Per la Corte di Cassazione, in presenza di autonoma organizzazione, l’intermediario del commercio e gli studi associati sono soggetti ad Irap (Corte di Cassazione – sentenza n. 11179/2013 e n. 12507/2013).
Si ha autonoma organizzazione qualora il contribuente:
– sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Per cui, in presenza di tali condizioni, l’attività esercitata è soggetta ad Irap.
Con la sentenza della Cassazione n. 11179 del 10 maggio 2013, gli Ermellini nel rigettare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale per l’intermediario di commercio il requisito dell’autonoma organizzazione sarebbe intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta e quindi sussisterebbe sempre il presupposto impositivo dell’Irap, sancisce che anche l’esercizio dell’attività di agente di commercio e l’esercizio dell’attività di promotore finanziario scontano l’Irap qualora si tratti di attività autonomamente organizzate. Pertanto, qualora si tratti di attività non autonomamente organizzate non è prevista l’Irap e il contribuente ha il diritto al rimborso per l’imposta indebitamente versata negli anni precedenti. In ogni caso è onere dello stesso contribuente dare la prova dell’assenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. Gli Ermellini affermano che “Le sezioni unite hanno risolto il contrasto con le sentenze coeve del 26 maggio 2009, nn. 12108, 12109, 12110 e 12111, con le quali hanno escluso che gli agenti di commercio siano ineluttabilmente compresi nel novero dei contribuenti comunque tenuti al pagamento dell’imposta (cfr. in seguito, Cass. Trib. 22590/2012 e Cass.Trib.15586/2011). Occorre dunque anche per costoro verificare la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione, costituendo in ogni caso onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle predette condizioni.”
Con la sentenza n. 12507 del 22 maggio 2013, in merito all’applicazione del tributo agli studi associati, la giurisprudenza sancisce che l’esercizio in forma associata di una professione liberale è soggetta ad Irap in quanto fa presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi e l’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze degli associati. La Corte di Cassazione ritiene che, in tale fattispecie, il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio e pertanto ne consegue che il reddito dello studio associato deve essere assoggettato ad Irap, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
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