DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917
Tuir – Testo Unico delle imposte sui redditi – D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917 aggiornato fino a Gennaio 2013 con il D.Lgs. 248/2012
TITOLO I capitolo I – Disposizioni Generali (art. da 01 a 24)
TITOLO I capitolo II – Redditi Fondiari (art. da 25 a 43)
TITOLO I capitolo III- Redditi di Capitale (art. da 44 a 48)
TITOLO I capitolo IV – Redditi di Lavoro dipendenti (art. da 49 a 52)
TITOLO I capitolo V – Redditi di Lavoro autonomo (art. 53 e 54)
TITOLO I capitolo VI – Redditi di Impresa (art. da 55 a 66)
TITOLO I capitolo VII – Redditi diversi (art. da 67 a 71)
TITOLO II capitolo I – Ires – soggetti passivi (art. da 72 a 74)
TITOLO II capitolo II – Ires – determinazione del reddito (art. da 114)
TITOLO III capitolo I – Disposizioni Generali (art. da 115 a 121)
TITOLO III capitolo I sezione I – Consolidato Nazionale (art. da 122 a 129)
TITOLO III capitolo I sezione III – Consolidato Mondiale (art. da 130 a 142)
TITOLO III capitolo I sezione III capo III – Enti non Commerciali Residenti (art. da 143 a 150)
TITOLO III capitolo I sezione III capo IV – Società ed Enti commerciali non residenti (art. da 151 a 152)
TITOLO III capitolo I sezione III capo V – Enti non Commerciali non residenti (art. da 153 a 154)
TITOLO III capitolo I sezione III capo VI – Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (art. da 155 a 161)
TITOLO III capitolo I sezione III capo I – Disposizioni comuni e generali (art. da 162 a 164)
TITOLO III capitolo I sezione III capo II – Reddito prodotto all’estero e Rapporti internazionali (art. da 165 a 169)
TITOLO III capitolo I sezione III capo III – Operazioni straordinarie (art. da 170 a 177)
TITOLO III capitolo I sezione III capo IV – Operazioni straordinarie tra soggetti residenti in Italia e residenti negli stati membri della U.E. (art. da 178 a 181)
TITOLO III capitolo I sezione III capo V – Liquidazione Volontarie e Procedure concorsuali (art. da 182 a 184)
TITOLO IV – Disposizioni Varie, Transitorie e Finali art. da 185 a 191)
(GU n.302 del 31-12-1986 – Suppl. Ordinario )
Capo III
((ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI))
Art. 143
((Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 e’ formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita’ commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformita’ alle finalita’ istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo e’ determinato secondo le disposizioni dell’articolo 8.
3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita’ aventi finalita’ sociali esercitate in conformita’ ai fini istituzionali degli enti stessi.))
Art. 144
Determinazione dei redditi
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e’ diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie. ((Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, e’ ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41)). Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 90, comma 1, ((quarto e quinto periodo)).((124))
2. Per l’attivita’ commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilita’ separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65, commi 1 e 3-bis.
4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attivita’ commerciali e di altre attivita’, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente e’ deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
5. Per gli enti religiosi di cui all’articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita’ commerciali, le spese relative all’opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.
6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita’ pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilita’ separata qualora siano osservate le modalita’ previste per la contabilita’ pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l’art. 4, comma 5-septies) che “Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 5-sexies.”
Art. 145
((Regime forfetario degli enti non commerciali
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilita’ semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali il coefficientedi redditivita’ corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attivita’ di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attivita’:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attivita’ prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita’ di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L’opzione e’ esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale e’ esercitata fino a quando non e’ revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione e’ effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e’ presentata.
5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.))
Art. 146
((Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell’articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso.))
Art. 147
Detrazione d’imposta per oneri
1. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) ((, i-quater) e i-octies)))del comma 1 dell’articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e’ fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il rimborso e’ aumentata di un importo pari al 22 per cento dell’onere rimborsato. ((104))
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n.7 convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l’art. 13 comma 8) che ” Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1 gennaio 2007.”
Art. 148
((Enti di tipo associativo
1. Non e’ considerata commerciale l’attivita’ svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita’ alle finalita’ istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attivita’ commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita’ o di occasionalita’.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita’ svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche’ le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne’ per le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attivita’:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicita’ commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita’ assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attivita’ istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche’ le predette attivita’ siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
6. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non e’ considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche’ da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche’ sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attivita’ commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche’ l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche’ alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.))
