CONSIGLIO NAZIONALE CDL – Comunicato 03 settembre 2020
Delibere Enpacl: la replica della Cassa ai Ministeri vigilanti
L’Enpacl ha inviato oggi una lettera ai Ministeri del Lavoro e dell’Economia e Finanze con cui ha espresso il proprio disaccordo sulle motivazioni alla base dei provvedimenti ministeriali del 10 agosto scorso, con i quali non sono state approvate le due delibere adottate dall’Assemblea dei Delegati dell’Ente il 23 aprile scorso, che avevano ad oggetto incisivi interventi di riduzione e dilazione dei contributi obbligatori 2020. Decisioni che l’Enpacl aveva assunto per fronteggiare la situazione emergenziale dovuta al diffondersi del Covid-19, al fine di attenuare la crisi economica che ha colpito in maniera rilevante anche gli studi professionali dei Consulenti del Lavoro. Nella replica al diniego dei Ministeri vigilanti, dovuto all’”impatto negativo in termini di saldi di finanza pubblica”, che sarebbe stato determinato dalle decisioni assunte dall’Assemblea, l’Ente di previdenza ha precisato che “le minori entrate per l’anno 2020 che sarebbero derivate dall’applicazione delle delibere (quantificabili al massimo in 86,2 mln euro sui 206,6 mln euro previsti) sarebbero state ampiamente compatibili con il risparmio previdenziale accumulato nel tempo dagli iscritti, rappresentato da un patrimonio Enpacl (pari a 1,3 Mld euro circa) che riesce a coprire per 10,12 volte le pensioni in essere al 31 dicembre 2019 contro le 5 (peraltro al 31 dicembre 1994) richieste dalla normativa, e non avrebbero inciso sulla sostenibilità dell’Ente in termini di copertura previdenziale ed assistenziale nel medio e lungo termine. Sarebbe stato auspicabile – si legge nella lettera – ricevere dai Dicasteri la giusta attenzione politica e sociale piuttosto che un mero scrutinio tecnico, orientato al breve periodo, più precisamente “di cassa”, mortificando il senso dei provvedimenti adottati che – al contrario – hanno lo scopo di evitare difficoltà di lungo periodo all’Ente.
Dopo aver espresso, dunque, il più ampio dissenso per il metro di giudizio adottato dai Ministeri vigilanti, l’Enpacl, con una nota pubblicata sul proprio sito, ha comunicato che è stato differito al 30 novembre 2020 il termine per l’invio della dichiarazione (già in scadenza il 16 settembre), nonché del pagamento della prima rata della contribuzione 2020, con riserva di assumere ogni ulteriore iniziativa, compresi i diversi termini di versamento della contribuzione, utile a sostenere i Consulenti del Lavoro in difficoltà per la gravissima crisi, sia economica che finanziaria, generata e non ancora cessata per la situazione epidemiologica in atto. Tutti i Consulenti del Lavoro iscritti sono tenuti entro lunedì 30 novembre a:
– rendere tramite i ‘Servizi ENPACL on line’ la comunicazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale 2019;
– effettuare il versamento di quanto dovuto per contribuzione soggettiva e integrativa, in unica soluzione o ratealmente, massimo sei rate mensili, in scadenza lunedì 30 novembre, mercoledì 30 dicembre 2020; venerdì 29 gennaio, venerdì 26 febbraio, martedì 30 marzo e venerdì 30 aprile 2021.
La procedura on line, previo avviso, verrà resa disponibile nelle prossime settimane.
Allegato 1
Delibere n. 3 e n. 4 adottate dall’Assemblea dei Delegati ENPACL il 23 aprile 2020. Esito vigilanza ministeriale.
Con note protocollo n. 9547 e n. 9549, entrambe del giorno 10 agosto 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, Divisione IV) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato, I.GE.SPE.S., Ufficio IV) hanno comunicato che le delibere in oggetto – al termine di una istruttoria durata ben tre mesi – non possono essere assentite ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n° 509.
Al riguardo, si comunica che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, nella riunione del 1 settembre 2020, ha preso atto con rammarico di tale decisione e affidato a questa Presidenza l’incarico di esprimere ai Sigg. Ministri il proprio disaccordo sulle motivazioni alla base dei provvedimenti ministeriali.
