Le perdite fiscali dei soggetti Ires e il riporto in dichiarazione
La normativa sulle perdite fiscali e contenuta nell’art. 84, co. 1 e 2 del TUIR (così come modificato dal DL 98/2011) il quale prevede che le perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta possano essere portate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi secondo le percentuali di seguito indicate:- in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare;
- entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul punto, rispettivamente, con la circolare n. 53/E del 06 dicembre 2011 e con la circolare n. 25 del 19 giugno 2012
Circolare 25/E del 19 giugno 2012
L’Agenzia con la circolare25/E/2012 stabilisce che:
- non vi è alcuna tipologia di priorità sull’utilizzo delle perdite fiscali pregresse qualora si disponga sia di perdite “ad utilizzo limitato” (80%) che di perdite “ad utilizzo illimitato” (prodotte nei primi tre periodi d’imposta);
- indipendentemente dalla scelta operata, il limite dell’80% si calcola sempre sul valore del reddito lordo;
- le perdite fiscali pregresse delle società non operative possono essere utilizzate in diminuzione dal reddito imponibile, purché risultino rispettate, congiuntamente, le due condizioni di seguito riportate:
- le perdite fiscali pregresse teoricamente utilizzabili non possono eccedere l’80% dell’intero reddito imponibile del periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 84, co.1, del Tuir;
- le perdite fiscali pregresse effettivamente utilizzabili (nei limiti dell’ 80%) possono essere computate soltanto in diminuzione del reddito imponibile eccedente quello minimo presunto.
Le indicazioni contenute in Unico SC2013
La sopraesposta procedura per il riporto delle perdite fiscali si riflette anche sulla compilazione del modello Unico SC2013 (quadro RN e RS) nonché sulle società in fase di liquidazione.
Si evidenzia come accanto all’indicazione delle perdite scomputabili nel quadro RN e nel quadro RS, le perdite non compensate, vengono ora distinte tra utilizzabili “in misura limitata” (rigo RS44) ed utilizzabili “in misura piena” (rigo RS45).
All’interno del rigo relative alle perdite fiscali utilizzabili in misura limitata, occorre ulteriormente distinguere tra:
- perdite fiscali del periodo d’imposta in corso, risultante dal rigo RN5, col. 3 (rigo RS44, col. 3);
- perdite fiscali pregresse (rigo RS44, col. 7).
Analogamente, con riferimento alle perdite fiscali relative ai primi tre periodi d’imposta, riportabili in misura piena, occorre distinguere tra le perdite fiscali pregresse (RS45, col. 7) e quelle del periodo d’imposta in corso (RS45, col. 3).
Per le società in “Liquidazione”
In ordine al riporto delle perdite fiscali per le società in liquidazione si fà prsente che ad oggi non risultano chiarimenti ufficiali. Per cui, per le modalità di scomputo delle perdite fiscali in caso di società in liquidazione é opportuno tenere separate le perdite fiscali prodotte nella fase ante liquidazione da quelle prodotte nel corso della procedura.
In merito al riporto delle perdite fiscali per le società in liquidazioni Assonime nella circolare 33/2011 sostiene che, nel bilancio finale di liquidazione, il limite dell’80% nel riporto delle perdite non dovrebbe essere osservato ovvero che la compensazione potrebbe avvenire in modo integrale; l’Associazione, infatti, precisa che : “appare.. del tutto logico ritenere che in sede di cessazione dell’attività d’impresa l’intero reddito debba trovare compensazione nelle perdite residue”.
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