Art. 149
((Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita’ commerciale per un intero periodo d’imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attivita’ commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita’;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita’ commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita’ istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita’ commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita’ e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attivita’ commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche)).
Art. 150
((Organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale
1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa’ cooperative, non costituisce esercizio di attivita’ commerciale lo svolgimento delle attivita’ istituzionali nel perseguimento di esclusive finalita’ di solidarieta’ sociale.
2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attivita’ direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.))
Capo IV
((SOCIETA’ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI))
Art. 151
((Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle societa’ e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 73 e’ formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nell’articolo 23, tenendo conto, per i redditi d’impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attivita’ commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorche’ non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonche’ gli utili distribuiti da societa’ ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 e le plusvalenze indicate nell’articolo 23, comma 1, lettera f).))
Art. 152
Determinazione del reddito complessivo
1. Per le societa’ e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le societa’ semplici, il reddito complessivo e’ determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attivita’ produttive di redditi imponibili in Italia.
2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell’articolo 10.
In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d’imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso. ((Si applicano le disposizioni dell’articolo 101, comma 6)). ((108))
3. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si e’ fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale la societa’ o l’ente ha conseguito il rimborso e’ aumentata di un importo pari al 19 per cento dell’onere rimborsato.
4. Per le societa’ commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l’art. 1 comma 34) che “Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33, lettera i), si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo d’imposta di applicazione, il limite di deducibilita’ degli interessi passivi e’ aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l’esenzione in misura pari all’84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008.”
((Capo V
ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI))
Art. 153
((Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle societa’ e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 73 e’ formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell’articolo 23, tenendo conto, per i redditi d’impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attivita’ commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorche’ non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonche’ gli utili distribuiti da societa’ ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 e le plusvalenze indicate nell’articolo 23, comma 1, lettera f).))
Art. 154
((Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e’ determinato secondo le disposizioni del Titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell’articolo 10. Si applica la disposizione dell’articolo 146, comma 1, secondo periodo.
2. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell’articolo 147, comma 1, terzo periodo.
3. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attivita’ commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 dell’articolo 144.
4. Sono altresi’ deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita’ dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l’acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell’articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilita’ in base ai piani di cui all’articolo 149 dello stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all’organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche’ allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell’ambiente, e della tutela del territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilita’ delle spese dal reddito. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio da’ immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonche’ gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attivita’ di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita’ di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell’articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilita’ in base ai piani di cui all’articolo 149 dello stesso decreto legislativo, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
5. Il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull’impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinche’ siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l’utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall’autorita’ di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.))
((Capo VI
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME))
Art. 155
Ambito soggettivo ed oggettivo
1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall’utilizzo ((…)) delle navi indicate nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche’ delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, e’ determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un’opzione in tal senso all’Agenzia delle entrate entro tre mesi dall’inizio del periodo d’imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalita’ di cui al decreto previsto dall’articolo 161. L’opzione e’ irrevocabile per dieci esercizi sociali e puo’ essere rinnovata. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la societa’ controllante e le controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
2. L’opzione consente la determinazione dell’imponibile secondo i criteri di cui all’articolo 156 delle navi di cui al comma 1 con un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta destinate all’attivita’ di:
a) trasporto merci;
b) trasporto passeggeri;
c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attivita’ di assistenza marittima da svolgersi in alto mare.
3. Sono altresi’ incluse nell’imponibile le attivita’ direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nelle lettere precedenti svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di cui all’articolo 161.
Art. 156
Determinazione del reddito imponibile
((1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, e’ calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.)) ((98))
2. Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave; sono altresi’ esclusi dal computo dei giorni di operativita’ quelli nei quali la nave e’ in disarmo temporaneo.
3. Dall’imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non e’ ammessa alcuna deduzione. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 84.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l’art. 10 comma 4) che “Le disposizioni degli articoli 156 e 160 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta indicati all’articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.”
Art. 157
((Limiti all’esercizio dell’opzione ed alla sua efficacia
1. L’opzione di cui all’articolo 155 non puo’ essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d’imposta in corso nel caso in cui oltre la meta’ delle navi complessivamente utilizzate viene locato dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo superiore, per ciascuna unita’, al 50 per cento dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.
