozione di fabbricato assoggettabile  ad  imposizione
          la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e
          di servizi civili. 
                Omissis.» 
                             Art. 38-bis 
 
 
 Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali 
 
  1. All'articolo 19, comma 7, del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: «tesoreria della  provincia»  sono  inserite  le
seguenti: «o della città metropolitana»; 
  b) sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Nel  caso  di
pagamenti  effettuati  attraverso  il  versamento  unitario  di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  a
decorrere dal 1°  giugno  2020,  la  struttura  di  gestione  di  cui
all'articolo  22,  comma  3,  del  medesimo   decreto   provvede   al
riversamento  del  tributo  spettante   alla   provincia   o   città
metropolitana competente per territorio, al netto  della  commissione
di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa  deliberazione
adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da  comunicare
all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio  2020,  in  deroga  al
comma  3  del  presente  articolo  e  all'articolo  52  del   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al
5 per  cento  del  prelievo  collegato  al  servizio  di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune  ai
sensi delle leggi vigenti in materia. Con  uno  o  più  decreti  del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31
maggio 2020, previa intesa in  sede  di  Conferenza  Stato-città  ed
autonomie locali,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalità  per
assicurare  il  sollecito  riversamento   del   tributo   anche   con
riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto  corrente,  nonché
eventuali  ulteriori  criteri  e  modalità   di   attuazione   della
disposizione di cui al primo  periodo.  In  mancanza  dell'intesa,  i
decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché  i
relativi schemi siano stati  sottoposti  all'esame  della  Conferenza
Stato-città  ed  autonomie  locali  almeno   trenta   giorni   prima
dell'emanazione». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 7  dell'articolo  19  del
          citato decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 19 (Istituzione e disciplina del tributo). - 1.
          - 6. Omissis 
                7. L'ammontare del  tributo,  riscosso  in  uno  alla
          tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  previa
          deduzione della corrispondente  quota  del  compenso  della
          riscossione, e'  versato  dal  concessionario  direttamente
          alla tesoreria della provincia o della città metropolitana
          nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,  n.  43.  Nel
          caso  di  pagamenti  effettuati  attraverso  il  versamento
          unitario di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, a decorrere dal  1°  giugno  2020,  la
          struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3,  del
          medesimo decreto,  provvede  al  riversamento  del  tributo
          spettante alla provincia o città metropolitana  competente
          per territorio, al netto della commissione di cui al  comma
          5 del presente articolo.  Salvo  diversa  deliberazione  da
          parte della provincia  o  della  città  metropolitana,  da
          comunicare all'Agenzia delle entrate entro il  28  febbraio
          2020,  in  deroga  al  comma  3  del  presente  articolo  e
          all'articolo 52 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, a decorrere dal 1°  gennaio  2020,  la  misura  del
          tributo di cui al presente articolo e'  fissata  al  5  per
          cento del prelievo collegato  al  servizio  rifiuti  solidi
          urbani stabilito da ciascun comune  ai  sensi  delle  leggi
          vigenti in materia. Con uno o più  decreti  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31
          maggio  2020,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i  criteri
          e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del
          tributo  anche  con  riferimento  ai  pagamenti  effettuati
          tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri
          e modalità di attuazione  della  disposizione  di  cui  al
          primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui  al
          periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi
          schemi siano stati sottoposti  all'esame  della  Conferenza
          Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima
          dell'emanazione.». 
                             Art. 38-ter 
 
Introduzione dell'obbligo di pagamento  della  tassa  automobilistica
  regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa
automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo  le  modalità
di cui all'articolo  5,  comma  2,  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto
          legislativo n. 82 del 2005 e' riportato nelle Note all'art.
          21. 

Capo IV
Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia

                               Art. 39 
 
 
Modifiche   della   disciplina   penale   e   della   responsabilità
                      amministrativa degli enti 
 
  1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a  sei»
sono sostituite dalle seguenti: «quattro a otto»; 
    b) all'articolo 2, dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore  a
euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a  sei
anni.»; 
    c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole «un anno e sei mesi
a sei» sono sostituite dalle seguenti: «tre a otto»; 
    d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: «uno a  tre  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «due anni a quattro anni e sei mesi»; 
    e)   all'articolo   4,   comma   1   lettera   a),   la    parola
«centocinquantamila» e' sostituita dalla seguente: «centomila»; 
    f) all'articolo 4,  comma  1  lettera  b),  la  parola  «tre»  e'
sostituita dalla seguente: «due»; 
    g) all'articolo 4, comma 1-ter,  la  parola:  «singolarmente»  e'
sostituita dalla seguente: «complessivamente»; 
    h) all'articolo 5, comma 1, le parole: «un  anno  e  sei  mesi  a
quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»; 
    i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: «un anno e sei mesi  a
quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»; 
    l) all'articolo 8, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a  sei»
sono sostituite dalle seguenti: «quattro a otto»; 
    m) all'articolo 8, dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o
nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro  centomila,
si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»; 
    n) all'articolo 10, le parole «un anno e sei  mesi  a  sei»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre a sette»; 
    o) (soppressa); 
    p) (soppressa); 
    q) dopo l'articolo 12-bis, e' inserito il seguente: 
  « Art. 12-ter. (Casi particolari di confisca). -  1.  Nei  casi  di
condanna  o  di  applicazione  della  pena  su  richiesta   a   norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale  per  i  delitti  di
seguito indicati, si applica l'articolo  240-bis  del  codice  penale
quando: 
    a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro
duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; 
    b) l'imposta evasa e' superiore a euro  centomila  nel  caso  del
delitto previsto dall'articolo 3; 
    c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei
documenti e' superiore a  euro  duecentomila  nel  caso  del  delitto
previsto dall'articolo 8; 
    d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e'
superiore  ad  euro  centomila  nel   caso   del   delitto   previsto
dall'articolo 11, comma 1; 
    e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi
o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro duecentomila nel
caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2 »; 
    q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «  di  cui  agli
articoli » sono inserite le seguenti: « 2, 3, ». 
  1-bis. Le disposizioni di cui alla  lettera  q)  del  comma  1  del
presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste  in
essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
  2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' aggiunto il seguente: 
  « Art. 25-quinquiesdecies. - (Reati tributari). - 1.  In  relazione
alla commissione dei delitti  previsti  dal  decreto  legislativo  10
marzo 2000,  n.  74,  si  applicano  all'ente  le  seguenti  sanzioni
pecuniarie: 
    a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta  mediante  uso  di
fatture  o  altri  documenti  per  operazioni  inesistenti   previsto
dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino  a  cinquecento
quote; 
    b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta  mediante  uso  di
fatture  o  altri  documenti  per  operazioni  inesistenti,  previsto
dall'articolo  2,  comma  2-bis,  la  sanzione  pecuniaria   fino   a
quattrocento quote; 
    c) per il delitto di  dichiarazione  fraudolenta  mediante  altri
artifici, previsto dall'articolo 3, la  sanzione  pecuniaria  fino  a
cinquecento quote; 
    d) per il delitto di emissione di fatture o altri  documenti  per
operazioni  inesistenti,  previsto  dall'articolo  8,  comma  1,   la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
    e) per il delitto di emissione di fatture o altri  documenti  per
operazioni inesistenti, previsto dall'articolo  8,  comma  2-bis,  la
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
    f) per il delitto di  occultamento  o  distruzione  di  documenti
contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria  fino  a
quattrocento quote; 
    g) per il delitto di  sottrazione  fraudolenta  al  pagamento  di
imposte, previsto dall'articolo 11, la  sanzione  pecuniaria  fino  a
quattrocento quote. 
  2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1,
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante  entità,  la  sanzione
pecuniaria e' aumentata di un terzo. 
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e  2,  si  applicano  le  sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) ». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10  e
          13 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74  (Nuova
          disciplina dei reati in materia di imposte  sui  redditi  e
          sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
          giugno 1999, n. 205), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Dichiarazione fraudolenta  mediante  uso  di
          fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). - 1.
          E'  punito  con  la  reclusione  da  quattro  a  otto  anni
          chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi  o  sul
          valore aggiunto, avvalendosi di fatture o  altri  documenti
          per   operazioni   inesistenti,   indica   in   una   delle
          dichiarazioni relative a  dette  imposte  elementi  passivi
          fittizi. 
                2. Il fatto  si  considera  commesso  avvalendosi  di
          fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando
          tali fatture o documenti sono  registrati  nelle  scritture
          contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei
          confronti dell'amministrazione finanziaria. 
                2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi  fittizi
          e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione  da
          un anno e sei mesi a sei anni.» 
                «Art. 3  (Dichiarazione  fraudolenta  mediante  altri
          artifici).  - 1. Fuori dai casi previsti  dall'articolo  2,
          e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al
          fine di  evadere  le  imposte  sui  redditi  o  sul  valore
          aggiunto, compiendo operazioni  simulate  oggettivamente  o
          soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o  di
          altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento
          e  ad  indurre  in  errore  l'amministrazione  finanziaria,
          indica in una delle dichiarazioni relative a dette  imposte
          elementi  attivi  per  un  ammontare  inferiore  a   quello
          effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e  ritenute
          fittizi, quando, congiuntamente: 
                  a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento  a
          taluna delle singole imposte, a euro trentamila; 
                  b) l'ammontare complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti all'imposizione, anche  mediante  indicazione  di
          elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per  cento
          dell'ammontare complessivo degli elementi  attivi  indicati
          in dichiarazione,  o  comunque,  e'  superiore  a  euro  un
          milione   cinquecentomila,   ovvero   qualora   l'ammontare
          complessivo  dei  crediti  e  delle  ritenute  fittizie  in
          diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per  cento
          dell'ammontare dell'imposta  medesima  o  comunque  a  euro
          trentamila. 
                2. Il fatto  si  considera  commesso  avvalendosi  di
          documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle
          scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini  di
          prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 
                3. Ai fini dell'applicazione della  disposizione  del
          comma  1,  non  costituiscono  mezzi  fraudolenti  la  mera
          violazione degli obblighi di fatturazione e di  annotazione
          degli elementi attivi nelle scritture contabili o  la  sola
          indicazione nelle fatture o nelle annotazioni  di  elementi
          attivi inferiori a quelli reali.» 
                «Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
          previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la  reclusione
          da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine  di
          evadere le imposte  sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto,
          indica in una delle dichiarazioni annuali relative a  dette
          imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
          effettivo  od   elementi   passivi   inesistenti,   quando,
          congiuntamente: 
                  a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento  a
          taluna delle singole imposte, a euro centomila; 
                  b) l'ammontare complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti all'imposizione, anche  mediante  indicazione  di
          elementi passivi inesistenti, e'  superiore  al  dieci  per
          cento  dell'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi
          indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro
          due milioni. 
                1-bis. Ai fini dell'applicazione  della  disposizione
          del  comma  1,  non  si  tiene  conto  della  non  corretta
          classificazione, della valutazione  di  elementi  attivi  o
          passivi  oggettivamente  esistenti,  rispetto  ai  quali  i
          criteri  concretamente  applicati   sono   stati   comunque
          indicati  nel  bilancio  ovvero  in  altra   documentazione
          rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri  di
          determinazione  dell'esercizio  di  competenza,  della  non
          inerenza,  della  non  deducibilità  di  elementi  passivi
          reali. 
                1-ter. Fuori dei casi di  cui  al  comma  1-bis,  non
          danno  luogo  a   fatti   punibili   le   valutazioni   che
          complessivamente  considerate,   differiscono   in   misura
          inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi
          compresi in tale  percentuale  non  si  tiene  conto  nella
          verifica  del  superamento  delle  soglie  di   punibilità
          previste dal comma 1, lettere a) e b).» 
                «Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
          reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere
          le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
          essendovi obbligato, una  delle  dichiarazioni  relative  a
          dette imposte, quando l'imposta  evasa  e'  superiore,  con
          riferimento  a  taluna  delle  singole  imposte   ad   euro
          cinquantamila. 
                1-bis. E' punito con la reclusione da  due  a  cinque
          anni  chiunque  non  presenta,  essendovi   obbligato,   la
          dichiarazione di sostituto  d'imposta,  quando  l'ammontare
          delle  ritenute  non   versate   e'   superiore   ad   euro
          cinquantamila. 
                2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1  e
          1-bis non si considera omessa la  dichiarazione  presentata
          entro novanta giorni  dalla  scadenza  del  termine  o  non
          sottoscritta o non redatta  su  uno  stampato  conforme  al
          modello prescritto.» 
                «Art. 8 (Emissione di fatture o altri  documenti  per
          operazioni inesistenti). -1. E' punito con la reclusione da
          quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi
          l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
          emette o rilascia fatture o altri documenti per  operazioni
          inesistenti. 
                2.  Ai  fini  dell'applicazione  della   disposizione
          prevista dal comma 1, l'emissione o  il  rilascio  di  più
          fatture o documenti per operazioni  inesistenti  nel  corso
          del medesimo periodo di imposta si considera come  un  solo
          reato. 
                2-bis. Se l'importo non rispondente al vero  indicato
          nelle fatture o nei documenti, per  periodo  d'imposta,  e'
          inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da  un
          anno e sei mesi a sei anni. 
                3.» 
                «Art. 10 (Occultamento  o  distruzione  di  documenti
          contabili). -1. Salvo che il fatto costituisca  più  grave
          reato, e' punito con la reclusione  da  tre  a  sette  anni
          chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi  o  sul
          valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione  a  terzi,
          occulta o distrugge  in  tutto  o  in  parte  le  scritture
          contabili  o  i  documenti  di  cui  e'   obbligatoria   la
          conservazione, in modo da non consentire  la  ricostruzione
          dei redditi o del volume di affari.» 
                «Art. 13 (Causa di  non  punibilità.  Pagamento  del
          debito tributario).  -1.  I  reati  di  cui  agli  articoli
          10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili  se,
          prima della dichiarazione di apertura del  dibattimento  di
          primo  grado,  i  debiti   tributari,   comprese   sanzioni
          amministrative e interessi,  sono  stati  estinti  mediante
          integrale pagamento degli importi dovuti, anche  a  seguito
          delle  speciali  procedure  conciliative  e   di   adesione
          all'accertamento previste dalle norme  tributarie,  nonché
          del ravvedimento operoso. 
                2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non  sono
          punibili  se  i  debiti  tributari,  comprese  sanzioni   e
          interessi, sono stati estinti mediante integrale  pagamento
          degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso  o
          della presentazione della  dichiarazione  omessa  entro  il
          termine di presentazione della  dichiarazione  relativa  al
          periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento  o
          la presentazione siano intervenuti prima che  l'autore  del
          reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,
          verifiche  o  dell'inizio   di   qualunque   attività   di
          accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 
                3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del
          dibattimento di primo grado, il debito  tributario  sia  in
          fase di estinzione mediante rateizzazione,  anche  ai  fini
          dell'applicabilità  dell'articolo  13-bis,  e'   dato   un
          termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In
          tal caso la prescrizione e' sospesa. Il Giudice ha facoltà
          di prorogare tale termine una sola volta per non oltre  tre
          mesi, qualora lo  ritenga  necessario,  ferma  restando  la
          sospensione della prescrizione.». 

Capo V
Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili

                               Art. 40 
 
 
                     RFI ed Equitalia Giustizia 
 
  1. Al fine di assicurare il pieno  ed  efficace  svolgimento  delle
attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi  istituzionali
e societari attribuiti alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
(RFI), alla stessa non si applicano  i  vincoli  e  gli  obblighi  in
materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla  legge  a
carico dei soggetti  inclusi  nel  provvedimento  dell'ISTAT  di  cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  La
società conserva autonomia finanziaria e operativa,  fermo  restando
l'obbligo  di  preventiva  informativa  ai  competenti  Ministeri   e
autorità, in relazione alle operazioni  finanziarie  che  comportano
una variazione dell'esposizione debitoria della società. 
  1-bis. E' autorizzata la spesa di 460 milioni di  euro  per  l'anno
2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete
ferroviaria nazionale. 
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede: 
    a) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
riduzione  delle  risorse  finanziarie  iscritte  in   bilancio   per
l'attuazione delle disposizioni  del  capo  I  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26; 
    b) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
riduzione  delle  risorse  finanziarie  iscritte  in   bilancio   per
l'attuazione delle disposizioni di cui agli  articoli  14  e  15  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
    c) quanto  a  60  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle  finanze
per 40 milioni di  euro  e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni
di euro. 
  1-quater. I commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il giorno  stesso
della pubblicazione della legge di conversione del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Al fine di agevolare  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di
potenziare l'attività di riscossione dei  crediti  di  giustizia  ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di spese di giustizia di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché di  incrementare  il
gettito  per  l'Erario  derivante  dalle  medesime  attività,   alla
società di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, fermo restando il concorso agli  obiettivi  di
finanza pubblica e l'obbligo di versamento all'entrata  del  bilancio
dello Stato di  un  importo  corrispondente  ai  risparmi  conseguiti
dall'applicazione  delle  suddette  norme,  da  effettuare  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 28 e 29, e
6, commi 7, 11 e  13,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità
          e finanza pubblica): 
                «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e  ambito  di
          riferimento). -1. - 2. Omissis 
                3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
                Omissis.». 
              Il Capo I (Disposizioni urgenti in materia  di  reddito
          di cittadinanza) del citato decreto-legge n.  4  del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26 comprende gli articoli da 1 a  13  ed  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2019, n. 23. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 14 e 15  del
          citato  decreto-legge  n.  4  del  2019,  convertito,   con
          modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: 
                «Art. 14  (Disposizioni  in  materia  di  accesso  al
          trattamento di pensione con almeno 62 anni  di  età  e  38
          anni di contributi).  -  1.  In  via  sperimentale  per  il
          triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
          obbligatoria e alle forme  esclusive  e  sostitutive  della
          medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata
          di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
          n.  335,  possono  conseguire  il  diritto  alla   pensione
          anticipata  al  raggiungimento  di  un'età  anagrafica  di
          almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38
          anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il  diritto
          conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato
          anche successivamente alla predetta data, ferme restando le
          disposizioni del presente articolo. Il  requisito  di  età
          anagrafica di cui al presente comma, non e'  adeguato  agli
          incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                2.  Ai  fini  del  conseguimento  del  diritto   alla
          pensione quota 100, gli iscritti  a  due  o  più  gestioni
          previdenziali di  cui  al  comma  1,  che  non  siano  già
          titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle
          predette gestioni, hanno facoltà  di  cumulare  i  periodi
          assicurativi  non   coincidenti   nelle   stesse   gestioni
          amministrate dall'INPS, in base alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, commi  243,  245  e  246,  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  228.  Ai  fini  della  decorrenza  della
          pensione di cui al presente comma trovano  applicazione  le
          disposizioni previste  dai  commi  4,  5,  6  e  7.  Per  i
          lavoratori dipendenti dalle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n.  165,  in  caso  di  contestuale  iscrizione
          presso  più  gestioni  pensionistiche,   ai   fini   della
          decorrenza   della   pensione   trovano   applicazione   le
          disposizioni previste dai commi 6 e 7. 
                3. La pensione quota 100 non  e'  cumulabile,  a  far
          data dal primo giorno di decorrenza della pensione  e  fino
          alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla  pensione
          di  vecchiaia,  con  i  redditi  da  lavoro  dipendente   o
          autonomo,  ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro
          autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
                4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche  di  cui
          al comma 1  che  maturano  entro  il  31  dicembre  2018  i
          requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto
          alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile
          2019. 
                5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche  di  cui
          al comma 1 che maturano dal 1°  gennaio  2019  i  requisiti
          previsti al medesimo  comma,  conseguono  il  diritto  alla
          decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
          dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 
                6. Tenuto conto della specificità  del  rapporto  di
          impiego nella pubblica amministrazione e  dell'esigenza  di
          garantire la continuità e il  buon  andamento  dell'azione
          amministrativa e fermo restando quanto previsto  dal  comma
          7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
          lavoratori dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: 
                  a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto  i  requisiti
          previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza
          del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; 
                  b) i dipendenti pubblici che  maturano  dal  giorno
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto i requisiti previsti dal  comma  1,  conseguono  il
          diritto  alla  decorrenza  del  trattamento   pensionistico
          trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei  requisiti
          stessi e comunque non prima della data di cui alla  lettera
          a) del presente comma; 
                  c) la domanda di collocamento a riposo deve  essere
          presentata  all'amministrazione  di  appartenenza  con   un
          preavviso di sei mesi; 
                  d) limitatamente al  diritto  alla  pensione  quota
          100, non trova applicazione  l'articolo  2,  comma  5,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
                7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100
          per il personale del comparto scuola ed AFAM  si  applicano
          le disposizioni di cui  all'articolo  59,  comma  9,  della
          legge  27  dicembre  1997,  n.  449.  In  sede   di   prima
          applicazione,  entro  il  28  febbraio  2019,  il  relativo
          personale a tempo indeterminato può presentare domanda  di
          cessazione   dal   servizio   con    effetti    dall'inizio
          rispettivamente dell'anno scolastico o accademico. 
                7-bis. Al fine  di  fronteggiare  gli  effetti  della
          pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo
          svolgimento  dell'attività  didattica,   nel   primo   dei
          concorsi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera  d),  del
          decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.   59,   bandito
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del  presente  decreto,  le  graduatorie  di
          merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti  un
          punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i
          titoli  valutabili  e'   particolarmente   valorizzato   il
          servizio  svolto  presso  le  istituzioni  scolastiche  del
          sistema nazionale di istruzione, al quale e' attribuito  un
          punteggio fino al 50 per cento del  punteggio  attribuibile
          ai titoli. 
                8. Sono fatte salve  le  disposizioni  che  prevedono
          requisiti  più  favorevoli  in  materia  di   accesso   al
          pensionamento. 
                9. Le disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano per il conseguimento  della  prestazione  di  cui
          all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n.
          92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo
          26, comma 9, lettera  b),  e  dell'articolo  27,  comma  5,
          lettera f), del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
          148. 
                10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si  applicano
          altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto
          alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
          aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di  polizia
          e di polizia penitenziaria, nonché al personale  operativo
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  al  personale
          della Guardia di finanza. 
                10-bis. Al fine di far fronte alle  gravi  scoperture
          di   organico    degli    uffici    giudiziari    derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al
          trattamento di pensione di cui al presente  articolo  e  di
          assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino  alla
          data di entrata in vigore del decreto di  cui  all'articolo
          1, comma 300, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e
          comunque per l'anno 2019,  il  reclutamento  del  personale
          dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal
          comma  307  dell'articolo  1  della  medesima   legge,   e'
          autorizzato anche in deroga  all'articolo  30  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                10-ter. I concorsi pubblici per il  reclutamento  del
          personale di cui al comma 10-bis possono  essere  espletati
          nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, in deroga alle disposizioni dei  commi  4  e  4-bis
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
          ne  assicura  priorità  di  svolgimento  e  con  modalità
          semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per  quanto  concerne  in
          particolare: 
                  a) la nomina e la composizione  della  commissione,
          prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
          prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti  per
          la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna
          delle sottocommissioni non può essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a 250; 
                  b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle
          prove d'esame, prevedendo: 
                    1) la facoltà di far precedere le prove  d'esame
          da  una  prova  preselettiva,   qualora   le   domande   di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  tre
          volte il numero dei posti banditi; 
                    2)   la   possibilità   di    espletare    prove
          preselettive consistenti nella  risoluzione  di  quesiti  a
          risposta  multipla,  gestite  con  l'ausilio  di   società
          specializzate e con  possibilità  di  predisposizione  dei
          quesiti  da  parte  di  qualificati  istituti  pubblici   e
          privati; 
                    3) forme semplificate di svolgimento delle  prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 
                    4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove
          pratiche  in  aggiunta  a   quelle   scritte,   ovvero   in
          sostituzione delle medesime; 
                    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
          1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
                    6)  la  valutazione  dei  titoli  solo  dopo   lo
          svolgimento delle prove orali nei casi  di  assunzione  per
          determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 
                    7) l'attribuzione, singolarmente o per  categoria
          di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal  bando,  con
          la previsione che il totale dei  punteggi  per  titoli  non
          può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
          attribuibile; 
                  c) la formazione delle graduatorie, stabilendo  che
          i candidati appartenenti a categorie previste  dalla  legge
          12 marzo 1999, n. 68,  che  hanno  conseguito  l'idoneità,
          vengano inclusi nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  nel
          rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla  normativa
          vigente, purché risultino iscritti negli appositi  elenchi
          istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima  legge  e
          risultino disoccupati al  momento  della  formazione  della
          graduatoria stessa. 
                10-quater.  Quando  si  procede   all'assunzione   di
          profili professionali  del  personale  dell'amministrazione
          giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle  liste
          di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1,  lettera
          b), del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la
          stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento
          alle    procedure    assunzionali     già     autorizzate,
          l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo  a  valere  sulle
          graduatorie delle predette liste di collocamento in  favore
          di soggetti che hanno maturato i titoli  di  preferenza  di
          cui all'articolo 50,  commi  1-quater  e  1-quinquies,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
                10-quinquies. Dall'attuazione delle  disposizioni  di
          cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
          amministrazioni interessate  provvedono  nel  limite  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                10-sexies. Per le medesime finalità di cui al  comma
          10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  comma
          399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
          il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15  luglio
          2019,   ad   effettuare   assunzioni   di   personale   non
          dirigenziale a tempo indeterminato,  nel  limite  di  1.300
          unità  di  II  e  III  Area,  avvalendosi  delle  facoltà
          assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 
                10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti
          in  termini  di  indebitamento  e   di   fabbisogno   della
          disposizione di cui al comma 10-sexies,  il  Fondo  per  la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,  e'
          ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019. 
                10-octies.  Al  fine  di  far   fronte   alle   gravi
          scoperture di organico degli uffici preposti alle attività
          di  tutela  e  valorizzazione  del   patrimonio   culturale
          derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia  di
          accesso al trattamento  di  pensione  di  cui  al  presente
          articolo e di  assicurare  la  funzionalità  dei  medesimi
          uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui all'articolo 1, comma  300,  della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019,  il  reclutamento
          del personale del Ministero  per  i  beni  e  le  attività
          culturali e' autorizzato anche in  deroga  all'articolo  30
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                10-novies. I concorsi pubblici  per  il  reclutamento
          del personale di cui  al  comma  10-octies  possono  essere
          svolti nelle forme del concorso unico di  cui  all'articolo
          4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, in deroga alle disposizioni  dei  commi  4  e
          4-bis dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165,  mediante  richiesta  al  Dipartimento  della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, che ne assicura  priorità  di  svolgimento,  con
          modalità semplificate, anche  in  deroga  alla  disciplina
          prevista dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne
          in particolare: 
                  a) la nomina e la composizione  della  commissione,
          prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
          prove scritte e il superamento dei requisiti  previsti  per
          la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna
          delle sottocommissioni non può essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a 250; 
                  b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle
          prove di esame, prevedendo: 
                    1) la facoltà di far precedere le prove di esame
          da  una  prova  preselettiva,   qualora   le   domande   di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  tre
          volte il numero dei posti banditi; 
                    2) la possibilità di svolgere prove preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e
          con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di
          qualificati istituti pubblici e privati; 
                    3) forme semplificate di svolgimento delle  prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 
                    4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
          pratiche  in  aggiunta  a   quelle   scritte,   ovvero   in
          sostituzione delle medesime; 
                    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
          1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
                    6)  la  valutazione  dei  titoli  solo  dopo   lo
          svolgimento delle prove orali nei casi  di  assunzione  per
          determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 
                    7) l'attribuzione, singolarmente o per  categoria
          di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal  bando,  con
          la previsione che il totale dei  punteggi  per  titoli  non
          può essere superiore a un terzo del punteggio  complessivo
          attribuibile; 
                  c) la formazione delle graduatorie, stabilendo  che
          i candidati appartenenti a categorie previste  dalla  legge
          12 marzo 1999, n. 68,  che  hanno  conseguito  l'idoneità,
          vengano inclusi nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  nel
          rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla  normativa
          vigente, purché risultino iscritti negli appositi  elenchi
          istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima  legge  e
          risultino disoccupati al  momento  della  formazione  della
          graduatoria stessa. 
                10-decies. Per le medesime finalità di cui al  comma
          10-octies, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.
          145, il Ministero per i beni e le  attività  culturali  e'
          autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di
          personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551
          unità,  di  cui  91  unità  tramite   scorrimento   delle
          graduatorie approvate nell'ambito del concorso  pubblico  a
          500 posti di area III-posizione economica F1 e  460  unità
          attraverso lo scorrimento delle graduatorie  relative  alle
          procedure concorsuali  interne  già  espletate  presso  il
          medesimo   Ministero,   avvalendosi   integralmente   delle
          facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 
                10-undecies. Il Ministero per i beni e  le  attività
          culturali provvede all'attuazione  dei  commi  10-octies  e
          10-novies a  valere  sulle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a  legislazione  vigente.  Ai  fini
          della  compensazione   degli   effetti,   in   termini   di
          indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al
          comma  10-decies,  il  Fondo  per  la  compensazione  degli
          effetti finanziari  non  previsti  a  legislazione  vigente
          conseguenti all'attualizzazione di contributi  pluriennali,
          di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008, n. 189,  e'  ridotto  di  euro  898.005  per
          l'anno 2019.» 
                «Art.  15  (Riduzione  anzianità  contributiva   per
          accesso al pensionamento anticipato indipendente  dall'età
          anagrafica. Decorrenza con finestre  trimestrali).  -1.  Il
          comma 10 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:  "10.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti
          la cui pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle
          forme sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonché
          della gestione separata di cui all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla  pensione
          anticipata e' consentito se risulta maturata  un'anzianità
          contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41  anni
          e 10  mesi  per  le  donne.  Il  trattamento  pensionistico
          decorre trascorsi tre mesi dalla data  di  maturazione  dei
          predetti requisiti". 
                2. Al requisito contributivo di cui all'articolo  24,
          comma 10,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019
          e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti  alla  speranza
          di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
                3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno
          maturato i requisiti dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  conseguono  il
          diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. 
                4. Per le finalità di cui al presente  articolo,  al
          personale del  comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9,  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. In sede  di  prima  applicazione,
          entro il 28 febbraio 2019, il relativo  personale  a  tempo
          indeterminato può presentare  domanda  di  cessazione  dal
          servizio con effetti dall'inizio rispettivamente  dell'anno
          scolastico o accademico.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 471 dell'articolo
          1 della citata legge n. 205 del 2017: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 470. Omissis 
                471. All'articolo 2 del  decreto-legge  16  settembre
          2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          novembre  2008,  n.  181,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
                    "2-bis. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto di  cui  al  comma  6-ter  del  presente
          articolo rientrano in apposite gestioni separate del "Fondo
          unico giustizia": 
                    a) salvo che nei casi di  cui  all'articolo  104,
          primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
          267, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare,  le
          somme  giacenti  in   conti   correnti   accesi   a   norma
          dell'articolo 34, primo comma, dello stesso  regio  decreto
          n. 267 del 1942; 
                    b) fino al momento della distribuzione, le  somme
          giacenti in  conti  correnti  e  in  depositi  a  risparmio
          ricavate   nel   corso   di   procedure    esecutive    per
          espropriazione immobiliare; 
                    c) le somme, giacenti  in  conti  correnti  e  in
          depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo  ai
          sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile; 
                    d) le somme a qualunque titolo depositate  presso
          Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori  finanziari
          in relazione a procedimenti civili contenziosi. 
                    2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle
          somme di cui al comma 2-bis, costituiti  dal  differenziale
          rispetto al rendimento  finanziario  ordinario  di  cui  al
          comma 6-ter, sono versati all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari  al
          50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto  degli
          interessi  spettanti,  rispettivamente,  ai  creditori  del
          fallimento e all'assegnatario»; 
                  b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                    «3.1. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  si
          applicano ai beni di cui ai commi 2  e  2-bis  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
          6-ter»; 
                  c) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: 
                    «6-ter. Le  modalità  di  attuazione  dei  commi
          2-bis e 2-ter, anche in relazione  a  quanto  disposto  dal
          comma  6,  sono  stabilite   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della giustizia. Con il medesimo  decreto  e'  individuato,
          relativamente ai procedimenti e alle procedure  di  cui  al
          comma 2-bis sorti dopo l'entrata in vigore del  decreto  di
          cui al presente comma, il  tasso  di  interesse  attivo  di
          riferimento  scelto  tra  quelli  disponibili  sul  mercato
          interbancario per operazioni analoghe  e  continuativamente
          rilevati e pubblicati, che la  banca  o  l'ufficio  postale
          prescelto deve riconoscere al fine di garantire l'ordinario
          rendimento  finanziario  delle  somme  depositate.  Per   i
          procedimenti e le procedure di cui  al  comma  2-bis  sorti
          prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente
          comma il differenziale di cui al comma 2-ter e' determinato
          in  relazione   al   tasso   di   interesse   attivo   già
          riconosciuto"; 
                  d) al  comma  7,  le  parole:  "Con  decreto"  sono
          sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi
          2-bis e 2-ter, con decreto». 
                Omissis.». 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio
          2002,  n.  115  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15  giugno  2002,
          n. 139, S.O. 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16 settembre  2008,  n.  181
          (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema
          giudiziario): 
                «Art. 2 (Fondo unico giustizia). -1. Il Fondo di  cui
          all'articolo 61, comma  23,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo  unico  giustizia»,
          e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con  le  modalità
          stabilite con il decreto di cui al  predetto  articolo  61,
          comma 23. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 506 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 505. Omissis 
                506.  Il  versamento  al  capitolo  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato previsto per i risparmi  conseguiti  a
          seguito  dell'applicazione  delle   norme   che   prevedono
          riduzioni di spesa  per  le  amministrazioni  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle società e'  da
          intendersi  come  versamento  da  effettuare  in  sede   di
          distribuzione del dividendo, ove nel  corso  dell'esercizio
          di riferimento la società abbia conseguito un utile e  nei
          limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai  fini
          di cui al precedente periodo, in sede di  approvazione  del
          bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano  i  poteri
          dell'azionista  deliberano,  in  presenza   di   utili   di
          esercizio,  la  distribuzione  di   un   dividendo   almeno
          corrispondente al  risparmio  di  spesa  evidenziato  nella
          relazione sulla gestione ovvero per  un  importo  inferiore
          qualora l'utile distribuibile non risulti capiente. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 9, commi  28
          e 29,  e  6  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122  (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
          finanziaria e di competitività economica): 
                «Art. 9  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico). - Commi 1. - 27. Omissis 
                28. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le università e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalità nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalità nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonché per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano agli enti locali in  regola
          con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di  cui
          ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
          risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
          comunque la spesa complessiva  non  può  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalità  nell'anno
          2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni  previste
          dal presente comma le spese sostenute per le  assunzioni  a
          tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n.  267.  Per  il  comparto  scuola  e  per  quello   delle
          istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
          e musicale trovano applicazione le specifiche  disposizioni
          di settore. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.  Per  gli
          enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto  dal
          comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n.  266  del
          2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare  la
          continuità dell'attività di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresì,  nei  limiti  di
          cinquanta  unità  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attività;  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilità  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalità
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. 
                29. Le  società  non  quotate,  inserite  nel  conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
          della  legge  31  dicembre  2009,   n.   196,   controllate
          direttamente   o   indirettamente   dalle   amministrazioni
          pubbliche, adeguano le  loro  politiche  assunzionali  alle
          disposizioni previste nel presente articolo. 
                Omissis.» 
                «Art.  6  (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). -1. A decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, la partecipazione agli  organi
          collegiali  di  cui   all'articolo   68,   comma   1,   del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          onorifica; essa può dar luogo esclusivamente  al  rimborso
          delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;
          eventuali  gettoni  di  presenza   non   possono   superare
          l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La  disposizione
          di cui al presente comma non si  applica  alle  commissioni
          che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti
          per legge che operano presso il Ministero  per  l'ambiente,
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
          ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all' art. 7  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.
          43,  alla  Commissione  per  l'esame   delle   istanze   di
          indennizzi e contributi relative alle  perdite  subite  dai
          cittadini italiani nei territori  ceduti  alla  Jugoslavia,
          nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex
          Colonie ed in altri Paesi, istituita  dall'articolo  2  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  14  maggio  2007,  n.  114,  al   Comitato   di
          consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni  di
          cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
          giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui
          all'articolo 1, comma 1, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. 
                2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonché  la
          titolarità di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          può dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano già previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilità erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilità  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle università, enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonché alle società. 
                3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1,  comma
          58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
          gennaio 2011 le  indennità,  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilità  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorità indipendenti, ai componenti di  organi
          di  indirizzo,   direzione   e   controllo,   consigli   di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400  nonché  agli  altri  commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
                4. All'articolo 62, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
          del Consiglio dei  Ministri  prevista  dal  presente  comma
          l'incarico     si     intende     svolto     nell'interesse
          dell'amministrazione di appartenenza del  dipendente  ed  i
          compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti
          direttamente alla predetta  amministrazione  per  confluire
          nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
          della dirigenza o  del  personale  non  dirigenziale.».  La
          disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
          incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento. 
                5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  7,
          tutti gli enti pubblici, anche economici, e  gli  organismi
          pubblici,  anche  con  personalità  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non già costituiti  in  forma  monocratica,
          nonché il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'articolo
          2, comma 634, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilità  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6. 
                6.  Nelle  società  inserite  nel  conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  nonché  nelle  società  possedute
          direttamente o indirettamente in misura  totalitaria,  alla
          data di entrata in vigore del presente provvedimento  dalle
          amministrazioni pubbliche, il compenso di cui  all'articolo
          2389, primo comma, del codice civile, dei componenti  degli
          organi di amministrazione  e  di  quelli  di  controllo  e'
          ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui  al  primo
          periodo si applica a decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
          vigore del presente provvedimento. La disposizione  di  cui
          al presente comma non si applica alle  società  quotate  e
          alle loro controllate. 
                7. Al fine di valorizzare le professionalità interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorità
          indipendenti,  escluse  le  università,  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonché
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non può essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilità  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attività  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
                8. A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorità indipendenti, non  possono  effettuare
          spese   per   relazioni   pubbliche,   convegni,    mostre,
          pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore
          al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
          medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività
          del lavoro pubblico  e  di  efficientare  i  servizi  delle
          pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1°  luglio  2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonché di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalità,  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalità, si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennità a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorità  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorità  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  università  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attività di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero  per
          i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
                9. A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorità indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per sponsorizzazioni. 
                10. 
                11.  Le  società,  inserite  nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  si  conformano  al  principio  di
          riduzione di spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni
          pubbliche, convegni,  mostre  e  pubblicità,  nonché  per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicità,    nonché     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
                12. A decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorità indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonché di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonché   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma può essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
          quella effettuata dal Ministero dei beni e delle  attività
          culturali e del turismo per lo svolgimento delle  attività
          indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
          culturale e a quella effettuata dalle università nonché a
          quella  effettuata  dagli  enti  di  ricerca  con   risorse
          derivanti da finanziamenti dell'Unione  europea  ovvero  di
          soggetti  privati  nonché  da  finanziamenti  di  soggetti
          pubblici destinati ad  attivià  di  ricerca.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  le
          diarie per le missioni all'estero di cui  all'art.  28  del
          decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4
          agosto 2006, n. 248, non  sono  più  dovute;  la  predetta
          disposizione non si applica alle missioni internazionali di
          pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia,
          dalle Forze armate e dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco. Con decreto del Ministero  degli  affari  esteri  di
          concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sono determinate  le  misure  e  i  limiti  concernenti  il
          rimborso delle spese di vitto e alloggio per  il  personale
          inviato all'estero. A decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge  18
          dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26  luglio  1978,  n.
          417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano
          al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165  del
          2001  e  cessano  di  avere  effetto   eventuali   analoghe
          disposizioni contenute nei contratti collettivi. 
                13.  A  decorrere  dall'anno  2011  la  spesa   annua
          sostenuta  dalle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, incluse le  autorità  indipendenti,
          per attività esclusivamente di formazione deve essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilità erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attività  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi  di  formazione,  nonché  dalle
          università. 
                14. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le
          autorità indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonché  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
                15.   All'art.   41,    comma    16-quinquies,    del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14,  in
          fine, sono aggiunti i seguenti periodi:  «Il  corrispettivo
          previsto dal presente comma e' versato entro il 31  ottobre
          2010 all'entrata del bilancio dello Stato.». 
                16. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto-legge il Comitato per  l'intervento  nella
          Sir  e  in  settori  ad  alta  tecnologia,  istituito   con
          decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M.  5  settembre
          1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e  cessa
          ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento  dei  compiti
          di seguito indicati.  A  valere  sulle  disponibilità  del
          soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori
          ad alta tecnologia, la società  trasferitaria  di  seguito
          indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata  del
          bilancio dello Stato  la  somma  di  euro  200.000.000.  Il
          residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir
          e in settori ad alta tecnologia, con  ogni  sua  attività,
          passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni  nella
          Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in  liquidazione  e
          nel Consorzio  Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione,  e'
          trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o  a  Società  da
          essa interamente controllata,  sulla  base  del  rendiconto
          finale    delle    attività     e     della     situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge.  Detto  patrimonio
          costituisce un patrimonio separato dal  residuo  patrimonio
          della  società  trasferitaria,  la  quale   pertanto   non
          risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
          del patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir  ed
          in settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa  trasferito.  La
          società  trasferitaria  subentra  nei  processi  attivi  e
          passivi nei quali e' parte  il  Comitato  per  l'intervento
          nella Sir e in settori ad alta  tecnologia,  senza  che  si
          faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio  di
          tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
          della  predetta  situazione  economico-patrimoniale,   tale
          situazione e  predispone,  sulla  base  della  stessa,  una
          valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
          del patrimonio trasferito. I componenti  del  collegio  dei
          periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno
          dal Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il  terzo,
          con  funzioni  di  presidente,  d'intesa   dalla   società
          trasferitaria ed  il  predetto  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. La valutazione  deve,  fra  l'altro,  tenere
          conto di tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
          liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
          di funzionamento, nonché dell'ammontare del  compenso  dei
          periti, individuando  altresì  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento del patrimonio,  che  e'
          corrisposto  dalla  società  trasferitaria  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
          collegio di periti e' determinato con decreto dal  Ministro
          dell'Economia   e   delle   Finanze.   Al   termine   della
          liquidazione del patrimonio  trasferito,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
          70%  e'  attribuito  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli  di
          Stato e la residua quota del 30%  e'  di  competenza  della
          società trasferitaria in ragione  del  migliore  risultato
          conseguito nella liquidazione. 
                17. Alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  i  liquidatori  delle  società  Ristrutturazione
          Elettronica  REL  S.p.a.  in  liquidazione,  del  Consorzio
          Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione  e  della  Società
          Iniziative e  Sviluppo  di  Attività  Industriali  -  Isai
          S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni  e  la
          funzione di liquidatore di dette società e' assunta  dalla
          società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati  i
          commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
                18. Tutte le operazioni compiute  in  attuazione  dei
          commi 16 e 17 sono esenti da qualunque  imposta  diretta  o
          indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque
          inteso o denominato. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di  cui  ai  commi  da  488  a  495  e  497
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                19. 
                20. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  in  via  diretta  alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per
          i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art. 3  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Ai fini ed agli effetti di cui al  periodo  precedente,  si
          considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario  che
          hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla  media
          nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al  netto
          delle spese per i ripiani  dei  disavanzi  sanitari  e  del
          surplus di spesa rispetto agli  obiettivi  programmati  dal
          patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto
          di  stabilità  interno.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentita  la  Conferenza   Stato-Regioni,   sono   stabiliti
          modalità, tempi e criteri per  l'attuazione  del  presente
          comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
          due rappresentanti delle  Assemblee  legislative  regionali
          designati d'intesa tra loro  nell'ambito  della  Conferenza
          dei Presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge  4  febbraio  2005,  n.  11.  Il  rispetto  del
          parametro e' considerato  al  fine  della  definizione,  da
          parte della  regione,  della  puntuale  applicazione  della
          disposizione recata in termini di principio  dal  comma  28
          dell'articolo 9 del  presente  decreto.  In  aggiunta  alle
          risorse  accantonate  ai  sensi  del  secondo  periodo,   a
          decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e'  stanziato
          un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a  spese
          di investimento,  da  attribuire  alle  regioni  a  statuto
          ordinario che hanno rispettato il parametro di  virtuosità
          di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti  con  il
          decreto di cui al quarto periodo. 
                21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa  di
          cui al presente articolo, con esclusione di quelle  di  cui
          al primo periodo del  comma  6,  sono  versate  annualmente
          dagli enti e  dalle  amministrazioni  dotati  di  autonomia
          finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
          applica agli enti territoriali e agli enti,  di  competenza
          regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni
          di cui all'articolo 270 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                21-bis. Le disposizioni di cui al  presente  articolo
          non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
          giugno  1994,  n.  509,  e  al   decreto   legislativo   10
          febbraio1996, n. 103. 
                21-ter. 
                21-quater. 
                21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri della giustizia e dell'interno, da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del   presente   decreto,   sono   dettate
          specifiche  disposizioni   per   disciplinare   termini   e
          modalità per la vendita  dei  titoli  sequestrati  di  cui
          all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  in  modo  tale  da  garantire  la  massima
          celerità del versamento del ricavato  dell'alienazione  al
          Fondo unico giustizia, che  deve  avvenire  comunque  entro
          dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
          nonché la restituzione  all'avente  diritto,  in  caso  di
          dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
          in ogni caso fermi restando  i  limiti  di  cui  al  citato
          articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
          e valori sequestrati. 
                21-sexies. Per gli  anni  dal  2011  al  2023,  ferme
          restando le dotazioni  previste  dalla  legge  23  dicembre
          2009,  n.  192,  le  Agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere  alle
          disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
          8,  comma  1,  primo  periodo,  nonché  alle  disposizioni
          vigenti   in   materia   di   contenimento   della    spesa
          dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento  a
          favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
          cento delle dotazioni previste  sui  capitoli  relativi  ai
          costi di funzionamento stabilite con la  citata  legge.  Si
          applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
          di cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  nonché  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266,  all'articolo  2,  comma  589,  e
          all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24  dicembre
          2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo  48,
          comma  1,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. Le predette  Agenzie  possono  conferire  incarichi
          dirigenziali  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  tenendo  conto
          delle proprie peculiarità e della necessità di  garantire
          gli obiettivi di gettito fissati annualmente.  Le  medesime
          Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali  ai  sensi
          dell'articolo  19,  comma   5-bis,   del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001 anche a  soggetti  appartenenti
          alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e  procuratori
          dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,  comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.  Il
          conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
          percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6,  e'
          disposto nei limiti delle  facoltà  assunzionali  a  tempo
          indeterminato delle singole Agenzie. 
                21-septies. All'articolo 17,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,   n.   545,   la   parola:
          "immediatamente" e' soppressa.» 
                Art.  6   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). - Commi 1. - 6. Omissis. 
                7. Al fine di valorizzare le professionalità interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorità
          indipendenti,  escluse  le  università,  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonché
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non può essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilità  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attività  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
                8. - 10. Omissis. 
                11.  Le  società,  inserite  nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  si  conformano  al  principio  di
          riduzione di spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni
          pubbliche, convegni,  mostre  e  pubblicità,  nonché  per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicità,    nonché     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
                12. Omissis. 
                13.  A  decorrere  dall'anno  2011  la  spesa   annua
          sostenuta  dalle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, incluse le  autorità  indipendenti,
          per attività esclusivamente di formazione deve essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilità erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attività  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi  di  formazione,  nonché  dalle
          università. 
                Omissis.» 
                             Art. 40-bis 
 
