LEGGE n. 46 del 21 aprile 2023
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina
Art. 1
1. Il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2023, N. 16
All’articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «7.000 posti» sono inserite le seguenti: «e di ulteriori 49.600.000 euro per l’anno 2023» e le parole: «dei requisiti di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti dei servizi»;
alla lettera b), dopo le parole: «comma 1, lettera b)» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
alla lettera c), le parole: «si provvede ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede secondo i criteri previsti dall’articolo 1, comma 2,», la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In base alle risultanze dell’aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento pro quota delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell’interno»;
al comma 3, le parole: «di cui all’articolo 44 del» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall’articolo 44 del codice di cui al»;
al comma 4, dopo le parole: «nei centri» sono inserite le seguenti: «e nelle strutture»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «risultanti al sistema» sono sostituite dalle seguenti: «risultanti nel Sistema», le parole: «per fronteggiare il quale» sono sostituite dalle seguenti: «, per far fronte ai quali» e le parole: «con modificazioni dalla legge 20 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni, dalla legge 20 maggio»;
al secondo periodo, le parole: «fabbisogno sanitario standard» sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogno sanitario nazionale standard»;
al comma 7, le parole: «articolo, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «articolo si provvede».
Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Proroga dello stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina). – 1. Lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, è ulteriormente prorogato, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023».
All’articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «2022/382 del Consiglio» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,» e dopo le parole: «2001/55/CE del Consiglio» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,».
Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario). – 1. All’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le parole: “4 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.».
All’articolo 3:
al comma 4, le parole: «articolo, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «articolo si provvede».
All’articolo 4:
al comma 1, la parola: «volume» è sostituita dalla seguente: «numero» e le parole: «Sistema nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «sistema nazionale».
All’articolo 5:
al comma 1, le parole: «di cui all’articolo 44 del» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall’articolo 44 del codice di cui al»;
al comma 2, lettera a), le parole: «degli importi» sono sostituite dalle seguenti: «degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» sono inserite le seguenti: «competenti per materia e per i profili finanziari».
All’allegato 1:
alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: 17. Organismi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, la parola: «Organismi» è sostituita dalla seguente: «Organi»;
alla rubrica: Ministero delle imprese e del made in Italy, voce: 5.2. Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffuzione e Postali, la parola: «Radiodiffuzione» è sostituita dalla seguente: «Radiodiffusione»;
alla rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: 3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, le parole: «finanziamento spesa sociale» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamento nazionale spesa sociale»;
alla rubrica: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, voce: 1.4. Promozione della pace e della sicurezza internazionale, le parole: «e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e sicurezza»;
alla rubrica: Ministero dell’istruzione e del merito, voce: 1. istruzione scolastica, la parola: «istruzione» è sostituita dalla seguente: «Istruzione»;
alla rubrica: Ministero dell’Infrastrutture e dei trasporti, le parole: «dell’Infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture».
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