2. In ogni caso l’opzione di cui all’articolo 155 non rileva per la determinazione del reddito delle navi relativamente ai giorni in cui le stesse sono locate a scafo nudo, da determinarsi in modo analitico per quanto attiene ai costi specifici, e secondo la proporzione di cui all’articolo 159 per quanto attiene quelli non suscettibili di diretta imputazione.
3. L’opzione di cui all’articolo 155 viene meno, altresi’, nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei cadetti secondo le modalita’ stabilite nel decreto di cui all’articolo 161.
4. L’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 156 non comprende i ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via esclusiva dall’esercizio delle navi di cui all’articolo 155 e delle attivita’ di cui al comma 2 dello stesso articolo.
5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia dell’opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa non puo’ avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto.))
Art. 158
((Plusvalenze e minusvalenze
1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o piu’ navi relativamente alle quali e’ efficace l’opzione di cui all’articolo 155, l’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 comprende anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata; tuttavia, qualora la cessione abbia oggetto un’unita’ gia’ in proprieta’ dell’utilizzatore in un periodo d’imposta precedente a quello di prima applicazione del presente regime, all’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 dovra’ aggiungersi la differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime di determinazione dell’imponibile previsto dalla presente sezione.
2. Nel caso in cui nel periodo d’imposta precedente quello di prima applicazione del regime di determinazione dell’imponibile previsto dalla presente sezione, al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l’agevolazione di cui all’articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la differenza di cui al comma precedente e’ aggiunta all’imponibile limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.
3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, per l’applicazione del comma 1 e’ necessario che tali navi rappresentino l’80 per cento del valore dell’azienda al lordo dei debiti finanziari.))
Art. 159
((Obblighi contabili
1. Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attivita’ imprenditoriali diverse da quelle indicate nell’articolo 155 non e’ ricompreso nell’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 e deve essere determinato secondo le disposizioni contenute nella sezione I del capo II.
2. Agli effetti del comma 1 le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attivita’ o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione dell’imponibile, secondo i criteri di cui all’articolo 156; a tal fine e’ tenuta una contabilita’ separata secondo le modalita’ stabilite con il decreto di cui all’articolo 161.
3. Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi non ricompresi nell’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.))
Art. 160
Ulteriori effetti dell’esercizio dell’opzione
1. I soggetti che esercitano l’opzione di cui all’articolo 155 non possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II ne’ in qualita’ di controllanti, ne’ in qualita’ di controllati.
2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le societa’ il cui reddito e’ determinato anche parzialmente ai sensi dell’articolo 156 e le altre imprese((, anche se residenti nel territorio dello Stato,)) si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall’articolo 110, comma 7. ((Resta ferma l’applicazione dell’articolo 156.))((98))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l’art. 10 comma 4) che “Le disposizioni degli articoli 156 e 160 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta indicati all’articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.”
Art. 161
((Disposizioni applicative
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione.
2. Per tutto quanto non disciplinato nella presente sezione si applicano le disposizioni di cui alla sezione I.))
TITOLO III
((DISPOSIZIONI COMUNI))
((Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI))
Art. 162
((Stabile organizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attivita’ sul territorio dello Stato.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformita’ al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all’esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato puo’ esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l’esercizio di attivita’ di supervisione ad esso connesse, e’ considerato “stabile organizzazione” soltanto se tale cantiere, progetto o attivita’ abbia una durata superiore a tre mesi.
4. Una sede fissa di affari non e’, comunque, considerata stabile organizzazione se:
a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attivita’ che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) viene utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attivita’ menzionate nelle lettere da a) ad e), purche’ l’attivita’ della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per se’ stabile organizzazione la disponibilita’ a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.
6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell’impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.
7. Non costituisce stabile organizzazione dell’impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’.
8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce stabile organizzazione dell’impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita’ per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell’impresa, anche in via continuativa.
9. Il fatto che un’impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un’impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attivita’ d’impresa non costituisce di per se’ motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell’altra.))
Art. 163
((Divieto della doppia imposizione
1. La stessa imposta non puo’ essere applicata piu’ volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.))
Art. 164
Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l’intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) ((nella misura del 20 per cento)) relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e’ diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale e’ elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita’ di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilita’ e’ ammessa,((nella misura del 20 per cento)), limitatamente ad un solo veicolo; se l’attivita’ e’ svolta da societa’ semplici e da associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilita’ e’ consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita’ svolte da societa’ semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture e’ elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. (105) (127)
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. (105) (127)
2. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell’articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento
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AGGIORNAMENTO (105)
Il D.L. 2 luglio 2007, n.81 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127 ha disposto (con l’art. 15-bis comma 8) che “Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.”