 
                   Norme in materia di condizioni 
             per la circolazione del materiale rotabile 
 
  1.  Fermo  restando  il  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
regolamento (UE) n.1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014,
le imprese ferroviarie procedono, entro il  31  dicembre  2025,  alla
dismissione dei veicoli circolanti con  toilette  a  scarico  aperto,
che, fino alla predetta data e fermo restando  quanto  stabilito  dal
presente  comma,  possono  continuare  a   circolare   senza   alcuna
restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il  numero
di veicoli circolanti con toilette a  circuito  aperto  per  ciascuna
impresa ferroviaria non può eccedere,  al  31  dicembre  di  ciascun
anno, le seguenti consistenze: 
  a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti; 
  b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti; 
  c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti; 
  d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti. 
  2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2026,  sulle  reti  ferroviarie
nazionali e regionali non e' consentita la circolazione  di  rotabili
con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal
divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono  esclusi  i
rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge
9 agosto 2017, n. 128. 
          Riferimenti normativi 
 
              Il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del
          18 novembre  2014  relativo  a  una  specifica  tecnica  di
          interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile -
          Locomotive  e  materiale  rotabile  per  il  trasporto   di
          passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2014, n. L 356. 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
          della  legge  9  agosto  2017,  n.  128  (Disposizioni  per
          l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il  reimpiego
          di linee in disuso o in corso  di  dismissione  situate  in
          aree di particolare pregio naturalistico o archeologico): 
                «Art. 3 (Sezione dei rotabili storici e turistici nel
          registro di immatricolazione nazionale). - 1. Sono rotabili
          storici: 
                  a) i mezzi ferroviari, motori e trainati, non  più
          utilizzati  per  il  normale  esercizio  commerciale,   che
          abbiano compiuto  il  cinquantesimo  anno  dall'entrata  in
          esercizio del primo esemplare o  che  abbiano  compiuto  il
          venticinquesimo anno dall'entrata  in  servizio  del  primo
          esemplare e che, per particolari caratteristiche  tecniche,
          estetiche   e   industriali,   siano    testimonianza    di
          significative   evoluzioni   nel   campo   del    trasporto
          ferroviario nazionale; 
                  b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie
          regionali, anche a scartamento ridotto. 
                Omissis.». 
                               Art. 41 
 
 
                        Fondo di garanzia PMI 
 
  1. Al Fondo di garanzia per le  piccole  e  medie  imprese  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, sono assegnati 670 milioni di euro per l'anno 2019. 
    
  2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la
sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e  la
diffusione di sistemi  di  gestione  avanzata  attraverso  l'utilizzo
delle  tecnologie  innovative,  le   garanzie   concesse   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2 del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,
n.102, sono a  titolo  gratuito  per  imprese  agricole  in  caso  di
iniziative per  lo  sviluppo  di  tecnologie  innovative,  anche  per
contrastare e prevenire i danni causati dalla  fauna  selvatica  alle
imprese  agricole,  dell'agricoltura  di  precisione  e  delle  nuove
tecniche  di  irrigazione  o  la  tracciabilità  dei  prodotti   con
tecnologie   emergenti,   comprese    le    tecnologie    blockchain,
l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose.  La  garanzia  e'
concessa a titolo gratuito nel limite  di  20.000  euro  di  costo  e
comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013  e
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativi
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  de   minimis.   Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 30 milioni
di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare (ISMEA). 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'articolo
          2  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
                «Art. 2. - Commi 1. - 99. Omissis 
              100. Nell'ambito delle risorse  di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare: 
                  a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese; 
                  b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          17  del  decreto  legislativo  29  marzo   2004,   n.   102
          (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
          norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della  legge  7
          marzo 2003, n. 38): 
                «Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione
          delle imprese). - Comma 1. Omissis 
                2. L'ISMEA  può  concedere  la  propria  garanzia  a
          fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
          concessi  da  banche,  intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  107  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive  modificazioni,  nonché  dagli  altri  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito agrario  e  destinati
          alle imprese operanti nel settore agricolo,  agroalimentare
          e della pesca. La garanzia può  altresì  essere  concessa
          anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
          medesime destinazioni. 
                Omissis.». 
              Il  riferimento  al  testo  dei  regolamenti  (UE)  nn.
          1407/2013 e 1408/2013 della Commissione,  del  18  dicembre
          2013 e' riportato nelle Note all'art. 22. 
                             Art. 41-bis 
 
Mutui ipotecari per l'acquisto di beni  immobili  destinati  a  prima
  casa e oggetto di procedura esecutiva 
 
  1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale,  temporanea  e  non
ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove
una banca o una società  veicolo,  creditrice  ipotecaria  di  primo
grado, abbia avviato o sia intervenuta  in  una  procedura  esecutiva
immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale  del  debitore,
e' conferita al debitore consumatore, al ricorrere  delle  condizioni
di cui al comma 2, la possibilità di chiedere la rinegoziazione  del
mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga  nella  garanzia
ipotecaria esistente, auna banca terza, il cui ricavato  deve  essere
utilizzato per estinguere il mutuo in essere,  con  assistenza  della
garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo
1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e  con
il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo. 
  2. Il presente articolo si applica  al  ricorrere  congiunto  delle
seguenti condizioni: 
  a)  il  debitore  sia  qualificabile  come  consumatore  ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di  cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
  b) il creditore sia un soggetto che esercita  l'attività  bancaria
ai sensi dell'articolo 10 del testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, o una società veicolo di  cui  alla  legge  30  aprile
1999, n. 130; 
  c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria  di  primo
grado  sostanziale,  concesso  per  l'acquisto  di  un  immobile  che
rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  e  il  debitore  abbia
rimborsato almeno  il  10  per  cento  del  capitale  originariamente
finanziato   alla   data   della   presentazione   dell'istanza    di
rinegoziazione; 
  d) sia pendente  un'esecuzione  immobiliare  sul  bene  oggetto  di
ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato  tra
la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019; 
  e) non vi siano altri  creditori  intervenuti  oltre  al  creditore
procedente o, comunque, sia  depositato,  prima  della  presentazione
dell'istanza di rinegoziazione,  un  atto  di  rinuncia  dagli  altri
creditori intervenuti; 
  f) l'istanza sia presentata per  la  prima  volta  nell'ambito  del
medesimo processo esecutivo e comunque entro  il  termine  perentorio
del 31 dicembre 2021; 
  g) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855  del
codice civile nell'ambito della procedura di cui alla  lettera  d)  e
oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a  euro
250.000; 
  h) l'importo offerto non sia inferiore al 75 per cento  del  prezzo
base  della  successiva  asta  ovvero  del  valore  del   bene   come
determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi
sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo  sia
inferiore al 75 per cento dei predetti valori, l'importo offerto  non
può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai
sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale  del  75
per cento; 
  i) il rimborso dell'importo rinegoziato o  finanziato  avvenga  con
una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti  dalla  data  di
sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del  finanziamento  e
comunque tale che  la  sua  durata  in  anni,  sommata  all'età  del
debitore, non superi tassativamente il numero di 80; 
  l) il  debitore  rimborsi  integralmente  le  spese  liquidate  dal
giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore; 
  m) non sia pendente nei riguardi  del  debitore  una  procedura  di
risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27
gennaio 2012, n. 3. 
  3.  Se  il  debitore  non  riesce  a  ottenere   personalmente   la
rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso può  essere
accordato a un suo parente  o  affine  fino  al  terzo  grado,  ferme
restando le condizioni di cui al comma 2, con le modalità  stabilite
dal decreto di cui al comma 6. Se il finanziamento e' stato  concesso
al parente o affine fino al terzo grado, il giudice emette decreto di
trasferimento ai sensi dell'articolo  586  del  codice  di  procedura
civile in suo favore. Per i successivi cinque anni, decorrenti  dalla
data di trasferimento dell'immobile, e' riconosciuto, in  favore  del
debitore e della sua  famiglia,  il  diritto  legale  di  abitazione,
annotato a margine dell'ipoteca. Entro lo stesso termine il  debitore
può, previo rimborso integrale degli  importi  già  corrisposti  al
soggetto finanziatore dal parente  o  affine  fino  al  terzo  grado,
chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile  e,  con  il
consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo  mutuo  con
liberazione del parente o affine fino al terzo grado. Le  imposte  di
registro, ipotecaria e  catastale  relative  al  trasferimento  degli
immobili ai sensi del presente  comma  sono  applicate  nella  misura
fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli
immobili  e  all'eventuale  successivo  trasferimento   dell'immobile
residenziale al debitore. Il beneficio  decade  se  il  debitore  non
mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data
del trasferimento in sede giudiziale. 
  4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti di cui al presente  articolo
possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta  rilasciata
da un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia  per  la  prima
casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera  c),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, con una dotazione di 5  milioni  di  euro  per
l'anno 2019. La garanzia della sezione  speciale  e'  concessa  nella
misura del 50 per cento dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero
della quota capitale del nuovo finanziamento. 
  5. A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore
e dal creditore, il giudice dell'esecuzione, ricorrendo le condizioni
di cui al comma 2, sospende l'esecuzione per un  periodo  massimo  di
sei mesi. Il creditore procedente, se e' richiesta la rinegoziazione,
entro tre mesi svolge un'istruttoria sulla capacità  reddituale  del
debitore. Il creditore e'  sempre  libero  di  rifiutare  la  propria
adesione all'istanza  o  di  rigettare,  anche  successivamente  alla
presentazione dell'istanza congiunta, la richiesta di  rinegoziazione
avanzata dal debitore. In ogni caso in cui  sia  richiesto  un  nuovo
finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a  questa
e' comunque riservata totale discrezionalità nella concessione dello
stesso. 
  6.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentita, per gli aspetti di sua competenza, la Banca d'Italia,  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le   ulteriori
modalità di  applicazione  del  presente  articolo,  in  particolare
definendo: 
  a) il contenuto e le modalità  di  presentazione  dell'istanza  di
rinegoziazione; 
  b) le modalità con cui il giudice procede all'esame  dell'istanza,
alla verifica del conseguimento delle finalità di  cui  al  presente
articolo, alla liquidazione e alla verifica del pagamento delle spese
procedurali, all'estinzione della procedura esecutiva e alla  surroga
dell'eventuale banca terza finanziatrice nell'ipoteca; 
  c) gli elementi ostativi alla concessione  della  rinegoziazione  o
del rifinanziamento e alla stipulazione dell'accordo; 
  d) le modalità e i termini per il versamento della somma di cui al
comma 1 al Fondo di garanzia per la prima casa; 
  e) le modalità di segnalazione nell'archivio  della  Centrale  dei
rischi  della  Banca  d'Italia  e  negli  archivi  dei   sistemi   di
informazione creditizia privati. 
  7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono definiti termini,
condizioni e modalità per l'accesso alle prestazioni  della  sezione
speciale di cui al comma 4. 
  8. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 5 milioni di  euro  per
l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 48  dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 47. Omissis. 
                48. Ai fini del riordino del sistema  delle  garanzie
          per l'accesso al credito delle famiglie  e  delle  imprese,
          del più efficiente  utilizzo  delle  risorse  pubbliche  e
          della garanzia dello Stato anche in sinergia con i  sistemi
          locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
          sulla finanza pubblica, e' istituito il  Sistema  nazionale
          di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi  e  strumenti
          di garanzia: 
                  a) il Fondo di garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
          legge 23  dicembre  1996,  n.  662.  L'amministrazione  del
          Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,
          composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
          economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del
          Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
          rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonché  da  due  esperti  in  materia
          creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,
          rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo  economico  e
          dal Ministero dell'economia e delle finanze su  indicazione
          delle  associazioni  delle  piccole  e  medie  imprese.  Ai
          componenti del consiglio di  gestione  e'  riconosciuto  un
          compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
          comitato   di   amministrazione    istituito    ai    sensi
          dell'articolo 15, comma 3, della legge 7  agosto  1997,  n.
          266,  e  successive  modificazioni.  Il   Ministero   dello
          sviluppo  economico  comunica  al  gestore  del   Fondo   i
          nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
          istituito ai sensi  del  citato  articolo  47  del  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, affinché  provveda  alla  sua
          formale costituzione. Con l'adozione del  provvedimento  di
          costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
          decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo; 
                  b) la Sezione speciale  di  garanzia  «Progetti  di
          ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo  di
          garanzia  di  cui  alla  lettera  a),  con  una   dotazione
          finanziaria   di   euro   100.000.000   a   valere    sulle
          disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione e'  destinata
          alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
          delle  prime  perdite  su  portafogli  di  un  insieme   di
          progetti, di ammontare  minimo  pari  a  euro  500.000.000,
          costituiti da finanziamenti concessi  dalla  Banca  europea
          per  gli  investimenti  (BEI),  direttamente  o  attraverso
          banche e intermediari finanziari, per la  realizzazione  di
          grandi progetti per la ricerca e l'innovazione  industriale
          posti in essere da imprese  di  qualsiasi  dimensione,  con
          particolare riguardo alle piccole  e  medie  imprese,  alle
          reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese  individuati
          sulla   base   di   uno   specifico    accordo-quadro    di
          collaborazione tra il Ministero dello  sviluppo  economico,
          il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  BEI.  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definiti  i  criteri,  le  modalità  di  selezione  e   le
          caratteristiche dei progetti da includere nel  portafoglio,
          le tipologie di operazioni ammissibili e la misura  massima
          della  garanzia  in  relazione  al  portafoglio  garantito,
          nonché le modalità  di  concessione,  di  gestione  e  di
          escussione  della  medesima  garanzia.  Le  risorse   della
          Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
          parte delle  risorse  della  programmazione  2014-2020  dei
          fondi strutturali comunitari; 
                  c) il Fondo di garanzia per la prima casa,  per  la
          concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
          ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
          attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché  le  attività  e  le
          passività del Fondo di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo
          restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
          lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con
          il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
          predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
          del 2008. La garanzia del Fondo e'  concessa  nella  misura
          massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e
          ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento
          dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site  sul
          territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, con priorità per l'accesso al  credito  da
          parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari
          monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
          di alloggi di proprietà degli  Istituti  autonomi  per  le
          case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani  di
          età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
          di lavoro atipico di cui  all'articolo  1  della  legge  28
          giugno 2012, n. 92. Gli interventi del  Fondo  di  garanzia
          per la prima  casa  sono  assistiti  dalla  garanzia  dello
          Stato, quale garanzia di ultima istanza. La  dotazione  del
          Fondo  può  essere  incrementata  mediante  versamento  di
          contributi da  parte  delle  regioni  e  di  altri  enti  e
          organismi pubblici  ovvero  con  l'intervento  della  Cassa
          depositi e prestiti Spa,  anche  a  valere  su  risorse  di
          soggetti terzi e anche al fine di  incrementare  la  misura
          massima della garanzia del Fondo. Con uno o più decreti di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  con  delega  alle
          politiche giovanili e con il Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge,  sono  stabilite
          le norme di attuazione del Fondo,  comprese  le  condizioni
          alle quali e' subordinato  il  mantenimento  dell'efficacia
          della garanzia del Fondo in caso  di  cessione  del  mutuo,
          nonché  i  criteri,  le  condizioni  e  le  modalità  per
          l'operatività   della   garanzia   dello   Stato   e   per
          l'incremento  della  dotazione  del  Fondo.  Il  Fondo   di
          garanzia  di  cui  all'articolo  13,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  continua
          ad operare fino all'emanazione dei  decreti  attuativi  che
          rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
          del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206  (Codice
          del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29  luglio
          2003, n. 229): 
                «Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice, ove non diversamente previsto, si intende per: 
                  a) consumatore o  utente:  la  persona  fisica  che
          agisce per scopi  estranei  all'attività  imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o  professionale   eventualmente
          svolta; 
                  b) associazioni dei consumatori e degli utenti:  le
          formazioni  sociali  che  abbiano  per   scopo   statutario
          esclusivo la tutela  dei  diritti  e  degli  interessi  dei
          consumatori o degli utenti; 
                  c) professionista: la persona  fisica  o  giuridica
          che   agisce   nell'esercizio   della   propria   attività
          imprenditoriale, commerciale, artigianale o  professionale,
          ovvero un suo intermediario; 
                  d)  produttore:  fatto   salvo   quanto   stabilito
          nell'articolo 103, comma 1,  lettera  d),  e  nell'articolo
          115, comma 2-bis, il fabbricante del bene  o  il  fornitore
          del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore
          del bene o del servizio nel territorio dell'Unione  europea
          o  qualsiasi  altra  persona  fisica  o  giuridica  che  si
          presenta  come  produttore  identificando  il  bene  o   il
          servizio  con  il  proprio  nome,  marchio  o  altro  segno
          distintivo; 
                  e)   prodotto:   fatto   salvo   quanto   stabilito
          nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e nell'articolo 115,
          comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche
          nel quadro di una prestazione di servizi,  o  suscettibile,
          in  condizioni  ragionevolmente  prevedibili,   di   essere
          utilizzato dal consumatore, anche se non a  lui  destinato,
          fornito o reso disponibile  a  titolo  oneroso  o  gratuito
          nell'ambito di un'attività commerciale,  indipendentemente
          dal fatto che sia nuovo, usato  o  rimesso  a  nuovo;  tale
          definizione non si applica ai prodotti usati, forniti  come
          pezzi d'antiquariato, o come  prodotti  da  riparare  o  da
          rimettere a  nuovo  prima  dell'utilizzazione,  purché  il
          fornitore ne informi per iscritto la persona  cui  fornisce
          il prodotto; 
                  f)  codice:  il  presente  decreto  legislativo  di
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di  tutela
          dei consumatori.» 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  10  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
                «Art. 10 (Attività bancaria). - 1.  La  raccolta  di
          risparmio  tra  il  pubblico  e  l'esercizio  del   credito
          costituiscono  l'attività  bancaria.  Essa  ha   carattere
          d'impresa. 
                2. L'esercizio dell'attività bancaria  e'  riservato
          alle banche. 
                3.  Le   banche   esercitano,   oltre   all'attività
          bancaria, ogni  altra  attività  finanziaria,  secondo  la
          disciplina propria di ciascuna, nonché attività  connesse
          o strumentali. Sono salve le riserve di attività  previste
          dalla legge.» 
              La legge 30 aprile 1999, n. 130  recante  «Disposizioni
          sulla cartolarizzazione dei crediti»  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 14 maggio 1999, n. 111. 
              Si riporta la tariffa, parte  prima,  articolo  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131  (Approvazione  del  Testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro): 
 
                                   «Tariffa 
                                  Parte prima 
                Atti soggetti a registrazione in termine fisso 
 
                Tariffa - Parte prima - Articolo 1 
                1. 
                Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà  di
          beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi  di
          diritti  reali  immobiliari  di  godimento,   compresi   la
          rinuncia pura e semplice agli stessi,  i  provvedimenti  di
          espropriazione per  pubblica  utilità  e  i  trasferimenti
          coattivi - 9% - 
                Se  il  trasferimento  ha   per   oggetto   case   di
          abitazione, ad eccezione di quelle di  categoria  catastale
          A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui  alla  nota
          II-bis) - 2% - 
                Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e
          relative  pertinenze  a  favore  di  soggetti  diversi  dai
          coltivatori   diretti   e   dagli   imprenditori   agricoli
          professionali,    iscritti    nella    relativa    gestione
          previdenziale ed assistenziale: - 15 per cento - 
                Se il trasferimento e' effettuato  nei  confronti  di
          banche e intermediari finanziari autorizzati  all'esercizio
          dell'attività di leasing finanziario,  e  ha  per  oggetto
          case di abitazione, di categoria catastale diversa  da  A1,
          A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori
          per i quali  ricorrono  le  condizioni  di  cui  alle  note
          II-bis) e II-sexies): - 1,5 per cento - 
                Note: - 
                I) - 
                II) - 
                II-bis) 1. Ai  fini  dell'applicazione  dell'aliquota
          del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso  della
          proprietà di case di abitazione non di lusso e  agli  atti
          traslativi   o   costitutivi   della    nuda    proprietà,
          dell'usufrutto, dell'uso e  dell'abitazione  relativi  alle
          stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: - 
                  a) che l'immobile sia ubicato  nel  territorio  del
          comune in cui l'acquirente ha o stabilisca  entro  diciotto
          mesi dall'acquisto la propria residenza o, se  diverso,  in
          quello in cui  l'acquirente  svolge  la  propria  attività
          ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro,  in
          quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da
          cui dipende  ovvero,  nel  caso  in  cui  l'acquirente  sia
          cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile  sia
          acquistato come prima  casa  sul  territorio  italiano.  La
          dichiarazione di voler stabilire la  residenza  nel  comune
          ove e' ubicato l'immobile acquistato deve  essere  resa,  a
          pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; - 
                  b) che nell'atto di acquisto l'acquirente  dichiari
          di non essere titolare esclusivo  o  in  comunione  con  il
          coniuge  dei  diritti  di  proprietà,  usufrutto,  uso   e
          abitazione di altra casa di abitazione nel  territorio  del
          comune in cui e' situato l'immobile da acquistare; - 
                  c) che nell'atto di acquisto l'acquirente  dichiari
          di non essere titolare, neppure per quote, anche in  regime
          di comunione legale su tutto il  territorio  nazionale  dei
          diritti di proprietà, usufrutto, uso,  abitazione  e  nuda
          proprietà su altra casa  di  abitazione  acquistata  dallo
          stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
          presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della  legge
          22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge  7
          febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della
          legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi  2  e
          3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992,
          n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e
          3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n.  348,  all'articolo
          1, commi 2 e 3, del decreto-legge  24  settembre  1992,  n.
          388, all'articolo 1, commi 2  e  3,  del  decreto-legge  24
          novembre  1992,  n.  455,  all'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 23  gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  1993,  n.  75,   e
          all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993,  n.  155,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 243 . - 
                2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
          aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b)  e  c)
          del comma  1,  comunque  riferite  al  momento  in  cui  si
          realizza l'effetto traslativo, possono  essere  effettuate,
          oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
          preliminare. - 
                3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo  le
          condizioni di cui alle lettere a), b)  e  c)  del  medesimo
          comma  1,  spettano  per  l'acquisto,  anche  se  con  atto
          separato,  delle  pertinenze  dell'immobile  di  cui   alla
          lettera   a).   Sono   ricomprese   tra   le    pertinenze,
          limitatamente ad una  per  ciascuna  categoria,  le  unità
          immobiliari classificate o classificabili  nelle  categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, che siano  destinate  a  servizio
          della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. - 
                4.  In   caso   di   dichiarazione   mendace   o   di
          trasferimento per atto a titolo oneroso  o  gratuito  degli
          immobili acquistati con  i  benefici  di  cui  al  presente
          articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla
          data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
          ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché  una
          sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse  imposte.  Se
          si tratta  di  cessioni  soggette  all'imposta  sul  valore
          aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate  presso  cui
          sono stati registrati i relativi atti deve  recuperare  nei
          confronti degli  acquirenti  la  differenza  fra  l'imposta
          calcolata in base all'aliquota applicabile  in  assenza  di
          agevolazioni   e   quella   risultante    dall'applicazione
          dell'aliquota  agevolata,  nonché  irrogare  la   sanzione
          amministrativa, pari  al  30  per  cento  della  differenza
          medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma
          4 dell'articolo 55 del presente testo  unico.  Le  predette
          disposizioni  non  si  applicano  nel  caso   in   cui   il
          contribuente, entro un anno dall'alienazione  dell'immobile
          acquistato con i benefici  di  cui  al  presente  articolo,
          proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria
          abitazione principale. - 
                4-bis. L'aliquota del 2 per cento  si  applica  anche
          agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa
          il requisito di cui alla lettera c) del comma  1  e  per  i
          quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del  medesimo
          comma  si  verificano  senza  tener   conto   dell'immobile
          acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a
          condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro  un
          anno  dalla  data   dell'atto.   In   mancanza   di   detta
          alienazione, all'atto  di  cui  al  periodo  precedente  si
          applica quanto previsto dal comma 4. - 
                II-ter) - 
                II-quater) - 
                II-quinquies) - 
                II-sexies) Nell'applicazione della  nota  II-bis)  ai
          trasferimenti  effettuati  nei  confronti   di   banche   e
          intermediari    finanziari    autorizzati     all'esercizio
          dell'attività di leasing  finanziario,  si  considera,  in
          luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto
          di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.». 
              Si riporta l'articolo 2855 del codice civile: 
                «Art.     2855     (Estensione     degli      effetti
          dell'iscrizione). - L'iscrizione del credito  fa  collocare
          nello stesso  grado  le  spese  dell'atto  di  costituzione
          d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione  e  quelle
          ordinarie  occorrenti  per  l'intervento  nel  processo  di
          esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali  le
          parti  possono  estendere  l'ipoteca  con  patto  espresso,
          purché sia presa la corrispondente iscrizione. 
                Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un
          capitale che produce interessi fa  collocare  nello  stesso
          grado gli interessi dovuti, purché  ne  sia  enunciata  la
          misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi  e'
          limitata alle due annate anteriori e a quella in  corso  al
          giorno  del  pignoramento,  ancorché  sia  stata  pattuita
          l'estensione  a  un  maggior  numero  di   annualità;   le
          iscrizioni particolari  prese  per  altri  arretrati  hanno
          effetto dalla loro data. 
                L'iscrizione del capitale  fa  pure  collocare  nello
          stesso grado gli  interessi  maturati  dopo  il  compimento
          dell'annata in corso  alla  data  del  pignoramento,  però
          soltanto  nella  misura  legale  e  fino  alla  data  della
          vendita.» 
                La legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante  «Disposizioni
          in  materia  di  usura  e   di   estorsione,   nonché   di
          composizione  delle   crisi   da   sovraindebitamento»   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 2012, n. 24. 
              Si riporta  l'articolo  586  del  codice  di  procedura
          civile: 
                «Art. 586 (Trasferimento  del  bene  espropriato).  -
          Avvenuto   il   versamento   del   prezzo,    il    giudice
          dell'esecuzione può sospendere la vendita  quando  ritiene
          che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore  a  quello
          giusto, ovvero pronunciare decreto  col  quale  trasferisce
          all'aggiudicatario  il  bene  espropriato,   ripetendo   la
          descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita
          e  ordinando  che  si  cancellino   le   trascrizioni   dei
          pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se  queste  ultime
          non    si    riferiscono    ad    obbligazioni    assuntesi
          dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508.  Il  giudice
          con  il  decreto  ordina  anche  la   cancellazione   delle
          trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
          successive alla trascrizione del pignoramento. 
                Il  decreto  contiene   altresì   l'ingiunzione   al
          debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto. 
                Esso costituisce titolo  per  la  trascrizione  della
          vendita sui  libri  fondiari  e  titolo  esecutivo  per  il
          rilascio.». 
                               Art. 42 
 
 
                  Fusioni e associazioni di comuni 
 
  1. La dotazione finanziaria  dei  contributi  straordinari  di  cui
all'articolo   15,   comma   3,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' incrementata di 30 milioni di euro per l'anno
2019. 
  1-bis. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 9  della  legge  6
ottobre 2017, n. 158, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'affidamento di cui al periodo precedente può essere disposto  dai
piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni  o
convenzione». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          15 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art.  15   (Modifiche   territoriali,   fusione   ed
          istituzione di comuni). - 1. - 2. Omissis 
                3. Al fine di favorire la fusione dei  comuni,  oltre
          ai contributi della regione, lo Stato eroga,  per  i  dieci
          anni decorrenti dalla fusione stessa,  appositi  contributi
          straordinari commisurati ad  una  quota  dei  trasferimenti
          spettanti ai singoli comuni che si fondono. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  9  della
          legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno  e  la
          valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per
          la riqualificazione e il recupero dei  centri  storici  dei
          medesimi comuni), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9 (Disposizioni relative ai servizi  postali  e
          all'effettuazione di pagamenti). - 1. - 2. Omissis 
                3. I piccoli comuni possono altresì: 
                  a) stipulare convenzioni con le  organizzazioni  di
          categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i
          pagamenti in conto corrente postale, in particolare  quelli
          concernenti le imposte comunali,  i  pagamenti  dei  vaglia
          postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati
          presso gli esercizi commerciali di comuni  o  frazioni  non
          serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina
          riguardante i servizi di  pagamento  e  delle  disposizioni
          adottate in materia dalla Banca d'Italia; 
                  b) affidare, ai sensi dell'articolo  40,  comma  1,
          della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  la  gestione  dei
          servizi  di  tesoreria  e  di  cassa  alla  società  Poste
          italiane Spa. L'affidamento di cui  al  periodo  precedente
          può essere disposto dai  piccoli  comuni  anche  in  forma
          associata, mediante unione di comuni o convenzione. 
                Omissis.» 
                               Art. 43 
 
