Corte di Cassazione, sentenza n. 9368 depositata il 5 aprile 2023

intrasmissibilità delle sanzioni ai soci e liquidatori – la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione

FATTI DI CAUSA

1.  L’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Bergamo emetteva nei confronti della R & L s.p.a. in liquidazione un avviso di accertamento per IRES e sanzioni per il periodo di imposta 2004, avviso impugnato davanti alla C.t.p. di Bergamo che respingeva il ricorso.

2. All’esito del giudizio di primo grado veniva emessa una cartella di pagamento, notificata ai soci, quali responsabili in solido, per il pagamento della somma complessiva di € 428,00, (€23.534,00 per IRES, € 5.070,16 per interessi ed € 94.824,00 per sanzioni).

3. I soci destinatari della cartella, Società elettrica R. s.p.a., Miro R. F. s.p.a., S. Group s.p.a, P.G., P.C., C.G., Opera D.S.N. e B.C.E. proponevano distinti ricorsi alla C.t.p. di Bergamo, ricorsi che, con sentenza n. 49 del 19/3/2013, venivano accolti parzialmente, nel senso che si dichiaravano non dovute le sanzioni, confermando nel resto la pronuncia.

4. Contro la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate di Bergamo proponeva appello assumendo che la responsabilità dei soci per i crediti sociali rimasti inadempiuti avrebbe dovuto riguardare qualunque obbligazione, anche quella derivante dalla applicazione delle sanzioni; in particolare, con riguardo al contribuente G., deduceva l’esistenza di un giudicato esterno, stante l’avvenuta impugnazione di altra cartella di pagamento con esito infausto perché rigettato il ricorso con sentenza della C.t.p. di Bergamo.

Inoltre, una ulteriore cartella di pagamento veniva emessa nei confronti dei soci M. s.p.a. e P.R. i quali proponevano ricorso innanzi alla C.t.p. di Bergamo che, con sentenza n. 47 del 27/2/2013, lo accoglieva parzialmente, dichiarando non dovute le sanzioni e confermando nel resto.

5. Anche avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate di Bergamo proponeva appello, assumendo che la responsabilità dei soci per i crediti sociali rimasti inadempiuti doveva riguardare qualunque obbligazione, anche quella derivante dall’applicazione delle sanzioni.

In giudizio si costituivano i soci, chiedendo il rigetto dell’appello, asserendo che l’autore delle violazioni dovesse identificarsi esclusivamente nell’ente sociale.

6. Con sentenza n. 6848/2014, depositata in data 15 dicembre 2014, la C.t.r. della Lombardia, riuniti gli appelli per l’identità delle questioni trattate, li rigettava confermando le decisioni appellate.

7. La sentenza della t.r. è stata impugnata con ricorso per cassazione dall’Ufficio sulla scorta di due motivi.

Si sono costituiti in giudizio con controricorso B.E., P.G., la M. R. O.C. s.p.a., la E. R. s.p.a., l’Opera D.S.N. per la Preservazione Della Fede, la S. Group s.p.a., la M. s.r.l., il P.R., e C.G. chiedendo il rigetto del ricorso.

I controricorrenti hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato in caso di accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023, per la quale i controricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. e artt. 5 e 6 del d.lgs. 18 dicembre 1992, n. 472 in combinato disposto con l’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto la responsabilità dei soci per i crediti sociali insoddisfatti ex art. 2495, secondo comma, civ. valevole per i soli tributi e non per le sanzioni perché mancante la prova di violazioni commesse dai soci nonché non ha ritenuto sussistente la responsabilità dei soci della società estinta se non nei limiti di quanto percepito in base al bilancio finale di liquidazione.

1.2 Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza, violazione e falsa applicazione, dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha argomentato con una motivazione assolutamente apparente l’eccezione di giudicato esterno avanzata in relazione alla posizione di Guido Crippa.

2. I controricorrenti propongono specifico motivo di ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale per violazione o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, 600, degli artt. 17, 25 e 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell’art. 2945 cod. civ., tutti nel testo antecedente alla novella di cui all’art. 28 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – inapplicabile ratione temporis – ed anche in combinato disposto tra loro con riferimento a quella parte della sentenza impugnata ove il giudice di appello ha annullato la pretesa sanzionatoria nei confronti dei soci per la ragione giuridica della sua intrasmissibilità dalla società ai soci e non perché trattavasi di sanzioni irrogate ad una società non esistente al momento della notifica dell’atto.

