Testo coordinato del DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124
Testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».
(GU n.301 del 24-12-2019)
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell’art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((….))
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali
Art. 1
Accollo del debito d'imposta altrui
e divieto di compensazione
1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede
al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse
disposizioni normative vigenti.
2. Per il pagamento, in ogni caso, e' escluso l'utilizzo in
compensazione di crediti dell'accollante.
3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non
avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme
restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni
normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' stata
presentatala delega di pagamento, sono irrogate:
a) all'accollante le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4 o
5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471;
b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l'importo
di cui al comma 3 del presente articolo e i relativi interessi. Per
l'importo di cui al comma 3 e per gli interessi l'accollante e'
coobbligato in solido.
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente
articolo.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 8
della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente):
«Art. 8 (Tutela dell'integrità patrimoniale). - 1.
Omissis.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui
senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire
ne' prorogare termini di prescrizione oltre il limite
ordinario stabilito dal codice civile.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale,
risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo
periodo e' ridotta alla metà. Salva l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo
periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi
di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un
credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella
spettante o in violazione delle modalità di utilizzo
previste dalle leggi vigenti si applica, salva
l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari
al trenta per cento del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti per il pagamento delle somme dovute e'
applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel
presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si
intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui
inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma
7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o società
controllante ovvero delle società controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre società controllate o dall'ente o
società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.».
Art. 2
Cessazione partita IVA
e inibizione compensazione
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti: «2-quater. In deroga
alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo
35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facoltà di avvalersi, a partire
dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione
opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche
qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento
all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del
provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA
risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia
stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA
dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica
del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del
comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino
a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato
l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in
violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il
modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato tramite i servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il
modello F24, mediante apposita ricevuta.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), come modificato dal presente articolo e
dall'articolo 3 della presente legge:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì
indicate le modalità con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attività esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facoltà di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarità che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
Art. 3
Contrasto alle indebite compensazioni
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997,n. 241, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori
all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte
sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle
attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può
essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.».
2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248:
a) le parole «di cui al comma 49» e le parole «alle ritenute alla
fonte,» sono soppresse;
b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le
seguenti: «, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto
d'imposta».
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai
crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019.
4. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro definiscono procedure di cooperazione rafforzata
finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti
effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Nell'ambito di tali procedure, i suddetti Istituti
possono inviare all'Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate
relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento
delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di
rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.
Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di
attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti
adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai
presidenti dei suddetti Istituti.
5. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente: «49-quater. Qualora in
esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti
indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione,
l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata
esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la
delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter.
Con comunicazione da inviare al contribuente e' applicata la sanzione
di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il
contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della
stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati
erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle
entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di
cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del
1997, non e' eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma
dovuta, con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica
la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma
sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia
delle entrate.».
6. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. Nel caso di
mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto
dell'attività di controllo di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica una sanzione pari al 5
per cento dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250
euro, per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna delega non
eseguita. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472».
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe
di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.
Riferimenti normativi
Il testo del comma 1 dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dal
presente articolo, e' riportato nelle Note all'art. 2.
Si riporta il testo del comma 49-bis dell'articolo 37
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 37 (Disposizioni in tema di accertamento,
semplificazione e altre misure di carattere finanziario). -
1. - 49. Omissis
49-bis. I soggetti che intendono effettuare la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o
relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul
valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte
sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte
sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta
regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti
maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti
d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei
redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate
secondo modalità tecniche definite con provvedimento del
direttore della medesima Agenzia delle entrate entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente comma.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 471 del 1997, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15 (Incompletezza dei documenti di versamento).
- 1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i
versamenti diretti non contengono gli elementi necessari
per l'identificazione del soggetto che li esegue e per
l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione
amministrativa da euro 100 a euro 500.
2. Il concessionario per la riscossione e' tenuto a
comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.
2-bis. Per l'omessa presentazione del modello di
versamento contenente i dati relativi alla eseguita
compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta
a euro 50 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni
lavorativi.
2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di
pagamento per effetto dell'attività di controllo di cui
all'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, si applica una sanzione pari al 5 per
cento dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a
250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna
delega non eseguita. Non si applica l'articolo 12 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
Art. 4 Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera 1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: « Art. 17-bis. - (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) - 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. 2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. 3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, e' preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento e' stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. 4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente e' obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione. 5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti: a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. 6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 e' messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio. 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma. 8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo e' esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. 3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) e' inserita la seguente: « a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276». 4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma sesto dell'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto), come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Debitore d'imposta). - 1. - 5. Omissis
6. Le disposizioni di cui al quinto comma si
applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di
cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle
prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale
a cui venga affidata dal committente la totalità dei
lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente
abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di
demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative ad edifici;
a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle
imprese consorziate nei confronti del consorzio di
appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del
comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, si e' reso aggiudicatario di una commessa
nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto
consorzio e' tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma
1 dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia
della disposizione di cui al periodo precedente e'
subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive
modificazioni;
a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse
da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater),
effettuate tramite contratti di appalto, subappalto,
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali
comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo
di manodopera presso le sedi di attività del committente
con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di
quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La
disposizione del precedente periodo non si applica alle
operazioni effettuate nei confronti di pubbliche
amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo
11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I
del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per
il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e
laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito
integrato, quali microprocessori e unità centrali di
elaborazione, effettuate prima della loro installazione in
prodotti destinati al consumatore finale;
d)
d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di
gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai
sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE,
e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono
essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata
direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e
all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia
elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi
dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
d-quinquies).
Omissis.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 395 della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto:
«Art. 395. - 1. Il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione, può
autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali
di deroga alla presente direttiva, allo scopo di
semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare
talune evasioni o elusioni fiscali.
Le misure aventi lo scopo di semplificare la
riscossione dell'imposta non devono influire, se non in
misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate
fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo
finale.
2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure
di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione
fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione
ritiene di non essere in possesso di tutti i dati
necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro
due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di
quali dati supplementari necessiti.
Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che
ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato
membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda,
nella lingua originale, agli altri Stati membri.
3. Entro i tre mesi successivi all'invio
dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la
Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata
o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte
sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.
4. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 deve essere
completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento
della domanda da parte della Commissione.
5.».
Art. 5
Contrasto alle frodi in materia di accisa
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportatele seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le 24 ore
decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal
destinatario.»;
2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Per i
trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la
presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo
scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con
l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi
entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di
scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei
prodotti scaricati.»;
b) nell'articolo 8:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fatto
salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi
lavorati, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' negata e
l'istruttoria per il relativo rilascio e' sospesa allorché
ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come
destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai
commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della
predetta autorizzazione trovano applicazione rispettivamente le
disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso
di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione e' negata,
revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della
stessa e' sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9
del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con
riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo.»;
2) al comma 3:
2.1) nella lettera b), le parole: « di cui al comma 2 », sono
sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 e fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 6-bis »;
2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: « c)
sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a
verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera
a) che, qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi,
riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito di
cui al comma 1 nonché a riscontrare l'avvenuto pagamento
dell'accisa. »;
c) all'articolo 25:
1) al comma 2:
1.1) nella lettera a), le parole « 25 metri cubi » sono
sostituite dalle seguenti: « 10 metri cubi »;
1.2) nella lettera c), le parole « 10 metri cubi » sono
sostituite dalle seguenti: « 5 metri cubi »;
2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità
superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli
esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a
serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e
non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico
con modalità semplificate da stabilire con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»;
3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. La
licenza di cui al comma 4 e' negata al soggetto nei cui confronti,
nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi dell'articolo 648 del
codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per violazioni costituenti delitti, in
materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel
minimo ad un anno; l'istruttoria per il rilascio della predetta
licenza e' sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza
conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del
soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del
codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per una
delle violazioni di cui al presente comma.»;
4) al comma 7, le parole «nonché l'esclusione dal rilascio
di altra licenza per un periodo di 5 anni», sono soppresse;
5) al comma 9, le parole «anche a mezzo fax», sono sostituite
dalle seguenti: «unicamente attraverso modalità telematiche»;
d) all'articolo 28, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9,
10, e 11.».
2. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' adottata entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno
efficacia a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo
alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito
internet della predetta Agenzia.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), hanno
efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019. Le disposizioni di cui al
comma 1, lettera b), numero 1), al comma 1, lettera c), numero 5), e
al comma 1, lettera d) del presente articolo hanno efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2020.
4. All'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, e'
sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto
o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato,
ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il
reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo
o profitto.
1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che
il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di
sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al
contribuente inadempiente, la confisca e' sempre disposta.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 25 e 28 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Circolazione in regime sospensivo di
prodotti sottoposti ad accisa). - 1. La circolazione di
prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello
Stato e nel territorio della Comunità, compreso il caso in
cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio
terzo, può avvenire:
a) per i prodotti provenienti da un deposito
fiscale, verso un altro deposito fiscale, verso un
destinatario registrato, verso un luogo dal quale i
prodotti lasciano il territorio della Comunità secondo le
modalità di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di cui
all'articolo 17, comma 1;
b) per i prodotti spediti da uno speditore
registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi
destinazione di cui alla lettera a).
2. Ai fini del presente articolo, per luogo di
importazione si intende il luogo in cui si trovano i
prodotti quando sono immessi in libera pratica
conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n.
2913/92.
3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa,
in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma
1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito
fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1,
lettera b), all'atto della loro immissione in libera
pratica.
4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore
registrato e' tenuto a fornire garanzia del pagamento
dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei
predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal
proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce
ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati
nel presente periodo. In alternativa la garanzia può
essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido
con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore
registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità
alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti
comunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri
della Comunità europea. E' disposto lo svincolo della
cauzione quando e' data la prova della presa in carico dei
prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti
destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal
territorio della Comunità, con le modalità
rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e
12. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere
ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di
notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la
garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo
accordo con gli Stati membri interessati, per i
trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici
effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse.
5. La circolazione, in regime sospensivo, dei
prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un
documento amministrativo elettronico di cui al regolamento
(CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009,
emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei
relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi
prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del
documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro
documento commerciale che indichi in modo chiaramente
identificabile il codice unico di riferimento
amministrativo. Tale documento e' esibito su richiesta alle
autorità competenti durante la circolazione in regime
sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso
riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato,
fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la
circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime
sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono
presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza e'
attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11,
dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario
nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il
sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. La
trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le 24
ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in
consegna dal destinatario.
6-bis. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei
prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al
medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli
stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione
nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro
il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di
scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e
quantità dei prodotti scaricati.
7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa
in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati
ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno
lasciato il territorio della Comunità. Tale circostanza e'
attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale
di esportazione compila sulla base del visto dell'Ufficio
doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2,
del regolamento (CEE) n. 2454/93.
8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema
informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di
spedizione, le merci circolano con la scorta di un
documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti
dal documento amministrativo elettronico e conforme al
regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti
dallo speditore nel sistema informatizzato non appena
quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento
amministrativo elettronico sostituisce il documento
cartaceo di cui al primo periodo, copia del quale e'
conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale,
che devono riportarne gli estremi nella propria
contabilità.
9. Qualora il sistema informatizzato risulti
indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei
prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale,
quest'ultimo presenta all'Ufficio competente
dell'Amministrazione finanziaria un documento cartaceo
contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui
al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della
circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia
nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario
trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il
documento cartaceo di cui al primo periodo.
10. Il documento cartaceo di cui al comma 9 e'
presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio
competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso
in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema
informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di
spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora
attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al
documento relativo alla spedizione stessa; non appena
quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato,
il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al
comma 6, che sostituisce il documento cartaceo di cui al
comma 9.
11. In assenza della nota di ricevimento non causata
dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la
conclusione della circolazione di merci spedite dal
territorio nazionale può essere effettuata, in casi
eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria
competente in relazione al luogo di spedizione delle merci
sulla base dell'attestazione delle Autorità competenti
dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute
nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della
circolazione da parte dell'Autorità competente dello Stato
membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio
dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la
ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione
comprovante la ricezione stessa.
12. In assenza della nota di esportazione non causata
dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la
conclusione della circolazione di merci può essere
effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio
dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al
luogo di spedizione delle merci sulla base del visto
dell'Autorità competente dello Stato membro in cui e'
situato l'Ufficio doganale di uscita.
13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le
disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti
sottoposti ad accisa e già immessi in consumo quando, su
richiesta di un operatore nell'esercizio della propria
attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale;
la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti
deve essere presentata prima della loro spedizione; per il
rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14.
14. Con determinazione del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono
stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in
regime sospensivo che abbia luogo interamente nel
territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da
indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al
comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di
prodotto trasferito anche al fine della esatta
determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione
della suddetta determinazione trovano applicazione, per la
fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di
cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una
procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale
sospensivo, nonché ai prodotti di cui all'articolo 39-bis,
comma 1, lettere d) ed e).
15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il
trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime
sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della
posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di
applicazione della predetta disposizione.»
«Art. 8 (Destinatario registrato). - 1. Il soggetto
che intende operare come destinatario registrato e'
preventivamente autorizzato dall'Amministrazione
finanziaria competente; l'autorizzazione, valida fino a
revoca, e' rilasciata in considerazione dell'attività
svolta dal soggetto presso il proprio deposito. I prodotti
sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono
separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli
assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito. Al
destinatario registrato e' attribuito un codice di accisa.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in
materia di tabacchi lavorati, l'autorizzazione di cui al
comma 1 e' negata e l'istruttoria per il relativo rilascio
e' sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto
che intende operare come destinatario registrato,
rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7
dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della
predetta autorizzazione trovano applicazione
rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del
medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di
società, l'autorizzazione e' negata, revocata o sospesa,
ovvero il procedimento per il rilascio della stessa e'
sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9
del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi
previste, con riferimento a persone che ne rivestono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di
fatto, la gestione e il controllo.
2. Per il destinatario registrato che intende
ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad
accisa, l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1 e'
valida per un unico movimento e per una quantità
prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto
speditore. In tale ipotesi copia della predetta
autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia
prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia
stampata del documento di accompagnamento elettronico o di
qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice
unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6,
comma 5.
3. Il destinatario registrato non può detenere ne'
spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di:
a) fornire, prima della spedizione dei prodotti
sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del
mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante
sui medesimi;
b) provvedere, fatta eccezione per il destinatario
registrato di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 6-bis, ad iscrivere nella propria
contabilità i prodotti di cui alla lettera a) non appena
ricevuti;
c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento
anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei
prodotti di cui alla lettera a) che, qualora allo stato
sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti
ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma
1 nonché a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo
l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti
e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro
il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.
5. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui
al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia
di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del
tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 184, nonché le disposizioni di cui all'articolo
39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno di
legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma 1 per i
tabacchi lavorati e' subordinata al possesso dei requisiti
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro
delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
6. I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono
essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite
le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
7. Con provvedimento del Direttore
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono
stabiliti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della
contabilità indicata nel comma 3, lettera b), nonché gli
obblighi che il destinatario registrato e' tenuto ad
osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione
alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del
settore dei tabacchi lavorati.
8. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una
procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale
sospensivo.»
«Art. 25 (Deposito e circolazione di prodotti
energetici assoggettati ad accisa). - 1. Gli esercenti
depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad
accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio,
qualunque sia la capacità del deposito.
2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al
comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo
ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale
di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione
automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale
supera i 5 metri cubi.
3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di
loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
minuto, purché la quantità di prodotti energetici
detenuta in deposito non superi complessivamente i 500
chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti
all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento
autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in
materia di installazione ed esercizio di impianti di
stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono muniti
di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta
eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale impiegato come carburante, sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati
dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per
territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di
carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2,
lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e
non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti
impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a
serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi tengono il
registro di carico e scarico con modalità semplificate da
stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per
gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale
impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al
comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e
scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti
ricevuti, distintamente per qualità, e il numero
risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle
singole colonnine di distribuzione installate, effettuata
alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante
erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta
giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi
esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi
alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con
evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e
delle loro differenze.
4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le
modalità per la presentazione dei dati di cui al comma
4-bis nonché dei dati relativi ai livelli e alle
temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in
forma telematica, in sostituzione del registro di carico e
scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma
2, lettera b), funzionanti in modalità di self-service. I
medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti
appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2,
entro ventiquattro ore dalla comunicazione
dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso,
presso l'impianto sottoposto a verifica e' resa disponibile
la relativa documentazione contabile.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2,
lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art.
25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza
viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al
quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
e scarico. ll titolare della concessione ed il titolare
della gestione dell'impianto di distribuzione stradale
sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per
gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche ai depositi commerciali di prodotti
energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti
depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere
prestata cauzione nella misura prevista per i depositi
fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
regime dei cali previsto dall'art. 4.
6-bis. La licenza di cui al comma 4 e' negata al
soggetto nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la
richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, ai sensi dell'articolo 648 del codice di
procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
violazioni costituenti delitti, in materia di accisa,
punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un
anno; l'istruttoria per il rilascio della predetta licenza
e' sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza
conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti
del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi
dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto
che dispone il giudizio per una delle violazioni di cui al
presente comma.
7. La licenza di esercizio dei depositi può essere
sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma
del codice di procedura penale, nei confronti
dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per
violazioni commesse nella gestione dell'impianto,
costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la
reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il
provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia
di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di
condanna comporta la revoca della licenza.
8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa
devono circolare con il documento di accompagnamento
previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo i
prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a
1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai
sensi del presente Art. ed i gas di petrolio liquefatti per
uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al
minuto.
9. Il trasferimento di prodotti energetici
assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere
preventivamente comunicato dal mittente e confermato
all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di
ricezione, unicamente attraverso modalità telematiche,
agli Uffici dell'Agenzia delle dogane nella cui
circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi
interessati alla movimentazione."
«Art. 28 (Depositi fiscali di alcole e bevande
alcoliche). - 1. La produzione dell'alcole etilico, dei
prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la
fabbricazione della birra e delle bevande fermentate
diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di
deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei
prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono
consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di
esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:
a) nel settore dell'alcole etilico:
1) le distillerie;
2) gli opifici di rettificazione;
b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli
stabilimenti di produzione;
c) nel settore della birra: le fabbriche e gli
annessi opifici di condizionamento;
d) nel settore del vino, fatto salvo quanto
previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle
bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le
cantine e gli stabilimenti di produzione.
2. Il regime del deposito fiscale può essere
autorizzato, quando e' funzionale a soddisfare oggettive
condizioni di operatività dell'impianto, nei casi
seguenti:
a) opifici promiscui di trasformazione e di
condizionamento nel settore dell'alcole etilico;
b) impianti e opifici di solo condizionamento dei
prodotti soggetti ad accisa;
c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;
d) magazzini delle distillerie e degli opifici di
rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;
e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di
condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti
impianti;
f) impianti di condizionamento e depositi di vino e
di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che
effettuano movimentazioni intracomunitarie
g) fabbriche di birra con produzione annua non
superiore a 10.000 ettolitri;
h) depositi doganali autorizzati a custodire
prodotti sottoposti ad accisa.
3. La gestione in regime di deposito fiscale può
essere autorizzata per i magazzini di commercianti
all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a
ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di
prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze
economiche.
4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai
sensi dei commi 2 e 3 e' subordinato al rilascio della
licenza di cui all'articolo 63.
5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in
relazione alla quantità massima di prodotti che può
essere detenuta nel deposito fiscale, e' dovuta nelle
seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa
gravante sui prodotti custoditi:
a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di
cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere
a), c) e g);
b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e
magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta
dei dati relativi alle contabilità dei prodotti
esclusivamente in forma telematica si applica quanto
indicato alla lettera a).
6. La cauzione di cui al comma 5 e' dovuta in misura
pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono
condizionati e muniti di contrassegno fiscale.
7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono
essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta,
eccetto quelli strettamente necessari per il consumo
aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal
competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.».
Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 44 (Confisca). - 1. I prodotti, le materie
prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le
violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a
confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in
materia doganale.
1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal
presente Capo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che
ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando
essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo
ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale
prezzo o profitto.
1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per
la parte che il contribuente si impegna a versare
all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di
mancato versamento, previa diffida al contribuente
inadempiente, la confisca e' sempre disposta.».
Art. 6
Prevenzione delle frodi
nel settore dei carburanti
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 940, le parole «commi 937, 938 e 939» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 937 e 938» e le parole «di cui al
comma 942 o che presti idonea garanzia» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia»;
b) nel comma 941:
1) le parole da «Le disposizioni» fino a «in consumo o
estratti;» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi
937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di
proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a
3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto
limite di capacità di 3000 metri cubi può essere rideterminato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti: «941-bis. Fatto
salvo quanto disposto dal comma 941-ter, l'utilizzo della
dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non e' consentito
per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui
al comma 937.
941-ter. L'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,
e' consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui
all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, acquistino, ai fini dello
svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio, presso un
deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico,
da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli
che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA, e dai
destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8
del predetto testo unico nonché da soggetti diversi da quelli di cui
al comma 945 del presente articolo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori
limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di cui al presente
comma.»;
d) dopo il comma 943 e' inserito il seguente: «943-bis. Al fine
di agevolare l'attività di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e della Guardia di finanza, le società, gli enti e i
consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione
della medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza, su
richiesta, senza oneri per l'erario, i dati in possesso delle
suddette società rilevati sui transiti degli automezzi che possono
essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente
articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dei commi 940 e 941 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 939. Omissis.
940. Le disposizioni di cui ai commi 937 e 938 si
applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un
acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito
fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia
utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo
il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo
deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto
che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il
decreto di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia
con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo
decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da
fornire al gestore del deposito, in alternativa alla
ricevuta prevista al comma 938, al fine di operare
l'immissione in consumo dei prodotti.
941. Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si
applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del
gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000
metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;
le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di
cui al comma 937 immessi in consumo da un deposito fiscale
per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito
fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti
dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che integri
i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui
al comma 942 nonché ai prodotti, di cui al medesimo comma
937, immessi in consumo da un deposito fiscale avente
capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un
soggetto che presti idonea garanzia con le modalità e i
termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma
942. Il predetto limite di capacità di 3000 metri cubi
può essere rideterminato con decreto del Ministro
dell'Economia e delle finanze.
Omissis.»
Art. 7
Contrasto alle frodi nel settore
degli idrocarburi e di altri prodotti
1. Al fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui
carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e
tutelare la salute pubblica contrastando l'utilizzo fraudolento di
taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi, al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
« Art. 7-bis. - (Disposizioni particolari per la circolazione
degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti) - 1. Fatto
salvo quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni
doganali e dall'articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai
codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio
nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la
scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun
trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema
informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e annotato
sulla prescritta documentazione di trasporto.
2. Il codice di cui al comma 1 e' richiesto telematicamente
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli non prima delle 48 ore
precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e
comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa:
a) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un
altro Stato membro dell'Unione europea e destinati ad essere immessi
in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la
prima immissione in consumo;
b) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un
altro Stato membro dell'Unione europea e che non siano destinati ad
essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei
prodotti stessi.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in
particolare, i dati identificativi del mittente e del destinatario
dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei
medesimi, il luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel
territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi
utilizzati per il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo
seguirà nel territorio nazionale, nonché, per la fattispecie di cui
al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti lasceranno il
medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane di uscita.
4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema informatizzato
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' annotato, prima che la
circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio,
sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A
tal fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a),
comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti.
5. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al
presente articolo si intende regolarmente conclusa con la
comunicazione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
dell'avvenuta presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al
comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore successive alla medesima
presa in carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui
al comma 2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale dei
prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa
con la validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio
delle dogane di uscita, di cui al comma 3.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dei casi
di indisponibilità o malfunzionamento del sistema informatizzato
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'individuazione degli
ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
anche per le preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403,
qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di
capacità superiore a 20 litri.»;
b) all'articolo 40, comma 3, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Salvo che venga fornita prova contraria, si configura
altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento,
la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga in
assenza della preventiva emissione del Codice di riscontro
amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis; ugualmente si
considera tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la
predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma
3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri ovvero che
avvenga senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio delle
dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della
mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.».
2. I dati relativi alla circolazione degli oli lubrificanti e di
altri specifici prodotti di cui all'articolo 7-bis del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono resi
accessibili, con modalità da indicare nel decreto di cui
all'articolo 7-bis, comma 6, del predetto testo unico, alla Guardia
di finanza al fine dello svolgimento dei controlli di competenza.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trovano applicazione
anche per i prodotti, da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, che, in relazione alle loro
caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come carburanti
per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti.
4. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' emanato
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere
dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione
del predetto decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6.
Riferimenti normativi
Il citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e'
pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre 1995, n. 279, S.O.
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 40 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento
dell'accisa sui prodotti energetici). - 1. - 2. Omissis
3. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista
per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti
soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati
nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura
come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento,
salvo che venga fornita prova contraria. Salvo che venga
fornita prova contraria, si configura altresì come
tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la
circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che
avvenga in assenza della preventiva emissione del Codice di
riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis;
ugualmente si considera tentativo di sottrazione del
prodotto all'accertamento, la predetta circolazione che
avvenga sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo
articolo 7-bis risultanti non veritieri ovvero che avvenga
senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio delle
dogane di uscita, la validazione del predetto codice a
causa della mancata presentazione dei prodotti presso il
medesimo Ufficio.
Omissis.»
Art. 8
Disposizioni in materia di accisa
sul gasolio commerciale
1. All'articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni amministrative e penali, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al
presente comma e' riconosciuto, entro il limite quantitativo di un
litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per
ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai consumi di
gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 24-ter
del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24-ter (Gasolio commerciale). - 1. - 3. Omissis
4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore
accisa applicata al gasolio commerciale e' determinato in
misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e
quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del
predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3
presentano apposita dichiarazione al competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese
successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui
e' avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per
ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al
presente comma e' riconosciuto, entro il limite
quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun
veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso
dallo stesso veicolo.
Omissis.»
Art. 9
Frodi nell'acquisto
di veicoli fiscalmente usati
1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. La sussistenza delle
condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 di cui
al comma 9 viene verificata dall'Agenzia delle entrate. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
i termini e le modalità della predetta verifica. Gli esiti del
controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Accertamento, contrasto all'evasione ed
all'elusione fiscale, nonché potenziamento
dell'Amministrazione economico-finanziaria). - 1. Con
determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da
adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per
la presentazione esclusivamente in forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilità degli
operatori, qualificati come depositari autorizzati,
operatori professionali, rappresentanti fiscali ed
esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività
svolta nei settori dei prodotti energetici, dell'alcole e
delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi
di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e
62 del testo unico delle accise di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) del documento di accompagnamento previsto per la
circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa
ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano
e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del
testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504.
1-bis. Indipendentemente dall'applicazione delle pene
previste per le violazioni che costituiscono reato, la
omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei
documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero
la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, e'
punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo
50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504.
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al
comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali
depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle
entrate, territorialmente competenti, apposita
comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo,
della congruità della garanzia prestata in relazione alla
movimentazione complessiva delle merci.".
3. In applicazione del disposto dell'articolo 11,
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del
Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale
competente, previo consenso del titolare del diritto di
proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o
proprietario delle merci sospettate, può disporre, a spese
del titolare del diritto, la distruzione delle merci
medesime. E' fatta salva la conservazione di campioni da
utilizzare a fini giudiziari.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello
sviluppo economico, sono definite modalità e tempi della
procedura di cui al comma 3.
4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n.
92, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al fine del contenimento dei costi
necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione
competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un
anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione
dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo
modalità definite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero della
giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente norma".
5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'ultimo periodo, le parole: "di cui
all'articolo 52" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
agli articoli 51 e 52";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e
per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma
dell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per
l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale».
6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il
seguente:
"12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si
applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai
professionisti domiciliati in Stati o territori non
appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali
privilegiati.".
7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e dei contratti di sponsorizzazione
stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la
società percepisce somme per il diritto di sfruttamento
dell'immagine";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle
trasmissioni telematiche.".
8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal
seguente:
"2. Qualora siano state contestate ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o
lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate
sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del
citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la
sospensione della licenza o dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio
dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un
mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo
decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di
sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo
complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione
eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta
per un periodo da un mese a sei mesi".
8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal
comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e'
disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle
entrate competente per territorio in relazione al domicilio
fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono
essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da
quando e' stata contestata la terza violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al
comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con
altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini
fiscali".
8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi
da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis
del presente articolo, si applicano alle violazioni
constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Per le
violazioni già constatate alla medesima data si applicano
le disposizioni previgenti.
9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva
voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche
nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo
oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del
modello F24 per il versamento unitario di imposte,
contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive
modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il
numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in
occasione della prima cessione interna. A tale fine, con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al
modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.
9-bis. La sussistenza delle condizioni di esclusione
dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 9 viene
verificata dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i
termini e le modalità della predetta verifica. Gli esiti
del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i
trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e
c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018.
10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di
importazione, l'immatricolazione e' subordinata alla
presentazione della certificazione doganale attestante
l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento
all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore,
della facoltà prevista dall'articolo 8, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, nei limiti ivi stabiliti.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate e' fissata la data a decorrere dalla quale si
applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono
individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole da: "Con la convenzione"
a: "e' definita" sono sostituite dalle seguenti: "La
convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, e' gratuita e definisce anche".
13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, sono soppresse le parole: "mediante posta
elettronica certificata".
14. Gli organismi preposti all'attività di
controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali
sono impegnati ad orientare le attività operative per una
significativa riduzione della base imponibile evasa ed al
contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco
illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con
Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un
ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno
2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
e' destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare,
nei confronti del personale dell'Amministrazione
economico-finanziaria, per metà delle risorse, nonché
delle amministrazioni statali, per la restante metà delle
risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la
concessione di incentivi alla mobilità territoriale,
l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno
specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
Le modalità di attuazione del presente comma sono
stabilite in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Governo procede, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
anche al riordino delle Agenzie fiscali e
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al
fine di razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione
economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi
della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di
valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il
predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la
fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di
enti ed organismi.
16. Lo schema di regolamento previsto dal comma 15,
corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari
delle disposizioni in esso contenute, e' trasmesso alle
Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, le quali rendono il parere entro
trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza, il regolamento può essere
comunque emanato.
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal
funzionamento degli organismi collegiali la struttura
interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato di
coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo
tributario, il Comitato di indirizzo strategico della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonché la
Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi.
L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52, comma
37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, e' soppressa. L'autorizzazione di spesa
prevista per l'attività della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, e'
ridotta a 4 milioni di euro annui; la metà delle risorse
finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di
spesa, come ridotta dal presente periodo, può essere
utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per
l'affidamento, anche a società specializzate, di
consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino
dell'amministrazione economico-finanziaria e, fino al 31
dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio
e di ricerca connesse al completo svolgimento delle
attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e
nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le esigenze
connesse alle attività di analisi e riordino della spesa
pubblica e miglioramento della qualità dei servizi
pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché per assicurare la
formazione specialistica nonché la formazione linguistica
di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di
apposite convenzioni anche con primarie istituzioni
universitarie italiane ed europee.
18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il
terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:
"Metà dei componenti sono scelti tra i professori
universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni
dotati di specifica competenza professionale attinente ai
settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti
sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.".
19. In sede di prima applicazione della disposizione
di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie
fiscali in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto cessano automaticamente il trentesimo
giorno successivo.».
Art. 10
Estensione del sistema INFOIL
1. Al fine di uniformare le procedure di controllo a quelle già
instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di
prodotti energetici ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, gli
esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 504 del 1995, di capacità non inferiore a
3.000 metri cubi, si dotano, entro il 30 giugno 2020, secondo le
caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di
attuazione, di un sistema informatizzato per la gestione della
detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato
come carburante. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità di esecuzione.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 504 del 1995:
«Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). -
1. Il regime del deposito fiscale e' consentito:
a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti
di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di
cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici
di cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a
carburazione e combustione, nonché i prodotti sottoposti
ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5;
b) per gli impianti petrolchimici.
2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 e'
subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo
63.
3. La gestione in regime di deposito fiscale può
essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità
operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i
depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di
capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi
commerciali di altri prodotti energetici di capacità non
inferiore a 10.000 metri cubi.