 
                         Affitti passivi PA 
 
  1.  All'articolo  8,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, il quinto periodo e' sostituito dal seguente:  «Ai
contratti  stipulati  con  le  amministrazioni  dello  Stato  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 per la locazione degli immobili acquistati ai sensi del  presente
comma si applica un canone commisurato ai valori di mercato,  ridotto
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135.»; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Le risorse di
cui al primo periodo  del  comma  4  possono  essere  utilizzate  dai
predetti enti previdenziali anche per l'acquisto di immobili  adibiti
o da adibire ad uffici in locazione passiva alle  società  in  house
delle amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco  di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, su
indicazione dell'amministrazione che esercita il  controllo  analogo,
sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze  e  l'Agenzia  del
demanio per le rispettive competenze. Il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze può trasferire alle  predette  società  in  house  le
risorse a legislazione vigente di cui al settimo periodo del comma 4,
per consentire alle medesime società, che ne facciano richiesta,  di
procedere alla predisposizione della  progettazione  necessaria  agli
enti previdenziali pubblici per  la  valutazione  degli  investimenti
immobiliari di cui al presente comma. Con  il  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di  attuazione
del presente comma, nel rispetto dei  saldi  strutturali  di  finanza
pubblica.». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8   del   citato
          decreto-legge   n.   78   del   2010,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi di spesa  delle
          amministrazioni  pubbliche).  -  1.  Il   limite   previsto
          dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244 per le  spese  annue  di  manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria    degli    immobili     utilizzati     dalle
          amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato   a
          decorrere dal 2011 e' determinato nella misura  del  2  per
          cento del  valore  dell'immobile  utilizzato.  Resta  fermo
          quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato  articolo
          2  e  i  limiti  e  gli  obblighi  informativi   stabiliti,
          dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della
          legge 23 dicembre 2009, n.  191.  Le  deroghe  ai  predetti
          limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale
          vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato.  Le  limitazioni  di
          cui al presente comma non si applicano nei confronti  degli
          interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e
          del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
          81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.  Per  le
          Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito dell'organo
          interno  di  controllo  verificare  la  correttezza   della
          qualificazione degli interventi di  manutenzione  ai  sensi
          delle richiamate disposizioni. 
                2. Ai fini della tutela dell'unità  economica  della
          Repubblica e nel rispetto  dei  principi  di  coordinamento
          della finanza pubblica, previsti agli articoli  119  e  120
          della Costituzione, le regioni,  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, gli enti  locali,  nonché  gli  enti  da
          questi  vigilati,  le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere,
          nonché  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi  definiti
          dal  comma  15,   stabilendo   misure   analoghe   per   il
          contenimento   della   spesa   per    locazioni    passive,
          manutenzioni  ed  altri  costi  legati  all'utilizzo  degli
          immobili.  Per  le  medesime  finalità,  gli  obblighi  di
          comunicazione previsti  dall'art.  2,  comma  222,  periodo
          dodicesimo, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
          estesi alle amministrazioni pubbliche  inserite  nel  conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. Le  disposizioni  del  comma  15  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dai relativi statuti. 
                3.   Qualora    nell'attuazione    dei    piani    di
          razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma  222,  della
          legge  23  dicembre   2009,   n.   191,   l'amministrazione
          utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non  provvede
          al rilascio degli  immobili  utilizzati  entro  il  termine
          stabilito, su comunicazione  dell'Agenzia  del  demanio  il
          Ministero dell'economia  e  finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria generale  dello  Stato  effettua  una  riduzione
          lineare degli stanziamenti  di  spesa  dell'amministrazione
          stessa  pari  all'8  per  cento  del  valore   di   mercato
          dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza. 
                4.  Fatti  salvi  gli  investimenti  a   reddito   da
          effettuare  in  via   indiretta   in   Abruzzo   ai   sensi
          dell'articolo 14, comma  3,  del  decreto-legge  28  aprile
          2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate  dai
          predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili, anche
          di   proprietà   di   amministrazioni   pubbliche,    come
          individuate  dall'articolo  1,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad  ufficio  in
          locazione passiva alle amministrazioni  pubbliche,  secondo
          le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla  base
          del piano di razionalizzazione  di  cui  al  comma  3.  Con
          riferimento agli immobili di proprietà di  amministrazioni
          pubbliche,  possono  essere  compresi  nelle  procedure  di
          acquisto di cui al presente  comma  solo  gli  immobili  di
          proprietà delle medesime per i quali non  siano  in  corso
          contratti di  locazione  a  terzi.  L'Agenzia  del  demanio
          esprime apposito parere di congruità in merito ai  singoli
          contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da
          parte degli enti di previdenza pubblici. Eventuali opere  e
          interventi  necessari   alla   rifunzionalizzazione   degli
          immobili sono realizzati a cura e spese dei  medesimi  enti
          sulla  base  di  un  progetto  elaborato  dall'Agenzia  del
          demanio. Ai  contratti  stipulati  con  le  amministrazioni
          dello Stato di cui all'articolo 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per  la  locazione  degli
          immobili acquistati ai sensi del presente comma si  applica
          un canone commisurato ai  valori  di  mercato,  ridotto  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto  2012,  n.  135.   Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sono stabilite  le  modalità  di  attuazione  del
          presente comma,  nel  rispetto  dei  saldi  strutturali  di
          finanza  pubblica.  Ai  fini  della  predisposizione  della
          progettazione necessaria agli enti  previdenziali  pubblici
          per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al
          presente articolo sono utilizzate le risorse disponibili  a
          legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio,
          previo accordo tra  gli  enti  interessati  e  la  medesima
          Agenzia limitatamente al  processo  di  individuazione  dei
          predetti investimenti. 
                4-bis. Le risorse di cui al primo periodo del comma 4
          possono essere utilizzate dai predetti  enti  previdenziali
          anche per l'acquisto di immobili adibiti o  da  adibire  ad
          uffici in locazione passiva alle società  in  house  delle
          amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco
          di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  su  indicazione  dell'amministrazione  che
          esercita  il  controllo  analogo,  sentiti   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del  demanio  per
          le rispettive  competenze.  Il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze può trasferire  alle  predette  società  in
          house le risorse a legislazione vigente di cui  al  settimo
          periodo del comma 4, per consentire alle medesime società,
          che   ne   facciano   richiesta,    di    procedere    alla
          predisposizione della progettazione  necessaria  agli  enti
          previdenziali   pubblici   per   la    valutazione    degli
          investimenti immobiliari di cui al presente comma.  Con  il
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, sono stabilite  le  modalità  di  attuazione  del
          presente comma,  nel  rispetto  dei  saldi  strutturali  di
          finanza pubblica. 
                5. 
                6. In attuazione  dell'articolo  1,  comma  9,  della
          legge 13 novembre 2009, n. 172 il Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  e  gli  enti   previdenziali   e
          assistenziali vigilati stipulano apposite  convenzioni  per
          la  razionalizzazione  degli  immobili  strumentali  e   la
          realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al
          predetto Ministero canoni e oneri  agevolati  nella  misura
          ridotta del 30  per  cento  rispetto  al  parametro  minimo
          locativo fissato dall'Osservatorio del mercato  immobiliare
          in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni
          logistiche e funzionali. 
                7. Ai fini della  realizzazione  dei  poli  logistici
          integrati,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e gli enti previdenziali e  assistenziali  vigilati
          utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice
          di occupazione pro capite in uso alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei  poli
          logistici   integrati   hanno   natura   strumentale.   Per
          l'integrazione   logistica   e   funzionale   delle    sedi
          territoriali  gli  enti   previdenziali   e   assistenziali
          effettuano i  relativi  investimenti  in  forma  diretta  e
          indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di
          immobili di  proprietà.  Nell'ipotesi  di  alienazione  di
          unità immobiliari strumentali, gli  enti  previdenziali  e
          assistenziali vigilati possono utilizzare  i  corrispettivi
          per l'acquisto di immobili da destinare  a  sede  dei  poli
          logistici integrati. Le somme residue sono  riversate  alla
          Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
          I piani relativi a tali investimenti nonché i  criteri  di
          definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi
          di  funzionamento  dei  poli   logistici   integrati   sono
          approvati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze.   I   risparmi    conseguiti    concorrono    alla
          realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma
          8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
                9. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
          2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo  sono  inseriti  i
          seguenti periodi: "Gli enti di previdenza  inclusi  tra  le
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro
          il 31 dicembre 2010 un censimento degli  immobili  di  loro
          proprietà,  con  specifica  indicazione   degli   immobili
          strumentali  e  di  quelli  in  godimento   a   terzi.   La
          ricognizione e' effettuata con le  modalità  previste  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze.». 
                10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione
          di    indirizzo    politico-amministrativo    e    gestione
          amministrativa,  all'articolo  16,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera  d),  e'
          inserita la  seguente:  «d-bis)  adottano  i  provvedimenti
          previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;". 
                11.  Le  somme  relative  ai   rimborsi   corrisposti
          dall'Organizzazione    delle    Nazioni    Unite,     quale
          corrispettivo  di  prestazioni  rese  dalle  Forze   armate
          italiane nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di
          pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento  della
          partecipazione italiana  alle  missioni  internazionali  di
          pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. A  tale  fine  non  si  applicano  i
          limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge  23
          dicembre 2005, n. 266. La disposizione del  presente  comma
          si applica anche  ai  rimborsi  corrisposti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente provvedimento e  non  ancora
          riassegnati. 
                11-bis. Al fine di tenere  conto  della  specificità
          del comparto sicurezza-difesa e  delle  peculiari  esigenze
          del  comparto  del  soccorso  pubblico,  nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di  euro
          annui per ciascuno degli anni  2011  e  2012  destinato  al
          finanziamento di misure perequative per il personale  delle
          Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni  di  cui
          all'articolo 9, comma 21. Con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   dei   Ministri
          competenti, sono individuate le misure  e  la  ripartizione
          tra  i  Ministeri   dell'interno,   della   difesa,   delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali delle risorse del fondo  di  cui  al
          primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato a disporre, con propri decreti,  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. Ai  relativi  oneri  si  fa  fronte
          mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori  entrate
          derivanti  dall'attuazione  dei  commi  13-bis,  13-ter   e
          13-quater dell'articolo 38. 
                12.  Al  fine  di  adottare   le   opportune   misure
          organizzative,   nei   confronti   delle    amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001 e  dei  datori  di  lavoro  del
          settore  privato   il   termine   di   applicazione   delle
          disposizioni di cui agli  articoli  28  e  29  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio  da
          stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 e
          quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo  periodo,  del
          medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi. 
                13.  All'art.  41,  comma  7,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito  con  legge  27  febbraio
          2009, n. 14, le parole:  "2009  e  2010",  sono  sostituite
          dalle seguenti: "2009, 2010, 2011, 2012 e 2013"; le parole:
          "dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno
          2014"; le parole: "all'anno  2010"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "all'anno 2013". 
                14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse  di
          cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse
          modalità di cui al comma 9, secondo  periodo,  del  citato
          articolo 64, al settore scolastico. Alle  stesse  finalità
          possono essere destinate risorse da individuare in esito ad
          una specifica sessione negoziale concernente interventi  in
          materia contrattuale per il personale della  scuola,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato  e
          nel rispetto  degli  obiettivi  programmati  dei  saldi  di
          finanza pubblica. La destinazione  delle  risorse  previste
          dal presente comma e' stabilita con decreto di  natura  non
          regolamentare      del      Ministro       dell'istruzione,
          dell'università  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
                15. Le operazioni di acquisto e vendita  di  immobili
          da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme
          obbligatorie  di  assistenza  e  previdenza,   nonché   le
          operazioni di utilizzo, da parte degli stessi  enti,  delle
          somme rivenienti dall'alienazione degli  immobili  o  delle
          quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla  verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
                15-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo,
          ad eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  15,  non  si
          applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno
          1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
          103.». 
                               Art. 44 
 
Abrogazione dell'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto
  2011, n. 138 
 
  1. Il comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,
n.148, e' abrogato. 
                               Art. 45 
 
 
                  Disposizioni in materia di salute 
 
  1. All'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2018,  n.145l
e parole «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2019». 
  1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.
60, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nel  triennio
2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10 per cento per ciascun
anno.  Per  il  medesimo  triennio,  qualora  nella  singola  regione
emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di  personale  rispetto  alle
facoltà assunzionali  consentite  dal  presente  articolo,  valutati
congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e
dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima  regione
un'ulteriore variazione del 5 per  cento  dell'incremento  del  Fondo
sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo  restando  il
rispetto  dell'equilibrio  economico  e  finanziario   del   servizio
sanitario regionale»; 
  b) all'ultimo periodo, le parole: «il predetto incremento di  spesa
del 5 per cento e' subordinato» sono sostituite  dalle  seguenti:  «i
predetti incrementi di spesa sono subordinati». 
  1-ter. A decorrere dall'anno 2020,  il  limite  di  spesa  indicato
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e' rideterminato nel valore  della  spesa  consuntivata
nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio  economico
e finanziario del servizio sanitario regionale. 
  1-quater. All'articolo 3,  comma  7,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992,  n.  502,  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Il
direttore sanitario e' un medico che» sono inserite le  seguenti:  «,
all'atto del conferimento dell'incarico,» e al terzo periodo, dopo le
parole: «il direttore amministrativo e'  un  laureato  in  discipline
giuridiche o economiche che» sono inserite le seguenti:  «,  all'atto
del conferimento dell'incarico,». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 515 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 514. Omissis. 
                515. Per  gli  anni  2020  e  2021,  l'accesso  delle
          regioni  all'incremento  del  livello   del   finanziamento
          rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 e' subordinato
          alla stipula, entro il 31 dicembre 2019, di  una  specifica
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che  contempli
          misure di programmazione e di miglioramento della  qualità
          delle cure e dei servizi erogati e di  efficientamento  dei
          costi. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  11  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.  60  (Misure
          emergenziali  per  il  servizio  sanitario  della   Regione
          Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11 (Disposizioni in materia di personale  e  di
          nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
          decorrere dal 2019, la spesa per il  personale  degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
          del livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
          nazionale standard cui concorre lo Stato e  ferma  restando
          la compatibilità finanziaria, sulla base  degli  indirizzi
          regionali  e  in  coerenza  con  i  piani   triennali   dei
          fabbisogni di personale, non può superare il valore  della
          spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
          di  verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12
          dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se  superiore,
          il valore della spesa prevista dall'articolo 2,  comma  71,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  I  predetti  valori
          sono incrementati annualmente, a livello regionale,  di  un
          importo pari al  5  per  cento  dell'incremento  del  Fondo
          sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.  Nel
          triennio 2019-2021 la predetta percentuale e'  pari  al  10
          per cento per  ciascun  anno.  Per  il  medesimo  triennio,
          qualora nella singola regione emergano oggettivi  ulteriori
          fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali
          consentite dal presente articolo,  valutate  congiuntamente
          dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e  dal
          Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei
          livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla
          medesima regione un'ulteriore variazione del  5  per  cento
          dell'incremento  del  Fondo  sanitario  regionale  rispetto
          all'anno   precedente,   fermo   restando    il    rispetto
          dell'equilibrio  economico  e  finanziario   del   servizio
          sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il
          trattamento  accessorio  del  personale,  il  cui   limite,
          definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
          25 maggio 2017,  n.  75,  e'  adeguato,  in  aumento  o  in
          diminuzione, per garantire l'invarianza  del  valore  medio
          pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento
          come base  di  calcolo  il  personale  in  servizio  al  31
          dicembre 2018. Dall'anno 2021,  i  predetti  incrementi  di
          spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia  per
          la determinazione del fabbisogno di  personale  degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale, in  coerenza  con  quanto
          stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70,  e
          con l'articolo 1, comma 516, lettera  c),  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 14  dell'articolo
          15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonché  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
                «Art. 15 (Disposizioni urgenti per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica). - 1. - 13. Omissis. 
                14.   Ai   contratti   e   agli    accordi    vigenti
          nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502,   per
          l'acquisto di prestazioni  sanitarie  da  soggetti  privati
          accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale  e
          per l'assistenza  ospedaliera,  si  applica  una  riduzione
          dell'importo e  dei  corrispondenti  volumi  d'acquisto  in
          misura  determinata  dalla  regione   o   dalla   provincia
          autonoma, tale  da  ridurre  la  spesa  complessiva  annua,
          rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5
          per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013
          e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.  A  decorrere
          dall'anno  2016,  in   considerazione   del   processo   di
          riorganizzazione   del    settore    ospedaliero    privato
          accreditato  in   attuazione   di   quanto   previsto   dal
          regolamento di cui al decreto del Ministro della  salute  2
          aprile 2015,  n.  70,  al  fine  di  valorizzare  il  ruolo
          dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza
          ospedaliera di alta  specialità,  nonché  di  prestazioni
          erogate da parte  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico  (IRCCS)  a  favore   di   cittadini
          residenti in regioni  diverse  da  quelle  di  appartenenza
          ricomprese  negli  accordi  per  la   compensazione   della
          mobilità interregionale di cui all'articolo  9  del  Patto
          per la salute sancito in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014  (atto
          rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per
          il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui
          all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con  intesa
          del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          3 del 5 gennaio 2010, in  deroga  ai  limiti  previsti  dal
          primo  periodo.  Al  fine  di  garantire,  in  ogni   caso,
          l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla  deroga
          di cui al periodo precedente,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono  ad  adottare
          misure alternative, volte, in  particolare,  a  ridurre  le
          prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate  in
          regime  ambulatoriale,  di  pronto  soccorso,  in  ricovero
          ordinario e in riabilitazione  e  lungodegenza,  acquistate
          dagli erogatori privati  accreditati,  in  misura  tale  da
          assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di  cui
          al  primo   periodo,   nonché   gli   obiettivi   previsti
          dall'articolo  9-quater,  comma  7,  del  decreto-legge  19
          giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  6  agosto  2015,  n.  125;  possono  contribuire  al
          raggiungimento del  predetto  obiettivo  finanziario  anche
          misure alternative a  valere  su  altre  aree  della  spesa
          sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta
          specialità e i relativi  criteri  di  appropriatezza  sono
          definiti  con  successivo  accordo  sancito  in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  In
          sede di prima applicazione  sono  definite  prestazioni  di
          assistenza  ospedaliera  di  alta  specialità  i  ricoveri
          individuati come "ad  alta  complessità"  nell'ambito  del
          vigente Accordo interregionale per la  compensazione  della
          mobilità  sanitaria,  sancito  in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Le  regioni
          trasmettono trimestralmente ai  Ministeri  della  salute  e
          dell'economia e delle finanze i  provvedimenti  di  propria
          competenza di compensazione della maggiore spesa  sanitaria
          regionale per i pazienti  extraregionali  presi  in  carico
          dagli IRCCS. Ne danno altresì comunicazione  alle  regioni
          di residenza  dei  medesimi  pazienti  e  al  coordinamento
          regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine
          di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni  in
          materia  di   compensazione   della   mobilità   sanitaria
          nell'ambito del riparto  delle  disponibilità  finanziarie
          del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per
          ciascun  IRCCS  su  base  trimestrale   il   valore   delle
          prestazioni rese ai  pazienti  extraregionali  di  ciascuna
          regione. Qualora nell'anno 2011  talune  strutture  private
          accreditate siano rimaste inoperative  a  causa  di  eventi
          sismici o per  effetto  di  situazioni  di  insolvenza,  le
          indicate  percentuali  di  riduzione  della  spesa  possono
          tenere  conto  degli  atti  di   programmazione   regionale
          riferiti  alle  predette  strutture  rimaste   inoperative,
          purché  la   regione   assicuri,   adottando   misure   di
          contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
          il  rispetto  dell'obiettivo   finanziario   previsto   dal
          presente comma. La misura di contenimento  della  spesa  di
          cui al presente comma e' aggiuntiva  rispetto  alle  misure
          eventualmente  già  adottate  dalle  singole   regioni   e
          province autonome di Trento e Bolzano e trova  applicazione
          anche in caso di mancata  sottoscrizione  dei  contratti  e
          degli accordi, facendo riferimento, in  tale  ultimo  caso,
          agli atti di  programmazione  regionale  o  delle  province
          autonome di Trento e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
          livello di  spesa  determinatosi  per  il  2012  a  seguito
          dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al
          presente comma costituisce il livello su cui  si  applicano
          le misure che le regioni devono adottare, a  decorrere  dal
          2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
          periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Organizzazione  delle   unità   sanitarie
          locali). - 1. - 6. Omissis. 
                7. Il direttore sanitario e' un medico che,  all'atto
          del  conferimento  dell'incarico,  non  abbia  compiuto  il
          sessantacinquesimo anno di età  e  che  abbia  svolto  per
          almeno  cinque  anni  qualificata  attività  di  direzione
          tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie,  pubbliche
          o private, di  media  o  grande  dimensione.  Il  direttore
          sanitario dirige i servizi sanitari ai  fini  organizzativi
          ed igienico-sanitari  e  fornisce  parere  obbligatorio  al
          direttore generale sugli  atti  relativi  alle  materie  di
          competenza. Il direttore amministrativo e' un  laureato  in
          discipline  giuridiche  o  economiche  che,  all'atto   del
          conferimento   dell'incarico,   non   abbia   compiuto   il
          sessantacinquesimo anno di età  e  che  abbia  svolto  per
          almeno cinque anni una qualificata attività  di  direzione
          tecnica o amministrativa  in  enti  o  strutture  sanitarie
          pubbliche o  private  di  media  o  grande  dimensione.  Il
          direttore amministrativo dirige  i  servizi  amministrativi
          dell'unità sanitaria locale.  Nelle  aziende  ospedaliere,
          nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo
          2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico
          pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e  i
          compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo
          e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9,  del
          presidio ospedaliero  sono  svolti  da  un  unico  soggetto
          avente i requisiti di legge. Sono soppresse le  figure  del
          coordinatore amministrativo, del coordinatore  sanitario  e
          del  sovrintendente   sanitario,   nonché   l'ufficio   di
          direzione. 
                Omissis.» 
                               Art. 46 
 
 
                       Disposizioni in materia 
                  di fiscalità regionale e locale 
 
  1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale,  al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, la parola «2020», ovunque ricorre, e'
sostituita dalla seguente: «2021»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 2, le parole «Per gli anni dal 2011 al  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni  dal  2011  al  2020»  e  le
parole «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:
«A decorrere dall'anno 2021»; 
      2) al comma 3, le parole  «A  decorrere  dall'anno  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»; 
    c) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, le parole  «A  decorrere  dall'anno  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»; 
      2) al comma 2,  le  parole  «entro  il  31  luglio  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2020»; 
    d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola «2020»  e'  sostituita
dalla seguente: «2021». 
  1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in  base  all'ultima
rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche
competenti per la  raccolta  e  l'elaborazione  di  dati  statistici,
abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte  superiore  a
quello dei residenti, l'imposta di  cui  al  presente  articolo  può
essere applicata fino all'importo massimo  di  cui  all'articolo  14,
comma 16, lettera e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  I
predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i  beni
e le attività culturali  e  per  il  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 2, 4,  7  e  15  del
          decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68  (Disposizioni  in
          materia di autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e delle province, nonché di  determinazione  dei
          costi e dei fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.    2     (Rideterminazione     dell'addizionale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni
          a statuto ordinario). - 1. A decorrere dall'anno 2021,  con
          riferimento all'anno di imposta  precedente,  l'addizionale
          regionale all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche
          (IRPEF) e' rideterminata con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per le riforme per il federalismo e con il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  da
          adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del  decreto
          di cui all'articolo  7,  comma  2,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  seguito
          denominata  «Conferenza  Stato-Regioni»,  e  previo  parere
          delle Commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario, in modo tale da garantire al  complesso  delle
          regioni  a  statuto  ordinario  entrate  corrispondenti  al
          gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  ai
          trasferimenti statali soppressi ai sensi  dell'articolo  7.
          All'aliquota   così   rideterminata   si   aggiungono   le
          percentuali indicate  nell'articolo  6,  comma  1.  Con  il
          decreto di cui al  presente  comma  sono  ridotte,  per  le
          regioni a statuto ordinario  e  a  decorrere  dall'anno  di
          imposta 2021, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale,
          mantenendo inalterato il  prelievo  fiscale  complessivo  a
          carico del contribuente. 
                2. Salvo quanto previsto dal  comma  1,  continua  ad
          applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF,  vigente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto.» 
                «Art. 4 (Compartecipazione regionale all'imposta  sul
          valore  aggiunto).  -  1.  A  ciascuna  regione  a  statuto
          ordinario   spetta   una   compartecipazione   al   gettito
          dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). 
                2. Per gli  anni  dal  2011  al  2020  l'aliquota  di
          compartecipazione di cui al comma 1 e'  calcolata  in  base
          alla normativa vigente, al netto di  quanto  devoluto  alle
          regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A  decorrere
          dall'anno 2021 l'aliquota e' determinata con  le  modalità
          previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto
          di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e  delle
          risorse UE. 
                3.  A  decorrere  dall'anno  2021  le  modalità   di
          attribuzione del  gettito  della  compartecipazione  I.V.A.
          alle  regioni  a  statuto  ordinario  sono   stabilite   in
          conformità  con  il  principio  di   territorialità.   Il
          principio di  territorialità  tiene  conto  del  luogo  di
          consumo, identificando il luogo di consumo  con  quello  in
          cui avviene la cessione di beni; nel caso dei  servizi,  il
          luogo della prestazione può essere identificato con quello
          del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso  di  cessione
          di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I  dati
          derivanti dalle dichiarazioni  fiscali  e  da  altre  fonti
          informative      in      possesso      dell'Amministrazione
          economico-finanziaria vengono elaborati  per  tenere  conto
          delle transazioni e  degli  acquisti  in  capo  a  soggetti
          passivi con I.V.A. indetraibile e  a  soggetti  pubblici  e
          privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali.  I
          criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per le riforme per il federalismo e con il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale,
          sentite  la  Conferenza  Stato-Regioni  e  la   Commissione
          tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
          oppure,  ove  effettivamente  costituita,   la   Conferenza
          permanente per il coordinamento della  finanza  pubblica  e
          previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e
          del Senato della Repubblica competenti  per  i  profili  di
          carattere  finanziario.  Allo   schema   di   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e'  allegata  una
          relazione tecnica concernente le conseguenze  di  carattere
          finanziario  derivanti  dall'attuazione  del  principio  di
          territorialità.» 
                «Art. 7 (Soppressione dei trasferimenti  dallo  Stato
          alle  regioni  a  statuto  ordinario).  -  1.  A  decorrere
          dall'anno 2021 sono soppressi tutti i trasferimenti statali
          di parte corrente e, ove non finanziati tramite il  ricorso
          all'indebitamento,  in  conto  capitale,  alle  regioni   a
          statuto  ordinario  aventi  carattere  di   generalità   e
          permanenza  e  destinati  all'esercizio  delle   competenze
          regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di
          funzioni da parte  di  province  e  comuni.  Le  regioni  a
          statuto   ordinario   esercitano   l'autonomia   tributaria
          prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in  modo  da
          assicurare il rispetto dei  termini  fissati  dal  presente
          Capo.  Sono  esclusi  dalla  soppressione  i  trasferimenti
          relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3,  commi
          2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, adottato,  sulla  base  delle  valutazioni  della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente  costituita,
          della Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
          finanza pubblica, entro il 31 luglio 2020, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro per  le  riforme  per  il  federalismo  e  con  il
          Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la  coesione
          territoriale, sentita  la  Conferenza  unificata  e  previo
          parere delle Commissioni della Camera dei  Deputati  e  del
          Senato  della  Repubblica  competenti  per  i  profili   di
          carattere finanziario,  sono  individuati  i  trasferimenti
          statali di cui al comma 1. Con ulteriore  decreto  adottato
          con le modalità previste dal primo periodo possono  essere
          individuati   ulteriori   trasferimenti   suscettibili   di
          soppressione. Allo schema di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze di carattere finanziario. 
                3.   In   caso   di   trasferimento    di    funzioni
          amministrative dallo  Stato  alle  regioni,  in  attuazione
          dell'articolo  118  della  Costituzione,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le
          modalità  che  assicurano  adeguate  forme  di   copertura
          finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo
          8, comma 1, lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42." 
                «Art. 15 (Fase a regime e fondo perequativo).  - 1. A
          decorrere dal 2021, in conseguenza dell'avvio del  percorso
          di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di
          finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo
          14, comma 1, sono le seguenti: 
                  a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo
          4; 
                b) quote dell'addizionale regionale  all'IRPEF,  come
          rideterminata secondo le modalità dell'articolo  2,  comma
          1; 
                c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione  con
          altri tributi; 
                d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5; 
                e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente
          stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie  per
          il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010. 
                2. Ai fini del  comma  1,  il  gettito  dell'IRAP  e'
          valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in
          assenza di variazioni disposte dalla regione  ovvero  delle
          variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai  fini  del
          comma   1,   il   gettito    derivante    dall'applicazione
          dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF  di  cui
          all'articolo 6 e' valutato in base  all'aliquota  calcolata
          ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  primo  periodo.  Il
          gettito e', inoltre, valutato su base imponibile  uniforme,
          con le modalità stabilite con decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per le riforme per il federalismo e con il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale,
          sentita la Conferenza Stato-Regioni. 
                3. La percentuale  di  compartecipazione  all'IVA  e'
          stabilita con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-Regioni,  al  livello
          minimo  assoluto  sufficiente  ad   assicurare   il   pieno
          finanziamento  del  fabbisogno  corrispondente  ai  livelli
          essenziali delle prestazioni in una sola  regione.  Per  il
          finanziamento  integrale  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni nelle regioni  ove  il  gettito  tributario  e'
          insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di
          cui al comma 5. 
                4. Le fonti  di  finanziamento  delle  spese  di  cui
          all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti: 
                  a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8,
          comma 3; 
                  b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1,
          lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009; 
                  c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
          rideterminata secondo le modalità dell'articolo  2,  comma
          1; 
                  d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7. 
                5. E' istituito, dall'anno 2021, un fondo perequativo
          alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al
          gettito dell'IVA determinata in modo tale da  garantire  in
          ogni regione il finanziamento integrale delle spese di  cui
          all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno  di  funzionamento
          del fondo perequativo, le suddette spese sono computate  in
          base ai valori di spesa storica e dei costi  standard,  ove
          stabiliti; nei successivi quattro anni devono  gradualmente
          convergere verso  i  costi  standard.  Le  modalità  della
          convergenza sono stabilite con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni  e  previo  parere
          delle Commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze  di  carattere  finanziario.  Ai
          fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa
          coincide  con  il  fabbisogno  sanitario   standard,   come
          definito ai sensi dell'articolo 26. 
                6.  La  differenza  tra  il  fabbisogno   finanziario
          necessario alla copertura delle spese di  cui  all'articolo
          14, comma 1, e il gettito regionale  dei  tributi  ad  esse
          dedicati, e' determinato con l'esclusione delle  variazioni
          di   gettito   prodotte    dall'esercizio    dell'autonomia
          tributaria, nonché del gettito di cui all'articolo  9.  E'
          inoltre   garantita   la   copertura   del    differenziale
          certificato positivo tra i dati previsionali e  l'effettivo
          gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo
          9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel  caso
          in cui l'effettivo gettito dei  tributi  sia  superiore  ai
          dati  previsionali,   il   differenziale   certificato   e'
          acquisito al bilancio dello Stato. 
                7.  Per  il  finanziamento   delle   spese   di   cui
          all'articolo 14, comma 2, le quote  del  fondo  perequativo
          sono  assegnate  alle  regioni  sulla  base  dei   seguenti
          criteri: 
                  a)  le  regioni  con  maggiore  capacità  fiscale,
          ovvero  quelle  nelle  quali  il   gettito   per   abitante
          dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  supera  il  gettito
          medio  nazionale  per   abitante,   alimentano   il   fondo
          perequativo,  in  relazione  all'obiettivo  di  ridurre  le
          differenze interregionali di gettito per abitante  rispetto
          al gettito medio nazionale per abitante; 
                  b) le regioni con minore capacità fiscale,  ovvero
          quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale
          regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale
          per  abitante,  partecipano  alla  ripartizione  del  fondo
          perequativo, alimentato dalle regioni di cui  alla  lettera
          a), in relazione all'obiettivo  di  ridurre  le  differenze
          interregionali di gettito per abitante rispetto al  gettito
          medio nazionale per abitante; 
                  c) il principio di  perequazione  delle  differenti
          capacità  fiscali  dovrà  essere  applicato  in  modo  da
          ridurre le differenze, in misura non inferiore  al  75  per
          cento, tra i territori con diversa  capacità  fiscale  per
          abitante senza alternarne  la  graduatoria  in  termini  di
          capacità fiscale per abitante; 
                  d) la  ripartizione  del  fondo  perequativo  tiene
          conto, per le regioni con popolazione al  di  sotto  di  un
          numero di abitanti determinato con le modalità previste al
          comma 8,  ultimo  periodo,  del  fattore  della  dimensione
          demografica   in   relazione   inversa   alla    dimensione
          demografica stessa. 
                8.  Le  quote  del   fondo   perequativo   risultanti
          dall'applicazione del presente articolo sono  distintamente
          indicate  nelle  assegnazioni  annuali.  L'indicazione  non
          comporta  vincoli  di  destinazione.  Nel  primo  anno   di
          funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese  di
          cui all'articolo 14, comma 2, computate in base  ai  valori
          di  spesa  storica;  nei   successivi   quattro   anni   la
          perequazione  deve   gradualmente   convergere   verso   le
          capacità fiscali. Le modalità della convergenza,  nonché
          le modalità di attuazione delle lettere a), b),  c)  e  d)
          del  comma  7,  sono  stabilite  con  decreto   di   natura
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni  e  previo  parere
          delle commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze di carattere finanziario.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di federalismo Fiscale Municipale), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 4  (Imposta  di  soggiorno).  -   1.  I  comuni
          capoluogo di provincia,  le  unioni  di  comuni  nonché  i
          comuni inclusi  negli  elenchi  regionali  delle  località
          turistiche  o  città   d'arte   possono   istituire,   con
          deliberazione del  consiglio,  un'imposta  di  soggiorno  a
          carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive
          situate  sul  proprio  territorio,  da  applicare,  secondo
          criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino  a  5
          euro  per  notte  di  soggiorno.  Il  relativo  gettito  e'
          destinato a finanziare interventi in  materia  di  turismo,
          ivi compresi quelli a sostegno delle  strutture  ricettive,
          nonché interventi di manutenzione,  fruizione  e  recupero
          dei  beni  culturali  ed  ambientali  locali,  nonché  dei
          relativi servizi pubblici locali. 
                1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base
          all'ultima rilevazione  resa  disponibile  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche competenti  per  la  raccolta  ed
          elaborazione di dati  statistici,  abbiano  avuto  presenze
          turistiche in numero venti volte  superiore  a  quello  dei
          residenti, l'imposta  di  cui  al  presente  articolo  può
          essere  applicata   fino   all'importo   massimo   di   cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122.  I  predetti  comuni  sono
          individuati con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attività culturali e per il turismo, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
                2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni
          alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
          7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
          di soggiorno può sostituire, in  tutto  o  in  parte,  gli
          eventuali oneri  imposti  agli  autobus  turistici  per  la
          circolazione  e  la  sosta   nell'ambito   del   territorio
          comunale. 
                3. Con regolamento da adottare entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, d'intesa con la  Conferenza  Stato-città  ed
          autonomie locali, e'  dettata  la  disciplina  generale  di
          attuazione dell'imposta di soggiorno.  In  conformità  con
          quanto stabilito nel predetto regolamento,  i  comuni,  con
          proprio regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  sentite
          le associazioni maggiormente rappresentative  dei  titolari
          delle strutture ricettive, hanno la  facoltà  di  disporre
          ulteriori modalità applicative  del  tributo,  nonché  di
          prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
          o per determinati periodi di tempo.  Nel  caso  di  mancata
          emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del
          presente comma nel termine ivi indicato, i  comuni  possono
          comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 
                3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle  isole
          minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
          possono istituire, con regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n.  446,  e  successive   modificazioni,   in   alternativa
          all'imposta di soggiorno di cui al  comma  1  del  presente
          articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad  un
          massimo di  euro  2,50,  ai  passeggeri  che  sbarcano  sul
          territorio  dell'isola  minore,  utilizzando  vettori   che
          forniscono collegamenti di linea o vettori  aeronavali  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  abilitati   e   autorizzati   ad   effettuare
          collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
          in un'isola minore, e nel cui  territorio  insistono  altre
          isole minori con centri abitati,  destina  il  gettito  del
          contributo  per  interventi  nelle  singole  isole   minori
          dell'arcipelago  in  proporzione  agli  sbarchi  effettuati
          nelle  medesime.  Il  contributo  di  sbarco  e'  riscosso,
          unitamente  al  prezzo  del  biglietto,  da   parte   delle
          compagnie  di  navigazione  e  aeree  o  dei  soggetti  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  che  sono  responsabili  del  pagamento   del
          contributo, con diritto di rivalsa  sui  soggetti  passivi,
          della presentazione della dichiarazione e  degli  ulteriori
          adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
          comunale, ovvero con le  diverse  modalità  stabilite  dal
          medesimo   regolamento   comunale,   in   relazione    alle
          particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o
          infedele presentazione della  dichiarazione  da  parte  del
          responsabile si applica la sanzione amministrativa dal  100
          al  200  per  cento  dell'importo  dovuto.  Per   l'omesso,
          ritardato o parziale versamento del contributo  si  applica
          la sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  successive
          modificazioni.  Per  tutto  quanto   non   previsto   dalle
          disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
          commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.
          Il  contributo  di  sbarco  non  e'  dovuto  dai   soggetti
          residenti  nel  comune,  dai  lavoratori,  dagli   studenti
          pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari  dei
          soggetti che risultino  aver  pagato  l'imposta  municipale
          propria nel  medesimo  comune  e  che  sono  parificati  ai
          residenti.  I  comuni  possono  prevedere  nel  regolamento
          modalità  applicative  del  contributo  nonché  eventuali
          esenzioni e riduzioni per  particolari  fattispecie  o  per
          determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un
          aumento del contributo fino ad un  massimo  di  euro  5  in
          relazione a determinati periodi di tempo. I comuni  possono
          altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
          5 in relazione all'accesso a zone disciplinate  nella  loro
          fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni
          attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può
          essere   riscosso   dalle   locali   guide   vulcanologiche
          regolarmente autorizzate o da  altri  soggetti  individuati
          dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
          Il  gettito  del  contributo  e'  destinato  a   finanziare
          interventi di raccolta e di smaltimento  dei  rifiuti,  gli
          interventi di recupero e  salvaguardia  ambientale  nonché
          interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
          mobilità nelle isole minori.». 
                             Art. 46-bis 
 
