INPS – Messaggio 08 luglio 2013, n. 11032
Precisazioni con riferimento al personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea.
1. Soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Sono stati sottoposti alla scrivente direzione casi di lavoratori aventi la qualifica di personale viaggiante, iscritti al soppresso Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, che presentano periodi contributivi maturati nell’ex INPDAP in quanto dipendenti da Comuni, Province o Regioni esercenti direttamente il pubblico servizio di trasporto e che, in base alle istruzioni fornite con il messaggio n. 11010 del 2/7/2012, non hanno diritto all’accesso al pensionamento anticipato di vecchiaia.
Con il predetto messaggio si è precisato che il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata del su descritto personale può avvenire a condizione, tra le altre, che l’interessato faccia valere contribuzione al soppresso Fondo per attività svolta come personale viaggiante per un periodo maggiore rispetto ad altra eventuale contribuzione accredita nel soppresso Fondo ET o nell’assicurazione generale obbligatoria per periodi successivi al 31/12/95.
Quanto sopra, nella considerazione che l’accesso anticipato al pensionamento di vecchiaia del personale viaggiante è previsto dalla legge nel presupposto che l’interessato abbia svolto effettivamente e in modo, se non in via esclusiva per tutta la vita lavorativa, quanto meno stabile e duraturo le mansioni della qualifica di personale viaggiante.
A integrazione del richiamato messaggio n. 11010/2012, si fa presente quanto segue.
L’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per il personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto può avvenire a condizione che alla data di esonero l’agente svolga le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante e che tale attività sia stata prevalente rispetto a quella relativa ad altra o altre attività.
Ciò che assume rilievo, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata di vecchiaia, è l’effettivo e prevalente svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante.
Dunque, esclusivamente ai fini della valutazione del requisito della prevalenza, occorre tener conto anche dei periodi contributivi, corrispondenti ad attività di personale viaggiante, maturati in gestioni diverse da quelli accreditati nel soppresso Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto.
Per i casi su descritti, la domanda di pensione dovrà essere corredata, oltre che dalle dichiarazioni di cui al messaggio n. 11010 del 2/7/2012, anche dalla documentazione, che il lavoratore deve richiedere al datore di lavoro, che certifichi lo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante:
contratto di lavoro individuale indicante il livello di inquadramento;
libro matricola;
ordini di servizio, registri delle presenze;
documentazione medico-sanitaria e certificati di idoneità alla guida;
altra documentazione equipollente.
In assenza di documentazione di data certa non potrà essere dato corso al riconoscimento in parola.
2. Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea
Sono pervenute da parte di alcune sedi richieste di chiarimento in merito alla decorrenza della pensione degli iscritti al Fondo volo.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
Ai sensi dell’art. 33 della legge n. 859/1965, il trattamento pensionistico degli iscritti al Fondo volo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il relativo diritto, a condizione che la domanda sia presentata entro due anni dalla data sono maturati i requisiti pensionistici (comprensivi della cessazione del rapporto di lavoro).
In caso contrario, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Si precisa che , per coloro che maturano i requisiti pensionistici sulla base delle disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, convertito con legge di conversione n. 214/2011, i due anni di cui sopra decorrono dal momento in cui sono maturate tutte le condizioni previste per la maturazione del diritto al pensionamento, compreso il differimento di dodici mesi di cui alla legge n. 122/2010.
Infine alcune Sedi hanno formulato richieste di chiarimento in merito all’accesso alla pensione anticipata degli iscritti al Fondo Volo.
Con il messaggio n. 13399 del 10/08/2012 sono stati illustrati i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata. In particolare, è stato evidenziato la possibilità degli iscritti al Fondo volo di richiedere la corresponsione della pensione anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, 15 anni.
Si precisa che la tabella di cui al punto 2.3.1 del su richiamato messaggio deve intendersi nel senso che, fermo restando il ricorrere del requisito dei 20 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo, al fine della riduzione dei requisiti anagrafici e contributivi, occorre valutare, come precisa la norma, la sola contribuzione per attività svolta, esclusa quindi quella volontaria.
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