INPS – Messaggio n. 4688 del 28 dicembre 2023
Circolare n. 102 del 12 dicembre 2023 – Precisazioni relative ai paragrafi 4 e 6.1
Con la circolare n. 102 del 12 dicembre 2023 sono state fornite le prime indicazioni amministrative relative alla disciplina del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri).
Con il presente messaggio, relativamente alle indicazioni fornite ai paragrafi 4 e 6.1 della citata circolare, si precisa quanto segue.
Preliminarmente, si chiarisce che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.
Pertanto, a precisazione e parziale rettifica di quanto indicato al paragrafo 4 e al paragrafo 6.1 della citata circolare, il limite di 45 giornate è riferito al singolo anno civile e riguarda il singolo lavoratore.
Tanto premesso, il comma 346 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), specifica altresì che nella comunicazione al Centro per l’impiego i citati 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.
Conseguentemente, al fine di meglio precisare quanto illustrato ai citati paragrafi 4 e 6.1 della circolare n. 102/2023, si riporta il seguente esempio.
Una comunicazione UNILAV riferita all’assunzione con contratto LOAgri di un soggetto disoccupato e completamente inattivo durante il mese di gennaio 2023, con data di inizio del rapporto di lavoro 1° febbraio 2023 e data di fine 31 gennaio 2024, ai fini della regolarità della prestazione occasionale, deve tenere conto delle possibili giornate di lavoro effettuabili nei due sottoperiodi contrattuali che cadono in ciascun anno civile, che non possono essere superiori:
– a 45 giorni, con riferimento al periodo 1° febbraio 2023 – 31 dicembre 2023;
– e a 27 giorni, nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024 (NOTA 1).
Si precisa infine che, considerato che il limite delle 45 giornate annue è relativo al singolo lavoratore, nel caso siano stati stipulati più contratti LOAgri con differenti datori di lavoro nel corso di un anno civile, spetterà al lavoratore occasionale agricolo a tempo determinato (OTDO) comunicare al singolo datore di lavoro il numero di giornate di LOAgri svolte nell’anno civile antecedentemente alla singola assunzione e la circostanza relativa al raggiungimento, nel corso dello stesso anno civile, del suddetto limite che non consente la prosecuzione del relativo contratto.
—
Note:
(1) Nel caso il lavoratore OTDO in questione volesse stipulare un ulteriore rapporto di lavoro occasionale agricolo (LOAgri) con lo stesso o con un altro datore di lavoro per il periodo 1° febbraio 2024 – 31 dicembre 2024, rimarrebbero a sua disposizione residue giornate lavorabili che derivano dalla differenza tra il plafond di 45 giornate relative all’anno 2024 e il numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di gennaio 2024; tale differenza rappresenta il valore massimo che potrà essere indicato nella relativa comunicazione UNILAV da inviare al Centro per l’impiego.
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