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AGGIORNAMENTO (127)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l’art. 4, comma 73) che “Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72”.
((Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO ED AI RAPPORTI INTERNAZIONALI))
Art. 165
Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
3. se concorrono redditi prodotti in piu’ Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. (98)
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.
5. Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione o da societa’ controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II, la detrazione puo’ essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. L’esercizio della facolta’ di cui al periodo precedente e’ condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non e’ avvenuto il pagamento a titolo definitivo.
6. Nel caso di reddito d’impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese estero, l’imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d’imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera puo’ essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole societa’ partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall’articolo 136, comma 6. (98)
7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile e’ stata gia’ liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e’ stata richiesta. Se e’ gia’ decorso il termine per l’accertamento, la detrazione e’ limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
9. Per le imposte pagate all’estero dalle societa’ , associazioni e imprese di cui all’articolo 5 e dalle societa’ che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita. (98)
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente. ((101))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l’art. 11 comma 3) che “Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni dell’articolo 165, comma 6, che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.”
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AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l’art. 36 comma 30) che “In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d’imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell’articolo 51 del medesimo testo unico.”
Art. 166
Trasferimento all’estero della residenza
1. Il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all’estero. Per le imprese individuali e le societa’ di persone si applica l’articolo 17, comma 1, lettere g) e l). (98)
2. I fondi in sospensione d’imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell’ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza , sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione. (98)
2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d’imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all’estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell’articolo 181.
2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale all’estero da parte di una societa’ di capitali non da’ luogo di per se’ all’imposizione dei soci della societa’ trasferita. (106)
((2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformita’ ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.((122))
2-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l’altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell’imposta dovuta e le modalita’ di versamento.)) ((122))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l’art. 11 comma 3) che “Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni dell’articolo 165, comma 6, che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.”
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AGGIORNAMENTO (106)
Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n.199 ha disposto (con l’art. 2 comma 1) che “Le disposizioni dell’articolo 1 comma 1, lettere da b) ad e), concernenti il recepimento dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/19/CE, si applicano alle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2007.”
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AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l’art. 91, comma 2) che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Art. 167
Disposizioni in materia di imprese estere controllate
1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa’ fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa’ o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l’articolo 2359 del codice civile, in materia di societa’ controllate e societa’ collegate.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:
((a) la societa’ o altro ente non residente svolga un’effettiva attivita’ industriale o commerciale, come sua principale attivita’, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attivita’ bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento));
b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.
((5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della societa’ o altro ente non residente provengono per piu’ del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita’ finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta’ industriale, letteraria o artistica, nonche’ dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa’ o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa’ che controlla la societa’ o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.))
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonche’ degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall’imposta cosi’ determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all’ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all’estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
((8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu’ della meta’ di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu’ del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita’ finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta’ industriale, letteraria o artistica nonche’ dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa’ o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa’ che controlla la societa’ o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l’amministrazione finanziaria secondo le modalita’ indicate nel precedente comma 5.))
Art. 168
Disposizioni in materia di imprese estere collegate
1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all’articolo 167 ((, con l’esclusione di quanto disposto al comma 8-bis)) si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa’ fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un’impresa, di una societa’ o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis;
tale percentuale e’ ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di societa’ quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto.
2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:
a) l’utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;
b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l’attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.
3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano i seguenti coefficienti:
a) l’1 per cento sul valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;
c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 168
(((Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni)
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell’articolo 26, commi 1 e 5, nonche’ nell’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell’articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non e’ sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonche’ negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni)). ((108))
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l’art. 1 comma 90) che “Nel decreto di cui all’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del comma 83 del presente articolo, sono altresi’ inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999, e successive modificazioni, nonche’ nei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002.”
Art. 169
((Accordi internazionali
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se piu’ favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.))
((Capo III
OPERAZIONI STRAORDINARIE))
Art. 170
((Trasformazione della societa’
1. La trasformazione della societa’ non costituisce realizzo ne’ distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
2. In caso di trasformazione di una societa’ soggetta all’imposta di cui al Titolo II in societa’ non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e’ determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.
3. Nel caso di trasformazione di una societa’ non soggetta all’imposta di cui al Titolo II in societa’ soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell’articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l’imputazione di esse a capitale non comporta l’applicazione del comma 6 dell’articolo 47.