4. La gestione in regime di deposito fiscale può
essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di
gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400
metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti
energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi
quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:
a) il deposito effettui forniture di prodotto in
esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti
di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi
dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari
ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un
biennio;
b) il deposito sia propaggine di un deposito
fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo
stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia
stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto
deposito.
5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai
sensi dei commi 3 e 4 e' subordinato al rilascio della
licenza di cui all'articolo 63.
6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' negata
ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente
la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile
di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di
procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
di natura tributaria, finanziaria e fallimentare (93) e per
i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII
e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia
prevista la pena della reclusione. La predetta
autorizzazione e' altresì negata ai soggetti nei confronti
dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano
state definite nell'ultimo quinquennio, nonché ai soggetti
che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro
natura od entità, alle disposizioni che disciplinano
l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi
doganali, in relazione alle quali siano state contestate
sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.
7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione
di cui ai commi 3 e 4 e' sospesa fino al passaggio in
giudicato della sentenza conclusiva del procedimento
penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia
stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di
procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno
dei reati indicati nel comma 6.
8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 può essere
sospesa dall'Autorità giudiziaria, anche su richiesta
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del
depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai
sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale,
decreto che dispone il giudizio per reati di natura
tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di
cui al primo periodo e' in ogni caso sospesa dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei
confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna
non definitiva, con applicazione della pena della
reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e
fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto
fino alla emissione della sentenza irrevocabile.
9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' revocata
ai soggetti nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del
codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i
quali sia prevista la pena della reclusione.
10. La licenza di cui al comma 2 e' negata, sospesa e
revocata allorché ricorrano rispettivamente le condizioni
di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e'
sospesa allorché ricorrano le condizioni di cui al comma
7.
11. Nel caso di persone giuridiche e di società,
l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o
sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle
stesse e' sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi
da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con
riferimento a persone che ne rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché
a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e
il controllo.
12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la
permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel
caso esse non possano ritenersi sussistenti,
l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa
fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il
termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.
Contestualmente all'emissione del provvedimento di
sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata,
su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui
all'articolo 25, comma 4.
13. Per il controllo della produzione, della
trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei
prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
può prescrivere l'installazione di strumenti e
apparecchiature per la misura e per il campionamento delle
materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; può,
altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo con
l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di
un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo
reale del processo di gestione della produzione, detenzione
e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli procede al controllo dell'accertamento e della
liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari
alla determinazione della quantità e della qualità dei
prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con
accesso in modo autonomo e diretto.
15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono
essere detenuti prodotti energetici di cui all'articolo 21,
comma 2, ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente
necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti
per quantità e qualità dal competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
16. Per i prodotti immessi in consumo che devono
essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a
rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito,
gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13.
17. La presente disposizione non si applica al gas
naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone
(codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke
(codice NC 2704).».
Art. 10 bis
Estensione del ravvedimento operoso
1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n.472, e' abrogato.
Art. 11
Introduzione Documento Amministrativo
Semplificato telematico
1. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono fissati tempi e modalità per introdurre
l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di utilizzo del sistema
informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma
telematica, del documento di accompagnamento di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
La presente disposizione si applica alla circolazione nel territorio
dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante,
assoggettati ad accisa.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 504 del 1995:
«Art. 12 (Deposito e circolazione di prodotti
assoggettati ad accisa). - 1. Fatte salve le disposizioni
stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati
ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le
modalità stabilite e circolano con un apposito documento
di accompagnamento, analogo a quello previsto dall'articolo
10, comma 5. Nel caso di spedizioni fra località nazionali
con attraversamento del territorio di un altro Stato
membro, e' utilizzato il documento di cui all'articolo 10,
comma 5, ed e' presentata, da parte del mittente e prima
della spedizione dei prodotti, apposita dichiarazione
all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per
territorio in relazione al luogo di spedizione. Alle
autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di
prodotti assoggettati ad accisa si applicano le
disposizioni dell'articolo 6, comma 15-bis.
2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma
1 non si applicano per i prodotti custoditi e movimentati
dalle amministrazioni dello Stato.»
Art. 11 bis Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale 1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale):
«Art. 18-bis (Autonomia finanziaria delle Autorità
di sistema portuale e finanziamento della realizzazione di
opere nei porti). - 1. Al fine di agevolare la
realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani
regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per
il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi
nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei
porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza,
alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli
ambiti portuali, e' istituito, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un
fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento
dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1
per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio
nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 90
milioni di euro annui.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività):
«Art. 61-bis (Piattaforma per la gestione della rete
logistica nazionale). - 1. - 3. Omissis
4. La società UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico
per la realizzazione e gestione della piattaforma per la
gestione della rete logistica nazionale, come definita nel
decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti
ed alle piastre logistiche.
Omissis.».
Art. 12
Trasmissione telematica dei quantitativi
di energia elettrica e di gas naturale
1. Al fine del potenziamento degli strumenti per l'identificazione
dei fenomeni evasivi nel settore dell'accisa sul gas naturale e
sull'energia elettrica, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati:
a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma
telematica, da parte dei soggetti che effettuano l'attività di
vettoriamento nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica,
dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno
dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), e
all'articolo 53, comma 1, lettera a) di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative;
b) tempi e modalità con i quali i soggetti obbligati, previsti
all'articolo 26, comma 7, lettera a), e all'articolo 53, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1995, trasmettono i
dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica
fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente degli articoli 26, comma 7,
e 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 504 del
1995:
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas
naturale). - 1. - 6. Omissis.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
comma 1 secondo le modalità previste dal comma 13 e con
diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del
gas naturale ai consumatori finali comprese le società
aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate
presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle
dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede
nel medesimo territorio che forniscono il prodotto
direttamente a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas
naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi
delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il
vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale
confezionato in bombole o in altro recipiente da altri
Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas
naturale nel territorio dello Stato.
Omissis.»
«Art. 53 (Soggetti obbligati e adempimenti). - 1.
Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica
sono:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione
dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito
indicati come venditori;
b) gli esercenti le officine di produzione di energia
elettrica utilizzata per uso proprio;
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per
uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile
superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo
l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a
diversa tassazione;
c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio,
energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
limitatamente al consumo di detta energia.
Omissis.».
Art. 13
Trust
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, recante testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), dopo le parole
«anche se non residenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i
redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi
analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento
al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a
fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora
i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari
individuati ai sensi dell'articolo 73»;
b) all'articolo 45, dopo il comma 4-ter, e' aggiunto il seguente:
«4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri,
nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti
in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio,
l'intero ammontare percepito costituisce reddito.».
2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134,
la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) si avvalgono anche
dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 9, commi 4,
lettera a), e 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231;».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 44 e 45 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di
capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da
mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue
perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice
civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per
il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti
finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer
Lending) gestite da società iscritte all'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da
istituti di pagamento rientranti nell'ambito di
applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati
dalla Banca d'Italia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al
capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto
della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; e'
ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti
eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal
socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di
accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto
della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione,
nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di
masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti
contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti
delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e
delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di
trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non
residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti
italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto,
stabiliti in Stati e territori che con riferimento al
trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a
fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis,
anche qualora i percipienti residenti non possano essere
considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo
73;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e
gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui
remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
ai risultati economici della società emittente o di altre
società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al
patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di
cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano
similari alle azioni a condizione che la relativa
remunerazione sia totalmente indeducibile nella
determinazione del reddito nello Stato estero di residenza
del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve
risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da
altri elementi certi e precisi;
[b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio
delle società e degli enti di cui all'articolo 73, comma
1, lettera d), rappresentate e non rappresentate da titoli,
si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle
quote di società a responsabilità limitata nel caso in
cui la relativa remunerazione se corrisposta da una
società residente sarebbe stata totalmente indeducibile
nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di
quanto previsto dall'articolo 109, comma 9;]
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da società
esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai
sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo
1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n.
510;
2) i titoli di massa che contengono
l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una
somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza
la corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa.»
«Art. 45 (Determinazione del reddito di capitale). -
1. Il reddito di capitale e' costituito dall'ammontare
degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel
periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di
cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo
41 e' compresa anche la differenza tra la somma percepita o
il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il
prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o
affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni
impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di
cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41 sono
determinati valutando le somme impiegate, apportate o
affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore
normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il
cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati
o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita
od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il
prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella
lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 sia determinabile
in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri
non ancora certi o determinati alla data di emissione dei
titoli o certificati, la parte di detto importo,
proporzionalmente riferibile al periodo di tempo
intercorrente fra la data di emissione e quella in cui
l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della
determinazione della differenza, si considera interamente
maturata in capo al possessore a tale ultima data. I
proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1
dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza positiva
tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e
delle valute. Da tale differenza si scomputano gli
interessi e gli altri proventi dei titoli, non
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di
durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti
dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a
termine espressi in valuta estera sono valutati,
rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono
pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter)
si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il
controvalore degli interessi e degli altri proventi dei
titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel
periodo di durata del rapporto.
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo
prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e
nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono
stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la
misura non e' determinata per iscritto gli interessi si
computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente si
considerano percepiti anche gli interessi compensati a
norma di legge o di contratto.
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
costituiscono reddito per la parte corrispondente alla
differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi
pagati. Si considera corrisposto anche il capitale
convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta
disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni
erogate in forma di capitale ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis.
4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del
comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza
tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione
pensionistica erogata e quello della corrispondente rata
calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.
4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di
trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto,
a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile
distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare
percepito costituisce reddito.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 25 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25 (Monitoraggio, controlli, attività
ispettiva). - 1. Allo scopo di vigilare sul corretto
utilizzo delle agevolazioni di cui al presente
decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico può
avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione
Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale
svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli
sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A
tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscrive
un protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di
Finanza.
Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 1,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, gli appartenenti al
Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi
Comunitarie:
a) si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà
previsti dall'articolo 9, commi 4, lettera a), e 6, lettere
a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) possono accedere, anche per via telematica, alle
informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero
dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali ed
assistenziali, nonché, in esenzione da tributi e oneri, ai
soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero
dello sviluppo economico, svolgono attività istruttorie e
di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici e
privati consentono, altresì, l'accesso alla documentazione
in loro possesso connessa alla gestione delle risorse
finanziarie pubbliche.
Omissis.»
Art. 13 bis
Modifiche alla disciplina dei piani
di risparmio a lungo termine
1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1,
commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti
a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui
ai commi da 2 a 4 del presente articolo.
2. In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo
termine, per almeno due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori
destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento
del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti
finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese
residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita
almeno per il 25 per cento del valore complessivo in strumenti
finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB
della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati
regolamentati e almeno per un ulteriore 5 per cento del valore
complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle
inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o
in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 88 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli
enti di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo
periodo»;
b) al comma 92 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli
enti gestori delle forme di previdenza di cui al presente comma non
si applica il comma 112, primo periodo».
4. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano l'articolo 1,
commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
l'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, in quanto compatibili.
5. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine
costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano
l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e l'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dei commi da 100 a 114
dell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Art. 1. - Commi 1. - 99. Omissis.
100. Non sono soggetti a imposizione i redditi di
capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli
relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi
di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter),
c-quater) e c-quinquies), del medesimo testo unico,
conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa
commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di
risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che
concorrono alla formazione del reddito complessivo
imponibile. Ai fini del presente comma e dei commi da 101 a
113 del presente articolo si considerano qualificati le
partecipazioni e i diritti o titoli di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico,
tenendo conto anche delle percentuali di partecipazione o
di diritti di voto possedute dai familiari della persona
fisica di cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo
unico e delle società o enti da loro direttamente o
indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2) del
primo comma dell'articolo 2359 del codice civile.
101. Il piano di risparmio a lungo termine si
costituisce con la destinazione di somme o valori per un
importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000
euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000
euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 102
del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto
di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o
altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per
l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di
capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o
imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti
operanti nel territorio dello Stato tramite stabile
organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi
con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto
tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie
negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per
i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori
nel piano di risparmio si considera cessione a titolo
oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le
disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo
n. 461 del 1997. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si
applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui
al primo periodo del presente comma.
102. In ciascun anno solare di durata del piano, per
almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori
destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono
essere investiti per almeno il 70 per cento del valore
complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati
nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di
negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili
organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota
del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per
cento del valore complessivo in strumenti finanziari di
imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB
della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri
mercati regolamentati.
103. Le somme o i valori destinati nel piano non
possono essere investiti per una quota superiore al 10 per
cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso
emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra
società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o
della controparte o in depositi e conti correnti.
104. Sono considerati investimenti qualificati anche
le quote o azioni di organismi di investimento collettivo
del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai
sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento
dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102
del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui
al comma 103.
105. Le somme o valori destinati nel piano non
possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o
stipulati con soggetti residenti in Stati o territori
diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di
informazioni.
106. Gli strumenti finanziari in cui e' investito il
piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In
caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di
investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati
attraverso la cessione e quelli percepiti durante il
periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a
imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli
interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo
versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al
comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo
alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le
imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o
chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso
degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima
del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere
reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e
104 entro novanta giorni dal rimborso.
107. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi
102, 103 e 104 comporta la decadenza dal beneficio fiscale
relativamente ai redditi degli strumenti finanziari
detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel
medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per
il periodo di tempo indicato al comma 106, e l'obbligo di
corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli
interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto
previsto al comma 106.
108. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive
eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo
al titolare del piano il diritto a ricevere una somma
corrispondente. I soggetti di cui al comma 101 presso i
quali e' costituito il piano provvedono al pagamento della
predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento
delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi
soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
109. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali
negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso
ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali e'
investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze,
differenziali positivi o proventi realizzati nelle
successive operazioni poste in essere nell'ambito del
medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi
106 e 107 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi
ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le
minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono
essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo
d'imposta successivo a quello del realizzo dalle
plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati
nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, intestato allo stesso titolare del piano,
ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
110. In caso di strumenti finanziari appartenenti
alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per
primi i titoli acquistati per primi e si considera come
costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto.
111. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo
termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione
presso il quale e' stato costituito ad altro soggetto di
cui al comma 101 non rileva ai fini del computo dei cinque
anni di detenzione degli strumenti finanziari.
112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non
può essere titolare di più di un piano di risparmio a
lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine
non può avere più di un titolare. L'intermediario o
l'impresa di assicurazione presso il quale e' costituito il
piano di risparmio a lungo termine, all'atto dell'incarico,
acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale
lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano
di risparmio a lungo termine.
113. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni
presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo
termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel
piano in anni differenti, nonché degli investimenti
qualificati effettuati.
114. Il trasferimento a causa di morte degli
strumenti finanziari detenuti nel piano non e' soggetto
all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346.
Omissis.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 73 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per
azioni, le società a responsabilità limitata, le società
cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché
le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le società cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
società, nonché i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalità giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le società e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le società e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresì residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente
residente e' determinato in base alla legge, all'atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attività essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attività
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
società ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le società o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
società.
5-quinquies. I redditi degli organismi di
investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia,
diversi dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo,
già autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive
modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi
purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo
definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
e successive modificazioni, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le
ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto
nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni.»
Si riporta il testo dei commi 88 e 92 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016 come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 87. Omissis.
88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare
somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale
risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli
investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente
articolo nonché ai piani di risparmio a lungo termine di
cui al comma 100 del presente articolo. Agli enti di cui al
presente comma non si applica il comma 112, primo periodo.
89. - 91. Omissis.
92. Le forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono
destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo
patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio
precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma
89 del presente articolo nonché ai piani di risparmio a
lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.
Agli enti gestori delle forme di previdenza di cui al
presente comma non si applica il comma 112, primo periodo.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente dei commi da 211 a 215
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - Commi 1. - 210. Omissis
211. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui
all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019,
si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
212. In ciascun anno solare di durata del piano, per
almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori
destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono
essere investiti per almeno il 70 per cento del valore
complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati
nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di
negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili
organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota
del 70 per cento deve essere investita per almeno il 5 per
cento del valore complessivo in strumenti finanziari
ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di
negoziazione, per almeno il 30 per cento del valore
complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da
quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o
in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per
almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi per il
Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo. Gli strumenti finanziari ammessi alle
negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al periodo
precedente devono essere emessi da piccole e medie imprese,
come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003.
213. Sono Fondi per il Venture Capital di cui al
comma 212 e di cui all'articolo 1, comma 89, lettera
b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotta
dalla lettera b) del comma 210 del presente articolo, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio che
destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in
investimenti in favore di piccole e medie imprese, come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili
organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano
almeno una delle seguenti condizioni:
a) non hanno operato in alcun mercato;
b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette
anni dalla loro prima vendita commerciale;
c) necessitano di un investimento iniziale per il
finanziamento del rischio che, sulla base di un piano
aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o
l'ingresso su un nuovo mercato geografico, e' superiore al
50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi
cinque anni.
214. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 213
sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare degli
articoli 21 e 23 del medesimo regolamento, che disciplinano
rispettivamente gli aiuti alle piccole e medie imprese per
il finanziamento del rischio e si applicano agli
investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 e gli
aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione
specializzate nelle piccole e medie imprese. Agli
adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro
nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello
sviluppo economico.
215. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 211 a 214.
Omissis.»
Art. 13 ter
Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
e' sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si
applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che
a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia
ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ».
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo, denominato «Fondo Controesodo», con la
dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui
al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, possono accedere alle risorse del fondo fino ad
esaurimento dello stesso.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero;
b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Rientro dei cervelli). - 1. All'articolo 16
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di
lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che
trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla
formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per
cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in
Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto
trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per
almeno due anni;
b) l'attività lavorativa e' prestata
prevalentemente nel territorio italiano.";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai
redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal
comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in
Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2019.";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con
almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido
preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si
applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel
caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno
un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia,
successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici
mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può
essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal
coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al
comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i
lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a
carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al
comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.»;
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e'
ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la
residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
5-ter. I cittadini italiani non iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono
accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai
sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui
redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con
riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati
notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero
oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non
sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in
Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici
fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31
dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie
imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1,
lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.
5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al
presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50
per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo
periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis,
quarto periodo, e 5-bis.
5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma
5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato
ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari
allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate
derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono
versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo,
da istituire nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori
giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata
per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di
attuazione del presente comma, definiti con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b),
c) e d), si applicano, a partire dal periodo d'imposta in
corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019
trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo
2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto
dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147.
3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei
limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento
(UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE)
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore della pesca e dell'acquacoltura.".
4. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi
d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei
cinque periodi d'imposta successivi»;
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
"3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi
d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza
fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un
figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e
nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari
di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in
Italia, successivamente al trasferimento in Italia della
residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei dodici
mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può
essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore
oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano
almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido
preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che
abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in
affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato.
3-quater. I docenti o ricercatori italiani non
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019
possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente
articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro
Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie
imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo
16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi
d'imposta per i quali siano stati notificati atti
impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di
controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio
nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono
decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai
docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE
rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i
benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo
vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la
residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione
contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in
ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
spontaneo.».
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e
b), si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza
in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.".
5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, le parole da: "I contratti di cui al
comma 3, lettera a)" fino a: "esclusivamente con regime di
tempo pieno" sono sostituite dalle seguenti: "I contratti
di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il
regime di tempo pieno o di tempo definito".»
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - Commi 1. - 4. Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
Art. 14
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. I file delle
fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati
fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla
definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di
polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le
attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e
l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei
diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione
di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in
conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione,
conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative
alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli
organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
124, resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della
medesima legge».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati). - 1. A
decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette
a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio
per la generazione, la trasmissione e la conservazione
delle fatture elettroniche.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero
dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei
soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il
Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e
212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito
dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei
dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e
della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali
variazioni delle stesse, relative a operazioni che
intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato, secondo il formato della fattura
elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3
aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al
periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti
telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni
acquisite.
3. Al fine di razionalizzare il procedimento di
fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative
variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche
utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato
di cui al comma 2. Gli operatori economici possono
avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari
per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema
di Interscambio, ferme restando le responsabilità del
soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui
al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati
della fattura elettronica basati su standard o norme
riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture
elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali
sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai
servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia
della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà
messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia
elettronica o in formato analogico della fattura. Sono
esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi
che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime
forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati
dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno
esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge
16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta
precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività
commerciali proventi per un importo non superiore a euro
65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente
hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali
proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano
che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o
committente soggetto passivo d'imposta.
3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i
dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di
prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo
quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale e
quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture
elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La
trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro
la fine del secondo mese successivo al trimestre di
riferimento.
3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei
dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3
del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di
annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
[4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, sentite le associazioni di categoria
nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione
elettronica istituiti in base alla decisione della
Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le
regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione
telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3,
secondo principi di semplificazione, di economicità e di
minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di
messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2.]
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove
modalità semplificate di controlli a distanza degli
elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei
commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati
dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le
transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di
tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento
dell'attività economica degli stessi ed escludere la
duplicazione di attività conoscitiva.
5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai
sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione
di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle
funzioni di polizia economica e finanziaria di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di
Finanza per le attività di analisi del rischio e di
controllo a fini fiscali.
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di
Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di
garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli
interessati, attraverso la previsione di apposite misure di
sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità
con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la
memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture
elettroniche relative alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta
fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della
medesima legge.
6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con
modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la
fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per
non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma
8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono
adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante
il Sistema di Interscambio. Per il primo semestre del
periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi
precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con
le modalità di cui al comma 3 entro il termine di
effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a
condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il
termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta
sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i
contribuenti che effettuano la liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino
al 30 settembre 2019. In caso di omissione della
trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione
di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di
cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti
dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono
soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per
tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il
Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati
dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di
conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al
presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA
dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei
S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le
modalità di applicazione della presente disposizione,
anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5
del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono
stabiliti con apposito provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì
stabilite le modalità di conservazione degli scontrini
delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo
criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di
gestione per gli operatori interessati e per
l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati
strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di
controllo dell'amministrazione finanziaria.
6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica
utilità, con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definite le regole tecniche per
l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema
di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che
offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai
decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti
persone fisiche che non operano nell'ambito di attività
d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche
valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse
nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati
stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali
non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche
a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti
dall'Agenzia delle entrate.».
Art. 15
Fatturazione elettronica
e sistema tessera sanitaria
1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n.136, le parole «Per il periodo d'imposta 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2019 e 2020».
2. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «A
decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti di cui al primo periodo
adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati
relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera
sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10-bis
del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema
di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). -
1. Per i periodi d'imposta 2019 e 2020, i soggetti tenuti
all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini
dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei
relativi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento
alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera
sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera
sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche
amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in
materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata
per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e
privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e
per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto
dei principi in materia di protezione dei dati personali,
anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9
e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti
di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonché, ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le libertà dell'interessat».".
Si riporta il testo dei commi 1, 5-bis e 6-quater
dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 127 del
2015, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i
soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi
sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui
all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633
del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si
applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un
volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo
d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre
2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli
adempimenti di cui al presente comma in ragione della
tipologia di attività esercitata.
1-bis.- 5. Omissis
5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti
che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso
carte di debito e di credito e altre forme di pagamento
elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e
la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali
sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
relativi ai corrispettivi giornalieri di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
trasmettere, le regole tecniche, i termini per la
trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei
sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e
trasmissione dei dati.
6. - 6-ter. Omissis
6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi
a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera
sanitaria. A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti di
cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al comma
1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e
la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i
corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria,
attraverso gli strumenti di cui al comma 3. I dati fiscali
trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere
utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per
l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e
doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della salute e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali, anche con
riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di
utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonché, ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato.
Omissis.»
Art. 16
Semplificazioni fiscali
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il
comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. A partire dalle operazioni
IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito
di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle
operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei
corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e
stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet
dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.
1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei
documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale
dell'IVA. ».
1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«La trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro la
fine del mese successivo al trimestre di riferimento».
1-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, valutate in
10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
b) quanto a 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 127 del 2015, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili).
- 1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1°
luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un
programma di assistenza on line basato sui dati delle
operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché
sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti
passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in
apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia
stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche
dell'IVA.
1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre
alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e
b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la
bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.
2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il
tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, convalidano, nel caso in
cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate
siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati
proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1,
lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di
cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta
del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane
per i soggetti che optano per la tenuta dei registri
secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono emanate le disposizioni necessarie per
l'attuazione del presente articolo.»
Il testo modificato del comma 3-bis dell'articolo 1 del
citato decreto legislativo n. 127 del 2015 e' riportato
nelle Note all'art. 14.
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. - 4. Omissis.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.»
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 13-ter.
Art. 16 bis
Ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il
modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale
1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere
all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita
dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del
cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche:
a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si
riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che
intende prestare l'assistenza fiscale;
b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si
riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla
documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di
controllo»;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I
contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno
di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi
di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di
presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo,
rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un CAF-dipendenti purché
siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare
il conguaglio»;
3) il comma 3 e' abrogato;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione
del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello di presentazione»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo
restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle
dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le
attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente
articolo entro:
a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate
dal contribuente entro il 31 maggio;
b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate
dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate
dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate
dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre»;
3) al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, le parole: «entro il
7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
c) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: «e comunque entro il 7 luglio» sono
soppresse;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le
dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione,
nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le
schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate
dal contribuente entro il 31 maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate
dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate
dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate
dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate
dal contribuente dal 1° al 30 settembre »;
3) alla lettera c-bis), le parole: «il termine previsto» sono
sostituite dalle seguenti: «i termini previsti»;
d) all'articolo 19:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono
trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla
retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il
sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono
versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di
acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il
sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale
effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento
dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte
residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga
immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando
gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle
imposte sui redditi»;
2) al comma 2, le parole: «retribuzione di competenza del mese di
luglio» sono sostituite dalle seguenti: «prima retribuzione utile e
comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a
quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione»;
3) al comma 4, le parole: «a partire dal mese di agosto o di
settembre» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal secondo
mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di
liquidazione»;
4) al comma 6, le parole: «entro il mese di settembre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 10 ottobre».
2. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6-quater, le parole: «entro il 31 marzo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
b) al comma 6-quinquies, le parole: «entro il 7 marzo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
c) dopo il comma 6-quinquies e' aggiunto il seguente:
«6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area
autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli
interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma
6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un
soggetto di cui all'articolo 3, comma 3».
3. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «entro il 15 aprile» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»;
b) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole: «entro il 23 luglio»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».
4. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte
dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai
contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate,
di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175, con scadenza al 28 febbraio, e' effettuata entro il termine
del 16 marzo.
5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2021.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 13, 16, 17 e 19 del
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
(Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa
dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241), come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Modalità e termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori dei redditi
indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere all'obbligo di
dichiarazione dei redditi presentando l'apposita
dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del
due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche:
a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio
sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza
fiscale;
b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un
CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria
all'effettuazione delle operazioni di controllo.
2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo
determinato, nell'anno di presentazione della
dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal
mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese
successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti
purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che
dovrà effettuare il conguaglio. Il personale della scuola
con contratto di lavoro a tempo determinato può adempiere
agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al
sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il
predetto contratto dura almeno dal mese di settembre
dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di
giugno dell'anno successivo.
3.(Abrogato).
4. I coniugi non legalmente ed effettivamente
separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o
d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere
agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità
di cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione
in forma congiunta, purché uno dei coniugi sia in possesso
di redditi indicati nei commi 1 e 3.
4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione
emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare
di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del
credito per il pagamento di somme per le quali e' previsto
il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Non possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi ai sensi del presente articolo:
a) i soggetti obbligati a presentare la
dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto e la dichiarazione di sostituto
d'imposta;
b) i titolari di particolari tipologie di redditi
annualmente individuati con il decreto direttoriale di
approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.
6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi
prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati
conformi a quelli approvati con provvedimento
amministrativo.»
«Art. 16 (Assistenza fiscale prestata dai
CAF-dipendenti). - 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle
attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, provvedono a:
a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via
telematica, il risultato finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, prima della
trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione
dei redditi elaborata e il relativo prospetto di
liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate le dichiarazioni predisposte;
d) conservare le schede relative alle scelte per la
destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31
dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione;
d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione nonché della
documentazione a base del visto di conformità fino al 31
dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione.
1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati,
fermo restando il termine del 10 novembre per la
trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui
all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), del presente articolo entro:
a) il 15 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31
maggio;
b) il 29 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20
giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al
15 luglio;
d) il 15 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al
31 agosto;
e) il 30 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30
settembre.
2. Per le dichiarazioni integrative di cui
all'articolo 14, le comunicazioni, le consegne e le
trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1,
sono effettuate entro il 10 novembre di ciascun anno.
3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal
responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi
di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono
evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
dati indicati nella dichiarazione presentata dal
contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto
conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e
detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle
ritenute d'acconto.
4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e
della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti
delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di
liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti
tramite i propri soci od associati.
4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma
1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:
a) fornire ai CAF, entro cinque giorni,
l'attestazione di ricezione delle comunicazioni.
L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti
dovuti all'impossibilità da parte dell'Agenzia delle
entrate di rendere disponibili le comunicazioni al
sostituto d'imposta; in tali casi i CAF provvedono
autonomamente e con i mezzi più idonei all'invio delle
comunicazioni ai sostituti d'imposta;
b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in
via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le
comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano
richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese
disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della
trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui
al comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente
della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto
d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facoltà e'
riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla
trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto
del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni
deve essere trasmessa in via telematica, entro il 16 marzo
dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF
unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma
6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 22
luglio 1998, n. 322. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le
modalità per la variazione delle scelte da parte dei
sostituti d'imposta;
c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla
ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di
disponibilità dei dati ai sostituti d'imposta.»
«Art. 17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai
propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di
voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarità formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della
trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione
elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti
di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle
scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31
maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20
giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al
15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al
31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30
settembre;
c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via
telematica, entro i termini previsto alla lettera c), il
risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma
4-bis;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione.
Omissis.»
«Art. 19 (Operazioni di conguaglio). - 1. Le somme
risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono
trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla
retribuzione di competenza del mese successivo a quello in
cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di
liquidazione e sono versate nel termine previsto per il
versamento delle ritenute di acconto del dichiarante
relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto
d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale
effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il
pagamento dell'importo complessivamente risultante a
debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni
corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi
dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi
stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte
sui redditi.
2. Le somme risultanti a credito sono rimborsate
mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute
dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque
sulla retribuzione di competenza del mese successivo a
quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di
liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario,
l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo
sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle
ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso
delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli
importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi
successivi dello stesso periodo d'imposta.
3. Le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni
di cui all'articolo 14, sono rimborsate mediante una
corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal
dichiarante nel mese di dicembre, ovvero utilizzando, se
necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate
dal sostituto nello stesso mese.
4. Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire
dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei
dati del prospetto di liquidazione le operazioni di cui al
comma 1 e versano le imposte nei termini previsti per il
versamento delle ritenute.
5. L'importo della seconda o unica rata di acconto e'
trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di
novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente, la
parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il
differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, e'
trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di
dicembre. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto
comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che
lo stesso deve versare.
6. I contribuenti che intendono avvalersi delle
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e
c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
determinano, sotto la propria responsabilità, l'importo
delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione
in sede di dichiarazione ovvero, per la seconda o unica
rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare
al sostituto d'imposta entro il 10 ottobre.».
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attività produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che
corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso
titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che
intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti
alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative, presentano annualmente una
dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai
modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo
1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i
sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a
norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del
citato decreto n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 21,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma
6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la
dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo,
relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di
ciascun anno.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'articolo 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La
conservazione delle attestazioni relative ai versamenti
contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi
speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre
di ciascun anno.
[5. Salvo l'obbligo di presentazione telematica della
dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 2, nonché l'obbligo di presentazione di
dichiarazione unificata di cui all'articolo 3, comma 1,
secondo periodo, i sostituti d'imposta che, durante il
periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce,
abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per
periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un
numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti
unità presentano la dichiarazione di cui al presente
articolo mediante la consegna ad un ufficio della Poste
italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla
base di programmi elettronici forniti o prestabiliti
dall'amministrazione finanziaria.]