 
                 Disposizioni perequative in materia 
                        diedilizia scolastica 
 
  1. All'articolo  2-bis  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 4  e'
inserito il seguente: 
  «4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali  e  di  perseguire
un'equa distribuzione territoriale per  gli  interventi  straordinari
relativi alla  ristrutturazione,  al  miglioramento,  alla  messa  in
sicurezza,    all'adeguamento    antisismico     e     all'incremento
dell'efficienza energetica  degli  immobili  di  proprietà  pubblica
adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita e'  divisa  in
tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord
(per  le  regioni  Piemonte,  Valle  d'Aosta,   Lombardia,   Liguria,
Trentino-Alto   Adige,   Veneto,    Friuli    Venezia    Giulia    ed
Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le regioni Toscana,  Umbria,
Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le regioni Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia,  Basilicata  e  Calabria).  Nell'ambito  di
ciascuna  area  geografica  resta  salvo   quanto   stabilito   dalla
programmazione nazionale predisposta in attuazione  dell'articolo  10
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128». 
  2. Alle risorse della quota dell'otto per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche a  diretta  gestione  statale,  di  cui
all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,  derivanti  dalle
dichiarazioni dei redditi relative agli  anni  dal  2019  al  2028  e
riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza,  adeguamento  antisismico  e  incremento   dell'efficienza
energetica   degli   immobili   di   proprietà   pubblica    adibiti
all'istruzione scolastica, di cui all'articolo  2-bis,  comma  4-bis,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
marzo 1998, n.76, introdotto dal comma 1 del  presente  articolo,  la
deroga prevista dal medesimo comma 4-bis si applica nei limiti  della
medesima tipologia  di  intervento,  senza  possibilità  di  diversa
destinazione. 
  3. All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
dopo  le  parole:  «sono  destinate»   e'   inserita   la   seguente:
«prioritariamente». 
  4. All'articolo 47, terzo comma, della legge  20  maggio  1985,  n.
222, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «A  decorrere
dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto  riguarda
la quota a diretta gestione statale, il contribuente  può  scegliere
tra le cinque tipologie di  intervento  di  cui  all'articolo  2  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n.76, secondo le modalità definite con il  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del  modello
730». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10   marzo   1998,   n.   76
          (Regolamento    recante    criteri    e    procedure    per
          l'utilizzazione della quota dell'otto per mille  dell'IRPEF
          devoluta alla diretta gestione  statale),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 2-bis (Criteri di ripartizione). - 1. La  quota
          dell'otto  per  mille  dell'IRPEF  devoluta  alla   diretta
          gestione statale e' ripartita di regola  in  considerazione
          delle finalità perseguite  dalla  legge  in  cinque  quote
          uguali per le cinque  tipologie  di  interventi  ammesse  a
          contributo, di cui all'articolo 2, comma 1. 
                2. Se gli interventi ammessi a contributo e  valutati
          favorevolmente per una o più  delle  cinque  tipologie  di
          intervento non esauriscono la somma attribuita per  l'anno,
          la somma residua e' distribuita in  modo  uguale  a  favore
          delle altre tipologie di intervento. 
                3.   Il   giudizio   di    valutazione,    ai    fini
          dell'elaborazione dello schema del piano di  riparto,  deve
          tenere conto  dell'urgenza,  dell'esigenza  di  tendenziale
          concentrazione degli interventi, della  rilevanza  e  della
          qualità degli stessi. 
                4.  Al  fine  di  perseguire  un'equa   distribuzione
          territoriale per gli interventi straordinari relativi  alla
          conservazione di beni culturali,  la  quota  attribuita  e'
          divisa per cinque in relazione alle  aree  geografiche  del
          Nord  Ovest  (per  le  regioni  Piemonte,  Valle   d'Aosta,
          Lombardia,  Liguria),  del  Nord  Est   (per   le   regioni
          Trentino-Alto   Adige,   Veneto,   Friuli-Venezia   Giulia,
          Emilia-Romagna), Centro (per le  regioni  Toscana,  Umbria,
          Marche,  Lazio),  Sud  (per  le  regioni  Abruzzo,  Molise,
          Campania, Puglia,  Basilicata,  Calabria),  Isole  (per  le
          regioni Sicilia, Sardegna). 
                4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e  di
          perseguire  un'equa  distribuzione  territoriale  per   gli
          interventi straordinari relativi alla ristrutturazione,  al
          miglioramento, alla  messa  in  sicurezza,  all'adeguamento
          antisismico  e  all'incremento  dell'efficienza  energetica
          degli   immobili    di    proprietà    pubblica    adibiti
          all'istruzione scolastica, la quota attribuita e' divisa in
          tre  parti  di  pari  importo  in   relazione   alle   aree
          geografiche  del  Nord  (per  le  regioni  Piemonte,  Valle
          d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto  Adige,  Veneto,
          Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna),  Centro  e  Isole
          (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio,  Sicilia  e
          Sardegna), Sud (per le regioni Abruzzo,  Molise,  Campania,
          Puglia, Basilicata e  Calabria).  Nell'ambito  di  ciascuna
          area  geografica  resta   salvo   quanto   disposto   dalla
          programmazione   nazionale   predisposta   in    attuazione
          dell'articolo 10 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre
          2013, n. 128. 
                5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri può, anche in deroga ai criteri  di
          cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalità
          perseguite  dalla  legge,  deliberare  di  concentrare   le
          risorse  per  specifici  interventi,  tenendo   conto   dei
          particolari  caratteri  di  eccezionalità,  necessità  ed
          urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle
          risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un  milione
          di euro. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una
          relazione nella quale illustra gli interventi nei quali  ha
          concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per cui ha
          derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4. 
                6. Ove  sia  stata  disposta,  con  un  provvedimento
          legislativo di iniziativa governativa, la  riduzione  o  la
          diversa destinazione delle risorse di cui al  comma  1,  il
          Governo riferisce alle competenti Commissioni  parlamentari
          in merito alle modalità di  reintegrazione  delle  risorse
          medesime e alle conseguenti iniziative. 
                7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto  del
          Segretario generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, sono individuati e  pubblicati,  nel  sito  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   i   parametri
          specifici di valutazione delle  istanze,  distinti  per  le
          cinque  tipologie  di  intervento.  Nell'apposita   sezione
          dedicata all'otto per mille del  sito  istituzionale  della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   sono   resi
          disponibili, anche in formato elaborabile, i dati  relativi
          alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli
          interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni  delle
          Commissioni tecniche che hanno proceduto  alla  valutazione
          delle singole iniziative, gli atti relativi alla successiva
          fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei
          termini di pagamento, nonché i risparmi realizzati  e  che
          possono essere conservati dai beneficiari. 
                8. La concessione a soggetti  che  siano  stati  già
          destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede
          specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione
          del beneficio. Non e' ammessa la concessione del contributo
          per interventi complementari o  integrativi  di  interventi
          già finanziati, qualora  questi  ultimi  non  siano  stati
          completati.». 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  48  della
          legge 20 maggio 1985, n. 222  (Disposizioni  sugli  enti  e
          beni ecclesiastici in Italia e  per  il  sostentamento  del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi): 
                «Art. 48. - Le quote di cui all'articolo 47,  secondo
          comma,  sono  utilizzate:  dallo   Stato   per   interventi
          straordinari  per  fame  nel  mondo,  calamità   naturali,
          assistenza  ai  rifugiati  e  ai   minori   stranieri   non
          accompagnati,   conservazione   di   beni   culturali,    e
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
          immobili  di  proprietà  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica; dalla Chiesa cattolica per  esigenze  di  culto
          della  popolazione,  sostentamento  del  clero,  interventi
          caritativi a favore  della  collettività  nazionale  o  di
          paesi del terzo mondo.» 
              Si riporta il testo del comma 172 dell'articolo 1 della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 171 . Omissis. 
                172.  Le  risorse  della  quota  a  gestione  statale
          dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle  persone
          fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985,
          n. 222, e successive modificazioni,  relative  all'edilizia
          scolastica sono destinate prioritariamente agli  interventi
          di edilizia scolastica che si rendono necessari  a  seguito
          di   eventi   eccezionali   e   imprevedibili   individuati
          annualmente  con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
          dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati
          contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 47 della citata legge
          n. 222 del 1985, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal
          1° gennaio 1987 e sino a  tutto  il  1989  alla  Conferenza
          episcopale italiana e al Fondo edifici di  culto  in  forza
          delle presenti norme sono  iscritte  in  appositi  capitoli
          dello stato di previsione del Ministero del  tesoro,  verso
          contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del  medesimo
          stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
          e  2071   dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello  stato  di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
                A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a  diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. 
                Le destinazioni di cui al  comma  precedente  vengono
          stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
          in sede di dichiarazione annuale dei redditi.  A  decorrere
          dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto
          riguarda  la  quota  a   diretta   gestione   statale,   il
          contribuente può scegliere  tra  le  cinque  tipologie  di
          intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1998,  n.
          76, secondo le modalità definite con il provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  di  approvazione  del
          modello 730. In caso di scelte non espresse  da  parte  dei
          contribuenti, la destinazione si stabilisce in  proporzione
          alle scelte espresse. 
                Per gli anni finanziari 1990, 1991 e  1992  lo  Stato
          corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun  anno,  alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno  1996,
          una  somma  pari  al  contributo  alla  stessa  corrisposto
          nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50. 
                A decorrere  dall'anno  finanziario  1993,  lo  Stato
          corrisponde annualmente, entro  il  mese  di  giugno,  alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
          d'imposta  successivo,  una  somma  calcolata  sull'importo
          liquidato  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni
          annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente  con
          destinazione alla Chiesa cattolica.». 
                               Art. 47 
 
 
             Disposizioni sul trasporto pubblico locale 
 
  1. All'articolo  27  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) all'alinea, la parola «2018» e' sostituita con la  seguente:
«2020»; 
      2) alla lettera c), le parole  «secondo  anno  successivo  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto» sono sostituite dalla seguente: «2021»; 
    b) il comma 2-bis e' sostituto dal seguente: «2-bis. Ai fini  del
riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto  delle
variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento,  rispetto
al  2017,  dei  costi  del  canone  di   accesso   all'infrastruttura
ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana  Spa,
con decorrenza dal  1°  gennaio  2018,  in  ottemperanza  ai  criteri
stabiliti  dall'Autorità  di  regolazione  dei  trasporti  ai  sensi
dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214. Tali variazioni  sono  determinate  a  preventivo  e  consuntivo
rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019.  Le
variazioni fissate a preventivo sono soggette a  verifica  consuntiva
ed eventuale  conseguente  revisione  in  sede  di  saldo  a  partire
dall'anno 2020 a seguito di apposita certificazione  resa,  entro  il
mese di settembre di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i
servizi  di  trasporto  pubblico  ferroviario  al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'Osservatorio,  di
cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
nonché alle Regioni, a pena della  sospensione  dell'erogazione  dei
corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni
in analogia a quanto disposto al comma  7  dell'articolo  16-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Ai fini del riparto del saldo  2019
si terrà conto dei soli dati a consuntivo relativi  alle  variazioni
2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti  i  servizi  di
trasporto pubblico ferroviario con le modalità e i tempi di  cui  al
precedente  periodo  e  con  le  medesime  penalità   in   caso   di
inadempienza.»; 
    c) al comma 4, la parola «Nelle» e' sostituita con le  parole  «A
partire dal mese di gennaio 2018 e nelle»; 
    d) al comma 6, le parole «novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «l'anno 2020», le parole «e  non  oltre  i
successivi centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno
2021» e le parole «i  predetti  centoventi  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «l'anno 2021»; 
    e) al comma 8, le parole «, e comunque non oltre il  31  dicembre
2018» sono soppresse. 
  1-bis. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi  di  trasporto
pubblico  locale,  all'articolo  1,  comma  232,   della   legge   23
dicembre2014, n.190, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonché, fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi  particolari
specifiche dimensionali già adibiti  al  trasporto  pubblico  locale
nelle isole minori». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 27 del  decreto-legge
          24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21  giugno  2017,  n.  96  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  finanziaria,  iniziative  a  favore   degli   enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo sviluppo),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). - 1.
          All'articolo 1, dopo  il  comma  534-ter,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti: 
                  "534-quater. Nelle more del  riordino  del  sistema
          della fiscalità  regionale,  secondo  i  principi  di  cui
          all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo
          di cui all'articolo 16-bis, comma 1,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n.  95,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminata  nell'importo
          di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000  euro
          a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i
          conguagli di cui all'articolo unico, comma 4,  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 26  luglio  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  21  agosto
          2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi. 
                  534-quinquies.  Il  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri 26  luglio  2013,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21  agosto  2013,  non  trova
          applicazione a decorrere dall'anno 2017.". 
                2. A decorrere dall'anno 2020, il riparto  del  Fondo
          di cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni
          anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281.  In  caso  di  mancata  intesa  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281.  Il  suddetto  riparto  e'  operato
          sulla base dei seguenti criteri: 
                  a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al
          dieci per cento  dell'importo  del  Fondo  sulla  base  dei
          proventi complessivi  da  traffico  e  dell'incremento  dei
          medesimi  registrato,  tenuto  conto  di  quanto   previsto
          dall'articolo 19,  comma  5,  del  decreto  legislativo  19
          novembre  1997,  n.  422,  tra  l'anno  2014  e  l'anno  di
          riferimento, con rilevazione  effettuata  dall'Osservatorio
          di cui all'articolo 1, comma 300, della legge  24  dicembre
          2007,  n.  244.  Negli  anni  successivi,   la   quota   e'
          incrementata del cinque per cento  dell'importo  del  Fondo
          per ciascun anno fino a  raggiungere  il  venti  per  cento
          dell'importo del predetto Fondo; 
                  b) suddivisione tra le regioni di una  quota  pari,
          per il primo anno, al  dieci  per  cento  dell'importo  del
          Fondo in base a quanto previsto dal  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione  dei
          costi standard, di cui  all'articolo  1,  comma  84,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli  anni  successivi  la
          quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo del
          Fondo per ciascun anno fino  a  raggiungere  il  venti  per
          cento dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di  tale
          quota si  tiene  conto  della  presenza  di  infrastrutture
          ferroviarie di carattere regionale; 
                  c) suddivisione  della  quota  residua  del  Fondo,
          sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le
          percentuali regionali  di  cui  alla  tabella  allegata  al
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  trasporti,  di
          concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati  di
          servizio di cui al comma  6  che,  a  decorrere  dal  2021,
          sostituiscono le predette percentuali  regionali,  comunque
          entro i limiti di  spesa  complessiva  prevista  dal  Fondo
          stesso; 
                  d) riduzione in  ciascun  anno  delle  risorse  del
          Fondo da trasferire  alle  regioni  qualora  i  servizi  di
          trasporto  pubblico  locale  e  regionale   non   risultino
          affidati con procedure di evidenza  pubblica  entro  il  31
          dicembre dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento,
          ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima  data
          il bando di gara, nonché nel caso  di  gare  non  conformi
          alle  misure  di  cui  alle  delibere   dell'Autorità   di
          regolazione dei trasporti adottate ai  sensi  dell'articolo
          37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n.  201,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  22
          dicembre 2011,  n.  214,  qualora  bandite  successivamente
          all'adozione  delle  predette  delibere.  La  riduzione  si
          applica a decorrere dall'anno 2021; in  ogni  caso  non  si
          applica ai contratti di servizio  affidati  in  conformità
          alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento
          (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  23  ottobre  2007,  e  alle   disposizioni   normative
          nazionali vigenti. La riduzione, applicata  alla  quota  di
          ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da
          a) a c), e' pari al  quindici  per  cento  del  valore  dei
          corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le
          predette procedure. Le risorse derivanti da tali  riduzioni
          sono ripartite tra le altre Regioni con le modalità di cui
          al presente comma, lettere a), b) e c); 
                  e)  in  ogni  caso,  al  fine  di   garantire   una
          ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili,
          il riparto derivante dall'attuazione delle lettere da a)  a
          d) non può determinare per ciascuna regione una  riduzione
          annua maggiore del cinque per  cento  rispetto  alla  quota
          attribuita nell'anno precedente; ove l'importo  complessivo
          del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore  a  quello
          dell'anno  precedente,  tale  limite  e'  rideterminato  in
          misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel
          primo quinquennio  di  applicazione  il  riparto  non  può
          determinare  per  ciascuna  regione,  una  riduzione  annua
          maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse  trasferite
          nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno  di
          riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite e'
          rideterminato in misura proporzionale  alla  riduzione  del
          Fondo medesimo; 
                  e-bis) destinazione annuale dello 0,025  per  cento
          dell'ammontare  del  Fondo  alla  copertura  dei  costi  di
          funzionamento  dell'Osservatorio  di  cui  all'articolo  1,
          comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al  comma
          1 si tiene annualmente conto delle variazioni per  ciascuna
          Regione in incremento o decremento, rispetto al  2017,  dei
          costi del canone di accesso all'infrastruttura  ferroviaria
          introdotte dalla società Rete  ferroviaria  italiana  Spa,
          con decorrenza dal 1°  gennaio  2018,  in  ottemperanza  ai
          criteri  stabiliti  dall'Autorità   di   regolazione   dei
          trasporti ai sensi dell'articolo  37,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.  Tali
          variazioni  sono  determinate  a  preventivo  e  consuntivo
          rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del
          2019. Le variazioni fissate a preventivo  sono  soggette  a
          verifica consuntiva ed eventuale conseguente  revisione  in
          sede di  saldo  a  partire  dall'anno  2020  a  seguito  di
          apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di
          ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di
          trasporto   pubblico   ferroviario   al   Ministero   delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   per   il    tramite
          dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244,  nonché  alle  Regioni,  a
          pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di
          cui ai relativi contratti di servizio  con  le  Regioni  in
          analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo  16-bis
          del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  Ai  fini
          del riparto del saldo 2019 si terrà conto dei soli dati  a
          consuntivo  relativi  alle  variazioni  2018  comunicati  e
          certificati dalle imprese esercenti i servizi di  trasporto
          pubblico ferroviario con le modalità e i tempi di  cui  al
          precedente periodo e con le medesime penalità in  caso  di
          inadempienza. 
                3. Al fine di  garantire  un'efficace  programmazione
          delle risorse,  gli  effetti  finanziari  sul  riparto  del
          Fondo, derivanti dall'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a  quello
          di riferimento. 
                4. A partire dal mese di gennaio 2018  e  nelle  more
          dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma  2,
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun
          anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione,  l'ottanta
          per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione  e'
          effettuata  sulla  base  delle  percentuali  attribuite   a
          ciascuna regione l'anno precedente. Le  risorse  erogate  a
          titolo di anticipazione sono oggetto  di  integrazione,  di
          saldo o  di  compensazione  con  gli  anni  successivi.  La
          relativa erogazione alle regioni  a  statuto  ordinario  e'
          disposta con cadenza mensile. 
                5.  Le  amministrazioni  competenti,   al   fine   di
          procedere  sulla  base  di  dati  istruttori  uniformi,  si
          avvalgono dell'Osservatorio di cui  all'articolo  1,  comma
          300,  della  legge  24   dicembre   2007,   n.   244,   per
          l'acquisizione dei dati economici,  finanziari  e  tecnici,
          relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di
          indagini  conoscitive  e  approfondimenti  in  materia   di
          trasporto   pubblico   regionale   e   locale,   prodromici
          all'attività di  pianificazione  e  monitoraggio.  A  tale
          scopo  i  suddetti   soggetti   forniscono   semestralmente
          all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia  dei  dati  da
          acquisire dalle aziende esercenti i  servizi  di  trasporto
          pubblico. 
                6. Ai fini del riparto del Fondo, entro l'anno  2020,
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, nonché previo  parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, sono definiti i criteri con cui le regioni  a
          statuto  ordinario  determinano  i  livelli  adeguati   dei
          servizi di trasporto pubblico locale e regionale con  tutte
          le  modalità,  in  coerenza  con  il   raggiungimento   di
          obiettivi di  soddisfazione  della  domanda  di  mobilità,
          nonché  assicurando  l'eliminazione  di  duplicazioni   di
          servizi sulle  stesse  direttrici  e  l'applicazione  delle
          disposizioni   di   cui    all'articolo    34-octies    del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221,
          privilegiando soluzioni innovative e  di  minor  costo  per
          fornire servizi di mobilità nelle aree a  domanda  debole,
          quali scelte di sostituzione modale. Le regioni  provvedono
          alla determinazione  degli  adeguati  livelli  di  servizio
          entro l'anno 2021 e provvedono,  altresì,  contestualmente
          ad una riprogrammazione dei servizi  anche  modificando  il
          piano  di   cui   all'articolo   16-bis,   comma   4,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  In  caso
          di inadempienza della regione entro l'anno 2021, si procede
          ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
                7. A decorrere dal 1° gennaio  2018  e'  abrogato  il
          comma 6 dell'articolo 16-bis  del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135. A decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore del decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate
          al predetto articolo 16-bis  del  citato  decreto-legge  le
          seguenti ulteriori modificazioni: 
                  a) i commi 3 e 5 sono abrogati; 
                  b) al comma 4, primo  periodo,  le  parole:  "Entro
          quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al
          comma 3,"  e  le  parole:  ",  in  conformità  con  quanto
          stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3,"  sono
          soppresse e le parole: "le Regioni" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "Le Regioni"; 
                  c) al  comma  9,  primo  periodo,  le  parole:  "il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 3"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri". 
                8.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          26 giugno 2013, n. 148, con le successive  rideterminazioni
          e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31
          dicembre dell'anno  precedente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto di cui al comma 2, alinea. 
                8-bis. I costi standard determinati  in  applicazione
          del  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori  programmatori  ivi
          definiti con criteri di  efficienza  ed  economicità  sono
          utilizzati dagli enti che affidano i servizi  di  trasporto
          pubblico locale e regionale come  elemento  di  riferimento
          per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei
          corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre  1997,
          n.  422,  e  delle  normative  europee  sugli  obblighi  di
          servizio  pubblico,  con  le  eventuali  integrazioni   che
          tengano conto  della  specificità  del  servizio  e  degli
          obiettivi degli enti locali in  termini  di  programmazione
          dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le
          disposizioni del presente comma si applicano  ai  contratti
          di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017. 
                8-ter. All'articolo 19  del  decreto  legislativo  19
          novembre  1997,  n.  422,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il
          seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, la soglia minima del rapporto  di  cui  al  precedente
          periodo può essere  rideterminata  per  tenere  conto  del
          livello della  domanda  di  trasporto  e  delle  condizioni
          economiche e sociali"; 
                  b) il comma 6 e' abrogato. 
                8-quater. Le disposizioni di cui al  comma  8-ter  si
          applicano dal 1º gennaio 2018. 
                8-quinquies. Al fine di consentire  il  conseguimento
          degli obiettivi di copertura dei  costi  con  i  ricavi  da
          traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi
          tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del
          principio     di     semplificazione,     dell'applicazione
          dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei
          livelli di servizio e della  media  dei  livelli  tariffari
          europei, del corretto rapporto tra  tariffa  e  abbonamenti
          ordinari,   dell'integrazione   tariffaria   tra    diverse
          modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo
          si   applicano   ai   contratti   di   servizio   stipulati
          successivamente alla data  di  adozione  dei  provvedimenti
          tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in
          essere alla medesima data solo in caso di aumenti  maggiori
          del doppio  dell'inflazione  programmata,  con  conseguente
          riduzione  del  corrispettivo  del  medesimo  contratto  di
          importo pari al  70  per  cento  dell'aumento  stimato  dei
          ricavi da traffico  conseguente  alla  manovra  tariffaria,
          fatti salvi i casi in  cui  la  fattispecie  non  sia  già
          disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari
          sono  aggiornati   sulla   base   delle   misure   adottate
          dall'Autorità  di  regolazione  dei  trasporti  ai   sensi
          dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
                8-sexies.  Il  gestore   del   servizio   a   domanda
          individuale,  i  cui   proventi   tariffari   non   coprano
          integralmente i costi  di  gestione,  deve  indicare  nella
          carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale
          la quota parte, espressa in termini percentuali, del  costo
          totale di erogazione del servizio a  carico  della  finanza
          pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara. 
                8-septies. Per la copertura dei debiti del sistema di
          trasporto regionale e' attribuito alla  regione  Umbria  un
          contributo straordinario dell'importo complessivo di  45,82
          milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno  2017
          e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte  ai
          debiti verso la società Busitalia - Sita Nord  Srl  e  sue
          controllate. 
                8-octies. Agli oneri derivanti dal  comma  8-septies,
          pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni
          di   euro   per   l'anno   2018,   si   provvede   mediante
          corrispondente utilizzo del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione - programmazione 2014-2020.  I  predetti  importi,
          tenuto conto della localizzazione territoriale della misura
          di cui al comma 8-septies,  sono  portati  in  prededuzione
          dalla quota  ancora  da  assegnare  alla  medesima  regione
          Umbria a valere sulle risorse della  citata  programmazione
          2014-2020. 
                9. Al fine  di  favorire  il  rinnovo  del  materiale
          rotabile, lo stesso può essere acquisito dalle imprese  di
          trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla
          locazione per quanto riguarda  materiale  rotabile  per  il
          trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per
          veicoli di anzianità massima di  dodici  anni  adibiti  al
          trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno. 
                10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  dopo  le  parole:
          "trasporto di  persone,"  sono  inserite  le  seguenti:  "i
          veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi
          di linea di trasporto di persone". 
                11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende
          affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale,  anche
          di  natura  non  pubblicistica,   possono   accedere   agli
          strumenti di acquisto e negoziazione messi  a  disposizione
          dalle centrali di acquisto  nazionale,  ferma  restando  la
          destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi. 
                11-bis.   I   contratti    di    servizio    relativi
          all'esercizio dei servizi di trasporto  pubblico  stipulati
          successivamente al 31 dicembre 2017 non  possono  prevedere
          la circolazione di veicoli a motore  adibiti  al  trasporto
          pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie  M2
          o M3, alimentati a benzina o  gasolio  con  caratteristiche
          antinquinamento Euro 0 o  Euro  1,  fermo  restando  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  232,  della  legge   23
          dicembre 2014, n. 190. Con uno o più decreti del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  sono  disciplinati  i
          casi di esclusione dal divieto di cui al primo periodo  per
          particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico
          o destinati a usi specifici. 
                11-ter. I contratti  di  servizio  di  cui  al  comma
          11-bis prevedono, altresì, che i veicoli per il  trasporto
          pubblico  regionale  e  locale  debbano  essere  dotati  di
          sistemi elettronici per il conteggio dei  passeggeri  o  di
          altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai
          fini      della      determinazione      delle      matrici
          origine/destinazione,  e  che  le  flotte  automobilistiche
          utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale  e
          locale  siano  dotate  di  sistemi   satellitari   per   il
          monitoraggio  elettronico  del  servizio.  I  contratti  di
          servizio, in conformità con  le  disposizioni  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto  degli  oneri
          derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri
          utilizzati per la definizione dei  costi  standard  di  cui
          all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013,  n.
          147, assicurando la copertura delle quote  di  ammortamento
          degli investimenti. 
                11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani
          urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36  del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285, individuano specifiche modalità per la  diffusione
          di nuove tecnologie previste dal Piano di azione  nazionale
          sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in
          attuazione dell'articolo 8  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  impegnandosi  in  tale  sede  ad
          utilizzare per investimenti  in  nuove  tecnologie  per  il
          trasporto  specifiche   quote   delle   risorse   messe   a
          disposizione dall'Unione europea. 
                11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta  del
          contraente  per  l'affidamento  di  servizi  già   avviate
          antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  i  contratti   di
          servizio che le regioni e gli  enti  locali  sottoscrivono,
          successivamente alla predetta data, per lo svolgimento  dei
          servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono,
          a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento  e  per
          il rinnovo del materiale rotabile  e  degli  impianti,  con
          esclusione delle manutenzioni straordinarie degli  impianti
          e delle infrastrutture di proprietà pubblica e secondo gli
          standard qualitativi e di  innovazione  tecnologica  a  tal
          fine  definiti  dagli  stessi  enti  affidanti,   ove   non
          ricorrano  alla  locazione  senza  conducente.  I  medesimi
          contratti di servizio prevedono inoltre la  predisposizione
          da   parte   delle   aziende   contraenti   di   un   piano
          economico-finanziario  che,   tenendo   anche   conto   del
          materiale rotabile acquisito con fondi  pubblici,  dimostri
          un  impiego  di  risorse  per  il  rinnovo  del   materiale
          rotabile,  mediante  nuovi  acquisti,  locazioni  a   lungo
          termine  o  leasing,  nonché  per  investimenti  in  nuove
          tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo
          contrattuale. I medesimi contratti  di  servizio  prevedono
          l'adozione, a carico delle imprese che offrono il  servizio
          di trasporto pubblico locale e  regionale,  di  sistemi  di
          bigliettazione   elettronica   da   attivare   sui    mezzi
          immatricolati.  Nel  rispetto  dei  principi  di   cui   al
          regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 ottobre 2007,  i  contratti  di  servizio
          tengono conto degli oneri  derivanti  dal  presente  comma,
          determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione
          dei costi standard di cui all'articolo 1, comma  84,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147,  assicurando  la  copertura
          delle quote di ammortamento degli investimenti. 
                12. L'articolo 9, comma 2-bis, del  decreto-legge  30
          dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' sostituito dal seguente: 
                  "2-bis. All'articolo 1, comma 615, della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, le parole: '31 dicembre  2017'  sono
          sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2018'. Per i servizi
          di linea di  competenza  statale,  gli  accertamenti  sulla
          sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei
          servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del
          decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente
          all'ubicazione delle  aree  di  fermata,  sono  validi  fin
          quando non sia accertato il venir meno delle condizioni  di
          sicurezza". 
                12-bis.   Con    decreto    del    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30
          ottobre 2017, e' istituito un tavolo di lavoro  finalizzato
          a individuare i principi e i criteri per il riordino  della
          disciplina dei servizi  automobilistici  interregionali  di
          competenza statale, anche avendo  specifico  riguardo  alla
          tutela dei viaggiatori e garantendo  agli  stessi  adeguati
          livelli di sicurezza del trasporto.  Al  tavolo  di  lavoro
          partecipano i rappresentanti, nel  numero  massimo  di  due
          ciascuno,  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, del Ministero dello  sviluppo  economico,  delle
          associazioni  di   categoria   del   settore   maggiormente
          rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e
          degli utenti (CNCU), nonché un rappresentante  di  ciascun
          operatore privato che operi in almeno quattro regioni e che
          non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti  del
          tavolo di lavoro non sono  corrisposti  compensi  di  alcun
          tipo, gettoni ne' rimborsi spese.  Dall'istituzione  e  dal
          funzionamento del tavolo  di  lavoro  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                12-ter. All'articolo 1, comma  866,  della  legge  28
          dicembre  2015,  n.  208,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a)  al  primo  periodo,  la  parola:  "ovvero"   e'
          sostituita dalla seguente: "anche" e dopo le parole:  "alla
          riqualificazione elettrica" sono inserite le  seguenti:  "e
          al miglioramento dell'efficienza energetica"; 
                  b) al quarto periodo, dopo le parole: "Con  decreto
          del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
          individuate modalità" e' inserita la seguente: ", anche". 
                12-quater. Le funzioni di regolazione, di  indirizzo,
          di organizzazione e di controllo e quelle di  gestione  dei
          servizi di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale  sono
          distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si
          avvale obbligatoriamente di altra stazione  appaltante  per
          lo svolgimento della procedura di affidamento  dei  servizi
          di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore
          uscente dei medesimi servizi  o  uno  dei  concorrenti  sia
          partecipato o controllato dall'ente  affidante  ovvero  sia
          affidatario diretto o in house del predetto ente. 
                12-quinquies. 
                12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo  19
          novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter e'  inserito  il
          seguente: 
                  "4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7
          a 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti  alle
          regioni competenti  ai  sensi  del  comma  4  del  presente
          articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito,  con
          esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento
          medesimo,  alle  società  costituite  dalle  ex   gestioni
          governative di cui al  comma  3-bis  dell'articolo  18  del
          presente decreto, se a totale partecipazione  della  stessa
          regione conferente». 
              Si riporta il testo vigente del comma 232 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 231. Omissis 
                232. A decorrere dal 1° gennaio  2019,  su  tutto  il
          territorio nazionale e' vietata la circolazione di  veicoli
          a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o  gasolio
          con caratteristiche antinquinamento Euro 0. Con uno o  più
          decreti del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto
          per particolari caratteristiche  di  veicoli  di  carattere
          storico o destinati a usi particolari nonché, fino  al  31
          dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari  specifiche
          dimensionali già  adibiti  al  trasporto  pubblico  locale
          nelle isole minori." 
                Omissis.» 
                               Art. 48 
 
 
          Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto 
                         di gestione comuni 
 
  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali
approvato con decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 228, comma 5, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 243: 
      1) al comma  5,  primo  periodo,  le  parole:  «certificato  di
bilancio di cui all'articolo 161»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«rendiconto della gestione»; al secondo periodo, le parole: «Ove  non
risulti presentato il certificato  di  bilancio  del  penultimo  anno
precedente, si fa  riferimento  all'ultimo  certificato  disponibile»
sono sostituite dalle seguenti: «Ove non risulti inviato  alla  banca
dati delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della
legge 31 dicembre 2009,  n.196,  il  rendiconto  della  gestione  del
penultimo anno precedente, si fa  riferimento  all'ultimo  rendiconto
presente  nella  stessa  banca  dati  o,   in   caso   di   ulteriore
indisponibilità, nella banca dati dei certificati  di  bilancio  del
Ministero dell'interno.»; 
      2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «6.  Sono  soggetti,
invia provvisoria, ai controlli centrali di  cui  al  comma  2,  sino
all'adempimento: a) gli enti locali per i quali non  sia  intervenuta
nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della  gestione;
b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione  alla
banca dati  delle  amministrazioni  pubbliche  entro  30  giorni  dal
termine previsto per la deliberazione.». 
  2. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2018,  n.145,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso di comuni  per
i quali  sono  sospesi  per  legge  i  termini  di  approvazione  del
rendiconto digestione, le informazioni di cui al primo  periodo  sono
desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso  alla  citata
banca dati.». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 228, comma 5, e 243,
          commi 5 e 6, del citato  decreto  legislativo  n.  267  del
          2000, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 228 (Conto del bilancio). - 1. - 4. Omissis 
                5.  Al  rendiconto  sono  allegati  la  tabella   dei
          parametri di riscontro della situazione  di  deficitarietà
          strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di
          bilancio. 
                Omissis.» 
                «Art.   243   (Controlli   per   gli   enti    locali
          strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
          enti). - Commi 1. - 4. Omissis. 
                5.  Alle  province  ed  ai   comuni   in   condizioni
          strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti,
          non rispettano i livelli minimi di copertura dei  costi  di
          gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
          tale rispetto trasmettendo la prevista  certificazione,  e'
          applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle  entrate
          correnti  risultanti  dal  rendiconto  della  gestione  del
          penultimo esercizio finanziario precedente a quello in  cui
          viene rilevato il  mancato  rispetto  dei  predetti  limiti
          minimi di copertura. Ove non  risulti  inviato  alla  banca
          dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  rendiconto  della
          gestione del penultimo anno precedente, si  fa  riferimento
          all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca  dati  o,
          in caso di ulteriore indisponibilità, nella banca dati dei
          certificati di  bilancio  del  Ministero  dell'interno.  La
          sanzione si applica sulle risorse attribuite dal  Ministero
          dell'interno  a  titolo  di  trasferimenti  erariali  e  di
          federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e'
          tenuto a versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  le
          somme residue. 
                5-bis. Omissis. 
                6. Sono soggetti, in via  provvisoria,  ai  controlli
          centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento: 
                  a) gli enti locali per i quali non sia  intervenuta
          nei termini di legge la deliberazione del rendiconto  della
          gestione; 
                  b) gli enti locali che non  inviino  il  rendiconto
          della  gestione  alla  banca  dati  delle   amministrazioni
          pubbliche entro 30  giorni  dal  termine  previsto  per  la
          deliberazione. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 142 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 141. Omissis. 
                142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte
          dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
          allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale
          riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18,  comma  2,
          del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla  banca
          dati  delle  amministrazioni  pubbliche.  Sono  considerate
          esclusivamente le richieste di contributo  pervenute  dagli
          enti  che,  alla  data  di  presentazione  della  richiesta
          medesima,  hanno  trasmesso  alla  citata  banca   dati   i
          documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
          b) ed  e),  e  all'articolo  3  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 12  maggio  2016,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  26  maggio  2016,
          riferiti all'ultimo rendiconto  della  gestione  approvato.
          Nel caso di comuni per i quali sono  sospesi  per  legge  i
          termini di approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  le
          informazioni  di  cui  al  primo   periodo   sono   desunte
          dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata
          banca dati. 
                Omissis.». 
                               Art. 49 
 
 
                  Revisione priorità investimenti 
 
  1.  All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.145  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 134 dopo le parole «del territorio» sono aggiunte  le
seguenti: «nonché per interventi sulla viabilità e per la messa  in
sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la
finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la  rigenerazione
urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per  le
infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati»; 
    b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «nonché per interventi  sulla  viabilità  e  sui  trasporti
anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale»  e  dopo
la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
      « c-bis) la messa in sicurezza e  lo  sviluppo  di  sistemi  di
trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso
forme di mobilità maggiormente sostenibili e  alla  riduzione  delle
emissioni climalteranti; 
      c-ter)  progetti   di   rigenerazione   urbana,   riconversione
energetica e utilizzo fonti rinnovabili; 
      c-quater) infrastrutture sociali; 
      c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati. ». 
  1-bis.  Al  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 83,  comma  10,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:
«L'ANAC  definisce  i  requisiti  reputazionali  e   i   criteri   di
valutazione degli stessi» sono inserite le  seguenti:  «e  i  criteri
relativi alla valutazione dell'impatto generato di  cui  all'articolo
1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche
qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit,»; 
  b) all'articolo 95, il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  « 13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea  e  con  i
principi di parità di trattamento, non discriminazione,  trasparenza
e proporzionalità, le amministrazioni  aggiudicatrici  indicano  nel
bando di gara, nell'avviso  o  nell'invito  i  criteri  premiali  che
intendono applicare alla valutazione  dell'offerta  in  relazione  al
maggiore  rating  di  legalità  e  di  impresa,   alla   valutazione
dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382,  lettera  b),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora  l'offerente  sia
un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare  la
partecipazione delle micro, piccole  e  medie  imprese,  dei  giovani
professionisti e delle imprese di nuova costituzione  alle  procedure
di affidamento. Indicano  altresì  il  maggiore  punteggio  relativo
all'offerta concernente beni, lavori  o  servizi  che  presentano  un
minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o  i
prodotti da filiera corta o a chilometro zero ». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 134 e 135 dell'articolo 1
          della citata legge n. 145 del 2018, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 133. Omissis 
                134. Al fine di favorire  gli  investimenti,  per  il
          periodo 2021-2033, sono assegnati alle  regioni  a  statuto
          ordinario contributi per investimenti per la  realizzazione
          di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli  edifici
          e del territorio nonché per interventi sulla viabilità  e
          per la messa in sicurezza  e  lo  sviluppo  di  sistemi  di
          trasporto  pubblico  anche  con  la  finalità  di  ridurre
          l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la
          riconversione energetica verso fonti  rinnovabili,  per  le
          infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali  dei  siti
          inquinati, nel limite complessivo di 135  milioni  di  euro
          annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro
          per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli  anni
          dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno  2033.
          Gli importi spettanti  a  ciascuna  regione  a  valere  sui
          contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella
          tabella 1 allegata alla presente  legge  e  possono  essere
          modificati  a  invarianza   del   contributo   complessivo,
          mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio  2020,  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                135. I contributi per  gli  investimenti  di  cui  al
          comma 134 sono assegnati per almeno il 70  per  cento,  per
          ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario  ai  comuni
          del  proprio  territorio  entro  il  30  ottobre  dell'anno
          precedente  al  periodo  di  riferimento.   Il   contributo
          assegnato a ciascun comune e'  finalizzato  a  investimenti
          per: 
                  a) la messa in sicurezza del territorio  a  rischio
          idrogeologico; 
                  b)  la  messa  in  sicurezza  di  strade,  ponti  e
          viadotti nonché per  interventi  sulla  viabilità  e  sui
          trasporti anche con la finalità di ridurre  l'inquinamento
          ambientale; 
                  c)  la  messa  in  sicurezza  degli  edifici,   con
          precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture
          di proprietà dei comuni; 
                  c-bis) la messa  in  sicurezza  e  lo  sviluppo  di
          sistemi di  trasporto  pubblico  di  massa  finalizzati  al
          trasferimento modale verso forme di mobilità  maggiormente
          sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; 
                  c-ter)   progetti    di    rigenerazione    urbana,
          riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; 
                  c-quater) infrastrutture sociali; 
                  c-quinquies)  le  bonifiche  ambientali  dei   siti
          inquinati. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo  83  del
          citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.   83   (Criteri   di   selezione   e   soccorso
          istruttorio). - 1. - 9. Omissis 
                10. E'  istituito  presso  l'ANAC,  che  ne  cura  la
          gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
          premialità, per il  quale  l'Autorità  rilascia  apposita
          certificazione agli operatori economici, su  richiesta.  Il
          suddetto sistema  e'  connesso  a  requisiti  reputazionali
          valutati sulla base di indici qualitativi  e  quantitativi,
          oggettivi e misurabili, nonché sulla base di  accertamenti
          definitivi  che  esprimono  l'affidabilità   dell'impresa.
          L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i  criteri  di
          valutazione  degli  stessi  e  i  criteri   relativi   alla
          valutazione dell'impatto generato di  cui  all'articolo  1,
          comma 382, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
          anche qualora l'offerente sia  un  soggetto  diverso  dalle
          società benefit, nonché le modalità  di  rilascio  della
          relativa  certificazione,  mediante  linee  guida  adottate
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. Le linee guida di cui al  precedente
          periodo istituiscono altresì  un  sistema  amministrativo,
          regolato sotto  la  direzione  dell'ANAC,  di  penalità  e
          premialità per la denuncia  obbligatoria  delle  richieste
          estorsive e corruttive da parte delle imprese  titolari  di
          appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e  le
          imprese  fornitrici  di   materiali,   opere   e   servizi,
          prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio  nei
          casi  di   omessa   o   tardiva   denuncia.   I   requisiti
          reputazionali alla base del rating di  impresa  di  cui  al
          presente  comma  tengono   conto,   in   particolare,   dei
          precedenti comportamenti dell'impresa, con  riferimento  al
          mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione
          delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste
          estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei
          costi nell'esecuzione  dei  contratti  e  dell'incidenza  e
          degli esiti del contenzioso sia in sede  di  partecipazione
          alle procedure di  gara  sia  in  fase  di  esecuzione  del
          contratto. Per il calcolo del rating di  impresa  si  tiene
          conto del comportamento degli  operatori  economici  tenuto
          nelle procedure di affidamento avviate  dopo  l'entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione.  L'ANAC  attribuisce
          elementi   premiali   agli    operatori    economici    per
          comportamenti  anteriori  all'entrata   in   vigore   della
          presente disposizione conformi a  quanto  previsto  per  il
          rilascio del rating di impresa.». 
                               Art. 50 
 
 
Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti  commerciali
                             della P.A. 
 
