La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9368 depositata il 5 aprile 2023, intervenendo in tema di trasmissibilità ai soci e liquidatori delle sanzioni ha riaffermato che “… a seguito dell’estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non sono trasmissibili ai soci ed al liquidatore trovando applicazione l’art. 8, del d.lgs., n. 472 del 1997 che sancisce l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale codificato dall’art. 2, comma 2, del d.lgs., n. 472 del 1997 nonché in materia societaria, dall’art. 7, comma 1, d.l. 30 settembre 2003 n. 269 conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie (Cass. 07/04/2017, n. 9094). …”

Il principio secondo cui le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi, trovando trova applicazione l’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997 in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato dall’art. 2, comma 2, del medesimo decreto, nonché, in materia societaria, con l’art. 7, comma 1, dei d.l. n. 269 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie. In precedenza, il suddetto principio, è stato affermato dalla Corte Suprema anche, tra le tante, dall’ordinanza n. 34273 del 22 novembre 2022. Il caso riguardava i soci ed il liquidatore, di una srl estinta, a cui veniva notificata una cartella i pagamento nella loro qualità di coobbligati in solido della società cancellata dal registro delle imprese.

La vicenda decisa dalla S.C. con la sentenza n. 9368/2023 ha visto protagonista i soci di una S.p.A. in liquidazione a cui veniva notificato, quali responsabili in solido, una cartella di pagamento, originata dalle somme, per imposte e sanzioni, determinate nell’avviso di accertamento per l’anno di imposta del 2004. I scoi destinatari della cartella di pagamento, proponevano distinti ricorsi. I giudici tributari di prime cure, che accolsero parzialmente, nel senso che si dichiaravano non dovute le sanzioni, confermando nel resto la pronuncia. Avverso la decisione della C.T.P., l’Agenzia delle Entrate propose appello. I giudici di secondo grado, riuniti gli appelli per l’identità delle
questioni trattate, li rigettavano confermando le decisioni appellate.

L’Ufficio, avverso la decisione dei giudici di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini, evidenziano che il sistema delineato dall’art. 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 non prevede alcuna estensione o imputazione della responsabilità dell’ente trasgressore ad un soggetto giuridico terzo così come non consente alcuna successione nella posizione giuridica soggettiva del trasgressore o nell’obbligazione pecuniaria in cui si sostanza la sanzione amministrativa stessa.

Nell’ordinanza n.34273/2022 della S.C. viene esaminata la fattispecie di una società di capitale estinta, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, e della non trasmissibilità ai soci e liquidatori delle sanzioni. Per i giudici del palazzaccio l’estinzione della società configurandosi un fenomeno di tipo successorio, le sanzioni amministrative a carico della società estinta, per la violazione di norme tributarie, non sono trasmissibili ai soci ed al liquidatore, in applicazione del principio per cui le sanzioni amministrative sono intrasmissibili agli eredi.