INPGI – Circolare 24 gennaio 2019, n. 1
A) GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’AGO (LAVORO SUBORDINATO) – VALORI MINIMI E MASSIMALI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2019; B) RATEAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI; C) CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 2019; D) AGGIORNAMENTI PROCEDURA DASM.
A) GESTIONE SOSTITUTIVA A.G.O. (LAVORO DIPENDENTE) – MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER IL 2019
– MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2019.
L’ISTAT, con comunicato del 16/01/2019, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2017 ed il 2018 nella misura del + 1,10%. Di conseguenza, si segnala che i minimali retributivi previsti dall’art.7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1/01/2019 risultano rideterminati in Euro 48,74 giornalieri, pari a 1.267,00 Euro mensili.
Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in legge n. 389/1989).
Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l’art.2 – comma 25 – della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG. Limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale il contratto di riferimento è quello stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.
In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente), nonché la figura del “collaboratore di redazione” prevista dal CNLG USPI/FNSI – che non sono legati alla presenza quotidiana ed al rispetto di turni ed orario di lavoro – le contribuzioni dovute all’INPGI, fatti salvi i casi di assunzione o cessazione in corso di mese, non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.
Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione e per i giornalisti dipendenti da aziende che operano in settori diversi da quello editoriale e/o radiotelevisivo – titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto di appartenenza – le retribuzioni minime di riferimento sono, invece, quelle relative al contratto collettivo applicato.
– CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA 1% DI CUI ALL’ART. 3 TER DELLA LEGGE N. 438/1992
Si comunica che, relativamente all’anno 2019, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art.3 ter della legge n. 438/1992, non essendo intervenute variazioni nel minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario sul quale è determinata, resta confermata in 46.184,00 euro (importo pari alla 1a fascia di retribuzione pensionabile – art. 7 Regolamento INPGI). L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a 3.849,00 euro.
Si conferma, altresì, che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d’anno. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.
Si ricorda che in base all’art. 12, comma 9, della legge 30/04/1969 n. 153, come da ultimo modificato dall’art.6 del decreto legislativo 2/09/1997 n. 314, “le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”. Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/92.
– ART. 42, COMMA 5, D.LGS N. 151/2001 – INDENNITÀ ECONOMICA PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI PER L’ASSISTENZA AI FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE.
Si ricorda che – a decorrere dal 1/05/2011 – l’autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell’indennità economica rientra nelle competenze dell’INPS, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l’INPGI (vedi la Circolare INPGI n. 4 del 7/04/2011 ed il Messaggio INPS n. 12440 dell’8/06/2011). L’INPGI – a richiesta del giornalista – provvede solo ed esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa.
Si riportano, in ogni caso, le misure previste per l’anno 2019, sulla base delle quali saranno accreditate le contribuzioni figurative (determinate tenendo conto dell’aliquota contributiva IVS dell’INPGI, pari nel 2019 al 33,00% della retribuzione imponibile):
Valori massimi dell’indennità
(Importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota IVS INPGI)
Anno | Importo Complessivo Annuo(indennità + IVS) | Importo massimo annuo della retribuzione figurativa | Importo massimo giornaliero della retribuzione figurativa(su 365 gg) |
---|---|---|---|
2019 | 48.495,39 | 36.462,70 | 99,90 |
– MASSIMALE IMPONIBILE IVS
L’Istituto, con atto del Consiglio di Amministrazione n. 62/2016, tenuto conto – ai sensi del D.lgs. 509/94 – delle determinazioni assunte dalle parti sociali, ha apportato alcune modifiche al Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell’AGO. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 20 febbraio 2017 (n. 36/0001945/PG-L-77) e con nota del 4 maggio 2017 (n. 36/0005477/PG-L-76), ha approvato la suddetta delibera.
Tali modifiche regolamentari prevedono, tra l’altro, che per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1/01/2017 trovi applicazione il sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1 della legge agosto 1995, n. 335.