[6. Le amministrazioni di cui al primo comma
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono
compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla
fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e
assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello
approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo
1, comma 1, secondo periodo.]
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento può essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalità di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16
marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita
dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter
sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno successivo
a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via
telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e
quelli necessari per l'attività di controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché
quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a
seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui
al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o
non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, può avvenire entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta
di cui al comma 1. Le trasmissioni in via telematica
effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a
tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella
dichiarazione di cui al comma 1. Per ogni certificazione
omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento
euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un
massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi
di errata trasmissione della certificazione, la sanzione
non si applica se la trasmissione della corretta
certificazione e' effettuata entro i cinque giorni
successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la
certificazione e' correttamente trasmessa entro sessanta
giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo,
la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro
20.000.
6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente
nell'area autenticata del proprio sito internet, rende
disponibili agli interessati i dati delle certificazioni
pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati
possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui
all'articolo 3, comma 3.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
(Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
precompilata), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Dichiarazione dei redditi precompilata). -
1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia
delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in
Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti
terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui
all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile
telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai
titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),
c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite
dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti
nell'anno precedente, che può essere accettata o
modificata.».
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 4 del
citato decreto legislativo n. 175 del 2014 come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Accettazione e modifica della dichiarazione
precompilata). - 1. - 3. Omissis
3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà
di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via
telematica la dichiarazione precompilata entro il 30
settembre di ciascun anno senza che questo determini la
tardività della presentazione.
Omissis.»
Si riporta il testo dei commi 25 e 25-bis dell'articolo
78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di
assistenza fiscale e del conto fiscale):
«Art. 78. - Commi 1. - 24. Omissis
25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione
dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonché dei
controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili,
i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese
assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme
pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28
febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per
tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri
accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e
contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
25-bis. Ai fini della elaborazione della
dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle
entrate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonché dei
controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e
le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine
assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto
l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi
integrativi del servizio sanitario nazionale di cui
all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, nonché gli altri fondi comunque
denominati, trasmettono all'Agenzia delle entrate, per
tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto
dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del
comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonché i dati relativi alle
spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a
carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello
stesso testo unico.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 3
del citato decreto legislativo n. 175 del 2014:
«Art. 3 (Trasmissione all'Agenzia delle entrate da
parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese
sostenute dai contribuenti). - 1. - 3-bis. Omissis
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono individuati i termini e le modalità per la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal
reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle
indicate nei commi 1, 2 e 3. Nel caso di omessa, tardiva o
errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente,
si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive
modificazioni.
Omissis.»
Art. 16 ter
Potenziamento dell'amministrazione finanziaria
1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione
amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti
dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un
lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e
dall'altro una più incisiva azione di contrasto dell'evasione
fiscale nazionale e internazionale e delle frodi, anche mediante
mirate analisi del rischio relativo alle partite IVA di nuova
costituzione, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata, nell'ambito
dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali
pubbliche per l'assunzione di nuovo personale, in aggiunta alle
assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente,
anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico
contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, nel limite di un contingente corrispondente a
una spesa non superiore a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a
12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,9 milioni di euro per
l'anno 2022 e a 25,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023.
2. Le risorse derivanti dalle convenzioni stipulate dall'Agenzia
delle entrate con soggetti pubblici o privati dirette a fornire
servizi inforza di specifiche disposizioni normative, certificate dal
collegio dei revisori, confluiscono annualmente, in misura non
superiore al 50 percento della media dei ricavi del triennio
2016-2018, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, in
deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, nell'ambito della quota incentivante di parte variabile
prevista dalla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a valere sulle risorse iscritte
nel bilancio dell'Agenzia stessa. Per le medesime convenzioni non si
applica l'articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento alle
convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, aventi effetti sulla contrattazione decentrata del
personale non dirigenziale i cui accordi sono sottoscritti a
decorrere dall'anno 2020.
3. Al fine di rafforzare le attività istituzionali e, in
particolare, lo svolgimento dei nuovi compiti in materia di contrasto
delle frodi in tema di accise e di diritti doganali, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' autorizzata, nel rispetto dei limiti delle
dotazioni organiche, in deroga alle disposizioni in materia di
concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, a bandire, nell'anno 2020,
procedure concorsuali pubbliche per esami e ad assumere un
contingente massimo di 300 unità di personale non dirigenziale, di
cui 200 unità per profili professionali dell'area II, terza fascia
retributiva, e 100 unità per profili professionali dell'area III,
prima fascia retributiva. A tale fine e' autorizzata la spesa di
8.040.401 euro per l'anno 2020 e di 16.080.802 euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma a decorrere
dall'anno 2021, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli disponibili a legislazione
vigente.
4. A decorrere dall'anno 2020, anche al fine di garantire
l'attuazione delle prioritarie esigenze di controllo e monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica e di analisi e valutazione
della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di
spesa di cui al presente decreto, al fine di garantire il rispetto
dei saldi di finanza pubblica anche in relazione a quanto previsto
all'articolo 59, comma 3, lettera a), del presente decreto, il numero
dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza,
studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 7, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, e'
incrementato di due unità. Per le medesime esigenze di cui al primo
periodo, per potenziare lo svolgimento dei predetti compiti di
controllo e monitoraggio e riorganizzare complessivamente le
competenze ispettive esercitate dal Ministero dell'economia e delle
finanze, e' istituito, nell'ambito del predetto Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello
generale da cui dipende un corpo unico di ispettori. Per tali
finalità sono istituiti ulteriori venti posti di funzione
dirigenziale di livello non generale per i servizi ispettivi di
finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
conseguentemente autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà
assunzionali, a bandire, nel triennio 2020-2022, procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a
venti unità di personale con qualifica di dirigente di livello non
generale. Per le specifiche finalità di monitoraggio delle entrate
tributarie e di analisi e valutazione della politica tributaria
nazionale e internazionale, il numero dei posti di funzione di
livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca
assegnati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 103 del 2019 e' incrementato di una unità, i cui
maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono
compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione
dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano
finanziario. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al
miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle attività a
supporto della politica economica e finanziaria, e' istituito presso
il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze un posto di funzione di livello dirigenziale generale di
consulenza, studio e ricerca, i cui maggiori oneri, al fine di
assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla
soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di
livello non generale equivalente sul piano finanziario.
Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze e' rideterminata nel numero massimo di
64 posizioni di livello generale e, fermo restando il numero delle
posizioni di fuori ruolo istituzionale, di 604 posizioni di livello
non generale. A tale fine e' autorizzata la spesa di 3.680.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2020.
5. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, e' sostituito dal seguente:
«3. Il Ragioniere generale dello Stato presenta annualmente al
Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività
di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini
della successiva trasmissione alla Corte dei conti».
6. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e
all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali,
la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo
7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 2003, n. 227, e' incrementata di 900.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2020.
7. L'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze,
compresa quella degli uffici di diretta collaborazione, e' adeguata
con riferimento alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma
4 mediante uno o più regolamenti che possono essere adottati, entro
il 30 giugno 2020, con le modalità di cui all'articolo 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Con effetto dal 31 marzo 2020, al
comma 1 del predetto articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le parole:
«ha facoltà di richiedere» sono sostituite dalla seguente:
«richiede».
8. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla
seguente: «quarantacinque» e dopo le parole: «nel profilo di area
terza» sono aggiunte le seguenti: «, posizione economica F3»;
b) al terzo periodo, le parole: «euro 1.310.000 annui» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 1.965.000 annui».
9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1130 e' sostituito dal seguente:
«1130. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a
regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità
strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato
disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio
2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in aggiunta alle
vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto del limite dell'attuale
dotazione organica, a bandire, nel triennio 2020-2022, apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato
11 unità di personale di alta professionalità da inquadrare
nell'area terza, posizione economica F3. A tale fine e' autorizzata
la spesa di 240.000 euro per l'anno 2020 e di 480.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio»;
b) il comma 1131 e' abrogato.
10. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce
«Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta
delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella
allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n.114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo
di 3 milioni di euro per l'anno 2020, e' versata al Fondo risorse
decentrate, previsto dall'articolo 76 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto
funzioni centrali-triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n.131 dell'8 giugno 2018, del
Ministero dell'economia e delle finanze, per essere assegnata sulla
base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa.
Dall'anno 2021 il predetto Fondo e' integrato di 1 milione di euro.
11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, 6 e 10, pari a
14.900.401 euro per l'anno 2020, a 18.240.000 euro per l'anno 2021, a
27.480.000 euro per l'anno 2022 e a 31.530.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 12.620.401 euro per l'anno 2020 e a 6.380.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni
di euro per l'anno 2021, a 21,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a
25,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 3-quinquies
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni):
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione
in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - Commi 1. - 3-quater.
Omissis.
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime
delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla
normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
Omissis.».
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche
e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Omissis
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
Omissis.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 59 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalità di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attività svolta
dall'agenzia;
c) le modalità di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per
realizzare i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono
promuovere la costituzione o partecipare a società e
consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile,
abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali
all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite;
a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della
società costituita in base alle disposizioni dell'articolo
10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo
restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
maggioranza delle azioni ordinarie della predetta
società.»
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o
privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
essenziali e misure di incentivazione della produttività).
- 1. - 2. Omissis
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni
pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti
pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso,
consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi,
ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed
ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente degli articoli 7, comma 5,
e 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 giugno 2019, n. 103 (Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze):
«Art. 7 (Competenze del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato). - 1. - 4. Omissis
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e
ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al
presente articolo sono assegnati al Dipartimento sette
posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui
uno per il coordinamento degli uffici di livello non
generale alle dirette dipendenze del Ragioniere generale
dello Stato.
Omissis.»
«Art. 11 (Competenze del Dipartimento delle finanze).
- 1. - 3. Omissis
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e
ricerca connesse a specifici compiti istituzionali del
Direttore generale delle finanze e' assegnato al
Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale
generale con il compito di assicurare anche il supporto
tecnico alle attività del Comitato permanente di cui
all'articolo 3, comma 3, del presente decreto.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli
di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento
dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.
196), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Principi del controllo di regolarità
amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di
regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ha per oggetto gli atti
aventi riflessi finanziari sui bilanci dello Stato, delle
altre amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' svolto dagli
organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti
nei diversi comparti della pubblica amministrazione e, in
particolare, nell'ambito delle proprie competenze
istituzionali, dal Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, attraverso i propri uffici centrali e
periferici e i Servizi ispettivi di finanza pubblica,
nonché dai collegi di revisione e sindacali presso gli
enti e organismi pubblici, al fine di assicurare la
legittimità e proficuità della spesa.
3. Il Ragioniere generale dello Stato presenta
annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una
relazione sull'attività di vigilanza e controllo svolta
dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della
successiva trasmissione alla Corte dei conti.
4. Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in
materia di controllo vigenti per le amministrazioni, gli
organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia
finanziaria e contabile.
5. Il controllo di regolarità amministrativa e
contabile e' volto a garantire la legittimità contabile e
amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e
si svolge in via preventiva o successiva rispetto al
momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti,
secondo i principi e i criteri stabiliti dal presente
decreto.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma
1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a seguito dell'esito
positivo del controllo preventivo di regolarità
amministrativa e contabile, l'atto diviene efficace a
decorrere dalla data della sua emanazione.
7. Il procedimento di controllo e' svolto nei termini
e secondo le modalità previste dal presente decreto.
8. I controlli di cui al presente articolo si
adeguano al processo di dematerializzazione degli atti, nel
rispetto delle regole tecniche per la riproduzione e
conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantirne
la conformità agli originali, secondo la vigente normativa
di riferimento.»
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227
(Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle
finanze):
«Art. 7 (Trattamento economico). - 1. Al Capo di
Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo
determinato con decreto del Ministro, articolato in una
voce retributiva di importo non superiore a quello massimo
del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai
sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n.
165 del 2001, e un emolumento accessorio, da fissare in un
importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del
Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se
più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento
economico spettante.
2. Al capo dell'ufficio del coordinamento
legislativo, ai capi delle due sezioni del predetto
Ufficio, al vice capo di Gabinetto, al responsabile della
segreteria tecnica del Ministro, al capo della segreteria
del Ministro, al capo dell'Ufficio del Vice Ministro ed al
Presidente del collegio di cui all'articolo 4, comma 2,
spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato
con decreto del Ministro articolato in una voce retributiva
di importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e un
emolumento accessorio, da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per
i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole,
integra, per la differenza, il trattamento economico
spettante.
3. Al segretario particolare del Ministro, ai due
esperti di cui all'articolo 10, comma 2, e ai capi delle
segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa,
ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, se
nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni,
spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato
con decreto del Ministro articolato in una voce retributiva
di importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale di livello non generale, esclusa la
retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio
determinato in un importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari
di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i
dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole,
integra, per la differenza, il trattamento economico in
godimento. Al capo dell'ufficio stampa del Ministro,
iscritto nell'apposito albo, e' corrisposto un trattamento
economico conforme a quello previsto dal contratto
collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di
redattore capo. Ai consiglieri di cui all'articolo 3, comma
1, al Consigliere diplomatico ed all'aiutante di campo
spetta una indennità, stabilita con decreto del Ministro,
di importo non superiore al trattamento economico
fondamentale ed accessorio dei dirigenti di seconda fascia
in servizio presso il Ministero.
4. Ai capi degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3,
primo periodo, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che
optino per il mantenimento del proprio trattamento
economico, e' corrisposto un emolumento accessorio
correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura
determinata con decreto del Ministro in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti rispettivamente indicati nei
medesimi commi.
5. Ai dirigenti della seconda fascia, assegnati agli
uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una
retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori
economici massimi attribuiti ai dirigenti del Ministero
nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo
di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per
cento della retribuzione di posizione, a fronte delle
specifiche responsabilità connesse all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione professionale
posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della
qualità della prestazione individuale.
6. Il trattamento economico del personale con
contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, e' determinato
dal Ministro. Tale trattamento, comunque, non può essere
superiore a quello corrisposto al personale dipendente
dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il
relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità
previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di
previsione della spesa del Ministero.
7. Al personale non dirigenziale o a quello con
rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di
diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli
uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, a fronte
delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di
disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti,
nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste
dai responsabili degli uffici, una indennità accessoria di
diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti
retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale
beneficiario della predetta indennità e' determinato dal
Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di
cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, la misura dell'indennità e'
determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
8. Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali
assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto
in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si
applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, in quanto richiamato dall'articolo 14, comma
2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Agli stessi il Ministro, ove ne ravvisi la compatibilità,
può, altresì, assegnare o consentire lo svolgimento di
funzioni anche gestionali di altri uffici affidati alla
loro responsabilità.»
Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività
culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e
disabilità), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei
predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.»
Si riporta il testo dei comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41 (Misure
urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e
integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della
libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli
del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo
dall'Unione europea), come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Supporto all'attività internazionale). -
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 586, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le
attività a supporto dei negoziati europei e
internazionali, il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle
vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della
dotazione organica, a bandire apposite procedure
concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a
quarantacinque unità di personale di alta professionalità
da inquadrare nel profilo di area terza, posizione
economica F3. Le procedure concorsuali di cui al primo
periodo si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui
all'articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti
dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro
220.000 per l'anno 2019 e ad euro 1.965.000 annui a
decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.
232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo
periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto
articolo 1. Per le medesime finalità di cui al primo
periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze
di cui all'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.
227, e' incrementata di 800.000 euro per ciascuno degli
anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a
800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Omissis.»
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 13-ter.
Art. 17
Imposta di bollo
sulle fatture elettroniche
1. All'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di
ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate
comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare
dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino
all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in
tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.»;
b) al quarto periodo: le parole «di cui al primo periodo, salvo
quanto previsto dal terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui al presente articolo».
1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei
contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il
limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di
bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due
versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16
giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 12-novies del citato
decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12-novies (lmposta di bollo virtuale sulle
fatture elettroniche). - 1. Ai fini del calcolo
dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle
fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di
interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate
integra le fatture che non recano l'annotazione di
assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo
periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di
procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati
nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini
di cui al periodo precedente, restano applicabili le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di ritardato,
omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate
comunica al contribuente con modalità telematiche
l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa
dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo,
nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del
mese antecedente a quello dell'elaborazione della
comunicazione; se il contribuente non provvede al
pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede
all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Le disposizioni
di cui al presente articolo, si applicano alle fatture
inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di
interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212,
della legge n. 244 del 2007. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure
per il recupero dell'imposta di bollo non versata e
l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le
amministrazioni interessate provvedono alle attività
relative all'attuazione del presente comma nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
Art. 18
Modifiche al regime dell'utilizzo del contante
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il
divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti
alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il
predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di
1.000 euro.»;
b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma
1, e' fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a
decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai
sensi del comma 1, e' fissato a 1.000 euro.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 49 e 63 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo nonché della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei
titoli al portatore). - 1. E' vietato il trasferimento di
denaro contante e di titoli al portatore in euro o in
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti
diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il
valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o
superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al
predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, e'
vietato anche quando e' effettuato con più pagamenti,
inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente
frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il
tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di
moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi
quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il
trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari
bancari e finanziari avviene mediante disposizione
accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai
medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere
dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere
il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La
comunicazione da parte del debitore al creditore della
predetta accettazione produce gli effetti di cui
all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei
casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo
1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia e' di 1.000
euro.
3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento
in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione
prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, la soglia e' di 3.000 euro.
3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31
dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di
cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A
decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la
predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono
rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti
della clausola di non trasferibilità. Il cliente può
richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi
pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine
del traente possono essere girati unicamente per l'incasso
a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari
sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere
richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di
non trasferibilità.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia
cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il
ritiro della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale
richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno
circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di
bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le
comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a
Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice
fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli
di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che
abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o
cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano
presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità
tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce
prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di
procedura penale.
12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
disposizione e' ammessa esclusivamente l'emissione di
libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed e'
vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o
postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal
portatore entro il 31 dicembre 2018.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo,
concernenti la circolazione del contante e le modalità di
circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai
trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane
S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di
pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi
effettuati in proprio o per il tramite di vettori
specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).
14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi
di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A.,
SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che
operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1,
CAP.
15. Restano ferme le disposizioni relative ai
pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici
e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri
soggetti. E' altresì fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 494 del codice di procedura civile.»
«Art. 63 (Inosservanza delle disposizioni di cui al
Titolo III). - 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle
violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi
1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le
violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a
importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione
minima e' pari al 10 per cento dell'importo trasferito in
violazione della predetta disposizione. La disposizione di
cui al presente comma si applica qualora ricorrano le
circostanze di minore gravità della violazione, accertate
ai sensi dell'articolo 67.
1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale,
applicabile ai sensi del comma 1, e' fissato a 2.000 euro.
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1°
gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del
comma 1, e' fissato a 1.000 euro.
2. La violazione della prescrizione di cui
all'articolo 49, comma 12, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.
3. La violazione del divieto di cui all'articolo 50,
comma 1, e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
4. La violazione del divieto di cui all'articolo 50,
comma 2, e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51,
comma 1, del presente decreto e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente
articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro,
la sanzione e' quintuplicata nel minimo e nel massimo
edittali.
7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del
presente articolo, che riguardino importi superiori a
50.000 euro, la sanzione minima e massima e' aumentata del
50 per cento.»
Art. 19
Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini
ed istituzione di premi speciali per il cashless
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 540, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «I
premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente
per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono
assoggettati ad alcun prelievo erariale.»;
b) il comma 542 e' sostituito dal seguente: «542. Al fine di
incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte
dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono
istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non
superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni
aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui
al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che
consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento
sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma,
prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo,
anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di
cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di
garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei
premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla
gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18
del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, e' incrementato
di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. I fondi per le
spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle
amministrazioni che sostengono i relativi costi.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dei commi 540 e 542 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dal
presente articolo e dall'articolo 20 della presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 539. Omissis.
540. A decorrere dal 1° luglio 2020 i contribuenti,
persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello
Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori
dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione,
presso esercenti che trasmettono telematicamente i
corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono
partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel
quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare
all'estrazione e' necessario che i contribuenti, al momento
dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria,
individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle
entrate, adottato ai sensi del comma 544, all'esercente e
che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati
della singola cessione o prestazione, secondo le modalità
di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Nel caso in cui
l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire
il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale
circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del
sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni
sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo
della guardia di finanza nell'ambito delle attività di
analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non
concorrono a formare il reddito del percipiente per
l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non
sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
541. Omissis
542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti
di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il
provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi
speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore
a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni
aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai
soggetti di cui al predetto comma che effettuano
transazioni attraverso strumenti che consentano il
pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono,
altresì, stabilite le modalità attuative del presente
comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare
complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato
le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di
servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le
risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi
e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla
gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, e' incrementato di 50 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020. I fondi per le spese
amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle
amministrazioni che sostengono i relativi costi.
Omissis.»
Art. 20
Lotteria degli scontrini
1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del presente
decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio»;
b) al secondo periodo, le parole: «codice fiscale» sono sostituite
dalle seguenti: «codice lotteria, individuato dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con
l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544,»;
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nel caso in
cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il
codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella
sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia
delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle
entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle
attività di analisi del rischio di evasione».
Riferimenti normativi
Il testo così come modificato anche dal presente
articolo del comma 540 dell'articolo 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 19.
Art. 21
Certificazioni fiscali
e pagamenti elettronici
1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82,
dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i seguenti: «2-sexies. La
piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata
anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti
elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti
privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della
piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.».
1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, e' inserito il seguente:
«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che adottano
sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e
altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli
2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la
sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi
all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione
telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai
corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i
termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche
dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per
l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei
dati».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di
cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID
mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di
connettività, una piattaforma tecnologica per
l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento
abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti
di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti
interessati all'operazione in tutta la gestione del
processo di pagamento.
2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca
d'Italia, sono determinate le modalità di attuazione del
comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le
informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di
pagamento di cui al medesimo comma.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia
delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera
progressiva, le modalità tecniche per l'effettuazione dei
pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma
di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma
2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma
2 può essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3.
3-bis.
3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attività previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo
n. 127 del 2015 come modificato dalla presente legge e'
riportato nelle Note all'art. 15.
Art. 22
Credito d'imposta su commissioni
pagamenti elettronici
1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta
un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni
addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito,
di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605.
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta altresì per
le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri
strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1,4 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta per le
commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di
servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020,
a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta
precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)
n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del
regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore
agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
4. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di
sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
testo unico delle imposte sui redditi.
5. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i
sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-bis trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie
a controllare la spettanza del credito d'imposta. Al fine di tutelare
la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la
Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, individua le modalità e i criteri con cui gli
operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti,
mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi
alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle
comunicazioni di cui al comma 5.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del sesto comma
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei
contribuenti):
«Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - 1.
- 5. Omissis.
Le banche, la società Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
società di gestione del risparmio, nonché ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale.
Omissis.».
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 13-ter.
Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato nella
G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del
27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno
2014, n. L 190.
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 2.
Si riporta il testo vigente degli articoli 61 e 109,
comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.»
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. - 4. Omissis.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o
beni produttivi di proventi computabili e ad attività o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Omissis.»
Art. 23
(Soppresso)
Art. 24
Proroga gare scommesse e Bingo
1. Al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie
misure preventive e di contrasto dell'infiltrazione mafiosa, in
particolare in relazione alla composizione azionaria delle società
concorrenti e al rafforzamento della responsabilità in vigilando e
in eligendo da parte dei concessionari nelle filiere di riferimento,
all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole «da indire entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle
parole «da indire entro il 30 giugno 2020», le parole «e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2020», le parole «euro 6.000» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 7.500» e le parole «euro 3.500» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 4.500».
2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n.147,
le parole «anni dal 2013 al 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«anni dal 2013 al 2020» e le parole «entro il 30 settembre 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 1048 dell'articolo 1
della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 1047. Omissis.
1048. Al fine di contemperare i principi secondo i
quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo
procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di
perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle
scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi,
ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto
distributivo, anche a seguito dell'intesa sancita in sede
di Conferenza unificata, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 giugno
2020 le relative concessioni alle condizioni già previste
all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, con un introito almeno pari a 410 milioni di euro. A
tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità
dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo
1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché
dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove
concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020, a
fronte del versamento della somma annuale di euro 7.500 per
diritto afferente ai punti vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di
euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita
aventi come attività accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici.
Omissis.»
Si riporta il testo del comma 636 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014), come modificato dalla presente
legge:
«636. Al fine di contemperare il principio di fonte
comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno
attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza,
secondo procedure di selezione concorrenziale con
l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di
gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale
allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a
queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 30
settembre 2020, con un introito almeno pari a 73 milioni di
euro a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per
il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri
direttivi:
a) introduzione del principio dell'onerosità delle
concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e
fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima
corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;
b) durata delle concessioni pari a nove anni, non
rinnovabile;
c) versamento della somma di euro 7.500, per ogni
mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni,
oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai
quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza
che intenda altresì partecipare al bando di gara per la
riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero
frazione di mese di proroga del rapporto concessorio
scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della
nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la
sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo
1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche
successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e
il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo
della proroga fatta eccezione per i concessionari che,
successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino
nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei
locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro
imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure
di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro
immobile, situato nello stesso comune, nel quale
trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli;
d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della
somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di
sottoscrizione della concessione;
d-bis) possibilità di partecipazione per i
soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco
in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi
la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed
efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le
disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato;
e) determinazione nella somma complessiva annua di
euro 300.000 dell'entità della garanzia bancaria ovvero
assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata
della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale,
durante l'intero arco di durata della concessione, per il
mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei
livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni
convenzionali pattuite.»
Art. 25
Termine per la sostituzione
degli apparecchi da gioco
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1098,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 943,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato
comma 1098, le parole «dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145» e le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «entro i successivi dodici mesi».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 1098
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018:
«Art. 1. - Commi 1. - 1097. Omissis.
1098. Ferma restando la riduzione del numero dei
nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, prevista dall'articolo 6-bis, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: « dopo il 31 dicembre 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2019 » e
le parole: « tali apparecchi devono essere dismessi entro
il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «
tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre
2020 ». Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da
ambiente remoto non possono presentare parametri di
funzionamento superiori ai limiti previsti per gli
apparecchi attualmente in esercizio.
Omissis.»
Si riporta il testo del comma 943 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 942. Omissis
943. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' disciplinato il processo di evoluzione
tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo
110, comma 6, lettera a), non possono più essere
rilasciati decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145; tali apparecchi devono essere
dismessi entro i successivi dodici mesi. A partire dal 1º
gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per
apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente
remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura
non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31
luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le
modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della
diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei
nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del
relativo pagamento sono definiti con il citato decreto
ministeriale.
Omissis.»
Art. 26
Prelievo erariale unico sugli apparecchi
da intrattenimento
1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata,
rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote
previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come
modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del
7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dei commi 6 e 7
dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza):
«Art. 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da
gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati,
autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di
apparecchi da gioco, e' esposta in luogo visibile una
tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata
dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella
quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche
quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel
pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti
specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo
deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo
della singola partita ovvero quello orario.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6
e 7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali
o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei
circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli
articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di
cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformità
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilità, che consentono al giocatore la
possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei
singoli apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione
della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di
mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di
ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da
destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalità di
riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli
esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla
raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli
apparecchi di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni
per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor
attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità
fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
volte il costo della partita;
[b) quelli automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si
attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di
valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di
euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento
sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che
possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua
conclusione, il prolungamento o la ripetizione della
partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio
2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono
essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo
14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per
essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio
2004, tali apparecchi non possono consentire il
prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne
sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il
gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli
apparecchi restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni;]
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica,
mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i
quali la durata della partita può variare in relazione
all'abilità del giocatore e il costo della singola partita
può essere superiore a 50 centesimi di euro;
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici
differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c),
attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri
strumenti elettronici di pagamento e che possono
distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i
quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di
denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
Omissis.».
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 9
del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96
(Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e
delle imprese):
«Art. 9 (Divieto di pubblicità giochi e scommesse).
- 1. - 5. Omissis
6. La misura del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e
lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25
per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme
giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per
cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019,
nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel
6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente del comma 1051
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018:
«Art. 1. - Commi 1. - 1050. Omissis.
1051. Le misure del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e
b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 2,00
per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli
apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1°
gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate destinata
alle vincite (pay-out) e' fissata in misura non inferiore
al 68 per cento e all'84 per cento, rispettivamente, per
gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a)
e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per
l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite
sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
27 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni):
«Art. 27 (Disposizioni in materia di giochi). - 1.
Omissis
2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole "di 1,35 per gli
apparecchi di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera
a)".
Omissis.»
Art. 27
Registro unico degli operatori
del gioco pubblico
1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità
organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco
illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio
dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e' istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro
unico degli operatori del gioco pubblico.
2. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i
soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed e'
obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata
in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso
previsti.
3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di
operatori:
a) i soggetti:
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli
apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e
b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la predetta
Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui
all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il
codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22
gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9
febbraio 2010;
b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli
apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì
proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773;
c) i produttori e i proprietari degli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, nonché i possessori o i detentori a qualsiasi
titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che
possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita;
d) i concessionari del gioco del Bingo;
e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non
sportivi e su eventi simulati;
f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su
eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi
pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta
scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma
643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma
926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti di
raccolta ad essi collegati;
g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a
totalizzatore;
h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e
dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
i) i concessionari del gioco a distanza;
l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a
distanza;
m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di
piattaforme per eventi simulati;
n) le società di corse che gestiscono gli ippodromi;
o) gli allibratori;
p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al
presente comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali
continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra
attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, che determina altresì per tali soggetti la somma da
versare annualmente ai sensi dei commi 4 e 4-bis, in coerenza con i
criteri ivi indicati, in relazione alle categorie di soggetti di cui
al presente comma.
4. L'iscrizione al Registro e' disposta dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti,
delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie
ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione
antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto
versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a:
a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a),
numero 3), c), numero 3), f), h), l);
b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a),
numero 2), c) numero 2), o);
c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a),
numero 1), c) numero 1) ed m);
d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n)
ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b), d),
g) ed i).
4-bis. I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti
al versamento di una sola somma d'iscrizione. I soggetti che svolgono
più ruoli nell'ambito della filiera del gioco sono tenuti al
versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie
in cui operano.
5. L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
6. L'omesso versamento della somma di cui al comma 4 può essere
regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il
versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un
importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di
ritardo.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di
natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione
ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle
modalità di effettuazione del versamento di cui al comma 4.
8. L'esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di
gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e
l'impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere
rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di
gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso
di violazione del divieto e' dovuta la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale e' risolto di
diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima
violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della
concessione.
10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro di cui al
comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all'entrata in
vigore del decreto di cui al comma 7, l'elenco di cui all'articolo 1,
comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato
dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e'
abrogato.
Riferimenti normativi
Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del citato regio
decreto n. 773 del 1931 e' riportato nelle Note all'art.
26.
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001):
«Articolo 38 (Nulla osta rilasciato
dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da
divertimento e intrattenimento). - 1. - 4. Omissis
5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui
al comma 3 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003
richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3,
precisando in particolare il numero progressivo di ogni
apparecchio o congegno per il quale la richiesta e'
effettuata nonché gli estremi del nulla osta del
produttore o dell'importatore ad essi relativo.
Omissis.»
Il testo del comma 7 dell'articolo 110 del citato regio
decreto n. 773 del 1931 e' riportato nelle Note all'art.
26.
Si riporta il testo del comma 643 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015):
«Art. 1. - Commi 1. - 642. Omissis.
