Gli Enti previdenziali ed assicurativi sono obbligati a comunicare alle aziende interessate la loro situazione debitoria ed il relativo invito a regolarizzare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la propria posizione contributiva.
Tale obbligo posto a carico degli Istituti previdenziali ed assicurativi (Inps, Inail e Casse Edili) è previsto dall’art. 7 comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007. Pertanto l’irregolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC non può essere dichiarata se gli Istituti previdenziali ed assicurativi non abbiano prima sospeso il rilascio del Durc, per un periodo di 15 giorni, e comunicato all’impresa l’irregolarità contributiva, assegnandole un termine di 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione della predetta irregolarità.
La summenzionata procedura viene confermata sia dall’Inail con la circolare n. 22 del 24 marzo 2011 e successivamente con la nota n. 3760 del 14 giugno 2012, che dall’Inps con la nota n. 27302 del 27 novembre 2009 a seguito di comportamnti non conformi di alcune sedi.
L’invito alla regolarizzazione sospende i termini di rilascio del Durc ed il periodo di sospensione non viene computato ai fini dei tempi medi di verifica individuati dagli obiettivi di produzione. Pertanto, l’invito delle sedi verso le aziende non può essere omesso, essendo esso stesso «un atto dovuto – si legge nella Nota Inail – per la correttezza del procedimento amministrativo e la successiva legittimità del certificato emesso». Resta esclusa solo l’ipotesi di richiesta di Durc per verifica di autodichiarazione.
Anche in considerazione che il preavviso di accertamento negativo metterebbe al riparo l’Istituto da eventuali azioni risarcitorie intentate dalle aziende per l’eventuale perdita dell’appalto «in quanto può essere anche causa di risoluzione del contratto (art. 6, comma 8 del Dpr n. 207/2010) e, dunque, è importante che le sedi territoriali seguano scrupolosamente l`iter previsto per il suo rilascio», l’Istituto invita al rispetto delle prescritte istruzioni operative, compresa la comunicazione all’azienda inadempiente della situazione debitoria e l’invito alla medesima a regolarizzare entro il termine perentorio di 15 giorni, la propria posizione contributiva.
Infine, l`Inail ricorda che «nel caso di Durc richiesto dalla stazione appaltante o dall`amministrazione procedente per verifica dell`autodichiarazione prodotta dall`impresa, la regolarità deve sussistere alla data della stessa dichiarazione sostitutiva (con conseguenze, anche penali, in ordine alla falsità di quanto auto dichiarato dalla ditta) e quindi non può ammettersi la regolarizzazione».
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