4. Nel caso di trasformazione di una societa’ soggetta all’imposta di cui al titolo II in societa’ non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell’articolo 47, sono imputate ai soci, a norma dell’articolo 5:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.
5. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle societa’ di cui all’articolo 73.))
Art. 171
((Trasformazione eterogenea
1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell’articolo 2500-septies del codice civile, di una societa’ soggetta all’imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della societa’ si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso. Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell’articolo 47, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
b) nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le disposizioni dell’articolo 67, comma 1, lettera h). Si applicano le disposizioni del comma 5 dell’articolo 170.
2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell’articolo 2500-octies del codice civile, di un ente non commerciale in societa’ soggetta all’imposta di cui al Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli gia’ compresi nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso.))
Art. 172
Fusione di societa’
1. La fusione tra piu’ societa’ non costituisce realizzo ne’ distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa’ fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della societa’ risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell’avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell’annullamento delle azioni o quote di alcuna delle societa’ fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo derivante dall’annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della societa’ incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell’incorporante o della societa’ risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne’ realizzo ne’ distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne’ conseguimento di ricavi per i soci della societa’ incorporata o fusa, fatta salva l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87. (98)
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa’ risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle societa’ fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell’ultimo bilancio delle societa’ fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della societa’ risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l’eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle societa’ partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse gia’ possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della societa’ risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell’avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle societa’ fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della societa’ risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. All’aumento di capitale, all’avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l’attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della societa’ incorporata o fusa, diverse da quelle gia’ attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell’avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. (98)
7. Le perdite delle societa’ che partecipano alla fusione, compresa la societa’ incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa’ risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della societa’ le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione e’ stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attivita’ caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della societa’ la cui perdita e’ riportabile erano possedute dalla societa’ incorporante o da altra societa’ partecipante alla fusione, la perdita non e’ comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societa’ partecipante o dall’impresa che le ha ad essa cedute dopo l’esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell’atto di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. ((Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96)) ((108))
8. Il reddito delle societa’ fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione e’ determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di societa’, in base alle risultanze di apposito conto economico.
9. L’atto di fusione puo’ stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si e’ chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle societa’ fuse o incorporate o a quella, se piu’ prossima, in cui si e’ chiuso l’ultimo esercizio della societa’ incorporante.
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa’ incorporante o comunque risultante dalla fusione.
((10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 puo’ essere applicato, con le modalita’, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa’ incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni)) ((108))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l’art. 12 comma 8) che “Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d’imposta che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005.”
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l’art. 1 comma 34) che “Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33, lettera i), si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo d’imposta di applicazione, il limite di deducibilita’ degli interessi passivi e’ aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l’esenzione in misura pari all’84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008.”
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha inoltre disposto (con l’art. 1 comma 47) che “Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.”
Art. 173
Scissione di societa’
1. La scissione totale o parziale di una societa’ in altre preesistenti o di nuova costituzione non da’ luogo a realizzo ne’ a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della societa’ scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito delle societa’ partecipanti alla scissione non si tiene conto dell’avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all’annullamento di azioni o quote a norma dell’articolo 2506-ter del codice civile. In quest’ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo riferibile all’annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della societa’ scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne’ realizzo ne’ distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne’ conseguimento di ricavi per i soci della societa’ scissa, fatta salva l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della societa’ scissa, ivi compresa quella indicata nell’articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa societa’ scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla societa’ scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle societa’ beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della societa’ scissa si considera gia’ dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta societa’, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla societa’ scissa all’inizio del periodo d’imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all’inizio del periodo medesimo presso le societa’ beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in societa’ preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:
a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantita’ rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della societa’ scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d’imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonche’ le spese di cui all’articolo 102, comma 6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della societa’ scissa e delle societa’ beneficiarie; detto criterio e’ altresi’ applicabile alle spese relative a piu’ esercizi e agli accantonamenti.
9. Le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della societa’ scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della societa’ scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della societa’ scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell’articolo 172 per la societa’ incorporante o risultante dalla fusione.
10. Alle perdite fiscali delle societa’ che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell’articolo 172, riferendosi alla societa’ scissa le disposizioni riguardanti le societa’ fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la societa’ risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all’articolo 2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2506-ter del codice civile.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione e’ regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell’articolo 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della societa’ scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
12. Gli obblighi tributari della societa’ scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa societa’ scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla societa’ beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della societa’ scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate della societa’ scissa. Se la designazione e’ omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione. Le altre societa’ beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le societa’ coobbligate hanno facolta’ di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa’ scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della societa’ scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l’attestazione di cui all’articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la societa’ scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all’accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.
