Da oggi iniziamo la pubblicazione di una serie di articoli riguardanti i reati penali nel campo tributari. Iniziamo dalle dichiarazioni dei redditi andando ad analizzare sia l’ipotesi della fraudolenza mediante uso di fatture od altri documenti inesistenti sia la fattispecie di dichiarazione fraudolente mediante altri artifici art. 3.
Attenzione
per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto legislativo n. 74/2000, l’istituto della sospensione condizionale della pena – di cui all’articolo 163 del codice penale – non trova applicazione quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) l’ammontare dell’imposta evasa è superiore al 30% del volume d’affari
b) l’ammontare dell’imposta evasa è superiore a tre milioni di euro
I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1, 2 e 3, Dlgs 74/2000)
Commette il reato chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o Iva, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi passivi fittizi, a prescindere se egli sia o meno il soggetto passivo d’imposta o il titolare dei redditi o l’intestatario dei beni. L’utilizzo di questi documenti rileva a prescindere dal loro inserimento in contabilità, quindi anche per soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili. Ciò che rileva è che il soggetto nel registrare o detenere questi documenti o presentare la dichiarazione dei redditi annuale Iva (esclusa quella Irap) li utilizza con lo scopo di evadere le imposte.
Sanzioni
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Sono possibili, nell’ipotesi più grave, intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio.
Nota
La dichiarazione fraudolenta si distingue da quella infedele per la sua “insidiosità”, così definita per la sussistenza dell’artefazione di un impianto documentale. A seconda, poi, del tipo di artificio si distinguono le ipotesi di cui all’art. 2 da quelle di cui all’art. 3. Per l’art. 2, la frode si considera commessa con la presentazione della dichiarazione annuale, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (comma 2). Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). In deroga all’art. 110 Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b), né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, Dlgs 74/2000)
A differenza dell’articolo 2, può commettere questo reato solo chi è tenuto alle scritture contabili. Il reato è a formazione progressiva: prima occorre violare gli obblighi contabili (e come nell’articolo 2, la condotta per configurare la fraudolenza della dichiarazione, deve essere “insidiosa” nel senso di costituire reale impedimento all’accertamento della realtà contabile), poi presentare la dichiarazione annuale sulla base della contabilità artefatta. Accertata l’insidiosità, gli artifici puniti sono tutti quelli non previsti dall’articolo 2, ma qui sono previste due soglie di punibilità: occorre, con mezzi fraudolenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:
– l’imposta evasa è superiore a 30.000 euro (con riferimento a ciascuna delle singole imposte)
– l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1 milione e cinquecentomila euro
– qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, e’ superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.
Sanzioni
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 3). Al di sotto della soglia di punibilità, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per le dichiarazioni infedeli.
Nota
II fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l’indicazione non veritiera si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l’accertamento (comma 1). Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6).
Non danno luogo a fatti punibili:
le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile (art. 7, comma 1);
le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1);
in ogni caso, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate (art. 7 comma 2).
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