643. In attesa del riordino della materia dei giochi
pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11
marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali
più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1°
gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre
2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro
in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi,
anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore
nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in
considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore e'
l'offerente e che il contratto di gioco e' pertanto
perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo
la legislazione nazionale, e' consentito regolarizzare la
propria posizione alle seguenti condizioni:
a) non oltre il 31 gennaio 2016 i soggetti
inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo
il modello reso disponibile nel sito istituzionale
dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2016, una dichiarazione di
impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la
domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi
dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di
collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno
dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse,
con il contestuale versamento mediante modello F24 della
somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento
anche solo della prima rata di cui alla lettera e);
b) le domande sono sottoscritte dal titolare
dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le
scommesse di cui all'alinea. Si considerano tempestive
anche le domande delle quali una copia dell'originale
risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio
2016, con la copia del modello di versamento quietanzato,
all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2016 nel
sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli;
c) le domande recano altresì l'esplicito impegno
di sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, non oltre il 29 febbraio 2016, del disciplinare
di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia,
recante condizioni e termini appositamente coerenti con
quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la
raccolta delle scommesse e con il regime di
regolarizzazione;
d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito
dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle
scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura
territorialmente competente le domande pervenute, nonché
la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei
prescritti requisiti;
e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il
versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni,
dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016
e per i quali non sia ancora scaduto il termine di
decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità
previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari
importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30
novembre 2016;
f) gli atti di accertamento e di irrogazione di
sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono
effetto a condizione che l'imposta versata per la
regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto
degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello
in essi indicato;
g) con la presentazione della domanda al titolare
dell'esercizio ovvero del punto di raccolta e' riconosciuto
il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza,
nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la
raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta,
anche per conto di uno degli attuali concessionari;
h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di
raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di
mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo
88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931
ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate
di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della
licenza dispone la chiusura dell'esercizio;
i) con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, pubblicato nel sito
istituzionale dell'Agenzia entro il 15 gennaio 2016, sono
adottate le disposizioni attuative del presente comma, ivi
incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai
soggetti che si regolarizzano ai sensi del presente comma
l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse
raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al
totalizzatore nazionale.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente del comma 926 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
«Art. 1. - Commi 1. - 925. Omissis
926. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito
entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione
di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi
successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque
offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per
conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza
essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto
che, in tale caso, il giocatore e' l'offerente e che il
contratto di gioco e' pertanto perfezionato in Italia e
conseguentemente regolato secondo la legislazione
nazionale, e' consentito regolarizzare la propria posizione
alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo
articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale
fine, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole:
«31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5
gennaio 2016»;
b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28
febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio
2016»;
c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola:
«2015», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente:
«2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo»;
d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1º
gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio
2016».
Omissis.»
Si riporta il testo vigente degli articoli 86 e 88 del
citato regio decreto n. 773 del 1931:
«Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza
del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande,
pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in
cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra,
liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale
pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o
stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e
simili.
Per la somministrazione di bevande alcooliche presso
enti collettivi o circoli privati di qualunque specie,
anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli
soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si
applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di
cui al primo comma.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, la licenza e' altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione,
anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o
pubblici diversi da quelli già in possesso di altre
licenze di cui al primo o secondo comma o di cui
all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree
aperte al pubblico od in circoli privati.»
«Art. 88. - 1. La licenza per l'esercizio delle
scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti
concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di
altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di
organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a
soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di
autorizzazione in forza della stessa concessione o
autorizzazione.».
Art. 28
Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione
1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di
pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della
criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli
operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al
trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel
territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di
telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con
vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza
od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso.
L'inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo comporta
l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli
operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative
pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per
ciascuna violazione accertata. La sanzione prevista dal presente
comma e' applicata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli avente competenza per il luogo nel quale e' situato il
domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o più provvedimenti
interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al
presente articolo e la relativa decorrenza. I commi da 29 a 31
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.
Art. 29
Potenziamento dei controlli in materia di giochi
1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire
l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare
l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali in elusione del
monopolio pubblico del gioco, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
e' autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo
destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo
non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' costituito il fondo e
disciplinato il relativo utilizzo. Il personale appartenente
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzato ad effettuare
operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano
scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine di
acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in
materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di
gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la
disposizione del precedente periodo si applica altresì alla Polizia
di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di
finanza, ciascuno dei quali, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto
dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti
strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste
le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo di cui
al primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal
predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al presente
articolo siano riversate al fondo medesimo.
2. All'articolo 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il
comma 1 e' abrogato.
Riferimenti normativi
Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del citato regio
decreto n. 773 del 1931 e' riportato nelle Note all'art.
26.
Art. 30
Disposizioni relative all'articolo 24
del decreto-legge n. 98 del 2011
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o
condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei
quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno
commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. All'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole «ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia
riferita al coniuge non separato» sono sostituite dalle seguenti:
«ovvero l'imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per le
società partecipate da fondi di investimento o assimilati, al
titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore
generale della società di gestione del fondo».
2-bis. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A seguito
dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli enti
territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici,
strumentali delle regioni, oggetto di preventiva comunicazione da
parte di ciascuna regione alla società di gestione del risparmio di
cui al comma 1 e al Ministero dell'economia e delle finanze, e'
riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari almeno
al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo;
compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi
gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1,
la restante parte del valore e' corrisposta in denaro».
2-ter. Al comma 8-ter dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La
totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione
degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli
enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione,
trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e' destinata alla
riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o
comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di
investimento».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dei commi 25 e 28
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Norme in materia di gioco). - 1. - 24.
Omissis
25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza
pubblica ne' ottenere il rilascio o rinnovo o il
mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici
il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o
negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto
responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni
in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato,
anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno
dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316,
317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis,
644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se
commesso all'estero, per un delitto di criminalità
organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da
attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al
soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura
superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da
persone fisiche che risultino condannate, anche con
sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei
predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare o di
rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui
ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la
condanna, ovvero l'imputazione sia riferita al coniuge non
separato o, per le società partecipate da fondi di
investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante
legale o negoziale ovvero al direttore generale della
società di gestione del fondo.
26. - 27-bis. Omissis
28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252, non possono essere titolari o condurre
esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei
quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui
confronti sussistono le situazioni ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. E'
altresì preclusa la titolarità o la conduzione di
esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei
quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento del
quale e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 88
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a società o
imprese nei cui confronti e' riscontrata la sussistenza di
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Omissis.».
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
80 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. - 3. Omissis.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Omissis.».
Si riporta il testo dei commi 4 e 8-ter dell'articolo
33 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione
del patrimonio immobiliare). - 1. - 3. Omissis.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater può essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa società di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma
8-ter da parte degli enti territoriali nonché da parte
degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle
regioni, oggetto di preventiva comunicazione da parte di
ciascuna regione alla società di gestione del risparmio di
cui al comma 1 e al Ministero dell'economia e delle
finanze, e' riconosciuto in favore dell'ente conferente un
ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto
dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la
pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti
dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1,
la restante parte del valore e' corrisposta in denaro.
5. - 8-bis. Omissis
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del
debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la società di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, con le modalità di cui all'articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprietà dello Stato non utilizzati per finalità
istituzionali, nonché diritti reali immobiliari. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Le
società controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
a tali fondi di immobili di proprietà. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con
le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
governo territoriale interessati. Ai fondi di cui al
presente comma possono conferire beni anche i soggetti di
cui al comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con
apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni
urbanistiche non compatibili con le strategie di
trasformazione urbana. La totalità delle risorse
rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli
immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e
degli enti pubblici, anche economici, strumentali di
ciascuna regione, trasferiti ai fondi di cui al presente
comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'ente e,
solo in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento.
Omissis.»
Art. 31
Omesso versamento dell'imposta unica
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed
illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore
del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore ed evitare
fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i poteri e
le competenze del Questore, nonché i divieti di offerta al pubblico
di gioco in assenza di concessione statale o di autorizzazione di
pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed amministrative
previste, e' disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al
pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che
gestisce il punto di vendita risulti debitore dell'imposta unica di
cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, in base ad una
sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa.
La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della
sentenza di condanna. La presente disposizione si applica altresì ai
punti vendita dei soggetti per conto dei quali l'attività e'
esercitata, che risultino debitori dell'imposta unica di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, anche in via solidale
con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l'invito al
pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per
effetto della sentenza di condanna e l'intimazione della chiusura se,
decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto
pagamento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo
il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere
all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura
dell'esercizio, il soggetto sanzionato e' punito con la sanzione
amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla
chiusura dell'esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza
favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme
dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal suo
deposito.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito
dell'attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei
soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino
inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a
titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta
giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo
periodo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'escussione
delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il
soggetto obbligato e' tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta
giorni dall'escussione, a pena di decadenza della concessione.
Riferimenti normativi
Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 recante
«Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 288» e' pubblicato nella Gazz. Uff.
3 febbraio 1999, n. 27.
Capo III
Ulteriori disposizioni fiscali
Art. 32
Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019,
causa C-449/17
1. All'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
«a titolo personale» sono aggiunte le seguenti: «. Le prestazioni di
cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida
automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i
veicoli delle categorie B e C1;».
1-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 7
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al
2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di
cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze;
b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. (soppresso).
3. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai
contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente articolo, per effetto della sentenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019, causa C-449/17.
4. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, e' abrogata la lettera q). Per le prestazioni
didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le
autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi
mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8
della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di
cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle
relative discipline.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal
1° gennaio 2020.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - 1. Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni
similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di
riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei
titoli nonché il servizio di gestione individuale di
portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le
negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e
l'amministrazione nonché il servizio di gestione
individuale di portafogli. Si considerano in particolare
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri
strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le
relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
o di valute determinate in funzione di tassi di interesse,
di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative
opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su
indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24
marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
le politiche giovanili e le attività sportive del 22
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonché quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
10);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso
quello rappresentato da certificati in oro, anche non
allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81,
comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se
il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,
analoga opzione può essere esercitata per le relative
prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si
intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di
peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore
ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a
900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle
Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base
delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonché le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte
ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a
favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale;
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono
escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate
individualmente;
17);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonché da società di mutuo soccorso con personalità
giuridica e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale compresa la somministrazione di medicinali,
presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura
rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventù, e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del
Terzo settore di natura non commerciale, comprese le
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla
fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite
da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a
materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo
precedente non comprendono l'insegnamento della guida
automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di
guida per i veicoli delle categorie B e C1;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e
di plasma sanguigno;
25);
26);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis);
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di
assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e
simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da
enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del
Terzo settore di natura non commerciale;
27-quater) le prestazioni delle compagnie
barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto
1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto
beni acquistati o importati senza il diritto alla
detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli
articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate
dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna.
Omissis.».
Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della legge
n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 16.
- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 13 ter.
Il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 127 del 2015 e' riportato nelle Note
all'art. 15.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge
10 maggio 1976, n. 249 (Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, concernente
misure urgenti in materia tributaria):
«Art. 8. - Con i decreti del Ministro per le finanze
può essere stabilito nei confronti di determinate
categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto
l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni
operazione per la quale non e' obbligatoria la emissione
della fattura. L'obbligo può essere imposto anche per
limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di
controllo dell'applicazione del tributo.
Con i medesimi decreti sono determinati le
caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per
il rilascio nonché tutti gli altri adempimenti atti ad
assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente
comma.
I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre
mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
All'accertamento delle violazioni provvedono la
guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione
si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad
emettere la ricevuta fiscale.
[Chiunque forma, in tutto o in parte o altera
stampati, documenti o registri previsti nei decreti di cui
al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne
facciano uso, al fine di eludere le disposizioni della
presente legge nonché quelle degli stessi decreti, e'
punito con la reclusione da sei a tre anni. Alla medesima
pena soggiace chi, senza avere concorso nella
falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini].
Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di
pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di
emissione della ricevuta fiscale o di emissione del
documento stesso con indicazione del corrispettivo in
misura inferiore a quella reale, può essere ordinata
dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della
imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza
pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla
presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la
sospensione della licenza o dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività svolta, per un periodo non
inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese.».
La legge 26 gennaio 1983, n. 18 recante «Obbligo da
parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta
sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale
mediante l'uso di speciali registratori di cassa» e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1983, n. 29.
Art. 32-bis Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 giugno 2019, causa C-291/18 (direttiva 95/7/CE). Modifiche all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 28 1. All'articolo 2, comma 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «le piattaforme e» sono soppresse; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le precedenti disposizioni non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 2 della
legge 18 febbraio 1997, n. 28 (Norme di recepimento della
direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia
d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali,
e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo
relativa ai contratti bancari e finanziari), come
modificato dalla presente legge:
«Art.2 (Razionalizzazione e semplificazioni relative
ai traffici internazionali). - 1. - 3. Omissis
4. Agli effetti di cui all'articolo 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per navi destinate all'esercizio
di attività commerciali devono intendersi anche i
galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i
pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le
chiatte nonché i galleggianti mobili o sommergibili
destinati alla attività di ricerca e di sfruttamento del
suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta ne' e'
consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Le
precedenti disposizioni non si applicano alle piattaforme
ancorate a terra con struttura emersa destinata alla
coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione,
alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di
giacimenti di idrocarburi in mare.».
Art. 32-ter
Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti
igienico-sanitari
1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quater) e'
aggiunto il seguente:
« 1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile
compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette
mestruali ».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Riferimenti normativi
Si riporta la parte II-bis della Tabella A del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
come modificato dalla presente legge:
«Tabella A - Parte II-bis
Parte II-bis
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20),
21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore
dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da
cooperative sociali e loro consorzi;
1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi,
origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione;
piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e
salvia (v. d. ex 12.07);
1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale
e lagunare;
1-quater) tartufi freschi o refrigerati;
1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene
femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o
lavabili; coppette mestruali.».
Art. 32-quater
Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti
a società semplici
1. I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono
percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente
applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti
alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle società
e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a),
b) e c), del medesimo testo unico:
a) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione
dell'articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla
formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro
ammontare;
b) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione
dell'articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla
formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento
del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in
relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non
relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo
d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. La ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, di cui
al comma 1, lettera c), del presente articolo e' operata dalle
società ed agli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli
utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari
alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla
società di gestione accentrata, e' applicata, in luogo della
ritenuta di cui al periodo precedente, un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime
condizioni.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 47 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
«Art. 47 (Utili da partecipazione). -1. - 6. Omissis
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per
la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
Omissis.».
Il testo del comma 1 dell'articolo 73 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e'
riportato nelle Note all'art. 13-bis.
Si riporta il testo vigente degli articoli 59, 65 e 89
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986:
«Art. 59 (Dividendi). -1. Gli utili relativi alla
partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e
degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi
ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo
44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella
misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio
in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto
non diversamente previsto dal periodo precedente.
[2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla
lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 non concorrono alla
formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui
sono percepiti, in quanto esclusi, limitatamente al 60 per
cento del loro ammontare.]»
«Art. 65 (Beni relativi all'impresa). -1. Per le
imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si
considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85, a quelli
strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai
crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i
beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra
le attività relative all'impresa nell'inventario tenuto a
norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di
cui al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi
all'impresa solo se indicati nell'inventario; per i
soggetti indicati nell'articolo 66, tale indicazione può
essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili
ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.
2. Per le società in nome collettivo e in
accomandita semplice si considerano relativi all'impresa
tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito
nel comma 3 per le società di fatto.
3. Per le società di fatto si considerano relativi
all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma
1 dell'art. 53, i crediti acquisiti nell'esercizio
dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri
a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali
per l'esercizio dell'impresa.
3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa
individuale provenienti dal patrimonio personale
dell'imprenditore e' riconosciuto, ai fini fiscali, il
costo determinato in base alle disposizioni di cui al
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le
attività relative all'impresa nell'inventario di cui
all'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per le imprese
di cui all'articolo 79, nel registro dei cespiti
ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono
calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data
dell'iscrizione.»
«Art. 89 (Dividendi ed interessi). -1. Per gli utili
derivanti dalla partecipazione in società semplici, in
nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dell'articolo 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo
47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il
reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto
esclusi dalla formazione del reddito della società o
dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.
La stessa esclusione si applica alla remunerazione
corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei
finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente
erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in
sede di accertamento.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni detenuti per la
negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono
percepiti.
3. Verificandosi la condizione dell'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma
2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni
derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da
quelli residenti o localizzati in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri
di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o
localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma
3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione indicata nel medesimo
articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai
soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti
dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il
reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto
esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o
dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare,
a condizione che sia dimostrata, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-bis,
comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2,
lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, e'
riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2
dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato,
ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli
utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in
ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione alla quota
imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta
italiana relativa a tali utili. Ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito
d'imposta di cui al periodo precedente e' computato in
aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e'
stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in
aumento del reddito complessivo, si può procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di
partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni
di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, in
società residenti all'estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di
tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione indicata nella lettera b)
del comma 2 dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo
articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1,
deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da
parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma
3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il
loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.
3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica
anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti
finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9,
lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota
di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;
b) alle remunerazioni delle partecipazioni al
capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti
dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma
3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento
della quota di esse non deducibile nella determinazione del
reddito del soggetto erogante.
3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del
comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni
provenienti da una società che riveste una delle forme
previste dall'allegato I, parte A, della direttiva
2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non
inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un
anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro
dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di
una convenzione in materia di doppia imposizione sui
redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori
dell'Unione europea;
b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza
possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero
che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a
una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della
citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che
sostituisca una delle imposte indicate.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
46 e 47, ove compatibili.
5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in
base a contratti «pronti contro termine» che prevedono
l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a
formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva
o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a
termine, al netto degli interessi maturati sulle attività
oggetto dell'operazione nel periodo di durata del
contratto, concorre a formare il reddito per la quota
maturata nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i
conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto.».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi):
«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). -1. Le società e
gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in
qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui
all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a
persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni
qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e
c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo
unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e
dai contratti di associazione in partecipazione di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo
unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65
del medesimo testo unico. La ritenuta e' applicata altresì
dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui
redditi e dalle società in nome collettivo e in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5
del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai
contratti di associazione in partecipazione previsti nel
precedente periodo, corrisposti a persone fisiche
residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai
sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo
del patrimonio netto si assume il valore individuato nel
comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico.».
Art. 32-quinquies
Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere
di urbanizzazione
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di
cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della provincia
autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia
per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di
allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate
all'edilizia abitativa agevolata in attuazione delle convenzioni di
cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale n. 13 del 1998.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 300.000
euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
della citata legge n. 212 del 2000:
«Art. 1 (Principi generali). -1. Omissis.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria può essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
Omissis.».
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 13-ter.
Art. 32-sexies
Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli
ex ospedali psichiatrici
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, destinato alla
ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture
degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999 ai sensi della
legge 13 maggio 1978, n. 180, nel pieno rispetto del carattere
storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della salute e con il Ministro per i beni e le
attività culturali e per il turismo, sono individuate le strutture
destinatarie degli interventi e sono stabiliti le modalità e i
criteri per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030, al
cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
La legge 13 maggio 1978, n. 180 recante "Accertamenti e
trattamenti sanitari volontari e obbligatori" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 16 maggio 1978, n. 133.
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 13-ter.
Art. 33
Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici
1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del
26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena,
Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni,
Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione
dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26
dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i predetti versamenti,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro
il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante
rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari
importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti
tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della
sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 9,2 milioni di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 107 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«Art. 2. - Commi 1. - 106. Omissis
107. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 e' aggiunto il
seguente:
"7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza,
le regioni completano gli interventi di ricostruzione e
sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni
del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante la
vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai
commissari delegati";
b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: "alla
fine dello stato di emergenza" sono sostituite dalle
seguenti: "al 31 dicembre 2012";
c) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Misure per i territori
interessati dal sisma del dicembre 2000) - 1. Alla
cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito
del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni
della provincia di Terni, continuano ad applicarsi
l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 22
dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6
dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro
dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile»;
d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' inserito il
seguente:
«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza,
i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5
milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche
del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono
assegnati annualmente per il quinquiennio 2008-2012 negli
importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto
per ciascun anno del suddetto quinquennio";
e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo
14 e' aggiunto il seguente: "Alla cessazione dello stato di
emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese
necessarie per le attività previste dal presente comma,
quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base di
calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono erogate
annualmente negli importi progressivamente ridotti nella
misura di un quinto per ciascun anno del suddetto
quinquennio";
f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i
seguenti:
"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza
le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite
ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono
versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed
utilizzate per il completamento degli interventi da
ultimare.
5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza,
per la prosecuzione e per il completamento del programma di
interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto,
le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre
mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato a concorrere con contributi
quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno
degli esercizi 2008, 2009 e 2010".»
Art. 33-bis
Fondo per le vittime dell'amianto
1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal
2016 al 2020».
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari
a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dei commi 278 e 862 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. -Commi 1. - 277. Omissis.
278. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per
le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro
che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate
per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle
operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato
applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n.
257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2020. Le prestazioni del Fondo non
escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme
generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con
essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei
superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie
asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti e'
dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e
non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o
con verbale di conciliazione giudiziale. Le procedure e le
modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
279. - 861. Omissis.
862. Al fine di favorire il miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con
effetto dal 1º gennaio 2016, presso l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e' istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017. Il fondo e' destinato a
finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio
con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di
macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni
innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti,
la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del
rendimento e della sostenibilità globali delle aziende
agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014
della Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono
accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore
della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
Omissis.».
Art. 34
Compartecipazione comunale al gettito accertato
1. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,
n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n.148, le parole «per gli anni dal 2012 al 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2021».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 12-bis dell'articolo 1
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni per la riduzione della spesa
pubblica). -01. - 12. Omissis.
12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei
comuni all'attività di accertamento tributario, per gli
anni dal 2012 al 2021, la quota di cui all'articolo 2,
comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento.
Omissis.».
Art. 35
Modifiche all'articolo 96 del TUIR
1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Ai fini
dei commi da 8 a 10:
a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si
intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le
disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
b) nel caso di costituzione di una società di progetto
strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e
passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono
integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari
relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche
qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8,
lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali
pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.».
Art. 36
Incentivi Conto Energia
1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia
elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011
e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali
realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi
da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente ha
facoltà di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.
2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe
incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla
produzione di energia elettrica e' subordinato al pagamento di una
somma determinata applicando alla variazione in diminuzione
effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per
investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.
3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al
comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle
entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della
comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle
agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al
comma 1 e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che,
dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione
del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della
definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
5. La definizione si perfeziona con la presentazione della
comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi
dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.
6. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri
diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di
cui al presente articolo.
6-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di cui
al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il Gestore dei
servizi energetici non applica le decurtazioni degli incentivi di cui
all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e tiene
conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo
relativa ai giudizi pendenti.
Riferimenti normativi
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 6 agosto 2010 recante «Incentivazione
della produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare» e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 agosto 2010, n. 197.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 5 maggio 2011 recante «Incentivazione
della produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio
2011, n. 109.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 5 luglio 2012 recante «Attuazione
dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
recante incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto
Conto Energia)» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio
2012, n. 159, S.O.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 42 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE):
«Art. 42 (Controlli e sanzioni in materia di
incentivi). -1. L'erogazione di incentivi nel settore
elettrico e termico, di competenza del GSE, e' subordinata
alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili
che presentano istanza. La verifica, che può essere
affidata anche agli enti controllati dal GSE, e' effettuata
attraverso il controllo della documentazione trasmessa,
nonché con controlli a campione sugli impianti. I
controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti
dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono
svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la
documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione
impiantistica e le modalità di connessione alla rete
elettrica.
2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e
verifiche spettanti alle amministrazioni statali,
regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete.
Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalità stabilite ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 382-septies, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla
provenienza e tracciabilità di biomasse, biogas e
bioliquidi sostenibili.
3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE
dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli
incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e
trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti
effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al
fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti
rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento
della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la
decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10
e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione.
Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente
denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un
procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono
ulteriormente ridotte della metà.
3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie
di valutazione delle richieste di verifica e certificazione
dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di
efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito
di attività di verifica, il GSE riscontri la non
rispondenza del progetto proposto e approvato alla
normativa vigente alla data di presentazione del progetto e
tali difformità non derivino da discordanze tra quanto
trasmesso dal proponente e la situazione reale
dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da
dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, e'
disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o
l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei
titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.
3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti
del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a
seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo
di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e
certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento
del provvedimento, disposto a seguito di verifica,
decorrono dall'adozione del provvedimento di esito
dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie
indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate
relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo
periodo si applicano anche alle verifiche e alle
istruttorie relative alle richieste di verifica e
certificazione dei risparmi già concluse.
3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di
realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia,
salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato
l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3
kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati
moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti
alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione
del 10 per cento della tariffa incentivante sin dalla data
di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne
ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato
nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.
159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di
rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti
responsabili della non conformità dei moduli installati.
La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante
si applica anche agli impianti ai quali e' stata
precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento,
prevista dalle disposizioni previgenti.
4. Per le finalità di cui al comma 3, le
amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli
relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la
costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti
rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio loro
spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli
accertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni
riscontrate siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi.
4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di
energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli
impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito
di verifiche o controlli, risultano installati moduli non
certificati o con certificazioni non rispondenti alla
normativa di riferimento e per i quali il soggetto
beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le
azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti
responsabili della non conformità dei moduli, si applica,
su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una
decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante
base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della
convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le
maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d),
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12
maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012. La
decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si
applica anche agli impianti ai quali e' stata
precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento,
prevista dalle disposizioni previgenti.
4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma
4-bis e' dimezzata qualora la mancanza di certificazione o
la mancata rispondenza della certificazione alla normativa
di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al
di fuori di un procedimento di verifica o controllo.
4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e
4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione
prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate
indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva
rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la
loro perfetta funzionalità e sicurezza.
4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del
beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della
non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre
responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e
le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del
diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.
4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di
energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli
impianti eolici già iscritti in posizione utile nel
registro EOLN-RG2012, ai quali e' stato negato l'accesso
agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della
data del titolo autorizzativo in sede di registrazione
dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli
incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La
riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione
della data del titolo autorizzativo non abbia
effettivamente portato all'impianto un vantaggio in
relazione alla sua posizione in graduatoria.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il GSE fornisce al Ministero dello
sviluppo economico gli elementi per la definizione di una
disciplina organica dei controlli che, in conformità ai
principi di efficienza, efficacia e proporzionalità,
stabilisca:
a) le modalità con le quali i gestori di rete
forniscono supporto operativo al GSE per la verifica degli
impianti di produzione di energia elettrica e per la
certificazione delle misure elettriche necessarie al
rilascio degli incentivi;
b) le procedure per lo svolgimento dei controlli
sugli impianti di competenza del GSE;
c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione
degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di
impianto e potenza nominale;
c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione
dell'incentivo ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3;
d) le modalità con cui sono messe a disposizione
delle autorità pubbliche competenti all'erogazione di
incentivi le informazioni relative ai soggetti esclusi ai
sensi dell'articolo 23, comma 3;
e) le modalità con cui il GSE trasmette
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas gli esiti
delle istruttorie ai fini dell'applicazione delle sanzioni
di cui al comma 3.
6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di
cui al comma 5, il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, definisce la disciplina dei controlli di
cui al medesimo comma 5.
7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalità con le quali gli eventuali costi
connessi alle attività di controllo trovano copertura a
valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e
del gas, nonché le modalità con le quali gli importi
derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono portati a
riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione delle
fonti rinnovabili.».
Art. 37 Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse 1. La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, e' fissata al 30 novembre 2019. 1-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019. 1-ter. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento. 1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1-ter del presente articolo, per gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dei commi 2, 21, 22, 23 e
24 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136:
«Art. 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione). -1. Omissis
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e'
effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive,
la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari
al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e
il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare,
scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
3. - 20. Omissis.
21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,
l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7
dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi
dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in
scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018,
determina, per i debitori che vi provvedono, il
differimento automatico del versamento delle restanti
somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di pari
importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza
alcun adempimento a carico dei debitori interessati,
l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita
comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche
tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo
4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera
c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della
prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui
al comma 13, lettera b).
22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di
effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il
pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i
debiti relativi ai carichi per i quali non e' stato
effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018,
delle somme da versare nello stesso termine in conformità
alle previsioni del comma 21 possono essere definiti
secondo le disposizioni del presente articolo versando le
somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31
luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel
numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari
importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il
30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e
2021.
24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui
all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle
residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate
previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193
del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di
pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza
alcun adempimento a carico dei debitori interessati,
l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita
comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c);
si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima
delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13,
lettera b). Resta salva la facoltà, per il debitore, di
effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione
entro il 31 luglio 2019.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente del comma 7-bis
dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9 (Interventi urgenti di avvio del piano
«Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO
2015):
«Art. 12 (Misure per favorire il credito alla piccola
e media impresa). -1. - 7. Omissis.
7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, le modalità per la compensazione,
nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle
imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e
servizi, anche professionali, maturati nei confronti della
pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità
previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21
giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio
2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o
pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo
periodo sono individuati gli aventi diritto, nonché le
modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente
della riscossione.
Omissis.».
La legge 26 gennaio 1961, n. 29 recante "Norme per la
disciplina della riscossione dei carichi in materia di
tasse e di imposte indirette sugli affari" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 1° marzo 1961, n. 53.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
(Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per
l'anno 1994):
«Art. 13 (Interessi per rapporti di credito e debito
di imposta). -1. Gli interessi per la riscossione o per il
rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e
44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del
9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono
dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1994, rispettivamente,
nelle misure del 6 e del 3 per cento.
2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio
1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura
semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal
1° gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa
data gli interessi previsti in materia di imposta sul
valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono
dovuti nella misura del 6 per cento.
3. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a
determinare, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai
commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1995.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997:
«Art. 20 (Pagamenti rateali). - 1. Le somme dovute a
titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi
dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in
una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di
quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del
versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere
versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede
di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale
importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al
comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il
pagamento deve essere completato entro il mese di novembre
dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o
della denuncia. La disposizione non si applica per le somme
dovute ai sensi del titolo llI del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. La misura dell'interesse e' pari al tasso previsto
dall'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale.
3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata
anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui
all'Art. 17, comma 1.
4. I versamenti rateali sono effettuati entro il
giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di
partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri
contribuenti.
5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il
calcolo degli interessi di cui all'Art. 3, commi 8 e 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta
per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione
delle imposte e del contributo al Servizio sanitario
nazionale.».
Si riporta il testo vigente degli articoli 20, 21, 30,
39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito):
«Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a
ruolo). -Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in
base alla liquidazione ed al controllo formale della
dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
partire dal giorno successivo a quello di scadenza del
pagamento e fino alla data di consegna al concessionario
dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli
interessi al tasso del quattro per cento annuo.»
«Art. 21 (Interessi per dilazione del pagamento).
-Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso
ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli
interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.
L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel
provvedimento con il quale viene accordata la prolungata
rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente
all'imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le
imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il
quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli
interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.»
«Art. 30 (Interessi di mora). - 1. Decorso
inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2,
sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni
pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a
partire dalla data della notifica della cartella e fino
alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso
determinato annualmente con decreto del Ministero delle
finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.»
«Art. 39 (Sospensione amministrativa della
riscossione). -1. Il ricorso contro il ruolo di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio
delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di
disporla in tutto o in parte fino alla data di
pubblicazione della sentenza della commissione tributaria
provinciale, con provvedimento motivato notificato al
concessionario e al contribuente. Il provvedimento può
essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la
riscossione.
2. Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso ai
sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a
seguito della sentenza della commissione tributaria
provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per
cento annuo.»
«Art. 44 (Interessi per ritardato rimborso di imposte
pagate). - Il contribuente che abbia effettuato versamenti
diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di
imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo
stesso periodo ha diritto, per la maggior somma
effettivamente pagata, all'interesse del 1 per cento per
ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra
la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata
del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la
data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o
dell'elenco di rimborso.
L'interesse di cui al primo comma e' dovuto, con
decorrenza dal secondo semestre successivo alla
presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi
previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo
comma.
L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte,
che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o
dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente
destinatario del gettito dell'imposta.».
Si riporta il testo vigente degli articoli 8, comma
2, e 15, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
(Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale):
«Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. Omissis.
2. Le somme dovute possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le
somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della
prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma
1. Le rate successive alla prima devono essere versate
entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
calcolati dal giorno successivo al termine di versamento
della prima rata.
Omissis.»
«Art. 15 (Sanzioni applicabili nel caso di omessa
impugnazione). -1. Le sanzioni irrogate per le violazioni
indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto,
negli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad
impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a
formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo
a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso,
le somme complessivamente dovute, tenuto conto della
predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni
non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali
previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun
tributo.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2,
commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.
2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a
impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della
decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis)
dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25.
2-bis.».