  1.  All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.145  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 857 e' abrogato; 
    b) al comma 861: 
      1) le parole: «i tempi di pagamento e ritardo» sono  sostituite
dalle seguenti: «gli indicatori»; 
      2) sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Limitatamente
all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere
elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle  registrazioni
contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma.  Gli
enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di
cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019  anche  se  hanno
adottato il sistema SIOPE+.»; 
    c) al comma 862, le parole «Entro il 31 gennaio» sono  sostituite
dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio». 
  2. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio». 
  3. Entro il 1° gennaio 2021 le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, che  si
avvalgono dell'Ordinativo  Informatico  di  Pagamento  (OPI)  di  cui
all'articolo 14, comma 8-bis, della medesima legge  n.196  del  2009,
sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data  di  scadenza
della fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per
le medesime amministrazioni viene  meno  l'obbligo  di  comunicazione
mensile di cui all'articolo  7-bis,  comma  4,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64. 
  3-bis. All'articolo 2, comma 2-bis,  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, le parole: «e ai  principi  generali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e ai soli  principi  generali»  e  dopo  le  parole:
«della spesa» sono inserite le seguenti: «pubblica ad essi relativi». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 861 e 862 dell'articolo 1
          della citata legge n. 145 del 2018  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                857. (abrogato). 
                (Omissis). 
                861. Gli indicatori di cui ai commi 859  e  860  sono
          elaborati  mediante  la  piattaforma  elettronica  per   la
          gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni  di
          cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8  aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64.  I  tempi  di  ritardo  sono  calcolati
          tenendo  conto  anche  delle   fatture   scadute   che   le
          amministrazioni  non  hanno  ancora  provveduto  a  pagare.
          Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui  al
          comma  859  possono  essere  elaborati  sulla  base   delle
          informazioni   presenti   nelle   registrazioni   contabili
          dell'ente con le modalità fissate dal presente comma.  Gli
          enti che  si  avvalgono  di  tale  facoltà  effettuano  la
          comunicazione  di  cui  al  comma   867   con   riferimento
          all'esercizio 2019  anche  se  hanno  adottato  il  sistema
          SIOPE+. 
                862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui  sono
          state rilevate le condizioni di cui al comma  859  riferite
          all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato che  adottano  la  contabilità
          finanziaria, con delibera di  giunta  o  del  consiglio  di
          amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio
          bilancio un accantonamento  denominato  Fondo  di  garanzia
          debiti commerciali, sul quale  non  e'  possibile  disporre
          impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce  nella
          quota libera  del  risultato  di  amministrazione,  per  un
          importo pari: 
                  a) al 5 per cento  degli  stanziamenti  riguardanti
          nell'esercizio in corso la spesa per  acquisto  di  beni  e
          servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento  del
          debito commerciale residuo oppure per ritardi  superiori  a
          sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 
                  b) al 3 per cento  degli  stanziamenti  riguardanti
          nell'esercizio in corso la spesa per  acquisto  di  beni  e
          servizi, per  ritardi  compresi  tra  trentuno  e  sessanta
          giorni, registrati nell'esercizio precedente; 
                  c) al 2 per cento  degli  stanziamenti  riguardanti
          nell'esercizio in corso la spesa per  acquisto  di  beni  e
          servizi, per ritardi compresi tra undici e  trenta  giorni,
          registrati nell'esercizio precedente; 
                  d) all'1 per cento degli  stanziamenti  riguardanti
          nell'esercizio in corso la spesa per  acquisto  di  beni  e
          servizi, per ritardi  compresi  tra  uno  e  dieci  giorni,
          registrati nell'esercizio precedente. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 7 del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   6   giugno   2013,   n.   64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonché in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 7  (Ricognizione  dei  debiti  contratti  dalle
          pubbliche amministrazioni). - 1. - 4. Omissis 
                4-bis.  A  decorrere  dal   1°   gennaio   2014,   le
          comunicazioni  di  cui  al  comma  4,  relative  all'elenco
          completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili  alla  data
          del 31 dicembre  di  ciascun  anno,  sono  trasmesse  dalle
          amministrazioni pubbliche per il tramite della  piattaforma
          elettronica entro il 31 gennaio  dell'anno  successivo.  In
          caso di inadempienza, si applica ai dirigenti  responsabili
          la sanzione di cui al comma 2. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 2 del
          citato decreto-legge  n.  101  del  2013,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di  accesso  nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale). - 1. - 2. Omissis 
                2-bis.  Gli  ordini,  i  collegi   professionali,   i
          relativi organismi  nazionali  e  gli  enti  aventi  natura
          associativa, con propri regolamenti, si  adeguano,  tenendo
          conto delle relative peculiarità, ai principi del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   ad   eccezione
          dell'articolo 4, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
          n.  150,  ad  eccezione  dell'articolo  14  nonché   delle
          disposizioni di cui al  titolo  III,  e  ai  soli  principi
          generali di razionalizzazione e  contenimento  della  spesa
          pubblica ad essi relativi, in  quanto  non  gravanti  sulla
          finanza pubblica. 
                Omissis.». 
                             Art. 50-bis 
 
Pagamento  dei  compensi  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
  effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei  vigili
  del fuoco nel 2018 
 
  1. Al fine di consentire il pagamento di compensi  per  prestazioni
di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al  2019  e
non ancora liquidati, e' autorizzata  la  spesa  complessiva  di  180
milioni di euro per il predetto anno 2019, al  lordo  degli  oneri  a
carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La  spesa
di cui al presente comma e' così ripartita: 
  a) 175 milioni di euro con riferimento agli appartenenti alle Forze
di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
  b) 5 milioni  di  euro  con  riferimento  al  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede: 
  a) quanto a 124 milioni di euro, mediante  utilizzo  delle  risorse
iscritte nel fondo di cui  all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
  b) quanto a 56 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui 41,8 milioni di euro a  valere
sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui  alla
lettera b) del citato comma 365 e 14,2 milioni di euro a valere sulla
quota parte delle  risorse  assegnate  alle  finalità  di  cui  alla
lettera c) del medesimo comma. 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo  del  comma  2  dell'articolo  23  del  citato
          decreto legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle  Note
          all'art. 16-ter. 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  16  della
          legge  1°  aprile   1981,   n.   121   (Nuovo   ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
                «Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                  a) l'Arma dei carabinieri, quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                  b) il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  per  il
          concorso al  mantenimento  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica. 
                Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
                Le forze di polizia possono essere  utilizzate  anche
          per il servizio di pubblico soccorso.» 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  16  del
          decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  97  (Disposizioni
          recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
          139,  concernente  le  funzioni  e  i  compiti  del   Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  nonché   al   decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 16 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1.
          Per il personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco
          l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro  straordinario
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1977, n. 422,  e'  disposta  annualmente  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, entro  i  limiti  dei  fondi
          stanziati in bilancio. 
                2. Nelle more del perfezionamento del decreto di  cui
          al  comma  1,  il  pagamento  dei   compensi   per   lavoro
          straordinario, prestato dal personale del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco per  le  attività  svolte  nel  primo
          semestre di ciascun anno, e'  autorizzato  entro  i  limiti
          massimi stabiliti con  il  decreto  autorizzativo  relativo
          all'anno precedente." 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          7-quinquies del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
          crisi,  nonché  disposizioni  in  materia  di   produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario): 
                «Art. 7-quinquies (Fondi). - 1. Al fine di assicurare
          il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con
          particolare riguardo  ai  settori  dell'istruzione  e  agli
          interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e'
          istituito un fondo nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  con  una  dotazione,  per
          l'anno 2009, di 400 milioni di euro. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 365 dell'articolo
          1 della citata legge n. 232 del 2016: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 364. Omissis. 
                365.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  più  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità: 
                  a) determinazione, per l'anno 2017  e  a  decorrere
          dal  2018,  degli  oneri  aggiuntivi,  rispetto  a   quelli
          previsti  dall'articolo  1,  comma  466,  della  legge   28
          dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro  annui,
          posti  a  carico  del   bilancio   dello   Stato   per   la
          contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in
          applicazione  dell'articolo  48,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  per  i  miglioramenti
          economici del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          statali in regime di diritto pubblico; 
                  b) definizione,  per  l'anno  2017  e  a  decorrere
          dall'anno  2018,  del   finanziamento   da   destinare   ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato, in  aggiunta
          alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,
          nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
          i Corpi di polizia ed il Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli
          articoli 62, 63 e 64  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
          sviluppo, gli  enti  pubblici  non  economici  e  gli  enti
          pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle
          specifiche richieste  volte  a  fronteggiare  indifferibili
          esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza  in
          relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  nei  limiti  delle
          vacanze di organico nonché nel rispetto  dell'articolo  30
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   e
          dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125. Le assunzioni  sono  autorizzate  con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze; 
                  c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge  7  agosto
          2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244,  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,
          proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
          comma 972, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  con  la
          disciplina e le modalità ivi previste. Al  riordino  delle
          carriere del personale non dirigente  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle  peculiari
          condizioni di impiego professionale del personale  medesimo
          nelle  attività  di  soccorso  pubblico,  rese  anche   in
          contesti emergenziali, sono altresì  destinati  una  quota
          parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti  del
          predetto   personale   aventi   carattere   di    certezza,
          continuità e stabilità, per un importo massimo  annuo  di
          5,3 milioni  di  euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa
          corrente già conseguiti, derivanti  dall'ottimizzazione  e
          dalla razionalizzazione dei  settori  di  spesa  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco  relativi  alle  locazioni
          passive delle sedi di servizio,  ai  servizi  di  mensa  al
          personale  e  ai  servizi  assicurativi  finalizzati   alla
          copertura dei rischi aeronautici, nonché una  quota  parte
          del fondo istituito dall'articolo 1,  comma  1328,  secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In  sede  di
          prima applicazione, le risorse destinate alle finalità  di
          cui al precedente periodo sono determinate  in  misura  non
          inferiore a 10 milioni di euro. 
                Omissis.». 
                               Art. 51 
 
 
                  Attività informatiche in favore 
                        di organismi pubblici 
 
  1. Al fine di migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'azione
amministrativa ed al  fine  di  favorire  la  sinergia  tra  processi
istituzionali   afferenti   ad   ambiti    affini,    favorendo    la
digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi  di
consolidamento delle infrastrutture,  razionalizzazione  dei  sistemi
informativi e interoperabilità tra le banche dati, incoerenza con le
strategie  del  Piano  triennale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione, la Società di cui all'articolo 83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133, può  offrire  servizi  informatici
strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle  pubbliche
amministrazioni  e  delle  società  pubbliche  da  esse  controllate
indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni  della  fornitura  dei
servizi sono definiti in apposita convenzione. 
  2. In coerenza con gli obiettivi  generali  indicati  al  comma  1,
possono avvalersi della Società di cui all'articolo  83,  comma  15,
del  decreto-legge   25   giugno   2008,   n.112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133: 
    a)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  al  fine   di
completare e accelerare  la  trasformazione  digitale  della  propria
organizzazione,  assicurando  la  sicurezza,  la  continuità  e   lo
sviluppo del sistema informatico; 
    b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza,  la
continuità e lo sviluppo del  sistema  informatico  della  giustizia
amministrativa; 
    c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la  sicurezza,
la continuità e lo sviluppo del sistema informatico,  anche  per  il
necessario adeguamento ai processi telematici; 
    d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio  2020,  al  fine  di  rendere
effettive  le  norme  relative   all'istituzione   di   un   «sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul  traffico  navale»,
ivi incluso il sistema denominato  Port  Management  and  Information
System  (PMIS)  inerente  alla  digitalizzazione   dei   procedimenti
amministrativi afferenti alle attività portuali,  da  realizzarsi  a
cura dell'amministrazione marittima, nonché di sviluppare,  mediante
utilizzo degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  i  sistemi  informativi  a
supporto delle attività della stessa amministrazione marittima; 
    e) la Società di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n.111 al fine di assicurare e implementare le  possibili
sinergie coni sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze e dell'Agenzia del demanio; 
    f) la Società di cui all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge
14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
11  febbraio  2019,  n.12  al  fine  di   favorire   la   diffusione,
l'evoluzione,  l'integrazione   e   le   possibili   sinergie   delle
piattaforme immateriali abilitanti la digitalizzazione della  PA,  di
cui   al   Piano   Triennale   per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione, razionalizzando le infrastrutture sottostanti  e  le
modalità di realizzazione. 
  2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché  allo  scopo  di
eliminare  duplicazioni,  di  contrastare  l'evasione   delle   tasse
automobilistiche e  di  conseguire  risparmi  di  spesa,  al  sistema
informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982,  n.  953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,
sono  acquisiti  anche  i  dati  delle  tasse  automobilistiche,  per
assolvere  transitoriamente   alla   funzione   di   integrazione   e
coordinamento  dei  relativi  archivi.  I  predetti  dati  sono  resi
disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far  confluire
in modo simultaneo e sistematico i  dati  dei  propri  archivi  delle
tasse automobilistiche nel citato sistema informativo. 
  2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano continuano a gestire i  propri  archivi  delle
tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione,  regolata  da
apposito disciplinare, del soggetto  gestore  del  pubblico  registro
automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità  di  cui
all'articolo 5, comma 4,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine  degli
aggiornamenti di cui al comma 2-bis. 
  2-quater. Dall'attuazione  dei  commi  2-bis  e  2-ter  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli
enti interessati provvedono agli  adempimenti  ivi  previsti  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          33 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
                «Art. 33 (Disposizioni in materia  di  valorizzazione
          del patrimonio immobiliare). - 1. Con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' costituita una società di
          gestione del risparmio  avente  capitale  sociale  pari  ad
          almeno  un  milione  di   euro   per   l'anno   2012,   per
          l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di
          partecipare  in  fondi  d'investimento  immobiliari  chiusi
          promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni  anche
          in forma consorziata  o  associata  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti  pubblici
          ovvero da società  interamente  partecipate  dai  predetti
          enti, al  fine  di  valorizzare  o  dismettere  il  proprio
          patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalità
          di cui al primo  periodo  e'  autorizzata  la  spesa  di  6
          milioni di euro  per  l'anno  2013.  La  pubblicazione  del
          suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge.  Il
          capitale della società di gestione del risparmio di cui al
          primo periodo del presente comma  e'  detenuto  interamente
          dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  fatto  salvo
          quanto  previsto  dal  successivo  comma  8-bis.  I   fondi
          istituiti  dalla  società  di   gestione   del   risparmio
          costituita  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          partecipano  a  quelli  di  cui  al  comma  2  mediante  la
          sottoscrizione di quote da questi ultimi  offerte  su  base
          competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
          la  liquidità  necessaria  per  la   realizzazione   degli
          interventi  di  valorizzazione.  I  fondi  istituiti  dalla
          società di gestione del risparmio costituita dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del  presente  comma
          investono anche direttamente al fine di acquisire  immobili
          in locazione passiva alle  pubbliche  amministrazioni.  Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono   essere   stabilite   le   modalità   di
          partecipazione del  suddetto  fondo  a  fondi  titolari  di
          diritti di concessione o  d'uso  su  beni  indisponibili  e
          demaniali, che prevedano la possibilità di locare in tutto
          o in parte il bene oggetto della concessione. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 8
          del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,   n.   12
          (Disposizioni   urgenti   in   materia   di   sostegno    e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione): 
                «Art. 8 (Piattaforme digitali). - 1.  -  1-quinquies.
          Omissis. 
                2. Entro 120 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di
          cui al comma 1, sulla base  degli  obiettivi  indicati  con
          direttiva  adottata  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, e' costituita una società per azioni interamente
          partecipata dallo  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  9  del
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri
          e modalità individuati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,   utilizzando   ai   fini   della
          sottoscrizione del capitale sociale  iniziale  quota  parte
          delle risorse finanziarie già destinate  dall'Agenzia  per
          l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di  cui
          al comma 1, secondo  procedure  definite  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette  risorse
          finanziarie sono versate, nell'anno 2019,  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate allo  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
          destinate  al  bilancio  autonomo  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri. Nello statuto della  società  sono
          previste  modalità  di  vigilanza,  anche  ai  fini  della
          verifica degli obiettivi di cui al comma 1,  da  parte  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          delegato. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 5
          del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n.
          418 (Regolamento recante norme per  il  trasferimento  alle
          regioni a statuto ordinario delle funzioni  in  materia  di
          riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso
          relative alle tasse automobilistiche non erariali): 
                «Art. 5 (Archivi delle tasse automobilistiche). -  1.
          - 3. Omissis 
                4. L'aggiornamento degli archivi e' effettuato con  i
          dati trasmessi in  via  telematica  dal  pubblico  registro
          automobilistico,  dalla   motorizzazione   civile   e   dei
          trasporti in  concessione,  dal  Ministero  delle  finanze,
          dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione,
          dai soggetti  abilitati  alla  riscossione  e  dagli  altri
          soggetti aventi requisiti che  consentono  il  collegamento
          con gli  archivi  in  forza  di  disposizioni  di  legge  o
          regolamento, statale o regionale. 
                Omissis.». 
                               Art. 52 
 
 
                      Incentivi per l'acquisto 
                    dei dispositivi antiabbandono 
 
  01. All'articolo  1  della  legge  1°  ottobre  2018,  n.  117,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «  3-bis.  Al  fine  di  consentire   una   corretta   informazione
dell'utenza  e  l'attuazione,  da   parte   dei   produttori,   delle
disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo,  le
sanzioni per la violazione  dell'obbligo  di  cui  all'articolo  172,
comma 1-bis, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020 ». 
  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117: le
parole  «agevolazioni  fiscali»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«agevolazioni, anche nella forma di contributi,». 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il  comma
296 e' sostituito con il seguente: «296.  Per  le  finalità  di  cui
all'articolo 3 della legge 1° ottobre  2018,  n.  117,  e'  istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un  apposito
fondo ed e' autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro  per  l'anno
2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni  di  cui
all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, per gli anni 2019 e 2020,
consistono nel riconoscimento di un contributo, fino  ad  esaurimento
delle risorse di cui al primo periodo, della somma  di  euro  30  per
ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, anche  al
fine di garantire il rispetto del limite di spesa.». 
  2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di  euro  per
l'anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  1°
          ottobre  2018,  n.  117   (Introduzione   dell'obbligo   di
          installazione di dispositivi per prevenire  l'abbandono  di
          bambini nei veicoli chiusi), come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 1 (Modifiche all'articolo 172 del codice  della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285, concernenti l'obbligo di installazione di  dispositivi
          per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi). -
          1. All'articolo 172 del codice  della  strada,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  1,   primo   periodo,   le   parole:
          «all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a),  della  direttiva
          2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  18
          marzo 2002» sono sostituite dalle  seguenti:  «all'articolo
          4,  paragrafo  2,  lettera  f),  del  regolamento  (UE)  n.
          168/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
          gennaio 2013»; 
                  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    «1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie
          M1, N1, N2 e N3 immatricolati in  Italia,  o  immatricolati
          all'estero  e  condotti  da  residenti  in  Italia,  quando
          trasporta un bambino  di  età  inferiore  a  quattro  anni
          assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di  cui  al
          comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di
          allarme  volto  a  prevenire   l'abbandono   del   bambino,
          rispondente   alle   specifiche    tecnico-costruttive    e
          funzionali  stabilite  con  decreto  del  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti»; 
                  c) al comma 10,  primo  periodo,  dopo  la  parola:
          «bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di
          allarme di cui al comma 1-bis»; 
                  d) alla rubrica, dopo la  parola:  «ritenuta»  sono
          inserite le seguenti: «e sicurezza». 
                2.   Le   caratteristiche    tecnico-costruttive    e
          funzionali del dispositivo di cui all'articolo  172,  comma
          1-bis,  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma  1
          del  presente  articolo,  sono  definite  con  decreto  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da  emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge. 
                3. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          decorsi centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1°
          luglio 2019. 
              3-bis. Al fine di consentire una corretta  informazione
          dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori,  delle
          disposizioni del decreto di cui al  comma  2  del  presente
          articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui
          all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada,  di
          cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,
          introdotto dal comma 1 del presente articolo, si  applicano
          a decorrere dal 6 marzo 2020.». 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  3  della
          citata  legge  n.  117  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 3 (Incentivi per l'acquisto dei dispositivi). -
          1. Al  fine  di  agevolare  l'acquisto  di  dispositivi  di
          allarme volti  a  prevenire  l'abbandono  dei  bambini  nei
          veicoli,  previsti  dall'articolo  172,  comma  1-bis,  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1,  comma  1,
          della   presente   legge,   con   appositi    provvedimenti
          legislativi possono essere  previste,  nel  rispetto  della
          normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni, anche
          nella forma di contributi, limitate nel tempo.» 
                               Art. 53 
 
 
                Disposizioni in materia di trasporti 
 
  1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e  di
ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal  trasporto  merci  su
strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente  legislazione
per gli investimenti da parte delle imprese  di  autotrasporto,  sono
stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli  investimenti,
al rinnovo del parco veicolare delle imprese  attive  sul  territorio
italiano  iscritte  al  Registro  elettronico  nazionale  (R.E.N.)  e
all'Albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
terzi. 
  2. I contributi di cui al comma  1  sono  destinati  a  finanziare,
anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2,  del
Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data  dall'entrata
in  vigore  del  presente  decreto  fino  al  30  settembre  2020   e
finalizzati  alla  radiazione,  per  rottamazione,  dei   veicoli   a
motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto  merci  e
di  massa  complessiva  a  pieno  carico  pari  o  superiore  a   3,5
tonnellate, con contestuale acquisizione,  anche  mediante  locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al  trasporto
merci e di massa complessiva a pieno carico pari o  superiore  a  3,5
tonnellate, a trazione  alternativa  a  metano  (CNG),  gas  naturale
liquefatto(GNL),  ibrida   (diesel/elettrico)   e   elettrica   (full
electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi  alla  normativa
euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009. 
  3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino  a  concorrenza
delle risorse disponibili ed e' esclusa  la  loro  cumulabilità  con
altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti,
incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del  Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
  4. Fermo quanto previsto dal comma  3,  l'entità  dei  contributi,
compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di  euro  20  mila
per  ciascun  veicolo,  e'  differenziata  in  ragione  della   massa
complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di
alimentazione. 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono disciplinate  le  modalità  e  i  termini  di
presentazione delle domande di contributo, i criteri  di  valutazione
delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile,  anche
al fine di garantire il rispetto del limite dispesa, le modalità  di
erogazione dello stesso.  I  criteri  di  valutazione  delle  domande
assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi
alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione  termica  maggiormente
inquinanti. 
  5-bis. Ai fini del miglioramento ambientale  e  dello  sviluppo  di
forme più sostenibili di trasporto di merci, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione  del  trasporto
di merci per idrovie interne e per  vie  fluvio-marittime,  a  valere
sulle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  235,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti e' definito il piano triennale degli incentivi di cui
al presente comma. Il  comma  234  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n.145, e' abrogato. 
  5-ter. All'articolo 7 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole: «concessi in locazione  finanziaria»
sono inserite le seguenti: «o in  locazione  a  lungo  termine  senza
conducente»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto  di  locazione
di veicoli a lungo termine senza conducente si intende  il  contratto
di durata pari o superiore a dodici mesi. Se  lo  stesso  veicolo  e'
oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata  inferiore  a
un anno conclusi fra le stesse  parti,  comprese  le  proroghe  degli
stessi, la durata del contratto e' data dalla  somma  di  quelle  dei
singoli contratti »; 
  c) al comma 2-bis: 
  1) dopo  le  parole:  «del  contratto  medesimo,»  sono  inseritele
seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2020,  gli  utilizzatori  di
veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del
contratto annotato  nell'archivio  nazionale  dei  veicoli  ai  sensi
dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,»  e  le  parole:  «sono
tenuti in via esclusiva  al  pagamento  della  tassa  automobilistica
regionale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono  tenuti  in  via
esclusiva al pagamento della  tassa  automobilistica  con  decorrenza
dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla  scadenza  del
medesimo»; 
  2) dopo le parole: «società di leasing» sono inserite le seguenti:
«e della società di locazione a lungo termine senza conducente» e le
parole:  «questa  abbia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «queste
abbiano»; 
  d) al comma 3, dopo le parole: «locazione finanziaria del  veicolo»
sono aggiunte le seguenti: «o a titolo di locazione a  lungo  termine
del veicolo senza conducente». 
  5-quater. All'articolo 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «e  dai   registri   di
immatricolazione per»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «i  veicoli  in
locazione a lungo termine senza conducente e»; 
  b) al terzo periodo, dopo le parole: «locazione  finanziaria»  sono
inserite  le  seguenti:  «o  di  locazione  a  lungo  termine   senza
conducente». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  7  della  legge  23
          luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in  materia
          di energia), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Semplificazione  e  razionalizzazione  della
          riscossione della  tassa  automobilistica  per  le  singole
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano).  -
          1. Al fine di semplificare e razionalizzare la  riscossione
          della  tassa  dovuta  su  veicoli  concessi  in   locazione
          finanziaria  o  in  locazione   a   lungo   termine   senza
          conducente, le singole regioni e le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  sono  autorizzate  a  stabilire  le
          modalità  con  le  quali  le  imprese  concedenti  possono
          provvedere  ad  eseguire  cumulativamente,  in  luogo   dei
          singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute  per
          i  periodi  di  tassazione  compresi   nella   durata   dei
          rispettivi contratti. 
                1-bis. Ai fini del presente articolo,  per  contratto
          di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si
          intende il contratto di durata pari o  superiore  a  dodici
          mesi. Se lo stesso  veicolo  e'  oggetto  di  contratti  di
          locazione  consecutivi  di  durata  inferiore  a  un   anno
          conclusi fra le stesse parti, comprese  le  proroghe  degli
          stessi, la durata del contratto  e'  data  dalla  somma  di
          quelle dei singoli contratti. 
                2.   All'articolo   5,   ventinovesimo   comma,   del
          decreto-legge 30 dicembre 1982,  n.  953,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari»
          sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti  con
          patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
          locazione finanziaria,»; 
                  b)  nel  terzo  periodo,   dopo   le   parole:   «i
          proprietari»   sono   inserite   le   seguenti:   «,    gli
          usufruttuari,  gli  acquirenti  con  patto   di   riservato
          dominio, nonché gli utilizzatori  a  titolo  di  locazione
          finanziaria». 
                2-bis.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2016,   gli
          utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla  base
          del contratto annotato al PRA e fino alla data di  scadenza
          del contratto medesimo e, a decorrere dal 1° gennaio  2020,
          gli utilizzatori di veicoli in locazione  a  lungo  termine
          senza  conducente,  sulla  base  del   contratto   annotato
          nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi  dell'articolo
          94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  sono  tenuti  in  via
          esclusiva al  pagamento  della  tassa  automobilistica  con
          decorrenza dalla data di  sottoscrizione  del  contratto  e
          fino  alla  scadenza  del  medesimo;  e'  configurabile  la
          responsabilità solidale della società di leasing e  della
          società di locazione a lungo termine senza conducente solo
          nella particolare ipotesi in cui queste abbiano provveduto,
          in base alle modalità stabilite dall'ente  competente,  al
          pagamento cumulativo, in luogo  degli  utilizzatori,  delle
          tasse dovute  per  i  periodi  compresi  nella  durata  del
          contratto di locazione finanziaria. 
                3.  La  competenza  ed   il   gettito   della   tassa
          automobilistica sono determinati in ogni caso in  relazione
          al  luogo  di  residenza  dell'utilizzatore  a  titolo   di
          locazione finanziaria del veicolo o a titolo di locazione a
          lungo termine del veicolo senza conducente.». 
                             Art. 53-bis 
 
Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative  ai  veicoli
  elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi 
 
  1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le  parole:  «di
cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a
2800 centimetri cubici se con motore diesel», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «di cilindrata  fino  a  2.000  centimetri
cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se
con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a  150  kW  se
con motore elettrico». 
  2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986,  n.  97,  le
parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con  motore
a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con  motore  Diesel»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cilindrata  fino  a  2.000  centimetri
cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se
con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a  150  kW  se
con motore elettrico». 
  3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27  dicembre
1997, n. 449, le parole:  «di  cilindrata  fino  a  2.000  centimetri
cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici  se  con
motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino  a
2.000 centimetri cubici se con motore a benzina  o  ibrido,  a  2.800
centimetri cubici se con motore diesel o ibrido,  e  di  potenza  non
superiore a 150kW se con motore elettrico». 
  4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
4,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2020,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del numero  31)  della  tabella  A,
          parte II, allegata al citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dalla  presente
          legge: 
 
                             «Tabella A - Parte II 
                                   Parte II 
 
                Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento 
                1). - 30). Omissis 
                31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche  con
          motore o altro  meccanismo  di  propulsione  (v.d.  87.11),
          intendendosi compresi i servoscala  e  altri  mezzi  simili
          atti  al  superamento  di  barriere   architettoniche   per
          soggetti  con  ridotte  o   impedite   capacità   motorie;
          motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c)
          ed f), del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
          nonché  autoveicoli  di  cui  all'articolo  54,  comma  1,
          lettere a), c) ed f), dello stesso decreto,  di  cilindrata
          fino a 2.000 centimetri cubici se con motore  a  benzina  o
          ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con  motore  diesel  o
          ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se  con  motore
          elettrico,  anche  prodotti  in  serie,  adattati  per   la
          locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della  legge
          5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o  impedite  capacità
          motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari
          di  cui  essi  sono  fiscalmente  a  carico,   nonché   le
          prestazioni rese dalle officine  per  adattare  i  veicoli,
          anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi  accessori
          e strumenti necessari  per  l'adattamento,  effettuate  nei
          confronti  dei  soggetti  medesimi;  autoveicoli   di   cui
          all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di  cilindrata  fino  a
          2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a
          2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di
          potenza non superiore a 150 kW  se  con  motore  elettrico,
          ceduti a soggetti  non  vedenti  e  a  soggetti  sordomuti,
          ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  1  della
          legge   9   aprile   1986,   n.   97   (Disposizioni    per
          l'assoggettamento  all'imposta  sul  valore  aggiunto   con
          aliquota ridotta dei veicoli adattati  ad  invalidi),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - Dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di
          cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con  motore  a
          benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se  con  motore
          diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con
          motore elettrico,  adattati  ad  invalidi,  per  ridotte  o
          impedite capacità motorie anche prodotti  in  serie,  sono
          assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota
          del 2 per cento. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  8  della
          citata  legge  n.  449  del  1997,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori
          di handicap). - 1. - 2. Omissis. 
                3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  1  e
          2, della legge 9 aprile 1986, n.  97,  si  applicano  anche
          alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53,  comma
          1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30  aprile
          1992, n. 285, nonché di autoveicoli  di  cui  all'articolo
          54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di
          cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con  motore  a
          benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se  con  motore
          diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con
          motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per  la
          locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della  legge
          5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o  impedite  capacità
          motorie permanenti, alle prestazioni rese da  officine  per
          adattare i veicoli, anche non nuovi di  fabbrica,  ed  alle
          cessioni dei relativi accessori  e  strumenti  montati  sui
          veicoli  medesimi  effettuate  nei  confronti   dei   detti
          soggetti o dei familiari di cui  essi  sono  fiscalmente  a
          carico. Gli adattamenti  eseguiti  devono  risultare  dalla
          carta di circolazione. 
                Omissis.». 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-ter. 
                               Art. 54 
 
  (Abrogato). 
                               Art. 55 
 
 
                Misure a favore della competitività 
                       delle imprese italiane 
 
  1. All'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  Ministero  della
difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle  procedure  in
materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge  9
luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri  e
con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare
esigenze di approvvigionamento di altri  Stati  esteri  con  i  quali
sussistono  accordi  di  cooperazione  o  di   reciproca   assistenza
tecnico-militare, può  svolgere,  tramite  proprie  articolazioni  e
senza  assunzione  di  garanzie  di  natura  finanziaria,   attività
contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per  l'acquisizione
di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche  in
uso alle Forze  armate  e  per  le  correlate  esigenze  di  sostegno
logistico e assistenza  tecnica,  richiesti  dai  citati  Stati,  nei
limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.». 
  1-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento  degli  strumenti  a
sostegno delle esportazioni, all'articolo 15, comma  1,  del  decreto
legislativo 31  marzo  1998,  n.  143,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o
all'estero da  banche  nazionali  o  estere  ovvero  da  intermediari
finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti  del  pubblico,  ai
sensi del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385 »; 
  b) alla lettera b), dopo le parole: «banche, nazionali  o  estere,»
sono inserite le seguenti: «e gli intermediari finanziari autorizzati
all'esercizio dell'attività di concessione  di  finanziamenti  sotto
qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo  unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 537-ter  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 537-ter (Cooperazione con  altri  Stati  per  i
          materiali di armamento prodotti dall'industria  nazionale).
          - 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei  principi,
          delle norme e delle procedure in materia di esportazione di
          materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio  1990,  n.
          185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al  fine   di
          soddisfare esigenze di approvvigionamento  di  altri  Stati
          esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o  di
          reciproca  assistenza   tecnico-militare,   può   svolgere
          tramite  proprie  articolazioni  e  senza   assunzione   di
          garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di
          supporto  tecnico-amministrativo  per   l'acquisizione   di
          materiali di armamento  prodotti  dall'industria  nazionale
          anche in uso alle Forze armate e per le correlate  esigenze
          di sostegno logistico e assistenza tecnica,  richiesti  dai
          citati  Stati,  nei   limiti   e   secondo   le   modalità
          disciplinati nei predetti accordi. 
                2. Con regolamento adottato, ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il
          Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa
          delle disposizioni di cui al presente articolo. 
                3. Le somme  percepite  per  il  rimborso  dei  costi
          sostenuti per le attività di cui al comma 1  sono  versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          integralmente riassegnate  ai  fondi  di  cui  all'articolo
          619.». 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  15  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni  in
          materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4,
          comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L.  15  marzo
          1997, n. 59), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  15  (Destinatari  per  la  corresponsione  dei
          contributi). - 1.  I  destinatari  dei  contributi  di  cui
          all'articolo 14 sono: 
                  a)   gli   operatori   nazionali   che    ottengano
          finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali  o
          estere  ovvero  da  intermediari   finanziari   autorizzati
          all'esercizio    dell'attività    di    concessione     di
          finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  nei  confronti  del
          pubblico, ai sensi  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                  b) le banche, nazionali o estere e gli intermediari
          finanziari  autorizzati  all'esercizio  dell'attività   di
          concessione di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  nei
          confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui  al
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385,   che
          concedano finanziamenti agli  operatori  nazionali  o  alla
          controparte estera; 
                  c)  gli  acquirenti  esteri  di  beni   e   servizi
          nazionali,  nonché  i   committenti   esteri   di   studi,
          progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.». 
                             Art. 55-bis 
 
