CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2021, n. 21709

Tributi – Contenzioso tributario – Sentenza – Motivazione apparente – Affermazione del principio di diritto – Mancata indicazione dell’applicazione nello specifico contesto relativo alla controversia

Rilevato che

Dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata nonché dal ricorso si evince che: la società C.G. & c. snc aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina il silenzio- rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate alla richiesta di rimborso Iva per gli anni 1988, 1992 e 1995; l’Agenzia delle Entrate, costituendosi, aveva eccepito l’intervenuta prescrizione relativamente alle annualità 1988 e 1992 per decorrenza del termine decennale; il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; avverso la decisione del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che la prescrizione decennale del diritto al rimborso decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale ovvero a partire dai due anni e tre mesi successivi alla suddetta presentazione, non essendo il rimborso soggetto ad esigibilità prima della scadenza del suddetto termine;

l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura; la società è rimasta intimata;

Considerato che

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 36, n. 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992, per non avere esposto le ragioni sulle quali è fondata la decisione; il motivo è fondato;

la sentenza censurata, nell’esposizione della vicenda in fatto sulla quale era stato chiamato a decidere, si è limitata ad evidenziare che la stessa aveva riguardo alla richiesta di rimborso del credito Iva per gli anni 1988, 1992 e 1995 e che l’Agenzia delle entrate aveva opposto l’intervenuta decadenza, salvo che per l’anno 1995; in sede di motivazione, poi, si è limitata ad evidenziare che «la prescrizione decennale del diritto al rimborso decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale ovvero a partire da due anni e tre mesi non essendo infatti il rimborso soggetto ad esigibilità prima della ricorrenza di tale termine», sicché, da tale affermazione di principio ha fatto discendere la considerazione che il giudice di primo grado aveva correttamente statuito, dovendosi ritenere legittima la domanda di rimborso;

la decisione censurata, pertanto, dopo avere enunciato, in linea generale, che il termine di prescrizione per l’ottenimento del rimborso Iva può avere a riferimento, per quanto concerne l’individuazione del dies a quo, ora la data di presentazione della dichiarazione ora quella successiva alla decorrenza di due anni e tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, non ha, poi, proceduto a esplicitare l’iter logico giuridico seguito al fine di rendere chiaro se ed in che misura l’affermazione di principio potesse, poi, trovare applicazione nello specifico contesto relativo alla controversia posta alla sua attenzione;

nella vicenda in esame, invero, era essenziale che il giudice del gravame individuasse chiaramente sia il momento in relazione al quale le domande di rimborso erano state presentate sia la disciplina normativa da applicare, esplicitando, di conseguenza, le ragioni per le quali la presentazione della domanda di rimborso era stata effettuata entro il termine di prescrizione;

la sentenza censurata, come detto, non ha in alcun esposto le ragioni per le quali l’applicazione delle previsioni normative in materia di prescrizione del diritto al rimborso Iva avesse potuto escludere l’intervenuta prescrizione, avendo fatto riferimento, genericamente, a due diversi termini di decorrenza e senza avere in alcun modo indicato quale fosse il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione e quali erano le date di presentazione delle domande di rimborso in relazione alle quali ha ritenuto non sussistente il decorso del termine di prescrizione;

sicché la stessa è, sotto tale profilo, apparente, con conseguente accoglimento del ricorso;

con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per falsa applicazione dell’art. 38bis, d.P.R. n. 633/1972, e dell’art. 2935, cod. civ., per avere ritenuto non prescritto il diritto al rimborso del credito Iva;

il motivo è assorbito dalle considerazioni espresse con riferimento al primo motivo di ricorso;

in conclusione, è fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza censurata per il motivo accolto e rinvio alla Commissione tributaria regionale anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio;

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.