Art. 38
Imposta immobiliare sulle piattaforme marine
1. A decorrere dall'anno 2020 e' istituita l'imposta immobiliare
sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra
imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per
piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa
destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del
mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della
Navigazione.
2. La base imponibile e' determinata in misura pari al valore
calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 13, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. L'imposta e' calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. E'
riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando
l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata
applicando l'aliquota del 3 per mille, e' attribuita ai comuni
individuati ai sensi del comma 4. E' esclusa la manovrabilità
dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.
4. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante
dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro
dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso
decreto sono stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di
versamento nonché la quota del gettito spettante ai comuni
individuati. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
decreto medesimo e' comunque adottato.
5. Limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta e'
effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato
che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale
sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di
spettanza dei comuni per l'anno 2020 sono riassegnate ad apposito
capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento
delle Finanze, comunica al Ministero dell'interno l'importo del
gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2020 di spettanza dei
comuni.
6. Le attività di accertamento e riscossione relative alle
piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni relative alla deducibilità in materia di
imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e le altre disposizioni della medesima
imposta, in quanto compatibili.
8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al
comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai
quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del Codice
della Navigazione:
«Art. 2 (Mare territoriale). -Sono soggetti alla
sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui
coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando
la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo,
del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia
marine. Se tale distanza e' superiore a ventiquattro miglia
marine, e' soggetta alla sovranità dello Stato la porzione
del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea
retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro
ventiquattro miglia marine.
E' soggetta altresì alla sovranità dello Stato la
zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo
le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo
le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel
comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea
costiera segnata dalla bassa marea.
Sono salve le diverse disposizioni che siano
stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti
ovvero da convenzioni internazionali.»
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 5
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 5 (Base imponibile). - 1. - 2. Omissis.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno
nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla
data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se
successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri
stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo
7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02;
per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno
1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20;
per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno
1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70;
per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti
sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione
finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la
procedura di cui al regolamento adottato con decreto del
Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con
conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla
base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio
dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale
rendita e' stata annotata negli atti catastali, ed
estensione della procedura prevista nel terzo periodo del
comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta
il valore e' determinato sulla base delle scritture
contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire
tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il
calcolo.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). -
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio
nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed
alle disposizioni che seguono.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di più unità immobiliari, la predetta
agevolazione può essere applicata ad una sola unità
immobiliare. A partire dall'anno 2015 e' considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta
municipale propria non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a
seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui
alla presente lettera si estende, in caso di morte del
comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di
figli minori;
a) per i fabbricati di interesse storico o
artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni. L'inagibilità o inabitabilità e' accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà
di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto
previsto dal periodo precedente. Agli effetti
dell'applicazione della riduzione alla metà della base
imponibile, i comuni possono disciplinare le
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato,
non superabile con interventi di manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il
soggetto passivo e' esonerato dall'attestazione del
possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione
indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di
dichiarazione o comunicazione.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società,
ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
11.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, con le modalità stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere
dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale
al quale si applicano le disposizioni di cui al citato
articolo 17, in quanto compatibili.
12-bis.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo
37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012,
le seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2018,
l'abrogazione disposta dal presente comma opera anche nei
confronti dei comuni compresi nel territorio della regione
Friuli Venezia Giulia;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)
ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e
il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralità, fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalità per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
delle province e delle città metropolitane, la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere
dall'anno di imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare
per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni
utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche
medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o
il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e'
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e
dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata
dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i
regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe
relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo
14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1,
comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno
effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle
delibere di cui al periodo precedente entro i quindici
giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel
portale del federalismo fiscale.
15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota
dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole
"31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressività". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai
commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonché, per gli
anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al
comma 4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e' esclusivamente finalizzato a fissare la
percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta
sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarietà per i
mutui per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.».
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali):
«3. Intese.
1. - 2. Omissis
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
Omissis.».
Si riporta il testo vigente del comma 728 dell'articolo
1 della citata legge n. 205 del 2017:
«Art. 1. - Commi 1. - 727. Omissis
728. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 1,
commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso
che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati
all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas
naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi
una propria autonomia funzionale e reddituale che non
dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra
nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione
la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e
di servizi civili.
Omissis.»
Art. 38-bis Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali 1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della città metropolitana»; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 19 (Istituzione e disciplina del tributo). - 1.
- 6. Omissis
7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa
deduzione della corrispondente quota del compenso della
riscossione, e' versato dal concessionario direttamente
alla tesoreria della provincia o della città metropolitana
nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Nel
caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento
unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la
struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del
medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo
spettante alla provincia o città metropolitana competente
per territorio, al netto della commissione di cui al comma
5 del presente articolo. Salvo diversa deliberazione da
parte della provincia o della città metropolitana, da
comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio
2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del
tributo di cui al presente articolo e' fissata al 5 per
cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi
urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi
vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri
e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del
tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati
tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri
e modalità di attuazione della disposizione di cui al
primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al
periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi
schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima
dell'emanazione.».
Art. 38-ter Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Riferimenti normativi
Il testo del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005 e' riportato nelle Note all'art.
21.
Capo IV
Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia
Art. 39
Modifiche della disciplina penale e della responsabilità
amministrativa degli enti
1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a sei»
sono sostituite dalle seguenti: «quattro a otto»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a
euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei
anni.»;
c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole «un anno e sei mesi
a sei» sono sostituite dalle seguenti: «tre a otto»;
d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: «uno a tre anni»
sono sostituite dalle seguenti: «due anni a quattro anni e sei mesi»;
e) all'articolo 4, comma 1 lettera a), la parola
«centocinquantamila» e' sostituita dalla seguente: «centomila»;
f) all'articolo 4, comma 1 lettera b), la parola «tre» e'
sostituita dalla seguente: «due»;
g) all'articolo 4, comma 1-ter, la parola: «singolarmente» e'
sostituita dalla seguente: «complessivamente»;
h) all'articolo 5, comma 1, le parole: «un anno e sei mesi a
quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»;
i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: «un anno e sei mesi a
quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»;
l) all'articolo 8, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a sei»
sono sostituite dalle seguenti: «quattro a otto»;
m) all'articolo 8, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o
nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila,
si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»;
n) all'articolo 10, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono
sostituite dalle seguenti: «tre a sette»;
o) (soppressa);
p) (soppressa);
q) dopo l'articolo 12-bis, e' inserito il seguente:
« Art. 12-ter. (Casi particolari di confisca). - 1. Nei casi di
condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di
seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale
quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro
duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa e' superiore a euro centomila nel caso del
delitto previsto dall'articolo 3;
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei
documenti e' superiore a euro duecentomila nel caso del delitto
previsto dall'articolo 8;
d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e'
superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto
dall'articolo 11, comma 1;
e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi
o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro duecentomila nel
caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2 »;
q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: « di cui agli
articoli » sono inserite le seguenti: « 2, 3, ».
1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del
presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste in
essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' aggiunto il seguente:
« Art. 25-quinquiesdecies. - (Reati tributari). - 1. In relazione
alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto
dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a
quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti
contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a
quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a
quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1,
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione
pecuniaria e' aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) ».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 e
13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
giugno 1999, n. 205), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). - 1.
E' punito con la reclusione da quattro a otto anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti, indica in una delle
dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi
fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando
tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture
contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei
confronti dell'amministrazione finanziaria.
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi
e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da
un anno e sei mesi a sei anni.»
«Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2,
e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al
fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o
soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di
altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento
e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria,
indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute
fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un
milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare
complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in
diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento
dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro
trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di
documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle
scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di
prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del
comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera
violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione
degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola
indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi
attivi inferiori a quelli reali.»
«Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi inesistenti, quando,
congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per
cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi
indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro
due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione
del comma 1, non si tiene conto della non corretta
classificazione, della valutazione di elementi attivi o
passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i
criteri concretamente applicati sono stati comunque
indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione
rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di
determinazione dell'esercizio di competenza, della non
inerenza, della non deducibilità di elementi passivi
reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non
danno luogo a fatti punibili le valutazioni che
complessivamente considerate, differiscono in misura
inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi
compresi in tale percentuale non si tiene conto nella
verifica del superamento delle soglie di punibilità
previste dal comma 1, lettere a) e b).»
«Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a
dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con
riferimento a taluna delle singole imposte ad euro
cinquantamila.
1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque
anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la
dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare
delle ritenute non versate e' superiore ad euro
cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e
1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata
entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto.»
«Art. 8 (Emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti). -1. E' punito con la reclusione da
quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi
l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione
prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più
fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso
del medesimo periodo di imposta si considera come un solo
reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato
nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e'
inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un
anno e sei mesi a sei anni.
3.»
«Art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti
contabili). -1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi,
occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture
contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la
conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione
dei redditi o del volume di affari.»
«Art. 13 (Causa di non punibilità. Pagamento del
debito tributario). -1. I reati di cui agli articoli
10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni
amministrative e interessi, sono stati estinti mediante
integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito
delle speciali procedure conciliative e di adesione
all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché
del ravvedimento operoso.
2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono
punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e
interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento
degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o
della presentazione della dichiarazione omessa entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o
la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del
reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,
verifiche o dell'inizio di qualunque attività di
accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in
fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini
dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, e' dato un
termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In
tal caso la prescrizione e' sospesa. Il Giudice ha facoltà
di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre
mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la
sospensione della prescrizione.».
Capo V
Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili
Art. 40
RFI ed Equitalia Giustizia
1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle
attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
e societari attribuiti alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
(RFI), alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in
materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a
carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La
società conserva autonomia finanziaria e operativa, fermo restando
l'obbligo di preventiva informativa ai competenti Ministeri e
autorità, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano
una variazione dell'esposizione debitoria della società.
1-bis. E' autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per l'anno
2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete
ferroviaria nazionale.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede:
a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per
l'attuazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26;
b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per
l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
c) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze
per 40 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni
di euro.
1-quater. I commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il giorno stesso
della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Al fine di agevolare l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di
potenziare l'attività di riscossione dei crediti di giustizia ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché di incrementare il
gettito per l'Erario derivante dalle medesime attività, alla
società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, fermo restando il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica e l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguiti
dall'applicazione delle suddette norme, da effettuare ai sensi
dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 28 e 29, e
6, commi 7, 11 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità
e finanza pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). -1. - 2. Omissis
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
Omissis.».
Il Capo I (Disposizioni urgenti in materia di reddito
di cittadinanza) del citato decreto-legge n. 4 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26 comprende gli articoli da 1 a 13 ed e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2019, n. 23.
Si riporta il testo vigente degli articoli 14 e 15 del
citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38
anni di contributi). - 1. In via sperimentale per il
triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della
medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione
anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di
almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38
anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto
conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato
anche successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Il requisito di età
anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli
incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni
previdenziali di cui al comma 1, che non siano già
titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle
predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i
lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione
presso più gestioni pensionistiche, ai fini della
decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far
data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino
alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione
di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui
al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i
requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile
2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui
al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti
previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificità del rapporto di
impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di
garantire la continuità e il buon andamento dell'azione
amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma
7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data
di entrata in vigore del presente decreto i requisiti
previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti
stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera
a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere
presentata all'amministrazione di appartenenza con un
preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota
100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100
per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima
applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo
personale a tempo indeterminato può presentare domanda di
cessazione dal servizio con effetti dall'inizio
rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della
pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo
svolgimento dell'attività didattica, nel primo dei
concorsi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le graduatorie di
merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un
punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i
titoli valutabili e' particolarmente valorizzato il
servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione, al quale e' attribuito un
punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile
ai titoli.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
requisiti più favorevoli in materia di accesso al
pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano per il conseguimento della prestazione di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n.
92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo
26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5,
lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto
alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia
e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale
della Guardia di finanza.
10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture
di organico degli uffici giudiziari derivanti
dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione di cui al presente articolo e di
assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale
dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal
comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, e'
autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati
nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne assicura priorità di svolgimento e con modalità
semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per
la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle
prove d'esame, prevedendo:
1) la facoltà di far precedere le prove d'esame
da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilità di espletare prove
preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla, gestite con l'ausilio di società
specializzate e con possibilità di predisposizione dei
quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e
privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo
svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per
determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria
di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con
la previsione che il totale dei punteggi per titoli non
può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che
i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità,
vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel
rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa
vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e
risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all'assunzione di
profili professionali del personale dell'amministrazione
giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento
alle procedure assunzionali già autorizzate,
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle
graduatorie delle predette liste di collocamento in favore
di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di
cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono nel limite delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma
10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma
399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15 luglio
2019, ad effettuare assunzioni di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà
assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti
in termini di indebitamento e di fabbisogno della
disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019.
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi
scoperture di organico degli uffici preposti alle attività
di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di
accesso al trattamento di pensione di cui al presente
articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi
uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento
del personale del Ministero per i beni e le attività
culturali e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento
del personale di cui al comma 10-octies possono essere
svolti nelle forme del concorso unico di cui all'articolo
4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e
4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, che ne assicura priorità di svolgimento, con
modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina
prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne
in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per
la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facoltà di far precedere le prove di esame
da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilità di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e
con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di
qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo
svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per
determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria
di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con
la previsione che il totale dei punteggi per titoli non
può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo
attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che
i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità,
vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel
rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa
vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e
risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-decies. Per le medesime finalità di cui al comma
10-octies, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, il Ministero per i beni e le attività culturali e'
autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551
unità, di cui 91 unità tramite scorrimento delle
graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a
500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unità
attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle
procedure concorsuali interne già espletate presso il
medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle
facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-undecies. Il Ministero per i beni e le attività
culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e
10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini
della compensazione degli effetti, in termini di
indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al
comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di euro 898.005 per
l'anno 2019.»
«Art. 15 (Riduzione anzianità contributiva per
accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età
anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali). -1. Il
comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: "10. A
decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti
la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché
della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione
anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianità
contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni
e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico
decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei
predetti requisiti".
2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24,
comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019
e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza
di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno
maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto conseguono il
diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, al
personale del comparto scuola e AFAM si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione,
entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo
indeterminato può presentare domanda di cessazione dal
servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.»
Si riporta il testo vigente del comma 471 dell'articolo
1 della citata legge n. 205 del 2017:
«Art. 1. - Commi 1. - 470. Omissis
471. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente
articolo rientrano in apposite gestioni separate del "Fondo
unico giustizia":
a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104,
primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le
somme giacenti in conti correnti accesi a norma
dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto
n. 267 del 1942;
b) fino al momento della distribuzione, le somme
giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio
ricavate nel corso di procedure esecutive per
espropriazione immobiliare;
c) le somme, giacenti in conti correnti e in
depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai
sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile;
d) le somme a qualunque titolo depositate presso
Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari
in relazione a procedimenti civili contenziosi.
2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle
somme di cui al comma 2-bis, costituiti dal differenziale
rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al
comma 6-ter, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al
50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli
interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del
fallimento e all'assegnatario»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano ai beni di cui ai commi 2 e 2-bis a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
6-ter»;
c) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente:
«6-ter. Le modalità di attuazione dei commi
2-bis e 2-ter, anche in relazione a quanto disposto dal
comma 6, sono stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia. Con il medesimo decreto e' individuato,
relativamente ai procedimenti e alle procedure di cui al
comma 2-bis sorti dopo l'entrata in vigore del decreto di
cui al presente comma, il tasso di interesse attivo di
riferimento scelto tra quelli disponibili sul mercato
interbancario per operazioni analoghe e continuativamente
rilevati e pubblicati, che la banca o l'ufficio postale
prescelto deve riconoscere al fine di garantire l'ordinario
rendimento finanziario delle somme depositate. Per i
procedimenti e le procedure di cui al comma 2-bis sorti
prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma il differenziale di cui al comma 2-ter e' determinato
in relazione al tasso di interesse attivo già
riconosciuto";
d) al comma 7, le parole: "Con decreto" sono
sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi
2-bis e 2-ter, con decreto».
Omissis.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002,
n. 139, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2008, n. 181
(Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema
giudiziario):
«Art. 2 (Fondo unico giustizia). -1. Il Fondo di cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia»,
e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalità
stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61,
comma 23.
Omissis.».
Si riporta il testo vigente del comma 506 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
«Art. 1. - Commi 1. - 505. Omissis
506. Il versamento al capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a
seguito dell'applicazione delle norme che prevedono
riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle società e' da
intendersi come versamento da effettuare in sede di
distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio
di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei
limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini
di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del
bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri
dell'azionista deliberano, in presenza di utili di
esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno
corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella
relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore
qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.
Omissis.».
Si riporta il testo vigente degli articoli 9, commi 28
e 29, e 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica):
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - Commi 1. - 27. Omissis
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento
di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non può essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno
2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste
dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni
di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli
enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal
comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del
2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresì, nei limiti di
cinquanta unità di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attività; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.
29. Le società non quotate, inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate
direttamente o indirettamente dalle amministrazioni
pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle
disposizioni previste nel presente articolo.
Omissis.»
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). -1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi
collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso
delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;
eventuali gettoni di presenza non possono superare
l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione
di cui al presente comma non si applica alle commissioni
che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti
per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente,
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.
43, alla Commissione per l'esame delle istanze di
indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai
cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia,
nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex
Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di
consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di
cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la
titolarità di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano già previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilità a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonché alle società.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilità comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalità giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non già costituiti in forma monocratica,
nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilità erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute
direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle società quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalità interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, escluse le università, gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attività sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalità, di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle università e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attività di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per
i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
10.
11. Le società, inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicità, nonché per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonché di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonché con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma può essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività
indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e a quella effettuata dalle università nonché a
quella effettuata dagli enti di ricerca con risorse
derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di
soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti
pubblici destinati ad attivià di ricerca. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4
agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta
disposizione non si applica alle missioni internazionali di
pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia,
dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
sono determinate le misure e i limiti concernenti il
rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale
inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.
417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano
al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del
2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe
disposizioni contenute nei contratti collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti,
per attività esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilità erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attività di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione, nonché dalle
università.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorità indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in
fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo
previsto dal presente comma e' versato entro il 31 ottobre
2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività,
passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attività e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della società trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
società trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla società
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
società trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società
Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette società e' assunta dalla
società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto
di stabilità interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del
parametro e' considerato al fine della definizione, da
parte della regione, della puntuale applicazione della
disposizione recata in termini di principio dal comma 28
dell'articolo 9 del presente decreto. In aggiunta alle
risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a
decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e' stanziato
un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese
di investimento, da attribuire alle regioni a statuto
ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità
di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il
decreto di cui al quarto periodo.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni
di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio1996, n. 103.
21-ter.
21-quater.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonché la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
e valori sequestrati.
21-sexies. Per gli anni dal 2011 al 2023, ferme
restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre
2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle
disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni
vigenti in materia di contenimento della spesa
dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a
favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai
costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si
applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e
all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto
delle proprie peculiarità e della necessità di garantire
gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime
Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti
alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il
conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e'
disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo
indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All'articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
"immediatamente" e' soppressa.»
Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - Commi 1. - 6. Omissis.
7. Al fine di valorizzare le professionalità interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, escluse le università, gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attività sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. - 10. Omissis.
11. Le società, inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicità, nonché per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. Omissis.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti,
per attività esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilità erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attività di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione, nonché dalle
università.
Omissis.»
Art. 40-bis
Norme in materia di condizioni
per la circolazione del materiale rotabile
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) n.1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014,
le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla
dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto,
che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal
presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna
restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero
di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna
impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun
anno, le seguenti consistenze:
a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti;
b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti;
c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti;
d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sulle reti ferroviarie
nazionali e regionali non e' consentita la circolazione di rotabili
con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal
divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i
rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge
9 agosto 2017, n. 128.
Riferimenti normativi
Il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del
18 novembre 2014 relativo a una specifica tecnica di
interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile -
Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di
passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2014, n. L 356.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
della legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per
l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego
di linee in disuso o in corso di dismissione situate in
aree di particolare pregio naturalistico o archeologico):
«Art. 3 (Sezione dei rotabili storici e turistici nel
registro di immatricolazione nazionale). - 1. Sono rotabili
storici:
a) i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più
utilizzati per il normale esercizio commerciale, che
abbiano compiuto il cinquantesimo anno dall'entrata in
esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il
venticinquesimo anno dall'entrata in servizio del primo
esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche,
estetiche e industriali, siano testimonianza di
significative evoluzioni nel campo del trasporto
ferroviario nazionale;
b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie
regionali, anche a scartamento ridotto.
Omissis.».
Art. 41
Fondo di garanzia PMI
1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono assegnati 670 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la
sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la
diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo
delle tecnologie innovative, le garanzie concesse ai sensi
dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n.102, sono a titolo gratuito per imprese agricole in caso di
iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, anche per
contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle
imprese agricole, dell'agricoltura di precisione e delle nuove
tecniche di irrigazione o la tracciabilità dei prodotti con
tecnologie emergenti, comprese le tecnologie blockchain,
l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose. La garanzia e'
concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e
comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 30 milioni
di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA).
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«Art. 2. - Commi 1. - 99. Omissis
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Omissis.».
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38):
«Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese). - Comma 1. Omissis
2. L'ISMEA può concedere la propria garanzia a
fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
concessi da banche, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati
alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare
e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa
anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni.
Omissis.».
Il riferimento al testo dei regolamenti (UE) nn.
1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013 e' riportato nelle Note all'art. 22.
Art. 41-bis Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva 1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, e' conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, la possibilità di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, auna banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo. 2. Il presente articolo si applica al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni: a) il debitore sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) il creditore sia un soggetto che esercita l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società veicolo di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130; c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e il debitore abbia rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell'istanza di rinegoziazione; d) sia pendente un'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019; e) non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato, prima della presentazione dell'istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti; f) l'istanza sia presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021; g) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura di cui alla lettera d) e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a euro 250.000; h) l'importo offerto non sia inferiore al 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75 per cento dei predetti valori, l'importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75 per cento; i) il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80; l) il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore; m) non sia pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 3. Se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso può essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 6. Se il finanziamento e' stato concesso al parente o affine fino al terzo grado, il giudice emette decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile in suo favore. Per i successivi cinque anni, decorrenti dalla data di trasferimento dell'immobile, e' riconosciuto, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell'ipoteca. Entro lo stesso termine il debitore può, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine fino al terzo grado, chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine fino al terzo grado. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili ai sensi del presente comma sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento dell'immobile residenziale al debitore. Il beneficio decade se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale. 4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019. La garanzia della sezione speciale e' concessa nella misura del 50 per cento dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento. 5. A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell'esecuzione, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2, sospende l'esecuzione per un periodo massimo di sei mesi. Il creditore procedente, se e' richiesta la rinegoziazione, entro tre mesi svolge un'istruttoria sulla capacità reddituale del debitore. Il creditore e' sempre libero di rifiutare la propria adesione all'istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell'istanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore. In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa e' comunque riservata totale discrezionalità nella concessione dello stesso. 6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita, per gli aspetti di sua competenza, la Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le ulteriori modalità di applicazione del presente articolo, in particolare definendo: a) il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di rinegoziazione; b) le modalità con cui il giudice procede all'esame dell'istanza, alla verifica del conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, alla liquidazione e alla verifica del pagamento delle spese procedurali, all'estinzione della procedura esecutiva e alla surroga dell'eventuale banca terza finanziatrice nell'ipoteca; c) gli elementi ostativi alla concessione della rinegoziazione o del rifinanziamento e alla stipulazione dell'accordo; d) le modalità e i termini per il versamento della somma di cui al comma 1 al Fondo di garanzia per la prima casa; e) le modalità di segnalazione nell'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia e negli archivi dei sistemi di informazione creditizia privati. 7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono definiti termini, condizioni e modalità per l'accesso alle prestazioni della sezione speciale di cui al comma 4. 8. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 48 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
«Art. 1. - Commi 1. - 47. Omissis.
48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie
per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese,
del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e
della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi
locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale
di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del
Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni. Il Ministero dello
sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto
legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua
formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di
costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di
ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di
garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle
disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata
alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli di un insieme di
progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000,
costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea
per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso
banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di
grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale
posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle
reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati
sulla base di uno specifico accordo-quadro di
collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri, le modalità di selezione e le
caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio,
le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima
della garanzia in relazione al portafoglio garantito,
nonché le modalità di concessione, di gestione e di
escussione della medesima garanzia. Le risorse della
Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le
passività del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di
età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28
giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia
per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello
Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del
Fondo può essere incrementata mediante versamento di
contributi da parte delle regioni e di altri enti e
organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa
depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di
soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura
massima della garanzia del Fondo. Con uno o più decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro con delega alle
politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le norme di attuazione del Fondo, comprese le condizioni
alle quali e' subordinato il mantenimento dell'efficacia
della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo,
nonché i criteri, le condizioni e le modalità per
l'operatività della garanzia dello Stato e per
l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di
garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229):
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice, ove non diversamente previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che
agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le
formazioni sociali che abbiano per scopo statutario
esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei
consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica
che agisce nell'esercizio della propria attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale,
ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito
nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo
115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore
del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore
del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea
o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si
presenta come produttore identificando il bene o il
servizio con il proprio nome, marchio o altro segno
distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito
nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e nell'articolo 115,
comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche
nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile,
in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere
utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato,
fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito
nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente
dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale
definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come
pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da
rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il
fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce
il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela
dei consumatori.»
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 10 (Attività bancaria). - 1. La raccolta di
risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito
costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere
d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria e' riservato
alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività
bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la
disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse
o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste
dalla legge.»
La legge 30 aprile 1999, n. 130 recante «Disposizioni
sulla cartolarizzazione dei crediti» e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 14 maggio 1999, n. 111.
Si riporta la tariffa, parte prima, articolo 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro):
«Tariffa
Parte prima
Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Tariffa - Parte prima - Articolo 1
1.
Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di
beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di
diritti reali immobiliari di godimento, compresi la
rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di
espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti
coattivi - 9% -
Se il trasferimento ha per oggetto case di
abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale
A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota
II-bis) - 2% -
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e
relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale: - 15 per cento -
Se il trasferimento e' effettuato nei confronti di
banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attività di leasing finanziario, e ha per oggetto
case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1,
A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori
per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note
II-bis) e II-sexies): - 1,5 per cento -
Note: -
I) -
II) -
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota
del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o costitutivi della nuda proprietà,
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: -
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del
comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto
mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in
quello in cui l'acquirente svolge la propria attività
ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in
quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da
cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia
cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia
acquistato come prima casa sul territorio italiano. La
dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune
ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a
pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; -
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari
di non essere titolare esclusivo o in comunione con il
coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
comune in cui e' situato l'immobile da acquistare; -
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari
di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime
di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge
22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della
legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e
3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992,
n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e
3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo
1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n.
388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24
novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e
all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 243 . -
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1, comunque riferite al momento in cui si
realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
preliminare. -
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le
condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo
comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto
separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla
lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio
della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. -
4. In caso di dichiarazione mendace o di
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli
immobili acquistati con i benefici di cui al presente
articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla
data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una
sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se
si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore
aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui
sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei
confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta
calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall'applicazione
dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione
amministrativa, pari al 30 per cento della differenza
medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma
4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette
disposizioni non si applicano nel caso in cui il
contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile
acquistato con i benefici di cui al presente articolo,
proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria
abitazione principale. -
4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche
agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa
il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i
quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo
comma si verificano senza tener conto dell'immobile
acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a
condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un
anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta
alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si
applica quanto previsto dal comma 4. -
II-ter) -
II-quater) -
II-quinquies) -
II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai
trasferimenti effettuati nei confronti di banche e
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attività di leasing finanziario, si considera, in
luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto
di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.».
Si riporta l'articolo 2855 del codice civile:
«Art. 2855 (Estensione degli effetti
dell'iscrizione). - L'iscrizione del credito fa collocare
nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione
d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle
ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di
esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le
parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso,
purché sia presa la corrispondente iscrizione.
Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un
capitale che produce interessi fa collocare nello stesso
grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la
misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi e'
limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al
giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita
l'estensione a un maggior numero di annualità; le
iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno
effetto dalla loro data.
L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello
stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento
dell'annata in corso alla data del pignoramento, però
soltanto nella misura legale e fino alla data della
vendita.»
La legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante «Disposizioni
in materia di usura e di estorsione, nonché di
composizione delle crisi da sovraindebitamento» e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 2012, n. 24.
Si riporta l'articolo 586 del codice di procedura
civile:
«Art. 586 (Trasferimento del bene espropriato). -
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice
dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene
che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello
giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce
all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la
descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita
e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei
pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime
non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi
dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice
con il decreto ordina anche la cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
successive alla trascrizione del pignoramento.
Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al
debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della
vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il
rilascio.».
Art. 42
Fusioni e associazioni di comuni
1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui
all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' incrementata di 30 milioni di euro per l'anno
2019.
1-bis. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6
ottobre 2017, n. 158, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'affidamento di cui al periodo precedente può essere disposto dai
piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o
convenzione».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 15 (Modifiche territoriali, fusione ed
istituzione di comuni). - 1. - 2. Omissis
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre
ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci
anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono.
Omissis.».
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 9 della
legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la
valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per
la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei
medesimi comuni), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Disposizioni relative ai servizi postali e
all'effettuazione di pagamenti). - 1. - 2. Omissis
3. I piccoli comuni possono altresì:
a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di
categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i
pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli
concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia
postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati
presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non
serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina
riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni
adottate in materia dalla Banca d'Italia;
b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei
servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste
italiane Spa. L'affidamento di cui al periodo precedente
può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma
associata, mediante unione di comuni o convenzione.
Omissis.»
Art. 43
Affitti passivi PA
1. All'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Ai
contratti stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 per la locazione degli immobili acquistati ai sensi del presente
comma si applica un canone commisurato ai valori di mercato, ridotto
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135.»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Le risorse di
cui al primo periodo del comma 4 possono essere utilizzate dai
predetti enti previdenziali anche per l'acquisto di immobili adibiti
o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house
delle amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, su
indicazione dell'amministrazione che esercita il controllo analogo,
sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del
demanio per le rispettive competenze. Il Ministero dell'economia e
delle finanze può trasferire alle predette società in house le
risorse a legislazione vigente di cui al settimo periodo del comma 4,
per consentire alle medesime società, che ne facciano richiesta, di
procedere alla predisposizione della progettazione necessaria agli
enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti
immobiliari di cui al presente comma. Con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione
del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche). - 1. Il limite previsto
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati dalle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a
decorrere dal 2011 e' determinato nella misura del 2 per
cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo
quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo
2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti,
dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti
limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale
vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di
cui al presente comma non si applicano nei confronti degli
interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e
del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le
Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito dell'organo
interno di controllo verificare la correttezza della
qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi
delle richiamate disposizioni.
2. Ai fini della tutela dell'unità economica della
Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento
della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120
della Costituzione, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da
questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere,
nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti
dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il
contenimento della spesa per locazioni passive,
manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli
immobili. Per le medesime finalità, gli obblighi di
comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo
dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto
previsto dai relativi statuti.
3. Qualora nell'attuazione dei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione
utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede
al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine
stabilito, su comunicazione dell'Agenzia del demanio il
Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione
lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione
stessa pari all'8 per cento del valore di mercato
dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da
effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi
dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai
predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili, anche
di proprietà di amministrazioni pubbliche, come
individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in
locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo
le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base
del piano di razionalizzazione di cui al comma 3. Con
riferimento agli immobili di proprietà di amministrazioni
pubbliche, possono essere compresi nelle procedure di
acquisto di cui al presente comma solo gli immobili di
proprietà delle medesime per i quali non siano in corso
contratti di locazione a terzi. L'Agenzia del demanio
esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli
contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da
parte degli enti di previdenza pubblici. Eventuali opere e
interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli
immobili sono realizzati a cura e spese dei medesimi enti
sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia del
demanio. Ai contratti stipulati con le amministrazioni
dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la locazione degli
immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica
un canone commisurato ai valori di mercato, ridotto ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del
presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica. Ai fini della predisposizione della
progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici
per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al
presente articolo sono utilizzate le risorse disponibili a
legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio,
previo accordo tra gli enti interessati e la medesima
Agenzia limitatamente al processo di individuazione dei
predetti investimenti.