Misure a favore  della  competitività  delle  imprese  italiane  del
  settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore 
 
  1. Al comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la parola: «, relativo» e'  sostituita  dalle  seguenti:  «e  in
tutti i casi di rinnovo  di  contratti  già  stipulati,  purché  in
assenza di sinistri con  responsabilità  esclusiva  o  principale  o
paritaria negli ultimi  cinque  anni,  sulla  base  delle  risultanze
dell'attestato di rischio, relativi»; 
  b) le parole: «della  medesima  tipologia»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, anche di diversa tipologia». 
  2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del   presente   decreto,   le
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano in  sede  di
rinnovo dei medesimi contratti. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 4-bis  dell'articolo  134
          del citato  decreto  legislativo  n.  209  del  2005,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 134 (Attestazione sullo stato del  rischio).  -
          1. - 4. Omissis 
                4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di
          stipulazione di un nuovo contratto e in  tutti  i  casi  di
          rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza  di
          sinistri  con  responsabilità  esclusiva  o  principale  o
          paritaria  negli  ultimi  cinque  anni,  sulla  base  delle
          risultanze  dell'attestato  di  rischio,  relativi   a   un
          ulteriore veicolo, anche di diversa  tipologia,  acquistato
          dalla persona fisica già titolare di polizza  assicurativa
          o da un componente stabilmente convivente  del  suo  nucleo
          familiare, non può assegnare al contratto  una  classe  di
          merito  più  sfavorevole  rispetto  a  quella   risultante
          dall'ultimo attestato di  rischio  conseguito  sul  veicolo
          già assicurato e non può discriminare in  funzione  della
          durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di
          merito, le condizioni di premio assegnate  agli  assicurati
          aventi le stesse caratteristiche di  rischio  del  soggetto
          che stipula il nuovo contratto. 
                Omissis.». 
                             Art. 55-ter 
 
 
Disciplina  dell'uso  di  prodotti  fitosanitari   da   parte   degli
                   utilizzatori non professionali 
 
  1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro  della  salute  22
gennaio 2018, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 7: 
  1) al comma 1, le parole:  «per  24  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per 42 mesi»; 
  2) al comma 2, le  parole:  «di  24  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di 42 mesi»; 
  3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «8-bis. L'allegato al presente decreto non si  applica  nella  fase
transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi  gli  atti  e  i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i
rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5»; 
  b) all'articolo 8: 
  1) al comma 1, lettera b), le parole: «per 24 mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «per 42 mesi»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «8-bis. L'allegato al presente decreto non si  applica  nella  fase
transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi  gli  atti  e  i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i
rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 7 e  8  del  decreto
          del  Ministro  della  salute  22  gennaio   2018,   n.   33
          (Regolamento sulle misure  e  sui  requisiti  dei  prodotti
          fitosanitari per un uso sicuro da parte degli  utilizzatori
          non professionali), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Misure transitorie concernenti i  PFnPO).  -
          1. I prodotti fitosanitari che, alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, risultano autorizzati  per  il
          trattamento  delle  piante  ornamentali  e  dei  fiori   da
          balcone, da  appartamento  e  da  giardino  domestico  sono
          provvisoriamente consentiti per  l'uso  non  professionale,
          nella categoria dei PFnPO, per 42 mesi dalla suddetta data.
          L'etichetta e' modificata con l'inserimento della  dicitura
          «Prodotto fitosanitario  destinato  agli  utilizzatori  non
          professionali  con  validità  fino  al  (termine  definito
          secondo il criterio sopra riportato)» e l'aggiunta dopo  il
          nome commerciale della sigla PFnPO. 
                2. Se i prodotti di cui al precedente comma risultano
          autorizzati con data di scadenza antecedente il termine  di
          42 mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, tale data e' inserita in etichetta, nella prevista
          dicitura. 
                3. Il termine di cui  al  comma  1  si  applica  alla
          commercializzazione,   alla   vendita   al   dettaglio    e
          all'impiego. 
                4.  I  prodotti  di  cui  al  presente  articolo   si
          intendono destinati esclusivamente  agli  utilizzatori  non
          professionali come definiti  all'articolo  2  del  presente
          decreto, anche per quanto concerne la vendita e l'acquisto. 
                5. Ai fini della modifica dell'etichetta  le  imprese
          interessate alle  misure  di  cui  al  comma  1  presentano
          istanza   di   variazione    amministrativa,    ai    sensi
          dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 290 del 2001, entro e  non  oltre  45  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  in
          conformità alle indicazioni formulate dal Ministero  della
          salute e pubblicate sul sito istituzionale,  nella  sezione
          Alimenti dell'area Temi e professioni. 
                6. Le imprese adottano ogni utile iniziativa volta ad
          assicurare che l'utilizzatore sia informato in merito  alle
          corrette modalità di impiego del prodotto e ai rischi  per
          la salute umana e per l'ambiente connessi al suo utilizzo. 
                7. I prodotti fitosanitari che, alla data di  entrata
          in vigore del  presente  decreto,  risultano  in  corso  di
          autorizzazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009,
          per  l'impiego  su  piante  ornamentali  in   appartamento,
          balcone o giardino domestico, sono: 
                  i.  consentiti  per  l'uso  non  professionale   se
          soddisfano le  misure  ed  i  requisiti  specifici  di  cui
          all'articolo 3; 
                  ii.  provvisoriamente  consentiti  per  l'uso   non
          professionale non oltre il termine previsto al comma  1  se
          non soddisfano le misure ed i requisiti di cui all'articolo
          3, purché  conformi  ai  requisiti  già  previsti  per  i
          prodotti destinati al trattamento delle piante  ornamentali
          e dei fiori da  balcone,  da  appartamento  e  da  giardino
          domestico. Si applicano le ulteriori condizioni di  cui  ai
          commi 1, 3, 4, 6. 
                8. In base all'allegato  al  presente  decreto  e  su
          istanza dell'impresa interessata, il Ministero della salute
          riesamina i prodotti di cui ai commi 1 e 7,  punto  ii,  ai
          fini dell'eventuale conferma dell'uso non professionale. 
              8-bis. L'allegato al presente decreto  non  si  applica
          nella fase transitoria di cui ai commi da 1  a  5.  Restano
          validi gli atti e i provvedimenti  adottati  e  sono  fatti
          salvi gli effetti prodottisi e i rapporti  giuridici  sorti
          sulla base dei medesimi commi da 1 a 5.» 
                «Art. 8 (Misure transitorie concernenti i  PFnPE).  -
          1. I prodotti fitosanitari che, alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  risultano  autorizzati  in
          formulazione,  confezionamento  o   taglia   adeguati   per
          l'utilizzo in ambito non professionale e che  non  ricadono
          nelle  previsioni  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  n.  290/2001,  articolo  25,  comma   1,   sono
          provvisoriamente consentiti per  l'uso  non  professionale,
          nella categoria dei PFnPE: 
                  a) per 6 mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, se in  formulazione  da  utilizzare  dopo
          aggiunta di acqua e  in  confezione  monodose  o  multidose
          contenente una quantità complessiva di formulato  compresa
          tra 500 (cinquecento) e 1000 (mille) millilitri o grammi; 
                  b) per 42 mesi dalla data di entrata in vigore  del
          presente  decreto,  se  pronti  all'uso,   oppure   se   in
          formulazione da utilizzare dopo  aggiunta  di  acqua  e  in
          confezione monodose o multidose  contenente  una  quantità
          complessiva di formulato non superiore a 500  (cinquecento)
          millilitri o grammi. 
                L'etichetta e'  modificata  con  l'inserimento  della
          dicitura    «Prodotto    fitosanitario    destinato    agli
          utilizzatori  non  professionali  con  validità  fino   al
          (termine definito secondo i criteri indicati  alla  lettera
          a) o alla lettera b)  del  presente  comma)»  e  l'aggiunta
          della sigla PFnPE dopo il nome commerciale. 
                2.  Se  i  prodotti  di  cui  al  comma  1  risultano
          autorizzati con data di  scadenza  antecedente  il  termine
          previsto secondo i criteri di cui alle lettere a) o b)  del
          suddetto comma, tale data e' inserita in  etichetta,  nella
          prevista dicitura. 
                3. Il termine di cui al comma 1, lettere a) e b),  si
          applica alla commercializzazione, alla vendita al dettaglio
          e all'impiego. 
                4.  I  prodotti  di  cui  al  presente  articolo   si
          intendono destinati esclusivamente  agli  utilizzatori  non
          professionali come definiti  all'articolo  2  del  presente
          decreto, anche per quanto concerne la vendita e l'acquisto. 
                5. Ai fini della modifica dell'etichetta  le  imprese
          interessate alle  misure  di  cui  al  comma  1  presentano
          istanza   di   variazione    amministrativa,    ai    sensi
          dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 290 del 2001, entro e  non  oltre  45  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  in
          conformità alle indicazioni formulate dal Ministero  della
          salute e pubblicate sul sito istituzionale,  nella  sezione
          Alimenti   dell'area   Temi   e   professioni.   Ai    fini
          dell'individuazione   dei   prodotti   fitosanitari,    che
          soddisfano i requisiti  di  cui  al  comma  1,  le  imprese
          tengono conto della circolare del  Ministero  della  salute
          del 15 maggio  2015,  consultabile  sul  sito  citato,  che
          definisce le classi e le categorie di  pericolo,  ai  sensi
          del regolamento (CE) 1272/2008, ai  fini  dell'applicazione
          delle  disposizioni  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 290 del 2001, articolo 25, comma 1. 
                6. Le imprese adottano ogni utile iniziativa volta ad
          assicurare che l'utilizzatore sia informato in merito  alle
          corrette modalità di impiego del prodotto e ai rischi  per
          la salute umana e per l'ambiente connessi al suo utilizzo. 
                7. I prodotti fitosanitari che, alla data di  entrata
          in vigore del  presente  decreto,  risultano  in  corso  di
          autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009,  su
          richiesta dell'impresa titolare sono: 
                  i.  consentiti  per  l'uso  non  professionale   se
          soddisfano le  misure  ed  i  requisiti  specifici  di  cui
          all'articolo 3; 
                  ii.  provvisoriamente  consentiti  per  l'uso   non
          professionale nei termini previsti al comma 1  se  conformi
          ai requisiti ivi specificati.  Si  applicano  le  ulteriori
          condizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 6. 
                8. In base all'allegato  al  presente  decreto  e  su
          istanza dell'impresa interessata, il Ministero della salute
          riesamina i prodotti provvisoriamente consentiti per  l'uso
          non professionale in conformità ai requisiti  previsti  al
          comma  1,  lettera  b)  ai  fini  dell'eventuale   conferma
          dell'uso non professionale. 
                8-bis. L'allegato al presente decreto non si  applica
          nella fase transitoria di cui ai commi da 1  a  5.  Restano
          validi gli atti e i provvedimenti  adottati  e  sono  fatti
          salvi gli effetti prodottisi e i rapporti  giuridici  sorti
          sulla base dei medesimi commi da 1 a 5.» 
                               Art. 56 
 
 
                Compensazione fondo perequativo IRAP 
 
  1. A decorrere  dall'anno  2019,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, e'  istituito  un  fondo  da
iscrivere su apposito piano gestionale del capitolo 2862,  diretto  a
compensare le regioni delle eventuali  minori  entrate  destinate  ai
trasferimenti di cui all'articolo 7, comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
  2. Per l'anno 2019 la consistenza del fondo e' pari a 16 milioni di
euro e compensa le minori entrate a titolo di IRAP  realizzate  negli
anni 2017-2018. 
  3.  Con  la  legge  di  bilancio  si  provvede   annualmente   alla
quantificazione  degli  stanziamenti  eventualmente  necessari  negli
esercizi 2020 e successivi. 
  4. A decorrere dall'anno 2019, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  per
la quota di fondo perequativo eventualmente  non  assicurata  a  fine
anno  dal  gettito  dell'IRAP.  La   regolarizzazione   avviene   con
l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle  risorse  stanziate
sul fondo di cui al comma 1. 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto
          legislativo n. 68 del 2011 e' riportato nelle Note all'art.
          46. 
                               Art. 57 
 
 
               Disposizioni in materia di enti locali 
 
  1. La lettera c) del comma  449  dell'articolo  1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' sostituita dalla seguente:  «c)  destinato,
per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota  di
cui alla lettera  b)  non  distribuita  e  della  quota  dell'imposta
municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla  regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario,
di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni
2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni  sulla  base  della
differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati
dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard  entro  il  30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La  quota  di
cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5  per  cento  annuo
dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a
decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta
differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  di  cui
all'articolo 1, comma 29, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
propone la  metodologia  per  la  neutralizzazione  della  componente
rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente  dai
fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.  Tale  metodologia  e'
recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 451 del presente  articolo.  L'ammontare  complessivo  della
capacità fiscale perequabile dei  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario  e'  determinata  in  misura   pari   al   50   per   cento
dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare  sino
all'anno 2019. A  decorrere  dall'anno  2020  la  predetta  quota  e'
incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore  del
100 per cento a decorrere dall'anno 2029.  La  restante  quota,  sino
all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a  ciascun  comune
un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarietà comunale  dell'anno  precedente,  eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla  variazione  della
quota di fondo non ripartita  secondo  i  criteri  di  cui  al  primo
periodo;». 
  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 448, le parole: «e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere
dall'anno  2018»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «,   in   euro
6.208.184.364,87 per ciascuno degli  anni  2018  e  2019  e  in  euro
6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020»; 
  b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: 
  « d-ter) destinato, nel limite massimo di euro  5.500.000  annui  a
decorrere dall'anno 2020,  ai  comuni  fino  a  5.000  abitanti  che,
successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle  lettere  da
a) a d-bis), presentino un valore negativo del Fondo di  solidarietà
comunale. Il contributo di cui al periodo  precedente  e'  attribuito
sino a concorrenza del valore  negativo  del  Fondo  di  solidarietà
comunale, al netto della quota di alimentazione del Fondo stesso,  e,
comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per  ciascun  comune.  In
caso di insufficienza delle risorse  il  riparto  avviene  in  misura
proporzionale al valore negativo del Fondo di  solidarietà  comunale
considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo
di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e'  destinata  a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis) ». 
  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
  a)  quanto  5,5  milioni  di  euro  per   l'anno   2020,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2  milioni  di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; 
  b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2021,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  1-quater. All'articolo 7, comma  2,  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2023». 
  2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome
di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed  enti
strumentali, come definiti dall'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti  strumentali
in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in
materia di contenimento e di riduzione  della  spesa  e  di  obblighi
formativi: 
  a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31  maggio
2010, n.78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67; 
  e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111; 
  g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il  comma  2  dell'articolo
21-bis del decreto-legge 24  luglio  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  e  il  comma  905
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono abrogati. 
  2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232 del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le  parole:  «fino  all'esercizio  2019»  sono
soppresse; 
  b) al secondo periodo, le parole da: «Gli enti locali» fino a:  «31
dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti  locali  che
optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto
una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente». 
  2-quater. Al testo unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati; 
  b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) e' abrogata. 
  2-quinquies. Dopo il comma  473  dell'articolo  1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' inserito il seguente: 
  « 473-bis.  Per  il  solo  anno  2017,  qualora  la  certificazione
trasmessa entro il  termine  perentorio  di  cui  al  comma  470  sia
difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli  enti  sono
tenuti  a  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica   della
precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020 ». 
  2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma  2-quinquies  si  provvede
con le risorse non utilizzate di cui alla lettera b)  del  comma  479
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  2-septies. All'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole: «mediante  utilizzo  di  quota  parte  dell'avanzo
accantonato» sono soppresse. 
  2-octies. Allo scopo di consentire l'avvio e  la  prosecuzione  dei
servizi  finalizzati  a  fornire  adeguati  strumenti   formativi   e
conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori  montani,
delle unioni  montane  dei  comuni  e  delle  comunità  montane  per
l'attuazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, del testo  unico  in
materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, e della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché
per assicurare il  miglioramento  dell'attività  di  formazione  del
personale  dei  suddetti  enti  per   l'applicazione   delle   citate
normative, l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM)
organizza le relative attività strumentali, utilizzando a tale scopo
il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all'articolo
1 della legge 27 dicembre 1953, n.  959.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  sono  disciplinate  le  modalità  per
l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse di cui
al presente comma. 
  2-novies. Fermo restando l'obbligo del riversamento all'entrata del
bilancio dello Stato entro l'anno  2019  da  parte  della  Fondazione
IFEL-Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  delle
somme dovute ai sensi dell'articolo 6  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 1 milione di euro  per  ciascuno  degli  anni  2020,
2021,  2022  e  2023  a  favore  della  predetta  Fondazione  per  il
finanziamento di interventi  di  supporto  ai  processi  comunali  di
investimento,  di  sviluppo  della  capacità   di   accertamento   e
riscossione e di prevenzione delle crisi  finanziarie.  All'onere  di
cui al periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e  2023,
si provvede: 
  a)  quanto  a  4  milioni  di  euro  per  l'anno   2019,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni  2020,  2021,
2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  2-decies. Nello stato di previsione del Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di  euro  per
l'anno 2019. 
  2-undecies. Il fondo di cui  al  comma  2-decies  e'  destinato  al
pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili  alla  data  del  31
ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi
non appartenenti all'Unione europea da parte  di  comuni  interamente
confinanti con i medesimi Paesi. 
  2-duodecies. Una quota del fondo  di  cui  al  comma  2-decies  non
inferiore  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e'   destinata
all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per  il
pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede  legale
in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di  comuni  che
hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018  e
che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi. 
  2-terdecies. Il fondo di cui al comma 2-decies e' ripartito  tra  i
beneficiari di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies con decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019. 
  2-quaterdecies.    All'onere    derivante    dall'attuazione    del
comma2-decies, pari a  5,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente
di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre  2009,
n.  196,  iscritto  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  2-quinquiesdecies. All'articolo 74, comma 1, del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «i comuni,» sono
inserite le seguenti: «le unioni di comuni,». 
  2-sexiesdecies.   Alle   minori   entrate   derivanti   dal   comma
2-quinquiesdecies, valutate in 100.000 euro  per  l'anno  2021  e  in
56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 449 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  232  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 448. Omissis. 
                449. Il Fondo di  solidarietà  comunale  di  cui  al
          comma 448 e': 
                  a) ripartito, quanto a euro  3.767.450.000,  tra  i
          comuni  interessati  sulla  base  del   gettito   effettivo
          dell'IMU e del tributo per i servizi  indivisibili  (TASI),
          relativo  all'anno  2015  derivante  dall'applicazione  dei
          commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
                  b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
          euro, tra i comuni per i quali il riparto  dell'importo  di
          cui alla lettera a) non assicura il ristoro di  un  importo
          equivalente   al   gettito   della   TASI   sull'abitazione
          principale stimato ad aliquota di  base.  Tale  importo  e'
          ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
          al precedente periodo l'equivalente del gettito della  TASI
          sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
              c) destinato, per euro 1.885.643.345,70,  eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'imposta  municipale  propria
          di spettanza  dei  comuni  connessa  alla  regolazione  dei
          rapporti finanziari, ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e  il  45
          per cento per gli anni 2018 e 2019, da  distribuire  tra  i
          predetti  comuni  sulla  base  della  differenza   tra   le
          capacità fiscali e i fabbisogni standard  approvati  dalla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro  il  30
          settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.  La
          quota di cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5
          per cento annuo  dall'anno  2020,  sino  a  raggiungere  il
          valore del 100 per cento a  decorrere  dall'anno  2030.  Ai
          fini della  determinazione  della  predetta  differenza  la
          Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  di  cui
          all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, propone la metodologia per la  neutralizzazione  della
          componente rifiuti,  anche  attraverso  l'esclusione  della
          predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacità
          fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          451 del presente articolo.  L'ammontare  complessivo  della
          capacità fiscale perequabile dei comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario e' determinata in misura pari al  50  per
          cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da
          perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
          predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo,  sino
          a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029,  e',
          invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
          pari all'ammontare algebrico della medesima componente  del
          Fondo  di  solidarietà  comunale   dell'anno   precedente,
          eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
          alla variazione della quota di fondo non ripartita  secondo
          i criteri di cui al primo periodo; 
                  d)    destinato,    per    euro     464.091.019,18,
          eventualmente incrementati della quota di cui alla  lettera
          b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza  dei
          comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari,  ai
          comuni delle regioni Sicilia e Sardegna.  Tale  importo  e'
          ripartito assicurando  a  ciascun  comune  una  somma  pari
          all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di  solidarietà
          comunale dell'anno precedente,  eventualmente  rettificato,
          variata in misura corrispondente alla variazione del  Fondo
          di solidarietà comunale complessivo; 
                  d-bis) per gli anni dal 2018  al  2021,  ripartito,
          nel limite massimo di 25  milioni  di  euro  annui,  tra  i
          comuni che presentano, successivamente  all'attuazione  del
          correttivo di cui al comma  450,  una  variazione  negativa
          della dotazione del  Fondo  di  solidarietà  comunale  per
          effetto dell'applicazione dei criteri  perequativi  di  cui
          alla lettera c),  in  misura  proporzionale  e  nel  limite
          massimo della variazione stessa, e, a  decorrere  dall'anno
          2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro  annui,
          ad incremento del contributo straordinario  ai  comuni  che
          danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma  3,
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, o alla fusione per incorporazione di cui  all'articolo
          1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
                  d-ter)  destinato,  nel  limite  massimo  di   euro
          5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni  fino
          a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione  dei
          criteri di cui alle lettere da a) a d-bis),  presentino  un
          valore negativo del  Fondo  di  solidarietà  comunale.  Il
          contributo di cui al periodo precedente e' attribuito  sino
          a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarietà
          comunale, al netto della quota di alimentazione  del  Fondo
          stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000  per
          ciascun comune. In caso di insufficienza delle  risorse  il
          riparto avviene in misura proporzionale al valore  negativo
          del Fondo di solidarietà comunale considerando come valore
          massimo  ammesso  a  riparto  l'importo  negativo  di  euro
          100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
          incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis). 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 448 della citata legge n.
          232 del 2016, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 447. Omissis 
                448. La dotazione del Fondo di solidarietà  comunale
          di cui al comma 380-ter  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  228,  al  netto  dell'eventuale  quota
          dell'imposta municipale  propria  (IMU)  di  spettanza  dei
          comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e'
          stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro
          6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019  e  in
          euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno  2020,  di  cui
          2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU,  di
          spettanza  dei  comuni,  di   cui   all'articolo   13   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          eventualmente   variata   della   quota   derivante   dalla
          regolazione  dei  rapporti  finanziari  connessi   con   la
          metodologia di riparto tra i comuni interessati  del  Fondo
          stesso. 
                Omissis.». 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-ter. 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  7  del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
          Disposizioni per garantire la continuità  dei  dispositivi
          di   sicurezza   e    di    controllo    del    territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonché  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni  industriali)  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
                «Art. 7 (Ulteriori disposizioni concernenti gli  Enti
          locali). - 1. Omissis. 
                2.  Per  gli  anni  dal  2015  al  2023,  le  risorse
          derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui  nonché
          dal riacquisto dei  titoli  obbligazionari  emessi  possono
          essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli  di
          destinazione. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          del  decreto   legislativo   23   giugno   2011,   n.   118
          (Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42): 
                «Art. 1 (Oggetto e  ambito  di  applicazione).  -  1.
          Omissis. 
                2. Ai fini del presente decreto: 
                  a) per enti strumentali si intendono  gli  enti  di
          cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie  definite  in
          corrispondenza delle missioni del bilancio; 
                  b) per organismi strumentali delle regioni e  degli
          enti   locali   si   intendono   le   loro    articolazioni
          organizzative, anche  a  livello  territoriale,  dotate  di
          autonomia gestionale e  contabile,  prive  di  personalità
          giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da  legge
          e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   sono   organismi
          strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti  nelle
          tipologie definite in  corrispondenza  delle  missioni  del
          bilancio. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          27 del citato decreto-legge n. 112  del  2008,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
                «Art. 27 (Taglia-carta). -  1.  Al  fine  di  ridurre
          l'utilizzo  della  carta,   dal   1°   gennaio   2009,   le
          amministrazioni  pubbliche  riducono  del  50%  rispetto  a
          quella  dell'anno  2007,  la  spesa  per  la  stampa  delle
          relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e
          regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre
          amministrazioni. 
                Omissis.» 
              Il testo dei commi 7 e 13 dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge   n.   78   del   2010,    convertito,    con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e'
          riportato nelle Note all'art. 40. 
              Si riporta il testo dei commi 8, 9 e 12 dell'articolo 6
          del citato decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «Art.  6  (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). - 1. - 7. Omissis 
                8. A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorità indipendenti, non  possono  effettuare
          spese   per   relazioni   pubbliche,   convegni,    mostre,
          pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore
          al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
          medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività
          del lavoro pubblico  e  di  efficientare  i  servizi  delle
          pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1°  luglio  2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonché di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalità,  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalità, si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennità a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorità  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorità  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  università  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attività di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero  per
          i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
                9. A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorità indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per sponsorizzazioni. 
                10. - 11. Omissis. 
                12. A decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorità indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonché di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonché   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma può essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
          quella effettuata dal Ministero dei beni e delle  attività
          culturali e del turismo per lo svolgimento delle  attività
          indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
          culturale e a quella effettuata dalle università nonché a
          quella  effettuata  dagli  enti  di  ricerca  con   risorse
          derivanti da finanziamenti dell'Unione  europea  ovvero  di
          soggetti  privati  nonché  da  finanziamenti  di  soggetti
          pubblici destinati ad  attivià  di  ricerca.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  le
          diarie per le missioni all'estero di cui  all'art.  28  del
          decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4
          agosto 2006, n. 248, non  sono  più  dovute;  la  predetta
          disposizione non si applica alle missioni internazionali di
          pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia,
          dalle Forze armate e dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco. Con decreto del Ministero  degli  affari  esteri  di
          concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sono determinate  le  misure  e  i  limiti  concernenti  il
          rimborso delle spese di vitto e alloggio per  il  personale
          inviato all'estero. A decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge  18
          dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26  luglio  1978,  n.
          417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano
          al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165  del
          2001  e  cessano  di  avere  effetto   eventuali   analoghe
          disposizioni contenute nei contratti collettivi. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 5
          del citato decreto-legge n. 95 del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
                «Art.  5  (Riduzione   di   spese   delle   pubbliche
          amministrazioni). - 1. Omissis. 
                2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nonché  le
          autorità  indipendenti,   ivi   inclusa   la   Commissione
          nazionale per le società e la borsa (Consob), non  possono
          effettuare spese di ammontare superiore  al  30  per  cento
          della spesa sostenuta nell'anno  2011  per  l'acquisto,  la
          manutenzione, il noleggio  e  l'esercizio  di  autovetture,
          nonché per l'acquisto di  buoni  taxi.  Tale  limite  può
          essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente  per
          effetto di  contratti  pluriennali  già  in  essere.  Tale
          limite  non  si   applica   alle   autovetture   utilizzate
          dall'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualità  e
          repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali, dal  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del   fuoco   o   per   i   servizi
          istituzionali  di  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica, per i  servizi  sociali  e  sanitari  svolti  per
          garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per  i
          servizi istituzionali  svolti  nell'area  tecnico-operativa
          della difesa e per i  servizi  di  vigilanza  e  intervento
          sulla rete stradale gestita da ANAS  S.p.a.  e  sulla  rete
          delle strade provinciali e comunali, nonché per i  servizi
          istituzionali delle  rappresentanze  diplomatiche  e  degli
          uffici  consolari  svolti  all'estero.   I   contratti   di
          locazione o noleggio in  corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto possono  essere  ceduti,  anche
          senza l'assenso  del  contraente  privato,  alle  Forze  di
          polizia,  con  il  trasferimento  delle  relative   risorse
          finanziarie sino alla scadenza del contratto. 
                Omissis.» 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   4   e   5
          dell'articolo  5  della  legge  25  febbraio  1987,  n.  67
          (Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina
          delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria): 
                «Art. 5 (Pubblicità di amministrazioni pubbliche). -
          1. - 3. Omissis. 
                4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli  enti
          locali, e le loro  aziende,  nonché  le  unità  sanitarie
          locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti,
          nonché gli enti pubblici, economici e non economici,  sono
          tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al  Garante
          delle spese pubblicitarie  effettuate  nel  corso  di  ogni
          esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. 
                5.  Sono  esentati  dalla  comunicazione  negativa  i
          comuni con meno di 40.000 abitanti. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 594 dell'articolo
          2 della citata legge n. 244 del 2007: 
                «594.  Ai  fini  del  contenimento  delle  spese   di
          funzionamento delle proprie strutture,  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali
          per   l'individuazione   di   misure    finalizzate    alla
          razionalizzazione dell'utilizzo: 
                  a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche,
          che  corredano  le  stazioni  di  lavoro   nell'automazione
          d'ufficio; 
                  b) delle autovetture  di  servizio,  attraverso  il
          ricorso,  previa  verifica   di   fattibilità,   a   mezzi
          alternativi di trasporto, anche cumulativo; 
                  c)  dei  beni  immobili  ad  uso  abitativo  o   di
          servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
                Omissis.». 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   1-ter
          dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 98  del  2011,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111: 
                «Art.   12   (Acquisto,   vendita,   manutenzione   e
          censimento di immobili pubblici). - 1. - 1-bis. Omissis 
                1-ter. A decorrere dal 1° gennaio  2014  al  fine  di
          pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti  dal  patto  di  stabilità  interno,   gli   enti
          territoriali e gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale
          effettuano operazioni di acquisto di immobili solo  ove  ne
          siano  comprovate  documentalmente  l'indispensabilità   e
          l'indilazionabilità   attestate   dal   responsabile   del
          procedimento. Le disposizioni di cui al primo  periodo  non
          si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni
          di acquisto di immobili a valere su risorse  stanziate  con
          apposita delibera del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea
          ovvero  dallo  Stato  o   dalle   regioni   e   finalizzate
          all'acquisto  degli  immobili  stessi.  La  congruità  del
          prezzo  e'  attestata  dall'Agenzia  del  demanio,   previo
          rimborso delle spese. Delle  predette  operazioni  e'  data
          preventiva  notizia,   con   l'indicazione   del   soggetto
          alienante  e  del  prezzo  pattuito,  nel   sito   internet
          istituzionale dell'ente. 
                Omissis.» 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  24  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitività e la giustizia sociale): 
                «Art. 24 (Disposizioni  in  materia  di  locazioni  e
          manutenzioni  di  immobili   da   parte   delle   pubbliche
          amministrazioni). - 1. All'articolo  2,  comma  222,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive  modificazioni
          ed integrazioni, dopo le parole: "b) verifica la congruità
          del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 479, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266, individuati dalle predette amministrazioni  tramite
          indagini di mercato" sono inserite le seguenti: "che devono
          essere effettuate  prioritariamente  tra  gli  immobili  di
          proprietà pubblica presenti  sull'applicativo  informatico
          messo a  disposizione  dall'Agenzia  del  demanio;  con  la
          predetta consultazione si considerano  assolti  i  relativi
          obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza  e
          diffusione delle informazioni". 
                2. All'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.
          191, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma  222-bis,  dopo  l'ottavo  periodo,  e'
          aggiunto  il  seguente:  "In  caso  di  inadempimento   dei
          predetti obblighi, l'Agenzia del  demanio  ne  effettua  la
          segnalazione  alla  Corte  dei  conti  per  gli   atti   di
          rispettiva competenza."; 
                  b) dopo il comma 222-ter e' inserito il seguente: 
                    "222-quater. Le amministrazioni di cui  al  primo
          periodo  del  comma  222-bis,  entro  il  30  giugno  2015,
          predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale
          per assicurare,  oltre  al  rispetto  del  parametro  metri
          quadrati  per  addetto  di  cui  al   comma   222-bis,   un
          complessivo efficientamento  della  presenza  territoriale,
          attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o
          di  parte  di  essi,  anche  in  condivisione   con   altre
          amministrazioni pubbliche, compresi  quelli  di  proprietà
          degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti  in
          locazione  passiva  in  modo  da  garantire  per   ciascuna
          amministrazione, dal 2016, una riduzione,  con  riferimento
          ai valori registrati nel 2014,  non  inferiore  al  50  per
          cento in termini di  spesa  per  locazioni  passive  e  non
          inferiore al 30 per cento in termini  di  spazi  utilizzati
          negli immobili dello Stato. Sono esclusi  dall'applicazione
          della disposizione  di  cui  al  primo  periodo  i  presidi
          territoriali di pubblica sicurezza e  quelli  destinati  al
          soccorso pubblico e gli edifici penitenziari.  I  piani  di
          razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia  del
          demanio per la verifica della compatibilità  degli  stessi
          con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro  e  non
          oltre 60 giorni dalla presentazione  del  piano,  l'Agenzia
          del demanio comunica al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e all'amministrazione interessata i risultati della
          verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia
          comunica    gli    stanziamenti    di    bilancio     delle
          amministrazioni,  relativi  alle  locazioni   passive,   da
          ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel
          caso  in  cui,  invece,  il  piano   di   razionalizzazione
          nazionale non venga presentato, ovvero sia  presentato,  ma
          non sia in linea con gli  obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
          una corrispondente riduzione  sui  capitoli  relativi  alle
          spese  correnti  per   l'acquisto   di   beni   e   servizi
          dell'amministrazione inadempiente, al fine di  garantire  i
          risparmi attesi dall'applicazione del presente  comma.  Con
          decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nel
          limite massimo del 50 per cento  dei  complessivi  risparmi
          individuati nei piani  di  razionalizzazione  positivamente
          verificati, sono  apportate  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  necessarie  per  il  finanziamento  delle   spese
          connesse alla realizzazione dei predetti  piani,  da  parte
          delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.». 
                    2-bis.  L'articolo  2-bis  del  decreto-legge  15
          ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 13 dicembre 2013, n. 137, e' sostituito dal seguente: 
                «Art. 2-bis  (Facoltà  di  recesso  delle  pubbliche
          amministrazioni da contratti di locazione). - 1.  Anche  ai
          fini della realizzazione degli  obiettivi  di  contenimento
          della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma  1,
          le amministrazioni individuate ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi
          costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono
          comunicare, entro  il  31  luglio  2014,  il  preavviso  di
          recesso dai contratti di locazione  di  immobili  in  corso
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto. Il recesso  e'  perfezionato  decorsi
          centottanta  giorni  dal  preavviso,  anche  in  deroga  ad
          eventuali clausole che lo limitino o lo escludano". 
                2-ter. All'articolo 1,  comma  389,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, le parole:  "comma  1  dell'articolo
          2-bis  del  decreto-legge  15   ottobre   2013,   n.   120,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  dicembre
          2013, n. 137, e quelle di cui al" sono soppresse. 
                3. All'articolo 12 del decreto legge 6  luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 3 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Le medesime  Amministrazioni  comunicano  inoltre
          semestralmente, al di fuori  dei  casi  per  i  quali  sono
          attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai
          sensi del comma  2  lettere  a)  e  b),  tutti  i  restanti
          interventi manutentivi effettuati  sia  sugli  immobili  di
          proprietà dello Stato, in uso governativo, sia  su  quelli
          di proprietà  di  terzi  utilizzati  a  qualsiasi  titolo,
          nonché l'ammontare dei relativi oneri."; 
                  b) al comma 4 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  "Il  piano  generale  può  essere   oggetto   di
          revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per  le
          opere pubbliche del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  in  caso  di  sopravvenute   ed   imprevedibili
          esigenze manutentive considerate  prioritarie  rispetto  ad
          uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
          già affidati ad uno degli operatori con cui  l'Agenzia  ha
          stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5."; 
                  c) al comma 5, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: "L'Agenzia del demanio, al fine di  progettare  e
          realizzare gli interventi manutentivi di cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), e per  gli  interventi  manutentivi  dalla
          stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al  comma
          6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti  territoriali
          predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
          individuati mediante procedure  ad  evidenza  pubblica,  ed
          anche  avvalendosi  di  società  a  totale  o   prevalente
          capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri". 
                4. All'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 4 le  parole  "1°  gennaio  2015"  sono
          sostituite con le parole "1° luglio 2014"; 
                  b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Fermo
          restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui
          ai commi  da  4  a  6  si  applicano  altresì  alle  altre
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in  quanto  compatibili.
          Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
          possono adottare misure alternative di  contenimento  della
          spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori
          a  quelli  derivanti   dall'applicazione   della   presente
          disposizione.". 
                5.  Al  fine  della  riduzione  della  spesa  per  il
          deposito legale di stampati e documenti: 
                  a)   agli   istituti   depositari   previsti    dal
          regolamento attuativo dell'articolo 5, comma 1, della legge
          15 aprile 2004, n. 106, e' consegnata  una  sola  copia  di
          stampati e di documenti a questi assimilabili; 
                  b)  per  l'archivio  nazionale   della   produzione
          editoriale non sono soggette al deposito legale le ristampe
          inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.» 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  232  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000 come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 232 (Contabilità economico-patrimoniale). - 1.
          Omissis. 
                2. Gli enti locali con popolazione inferiore a  5.000
          abitanti    possono    non    tenere    la     contabilità
          economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano  per  la
          facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una
          situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente
          redatta secondo lo schema di  cui  all'allegato  n.  10  al
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità
          semplificate  individuate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri
          - Dipartimento per gli affari regionali, da  emanare  entro
          il  31  ottobre  2019,  anche  sulla  base  delle  proposte
          formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti
          territoriali, istituita ai sensi  dell'articolo  3-bis  del
          citato decreto legislativo n. 118 del 2011.». 
              Si riporta il testo del comma 829 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 828. Omissis. 
                829. Per  gli  enti  locali  che  hanno  adottato  la
          procedura semplificata di cui all'articolo  258  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  non  si
          applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma  475,
          della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso  in  cui  il
          mancato raggiungimento del saldo ivi  indicato  e'  diretta
          conseguenza del pagamento dei debiti residui. 
                Omissis.». 
              La citata legge n. 158 del  2017  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 2 novembre 2017, n. 256. 
              Il decreto legislativo 3 aprile  2018,  n.  34  recante
          «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 2018, n. 92. 
              La legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni
          in  materia  ambientale  per  promuovere  misure  di  green
          economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse
          naturali» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18  gennaio  2016,
          n. 13. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
          27 dicembre 1953, n.  959  (Norme  modificatrici  del  T.U.
          delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici): 
                «1. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello
          per  l'agricoltura  e  foreste,  stabilisce,  con   proprio
          decreto,  quali  sono  i  «bacini  imbriferi  montani»  nel
          territorio nazionale e determina il  perimetro  di  ognuno.
          Tale determinazione dev'essere adottata entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della  presente  legge  per  quei
          bacini ove già esistono concessioni di grandi  derivazioni
          per produzione di forza motrice ed entro tre anni  in  ogni
          altro caso. 
                I Comuni che in tutto o in  parte  sono  compresi  in
          ciascun  bacino  imbrifero  montano  sono   costituiti   in
          consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno
          di tre quinti di essi. 
                Se il bacino imbrifero e' compreso in più  Province,
          qualora ricorrano le modalità di cui al precedente  comma,
          deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia. 
                Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici  nel  caso  di
          consorzi  tra  Comuni  di  più  province   stabilirà   la
          ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di  cui
          al presente articolo. 
                I Comuni già  rivieraschi  agli  effetti  del  testo
          unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, numero  1775,  e
          quei Comuni che in conseguenza di  nuove  opere  vengano  a
          rivestire  i  caratteri  di  Comuni  rivieraschi  ai  sensi
          dell'art. 52 del testo unico, fanno parte  di  diritto  del
          bacino  imbrifero,  anche  se  non  vengono   inclusi   nel
          perimetro del bacino stesso. 
                Il Ministro per i lavori pubblici includerà con  suo
          decreto nei consorzi quei Comuni  che,  in  conseguenza  di
          nuove opere, vengano a  rivestire  i  caratteri  di  Comuni
          rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico. 
                I consorzi di cui  ai  commi  precedenti  sono  retti
          dalle disposizioni di cui al  titolo  IV  del  testo  unico
          della legge comunale e provinciale, approvato  con  R.D.  3
          marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e  di
          approvazione delle deliberazioni dei consorzi,  riguardanti
          opere pubbliche, qualunque sia  l'importo  delle  medesime,
          sono adottati previo parere  del  Provveditorato  regionale
          per le opere pubbliche. 
                I concessionari di  grandi  derivazioni  d'acqua  per
          produzione di forza motrice, anche se già in atto, le  cui
          opere  di  presa  siano  situate  in  tutto  o  in   parte,
          nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti,
          in sostituzione degli oneri di cui all'art.  52  del  testo
          unico delle leggi sulle acque e sugli  impianti  elettrici,
          approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al  pagamento
          di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt  di
          potenza   nominale   media,   risultante    dall'atto    di
          concessione. 
                Il sovracanone decorre: 
                  a) dalla data di entrata in vigore  della  presente
          legge e con le scadenze stabilite per il  canone  demaniale
          per gli impianti sui quali a tale data già sia  dovuto  il
          canone demaniale; 
                  b)  dalla  data  di  entrata  in   funzione   degli
          impianti, negli altri casi; 
                  c) nel caso di entrata in funzione  parziale  degli
          impianti il canone decorrerà in proporzione della  potenza
          installata in rapporto a quella concessa.  A  tal  fine  il
          Ministro per i lavori pubblici comunicherà a quello per le
          finanze gli elementi per la determinazione provvisoria  del
          canone demaniale e dei  sovracanoni,  che  verranno  pagati
          immediatamente, salvo conguaglio  in  sede  di  concessione
          definitiva. 
                In attesa della costituzione dei consorzi di  cui  ai
          precedenti  commi  secondo  e  terzo,  i  sovracanoni  sono
          versati  su  un  conto  corrente  fruttifero  della   Banca
          d'Italia, intestato al Ministro per i lavori  pubblici,  il
          quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi. 
                All'atto della  decorrenza  del  sovracanone  di  cui
          sopra cessano  gli  obblighi  derivanti  dall'art.  52  del
          citato testo unico, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n.
          1775. 
                I Comuni rivieraschi  che  abbiano  stipulato  con  i
          concessionari   convenzioni,   patti   e    contratti    in
          applicazione  dell'articolo  stesso   hanno   facoltà   di
          chiederne  il  mantenimento  in   vigore.   In   tal   caso
          l'ammontare del sovracanone di  cui  al  presente  articolo
          sarà  decurtato   del   valore   della   prestazione.   La
          valutazione di esso, in mancanza di accordo tra  le  parti,
          sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito  il
          Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il  pagamento  del
          sovracanone, con le modalità di cui al presente  articolo,
          non e'  sospeso  dalla  pendenza  della  valutazione  della
          prestazione. 
                Quando una derivazione interessa più Comuni  o  più
          consorzi,  il  riparto  del  sovracanone  e'  stabilito  di
          accordo fra  essi  entro  sei  mesi  o,  in  mancanza,  dal
          Ministro  per  i  lavori  pubblici,  sentito  il  Consiglio
          superiore dei lavori  pubblici,  in  relazione  ai  bisogni
          delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza
          della derivazione. 
                Nel caso di  consorzio,  il  sovracanone  di  cui  al
          presente articolo e'  attribuito  ad  un  fondo  comune,  a
          disposizione del consorzio  o  dei  consorzi  compresi  nel
          perimetro  interessato,  il  quale   fondo   e'   impiegato
          esclusivamente a favore del progresso economico  e  sociale
          delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana
          che non siano di competenza dello Stato. 
                Il consorzio dei  Comuni  predispone  annualmente  il
          programma    degli    investimenti    e    lo     sottopone
          all'approvazione  dell'autorità  competente  a  norma  del
          presente articolo. 
                La presente legge e la pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  dei  decreti  determinanti  i
          perimetri dei bacini imbriferi montani  non  sospendono  il
          corso dei disciplinari di  concessione  già  firmati,  che
          contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del  citato  testo
          unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.» 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992: 
                «Art. 10 (Versamenti e  dichiarazioni).  -  1.  -  4.
          Omissis 
                5. Con decreti del Ministro delle finanze  ,  sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta  o
          relativa ai beni indicati nell'articolo  1117,  n.  2)  del
          codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che
          essa  deve  contenere,  i  documenti  che   devono   essere
          eventualmente allegati e  le  modalità  di  presentazione,
          anche su supporti magnetici, nonché le  procedure  per  la
          trasmissione ai comuni ed agli uffici  dell'Amministrazione
          finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed
          accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
          deve  essere  inviata  ai   comuni   tramite   gli   uffici
          dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del  Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
          tesoro e delle poste  e  delle  telecomunicazioni,  sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati i modelli per il versamento al  concessionario  e
          sono stabilite le modalità di  registrazione,  nonché  di
          trasmissione dei dati  di  riscossione,  distintamente  per
          ogni contribuente, ai comuni e al sistema  informativo  del
          Ministero  delle  finanze.  Allo  scopo  di  consentire  la
          prosecuzione dei servizi  finalizzati  a  fornire  adeguati
          strumenti conoscitivi per una efficace  azione  accertativa
          dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici  di
          integrazione nella pubblica amministrazione  ed  assicurare
          il  miglioramento   dell'attività   di   informazione   ai
          contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni  italiani
          (ANCI)  organizza  le  relative  attività  strumentali   e
          provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia
          locale (IFEL), all'analisi dei  bilanci  comunali  e  della
          spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni  standard
          dei comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze   vengono    disciplinate    le    modalità    per
          l'effettuazione  dei  suddetti  servizi,  prevedendosi   un
          contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta
          a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione;  con
          decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini
          e le  modalità  di  trasmissione  da  parte  dei  predetti
          soggetti dei dati relativi  alla  riscossione.  I  predetti
          decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
                Omissis.» 
              Il testo dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 78
          del 2010, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122 e' riportato nelle Note all'art. 40. 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 8
          del citato decreto-legge n. 95 del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
                «Art. 8 (Riduzione della spesa  degli  enti  pubblici
          non territoriali). - 1. - 2. Omissis. 
                3. Ferme restando le  misure  di  contenimento  della
          spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine  di
          assicurare la riduzione delle spese per consumi  intermedi,
          i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti  e  agli
          organismi anche costituiti in forma societaria,  dotati  di
          autonomia  finanziaria,  inseriti   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuati dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre
          2009, n.  196,  nonché  alle  autorità  indipendenti  ivi
          inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
          (Consob)  con  esclusione  delle  regioni,  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, degli enti  locali,  degli
          enti del servizio sanitario nazionale, e delle  università
          e degli enti di ricerca di  cui  all'allegato  n.  3,  sono
          ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012  e  al
          10 per cento (159) a decorrere dall'anno 2013  della  spesa
          sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in
          cui per effetto delle operazioni di  gestione  la  predetta
          riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati  si
          applica la disposizione di cui ai periodi  successivi.  Gli
          enti e gli organismi anche costituiti in forma  societaria,
          dotati  di  autonomia   finanziaria,   che   non   ricevono
          trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano  interventi
          di razionalizzazione  per  la  riduzione  della  spesa  per
          consumi  intermedi   in   modo   da   assicurare   risparmi
          corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente;
          le  somme  derivanti  da  tale   riduzione   sono   versate
          annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per  l'anno
          2012 il  versamento  avviene  entro  il  30  settembre.  Il
          presente  comma  non  si  applica  agli  enti  e  organismi
          vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
          di Bolzano e dagli enti locali. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 199. Omissis. 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o più decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                Omissis.» 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della  citata
          legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 16. 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  74  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 74 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi  e
          le  amministrazioni  dello  Stato,   compresi   quelli   ad
          ordinamento  autonomo,  anche  se  dotati  di  personalità
          giuridica, i comuni, le unioni di comuni,  i  consorzi  tra
          enti locali, le associazioni e gli enti gestori di  demanio
          collettivo, le comunità montane, le province e le  regioni
          non sono soggetti all'imposta. 
                Omissis.». 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-ter. 
                             Art. 57-bis 
 