15. Nei confronti della societa’ soggetta all’imposta sulle societa’ beneficiaria della scissione di una societa’ non soggetta a tale imposta e nei confronti della societa’ del secondo tipo beneficiaria della scissione di una societa’ del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 170, considerando a tal fine la societa’ scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.
((15-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 puo’ essere applicato, con le modalita’, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa’ beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni)). (98) ((108))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l’art. 12 comma 8) che “Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d’imposta che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005.”
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l’art. 1 comma 47) che “Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.”
Art. 174
((Applicazione analogica
1. Le disposizioni degli articoli 172 e 173 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle societa’.))
Art. 175
((Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento))
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, per i conferimenti ((…)) di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa’ controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito ((…)) alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. ((108))
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo e’ determinato ai sensi dell’articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch’esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244)). ((108))
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244)). ((108))
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l’art. 1 comma 47) che “Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.”
Art. 176
Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario
1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze . Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario e’ un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato. (108)
2-bis. In caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento e’ disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita. (108)
2-ter. In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la societa’ conferitaria puo’ optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale e’ stata posta in essere l’operazione o, al piu’ tardi, in quella del periodo d’imposta successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle societa’ e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale e’ esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale e’ ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata e’ scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 (108) ((111))
3. Non rileva ai fini dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell’azienda secondo i regimi di continuita’ dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell’esenzione di cui all’articolo 87, o di quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3,. (98) (108)
4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all’articolo 178, in regime di neutralita’ fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, L’eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), relativa all’azienda conferita non concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d’imposta previsto dalla norma predetta. (108)
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244. (108)
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l’art. 12 comma 8) che “Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d’imposta che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005.”
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l’art. 1 comma 47) che “Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.”
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.L. 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 ha disposto (con l’art. 15 comma 10) che “In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell’articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall’articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attivita’ immateriali all’imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l’aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l’importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale e’ stata posta in essere l’operazione.”
Art. 177
Scambi di partecipazioni
1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa’ controllate e collegate, ((ovvero incrementa, in virtu’ di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo)) in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest’ultimo proprie azioni, non da’ luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L’eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e articolo 68, comma 3. (98) ((106)) 2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in societa’, mediante i quali la societa’ conferitaria acquisisce il controllo di una societa’ ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ((ovvero incrementa, in virtu’ di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo)) sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa’ conferitaria per effetto del conferimento. (98) ((106))
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 175, comma 2.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l’art. 12 comma 8) che “Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d’imposta che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005.”
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AGGIORNAMENTO (106)
Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n.199 ha disposto (con l’art. 2 comma 1) che “Le disposizioni dell’articolo 1 comma 1, lettere da b) ad e), concernenti il recepimento dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/19/CE, si applicano alle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2007.”
((Capo IV
OPERAZIONI STRAORDINARIE FRA SOGGETTI RESIDENTI IN STATI MEMBRI DIVERSI DELL’UNIONE EUROPEA))
Art. 178
Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni concernenti societa’ di Stati membri diversi
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) alle fusioni tra societa’ per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita’ limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunita’ economica europea, purche’ non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunita’, che appartengano alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente testo unico, da considerare automaticamente aggiornata in conformita’ con eventuali modifiche dell’allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunita’ europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al presente testo unico o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilita’ di opzione, sempre che nel concambio l’eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;
b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell’intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o piu’ soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunita’ diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell’operazione, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso, sempre che quest’ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti nel territoriodello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa del conferente e che nel concambio l’eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della societa’ scissa non superi il 10 per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta;
((b-bis) alle scissioni parziali mediante le quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) trasferisce, senza essere sciolto, mantenendo almeno un’azienda o un complesso aziendale, una o piu’ aziende o uno piu’ complessi aziendali a uno o piu’ soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunita’ diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell’operazione, con assegnazione ai propri partecipanti, secondo un criterio proporzionale, delle azioni o quote del soggetto o dei soggetti beneficiari, sempre che il soggetto scisso o uno dei beneficiari sia residente nel territorio dello Stato e che l’eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto scisso non superi il dieci per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta in concambio;)) ((106))
c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunita’, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato;
d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse;
e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile ((ovvero incrementi, in virtu’ di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo)), in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunita’ diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a).((106))
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AGGIORNAMENTO (106)
Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n.199 ha disposto (con l’art. 2 comma 1) che “Le disposizioni dell’articolo 1 comma 1, lettere da b) ad e), concernenti il recepimento dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/19/CE, si applicano alle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2007.”