4-bis. Le risorse di cui al primo periodo del comma 4
possono essere utilizzate dai predetti enti previdenziali
anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad
uffici in locazione passiva alle società in house delle
amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, su indicazione dell'amministrazione che
esercita il controllo analogo, sentiti il Ministero
dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio per
le rispettive competenze. Il Ministero dell'economia e
delle finanze può trasferire alle predette società in
house le risorse a legislazione vigente di cui al settimo
periodo del comma 4, per consentire alle medesime società,
che ne facciano richiesta, di procedere alla
predisposizione della progettazione necessaria agli enti
previdenziali pubblici per la valutazione degli
investimenti immobiliari di cui al presente comma. Con il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del
presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica.
5.
6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della
legge 13 novembre 2009, n. 172 il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e gli enti previdenziali e
assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per
la razionalizzazione degli immobili strumentali e la
realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al
predetto Ministero canoni e oneri agevolati nella misura
ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo
locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare
in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni
logistiche e funzionali.
7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici
integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati
utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice
di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli
logistici integrati hanno natura strumentale. Per
l'integrazione logistica e funzionale delle sedi
territoriali gli enti previdenziali e assistenziali
effettuano i relativi investimenti in forma diretta e
indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di
immobili di proprietà. Nell'ipotesi di alienazione di
unità immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e
assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi
per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli
logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla
Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di
definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi
di funzionamento dei poli logistici integrati sono
approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma
8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i
seguenti periodi: "Gli enti di previdenza inclusi tra le
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro
il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro
proprietà, con specifica indicazione degli immobili
strumentali e di quelli in godimento a terzi. La
ricognizione e' effettuata con le modalità previste con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.».
10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione
di indirizzo politico-amministrativo e gestione
amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), e'
inserita la seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti
previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;".
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i
limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma
si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.
11-bis. Al fine di tenere conto della specificità
del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze
del comparto del soccorso pubblico, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al
finanziamento di misure perequative per il personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
competenti, sono individuate le misure e la ripartizione
tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle
infrastrutture e dei trasporti, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al
primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e
13-quater dell'articolo 38.
12. Al fine di adottare le opportune misure
organizzative, nei confronti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del
settore privato il termine di applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da
stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 e
quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi.
13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: "2009 e 2010", sono sostituite
dalle seguenti: "2009, 2010, 2011, 2012 e 2013"; le parole:
"dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno
2014"; le parole: "all'anno 2010" sono sostituite dalle
seguenti: "all'anno 2013".
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di
cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse
modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato
articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità
possono essere destinate risorse da individuare in esito ad
una specifica sessione negoziale concernente interventi in
materia contrattuale per il personale della scuola, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e
nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di
finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste
dal presente comma e' stabilita con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili
da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme
obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le
operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle
somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle
quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo,
ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si
applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103.».
Art. 44 Abrogazione dell'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 1. Il comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e' abrogato.
Art. 45
Disposizioni in materia di salute
1. All'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2018, n.145l
e parole «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2019».
1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.
60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nel triennio
2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10 per cento per ciascun
anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola regione
emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle
facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati
congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e
dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima regione
un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il
rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio
sanitario regionale»;
b) all'ultimo periodo, le parole: «il predetto incremento di spesa
del 5 per cento e' subordinato» sono sostituite dalle seguenti: «i
predetti incrementi di spesa sono subordinati».
1-ter. A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e' rideterminato nel valore della spesa consuntivata
nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico
e finanziario del servizio sanitario regionale.
1-quater. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, al primo periodo, dopo le parole: «Il
direttore sanitario e' un medico che» sono inserite le seguenti: «,
all'atto del conferimento dell'incarico,» e al terzo periodo, dopo le
parole: «il direttore amministrativo e' un laureato in discipline
giuridiche o economiche che» sono inserite le seguenti: «, all'atto
del conferimento dell'incarico,».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 515 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 514. Omissis.
515. Per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle
regioni all'incremento del livello del finanziamento
rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 e' subordinato
alla stipula, entro il 31 dicembre 2019, di una specifica
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli
misure di programmazione e di miglioramento della qualità
delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei
costi.
Omissis.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando
la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi
regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non può superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio,
qualora nella singola regione emergano oggettivi ulteriori
fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali
consentite dal presente articolo, valutate congiuntamente
dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla
medesima regione un'ulteriore variazione del 5 per cento
dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto
all'anno precedente, fermo restando il rispetto
dell'equilibrio economico e finanziario del servizio
sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il
trattamento accessorio del personale, il cui limite,
definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento
come base di calcolo il personale in servizio al 31
dicembre 2018. Dall'anno 2021, i predetti incrementi di
spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia per
la determinazione del fabbisogno di personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e
con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'articolo
15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica). - 1. - 13. Omissis.
14. Ai contratti e agli accordi vigenti
nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per
l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati
accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e
per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione
dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in
misura determinata dalla regione o dalla provincia
autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5
per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013
e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. A decorrere
dall'anno 2016, in considerazione del processo di
riorganizzazione del settore ospedaliero privato
accreditato in attuazione di quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2
aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo
dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza
ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni
erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini
residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza
ricomprese negli accordi per la compensazione della
mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto
per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto
rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per
il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui
all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa
del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal
primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso,
l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga
di cui al periodo precedente, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare
misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le
prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in
regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero
ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate
dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da
assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui
al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti
dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al
raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche
misure alternative a valere su altre aree della spesa
sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta
specialità e i relativi criteri di appropriatezza sono
definiti con successivo accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In
sede di prima applicazione sono definite prestazioni di
assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri
individuati come "ad alta complessità" nell'ambito del
vigente Accordo interregionale per la compensazione della
mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni
trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria
competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria
regionale per i pazienti extraregionali presi in carico
dagli IRCCS. Ne danno altresì comunicazione alle regioni
di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento
regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine
di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in
materia di compensazione della mobilità sanitaria
nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie
del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per
ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle
prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna
regione. Qualora nell'anno 2011 talune strutture private
accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi
sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le
indicate percentuali di riduzione della spesa possono
tenere conto degli atti di programmazione regionale
riferiti alle predette strutture rimaste inoperative,
purché la regione assicuri, adottando misure di
contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal
presente comma. La misura di contenimento della spesa di
cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
eventualmente già adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione
anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e
degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso,
agli atti di programmazione regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al
presente comma costituisce il livello su cui si applicano
le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Omissis.».
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Organizzazione delle unità sanitarie
locali). - 1. - 6. Omissis.
7. Il direttore sanitario e' un medico che, all'atto
del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per
almeno cinque anni qualificata attività di direzione
tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche
o private, di media o grande dimensione. Il direttore
sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi
ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al
direttore generale sugli atti relativi alle materie di
competenza. Il direttore amministrativo e' un laureato in
discipline giuridiche o economiche che, all'atto del
conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per
almeno cinque anni una qualificata attività di direzione
tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie
pubbliche o private di media o grande dimensione. Il
direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi
dell'unità sanitaria locale. Nelle aziende ospedaliere,
nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i
compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo
e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge. Sono soppresse le figure del
coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e
del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di
direzione.
Omissis.»
Art. 46
Disposizioni in materia
di fiscalità regionale e locale
1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola «2020», ovunque ricorre, e'
sostituita dalla seguente: «2021»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole «Per gli anni dal 2011 al 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2020» e le
parole «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dall'anno 2021»;
2) al comma 3, le parole «A decorrere dall'anno 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole «A decorrere dall'anno 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;
2) al comma 2, le parole «entro il 31 luglio 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2020»;
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola «2020» e' sostituita
dalla seguente: «2021».
1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima
rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche
competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici,
abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a
quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può
essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14,
comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 7 e 15 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonché di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Rideterminazione dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni
a statuto ordinario). - 1. A decorrere dall'anno 2021, con
riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) e' rideterminata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da
adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto
di cui all'articolo 7, comma 2, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere
delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle
regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al
gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai
trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7.
All'aliquota così rideterminata si aggiungono le
percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il
decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le
regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di
imposta 2021, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale,
mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a
carico del contribuente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad
applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.»
«Art. 4 (Compartecipazione regionale all'imposta sul
valore aggiunto). - 1. A ciascuna regione a statuto
ordinario spetta una compartecipazione al gettito
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. Per gli anni dal 2011 al 2020 l'aliquota di
compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base
alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle
regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere
dall'anno 2021 l'aliquota e' determinata con le modalità
previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto
di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle
risorse UE.
3. A decorrere dall'anno 2021 le modalità di
attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A.
alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in
conformità con il principio di territorialità. Il
principio di territorialità tiene conto del luogo di
consumo, identificando il luogo di consumo con quello in
cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il
luogo della prestazione può essere identificato con quello
del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione
di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati
derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti
informative in possesso dell'Amministrazione
economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto
delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti
passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e
privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I
criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,
sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica e
previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario. Allo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una
relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere
finanziario derivanti dall'attuazione del principio di
territorialità.»
«Art. 7 (Soppressione dei trasferimenti dallo Stato
alle regioni a statuto ordinario). - 1. A decorrere
dall'anno 2021 sono soppressi tutti i trasferimenti statali
di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso
all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a
statuto ordinario aventi carattere di generalità e
permanenza e destinati all'esercizio delle competenze
regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di
funzioni da parte di province e comuni. Le regioni a
statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria
prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da
assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente
Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti
relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi
2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita,
della Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, entro il 31 luglio 2020, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per le riforme per il federalismo e con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo
parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti
statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato
con le modalità previste dal primo periodo possono essere
individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di
soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario.
3. In caso di trasferimento di funzioni
amministrative dallo Stato alle regioni, in attuazione
dell'articolo 118 della Costituzione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalità che assicurano adeguate forme di copertura
finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo
8, comma 1, lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42."
«Art. 15 (Fase a regime e fondo perequativo). - 1. A
decorrere dal 2021, in conseguenza dell'avvio del percorso
di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di
finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo
14, comma 1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo
4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalità dell'articolo 2, comma
1;
c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con
altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente
stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per
il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.
2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e'
valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in
assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle
variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del
comma 1, il gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui
all'articolo 6 e' valutato in base all'aliquota calcolata
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il
gettito e', inoltre, valutato su base imponibile uniforme,
con le modalità stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,
sentita la Conferenza Stato-Regioni.
3. La percentuale di compartecipazione all'IVA e'
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello
minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno
finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli
essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il
finanziamento integrale dei livelli essenziali delle
prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e'
insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di
cui al comma 5.
4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui
all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8,
comma 3;
b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009;
c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalità dell'articolo 2, comma
1;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.
5. E' istituito, dall'anno 2021, un fondo perequativo
alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al
gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in
ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui
all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento
del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in
base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove
stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente
convergere verso i costi standard. Le modalità della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere
delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai
fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa
coincide con il fabbisogno sanitario standard, come
definito ai sensi dell'articolo 26.
6. La differenza tra il fabbisogno finanziario
necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo
14, comma 1, e il gettito regionale dei tributi ad esse
dedicati, e' determinato con l'esclusione delle variazioni
di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia
tributaria, nonché del gettito di cui all'articolo 9. E'
inoltre garantita la copertura del differenziale
certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo
gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo
9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso
in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai
dati previsionali, il differenziale certificato e'
acquisito al bilancio dello Stato.
7. Per il finanziamento delle spese di cui
all'articolo 14, comma 2, le quote del fondo perequativo
sono assegnate alle regioni sulla base dei seguenti
criteri:
a) le regioni con maggiore capacità fiscale,
ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante
dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito
medio nazionale per abitante, alimentano il fondo
perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le
differenze interregionali di gettito per abitante rispetto
al gettito medio nazionale per abitante;
b) le regioni con minore capacità fiscale, ovvero
quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale
regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale
per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo
perequativo, alimentato dalle regioni di cui alla lettera
a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze
interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito
medio nazionale per abitante;
c) il principio di perequazione delle differenti
capacità fiscali dovrà essere applicato in modo da
ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per
cento, tra i territori con diversa capacità fiscale per
abitante senza alternarne la graduatoria in termini di
capacità fiscale per abitante;
d) la ripartizione del fondo perequativo tiene
conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un
numero di abitanti determinato con le modalità previste al
comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione
demografica in relazione inversa alla dimensione
demografica stessa.
8. Le quote del fondo perequativo risultanti
dall'applicazione del presente articolo sono distintamente
indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non
comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di
funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di
cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori
di spesa storica; nei successivi quattro anni la
perequazione deve gradualmente convergere verso le
capacità fiscali. Le modalità della convergenza, nonché
le modalità di attuazione delle lettere a), b), c) e d)
del comma 7, sono stabilite con decreto di natura
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere
delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario.".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni
capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle località
turistiche o città d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e'
destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei
relativi servizi pubblici locali.
1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base
all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta ed
elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze
turistiche in numero venti volte superiore a quello dei
residenti, l'imposta di cui al presente articolo può
essere applicata fino all'importo massimo di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono
individuati con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre
ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un
massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul
territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che
forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre
isole minori con centri abitati, destina il gettito del
contributo per interventi nelle singole isole minori
dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati
nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del
contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal
medesimo regolamento comunale, in relazione alle
particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100
al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti
residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti
pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale
propria nel medesimo comune e che sono parificati ai
residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento
modalità applicative del contributo nonché eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un
aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in
relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono
altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni
attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può
essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche
regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Il gettito del contributo e' destinato a finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli
interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché
interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
mobilità nelle isole minori.».
Art. 46-bis
Disposizioni perequative in materia
diedilizia scolastica
1. All'articolo 2-bis del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire
un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari
relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in
sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento
dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica
adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita e' divisa in
tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord
(per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria,
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed
Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le regioni Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Nell'ambito di
ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla
programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».
2. Alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui
all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle
dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 e
riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell'efficienza
energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti
all'istruzione scolastica, di cui all'articolo 2-bis, comma 4-bis,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n.76, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la
deroga prevista dal medesimo comma 4-bis si applica nei limiti della
medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa
destinazione.
3. All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
dopo le parole: «sono destinate» e' inserita la seguente:
«prioritariamente».
4. All'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n.
222, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere
dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda
la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere
tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n.76, secondo le modalità definite con il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello
730».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
(Regolamento recante criteri e procedure per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF
devoluta alla diretta gestione statale), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Criteri di ripartizione). - 1. La quota
dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale e' ripartita di regola in considerazione
delle finalità perseguite dalla legge in cinque quote
uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a
contributo, di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati
favorevolmente per una o più delle cinque tipologie di
intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno,
la somma residua e' distribuita in modo uguale a favore
delle altre tipologie di intervento.
3. Il giudizio di valutazione, ai fini
dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve
tenere conto dell'urgenza, dell'esigenza di tendenziale
concentrazione degli interventi, della rilevanza e della
qualità degli stessi.
4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione
territoriale per gli interventi straordinari relativi alla
conservazione di beni culturali, la quota attribuita e'
divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del
Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta,
Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Emilia-Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria,
Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le
regioni Sicilia, Sardegna).
4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di
perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli
interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al
miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento
antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica
degli immobili di proprietà pubblica adibiti
all'istruzione scolastica, la quota attribuita e' divisa in
tre parti di pari importo in relazione alle aree
geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle
d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), Centro e Isole
(per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e
Sardegna), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata e Calabria). Nell'ambito di ciascuna
area geografica resta salvo quanto disposto dalla
programmazione nazionale predisposta in attuazione
dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128.
5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri può, anche in deroga ai criteri di
cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalità
perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le
risorse per specifici interventi, tenendo conto dei
particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed
urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle
risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione
di euro. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una
relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha
concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per cui ha
derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4.
6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento
legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la
diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il
Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari
in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse
medesime e alle conseguenti iniziative.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri
specifici di valutazione delle istanze, distinti per le
cinque tipologie di intervento. Nell'apposita sezione
dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi
disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi
alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli
interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle
Commissioni tecniche che hanno proceduto alla valutazione
delle singole iniziative, gli atti relativi alla successiva
fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei
termini di pagamento, nonché i risparmi realizzati e che
possono essere conservati dai beneficiari.
8. La concessione a soggetti che siano stati già
destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede
specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione
del beneficio. Non e' ammessa la concessione del contributo
per interventi complementari o integrativi di interventi
già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati
completati.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 48 della
legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi):
«Art. 48. - Le quote di cui all'articolo 47, secondo
comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamità naturali,
assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non
accompagnati, conservazione di beni culturali, e
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione
scolastica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto
della popolazione, sostentamento del clero, interventi
caritativi a favore della collettività nazionale o di
paesi del terzo mondo.»
Si riporta il testo del comma 172 dell'articolo 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 171 . Omissis.
172. Le risorse della quota a gestione statale
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia
scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi
di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito
di eventi eccezionali e imprevedibili individuati
annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati
contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
Omissis.».
Si riporta il testo dell'articolo 47 della citata legge
n. 222 del 1985, come modificato dalla presente legge:
«Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal
1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza
episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza
delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso
contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo
stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
e 2071 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono
stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. A decorrere
dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto
riguarda la quota a diretta gestione statale, il
contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di
intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, secondo le modalità definite con il provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del
modello 730. In caso di scelte non espresse da parte dei
contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione
alle scelte espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato
corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996,
una somma pari al contributo alla stessa corrisposto
nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato
corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo
liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con
destinazione alla Chiesa cattolica.».
Art. 47
Disposizioni sul trasporto pubblico locale
1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, la parola «2018» e' sostituita con la seguente:
«2020»;
2) alla lettera c), le parole «secondo anno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto» sono sostituite dalla seguente: «2021»;
b) il comma 2-bis e' sostituto dal seguente: «2-bis. Ai fini del
riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle
variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto
al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura
ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa,
con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri
stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi
dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo
rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019. Le
variazioni fissate a preventivo sono soggette a verifica consuntiva
ed eventuale conseguente revisione in sede di saldo a partire
dall'anno 2020 a seguito di apposita certificazione resa, entro il
mese di settembre di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i
servizi di trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'Osservatorio, di
cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonché alle Regioni, a pena della sospensione dell'erogazione dei
corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni
in analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Ai fini del riparto del saldo 2019
si terrà conto dei soli dati a consuntivo relativi alle variazioni
2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti i servizi di
trasporto pubblico ferroviario con le modalità e i tempi di cui al
precedente periodo e con le medesime penalità in caso di
inadempienza.»;
c) al comma 4, la parola «Nelle» e' sostituita con le parole «A
partire dal mese di gennaio 2018 e nelle»;
d) al comma 6, le parole «novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «l'anno 2020», le parole «e non oltre i
successivi centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno
2021» e le parole «i predetti centoventi giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «l'anno 2021»;
e) al comma 8, le parole «, e comunque non oltre il 31 dicembre
2018» sono soppresse.
1-bis. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto
pubblico locale, all'articolo 1, comma 232, della legge 23
dicembre2014, n.190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonché, fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari
specifiche dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale
nelle isole minori».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). - 1.
All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:
"534-quater. Nelle more del riordino del sistema
della fiscalità regionale, secondo i principi di cui
all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo
di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminata nell'importo
di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro
a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i
conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi.
534-quinquies. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, non trova
applicazione a decorrere dall'anno 2017.".
2. A decorrere dall'anno 2020, il riparto del Fondo
di cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni
anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Il suddetto riparto e' operato
sulla base dei seguenti criteri:
a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al
dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei
proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei
medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di
riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio
di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota e'
incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo
per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento
dell'importo del predetto Fondo;
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari,
per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del
Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei
costi standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la
quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo del
Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per
cento dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale
quota si tiene conto della presenza di infrastrutture
ferroviarie di carattere regionale;
c) suddivisione della quota residua del Fondo,
sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le
percentuali regionali di cui alla tabella allegata al
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati di
servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal 2021,
sostituiscono le predette percentuali regionali, comunque
entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo
stesso;
d) riduzione in ciascun anno delle risorse del
Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale non risultino
affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,
ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data
il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi
alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di
regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo
37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente
all'adozione delle predette delibere. La riduzione si
applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso non si
applica ai contratti di servizio affidati in conformità
alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento
(CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative
nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di
ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da
a) a c), e' pari al quindici per cento del valore dei
corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le
predette procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni
sono ripartite tra le altre Regioni con le modalità di cui
al presente comma, lettere a), b) e c);
e) in ogni caso, al fine di garantire una
ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili,
il riparto derivante dall'attuazione delle lettere da a) a
d) non può determinare per ciascuna regione una riduzione
annua maggiore del cinque per cento rispetto alla quota
attribuita nell'anno precedente; ove l'importo complessivo
del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello
dell'anno precedente, tale limite e' rideterminato in
misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel
primo quinquennio di applicazione il riparto non può
determinare per ciascuna regione, una riduzione annua
maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite
nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di
riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite e'
rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del
Fondo medesimo;
e-bis) destinazione annuale dello 0,025 per cento
dell'ammontare del Fondo alla copertura dei costi di
funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma
1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna
Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei
costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria
introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa,
con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai
criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei
trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali
variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo
rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del
2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a
verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in
sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di
apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di
ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di
trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per il tramite
dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alle Regioni, a
pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di
cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in
analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini
del riparto del saldo 2019 si terrà conto dei soli dati a
consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e
certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto
pubblico ferroviario con le modalità e i tempi di cui al
precedente periodo e con le medesime penalità in caso di
inadempienza.
3. Al fine di garantire un'efficace programmazione
delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del
Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a quello
di riferimento.
4. A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle more
dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun
anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta
per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione e'
effettuata sulla base delle percentuali attribuite a
ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse erogate a
titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di
saldo o di compensazione con gli anni successivi. La
relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario e'
disposta con cadenza mensile.
5. Le amministrazioni competenti, al fine di
procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si
avvalgono dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma
300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per
l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici,
relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di
indagini conoscitive e approfondimenti in materia di
trasporto pubblico regionale e locale, prodromici
all'attività di pianificazione e monitoraggio. A tale
scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente
all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da
acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto
pubblico.
6. Ai fini del riparto del Fondo, entro l'anno 2020,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nonché previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definiti i criteri con cui le regioni a
statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei
servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte
le modalità, in coerenza con il raggiungimento di
obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità,
nonché assicurando l'eliminazione di duplicazioni di
servizi sulle stesse direttrici e l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 34-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per
fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda debole,
quali scelte di sostituzione modale. Le regioni provvedono
alla determinazione degli adeguati livelli di servizio
entro l'anno 2021 e provvedono, altresì, contestualmente
ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il
piano di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In caso
di inadempienza della regione entro l'anno 2021, si procede
ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' abrogato il
comma 6 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate
al predetto articolo 16-bis del citato decreto-legge le
seguenti ulteriori modificazioni:
a) i commi 3 e 5 sono abrogati;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: "Entro
quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 3," e le parole: ", in conformità con quanto
stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3," sono
soppresse e le parole: "le Regioni" sono sostituite dalle
seguenti: "Le Regioni";
c) al comma 9, primo periodo, le parole: "il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri".
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni
e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31
dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2, alinea.
8-bis. I costi standard determinati in applicazione
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi
definiti con criteri di efficienza ed economicità sono
utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto
pubblico locale e regionale come elemento di riferimento
per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei
corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di
servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che
tengano conto della specificità del servizio e degli
obiettivi degli enti locali in termini di programmazione
dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai contratti
di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente
periodo può essere rideterminata per tenere conto del
livello della domanda di trasporto e delle condizioni
economiche e sociali";
b) il comma 6 e' abrogato.
8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si
applicano dal 1º gennaio 2018.
8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento
degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da
traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi
tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del
principio di semplificazione, dell'applicazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei
livelli di servizio e della media dei livelli tariffari
europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti
ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse
modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo
si applicano ai contratti di servizio stipulati
successivamente alla data di adozione dei provvedimenti
tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in
essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori
del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente
riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di
importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei
ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria,
fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già
disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari
sono aggiornati sulla base delle misure adottate
dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi
dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8-sexies. Il gestore del servizio a domanda
individuale, i cui proventi tariffari non coprano
integralmente i costi di gestione, deve indicare nella
carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale
la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo
totale di erogazione del servizio a carico della finanza
pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
8-septies. Per la copertura dei debiti del sistema di
trasporto regionale e' attribuito alla regione Umbria un
contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82
milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017
e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai
debiti verso la società Busitalia - Sita Nord Srl e sue
controllate.
8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni
di euro per l'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020. I predetti importi,
tenuto conto della localizzazione territoriale della misura
di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione
dalla quota ancora da assegnare alla medesima regione
Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione
2014-2020.
9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale
rotabile, lo stesso può essere acquisito dalle imprese di
trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla
locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il
trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per
veicoli di anzianità massima di dodici anni adibiti al
trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno.
10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:
"trasporto di persone," sono inserite le seguenti: "i
veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi
di linea di trasporto di persone".
11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende
affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche
di natura non pubblicistica, possono accedere agli
strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione
dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la
destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi.
11-bis. I contratti di servizio relativi
all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico stipulati
successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere
la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto
pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2
o M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche
antinquinamento Euro 0 o Euro 1, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Con uno o più decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i
casi di esclusione dal divieto di cui al primo periodo per
particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico
o destinati a usi specifici.
11-ter. I contratti di servizio di cui al comma
11-bis prevedono, altresì, che i veicoli per il trasporto
pubblico regionale e locale debbano essere dotati di
sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di
altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai
fini della determinazione delle matrici
origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche
utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e
locale siano dotate di sistemi satellitari per il
monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di
servizio, in conformità con le disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri
derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri
utilizzati per la definizione dei costi standard di cui
all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento
degli investimenti.
11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani
urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, individuano specifiche modalità per la diffusione
di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale
sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in
attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad
utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il
trasporto specifiche quote delle risorse messe a
disposizione dall'Unione europea.
11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del
contraente per l'affidamento di servizi già avviate
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i contratti di
servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono,
successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono,
a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per
il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con
esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti
e delle infrastrutture di proprietà pubblica e secondo gli
standard qualitativi e di innovazione tecnologica a tal
fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non
ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi
contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione
da parte delle aziende contraenti di un piano
economico-finanziario che, tenendo anche conto del
materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri
un impiego di risorse per il rinnovo del materiale
rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo
termine o leasing, nonché per investimenti in nuove
tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo
contrattuale. I medesimi contratti di servizio prevedono
l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio
di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di
bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi
immatricolati. Nel rispetto dei principi di cui al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti di servizio
tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma,
determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione
dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura
delle quote di ammortamento degli investimenti.
12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le parole: '31 dicembre 2017' sono
sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2018'. Per i servizi
di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla
sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei
servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente
all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin
quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di
sicurezza".
12-bis. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30
ottobre 2017, e' istituito un tavolo di lavoro finalizzato
a individuare i principi e i criteri per il riordino della
disciplina dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla
tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati
livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro
partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due
ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle
associazioni di categoria del settore maggiormente
rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun
operatore privato che operi in almeno quattro regioni e che
non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del
tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun
tipo, gettoni ne' rimborsi spese. Dall'istituzione e dal
funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12-ter. All'articolo 1, comma 866, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: "ovvero" e'
sostituita dalla seguente: "anche" e dopo le parole: "alla
riqualificazione elettrica" sono inserite le seguenti: "e
al miglioramento dell'efficienza energetica";
b) al quarto periodo, dopo le parole: "Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
individuate modalità" e' inserita la seguente: ", anche".
12-quater. Le funzioni di regolazione, di indirizzo,
di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono
distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si
avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per
lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore
uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia
partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia
affidatario diretto o in house del predetto ente.
12-quinquies.
12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter e' inserito il
seguente:
"4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7
a 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle
regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente
articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito, con
esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento
medesimo, alle società costituite dalle ex gestioni
governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del
presente decreto, se a totale partecipazione della stessa
regione conferente».
Si riporta il testo vigente del comma 232 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 231. Omissis
232. A decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il
territorio nazionale e' vietata la circolazione di veicoli
a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio
con caratteristiche antinquinamento Euro 0. Con uno o più
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto
per particolari caratteristiche di veicoli di carattere
storico o destinati a usi particolari nonché, fino al 31
dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari specifiche
dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale
nelle isole minori."
Omissis.»
Art. 48
Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto
di gestione comuni
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 228, comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 243:
1) al comma 5, primo periodo, le parole: «certificato di
bilancio di cui all'articolo 161» sono sostituite dalle seguenti:
«rendiconto della gestione»; al secondo periodo, le parole: «Ove non
risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno
precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile»
sono sostituite dalle seguenti: «Ove non risulti inviato alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n.196, il rendiconto della gestione del
penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto
presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore
indisponibilità, nella banca dati dei certificati di bilancio del
Ministero dell'interno.»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Sono soggetti,
invia provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino
all'adempimento: a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta
nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione;
b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal
termine previsto per la deliberazione.».
2. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2018, n.145,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso di comuni per
i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del
rendiconto digestione, le informazioni di cui al primo periodo sono
desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata
banca dati.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 228, comma 5, e 243,
commi 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 267 del
2000, come modificato dalla presente legge:
«Art. 228 (Conto del bilancio). - 1. - 4. Omissis
5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio.
Omissis.»
«Art. 243 (Controlli per gli enti locali
strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
enti). - Commi 1. - 4. Omissis.
5. Alle province ed ai comuni in condizioni
strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti,
non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di
gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e'
applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate
correnti risultanti dal rendiconto della gestione del
penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui
viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti
minimi di copertura. Ove non risulti inviato alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della
gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento
all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o,
in caso di ulteriore indisponibilità, nella banca dati dei
certificati di bilancio del Ministero dell'interno. La
sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero
dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di
federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e'
tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme residue.
5-bis. Omissis.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli
centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento:
a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta
nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della
gestione;
b) gli enti locali che non inviino il rendiconto
della gestione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la
deliberazione.
Omissis.».
Si riporta il testo del comma 142 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 141. Omissis.
142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte
dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale
riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate
esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli
enti che, alla data di presentazione della richiesta
medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i
documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato.
Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i
termini di approvazione del rendiconto di gestione, le
informazioni di cui al primo periodo sono desunte
dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata
banca dati.
Omissis.».
Art. 49
Revisione priorità investimenti
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 134 dopo le parole «del territorio» sono aggiunte le
seguenti: «nonché per interventi sulla viabilità e per la messa in
sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la
finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione
urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le
infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati»;
b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti
anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale» e dopo
la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
« c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di
trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso
forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle
emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione
energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati. ».
1-bis. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole:
«L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di
valutazione degli stessi» sono inserite le seguenti: «e i criteri
relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo
1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche
qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit,»;
b) all'articolo 95, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
« 13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i
principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza
e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel
bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che
intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al
maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione
dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia
un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani
professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure
di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo
all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un
minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i
prodotti da filiera corta o a chilometro zero ».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dei commi 134 e 135 dell'articolo 1
della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 133. Omissis
134. Al fine di favorire gli investimenti, per il
periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto
ordinario contributi per investimenti per la realizzazione
di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici
e del territorio nonché per interventi sulla viabilità e
per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di
trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre
l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la
riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le
infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti
inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro
annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro
per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni
dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033.
Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui
contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella
tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere
modificati a invarianza del contributo complessivo,
mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
135. I contributi per gli investimenti di cui al
comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per
ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni
del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno
precedente al periodo di riferimento. Il contributo
assegnato a ciascun comune e' finalizzato a investimenti
per:
a) la messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico;
b) la messa in sicurezza di strade, ponti e
viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui
trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento
ambientale;
c) la messa in sicurezza degli edifici, con
precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture
di proprietà dei comuni;
c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di
sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al
trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente
sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana,
riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti
inquinati.
Omissis.».
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 83 del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso
istruttorio). - 1. - 9. Omissis
10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la
gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita
certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il
suddetto sistema e' connesso a requisiti reputazionali
valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi,
oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti
definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa.