In proposito, si intende in premessa confermare, come già espresso nella documentazione a corredo delle delibere in parola, che le decisioni assembleari sono state assunte per fronteggiare la situazione emergenziale dovuta al diffondersi del virus COVID-19, al fine di attenuare la relativa crisi economica, che ha colpito in maniera rilevante anche gli studi professionali dei Consulenti del Lavoro. Va in tal senso posto in evidenza che il selettivo e facoltativo, nonché parziale e temporaneo, esonero contributivo e la rateazione della contribuzione integrativa, decisi ad aprile dall’Ente – cassati da codesti Ministeri – hanno assunto ad agosto coerenza con gli analoghi provvedimenti contenuti nel decreto-legge 14 agosto 2020, n° 104, stabiliti dal Governo in favore di altre categorie del mondo del lavoro.
I provvedimenti, accuratamente ponderati e studiati, assunti all’unanimità dall’Assemblea dei Delegati, presentavano condizioni di attendibilità sotto ogni punto di vista, sia finanziario, sia previdenziale, sia patrimoniale, e si proponevano di salvaguardare la sostenibilità del sistema pensionistico nel medio periodo sulla base delle seguenti considerazioni.
Non era possibile, ad aprile, individuare quali professionisti sarebbero stati significativamente colpiti dalla situazione emergenziale nell’anno 2020 ma è stato considerato che la clientela di riferimento dei Consulenti del Lavoro è rappresentata da micro e piccole imprese, le più colpite dalla crisi conseguente all’emergenza epidemiologica.
Per tale motivo le transitorie proposte di modifica all’assetto contributivo 2020 avevano carattere opzionale, tali da consentire al singolo iscritto di poter contemperare le impellenti esigenze di liquidità con il dovuto risparmio previdenziale. Gli effetti economici derivanti da tali determinazioni avrebbero gravato solo ed unicamente sulle risorse dell’ENPACL senza intervento alcuno della fiscalità generale. A tale riguardo, occorre sottolineare che le minori entrate per l’anno 2020 che sarebbero derivate dall’applicazione delle delibere (quantificabili al massimo in 86,2 mln euro sui 206,6 mln euro previsti) sarebbero state ampiamente compatibili con il risparmio previdenziale accumulato nel tempo dagli iscritti, rappresentato da un patrimonio ENPACL (pari a 1,3 Mld euro circa) che riesce a coprire per 10,12 volte le pensioni in essere al 31 dicembre 2019 contro le 5 (peraltro al 31 dicembre 1994) richieste dalla normativa, e non avrebbero inciso sulla sostenibilità dell’Ente in termini di copertura previdenziale ed assistenziale nel medio e lungo termine. Viceversa, sulla scorta delle valutazioni alla base dei provvedimenti assembleari, il minor carico contributivo – si ribadisce, eccezionale e temporaneo – avrebbe potuto attenuare, se non evitare, quegli abbandoni dall’esercizio della professione capaci di generare – questi sì per lungo tempo – una conseguente flessione del gettito contributivo, tale da ledere la stabilità del sistema previdenziale. Nemmeno è stata benevolmente considerata la lungimirante previsione contenuta nelle delibere, in base alla quale nel tempo gli interessati avrebbero ripristinato la corretta contribuzione 2020 e l’Ente perfezionato le proprie entrate. In definitiva, il Consiglio di Amministrazione ritiene che sarebbe stato auspicabile ricevere dai Dicasteri la giusta attenzione politica e sociale piuttosto che un mero scrutinio tecnico, orientato al breve periodo, più precisamente “di cassa”, mortificando il senso dei provvedimenti adottati che – al contrario – hanno lo scopo di evitare difficoltà di lungo periodo all’Ente. A riprova, la motivazione di diniego più volte esposta nelle note ministeriali è rappresentata dagli asseriti “effetti negativi sui saldi di finanza pubblica” che sarebbero originati dalle disposizioni previste. Su tale argomento, si tiene qui a precisare, l’Ente esprime il più ampio dissenso:
il metro di giudizio adottato dai Ministeri sottrae all’Assemblea dei Delegati e al Consiglio di Amministrazione dell’Ente ogni ambito di autonomia gestionale, organizzativa e contabile e proietta l’Associazione ENPACL in un ambito normativo precedente alla privatizzazione stabilita dal legislatore con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n° 509.
Allegato 2
ENPACL – Comunicato 02 settembre 2020
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