CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 ottobre 2018, n. 27679

Lavoro – Collaboratore fisso – Subordinazione – Prova – Sospensione del rapporto di lavoro – Compenso per lavoro straordinario forfetizzato

Fatti di causa

1.1. Con sentenza n. 344/2015 la Corte di appello di Bari, quale giudice del rinvio a seguito di decisione di questa Corte n. 21520/2012, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lecce condannava il Q.P. S.p.A. al pagamento in favore di G.D.P. della retribuzione globale di fatto in godimento prima della sospensione del rapporto di lavoro con la E. s.r.l. con esclusione del compenso per lavoro straordinario forfetizzato e detratto quanto già corrisposto per le medesime ragioni creditorie, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.

1.2. Riteneva la Corte territoriale che sussistesse la prova della natura subordinata quale collaboratore fisso del rapporto di lavoro tra il D.P. e la E. (società cedente) e che la A.E. s.r.l., poi Q.P. s.p.a. (società cessionaria) fosse tenuta al pagamento delle differenze retributive rivendicate per effetto di detta natura del rapporto con il solo scomputo della voce stipendiale relativa allo straordinario forfetizzato (per non esservi stata specifica censura sul punto in sede di giudizio di legittimità e in ogni caso per essere condivisibili le ragioni espresse sul punto da giudice del precedente gravame).

2. Per la cassazione della sentenza ricorre il Q.P. S.p.A. con due motivi.

3. G.D.P. resiste con controricorso.

4. Successivamente la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente.

Ragioni della decisione

1. L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente.

2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, co. 1 – quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13.