L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di
valutazione degli stessi e i criteri relativi alla
valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1,
comma 382, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle
società benefit, nonché le modalità di rilascio della
relativa certificazione, mediante linee guida adottate
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente
periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo,
regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e
premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste
estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di
appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le
imprese fornitrici di materiali, opere e servizi,
prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei
casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti
reputazionali alla base del rating di impresa di cui al
presente comma tengono conto, in particolare, dei
precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al
mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione
delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste
estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei
costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e
degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione
alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del
contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene
conto del comportamento degli operatori economici tenuto
nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in
vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce
elementi premiali agli operatori economici per
comportamenti anteriori all'entrata in vigore della
presente disposizione conformi a quanto previsto per il
rilascio del rating di impresa.».
Art. 50
Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali
della P.A.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 857 e' abrogato;
b) al comma 861:
1) le parole: «i tempi di pagamento e ritardo» sono sostituite
dalle seguenti: «gli indicatori»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Limitatamente
all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere
elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni
contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli
enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di
cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno
adottato il sistema SIOPE+.»;
c) al comma 862, le parole «Entro il 31 gennaio» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio».
2. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio».
3. Entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, che si
avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) di cui
all'articolo 14, comma 8-bis, della medesima legge n.196 del 2009,
sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza
della fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per
le medesime amministrazioni viene meno l'obbligo di comunicazione
mensile di cui all'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64.
3-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, le parole: «e ai principi generali» sono sostituite
dalle seguenti: «e ai soli principi generali» e dopo le parole:
«della spesa» sono inserite le seguenti: «pubblica ad essi relativi».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dei commi 861 e 862 dell'articolo 1
della citata legge n. 145 del 2018 come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - (Omissis).
857. (abrogato).
(Omissis).
861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono
elaborati mediante la piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati
tenendo conto anche delle fatture scadute che le
amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.
Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al
comma 859 possono essere elaborati sulla base delle
informazioni presenti nelle registrazioni contabili
dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli
enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la
comunicazione di cui al comma 867 con riferimento
all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema
SIOPE+.
862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono
state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite
all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità
finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di
amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio
bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia
debiti commerciali, sul quale non e' possibile disporre
impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella
quota libera del risultato di amministrazione, per un
importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del
debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a
sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta
giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni,
registrati nell'esercizio precedente;
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni,
registrati nell'esercizio precedente.
Omissis.».
Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 7 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di
versamento di tributi degli enti locali), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7 (Ricognizione dei debiti contratti dalle
pubbliche amministrazioni). - 1. - 4. Omissis
4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le
comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco
completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data
del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle
amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma
elettronica entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In
caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili
la sanzione di cui al comma 2.
Omissis.».
Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 2 del
citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - 1. - 2. Omissis
2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i
relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura
associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo
conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione
dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle
disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi
generali di razionalizzazione e contenimento della spesa
pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla
finanza pubblica.
Omissis.».
Art. 50-bis Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018 1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2019 e non ancora liquidati, e' autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro per il predetto anno 2019, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La spesa di cui al presente comma e' così ripartita: a) 175 milioni di euro con riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) 5 milioni di euro con riferimento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: a) quanto a 124 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; b) quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui 41,8 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera b) del citato comma 365 e 14,2 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma.
Riferimenti normativi
Il testo del comma 2 dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle Note
all'art. 16-ter.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 della
legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il
concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche
per il servizio di pubblico soccorso.»
Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 (Disposizioni
recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 16 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1.
Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1977, n. 422, e' disposta annualmente con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi
stanziati in bilancio.
2. Nelle more del perfezionamento del decreto di cui
al comma 1, il pagamento dei compensi per lavoro
straordinario, prestato dal personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco per le attività svolte nel primo
semestre di ciascun anno, e' autorizzato entro i limiti
massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo
all'anno precedente."
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonché disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario):
«Art. 7-quinquies (Fondi). - 1. Al fine di assicurare
il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con
particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli
interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e'
istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per
l'anno 2009, di 400 milioni di euro.
Omissis.».
Si riporta il testo vigente del comma 365 dell'articolo
1 della citata legge n. 232 del 2016:
«Art. 1. - Commi 1. - 364. Omissis.
365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere
dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli
previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui,
posti a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in
applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti
economici del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere
dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta
alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in
relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle
vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017,
proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la
disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle
carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari
condizioni di impiego professionale del personale medesimo
nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in
contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota
parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del
predetto personale aventi carattere di certezza,
continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di
5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa
corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e
dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni
passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al
personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla
copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte
del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di
prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di
cui al precedente periodo sono determinate in misura non
inferiore a 10 milioni di euro.
Omissis.».
Art. 51
Attività informatiche in favore
di organismi pubblici
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione
amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi
istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la
digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di
consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi
informativi e interoperabilità tra le banche dati, incoerenza con le
strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133, può offrire servizi informatici
strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche
amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate
indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei
servizi sono definiti in apposita convenzione.
2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1,
possono avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di
completare e accelerare la trasformazione digitale della propria
organizzazione, assicurando la sicurezza, la continuità e lo
sviluppo del sistema informatico;
b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la
continuità e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia
amministrativa;
c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la sicurezza,
la continuità e lo sviluppo del sistema informatico, anche per il
necessario adeguamento ai processi telematici;
d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere
effettive le norme relative all'istituzione di un «sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»,
ivi incluso il sistema denominato Port Management and Information
System (PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi afferenti alle attività portuali, da realizzarsi a
cura dell'amministrazione marittima, nonché di sviluppare, mediante
utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi a
supporto delle attività della stessa amministrazione marittima;
e) la Società di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.111 al fine di assicurare e implementare le possibili
sinergie coni sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze e dell'Agenzia del demanio;
f) la Società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 febbraio 2019, n.12 al fine di favorire la diffusione,
l'evoluzione, l'integrazione e le possibili sinergie delle
piattaforme immateriali abilitanti la digitalizzazione della PA, di
cui al Piano Triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le
modalità di realizzazione.
2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di
eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse
automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema
informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,
sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per
assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e
coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi
disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire
in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle
tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.
2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle
tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da
apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro
automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui
all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli
aggiornamenti di cui al comma 2-bis.
2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
33 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione
del patrimonio immobiliare). - 1. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' costituita una società di
gestione del risparmio avente capitale sociale pari ad
almeno un milione di euro per l'anno 2012, per
l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di
partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi
promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche
in forma consorziata o associata ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici
ovvero da società interamente partecipate dai predetti
enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio
patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalità
di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 6
milioni di euro per l'anno 2013. La pubblicazione del
suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il
capitale della società di gestione del risparmio di cui al
primo periodo del presente comma e' detenuto interamente
dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 8-bis. I fondi
istituiti dalla società di gestione del risparmio
costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze
partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidità necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
società di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono anche direttamente al fine di acquisire immobili
in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite le modalità di
partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di
diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilità di locare in tutto
o in parte il bene oggetto della concessione.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 8
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione):
«Art. 8 (Piattaforme digitali). - 1. - 1-quinquies.
Omissis.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di
cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con
direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, e' costituita una società per azioni interamente
partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri
e modalità individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della
sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte
delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per
l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui
al comma 1, secondo procedure definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse
finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
destinate al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono
previste modalità di vigilanza, anche ai fini della
verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 5
del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n.
418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle
regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di
riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso
relative alle tasse automobilistiche non erariali):
«Art. 5 (Archivi delle tasse automobilistiche). - 1.
- 3. Omissis
4. L'aggiornamento degli archivi e' effettuato con i
dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro
automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze,
dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione,
dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri
soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento
con gli archivi in forza di disposizioni di legge o
regolamento, statale o regionale.
Omissis.».
Art. 52
Incentivi per l'acquisto
dei dispositivi antiabbandono
01. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione
dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori, delle
disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le
sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172,
comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020 ».
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117: le
parole «agevolazioni fiscali» sono sostituite dalle seguenti:
«agevolazioni, anche nella forma di contributi,».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma
296 e' sostituito con il seguente: «296. Per le finalità di cui
all'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, e' istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito
fondo ed e' autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro per l'anno
2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni di cui
all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, per gli anni 2019 e 2020,
consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento
delle risorse di cui al primo periodo, della somma di euro 30 per
ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, anche al
fine di garantire il rispetto del limite di spesa.».
2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 1°
ottobre 2018, n. 117 (Introduzione dell'obbligo di
installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di
bambini nei veicoli chiusi), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Modifiche all'articolo 172 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, concernenti l'obbligo di installazione di dispositivi
per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi). -
1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole:
«all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva
2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
marzo 2002» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo
4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n.
168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
gennaio 2013»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie
M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati
all'estero e condotti da residenti in Italia, quando
trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni
assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al
comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di
allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino,
rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e
funzionali stabilite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti»;
c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola:
«bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di
allarme di cui al comma 1-bis»;
d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono
inserite le seguenti: «e sicurezza».
2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e
funzionali del dispositivo di cui all'articolo 172, comma
1-bis, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1
del presente articolo, sono definite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1°
luglio 2019.
3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione
dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori, delle
disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente
articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui
all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano
a decorrere dal 6 marzo 2020.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 della
citata legge n. 117 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Incentivi per l'acquisto dei dispositivi). -
1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di
allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei
veicoli, previsti dall'articolo 172, comma 1-bis, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 1,
della presente legge, con appositi provvedimenti
legislativi possono essere previste, nel rispetto della
normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni, anche
nella forma di contributi, limitate nel tempo.»
Art. 53
Disposizioni in materia di trasporti
1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di
ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su
strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione
per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono
stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti,
al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio
italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e
all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare,
anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del
Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata
in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 2020 e
finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a
motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e
di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto
merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale
liquefatto(GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full
electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa
euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino a concorrenza
delle risorse disponibili ed e' esclusa la loro cumulabilità con
altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti,
incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, l'entità dei contributi,
compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila
per ciascun veicolo, e' differenziata in ragione della massa
complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di
alimentazione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinate le modalità e i termini di
presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione
delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche
al fine di garantire il rispetto del limite dispesa, le modalità di
erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande
assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi
alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente
inquinanti.
5-bis. Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di
forme più sostenibili di trasporto di merci, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto
di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime, a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e' definito il piano triennale degli incentivi di cui
al presente comma. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n.145, e' abrogato.
5-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «concessi in locazione finanziaria»
sono inserite le seguenti: «o in locazione a lungo termine senza
conducente»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto di locazione
di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto
di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo e'
oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a
un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli
stessi, la durata del contratto e' data dalla somma di quelle dei
singoli contratti »;
c) al comma 2-bis:
1) dopo le parole: «del contratto medesimo,» sono inseritele
seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di
veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del
contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi
dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e le parole: «sono
tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica
regionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenuti in via
esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza
dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del
medesimo»;
2) dopo le parole: «società di leasing» sono inserite le seguenti:
«e della società di locazione a lungo termine senza conducente» e le
parole: «questa abbia» sono sostituite dalle seguenti: «queste
abbiano»;
d) al comma 3, dopo le parole: «locazione finanziaria del veicolo»
sono aggiunte le seguenti: «o a titolo di locazione a lungo termine
del veicolo senza conducente».
5-quater. All'articolo 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e dai registri di
immatricolazione per» sono aggiunte le seguenti: «i veicoli in
locazione a lungo termine senza conducente e»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «locazione finanziaria» sono
inserite le seguenti: «o di locazione a lungo termine senza
conducente».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia
di energia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Semplificazione e razionalizzazione della
riscossione della tassa automobilistica per le singole
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). -
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione
della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione
finanziaria o in locazione a lungo termine senza
conducente, le singole regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le
modalità con le quali le imprese concedenti possono
provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei
singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per
i periodi di tassazione compresi nella durata dei
rispettivi contratti.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto
di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si
intende il contratto di durata pari o superiore a dodici
mesi. Se lo stesso veicolo e' oggetto di contratti di
locazione consecutivi di durata inferiore a un anno
conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli
stessi, la durata del contratto e' data dalla somma di
quelle dei singoli contratti.
2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari»
sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti con
patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria,»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i
proprietari» sono inserite le seguenti: «, gli
usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato
dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria».
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base
del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza
del contratto medesimo e, a decorrere dal 1° gennaio 2020,
gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine
senza conducente, sulla base del contratto annotato
nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo
94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono tenuti in via
esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e
fino alla scadenza del medesimo; e' configurabile la
responsabilità solidale della società di leasing e della
società di locazione a lungo termine senza conducente solo
nella particolare ipotesi in cui queste abbiano provveduto,
in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al
pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle
tasse dovute per i periodi compresi nella durata del
contratto di locazione finanziaria.
3. La competenza ed il gettito della tassa
automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione
al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria del veicolo o a titolo di locazione a
lungo termine del veicolo senza conducente.».
Art. 53-bis Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi 1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico». 2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico». 3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150kW se con motore elettrico». 4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del numero 31) della tabella A,
parte II, allegata al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dalla presente
legge:
«Tabella A - Parte II
Parte II
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento
1). - 30). Omissis
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con
motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11),
intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili
atti al superamento di barriere architettoniche per
soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata
fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o
ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o
ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore
elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la
locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità
motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari
di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le
prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli,
anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori
e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei
confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a
2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a
2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di
potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico,
ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti,
ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
Omissis.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 della
legge 9 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per
l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con
aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a
benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore
diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con
motore elettrico, adattati ad invalidi, per ridotte o
impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono
assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota
del 2 per cento.
Omissis.».
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 8 della
citata legge n. 449 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori
di handicap). - 1. - 2. Omissis.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e
2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche
alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma
1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo
54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a
benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore
diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con
motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la
locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità
motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per
adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle
cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui
veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti
soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a
carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla
carta di circolazione.
Omissis.».
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 13-ter.
Art. 54 (Abrogato).
Art. 55
Misure a favore della competitività
delle imprese italiane
1. All'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della
difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in
materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9
luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e
con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare
esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali
sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza
tecnico-militare, può svolgere, tramite proprie articolazioni e
senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività
contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione
di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in
uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno
logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei
limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.».
1-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a
sostegno delle esportazioni, all'articolo 15, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o
all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari
finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai
sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 »;
b) alla lettera b), dopo le parole: «banche, nazionali o estere,»
sono inserite le seguenti: «e gli intermediari finanziari autorizzati
all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 537-ter del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
«Art. 537-ter (Cooperazione con altri Stati per i
materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale).
- 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi,
delle norme e delle procedure in materia di esportazione di
materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n.
185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il
Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di
soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati
esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di
reciproca assistenza tecnico-militare, può svolgere
tramite proprie articolazioni e senza assunzione di
garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di
supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di
materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale
anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze
di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai
citati Stati, nei limiti e secondo le modalità
disciplinati nei predetti accordi.
2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della difesa di concerto con il
Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa
delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Le somme percepite per il rimborso dei costi
sostenuti per le attività di cui al comma 1 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo
619.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in
materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo
1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Destinatari per la corresponsione dei
contributi). - 1. I destinatari dei contributi di cui
all'articolo 14 sono:
a) gli operatori nazionali che ottengano
finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o
estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati
all'esercizio dell'attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del
pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) le banche, nazionali o estere e gli intermediari
finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei
confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla
controparte estera;
c) gli acquirenti esteri di beni e servizi
nazionali, nonché i committenti esteri di studi,
progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.».
Art. 55-bis Misure a favore della competitività delle imprese italiane del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore 1. Al comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: «, relativo» e' sostituita dalle seguenti: «e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi»; b) le parole: «della medesima tipologia» sono sostituite dalle seguenti: «, anche di diversa tipologia». 2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano in sede di rinnovo dei medesimi contratti.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 134
del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 134 (Attestazione sullo stato del rischio). -
1. - 4. Omissis
4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di
stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di
rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di
sinistri con responsabilità esclusiva o principale o
paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle
risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un
ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato
dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa
o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo
familiare, non può assegnare al contratto una classe di
merito più sfavorevole rispetto a quella risultante
dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo
già assicurato e non può discriminare in funzione della
durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di
merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati
aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto
che stipula il nuovo contratto.
Omissis.».
Art. 55-ter
Disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli
utilizzatori non professionali
1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22
gennaio 2018, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «per 42 mesi»;
2) al comma 2, le parole: «di 24 mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «di 42 mesi»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase
transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «per 24 mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «per 42 mesi»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase
transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 del decreto
del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33
(Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti
fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori
non professionali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Misure transitorie concernenti i PFnPO). -
1. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, risultano autorizzati per il
trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da
balcone, da appartamento e da giardino domestico sono
provvisoriamente consentiti per l'uso non professionale,
nella categoria dei PFnPO, per 42 mesi dalla suddetta data.
L'etichetta e' modificata con l'inserimento della dicitura
«Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non
professionali con validità fino al (termine definito
secondo il criterio sopra riportato)» e l'aggiunta dopo il
nome commerciale della sigla PFnPO.
2. Se i prodotti di cui al precedente comma risultano
autorizzati con data di scadenza antecedente il termine di
42 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, tale data e' inserita in etichetta, nella prevista
dicitura.
3. Il termine di cui al comma 1 si applica alla
commercializzazione, alla vendita al dettaglio e
all'impiego.
4. I prodotti di cui al presente articolo si
intendono destinati esclusivamente agli utilizzatori non
professionali come definiti all'articolo 2 del presente
decreto, anche per quanto concerne la vendita e l'acquisto.
5. Ai fini della modifica dell'etichetta le imprese
interessate alle misure di cui al comma 1 presentano
istanza di variazione amministrativa, ai sensi
dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 290 del 2001, entro e non oltre 45 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in
conformità alle indicazioni formulate dal Ministero della
salute e pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione
Alimenti dell'area Temi e professioni.
6. Le imprese adottano ogni utile iniziativa volta ad
assicurare che l'utilizzatore sia informato in merito alle
corrette modalità di impiego del prodotto e ai rischi per
la salute umana e per l'ambiente connessi al suo utilizzo.
7. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, risultano in corso di
autorizzazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009,
per l'impiego su piante ornamentali in appartamento,
balcone o giardino domestico, sono:
i. consentiti per l'uso non professionale se
soddisfano le misure ed i requisiti specifici di cui
all'articolo 3;
ii. provvisoriamente consentiti per l'uso non
professionale non oltre il termine previsto al comma 1 se
non soddisfano le misure ed i requisiti di cui all'articolo
3, purché conformi ai requisiti già previsti per i
prodotti destinati al trattamento delle piante ornamentali
e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino
domestico. Si applicano le ulteriori condizioni di cui ai
commi 1, 3, 4, 6.
8. In base all'allegato al presente decreto e su
istanza dell'impresa interessata, il Ministero della salute
riesamina i prodotti di cui ai commi 1 e 7, punto ii, ai
fini dell'eventuale conferma dell'uso non professionale.
8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica
nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei medesimi commi da 1 a 5.»
«Art. 8 (Misure transitorie concernenti i PFnPE). -
1. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, risultano autorizzati in
formulazione, confezionamento o taglia adeguati per
l'utilizzo in ambito non professionale e che non ricadono
nelle previsioni del decreto del Presidente della
Repubblica n. 290/2001, articolo 25, comma 1, sono
provvisoriamente consentiti per l'uso non professionale,
nella categoria dei PFnPE:
a) per 6 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, se in formulazione da utilizzare dopo
aggiunta di acqua e in confezione monodose o multidose
contenente una quantità complessiva di formulato compresa
tra 500 (cinquecento) e 1000 (mille) millilitri o grammi;
b) per 42 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, se pronti all'uso, oppure se in
formulazione da utilizzare dopo aggiunta di acqua e in
confezione monodose o multidose contenente una quantità
complessiva di formulato non superiore a 500 (cinquecento)
millilitri o grammi.
L'etichetta e' modificata con l'inserimento della
dicitura «Prodotto fitosanitario destinato agli
utilizzatori non professionali con validità fino al
(termine definito secondo i criteri indicati alla lettera
a) o alla lettera b) del presente comma)» e l'aggiunta
della sigla PFnPE dopo il nome commerciale.
2. Se i prodotti di cui al comma 1 risultano
autorizzati con data di scadenza antecedente il termine
previsto secondo i criteri di cui alle lettere a) o b) del
suddetto comma, tale data e' inserita in etichetta, nella
prevista dicitura.
3. Il termine di cui al comma 1, lettere a) e b), si
applica alla commercializzazione, alla vendita al dettaglio
e all'impiego.
4. I prodotti di cui al presente articolo si
intendono destinati esclusivamente agli utilizzatori non
professionali come definiti all'articolo 2 del presente
decreto, anche per quanto concerne la vendita e l'acquisto.
5. Ai fini della modifica dell'etichetta le imprese
interessate alle misure di cui al comma 1 presentano
istanza di variazione amministrativa, ai sensi
dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 290 del 2001, entro e non oltre 45 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in
conformità alle indicazioni formulate dal Ministero della
salute e pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione
Alimenti dell'area Temi e professioni. Ai fini
dell'individuazione dei prodotti fitosanitari, che
soddisfano i requisiti di cui al comma 1, le imprese
tengono conto della circolare del Ministero della salute
del 15 maggio 2015, consultabile sul sito citato, che
definisce le classi e le categorie di pericolo, ai sensi
del regolamento (CE) 1272/2008, ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica n. 290 del 2001, articolo 25, comma 1.
6. Le imprese adottano ogni utile iniziativa volta ad
assicurare che l'utilizzatore sia informato in merito alle
corrette modalità di impiego del prodotto e ai rischi per
la salute umana e per l'ambiente connessi al suo utilizzo.
7. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, risultano in corso di
autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, su
richiesta dell'impresa titolare sono:
i. consentiti per l'uso non professionale se
soddisfano le misure ed i requisiti specifici di cui
all'articolo 3;
ii. provvisoriamente consentiti per l'uso non
professionale nei termini previsti al comma 1 se conformi
ai requisiti ivi specificati. Si applicano le ulteriori
condizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 6.
8. In base all'allegato al presente decreto e su
istanza dell'impresa interessata, il Ministero della salute
riesamina i prodotti provvisoriamente consentiti per l'uso
non professionale in conformità ai requisiti previsti al
comma 1, lettera b) ai fini dell'eventuale conferma
dell'uso non professionale.
8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica
nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei medesimi commi da 1 a 5.»
Art. 56
Compensazione fondo perequativo IRAP
1. A decorrere dall'anno 2019, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito un fondo da
iscrivere su apposito piano gestionale del capitolo 2862, diretto a
compensare le regioni delle eventuali minori entrate destinate ai
trasferimenti di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
2. Per l'anno 2019 la consistenza del fondo e' pari a 16 milioni di
euro e compensa le minori entrate a titolo di IRAP realizzate negli
anni 2017-2018.
3. Con la legge di bilancio si provvede annualmente alla
quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli
esercizi 2020 e successivi.
4. A decorrere dall'anno 2019, il Ministero dell'economia e delle
finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, per
la quota di fondo perequativo eventualmente non assicurata a fine
anno dal gettito dell'IRAP. La regolarizzazione avviene con
l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate
sul fondo di cui al comma 1.
Riferimenti normativi
Il testo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 68 del 2011 e' riportato nelle Note all'art.
46.
Art. 57
Disposizioni in materia di enti locali
1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e' sostituita dalla seguente: «c) destinato,
per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di
cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta
municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario,
di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni
2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della
differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di
cui al periodo precedente e' incrementata del 5 per cento annuo
dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta
differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
propone la metodologia per la neutralizzazione della componente
rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai
fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia e'
recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto
ordinario e' determinata in misura pari al 50 per cento
dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino
all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota e'
incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del
100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino
all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune
un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della
quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo
periodo;».
1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 448, le parole: «e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere
dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, in euro
6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro
6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020»;
b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente:
« d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a
decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che,
successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da
a) a d-bis), presentino un valore negativo del Fondo di solidarietà
comunale. Il contributo di cui al periodo precedente e' attribuito
sino a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarietà
comunale, al netto della quota di alimentazione del Fondo stesso, e,
comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In
caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura
proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarietà comunale
considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo
di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis) ».
1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno
2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2023».
2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome
di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti
strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali
in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in
materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi
formativi:
a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio
2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111;
g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2 dell'articolo
21-bis del decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e il comma 905
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono abrogati.
2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino all'esercizio 2019» sono
soppresse;
b) al secondo periodo, le parole da: «Gli enti locali» fino a: «31
dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali che
optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto
una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente».
2-quater. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;
b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) e' abrogata.
2-quinquies. Dopo il comma 473 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e' inserito il seguente:
« 473-bis. Per il solo anno 2017, qualora la certificazione
trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia
difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono
tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della
precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020 ».
2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quinquies si provvede
con le risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2-septies. All'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole: «mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo
accantonato» sono soppresse.
2-octies. Allo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione dei
servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e
conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori montani,
delle unioni montane dei comuni e delle comunità montane per
l'attuazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, del testo unico in
materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, e della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché
per assicurare il miglioramento dell'attività di formazione del
personale dei suddetti enti per l'applicazione delle citate
normative, l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM)
organizza le relative attività strumentali, utilizzando a tale scopo
il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all'articolo
1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità per
l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse di cui
al presente comma.
2-novies. Fermo restando l'obbligo del riversamento all'entrata del
bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da parte della Fondazione
IFEL-Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle
somme dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020,
2021, 2022 e 2023 a favore della predetta Fondazione per il
finanziamento di interventi di supporto ai processi comunali di
investimento, di sviluppo della capacità di accertamento e
riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie. All'onere di
cui al periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,
si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021,
2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2-decies. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per
l'anno 2019.
2-undecies. Il fondo di cui al comma 2-decies e' destinato al
pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31
ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi
non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni interamente
confinanti con i medesimi Paesi.
2-duodecies. Una quota del fondo di cui al comma 2-decies non
inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e' destinata
all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il
pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale
in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che
hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e
che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi.
2-terdecies. Il fondo di cui al comma 2-decies e' ripartito tra i
beneficiari di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019.
2-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione del
comma2-decies, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente
di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2-quinquiesdecies. All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «i comuni,» sono
inserite le seguenti: «le unioni di comuni,».
2-sexiesdecies. Alle minori entrate derivanti dal comma
2-quinquiesdecies, valutate in 100.000 euro per l'anno 2021 e in
56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 449 dell'articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 448. Omissis.
449. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al
comma 448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i
comuni interessati sulla base del gettito effettivo
dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei
commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'imposta municipale propria
di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei
rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18,
eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera
b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei
comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai
comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e'
ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarietà
comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato,
variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo
di solidarietà comunale complessivo;
d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito,
nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i
comuni che presentano, successivamente all'attuazione del
correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa
della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per
effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui
alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite
massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno
2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui,
ad incremento del contributo straordinario ai comuni che
danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo
1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro
5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino
a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei
criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un
valore negativo del Fondo di solidarietà comunale. Il
contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino
a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarietà
comunale, al netto della quota di alimentazione del Fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del Fondo di solidarietà comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis).
Omissis.».
Si riporta il testo del comma 448 della citata legge n.
232 del 2016, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 447. Omissis
448. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale
di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota
dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei
comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e'
stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro
6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in
euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020, di cui
2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di
spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
eventualmente variata della quota derivante dalla
regolazione dei rapporti finanziari connessi con la
metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo
stesso.
Omissis.».
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 13-ter.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 7 del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti
locali). - 1. Omissis.
2. Per gli anni dal 2015 al 2023, le risorse
derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché
dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono
essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di
destinazione.
Omissis.».
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1.
Omissis.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per enti strumentali si intendono gli enti di
cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in
corrispondenza delle missioni del bilancio;
b) per organismi strumentali delle regioni e degli
enti locali si intendono le loro articolazioni
organizzative, anche a livello territoriale, dotate di
autonomia gestionale e contabile, prive di personalità
giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge
e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi
strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle
tipologie definite in corrispondenza delle missioni del
bilancio.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
27 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 27 (Taglia-carta). - 1. Al fine di ridurre
l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le
amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a
quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle
relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e
regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre
amministrazioni.
Omissis.»
Il testo dei commi 7 e 13 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e'
riportato nelle Note all'art. 40.
Si riporta il testo dei commi 8, 9 e 12 dell'articolo 6
del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - 1. - 7. Omissis
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalità, di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle università e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attività di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per
i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
10. - 11. Omissis.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonché di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonché con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma può essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività
indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e a quella effettuata dalle università nonché a
quella effettuata dagli enti di ricerca con risorse
derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di
soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti
pubblici destinati ad attivià di ricerca. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4
agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta
disposizione non si applica alle missioni internazionali di
pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia,
dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
sono determinate le misure e i limiti concernenti il
rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale
inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.
417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano
al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del
2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe
disposizioni contenute nei contratti collettivi.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 5
del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Omissis.
2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le
autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono
effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può
essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per
effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale
limite non si applica alle autovetture utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i
servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa
della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento
sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete
delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi
istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari svolti all'estero. I contratti di
locazione o noleggio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche
senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di
polizia, con il trasferimento delle relative risorse
finanziarie sino alla scadenza del contratto.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente dei commi 4 e 5
dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67
(Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria):
«Art. 5 (Pubblicità di amministrazioni pubbliche). -
1. - 3. Omissis.
4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti
locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie
locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti,
nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono
tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante
delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni
esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.
5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i
comuni con meno di 40.000 abitanti.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente del comma 594 dell'articolo
2 della citata legge n. 244 del 2007:
«594. Ai fini del contenimento delle spese di
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali
per l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche,
che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione
d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il
ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
Omissis.».
Si riporta il testo vigente del comma 1-ter
dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 98 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111:
«Art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e
censimento di immobili pubblici). - 1. - 1-bis. Omissis
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di
pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli
previsti dal patto di stabilità interno, gli enti
territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne
siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e
l'indilazionabilità attestate dal responsabile del
procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non
si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni
di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con
apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea
ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate
all'acquisto degli immobili stessi. La congruità del
prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo
rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data
preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto
alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet
istituzionale dell'ente.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente dell'articolo 24 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale):
«Art. 24 (Disposizioni in materia di locazioni e
manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche
amministrazioni). - 1. All'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, dopo le parole: "b) verifica la congruità
del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi
dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite
indagini di mercato" sono inserite le seguenti: "che devono
essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di
proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico
messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la
predetta consultazione si considerano assolti i relativi
obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni".
2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 222-bis, dopo l'ottavo periodo, e'
aggiunto il seguente: "In caso di inadempimento dei
predetti obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la
segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di
rispettiva competenza.";
b) dopo il comma 222-ter e' inserito il seguente:
"222-quater. Le amministrazioni di cui al primo
periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015,
predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale
per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri
quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un
complessivo efficientamento della presenza territoriale,
attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o
di parte di essi, anche in condivisione con altre
amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà
degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in
locazione passiva in modo da garantire per ciascuna
amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento
ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per
cento in termini di spesa per locazioni passive e non
inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati
negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione
della disposizione di cui al primo periodo i presidi
territoriali di pubblica sicurezza e quelli destinati al
soccorso pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia del
demanio per la verifica della compatibilità degli stessi
con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro e non
oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia
del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze e all'amministrazione interessata i risultati della
verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia
comunica gli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione positivamente
verificati, sono apportate le occorrenti variazioni di
bilancio necessarie per il finanziamento delle spese
connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte
delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.».
2-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15
ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 dicembre 2013, n. 137, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2-bis (Facoltà di recesso delle pubbliche
amministrazioni da contratti di locazione). - 1. Anche ai
fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento
della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1,
le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi
costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono
comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di
recesso dai contratti di locazione di immobili in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il recesso e' perfezionato decorsi
centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad
eventuali clausole che lo limitino o lo escludano".
2-ter. All'articolo 1, comma 389, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1 dell'articolo
2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre
2013, n. 137, e quelle di cui al" sono soppresse.
3. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre
semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono
attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai
sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti
interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di
proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli
di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo,
nonché l'ammontare dei relativi oneri.";
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il piano generale può essere oggetto di
revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le
opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili
esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad
uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
già affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha
stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.";
c) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e
realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla
stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma
6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed
anche avvalendosi di società a totale o prevalente
capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri".