In base a tale normativa, per i soli giornalisti privi di anzianità contributiva pregressa che si iscrivano all’Istituto a far data dal 1 gennaio 2017, come meglio definiti nella Circolare INPGI n. 2 del 24/03/2017, è adottato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995. Tale massimale annuo per l’anno 2019 risulta pari a 102.543,00 euro.
Il predetto massimale trova applicazione per la sola aliquota pensionistica IVS, ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992.
Con l’occasione, si ricorda che:
– il massimale annuo non è frazionabile a livello mensile e deve essere considerato nella sua interezza, anche nel caso in cui risultino retribuiti solo alcuni periodi nell’anno;
– in presenza di più rapporti di lavoro, successivi l’uno all’altro o contestuali, le retribuzioni riferite ai vari rapporti di lavoro si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. A tal fine, il giornalista è, quindi, tenuto a comunicare al datore di lavoro gli elementi retributivi relativi a ciascun rapporto intrattenuto nell’anno;
– nel caso in cui il giornalista nel corso dell’anno abbia rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata INPGI (o INPS), ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni connesse ai rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi connessi alla collaborazione coordinata e continuativa.
– MINIMALE RETRIBUTIVO PER L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI AI FINI DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE – ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638
Tra le varie modifiche apportate al Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell’AGO, con il succitato atto del Consiglio di Amministrazione n. 62/2016, all’art. 16 è stata prevista, decorrere dall’anno 2017, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 convertito in Legge n. 638/1983, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ne consegue che, ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché del diritto alle altre prestazioni subordinate al possesso di un requisito contributivo, potranno essere accreditati nell’anno 2019 tanti contributi settimanali quante risulteranno essere le settimane retribuite, o riconosciute figurativamente, sempreché per ognuna di esse risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente una retribuzione non inferiore a 202,97 euro (40 per cento del trattamento minimo di pensione al 1 gennaio 2019). In caso contrario, si procederà alla riduzione delle settimane accreditate in proporzione al valore retributivo accreditato.
MINIMALE RETRIBUTIVO AI SOLI FINI DELL’ACCREDITO CONTRIBUTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
ANNO | Importo mensile del trattamento minimo (su 13 mensilità) | Percentuale di ragguaglio della pensione | Minimale retributivo settimanale | Minimale retributivo annuo |
2018 | 507,42 | 40 % | 202,97 | 10.554,35 |
2019 | 513,01 | 40 % | 205,20 | 10.670,40 |
B) RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI.
Si fa seguito alla circolare INPGI n. 5 del 1° ottobre 2008 in materia di versamento rateale del debito contributivo da parte dei datori di lavoro, per comunicare che – per l’anno 2019 – si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 46.257,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.
Per la rateazione di debiti contributivi maggiori del predetto importo e/o di durata superiore ai 12 mesi, si rimanda alle disposizioni di cui alla citata circolare INPGI n. 5 del 1/10/2008.
C) CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Il Regolamento delle prestazioni previdenziali dell’INPGI prevede, all’art. 17, che la contribuzione volontaria sia adeguata ad inizio anno in base all’indice di variazione del minimo retributivo contrattuale del Redattore con più di 30 mesi di anzianità (CNLG Fieg/Fnsi), intervenuto nei due anni immediatamente precedenti. Poiché tra il 2017 ed il 2018 il predetto minimo contrattuale non ha subito variazioni, per i giornalisti già ammessi alla prosecuzione volontaria, il contributo dovuto alla Gestione INPGI sostitutiva dell’AGO nell’anno 2019 non viene adeguato e resta, quindi, confermato nella misura in essere per l’anno 2018.
Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, per l’anno 2019, gli importi minimi dovuti sono, quindi, pari a 900,00 euro mensili;
D) NOTE E AGGIORNAMENTI PROCEDURA DASM.
Tutti i valori minimi retributivi e contributivi indicati nella presente circolare – definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2019. Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della predetta delibera, tali valori minimi sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.
Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2019, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro il 14/02/2019.
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