Art. 179
Regime di neutralita’ fiscale
1. Alle operazioni indicate ((nelle lettere a), b) e b-bis))) dell’articolo 178 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173. ((106))
2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 178 si applica l’articolo 176. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell’ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 178, non residente, in essa effettivamente confluiti.
3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell’ammontare della imposta che lo Stato, dove e’ situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari. ((Regole analoghe a quelle previste dai periodi precedenti si applicano nel caso in cui una societa’ residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della stabile organizzazione all’estero, il valore normale che l’altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo al valore normale di detta stabile organizzazione.)) ((106))
4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell’articolo 178, non comportano realizzo di plusvalenze ne’ di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della societa’ incorporata o fusa o dei soci della societa’ scissa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3. (98)
5. Se e’ stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell’ammontare dell’imposta che lo Stato dove e’ situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434. In tal caso la partecipazione ricevuta e’ valutata fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all’imponibile corrispondente all’imposta dovuta a saldo.
6. Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell’azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell’articolo 178, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l’art. 12 comma 8) che “Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d’imposta che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005.”
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AGGIORNAMENTO (106)
Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n.199 ha disposto (con l’art. 2 comma 1) che “Le disposizioni dell’articolo 1 comma 1, lettere da b) ad e), concernenti il recepimento dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/19/CE, si applicano alle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2007.”
Art. 180
((Riserve in sospensione d’imposta
1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all’articolo 178 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell’ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.))
Art. 181
Perdite fiscali
1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, ((dell’articolo 178)), le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall’operazione e nei limiti di detta differenza. ((98))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l’art. 12 comma 8) che “Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d’imposta che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005.”
((Capo V
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E PROCEDURE CONCORSUALI))
Art. 182
((Liquidazione ordinaria
1. In caso di liquidazione dell’impresa o della societa’ il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione e’ determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell’articolo 66 o dell’articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le societa’, in conformita’ alle risultanze del conto della gestione prescritto dall’articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, e’ quella indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Per le imprese individuali e per le societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione e’ determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui all’articolo 66. Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio e’ determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell’articolo 66 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per piu’ di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonche’ in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi cosi’ determinati, ancorche’ gia’ tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 21, si considerano definitivi e ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei familiari partecipanti all’impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell’articolo 8.
3. Per le societa’ soggette all’imposta di cui al titolo II, il reddito relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione e’ determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e ciascun successivo esercizio intermedio e’ determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, liquidando la relativa imposta salvo conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di esercizio anteriori all’inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell’articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per piu’ di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonche’ in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorche’ gia’ tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 21, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.))
Art. 183
Fallimento e liquidazione coatta
1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione e’ determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei familiari partecipanti all’impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi e’ stato esercizio provvisorio, e’ costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell’impresa o della societa’ all’inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. ((Il patrimonio netto dell’impresa o della societa’ all’inizio del procedimento concorsuale e’ determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita’ e le passivita’ risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto e’ considerato nullo se l’ammontare delle passivita’ e’ pari o superiore a quello delle attivita’.)) ((98))
3. Per le imprese individuali e per le societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 e’ diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell’imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed e’ aumentata dei debiti personali dell’imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell’imposta locale sui redditi, e’ imputato all’imprenditore, ai familiari partecipanti all’impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si e’ chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell’articolo 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell’articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell’imprenditore o dei soci.
4. L’imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento e’ commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed e’ prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all’art. 57, comma 1, e di quelli personali dell’imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l’imposta e’ dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed e’ prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.
5. DISPOSIZIONE TRASFERITA NELL’ARTICOLO 54, COME COMMA 6.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l’art. 12 comma 8) che “Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d’imposta che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005.”
Art. 184
((Applicazione analogica
1. Le disposizioni degli articoli 182 e 183 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di liquidazione e fallimento di enti diversi dalle societa’.))
TITOLO IV
((DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI))
Art. 185
Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito dominicale e’ determinato in misura pari a quella del canone di affitto.
2. In deroga ((all’articolo 37)), per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile e’ determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella citta’ di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e’ elevata al 25 per cento. ((98))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l’art. 13 comma 2) che “Le disposizioni dell’articolo 185 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.”