4. All'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole "1° gennaio 2015" sono
sostituite con le parole "1° luglio 2014";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Fermo
restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui
ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
possono adottare misure alternative di contenimento della
spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori
a quelli derivanti dall'applicazione della presente
disposizione.".
5. Al fine della riduzione della spesa per il
deposito legale di stampati e documenti:
a) agli istituti depositari previsti dal
regolamento attuativo dell'articolo 5, comma 1, della legge
15 aprile 2004, n. 106, e' consegnata una sola copia di
stampati e di documenti a questi assimilabili;
b) per l'archivio nazionale della produzione
editoriale non sono soggette al deposito legale le ristampe
inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.»
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 232 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000 come modificato
dalla presente legge:
«Art. 232 (Contabilità economico-patrimoniale). - 1.
Omissis.
2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti possono non tenere la contabilità
economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la
facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una
situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente
redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità
semplificate individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro
il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte
formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del
citato decreto legislativo n. 118 del 2011.».
Si riporta il testo del comma 829 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 828. Omissis.
829. Per gli enti locali che hanno adottato la
procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il
mancato raggiungimento del saldo ivi indicato e' diretta
conseguenza del pagamento dei debiti residui.
Omissis.».
La citata legge n. 158 del 2017 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 2 novembre 2017, n. 256.
Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante
«Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 2018, n. 92.
La legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni
in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse
naturali» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2016,
n. 13.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U.
delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici):
«1. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello
per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio
decreto, quali sono i «bacini imbriferi montani» nel
territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno.
Tale determinazione dev'essere adottata entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge per quei
bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni
per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni
altro caso.
I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in
ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in
consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno
di tre quinti di essi.
Se il bacino imbrifero e' compreso in più Province,
qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma,
deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia.
Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di
consorzi tra Comuni di più province stabilirà la
ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui
al presente articolo.
I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo
unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, numero 1775, e
quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a
rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi
dell'art. 52 del testo unico, fanno parte di diritto del
bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel
perimetro del bacino stesso.
Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo
decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di
nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni
rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico.
I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti
dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico
della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3
marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di
approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti
opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime,
sono adottati previo parere del Provveditorato regionale
per le opere pubbliche.
I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per
produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui
opere di presa siano situate in tutto o in parte,
nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti,
in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo
unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento
di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di
potenza nominale media, risultante dall'atto di
concessione.
Il sovracanone decorre:
a) dalla data di entrata in vigore della presente
legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale
per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il
canone demaniale;
b) dalla data di entrata in funzione degli
impianti, negli altri casi;
c) nel caso di entrata in funzione parziale degli
impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza
installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il
Ministro per i lavori pubblici comunicherà a quello per le
finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del
canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati
immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione
definitiva.
In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai
precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono
versati su un conto corrente fruttifero della Banca
d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il
quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.
All'atto della decorrenza del sovracanone di cui
sopra cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del
citato testo unico, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n.
1775.
I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i
concessionari convenzioni, patti e contratti in
applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di
chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso
l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo
sarà decurtato del valore della prestazione. La
valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti,
sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del
sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo,
non e' sospeso dalla pendenza della valutazione della
prestazione.
Quando una derivazione interessa più Comuni o più
consorzi, il riparto del sovracanone e' stabilito di
accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal
Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni
delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza
della derivazione.
Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al
presente articolo e' attribuito ad un fondo comune, a
disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel
perimetro interessato, il quale fondo e' impiegato
esclusivamente a favore del progresso economico e sociale
delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana
che non siano di competenza dello Stato.
Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il
programma degli investimenti e lo sottopone
all'approvazione dell'autorità competente a norma del
presente articolo.
La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i
perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il
corso dei disciplinari di concessione già firmati, che
contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato testo
unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.»
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
«Art. 10 (Versamenti e dichiarazioni). - 1. - 4.
Omissis
5. Con decreti del Ministro delle finanze , sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o
relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del
codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che
essa deve contenere, i documenti che devono essere
eventualmente allegati e le modalità di presentazione,
anche su supporti magnetici, nonché le procedure per la
trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione
finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed
accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli per il versamento al concessionario e
sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per
ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero delle finanze. Allo scopo di consentire la
prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati
strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa
dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di
integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare
il miglioramento dell'attività di informazione ai
contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) organizza le relative attività strumentali e
provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia
locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della
spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard
dei comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze vengono disciplinate le modalità per
l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un
contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta
a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con
decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini
e le modalità di trasmissione da parte dei predetti
soggetti dei dati relativi alla riscossione. I predetti
decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Omissis.»
Il testo dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e' riportato nelle Note all'art. 40.
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 8
del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 8 (Riduzione della spesa degli enti pubblici
non territoriali). - 1. - 2. Omissis.
3. Ferme restando le misure di contenimento della
spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di
assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi,
i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli
organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di
autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob) con esclusione delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli
enti del servizio sanitario nazionale, e delle università
e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono
ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al
10 per cento (159) a decorrere dall'anno 2013 della spesa
sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in
cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta
riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si
applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli
enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria,
dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono
trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi
di razionalizzazione per la riduzione della spesa per
consumi intermedi in modo da assicurare risparmi
corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente;
le somme derivanti da tale riduzione sono versate
annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno
2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il
presente comma non si applica agli enti e organismi
vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
di Bolzano e dagli enti locali.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
«Art. 1. - Commi 1. - 199. Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.»
Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della citata
legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 16.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 74 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
«Art. 74 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e
le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad
ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità
giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra
enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio
collettivo, le comunità montane, le province e le regioni
non sono soggetti all'imposta.
Omissis.».
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 13-ter.
Art. 57-bis Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»; b) dopo il comma 683 e' inserito il seguente: «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati». 2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. All'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221». 4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante perla protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste. 6. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 652 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 651. Omissis.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al
comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga»,
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune
moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi
alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere,
per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa
regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione
dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di
cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle
utenze non domestiche relative ad attività commerciali,
industriali, professionali e produttive in genere, che
producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo
gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni
alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori
condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale,
il comune può applicare un coefficiente di riduzione della
tariffa proporzionale alla quantità, debitamente
certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita
e oggetto di donazione.
Omissis.».
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 5 del
citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione
del beneficio). - 1. - 6-bis. Omissis
7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le
agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute
alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui
all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura
di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo
3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonché le agevolazioni relative al servizio idrico
integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28
dicembre 2015, n. 221.».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
60 della citata legge n. 221 del 2015:
«Art. 60 (Tariffa sociale del servizio idrico
integrato). - 1. L'Autorità per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico, al fine di garantire l'accesso
universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del
servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali
disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura
della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento
dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle
loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei
criteri individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Omissis.».
Si riporta il testo vigente del comma 375 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«Art. 1. - Commi 1. - 374. Omissis
375. Al fine di completare il processo di revisione
delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con
i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali, sono definiti i criteri per
l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti
economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una
revisione della fascia di protezione sociale tale da
ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
Omissis.».
Si riporta il testo vigente dei commi 9 e 9-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale):
«Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). 1. - 8.
Omissis.
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessità
di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali
ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente
tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le
modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalità di cui al
citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26
del 2007. Nella eventualità che gli oneri eccedano le
risorse di cui al precedente periodo, l'Autorità per
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita
componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la
fornitura di energia elettrica e il diritto alla
compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al
comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con
almeno quattro figli a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000
euro.
Omissis.»
Art. 57-ter
Organo di revisione economico-finanziario
1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 25, alinea, le parole: «a livello regionale» sono
sostituite dalle seguenti: «a livello provinciale»;
b) dopo il comma 25 e' inserito il seguente:
« 25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di
revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al
comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città
metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata
tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei
membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di
presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3
formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più
elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato
regolamento ».
2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15
febbraio 2012, n. 23, prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei
revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto, avvenga a livello provinciale.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 25 dell'articolo 16 del
citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Riduzione dei costi relativi alla
rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione
dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. - 24. Omissis
25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di
revisione successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali
sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti,
a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché
gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati
nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei
seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianità di
iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e
popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessità, ai fini
dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di
aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la
funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione
professionale in materia di contabilità pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti pubblici
territoriali.
Omissis.».
Il decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012,
n. 23 recante "Regolamento adottato in attuazione
dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco
dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di
scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2012, n. 67.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
del citato decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del
2012:
«Art. 1 (Elenco dei revisori dei conti degli enti
locali). - 1. Omissis.
2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione
a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica
di ciascun richiedente.
Omissis.».
Art. 57-quater
Indennità di funzione minima per l'esercizio
della carica di sindaco e per i presidenti di provincia
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:
«8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente
articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti e' incrementata fino all'85 per cento della misura
dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino
a 5.000 abitanti».
2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto
dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità
previsto dalla disposizione di cui al comma 1, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con
una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.
3. Il fondo di cui al comma 2 e' ripartito tra i comuni interessati
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
4. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia,
determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo,
in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di
sindaco»;
b) al comma 84, le parole: «di presidente della provincia,» sono
soppresse.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 82 (Indennità). - 1. Il decreto di cui al
comma 8 del presente articolo determina una indennità di
funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il
sindaco, il presidente della provincia, il sindaco
metropolitano, il presidente della comunità montana, i
presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni
capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali
e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi
dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle
province, delle città metropolitane, delle comunità
montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali. Tale indennità e' dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto
di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un
gettone di presenza per la partecipazione a consigli e
commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito
nell'ambito di un mese da un consigliere può superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima
prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al
decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità e' dovuta ai
consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri
circoscrizionali delle città metropolitane per i quali
l'ammontare del gettone di presenza non può superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il
rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico
dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori
dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono
mensilmente superare, per ciascun consigliere
circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto
dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme
relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le
indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai
redditi da lavoro di qualsiasi natura.
4.
5. Le indennità di funzione previste dal presente
capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per
la percezione di una delle due indennità ovvero per la
percezione del 50 per cento di ciascuna.
6.
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta
l'indennità di funzione prevista dal presente capo non e'
dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli
organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed
esterne.
8. La misura delle indennità di funzione e dei
gettoni di presenza di cui al presente articolo e'
determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di
amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto con
la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle
fluttuazioni stagionali della popolazione, della
percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al
totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio
di parte corrente;
c) articolazione dell'indennità di funzione dei
presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice
presidenti delle province, degli assessori, in rapporto
alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
presidente della provincia. Al presidente e agli assessori
delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e
delle comunità montane sono attribuite le indennità di
funzione nella misura massima del 50 per cento
dell'indennità prevista per un comune avente popolazione
pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio
fra enti locali o alla popolazione montana della comunità
montana;
d) definizione di speciali indennità di funzione
per gli amministratori delle città metropolitane in
relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e)
f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei
sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con
una somma pari a una indennità mensile, spettante per
ciascun anno di mandato.
8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui
al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con
popolazione fino a 3.000 abitanti e' incrementata fino
all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai
sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali si può procedere alla revisione del
decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima
procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e'
rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della
misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla
base della media degli indici annuali dell'ISTAT di
variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata
dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa
al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
del biennio.
11. La corresponsione dei gettoni di presenza e'
comunque subordinata alla effettiva partecipazione del
consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne
stabilisce termini e modalità.».
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
«Art. 1. - 1. - 12. Omissis.
13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione
dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base
dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18
giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni
agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente
dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A
decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a
9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2015, n. 34.
Omissis.».
Si riporta il testo dei commi 59 e 84 dell'articolo 1
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 58. Omissis.
59. Il presidente della provincia dura in carica
quattro anni e percepisce un'indennità, a carico del
bilancio della provincia, determinata in misura pari a
quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non
cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco.
60. - 83. Omissis.
84. Gli incarichi di consigliere provinciale e di
componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a
titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri
connessi con le attività in materia di status degli
amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri
previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli
articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico.
Omissis.».
Art. 57-quinquies
Capacità fiscale dei comuni, delle province
e delle città metropolitane
1. Il comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge 12
settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e' sostituito dal seguente:
«5-quater. Le metodologie e le elaborazioni relative alla
determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e
delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte
dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in
assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi
quindici giorni dal loro ricevimento. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
previa approvazione da parte della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota
metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle
capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto
ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24
dicembre 2012, n. 228; lo schema di decreto e' trasmesso, per
l'intesa, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali; qualora
ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque
inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo del presente comma.
Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al
fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere
progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei
dati assunti a riferimento, lo schema di decreto e' inviato, per
l'intesa, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali; qualora
ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque
adottato. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima,
di cui al secondo periodo, e' trasmesso alle Camere dopo la
conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perché su
di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione,
il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Decorso il termine di cui al quarto periodo, il decreto può comunque
essere adottato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, se non
intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una
relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato
ai citati pareri».
2. Al comma 451 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, dopo la parola: «finanze» sono aggiunte le seguenti: «, previo
parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard
istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre
2015, n. 208».
3. Al comma 34 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: «ai competenti uffici della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nell'ambito della quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «alla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi del
comma 29 del presente articolo».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 43 (Misure in materia di utilizzo del Fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli
enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale). -
1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi
dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla
lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis
necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione
accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio,
l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a
valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità
finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter
del decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito
dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale da parte della competente Sezione regionale
della Corte dei conti, qualora l'ammontare delle risorse
attribuite a valere sul predetto "Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali"
risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente,
l'ente locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni dalla
ricezione della comunicazione di approvazione del piano
stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per
un importo pari all'anticipazione non attribuita.
2. Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli
enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto
legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal
comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse
ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce
economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle
medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo,
intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.
3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del
patto di stabilità interno nei limiti di 100 milioni di
euro per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al
2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno
dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo
esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione
del piano di riparto del fondo di cui al comma 2
dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 11
gennaio 2013, recante "Accesso al fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali",
pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n. 33,
individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse
erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilità
interno nei limiti del periodo precedente.
3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma
26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per
inadempienza del patto di stabilità interno del 2013,
ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica
fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del
comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno
attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, nonché di quelli che nel
medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il
pagamento della sanzione di cui al primo periodo può
essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari
determinati dalla sua applicazione non concorrono alla
riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno
di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e successive modificazioni.
3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei
vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o
negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e
qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei
confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di
dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio
finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità
interno sia stata accertata successivamente alla data del
31 dicembre 2013.
4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero
dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto
ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto
spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà
comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun
comune, al 66 per cento di quanto comunicato sul sito
internet del Ministero dell'interno come spettante per
l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale,
detratte le somme già erogate in base alle disposizioni di
cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n.
68, e all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n.
88.
5. Per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000
impegnato e non pagato del fondo per il federalismo
amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo
1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' versato all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarietà
comunale, di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "I comuni per i quali, alla data del 20
settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul
fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 le somme
risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle
assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno
2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la
rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme
ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per
il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che
sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito
comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di
cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno
comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni
del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, di cui
al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna
delle annualità 2015, 2016 e 2017".
5-ter. All'articolo 32, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le
parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75
per cento".
5-quater. Le metodologie e le elaborazioni relative
alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni,
delle province e delle città metropolitane sono definite
dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia
e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai
sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, an-che separatamente, per l'approvazione; in
assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate
decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono
adottate, anche separatamente, la nota metodologica
relativa alla procedura di calcolo e la stima delle
capacità fiscali per singolo comune delle regioni a
statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228; lo schema di decreto
e' trasmesso alla Conferenza Stato- città ed autonomie
locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui
al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque
inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo del
presente comma. Nel caso di adozione delle sole capacità
fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali
mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del
tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a
riferimento, lo schema di decreto e' inviato alla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa;
qualora ricorra la condizione di cui al comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il decreto medesimo e' comunque adottato. Lo schema di
decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al
secondo periodo, e' trasmesso alle Camere dopo la
conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa,
perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla
data di trasmissione, il parere della Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di
cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e
delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Decorso il termine di cui al quarto periodo, il decreto
può comunque essere adottato. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, se non intende conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui
indica le ragioni per le quali non si e' conformato ai
citati pareri.».
Si riporta il testo del comma 451 dell'articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 450. Omissis.
451. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo
parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208,previo accordo da
sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di
riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i
criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di
cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo
precedente e', comunque, emanato entro il 15 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento.
Omissis.»
Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - 1. - 33. Omissis.
34. La Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e' soppressa a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica svolte dalla
predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4, e
5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono
trasferite alla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard istituita ai sensi del comma 29 del presente
articolo".
Omissis.»
Art. 58
Quota versamenti in acconto
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per i soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale
sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo
quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la
prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della
misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo
12-quinquies del citato decreto-legge n. 34 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi):
«Art. 12-quinquies (Modifica all'articolo 2 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi). - 1. -
2. Omissis
3. Per i soggetti che esercitano attività economiche
per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al
limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto
di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze,
i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei
redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle
attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal
30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30
settembre 2019.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni
e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e
razionalizzazione di adempimenti tributari):
«Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di
versamento). - 1. Il versamento del saldo dovuto con
riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella
dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte
delle persone fisiche, e delle società o associazioni di
cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e' effettuato entro il 30 giugno
dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le
società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui
agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti
versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
attività produttive e' effettuato entro l'ultimo giorno
del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo
d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in
base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il
bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base
alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del
mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere
effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40
per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo
1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli
relativi all'imposta regionale sulle attività produttive,
sono effettuati in due rate salvo che il versamento da
effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro
103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato
alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla
scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e'
effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il
versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad
eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale
sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non
coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello
stesso periodo d'imposta.».
Art. 58-bis
Investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro,
piccole e medie imprese
1. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative
avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, investano, a
partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la capitalizzazione o
ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, può essere
concessa, nei limiti della dotazione della sezione speciale di cui al
presente comma, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte della
concessione della garanzia e' richiesta una commissione di accesso a
parziale copertura delle spese del Fondo. A tal fine e' istituita una
sezione speciale del predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 3, nel rispetto della
normativa europea, sono definiti i criteri, le modalità e le
condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma 1. La
garanzia non afferisce all'entità della prestazione pensionistica,
ma alla singola operazione finanziaria.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono individuate le
iniziative di cui al comma 1.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali si avvale anche delle analisi, degli
studi, delle ricerche e delle valutazioni del Comitato per la
promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato
«Previdenza Italia», istituito in data 21 febbraio 2011, cui
partecipano anche i rappresentanti delle associazioni dei fondi
pensione. Al predetto Comitato e' attribuito altresì il compito di
coadiuvare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con
analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di
sostegno, nonché con l'attivazione e il coordinamento di iniziative
di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la
costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei fondi
pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non
siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli
investimenti medesimi. Al Comitato e' altresì attribuito il compito
di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione
finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai
medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività,
anche in età scolare, ovvero qualsiasi altra iniziativa finalizzata
a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle
forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.
5. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 e' stanziato
un contributo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5, pari a 13,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2034, si provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero;
b) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al
2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione). - 1.
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.».
Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della citata
legge n. 662 del 1996 e' riportato nelle Note all'art. 41.
Art. 58-ter Finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività produttiva 1. All'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019». 2. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «270 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2019»; b) al comma 3, le parole: «270 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2019».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 44 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze), come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese in crisi). - 1. In deroga agli
articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere
autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi,
previo accordo stipulato in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del Ministero dello sviluppo economico e della
Regione interessata, il trattamento straordinario di
integrazione salariale per crisi aziendale qualora
l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e
sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività
con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le
disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure
laddove sia possibile realizzare interventi di
reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in
alternativa attraverso specifici percorsi di politica
attiva del lavoro posti in essere dalla Regione
interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via
prospettica, nonché nel limite di 45 milioni di euro per
l'anno 2019. In sede di accordo governativo e' verificata
la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario
di integrazione salariale e nell'accordo e' indicato il
relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della
spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze e all'INPS per il
monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi
all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto o sarà raggiunto il limite
di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.»
Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo
22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 22-bis (Proroga del periodo di cassa
integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o
crisi aziendale). - 1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, in
deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite
complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno
2018, di 225 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50
milioni di euro per l'anno 2020, per imprese con rilevanza
economica strategica anche a livello regionale che
presentino rilevanti problematiche occupazionali con
esuberi significativi nel contesto territoriale, previo
accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della
regione interessata, o delle regioni interessate nel caso
di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o
più regioni, può essere concessa la proroga
dell'intervento straordinario di integrazione salariale,
sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma
di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma
2, sia caratterizzato da investimenti complessi non
attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro
mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora il
programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo
21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per
la ricollocazione delle risorse umane e azioni di
riqualificazione non attuabili nel medesimo limite
temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle
risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti
temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere
concessa la proroga dell'intervento di integrazione
salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei
mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo
21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti
a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la
salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite
temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22,
comma 2. Alle medesime condizioni e nel limite delle
risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti
temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, può
essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione
salariale straordinaria per la causale contratto di
solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora
permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già
dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e
si realizzino le condizioni di cui al comma 2.
1-bis. - 2. Omissis.
3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2018, a 225 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
Art. 58-quater
Regime tributario dell'Accademia nazionale dei Lincei
1. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: «dalla stessa esercitate non in regime di impresa» sono
sostituite dalle seguenti: «e strumentali dalla stessa esercitate non
in regime di impresa, anche in deroga alle disposizioni agevolative
riguardanti tali tributi».
2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma
1, valutate in 1 milione di euro per l'anno 2019 e in 490.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 328 dell'articolo 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 327. Omissis
328. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto
legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359,
continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali,
regionali e locali vigenti, nonché ad ogni altro tributo
di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa,
dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito
delle attività istituzionali e strumentali dalla stessa
esercitate non in regime di impresa, anche in deroga alle
disposizioni agevolative riguardanti tali tributi.".
Omissis.»
Art. 58-quinquies
Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;
b) le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi
professionali».
Art. 58-sexies
Modifiche agli articoli 147-ter e 148 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal
seguente:
«1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli
amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che
assicuri l'equilibrio tra i sessi. Il sesso meno rappresentato deve
ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio
di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la
composizione del consiglio di amministrazione risultante
dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal
presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché
si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi
dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro
1.000.000, secondo criteri e modalità da essa stabiliti con proprio
regolamento, e fissa un nuovo termine di tre mesi per adempiere. In
caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i
componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a
disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di
sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del
criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce
in ordine all'applicazione, al rispetto e alla violazione delle
disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento
alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio
regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema
monistico».
2. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal
seguente:
«1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che
il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il
sesso meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi
del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei
mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale
risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto
dal presente comma, la Consob diffida la società interessata
affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di
quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida,
la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi per
adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova
diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob
statuisce in ordine all'applicazione, al rispetto e alla violazione
delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con
riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in
base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 147-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52), come modificato dalla presente legge:
«Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio
di amministrazione). - 1. Lo statuto prevede che i
componenti del consiglio di amministrazione siano eletti
sulla base di liste di candidati e determina la quota
minima di partecipazione richiesta per la presentazione di
esse, in misura non superiore a un quarantesimo del
capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla
Consob con regolamento tenendo conto della
capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari
delle società quotate; per le società cooperative la
misura e' stabilita dagli statuti anche in deroga
all'articolo 135. Le liste indicano quali sono gli
amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza
stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può
prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da
eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno
conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà
di quella richiesta dallo statuto per la presentazione
delle stesse.
1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente,
anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel
rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari
per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla
società, entro il venticinquesimo giorno precedente la
data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina
dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito
Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con
regolamento almeno ventuno giorni prima della data
dell'assemblea. La titolarità della quota minima di
partecipazione prevista dal comma 1 e' determinata avendo
riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del
socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso
l'emittente. La relativa certificazione può essere
prodotta anche successivamente al deposito purché entro il
termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte
dell'emittente.
1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto
degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a
un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il
genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo
degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si
applica per sei mandati consecutivi. Qualora la
composizione del consiglio di amministrazione risultante
dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto
dal presente comma, la Consob diffida la società
interessata affinché si adegui a tale criterio entro il
termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di
inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000,
secondo criteri e modalità stabiliti con proprio
regolamento, e fissa un nuovo termine di tre mesi ad
adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a
tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla
carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di
formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di
mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di
riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in
ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto
delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con
riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da
adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche alle società organizzate secondo il
sistema monistico.
2.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo
2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei
componenti del consiglio di amministrazione e' espresso
dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior
numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la
lista risultata prima per numero di voti. Nelle società
organizzate secondo il sistema monistico, il componente
espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso
dei requisiti di onorabilità, professionalità e
indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi
3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dalla carica.
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno
uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero
due se il consiglio di amministrazione sia composto da più
di sette componenti, devono possedere i requisiti di
indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148,
comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori
requisiti previsti da codici di comportamento redatti da
società di gestione di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria. Il presente comma non si applica
al consiglio di amministrazione delle società organizzate
secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il
disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma,
del codice civile. L'amministratore indipendente che,
successivamente alla nomina, perda i requisiti di
indipendenza deve darne immediata comunicazione al
consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla
carica.».
Si riporta il testo dell'articolo 148 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 148 (Composizione). - 1. L'atto costitutivo
della società stabilisce per il collegio sindacale:
a) il numero, non inferiore a tre, dei membri
effettivi;
b) il numero, non inferiore a due, dei membri
supplenti;
c);
d).
1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce,
inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia
effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga
almeno un terzo dei membri effettivi del collegio
sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei
mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio
sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio
di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida
la società interessata affinché si adegui a tale criterio
entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In
caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro
200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere.
In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova
diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La
Consob statuisce in ordine alla violazione,
all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in
materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase
istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio
regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per
l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del
collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non
siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che
hanno presentato o votato la lista risultata prima per
numero di voti. Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale e'
nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla
minoranza.
3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti,
decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori della società, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle società da questa
controllate, delle società che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle
società da questa controllate od alle società che la
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo
ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di
cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o
subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca
d'Italia e l'IVASS, sono stabiliti i requisiti di
onorabilità e di professionalità dei membri del collegio
sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per
il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti
determina la decadenza dalla carica.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si
applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il
rappresentante della minoranza e' il membro del consiglio
di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter,
comma 3.
4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la
decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o,
nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e
monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina
o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di
inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi
soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia
dell'esistenza della causa di decadenza.».
Art. 58-septies
Fondo per le emergenze nazionali
1. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e
novembre del 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, il Fondo di cui
all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 40
milioni di euro per l'anno 2019.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero;
b) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 9 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze
e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice
della protezione civile):
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
Omissis.».
Art. 58-octies
Rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per
l'edilizia scolastica
1. Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e
riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici,
compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di
vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del
20 marzo 2003, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e
dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per
le zone sismiche 1 e 2, e' istituita un'apposita sezione del Fondo
unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma
4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la dotazione
di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuate le modalità di accesso alle risorse della sezione
del Fondo di cui al comma 1, le priorità degli interventi nonché
ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione del presente
articolo.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 20-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017):
«Art. 20-bis (Interventi urgenti per le verifiche di
vulnerabilità sismica degli edifici scolastici). - 1. Per
le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili
pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio
sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione
degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che
risultino necessari a seguito delle verifiche, sono
destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo
1, comma 161, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come
accertate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, assicurando la
destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli
enti locali che si trovano nelle quattro regioni
interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le
risorse accertate sono rese disponibili dalla società
Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione, sentito
il Dipartimento della protezione civile, di apposita
convenzione con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, che disciplina le
modalità di attuazione e le procedure di accesso ai
finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di
eventuali provvedimenti di accertata inagibilità degli
edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle
zone di maggiore pericolosità sismica nonché dei dati
contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. I
documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica
eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono
pubblicati nella home page del sito internet
dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile.
2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di
ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito
della programmazione nazionale predisposta in attuazione
dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, eseguiti nelle zone sismiche classificate 1 e
2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità
sismica degli edifici e, ove necessario, della
progettazione per il miglioramento e l'adeguamento
antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di
cui al comma 1.
3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento
sismico degli edifici scolastici che risultano necessari
all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui
al comma 1 o già certificati da precedenti verifiche di
vulnerabilità sismica sono inseriti nella programmazione
triennale nazionale di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per
essere finanziati con le risorse annualmente disponibili
della programmazione triennale ovvero con altre risorse che
si rendano disponibili.
4. Entro il 31 dicembre 2018 ogni immobile adibito ad
uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico
classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei
comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.
189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di
vulnerabilità sismica.».
Si riporta il testo vigente del comma 4-sexies
dell'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese):
«Art. 11 (Libri e centri scolastici digitali). - 1. -
4-quinquies. Omissis.
4-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo
unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono
tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
Omissis.».
Art. 59
Disposizioni finanziarie
1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e'
incrementato di 5.337,946 milioni di euro per l'anno 2020, di
4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 4.181,756 milioni di
euro per l'anno 2022, di 4.180,756 milioni di euro per l'anno 2023,
di 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 4.168,136 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono
destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della
manovra di finanza pubblica.
1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e' incrementato di 2,7 milioni di euro per l'anno 2020.
1-ter. Agli oneri derivanti dagli articoli 32-ter e 32-quater e dal
comma 1-bis del presente articolo, pari a 12,3 milioni di euro per
l'anno 2020, a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 15,86 milioni
di euro per l'anno 2022 e a 13,24 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,1 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle
maggiori entrate di cui all'articolo 32-quater;
b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,76 milioni di
euro per l'anno 2022 e a 11,14 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come
incrementato, da ultimo, dal comma 1-bis del presente articolo.
2. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 26 milioni di
euro per l'anno 2020, 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 21 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22, comma 1, 38, 41,
42, 52, 53, 54, 56, 58 e dai commi 1 e 2 del presente articolo e
dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e
d) del presente comma, pari a 2.637 milioni di euro per l'anno 2019,
a 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.493,216 milioni di
euro per l'anno 2021, a 4.289,976 milioni di euro per l'anno 2022, a
4.290,236 milioni di euro per l'anno 2023, a 4.279,236 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2024 che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di
fabbisogno a 5.464,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.526,716
milioni di euro per l'anno 2021, a 4.319,476 milioni di euro per
l'anno 2022, a 4.319,736 milioni di euro per l'anno 2023 e a
4.287,736 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:
a) quanto a 3.089,310 milioni di euro per l'anno 2019 e, in soli
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni di euro
per l'anno 2020, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e
di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati
di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al
presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette
somme. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa
possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di
previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi
di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica
amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai
sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite,
nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;
c) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
quanto a 60 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze e quanto a 30 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
d) quanto a 14,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.
130;
e) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.426,856
milioni di euro per l'anno 2020, a 4.496,666 milioni di euro per
l'anno 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023 e a 4.282,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a
35 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.452,856 milioni di euro per
l'anno 2020, a 4.530,166 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.322,736
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.290,736
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 58;
f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla
legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti
necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini
dell'accordo internazionale concernente la determinazione del
contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un importo pari a
30 milioni di euro per l'anno 2019;
g) quanto a 12,9 milioni di euro, per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 da
imputare alla quota parte del fondo per interventi in favore del
settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, lettera d) del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno
2019, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2019 con n.
1-2304, per il triennio 2019/2021.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre
il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui
pertinenti capitoli di spesa.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 431 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
«Art. 1. - Commi 1. - 430. Omissis
431. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
seguenti risorse:
a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti
dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui
all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, al netto della quota già considerata nei
commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a programmi
finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di
equità sociale e ad impegni inderogabili;
b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede
di Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate
risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte nel
bilancio a legislazione vigente, sia a quelle
effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato
derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione
fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di
recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
comuni.
Omissis.».
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 13-ter.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. -
1-quater. Omissis
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalità
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonché
alla Corte dei conti.».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
148 della citata legge n. 388 del 2000:
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
Omissis.».
Si riporta il testo vigente del comma 18 dell'articolo
12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito
con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
«Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
1. - 17. Omissis.
18. Agli oneri del presente articolo, pari a
complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000
euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 45.
Omissis.».
La legge 17 agosto 1957, n. 848 recante "Esecuzione
dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco
il 26 giugno 1945" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 25
settembre 1957, n. 238, S.O..
Si riporta il testo vigente del comma 150 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
«Art. 1. - Commi 1. - 149. Omissis
150. E' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore
del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono
ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Omissis.».
Art. 59-bis
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Riferimenti normativi
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre
2001, n. 248.
Art. 60
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.