Disciplina della TARI. Coefficienti e termini  per  la  deliberazione
  del piano economico finanziario e delle tariffe.  Introduzione  del
  bonus sociale per i rifiuti e automatismo  del  bonus  per  energia
  elettrica, gas e servizio idrico 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 652, terzo periodo, le  parole:  «per  gli  anni  2014,
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «per
gli anni a decorrere dal  2014  e  fino  a  diversa  regolamentazione
disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e  ambiente,
ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.
205»; 
  b) dopo il comma 683 e' inserito il seguente: 
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il  piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  per  l'anno
2020, i comuni, in deroga  al  comma  683  del  presente  articolo  e
all'articolo 1, comma 169, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
approvano le tariffe e i  regolamenti  della  TARI  e  della  tariffa
corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui  al  periodo
precedente si applicano anche in  caso  di  esigenze  di  modifica  a
provvedimenti già deliberati». 
  2. Al fine di promuovere la  tutela  ambientale  in  un  quadro  di
sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia,  reti
e ambiente assicura agli utenti domestici del  servizio  di  gestione
integrato   dei   rifiuti   urbani   e   assimilati   in   condizioni
economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del  servizio  a
condizioni  tariffarie  agevolate.  Gli   utenti   beneficiari   sono
individuati in analogia ai criteri utilizzati  per  i  bonus  sociali
relativi  all'energia  elettrica,  al  gas  e  al   servizio   idrico
integrato. L'Autorità di regolazione per energia,  reti  e  ambiente
definisce, con propri provvedimenti, le modalità  attuative,  tenuto
conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio  e
di investimento, sulla base dei principi e  dei  criteri  individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare   entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  3. All'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:   «,   nonché   le
agevolazioni  relative  al   servizio   idrico   integrato   di   cui
all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221». 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio
idrico integrato di cui all'articolo 60,  comma  1,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 221, comprende,  con  riferimento  al  quantitativo
minimo vitale, anche gli oneri relativi ai  servizi  di  fognatura  e
depurazione, le cui modalità di quantificazione,  riconoscimento  ed
erogazione  sono  disciplinate  dall'Autorità  di  regolazione   per
energia, reti e ambiente. 
  5. A decorrere  dal  1°  gennaio  2021,  i  bonus  sociali  per  la
fornitura  dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale,   di   cui
all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  e
all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui
all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,  sono
riconosciuti automaticamente a tutti i  soggetti  il  cui  indicatore
della situazione economica equivalente  in  corso  di  validità  sia
compreso  entro  i  limiti  stabiliti  dalla  legislazione   vigente.
L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente,  con  propri
provvedimenti,  sentito  il  Garante  perla   protezione   dei   dati
personali, definisce le modalità di trasmissione delle  informazioni
utili da parte dell'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  al
Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico
Spa.  L'Autorità  di  regolazione  per  energia,  reti  e   ambiente
definisce,  altresì,  con   propri   provvedimenti,   le   modalità
applicative per l'erogazione delle compensazioni nonché, sentito  il
Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,  le  modalità  di
condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus
tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di  gestione  delle
agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di  assicurare
il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali
previste. 
  6. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente  stipula
un'apposita  convenzione  con  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani al  fine  di  assicurare  una  capillare  diffusione  tra  i
cittadini delle informazioni concernenti  i  bonus  sociali  relativi
alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio
idrico integrato e al servizio  di  gestione  integrato  dei  rifiuti
urbani e assimilati e  per  la  gestione  dei  bonus  sociali  i  cui
beneficiari  non  risultano   identificabili   attraverso   procedure
automatiche. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 652 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 651. Omissis. 
                652. Il comune, in alternativa ai criteri di  cui  al
          comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina  paga»,
          sancito dall'articolo 14  della  direttiva  2008/98/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  novembre  2008,
          relativa ai  rifiuti,  può  commisurare  la  tariffa  alle
          quantità e qualità medie ordinarie  di  rifiuti  prodotti
          per unità di superficie, in  relazione  agli  usi  e  alla
          tipologia delle  attività  svolte  nonché  al  costo  del
          servizio sui rifiuti.  Le  tariffe  per  ogni  categoria  o
          sottocategoria  omogenea  sono   determinate   dal   comune
          moltiplicando  il  costo  del  servizio   per   unità   di
          superficie  imponibile  accertata,  previsto   per   l'anno
          successivo, per uno o più  coefficienti  di  produttività
          quantitativa e qualitativa di  rifiuti.  Nelle  more  della
          revisione del regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di
          semplificare  l'individuazione  dei  coefficienti  relativi
          alla graduazione delle tariffe il  comune  può  prevedere,
          per gli  anni  a  decorrere  dal  2014  e  fino  a  diversa
          regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per
          energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione
          dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a,  3b,  4a  e  4b
          dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,  inferiori  ai
          minimi o superiori ai  massimi  ivi  indicati  del  50  per
          cento, e può altresì non considerare  i  coefficienti  di
          cui alle tabelle 1a e 1b  del  medesimo  allegato  1.  Alle
          utenze non domestiche relative  ad  attività  commerciali,
          industriali, professionali  e  produttive  in  genere,  che
          producono o distribuiscono beni alimentari, e che a  titolo
          gratuito cedono, direttamente o indirettamente,  tali  beni
          alimentari  agli  indigenti  e  alle  persone  in  maggiori
          condizioni di bisogno ovvero per  l'alimentazione  animale,
          il comune può applicare un coefficiente di riduzione della
          tariffa   proporzionale   alla    quantità,    debitamente
          certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita
          e oggetto di donazione. 
                  Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  5  del
          citato  decreto-legge  n.  4  del  2019,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26,  come
          modificato dalla presente legge: 
                  «Art. 5 (Richiesta,  riconoscimento  ed  erogazione
          del beneficio). - 1. - 6-bis. Omissis 
                  7.  Ai  beneficiari  del   Rdc   sono   estese   le
          agevolazioni relative alle tariffe elettriche  riconosciute
          alle   famiglie   economicamente   svantaggiate,   di   cui
          all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, e quelle relative alla compensazione per la  fornitura
          di gas naturale, estese ai medesimi soggetti  dall'articolo
          3, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,
          n. 2, nonché le agevolazioni relative al  servizio  idrico
          integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della  legge  28
          dicembre 2015, n. 221.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          60 della citata legge n. 221 del 2015: 
                  «Art.  60  (Tariffa  sociale  del  servizio  idrico
          integrato). - 1. L'Autorità per  l'energia  elettrica,  il
          gas e il sistema idrico, al  fine  di  garantire  l'accesso
          universale all'acqua, assicura agli  utenti  domestici  del
          servizio idrico integrato in  condizioni  economico-sociali
          disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura
          della quantità di acqua necessaria per il  soddisfacimento
          dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito  nelle
          loro forme rappresentative, sulla base dei principi  e  dei
          criteri  individuati  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
                  Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 375 dell'articolo
          1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006): 
                  «Art. 1. - Commi 1. - 374. Omissis 
                  375. Al fine di completare il processo di revisione
          delle tariffe elettriche, entro novanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del
          Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa  con
          i Ministri dell'economia e delle finanze  e  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  sono  definiti  i  criteri  per
          l'applicazione delle  tariffe  agevolate  ai  soli  clienti
          economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare  una
          revisione  della  fascia  di  protezione  sociale  tale  da
          ricomprendere le famiglie economicamente disagiate. 
                  Omissis.». 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  9  e  9-bis
          dell'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2 (Misure urgenti per il sostegno  a  famiglie,  lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale): 
                  «Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). 1. - 8.
          Omissis. 
                  9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
          elettrica, di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
          ai clienti domestici presso i quali sono  presenti  persone
          che  versano  in  gravi  condizioni  di  salute,  tali   da
          richiedere       l'utilizzo       di        apparecchiature
          medico-terapeutiche,  alimentate  ad   energia   elettrica,
          necessarie per il loro mantenimento in  vita.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
          aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
          la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche  alla
          compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
          La compensazione della spesa tiene conto  della  necessità
          di tutelare i clienti che utilizzano impianti  condominiali
          ed  e'  riconosciuta  in  forma  differenziata   per   zone
          climatiche, nonché in  forma  parametrata  al  numero  dei
          componenti della famiglia, in modo tale da determinare  una
          riduzione della spesa al netto  delle  imposte  dell'utente
          tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
          predetto beneficio i  soggetti  interessati  presentano  al
          comune  di  residenza  un'apposita   istanza   secondo   le
          modalità  stabilite  per  l'applicazione   delle   tariffe
          agevolate per  la  fornitura  di  energia  elettrica.  Alla
          copertura degli oneri derivanti, nelle  regioni  a  statuto
          ordinario, dalla compensazione sono  destinate  le  risorse
          stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007,  n.  26  e  dell'articolo  14,
          comma 1, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  fatta
          eccezione per 47 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  che
          continuano ad essere destinati alle  finalità  di  cui  al
          citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo  n.  26
          del 2007. Nella eventualità  che  gli  oneri  eccedano  le
          risorse di  cui  al  precedente  periodo,  l'Autorità  per
          l'energia  elettrica  ed  il  gas  istituisce   un'apposita
          componente tariffaria a carico dei titolari di  utenze  non
          domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
          conguaglio settore elettrico e stabilisce le  altre  misure
          tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. 
                  9-bis. L'accesso  alla  tariffa  agevolata  per  la
          fornitura  di  energia  elettrica   e   il   diritto   alla
          compensazione per la fornitura di gas naturale, di  cui  al
          comma 9, sono riconosciuti anche ai  nuclei  familiari  con
          almeno  quattro  figli  a  carico  con   indicatore   della
          situazione economica equivalente  non  superiore  a  20.000
          euro. 
                  Omissis.» 
                             Art. 57-ter 
 
 
              Organo di revisione economico-finanziario 
 
  1. All'articolo 16  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 25, alinea,  le  parole:  «a  livello  regionale»  sono
sostituite dalle seguenti: «a livello provinciale»; 
  b) dopo il comma 25 e' inserito il seguente: 
  « 25-bis.  Nei  casi  di  composizione  collegiale  dell'organo  di
revisione economico-finanziario previsti dalla legge,  in  deroga  al
comma  25,  i  consigli  comunali,   provinciali   e   delle   città
metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata
tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza  assoluta  dei
membri, il  componente  dell'organo  di  revisione  con  funzioni  di
presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3
formata ai sensi del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più
elevata qualificazione professionale in caso di modifiche  al  citato
regolamento ». 
  2. Il Governo modifica il  decreto  del  Ministro  dell'interno  15
febbraio 2012, n. 23, prevedendo che  l'inserimento  nell'elenco  dei
revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto, avvenga a livello provinciale. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 25 dell'articolo  16  del
          citato decreto-legge  n.  138  del  2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  16  (Riduzione   dei   costi   relativi   alla
          rappresentanza  politica  nei  comuni  e  razionalizzazione
          dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. - 24. Omissis 
                25. A decorrere  dal  primo  rinnovo  dell'organo  di
          revisione successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, i revisori dei conti  degli  enti  locali
          sono scelti mediante estrazione  da  un  elenco  nel  quale
          possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti  iscritti,
          a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali  di
          cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  nonché
          gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e  degli
          esperti contabili. Con decreto del  Ministro  dell'interno,
          da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabiliti criteri per l'inserimento degli  interessati
          nell'elenco di cui  al  primo  periodo,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
                  a)  rapporto  proporzionale   tra   anzianità   di
          iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e
          popolazione di ciascun comune; 
                  b)   previsione   della   necessità,    ai    fini
          dell'iscrizione nell'elenco di cui al  presente  comma,  di
          aver  in  precedenza  avanzato  richiesta  di  svolgere  la
          funzione nell'organo di revisione degli enti locali; 
                  c)    possesso    di    specifica    qualificazione
          professionale  in  materia  di  contabilità   pubblica   e
          gestione  economica  e  finanziaria  degli  enti   pubblici
          territoriali. 
                Omissis.». 
              Il decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio  2012,
          n.  23  recante   "Regolamento   adottato   in   attuazione
          dell'articolo 16, comma 25,  del  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148, recante:  «Istituzione  dell'elenco
          dei revisori dei conti degli enti  locali  e  modalità  di
          scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2012, n. 67. 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          del citato decreto del  Ministro  dell'Interno  n.  23  del
          2012: 
                «Art. 1 (Elenco dei revisori  dei  conti  degli  enti
          locali). - 1. Omissis. 
                2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione
          a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica
          di ciascun richiedente. 
                Omissis.». 
                           Art. 57-quater 
 
 
            Indennità di funzione minima per l'esercizio 
       della carica di sindaco e per i presidenti di provincia 
 
  1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: 
  «8-bis. La misura dell'indennità di funzione di  cui  al  presente
articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti  e'  incrementata  fino  all'85  per  cento   della   misura
dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione  fino
a 5.000 abitanti». 
  2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere  sostenuto
dai comuni  per  la  corresponsione  dell'incremento  dell'indennità
previsto dalla disposizione di cui al comma 1,  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con
una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 13,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. 
  3. Il fondo di cui al comma 2 e' ripartito tra i comuni interessati
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. 
  4. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 59 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
percepisce un'indennità, a  carico  del  bilancio  della  provincia,
determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo,
in ogni caso non cumulabile  con  quella  percepita  in  qualità  di
sindaco»; 
  b) al comma 84, le parole: «di presidente  della  provincia,»  sono
soppresse. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato decreto
          legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 82 (Indennità). - 1.  Il  decreto  di  cui  al
          comma 8 del presente articolo determina una  indennità  di
          funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per  il
          sindaco,  il  presidente  della   provincia,   il   sindaco
          metropolitano, il presidente  della  comunità  montana,  i
          presidenti dei consigli circoscrizionali  dei  soli  comuni
          capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli  comunali
          e provinciali, nonché i componenti degli organi  esecutivi
          dei comuni e ove previste delle loro  articolazioni,  delle
          province,  delle  città  metropolitane,  delle   comunità
          montane, delle unioni di comuni e  dei  consorzi  fra  enti
          locali. Tale  indennità  e'  dimezzata  per  i  lavoratori
          dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. 
                2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto
          di percepire, nei limiti  fissati  dal  presente  capo,  un
          gettone di presenza per  la  partecipazione  a  consigli  e
          commissioni.   In   nessun   caso   l'ammontare   percepito
          nell'ambito di un mese  da  un  consigliere  può  superare
          l'importo  pari  ad  un  quarto   dell'indennità   massima
          prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base  al
          decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità e' dovuta  ai
          consiglieri circoscrizionali ad eccezione  dei  consiglieri
          circoscrizionali delle città  metropolitane  per  i  quali
          l'ammontare del  gettone  di  presenza  non  può  superare
          l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il
          rispettivo presidente. In nessun caso gli  oneri  a  carico
          dei predetti enti per i permessi retribuiti dei  lavoratori
          dipendenti da privati o da enti pubblici economici  possono
          mensilmente    superare,    per     ciascun     consigliere
          circoscrizionale,   l'importo    pari    ad    un    quarto
          dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. 
                3.  Ai  soli  fini  dell'applicazione   delle   norme
          relative al divieto di cumulo tra pensione  e  redditi,  le
          indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono  assimilabili  ai
          redditi da lavoro di qualsiasi natura. 
                4. 
                5. Le indennità di funzione  previste  dal  presente
          capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato  opta  per
          la percezione di una delle due  indennità  ovvero  per  la
          percezione del 50 per cento di ciascuna. 
                6. 
                7. Agli amministratori  ai  quali  viene  corrisposta
          l'indennità di funzione prevista dal presente capo non  e'
          dovuto alcun gettone per la partecipazione a  sedute  degli
          organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
          di  quell'organo  costituiscono  articolazioni  interne  ed
          esterne. 
                8. La misura  delle  indennità  di  funzione  e  dei
          gettoni  di  presenza  di  cui  al  presente  articolo   e'
          determinata, senza maggiori oneri  a  carico  del  bilancio
          dello Stato, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentita   la
          Conferenza Stato-città ed autonomie  locali  nel  rispetto
          dei seguenti criteri: 
                  a) equiparazione del trattamento per  categorie  di
          amministratori; 
                  b) articolazione delle indennità in  rapporto  con
          la dimensione demografica degli enti,  tenuto  conto  delle
          fluttuazioni   stagionali    della    popolazione,    della
          percentuale delle entrate  proprie  dell'ente  rispetto  al
          totale delle entrate, nonché dell'ammontare  del  bilancio
          di parte corrente; 
                  c) articolazione dell'indennità  di  funzione  dei
          presidenti dei  consigli,  dei  vice  sindaci  e  dei  vice
          presidenti delle province,  degli  assessori,  in  rapporto
          alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per  il
          presidente della provincia. Al presidente e agli  assessori
          delle unioni di comuni, dei  consorzi  fra  enti  locali  e
          delle comunità montane sono attribuite  le  indennità  di
          funzione  nella   misura   massima   del   50   per   cento
          dell'indennità prevista per un comune  avente  popolazione
          pari alla popolazione dell'unione di comuni, del  consorzio
          fra enti locali o alla popolazione montana della  comunità
          montana; 
                  d) definizione di speciali indennità  di  funzione
          per  gli  amministratori  delle  città  metropolitane   in
          relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate; 
                  e) 
                  f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei
          sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato,  con
          una somma pari a  una  indennità  mensile,  spettante  per
          ciascun anno di mandato. 
                8-bis. La misura dell'indennità di funzione  di  cui
          al presente articolo spettante ai sindaci  dei  comuni  con
          popolazione fino a  3.000  abitanti  e'  incrementata  fino
          all'85 per cento della misura dell'indennità spettante  ai
          sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
                9. Su  richiesta  della  Conferenza  Stato-città  ed
          autonomie locali  si  può  procedere  alla  revisione  del
          decreto ministeriale di cui al  comma  8  con  la  medesima
          procedura ivi indicata. 
                10. Il decreto ministeriale di  cui  al  comma  8  e'
          rinnovato ogni tre  anni  ai  fini  dell'adeguamento  della
          misura delle indennità e dei  gettoni  di  presenza  sulla
          base  della  media  degli  indici  annuali  dell'ISTAT   di
          variazione del costo della  vita  applicando,  alle  misure
          stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
          nel biennio nell'indice  dei  prezzi  al  consumo  rilevata
          dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  relativa
          al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
          del biennio. 
                11. La corresponsione  dei  gettoni  di  presenza  e'
          comunque  subordinata  alla  effettiva  partecipazione  del
          consigliere a consigli e  commissioni;  il  regolamento  ne
          stabilisce termini e modalità.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 13  dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
                «Art. 1. - 1. - 12. Omissis. 
                13.   A   decorrere   dall'anno   2016,   l'esenzione
          dall'imposta  municipale  propria  (IMU)   prevista   dalla
          lettera  h)  del  comma  1  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base
          dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle
          finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
          ordinario n. 53 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  141  del  18
          giugno 1993. Sono,  altresì,  esenti  dall'IMU  i  terreni
          agricoli: 
                  a) posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e
          dagli   imprenditori   agricoli   professionali   di    cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, iscritti nella previdenza  agricola,  indipendentemente
          dalla loro ubicazione; 
                  b) ubicati nei comuni delle  isole  minori  di  cui
          all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
                  c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale  a
          proprietà  collettiva  indivisibile  e  inusucapibile.   A
          decorrere dall'anno 2016, sono abrogati  i  commi  da  1  a
          9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
          4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          2015, n. 34. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo dei commi 59 e 84  dell'articolo  1
          della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - 1. - 58. Omissis. 
                59. Il presidente  della  provincia  dura  in  carica
          quattro anni  e  percepisce  un'indennità,  a  carico  del
          bilancio della provincia,  determinata  in  misura  pari  a
          quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni  caso  non
          cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco. 
                60. - 83. Omissis. 
                84. Gli incarichi di  consigliere  provinciale  e  di
          componente dell'assemblea dei  sindaci  sono  esercitati  a
          titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri
          connessi con  le  attività  in  materia  di  status  degli
          amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri
          previdenziali, assistenziali e  assicurativi  di  cui  agli
          articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. 
                Omissis.». 
                          Art. 57-quinquies 
 
 
            Capacità fiscale dei comuni, delle province 
                    e delle città metropolitane 
 
  1.  Il  comma  5-quater  dell'articolo  43  del  decreto-legge   12
settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
novembre 2014, n. 164, e' sostituito dal seguente: 
  «5-quater.  Le  metodologie  e  le   elaborazioni   relative   alla
determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle  province  e
delle città  metropolitane  sono  definite  dal  Dipartimento  delle
finanze del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  sottoposte
dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per  i  fabbisogni
standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, anche separatamente,  per  l'approvazione;  in
assenza di osservazioni, le stesse  si  intendono  approvate  decorsi
quindici giorni  dal  loro  ricevimento.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,
previa  approvazione  da  parte  della  Commissione  tecnica  per   i
fabbisogni standard, sono  adottate,  anche  separatamente,  la  nota
metodologica relativa alla procedura di  calcolo  e  la  stima  delle
capacità  fiscali  per  singolo  comune  delle  regioni  a   statuto
ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater,  della  legge  24
dicembre 2012, n.  228;  lo  schema  di  decreto  e'  trasmesso,  per
l'intesa, alla Conferenza Stato-città ed autonomie  locali;  qualora
ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo  e'  comunque
inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo del  presente  comma.
Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali,  rideterminate  al
fine  di  considerare  eventuali  mutamenti  normativi  e  di  tenere
progressivamente conto del tax gap  nonché  della  variabilità  dei
dati assunti a riferimento, lo schema  di  decreto  e'  inviato,  per
l'intesa, alla Conferenza Stato-città ed autonomie  locali;  qualora
ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo  e'  comunque
adottato. Lo schema di decreto con la nota metodologica e  la  stima,
di  cui  al  secondo  periodo,  e'  trasmesso  alle  Camere  dopo  la
conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perché su
di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione,
il  parere  della  Commissione  parlamentare  per  l'attuazione   del
federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia.
Decorso il termine di cui al quarto periodo, il decreto può comunque
essere adottato. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  se  non
intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una
relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato
ai citati pareri». 
  2. Al comma 451 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, dopo la parola: «finanze» sono aggiunte le seguenti:  «,  previo
parere tecnico della Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard
istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre
2015, n. 208». 
  3. Al comma 34 dell'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, le parole: «ai competenti uffici della Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
nell'ambito della quale opera» sono sostituite dalle seguenti:  «alla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi  del
comma 29 del presente articolo». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 43 del  decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164  (Misure  urgenti  per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 43 (Misure in materia di utilizzo del Fondo  di
          rotazione per assicurare la  stabilità  finanziaria  degli
          enti territoriali e di fondo di solidarietà  comunale).  -
          1. Gli enti locali che hanno  deliberato  il  ricorso  alla
          procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi
          dell'articolo 243-bis del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui  alla
          lettera c)  del  comma  6  del  medesimo  articolo  243-bis
          necessarie per il ripiano del disavanzo di  amministrazione
          accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio,
          l'utilizzo delle risorse agli stessi  enti  attribuibili  a
          valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità
          finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo  243-ter
          del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000.  A   seguito
          dell'approvazione del  piano  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale da parte  della  competente  Sezione  regionale
          della Corte dei conti, qualora  l'ammontare  delle  risorse
          attribuite a valere sul predetto "Fondo  di  rotazione  per
          assicurare la stabilità  finanziaria  degli  enti  locali"
          risulti inferiore a quello di cui  al  periodo  precedente,
          l'ente locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni  dalla
          ricezione della comunicazione  di  approvazione  del  piano
          stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per
          un importo pari all'anticipazione non attribuita. 
                2. Nel caso di utilizzo delle risorse del  "Fondo  di
          rotazione per assicurare la  stabilità  finanziaria  degli
          enti  locali"  di  cui  all'articolo  243-ter  del  decreto
          legislativo n. 267 del 2000  secondo  quanto  previsto  dal
          comma 1, gli enti locali interessati iscrivono  le  risorse
          ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01,  voce
          economica 00, codice  SIOPE  2102.  La  restituzione  delle
          medesime risorse e' iscritta  in  spesa  al  titolo  primo,
          intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570. 
                3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini  del
          patto di stabilità interno nei limiti di  100  milioni  di
          euro per il 2014 e 180 milioni per gli  anni  dal  2015  al
          2020 e nei limiti delle somme rimborsate per  ciascun  anno
          dagli  enti  beneficiari   e   riassegnate   nel   medesimo
          esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede  di  adozione
          del  piano  di  riparto  del  fondo  di  cui  al  comma   2
          dell'articolo 1 del decreto del  Ministro  dell'Interno  11
          gennaio 2013, recante "Accesso al fondo  di  rotazione  per
          assicurare la stabilità finanziaria  degli  enti  locali",
          pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n. 33,
          individua per ciascun ente, proporzionalmente alle  risorse
          erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilità
          interno nei limiti del periodo precedente. 
                3-bis. La sanzione prevista dall'articolo  31,  comma
          26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n.  183,  per
          inadempienza del patto  di  stabilità  interno  del  2013,
          ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014  si  applica
          fino ad un importo  pari  al  3  per  cento  delle  entrate
          correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile  del
          comune inadempiente. Su  richiesta  dei  comuni  che  hanno
          attivato  nell'anno  2014  la  procedura  di   riequilibrio
          finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis  del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
          successive  modificazioni,  nonché  di  quelli   che   nel
          medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario,  il
          pagamento della sanzione  di  cui  al  primo  periodo  può
          essere rateizzato in dieci anni e  gli  effetti  finanziari
          determinati dalla  sua  applicazione  non  concorrono  alla
          riduzione degli obiettivi del patto di  stabilità  interno
          di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
          2010, n. 220, e successive modificazioni. 
                3-ter. Le sanzioni relative al mancato  rispetto  dei
          vincoli del patto di stabilità interno  nell'anno  2012  o
          negli  esercizi  precedenti  non  trovano  applicazione,  e
          qualora già applicate ne vengono  meno  gli  effetti,  nei
          confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di
          dissesto   finanziario   sia   intervenuta   nell'esercizio
          finanziario 2012 e la violazione del  patto  di  stabilità
          interno sia stata accertata successivamente alla  data  del
          31 dicembre 2013. 
                4.  Entro  il  20   settembre   2014   il   Ministero
          dell'interno  eroga  ai  comuni  delle  Regioni  a  statuto
          ordinario ed ai comuni  della  Regione  Siciliana  e  della
          Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto
          spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà
          comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per  ciascun
          comune, al 66 per  cento  di  quanto  comunicato  sul  sito
          internet del  Ministero  dell'interno  come  spettante  per
          l'anno 2014 a titolo di  fondo  di  solidarietà  comunale,
          detratte le somme già erogate in base alle disposizioni di
          cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014,  n.  16,
          convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014,  n.
          68, e all'articolo 1 del decreto-legge 9  giugno  2014,  n.
          88. 
                5. Per  l'anno  2014  l'importo  di  euro  49.400.000
          impegnato  e  non  pagato  del  fondo  per  il  federalismo
          amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo
          1997,  n.  59  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno e'  versato  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato per  essere  riassegnato  al  Fondo  di  solidarietà
          comunale, di cui al comma  380-ter  dell'articolo  1  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
                5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della  legge
          27 dicembre  2013,  n.  147,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: "I comuni per i quali, alla data  del  20
          settembre 2014, non  sia  stato  possibile  recuperare  sul
          fondo di solidarietà comunale per  l'anno  2014  le  somme
          risultanti a debito  per  effetto  delle  variazioni  sulle
          assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per  l'anno
          2013  di  cui  al  comma  729-bis   possono   chiedere   la
          rateizzazione triennale, decorrente dal 2015,  delle  somme
          ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per
          il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che
          sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito
          comunicato. A seguito delle richieste di  rateizzazione  di
          cui  al  periodo  precedente,  il  Ministero   dell'interno
          comunica ai comuni beneficiari delle maggiori  assegnazioni
          del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, di  cui
          al comma 729-bis, gli importi da  riconoscere  in  ciascuna
          delle annualità 2015, 2016 e 2017". 
                5-ter. All'articolo 32, comma 3, secondo periodo, del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  le
          parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti:  "75
          per cento". 
              5-quater. Le metodologie  e  le  elaborazioni  relative
          alla determinazione delle  capacità  fiscali  dei  comuni,
          delle province e delle città metropolitane  sono  definite
          dal Dipartimento delle finanze del Ministero  dell'economia
          e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 29, della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208, an-che separatamente, per l'approvazione;  in
          assenza di osservazioni, le stesse si  intendono  approvate
          decorsi quindici giorni dal loro ricevimento.  Con  decreto
          del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale,  previa  approvazione  da  parte
          della Commissione tecnica per i fabbisogni  standard,  sono
          adottate,  anche  separatamente,   la   nota   metodologica
          relativa  alla  procedura  di  calcolo  e  la  stima  delle
          capacità  fiscali  per  singolo  comune  delle  regioni  a
          statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228; lo schema di  decreto
          e' trasmesso alla Conferenza  Stato-  città  ed  autonomie
          locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di  cui
          al comma 3  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281,  il  decreto  medesimo  e'  comunque
          inviato  alle  Camere  ai  sensi  del  quarto  periodo  del
          presente comma. Nel caso di adozione delle  sole  capacità
          fiscali, rideterminate al  fine  di  considerare  eventuali
          mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto  del
          tax gap nonché  della  variabilità  dei  dati  assunti  a
          riferimento,  lo  schema  di  decreto   e'   inviato   alla
          Conferenza Stato-città ed autonomie locali  per  l'intesa;
          qualora  ricorra  la  condizione  di   cui   al   comma   3
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, il decreto medesimo e' comunque adottato. Lo schema di
          decreto con la nota metodologica e  la  stima,  di  cui  al
          secondo  periodo,  e'  trasmesso  alle   Camere   dopo   la
          conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata  intesa,
          perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni  dalla
          data  di  trasmissione,   il   parere   della   Commissione
          parlamentare per l'attuazione del federalismo  fiscale,  di
          cui all'articolo 3 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  e
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia.
          Decorso il termine di cui al  quarto  periodo,  il  decreto
          può comunque essere adottato. Il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  se  non  intende  conformarsi  ai   pareri
          parlamentari, trasmette alle Camere una relazione  con  cui
          indica le ragioni per le quali  non  si  e'  conformato  ai
          citati pareri.». 
              Si riporta il testo del comma 451 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  232  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 450. Omissis. 
                451. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  dell'interno,  previo
          parere tecnico della Commissione tecnica per  i  fabbisogni
          standard istituita ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  29,
          della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,previo  accordo  da
          sancire in sede di  Conferenza  Stato-città  ed  autonomie
          locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di
          riferimento e da emanare  entro  il  31  ottobre  dell'anno
          precedente  a  quello  di  riferimento,  sono  stabiliti  i
          criteri di riparto del Fondo di  solidarietà  comunale  di
          cui al comma 449. In caso di mancato  accordo,  il  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo
          precedente e',  comunque,  emanato  entro  il  15  novembre
          dell'anno precedente a quello di riferimento. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 1  della
          citata  legge  n.  208  del  2015,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - 1. - 33. Omissis. 
                34.   La   Commissione   tecnica    paritetica    per
          l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4
          della legge 5 maggio 2009, n. 42, e' soppressa a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  Le
          funzioni di segreteria tecnica della Conferenza  permanente
          per il coordinamento della finanza  pubblica  svolte  dalla
          predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4,  e
          5, comma 1, lettera g), della legge n.  42  del  2009  sono
          trasferite  alla  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni
          standard istituita ai  sensi  del  comma  29  del  presente
          articolo". 
                Omissis.» 
                               Art. 58 
 