Art. 186
((Societa’ civili
1. Ai fini delle imposte sui redditi le societa’ civili esistenti alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all’articolo 204, commi primo e secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle societa’ in nome collettivo o alle societa’ semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attivita’ commerciali. Alle societa’ civili costituite in forma di societa’ per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo 204, si applicano le disposizioni del presente testo unico relative a questo tipo di societa’.))
Art. 187
((Eredita’ giacente
1. Se la giacenza dell’eredita’ si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si e’ aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari e’ determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, se il chiamato all’eredita’ e’ persona fisica, o non e’ noto, e secondo quelle del titolo II, capo III, se il chiamato e’ un soggetto diverso. Dopo l’accettazione dell’eredita’ il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell’erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si e’ aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui all’articolo 7, comma 3, se il chiamato all’eredita’ e’ persona fisica o non e’ noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l’aliquota stabilita dall’articolo 12 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l’accettazione dell’eredita’.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell’eredita’ sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito.))
Art. 188
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248)).
Art. 188-bis
(((Campione d’Italia)
1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia’ residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica)). ((102))
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AGGIORNAMENTO (102)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n.262 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l’art. 2 comma 26) che “Le disposizioni dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, si applicano a decorrere dall’anno 2007. Per l’anno 2006, si applicano le disposizioni dell’articolo 188 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.”
Il D.L. 3 ottobre 2006, n.262 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha inoltre disposto (con l’art. 2 comma 28) che “Per l’anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, e’ pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.”
Art. 189
((Riferimenti legislativi ad imposte abolite
1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1 gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi nell’ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito previste dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Se il riferimento e’ fatto alla non assoggettabilita’ all’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera lire 960 mila. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente considerato.
3. Se il riferimento e’ fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti dell’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l’ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma 2 quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente.
4. Se il riferimento e’ fatto ad un ammontare dell’imponibile dell’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di lire 240 mila per il contribuente, di lire 100 mila per ciascun componente la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre dell’anno per il quale l’imposta e’ dovuta e di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente.
5. Se il riferimento e’ fatto alla quota esente dall’imposta completamente progressiva sul reddito o ad un sito multiplo, tale ammontare e’ determinato in lire 240 mila o nel rispettivo multiplo.
6. Se il riferimento e’ fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del reddito imponibile di una o piu’ categorie dell’imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomo e di impresa determinati ai sensi del titolo 1, capi V e VI, diminuiti di lire 360 mila, e per la categoria C/ 2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati determinati ai sensi dello stesso titolo I, capo IV, diminuiti di lire 840 mila. Nelle ipotesi di cui all’articolo 5 il riferimento va fatto alla quota del reddito di impresa o di lavoro autonomo della societa’ o associazione, diminuito di lire 360 mila, imputabile all’interessato.
7. Se il riferimento e’ fatto alla non iscrizione nei ruoli dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a lire 360 mila ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi.
8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi.
9. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve dichiarare se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
10. Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al comma 9 anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa dall’interessato ad un funzionario dell’ufficio competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1) e 4) della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresi’ per il rilascio di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da essa risultante.))
Art. 190
((Redditi dei fabbricati
1. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del comma 2 dell’articolo 34 le rendite catastali dei fabbricati saranno aggiornate mediante l’applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unita’ immobiliari urbane, con, decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale.
2. Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto di un quarto sia superiore alla rendita catastale aggiornata per oltre un quinto di questa, il reddito determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto di un quarto. Per i fabbricati siti nella citta’ di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di due quinti anziche’ di un quarto per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di un terzo, salvo il disposto del comma 2 dell’articolo 40. Fino al termine medesimo le disposizioni del comma 2 dell’articolo 129 si applicano con riferimento alla rendita catastale aggiornata.
3. L’aggiornamento delle rendite catastali degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 11 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e’ effettuato mediante l’applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, la relativa rendita catastale e’ ridotta a meta’ ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi. Il mutamento di destinazione degli immobili medesimi senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali e il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili vincolati determinano la decadenza dall’agevolazione tributaria, ferma restando ogni altra sanzione. L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali ne da’ al competente ufficio delle imposte immediata comunicazione, dal ricevimento della quale inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.))
Art. 191
((Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie
1. Restano ferme, le agevolazioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e da leggi speciali, le agevolazioni disposte a favore di consorzi e di cooperative dal terzo comma dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 e successive modificazioni.))
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