CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3282 – L’obbligo di controllo del datore di lavoro non può essere tale da far configurare una sorveglianza continua del lavoratore, non potendo essere richiesto al titolare della posizione di garanzia una persistente attività di costante verifica dell’utilizzo dello strumento di sicurezza