 
                     Quota versamenti in acconto 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per i soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi  3  e  4,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  i  versamenti  di   acconto
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale
sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435,
in due rate ciascuna nella misura  del  50  per  cento,  fatto  salvo
quanto eventualmente già versato per l'esercizio  in  corso  con  la
prima rata  di  acconto  con  corrispondente  rideterminazione  della
misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dei  commi  3  e  4  dell'articolo
          12-quinquies del  citato  decreto-legge  n.  34  del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58 (Misure  urgenti  di  crescita  economica  e  per  la
          risoluzione di specifiche situazioni di crisi): 
                «Art.  12-quinquies  (Modifica  all'articolo  2   del
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  in  materia  di
          trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi). - 1. -
          2. Omissis 
                3. Per i soggetti che esercitano attività economiche
          per le quali sono stati approvati gli indici  sintetici  di
          affidabilità  fiscale  di  cui  all'articolo   9-bis   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  e  che
          dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore  al
          limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo  decreto
          di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze,
          i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei
          redditi, da quelle in materia di  imposta  regionale  sulle
          attività produttive, di cui all'articolo  17  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 7 dicembre  2001,  n.  435,
          nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che  scadono  dal
          30 giugno al  30  settembre  2019,  sono  prorogati  al  30
          settembre 2019. 
                4. Le disposizioni di cui al  comma  3  si  applicano
          anche ai soggetti che partecipano a società,  associazioni
          e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e  116  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
          435 (Regolamento recante  modifiche  al  D.P.R.  22  luglio
          1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e
          razionalizzazione di adempimenti tributari): 
                «Art.   17   (Razionalizzazione   dei   termini    di
          versamento). -  1.  Il  versamento  del  saldo  dovuto  con
          riferimento alla dichiarazione  dei  redditi  ed  a  quella
          dell'imposta regionale sulle attività produttive da  parte
          delle persone fisiche, e delle società o  associazioni  di
          cui all'articolo  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917 e' effettuato entro il  30  giugno
          dell'anno di presentazione della dichiarazione  stessa;  le
          società o associazioni di cui all'articolo  5  del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui
          agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  effettuano  i  predetti
          versamenti entro l'ultimo  giorno  del  mese  successivo  a
          quello di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
          dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base  alla
          dichiarazione  relativa  all'imposta  sul   reddito   delle
          persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
          attività produttive e' effettuato  entro  l'ultimo  giorno
          del sesto mese successivo a quello di chiusura del  periodo
          d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni  di  legge
          approvano il bilancio oltre  il  termine  di  quattro  mesi
          dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo  dovuto  in
          base alla dichiarazione relativa  all'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
          sulle attività produttive entro l'ultimo giorno  del  mese
          successivo a quello di approvazione  del  bilancio.  Se  il
          bilancio non e' approvato nel termine  stabilito,  in  base
          alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
          versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del
          mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. 
                2. I versamenti di cui  al  comma  1  possono  essere
          effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
          ivi previsti, maggiorando le somme da  versare  dello  0,40
          per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
                3. I versamenti di acconto dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche dovuti ai sensi  della  legge  23  marzo
          1977, n. 97, e  successive  modificazioni,  nonché  quelli
          relativi all'imposta regionale sulle attività  produttive,
          sono effettuati in due rate  salvo  che  il  versamento  da
          effettuare alla scadenza della prima rata non  superi  euro
          103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto  e'  versato
          alla scadenza della prima rata e il  residuo  importo  alla
          scadenza  della  seconda.  Il  versamento  dell'acconto  e'
          effettuato, rispettivamente: 
                  a) per la prima rata, nel termine previsto  per  il
          versamento del saldo  dovuto  in  base  alla  dichiarazione
          relativa all'anno d'imposta precedente; 
                  b) per la seconda rata, nel mese  di  novembre,  ad
          eccezione di quella dovuta  dai  soggetti  all'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche  e  all'imposta  regionale
          sulle attività produttive il  cui  periodo  d'imposta  non
          coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
          tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese  dello
          stesso periodo d'imposta.». 
                             Art. 58-bis 
 
 
      Investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, 
                       piccole e medie imprese 
 
  1. Ai  fondi  pensione  che,  nell'ambito  di  apposite  iniziative
avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  investano,  a
partire dal 1°  gennaio  2020,  risorse  per  la  capitalizzazione  o
ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, può essere
concessa, nei limiti della dotazione della sezione speciale di cui al
presente comma, la garanzia del Fondo di cui  all'articolo  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte della
concessione della garanzia e' richiesta una commissione di accesso  a
parziale copertura delle spese del Fondo. A tal fine e' istituita una
sezione speciale del predetto Fondo, con una dotazione di 12  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  di  cui  al  comma  3,  nel  rispetto  della
normativa europea,  sono  definiti  i  criteri,  le  modalità  e  le
condizioni di accesso alla sezione speciale di cui  al  comma  1.  La
garanzia non afferisce all'entità della  prestazione  pensionistica,
ma alla singola operazione finanziaria. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche  sociali,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  la
Commissione di vigilanza sui  fondi  pensione,  sono  individuate  le
iniziative di cui al comma 1. 
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali si avvale anche delle analisi, degli
studi, delle  ricerche  e  delle  valutazioni  del  Comitato  per  la
promozione e lo sviluppo della  previdenza  complementare  denominato
«Previdenza  Italia»,  istituito  in  data  21  febbraio  2011,   cui
partecipano anche  i  rappresentanti  delle  associazioni  dei  fondi
pensione. Al predetto Comitato e' attribuito altresì il  compito  di
coadiuvare i soggetti  interessati,  ove  da  questi  richiesto,  con
analisi  e  valutazioni  delle  operazioni  di   capitalizzazione   e
internazionalizzazione delle piccole e medie  imprese  meritevoli  di
sostegno, nonché con l'attivazione e il coordinamento di  iniziative
di promozione  e  informazione,  anche  allo  scopo  di  favorire  la
costituzione di consorzi volontari per  gli  investimenti  dei  fondi
pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio,  non
siano in  grado  di  attivare  autonomamente  in  modo  efficace  gli
investimenti medesimi. Al Comitato e' altresì attribuito il  compito
di realizzare e promuovere iniziative di  informazione  e  formazione
finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate  ai
medesimi soggetti,  nonché  alla  generalità  della  collettività,
anche in età scolare, ovvero qualsiasi altra iniziativa  finalizzata
a favorire la crescita del numero dei soggetti  che  aderiscono  alle
forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere. 
  5. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 e' stanziato
un contributo pari a 1,5 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  a  2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal  comma  5,  pari  a  13,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 14  milioni  per  ciascuno  degli
anni dal 2021 al 2034, si provvede: 
  a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a  2  milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni   dal   2021   al   2034,   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero; 
  b) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al
2034,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 1 (Finalità ed ambito  di  applicazione).  -  1.
          Omissis. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunità
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                Omissis.». 
              Il testo del comma 100  dell'articolo  2  della  citata
          legge n. 662 del 1996 e' riportato nelle Note all'art. 41. 
                             Art. 58-ter 
 
Finanziamento della cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  per
  cessazione dell'attività produttiva 
 
  1. All'articolo 44, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonché nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019». 
  2. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «270 milioni di  euro  per  l'anno  2019»
sono sostituite dalle seguenti:  «225  milioni  di  euro  per  l'anno
2019»; 
  b) al comma 3, le parole: «270 milioni di  euro  per  l'anno  2019»
sono sostituite dalle seguenti:  «225  milioni  di  euro  per  l'anno
2019». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  44  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130
          (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 44 (Trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale per le imprese in crisi). -  1.  In  deroga  agli
          articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
          n. 148, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e per gli anni 2019 e  2020,  può  essere
          autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi  complessivi,
          previo accordo stipulato  in  sede  governativa  presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  anche  in
          presenza del Ministero dello  sviluppo  economico  e  della
          Regione  interessata,  il  trattamento   straordinario   di
          integrazione  salariale   per   crisi   aziendale   qualora
          l'azienda abbia cessato o cessi  l'attività  produttiva  e
          sussistano concrete prospettive di cessione  dell'attività
          con conseguente riassorbimento  occupazionale,  secondo  le
          disposizioni del decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali del 25 marzo 2016, n.  95075,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016,  oppure
          laddove   sia   possibile    realizzare    interventi    di
          reindustrializzazione  del  sito  produttivo,  nonché   in
          alternativa  attraverso  specifici  percorsi  di   politica
          attiva  del  lavoro   posti   in   essere   dalla   Regione
          interessata, nel limite delle risorse  stanziate  ai  sensi
          dell'articolo 21,  comma  4,  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, e  non  utilizzate,  anche  in  via
          prospettica, nonché nel limite di 45 milioni di  euro  per
          l'anno 2019. In sede di accordo governativo  e'  verificata
          la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario
          di integrazione salariale e  nell'accordo  e'  indicato  il
          relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio  della
          spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al  Ministero
          dell'economia  e  delle   finanze   e   all'INPS   per   il
          monitoraggio  mensile  dei   flussi   di   spesa   relativi
          all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto o sarà raggiunto  il  limite
          di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.» 
              Si riporta il testo  dei  commi  1  e  3  dell'articolo
          22-bis del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.  183),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  22-bis   (Proroga   del   periodo   di   cassa
          integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione  o
          crisi aziendale). - 1. Per gli anni 2018, 2019 e  2020,  in
          deroga agli articoli 4 e  22,  comma  1,  entro  il  limite
          complessivo di spesa di 100  milioni  di  euro  per  l'anno
          2018, di 225 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  di  50
          milioni di euro per l'anno 2020, per imprese con  rilevanza
          economica  strategica  anche  a   livello   regionale   che
          presentino  rilevanti   problematiche   occupazionali   con
          esuberi significativi  nel  contesto  territoriale,  previo
          accordo stipulato in sede governativa presso  il  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali con la presenza  della
          regione interessata, o delle regioni interessate  nel  caso
          di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o
          più   regioni,   può   essere   concessa    la    proroga
          dell'intervento straordinario  di  integrazione  salariale,
          sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma
          di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma
          2,  sia  caratterizzato  da  investimenti   complessi   non
          attuabili nel limite temporale di  durata  di  ventiquattro
          mesi di cui all'articolo 22, comma  1,  ovvero  qualora  il
          programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo
          21, comma 2, presenti piani di recupero  occupazionale  per
          la  ricollocazione  delle  risorse  umane   e   azioni   di
          riqualificazione  non   attuabili   nel   medesimo   limite
          temporale. Alle medesime  condizioni  e  nel  limite  delle
          risorse finanziarie sopra indicate,  in  deroga  ai  limiti
          temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere
          concessa  la  proroga   dell'intervento   di   integrazione
          salariale straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  sei
          mesi, qualora il piano di risanamento di  cui  all'articolo
          21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti
          a garantire la continuazione dell'attività aziendale e  la
          salvaguardia  occupazionale,  non  attuabili   nel   limite
          temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo  22,
          comma 2.  Alle  medesime  condizioni  e  nel  limite  delle
          risorse finanziarie sopra indicate,  in  deroga  ai  limiti
          temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3  e  5,  può
          essere concessa la proroga dell'intervento di  integrazione
          salariale  straordinaria  per  la  causale   contratto   di
          solidarietà sino al limite massimo  di  12  mesi,  qualora
          permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale  già
          dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5,  e
          si realizzino le condizioni di cui al comma 2. 
                1-bis. - 2. Omissis. 
                3. All'onere derivante dai commi 1 e 2,  pari  a  100
          milioni di euro per l'anno 2018, a 225 milioni di euro  per
          l'anno 2019 e a 50 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede a carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.» 
                           Art. 58-quater 
 
 
        Regime tributario dell'Accademia nazionale dei Lincei 
 
  1. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: «dalla stessa esercitate non in regime  di  impresa»  sono
sostituite dalle seguenti: «e strumentali dalla stessa esercitate non
in regime di impresa, anche in deroga alle  disposizioni  agevolative
riguardanti tali tributi». 
  2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma
1, valutate in 1 milione di euro per l'anno 2019 e  in  490.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2019,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 328 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  205  del  2017,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 327. Omissis 
                328. Le  disposizioni  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo luogotenenziale  28  settembre  1944,  n.  359,
          continuano  ad  applicarsi  a  tutti  i  tributi  erariali,
          regionali e locali vigenti, nonché ad ogni  altro  tributo
          di nuova istituzione, salva  espressa  deroga  legislativa,
          dovuti  dall'Accademia  nazionale  dei  Lincei  nell'ambito
          delle attività istituzionali e  strumentali  dalla  stessa
          esercitate non in regime di impresa, anche in  deroga  alle
          disposizioni agevolative riguardanti tali tributi.". 
                Omissis.» 
                          Art. 58-quinquies 
 
 
      Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto 
       del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 
 
  1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) le  parole:  «uffici,  agenzie,  studi  professionali»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»; 
  b) le parole: «banche ed istituti di credito»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e  studi
professionali». 
                           Art. 58-sexies 
 
 
Modifiche agli articoli 147-ter e 148  del  testo  unico  di  cui  al
             decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Il comma 1-ter  dell'articolo  147-ter  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1-ter.  Lo  statuto  prevede,  inoltre,  che  il   riparto   degli
amministratori da eleggere sia effettuato in base a un  criterio  che
assicuri l'equilibrio tra i sessi. Il sesso meno  rappresentato  deve
ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.  Tale  criterio
di riparto  si  applica  per  sei  mandati  consecutivi.  Qualora  la
composizione   del   consiglio    di    amministrazione    risultante
dall'elezione non  rispetti  il  criterio  di  riparto  previsto  dal
presente comma, la Consob diffida la società  interessata  affinché
si adegui a tale criterio entro il termine massimo  di  quattro  mesi
dalla diffida. In caso di  inottemperanza  alla  diffida,  la  Consob
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro
1.000.000, secondo criteri e modalità da essa stabiliti con  proprio
regolamento, e fissa un nuovo termine di tre mesi per  adempiere.  In
caso di ulteriore inottemperanza rispetto a  tale  nuova  diffida,  i
componenti eletti  decadono  dalla  carica.  Lo  statuto  provvede  a
disciplinare le modalità di formazione  delle  liste  e  i  casi  di
sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del
criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob  statuisce
in ordine all'applicazione,  al  rispetto  e  alla  violazione  delle
disposizioni in materia di quota di  genere,  anche  con  riferimento
alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio
regolamento da adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  disposizione.  Le  disposizioni  del  presente
comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema
monistico». 
  2. Il comma 1-bis dell'articolo 148  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre,  che
il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il
sesso meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi
del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica  per  sei
mandati consecutivi. Qualora la composizione del  collegio  sindacale
risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto
dal  presente  comma,  la  Consob  diffida  la  società  interessata
affinché si adegui a tale  criterio  entro  il  termine  massimo  di
quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza  alla  diffida,
la Consob applica una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
20.000 a euro 200.000 e fissa  un  nuovo  termine  di  tre  mesi  per
adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale  nuova
diffida,  i  componenti  eletti  decadono  dalla  carica.  La  Consob
statuisce in ordine all'applicazione, al rispetto e  alla  violazione
delle  disposizioni  in  materia  di  quota  di  genere,  anche   con
riferimento alla fase istruttoria e alle procedure  da  adottare,  in
base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione». 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 147-ter  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 147-ter (Elezione e composizione del  consiglio
          di  amministrazione).  -  1.  Lo  statuto  prevede  che   i
          componenti del consiglio di  amministrazione  siano  eletti
          sulla base di liste  di  candidati  e  determina  la  quota
          minima di partecipazione richiesta per la presentazione  di
          esse,  in  misura  non  superiore  a  un  quarantesimo  del
          capitale sociale o  alla  diversa  misura  stabilita  dalla
          Consob    con    regolamento    tenendo     conto     della
          capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari
          delle società quotate;  per  le  società  cooperative  la
          misura  e'  stabilita  dagli  statuti   anche   in   deroga
          all'articolo  135.  Le  liste  indicano  quali   sono   gli
          amministratori in possesso dei  requisiti  di  indipendenza
          stabiliti dalla legge e  dallo  statuto.  Lo  statuto  può
          prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori  da
          eleggere, non si tenga conto  delle  liste  che  non  hanno
          conseguito una percentuale di voti almeno pari  alla  metà
          di quella richiesta  dallo  statuto  per  la  presentazione
          delle stesse. 
                1-bis. Le liste sono depositate  presso  l'emittente,
          anche tramite un mezzo di  comunicazione  a  distanza,  nel
          rispetto degli eventuali requisiti  strettamente  necessari
          per  l'identificazione  dei  richiedenti   indicati   dalla
          società, entro il  venticinquesimo  giorno  precedente  la
          data dell'assemblea convocata per deliberare  sulla  nomina
          dei componenti del consiglio di amministrazione e  messe  a
          disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul  sito
          Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con
          regolamento  almeno  ventuno  giorni   prima   della   data
          dell'assemblea.  La  titolarità  della  quota  minima   di
          partecipazione prevista dal comma 1 e'  determinata  avendo
          riguardo alle azioni che risultano registrate a favore  del
          socio nel giorno in cui le  liste  sono  depositate  presso
          l'emittente.  La  relativa   certificazione   può   essere
          prodotta anche successivamente al deposito purché entro il
          termine previsto per la pubblicazione delle liste da  parte
          dell'emittente. 
                1-ter. Lo statuto prevede, inoltre,  che  il  riparto
          degli amministratori da eleggere sia effettuato in  base  a
          un criterio che assicuri  l'equilibrio  tra  i  generi.  Il
          genere meno rappresentato deve  ottenere  almeno  un  terzo
          degli amministratori eletti. Tale criterio  di  riparto  si
          applica   per   sei   mandati   consecutivi.   Qualora   la
          composizione del consiglio  di  amministrazione  risultante
          dall'elezione non rispetti il criterio di riparto  previsto
          dal  presente  comma,  la  Consob   diffida   la   società
          interessata affinché si adegui a tale  criterio  entro  il
          termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In  caso  di
          inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000,
          secondo  criteri  e   modalità   stabiliti   con   proprio
          regolamento, e fissa  un  nuovo  termine  di  tre  mesi  ad
          adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza  rispetto  a
          tale nuova diffida,  i  componenti  eletti  decadono  dalla
          carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità  di
          formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di
          mandato al fine di garantire il rispetto  del  criterio  di
          riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in
          ordine alla  violazione,  all'applicazione  e  al  rispetto
          delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con
          riferimento alla  fase  istruttoria  e  alle  procedure  da
          adottare, in base a proprio regolamento da  adottare  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione.  Le  disposizioni  del  presente   comma   si
          applicano  anche  alle  società  organizzate  secondo   il
          sistema monistico. 
                2. 
                3.    Salvo     quanto     previsto     dall'articolo
          2409-septiesdecies  del  codice  civile,  almeno  uno   dei
          componenti del consiglio  di  amministrazione  e'  espresso
          dalla lista di minoranza  che  abbia  ottenuto  il  maggior
          numero di voti e non sia collegata in alcun  modo,  neppure
          indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la
          lista risultata prima per numero di  voti.  Nelle  società
          organizzate secondo il  sistema  monistico,  il  componente
          espresso dalla lista di minoranza deve essere  in  possesso
          dei   requisiti   di   onorabilità,   professionalità   e
          indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148,  commi
          3 e 4. Il difetto  dei  requisiti  determina  la  decadenza
          dalla carica. 
                4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3,  almeno
          uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero
          due se il consiglio di amministrazione sia composto da più
          di  sette  componenti,  devono  possedere  i  requisiti  di
          indipendenza stabiliti per  i  sindaci  dall'articolo  148,
          comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede,  gli  ulteriori
          requisiti previsti da codici di  comportamento  redatti  da
          società  di  gestione  di  mercati  regolamentati   o   da
          associazioni di categoria. Il presente comma non si applica
          al consiglio di amministrazione delle società  organizzate
          secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo  il
          disposto dell'articolo 2409-septiesdecies,  secondo  comma,
          del  codice  civile.  L'amministratore  indipendente   che,
          successivamente  alla  nomina,   perda   i   requisiti   di
          indipendenza  deve   darne   immediata   comunicazione   al
          consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade  dalla
          carica.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  148  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 148 (Composizione).  -  1.  L'atto  costitutivo
          della società stabilisce per il collegio sindacale: 
                  a) il numero,  non  inferiore  a  tre,  dei  membri
          effettivi; 
                  b) il numero,  non  inferiore  a  due,  dei  membri
          supplenti; 
                  c); 
                  d). 
                1-bis. L'atto costitutivo della società  stabilisce,
          inoltre, che il riparto dei membri di cui al  comma  1  sia
          effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga
          almeno  un  terzo  dei  membri   effettivi   del   collegio
          sindacale. Tale criterio di  riparto  si  applica  per  sei
          mandati consecutivi. Qualora la composizione  del  collegio
          sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio
          di riparto previsto dal presente comma, la  Consob  diffida
          la società interessata affinché si adegui a tale criterio
          entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida.  In
          caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  20.000  a  euro
          200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad  adempiere.
          In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a  tale  nuova
          diffida, i componenti  eletti  decadono  dalla  carica.  La
          Consob    statuisce    in    ordine    alla     violazione,
          all'applicazione  e  al  rispetto  delle  disposizioni   in
          materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase
          istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio
          regolamento da  adottare  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per
          l'elezione, con voto di lista, di un membro  effettivo  del
          collegio sindacale da parte dei soci di minoranza  che  non
          siano collegati, neppure indirettamente,  con  i  soci  che
          hanno presentato o votato  la  lista  risultata  prima  per
          numero di voti. Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis. 
                2-bis.  Il  presidente  del  collegio  sindacale   e'
          nominato  dall'assemblea  tra  i   sindaci   eletti   dalla
          minoranza. 
                3. Non possono essere eletti sindaci  e,  se  eletti,
          decadono dall'ufficio: 
                  a) coloro che si trovano nelle condizioni  previste
          dall'articolo 2382 del codice civile; 
                  b) il coniuge, i parenti  e  gli  affini  entro  il
          quarto  grado  degli  amministratori  della  società,  gli
          amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
          quarto grado degli amministratori delle società da  questa
          controllate, delle società che la controllano e di  quelle
          sottoposte a comune controllo; 
                  c) coloro che sono legati  alla  società  od  alle
          società da questa controllate  od  alle  società  che  la
          controllano od  a  quelle  sottoposte  a  comune  controllo
          ovvero agli amministratori della società e ai soggetti  di
          cui alla lettera  b)  da  rapporti  di  lavoro  autonomo  o
          subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
          o professionale che ne compromettano l'indipendenza. 
                4. Con regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  dal
          Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la  Banca
          d'Italia  e  l'IVASS,  sono  stabiliti   i   requisiti   di
          onorabilità e di professionalità dei membri del  collegio
          sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per
          il controllo  sulla  gestione.  Il  difetto  dei  requisiti
          determina la decadenza dalla carica. 
                4-bis. Al consiglio di sorveglianza si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3. 
                4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si
          applicano  le  disposizioni  dei  commi  2-bis  e   3.   Il
          rappresentante della minoranza e' il membro  del  consiglio
          di amministrazione eletto ai sensi  dell'articolo  147-ter,
          comma 3. 
                4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la
          decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o,
          nelle società organizzate secondo i sistemi  dualistico  e
          monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla  nomina
          o dalla conoscenza del difetto  sopravvenuto.  In  caso  di
          inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta  di  qualsiasi
          soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia
          dell'esistenza della causa di decadenza.». 
                           Art. 58-septies 
 
 
                  Fondo per le emergenze nazionali 
 
  1.  Al  fine  di  fronteggiare  le  emergenze  connesse   con   gli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di  ottobre  e
novembre del 2019 nei territori delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,
Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, il Fondo di  cui
all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di  cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  40
milioni di euro per l'anno 2019. 
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: 
  a)  quanto  a  21  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
  b)  quanto  a  19  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente   utilizzando,   quanto   a   9   milioni    di    euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle  finanze
e,  quanto  a  10  milioni  di  euro,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          44 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1  (Codice
          della protezione civile): 
                «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
                Omissis.». 
                           Art. 58-octies 
 
 
Rifinanziamento di interventi urgenti in  materia  di  sicurezza  per
                        l'edilizia scolastica 
 
  1. Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza  e
riqualificazione  energetica  degli  edifici   scolastici   pubblici,
compresi gli interventi da realizzare a seguito  delle  verifiche  di
vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma  3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274  del
20 marzo 2003, pubblicata nel  Supplemento  Ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n.105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche  3  e  4,  e
dell'articolo  20-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  per
le zone sismiche 1 e 2, e' istituita un'apposita  sezione  del  Fondo
unico per  l'edilizia  scolastica,  di  cui  all'articolo  11,  comma
4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la dotazione
di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2025. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e
della ricerca, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuate le modalità di accesso alle risorse  della  sezione
del Fondo di cui al comma 1, le priorità  degli  interventi  nonché
ogni altra disposizione  occorrente  per  l'attuazione  del  presente
articolo. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2019,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  20-bis  del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45  (Nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017): 
                «Art. 20-bis (Interventi urgenti per le verifiche  di
          vulnerabilità sismica degli edifici scolastici). - 1.  Per
          le  verifiche  di  vulnerabilità  sismica  degli  immobili
          pubblici adibiti ad uso scolastico  nelle  zone  a  rischio
          sismico classificate 1 e 2  nonché  per  la  progettazione
          degli eventuali interventi di adeguamento  antisismico  che
          risultino  necessari  a  seguito  delle   verifiche,   sono
          destinate agli enti locali le risorse di  cui  all'articolo
          1, comma 161, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,  come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'università   e   della   ricerca,   assicurando    la
          destinazione di almeno il 20 per cento delle  risorse  agli
          enti  locali  che  si   trovano   nelle   quattro   regioni
          interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le
          risorse accertate  sono  rese  disponibili  dalla  società
          Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione,  sentito
          il  Dipartimento  della  protezione  civile,  di   apposita
          convenzione    con    il     Ministero     dell'istruzione,
          dell'università  e  della  ricerca,  che   disciplina   le
          modalità di  attuazione  e  le  procedure  di  accesso  ai
          finanziamenti,  anche  tenendo   conto   dell'urgenza,   di
          eventuali provvedimenti  di  accertata  inagibilità  degli
          edifici scolastici, della collocazione degli edifici  nelle
          zone di maggiore pericolosità  sismica  nonché  dei  dati
          contenuti   nell'Anagrafe   dell'edilizia   scolastica.   I
          documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica
          eseguite ai sensi  della  normativa  tecnica  vigente  sono
          pubblicati   nella   home   page    del    sito    internet
          dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile. 
                2. A decorrere  dall'anno  2018,  gli  interventi  di
          ristrutturazione e messa in sicurezza previsti  nell'ambito
          della programmazione nazionale  predisposta  in  attuazione
          dell'articolo 10 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre
          2013, n. 128, eseguiti nelle zone sismiche classificate 1 e
          2,  sono  corredati  della  valutazione  di  vulnerabilità
          sismica   degli   edifici   e,   ove   necessario,    della
          progettazione  per   il   miglioramento   e   l'adeguamento
          antisismico dell'edificio anche a valere sulle  risorse  di
          cui al comma 1. 
                3. Gli  interventi  di  miglioramento  e  adeguamento
          sismico degli edifici scolastici  che  risultano  necessari
          all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di  cui
          al comma 1 o già certificati da  precedenti  verifiche  di
          vulnerabilità sismica sono inseriti  nella  programmazione
          triennale   nazionale   di   cui   all'articolo   10    del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.  128,  per
          essere finanziati con le  risorse  annualmente  disponibili
          della programmazione triennale ovvero con altre risorse che
          si rendano disponibili. 
                4. Entro il 31 dicembre 2018 ogni immobile adibito ad
          uso  scolastico  situato  nelle  zone  a  rischio   sismico
          classificate 1 e 2, con priorità per  quelli  situati  nei
          comuni compresi negli allegati 1 e 2  al  decreto-legge  n.
          189  del  2016,  deve  essere  sottoposto  a  verifica   di
          vulnerabilità sismica.». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   4-sexies
          dell'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del
          Paese): 
                «Art. 11 (Libri e centri scolastici digitali). - 1. -
          4-quinquies. Omissis. 
                4-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 4-bis a
          4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'università e della ricerca il  Fondo
          unico per l'edilizia  scolastica,  nel  quale  confluiscono
          tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
          destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. 
                Omissis.». 
                               Art. 59 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il fondo  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale  di  cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  e'
incrementato di  5.337,946  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  di
4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, di  4.181,756  milioni  di
euro per l'anno 2022, di 4.180,756 milioni di euro per  l'anno  2023,
di 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di  4.168,136  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le  predette  risorse  sono
destinate  al  raggiungimento  degli  obiettivi  programmatici  della
manovra di finanza pubblica. 
  1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 2,7 milioni di euro per l'anno 2020. 
  1-ter. Agli oneri derivanti dagli articoli 32-ter e 32-quater e dal
comma 1-bis del presente articolo, pari a 12,3 milioni  di  euro  per
l'anno 2020, a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, a  15,86  milioni
di euro per l'anno 2022 e a 13,24 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede: 
  a) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,1 milioni di
euro annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante  utilizzo  delle
maggiori entrate di cui all'articolo 32-quater; 
  b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,76 milioni di
euro per l'anno 2022 e a 11,14 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre   2004,   n.   307,   come
incrementato, da ultimo, dal comma 1-bis del presente articolo. 
  2. Il fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 26 milioni di
euro per l'anno 2020, 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 21 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22, comma 1, 38, 41,
42, 52, 53, 54, 56, 58 e dai commi 1 e  2  del  presente  articolo  e
dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere  a)  e
d) del presente comma, pari a 2.637 milioni di euro per l'anno  2019,
a 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.493,216  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 4.289,976 milioni di euro per l'anno 2022,  a
4.290,236 milioni di euro per l'anno 2023,  a  4.279,236  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2024 che aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto  e  di
fabbisogno a 5.464,296 milioni di euro per l'anno 2020,  a  4.526,716
milioni di euro per l'anno 2021, a  4.319,476  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a  4.319,736  milioni  di  euro  per  l'anno  2023  e  a
4.287,736 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede: 
    a) quanto a 3.089,310 milioni di euro per l'anno 2019 e, in  soli
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni  di  euro
per l'anno 2020, mediante riduzione delle dotazioni di  competenza  e
di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa  degli  stati
di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1  allegato  al
presente decreto.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad accantonare e  a  rendere  indisponibili  le  suddette
somme.  Entro  venti  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  su  proposta  dei  Ministri  competenti,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti  di  spesa
possono  essere  rimodulati  nell'ambito  dei  pertinenti  stati   di
previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei  risparmi
di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della  pubblica
amministrazione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio; 
    b) quanto a  130  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  ai
sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, che, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non
sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,
nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato; 
    c) quanto  a  90  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  Programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
quanto a 60 milioni di euro l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  quanto  a  30  milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; 
    d) quanto a 14,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130; 
    e) quanto a 12 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  a  5.426,856
milioni di euro per l'anno 2020, a  4.496,666  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023 e a 4.282,236 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto  a
35 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.452,856 milioni di  euro  per
l'anno 2020, a 4.530,166 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.322,736
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023  e  a  4.290,736
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2024,   mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10,
11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 58; 
    f) quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla
legge 17 agosto 1957, n. 848. Il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della   cooperazione   internazionale   provvede   agli   adempimenti
necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i  termini
dell'accordo  internazionale  concernente   la   determinazione   del
contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un importo  pari  a
30 milioni di euro per l'anno 2019; 
    g) quanto a 12,9 milioni  di  euro,  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.  190  da
imputare alla quota parte del fondo  per  interventi  in  favore  del
settore dell'autotrasporto di cui  all'articolo  1,  lettera  d)  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  6  giugno
2019, registrato alla Corte dei  conti  il  28  giugno  2019  con  n.
1-2304, per il triennio 2019/2021. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può  disporre
il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini  di  pagamento  sui
pertinenti capitoli di spesa. 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 431 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 430. Omissis 
                431.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un   fondo
          denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
          cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  le
          seguenti risorse: 
                  a) l'ammontare  dei  risparmi  di  spesa  derivanti
          dalla  razionalizzazione  della  spesa  pubblica   di   cui
          all'articolo 49-bis del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98, al netto  della  quota  già  considerata  nei
          commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a  programmi
          finalizzati al conseguimento  di  esigenze  prioritarie  di
          equità sociale e ad impegni inderogabili; 
                  b) l'ammontare di risorse permanenti che,  in  sede
          di Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di  economia  e
          finanza, si  stima  di  incassare  quali  maggiori  entrate
          risultanti  sia  rispetto  alle  previsioni  iscritte   nel
          bilancio   a   legislazione   vigente,   sia    a    quelle
          effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato
          derivanti   dall'attività   di   contrasto   dell'evasione
          fiscale, al netto di  quelle  derivanti  dall'attività  di
          recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
          comuni. 
                Omissis.». 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-ter. 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
                «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -  1.  -
          1-quater. Omissis 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalità previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalità
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonché
          alla Corte dei conti.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          148 della citata legge n. 388 del 2000: 
                «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorità   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorità  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative  a  vantaggio  dei  consumatori,  salvo   quanto
          previsto al secondo periodo del comma 2. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 18  dell'articolo
          12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito
          con modificazioni dalla legge  16  novembre  2018,  n.  130
          (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze): 
                «Art. 12 (Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
          1. - 17. Omissis. 
                18.  Agli  oneri  del  presente  articolo,   pari   a
          complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019,  e  22.300.000
          euro a  decorrere  dall'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 45. 
                Omissis.». 
              La legge 17 agosto 1957,  n.  848  recante  "Esecuzione
          dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San  Francisco
          il 26 giugno  1945"  e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  25
          settembre 1957, n. 238, S.O.. 
              Si riporta il testo vigente del comma 150 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              «Art. 1. - Commi 1. - 149. Omissis 
              150. E' autorizzata la spesa di  250  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi  in  favore
          del settore dell'autotrasporto. Le  relative  risorse  sono
          ripartite con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze. 
          Omissis.». 
                             Art. 59-bis 
 
 
Clausola di salvaguardia per le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
              Province autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3  recante
          «Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione» e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.  24  ottobre
          2001, n. 248. 
                               Art. 60 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.