La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15397 depositata il 31 maggio 2023, intervenendo in tema di licenziamento e compiuta giacenza della raccomandata, ha statuito che “… la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all’indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (Cass. n. 36397/2022), e l’allegazione della ricorrente di non aver mai rinvenuto l’avviso di giacenza nella sua cassetta postale non è sufficiente a vincere la presunzione. …”
La vicenda ha riguardato un lavoratore dipendente a cui veniva intimato il licenziamento disciplinare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il lavoratore impugnava il licenziamento innanzi al Tribunale. Il giudice di prime cure respingeva le domande dirette all’annullamento del licenziamento disciplinare, alla reintegrazione nel posto di lavoro, al risarcimento dei danni. Avverso la decisione del Tribunale, il lavoratore proponeva appello. La Corte Territoriale confermava la sentenza del Tribunale. In particolare ha ritenuto maturata la decadenza dal potere di impugnazione entro 60 giorni ai sensi dell’art. 6 legge n. 604/1966, giudicando valida la comunicazione del licenziamento avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata al domicilio del lavoratore. Avverso la sentenza di appello veniva proposto ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso. In particolare, i giudici di legittimità ribadisco che “… A norma dell’art. 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario (come il licenziamento) si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Si tratta di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all’indirizzo del destinatario della comunicazione.
Affinché tale presunzione legale sia superata, è necessario che sia fornita la prova contraria dell’impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario. Pertanto, occorre, in caso di contestazione in giudizio, procedere ad un accertamento di fatto (appunto probatorio), che deve fondarsi su un governo logico, coerente e motivato delle risultanze probatorie, soltanto in questi limiti censurabile in sede di legittimità. …”
Infine in ordine alla dimostrazione della consegna e quindi della conoscenza della comunicazione, i giudici di piazza Cavour hanno precisato che “… non può ritenere dimostrata l’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell’invio della raccomandata, ma dovrà verificare l’esito dell’invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell’avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato …”, tra i documenti costituenti la prove della conoscenza, oltre all’avviso di ricevimento, dalle schede informative, provenienti da Poste Italiane, dalle quali si desumono la mancata consegna della raccomandata, il suo deposito presso l’ufficio postale, la sua restituzione al mittente all’esito della compiuta giacenza.
I giudici di legittimità hanno costantemente ed univocamente affermato che “… la comunicazione di un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto – ai sensi dell’art. 1335 c.c. – nel momento in cui è recapitato all’indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza; ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale ( cfr Cass. n. 6527 /2003 ), restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario ( così Cass. n. 27526/2013) …” (Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2018, n. 23589; Cass. sentenza n. 20519 del 30 luglio 2019; Cass. Ordinanza n. 31163/2021).
Inoltre per la Suprema Corte “… del tutto diverso è il caso di un procedimento notificatorio avvenuto a mezzo posta che, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale (cd compiuta giacenza). Ed infatti solo in tal caso la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio si ha attraverso l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza. …” (Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2018, n. 23589).
Pertanto alla luce dei principi statuiti dalla Corte Suprema la comunicazione del licenziamento, avvenuta a mezzo servizio postale, si perfezione:
- nel caso si assenza del destinatario nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario;
- nell’ipotesi in cui l’agente postale non possa recapitare la comunicazione, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata.
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