3. Il primo motivo è infondato.

In esso, viene declinato l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto la responsabilità dei soci per i crediti sociali insoddisfatti ex art. 2495, secondo comma, cod. civ. valevole per i soli tributi e non per le sanzioni perché mancante la prova di violazioni commesse dai soci nonché non ha ritenuto sussistente la responsabilità dei soci della società estinta se non nei limiti di quanto percepito in base al bilancio finale di liquidazione.

3.1 Invero, il sistema delineato dall’art. 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 non prevede alcuna estensione o imputazione della responsabilità dell’ente trasgressore ad un soggetto giuridico terzo così come non consente alcuna successione nella posizione giuridica soggettiva del trasgressore o nell’obbligazione pecuniaria in cui si sostanza la sanzione amministrativa stessa.

Di poi, con un recente arresto, la Corte di Cassazione (Cass. 20/10/2021, n. 29112) ha ribadito che, a seguito dell’estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non sono trasmissibili ai soci ed al liquidatore trovando applicazione l’art. 8, del d.lgs., n. 472 del 1997 che sancisce l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale codificato dall’art. 2, comma 2, del d.lgs., n. 472 del 1997 nonché in materia societaria, dall’art. 7, comma 1, d.l. 30 settembre 2003 n. 269 conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie (Cass. 07/04/2017, n. 9094).

4. Il secondo motivo è infondato oltre che inficiato da aspetti di inammissibilità.

Con questa doglianza si prospetta, l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la motivazione con la quale la C.t.r. ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno formulata nei confronti di C.G.è assolutamente apparente siccome non palesato il percorso argomentativo secondo cui la C.t.r. medesima ha inteso decidere, atteso che l’oggetto della causa, decisa con la sentenza passata in giudicato, era la stessa di quella in esame.

A supporto del proprio motivo la parte ricorrente riproduce ed allega il proprio atto di appello, ma non allega la sentenza rispetto alla quale invoca l’operatività del giudicato esterno nel presente giudizio limitatamente alla posizione di Guido Crippa; né deposita l’atto impositivo oggetto della sentenza il cui giudicato esterno invoca atteso che la sentenza (la n. 3/1/13 della C.t.p. di Bergamo) è stata resa inter alios e, pertanto, non viene resa possibile la disamina dell’annualità e della fattispecie tributaria.

Tale modus operandi comporta l’inammissibilità del ricorso perché concretante violazione del principio disciplinare e giurisprudenziale della necessaria specificità dei motivi di ricorso.

4.1 Sul punto, questa Corte (Cass. 19/12/2019, n. 33885) ha più volte sentenziato come, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, pertanto, la parte ricorrente, che deduca l’esistenza del giudicato, deve, a pena di inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passate in giudicato, non essendo a tal fine è sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (cfr. Cass. 31/05/2018, n. 13988).

Vieppiù che dagli atti del giudizio di merito si evince che la sentenza della C.t.p. n. 3/1/13 – con la quale era stato rigettato anche il ricorso di C.G.e conseguentemente condannato a pagare le sanzioni dovute dalla società estinta R. & L. s.p.a. – non è munita dell’attestazione del passaggio in giudicato e, pertanto, non vi è prova dell’invocato giudicato. Invero, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza (Cass. 02/03/2022, n. 6868).

4.2 Infine, sul punto, la C.t.r., seppur succintamente, ha motivato richiamando il principio giurisprudenziale espresso sub 3.1.

Va rilevato, infatti, che l’accertamento del giudicato esterno ha carattere pubblicistico ed ha ad oggetto questioni assimilabili a quelle di diritto, anziché di fatto (Cass. 15/05/2018, n. 11754), trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto (Cass. 26/06/2018, n. 16847), tanto che la stessa eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d’ufficio (Cass. 07/01/2021, n. 48 del 07/01/2021), corrispondendo ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.

Sotto questo profilo, la C.t.r. ha motivato escludendo la sussistenza di un giudicato esterno opponibile, optando per l’applicazione, nella fattispecie, dei citati principi della responsabilità e della colpevolezza stabiliti in materia di sanzioni amministrative dal disposto dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

6. La decisione sul motivo del ricorso incidentale – condizionato all’accoglimento del ricorso principale e proposto con riferimento a quella parte della sentenza impugnata ove il giudice di appello ha annullato la pretesa sanzionatoria nei confronti dei soci per la ragione giuridica della sua intrasmissibilità dalla società ai soci e non perché derivante da sanzioni irrogate ad una società non esistente al momento della notifica dell’atto – deve considerarsi assorbito dall’integrale rigetto del ricorso principale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese processuali che si liquidano in € 6.000,00 oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.