Corte di Cassazione, ordinanza n. 23589 depositata il 28 settembre 2018

licenziamento – comunicazione a mezzo posta – compiuta giacenza

RIVEVATO 

Che la corte d’Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale della stessa città accogliendo la domanda di T.D. , dirigente di F. spa, diretta ad ottenere la condanna della società al pagamento del premio forfetario di € 30.000,00 per l’anno 2006 e confermando la sentenza di primo grado in punto di pagamento di  alcune  differenze retributive collegate all’effettiva ricezione della lettera di licenziamento, in periodo dal 19 febbraio al 15 marzo del 2007, richieste dal T.D. il quale asseriva aver ricevuto la lettera di licenziamento solo in tale ultima data.

Che la corte territoriale ha ritenuto che  fosse  valida la cd “lettera di intenti” che le parti avevano sottoscritto e che recava le date del 18 /25 settembre 2007, lettera in cui era stato stabilito il trattamento economico di dirigente, oltre che di amministratore delegato della società del T.D.  e in particolare in cui era stato deciso il premio garantito per il 2005 e per ogni anno successivo. Che per la corte inoltre da tale lettera emergeva la connotazione definitiva della previsione premiale, collegata solo alla funzione di dirigente e non a quella di amministratore.

Che la corte territoriale ha ritenuto che, in mancanza di una querela di falso non presentata dalla legale rappresentante della Fatma spa Tacconi, detto documento conservava la sua efficacia probatoria ai sensi dell’art.2702 e.e., non avendo quindi rilevanza il disconoscimento informale effettuato dalla legale rappresentante. Che peraltro la proposta del premio iniziale, che figurava nella bozza elaborata il 18.9.2006, risultava approvata dalla Tacconi con la data del 25.9.2006 apposta affianco alla sua firma.

Che doveva poi ritenersi che tale lettera fosse atto regolatore del rapporto, avendo il T.D. iniziato a svolgere le mansioni ed a percepire la retribuzione.

Che infine oltre andava accertata la validità della comunicazione del licenziamento in data 17.2.2007, stante il rilascio da parte del postino dell’avviso di giacenza della raccomandata.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidata a due motivi, a cui ha resistito T.D. con controricorso, svolgendo ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, a cui ha opposto difese la società con controricorso.

Sono state depositate conclusioni scritte dal PM in data 7.2.2018.

CONSIDERATO

Che il motivi del ricorso principale hanno riguardato : 1) la violazione e /o falsa applicazione degli artt.2702 ,2697, 1341 e 1326 e.e. in relazione agli art.115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art.360 c.1 n.3 c.p.c., oltre che omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi del c.1 n.5 dell’art.360 c.p.c.: la corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze processuali, ritenendo che la postilla contenuta nella “lettera di intenti” sulla previsione del premio per l’anno 2005 per il T.D. fosse riferibile alla legale rappresentate di Fatma spa , in quanto da lei sottoscritta e che fosse quindi stato raggiunto un accordo tra le parti. Ciò non emergeva dal documento, che conteneva la sottoscrizione della Tacconi e del T.D. in calce dopo la data del 18.9.2005, mentre alle firme d loro apposte lungo il margine laterale destro del documento era stata aggiunta la data del 25.9.2005, mentre anche attraverso le deposizioni testimoniali era emerso che la Tacconi aveva sottoscritto solo il teso cosi come confezionato il 18.9.2005, privo delle integrazioni a mano aggiunte in data del 25.9.2005; 2)La violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 , 1366 e 1367 e.e., in relazione agli artt.1175 e 1375 e.e., oltre che omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi del c.l n.5 dell’art.360 c.p.c.: la corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato le risultanze processuali non esaminando correttamente i documenti ed in particolare affermando che la postilla di previsione del premio, contenuta nella lettera di intenti , sarebbe stata debitamente sottoscritta avendo una connotazione definitiva, che emergerebbe anche dal fatto che la prima scadenza del premio risultava svincolata dagli obiettivi di raggiungimento del “budget” e comunque avrebbe errato la corte di merito nel ritenere che la previsione del premio fosse collegata solo alle mansioni di direttore generale di Fatma spa e non anche a quelle di consigliere di Amministrazione atteso che , diversamente da quanto ritenuto dalla corte , nessun contratto di lavoro che recepisse le condizioni della lettera di intenti  era mai stato sottoscritto dalle parti successivamente al 18.8.2005, così che le condizioni contenute in tale lettera di intenti non sarebbero mai state più oggetto di discussione o contrattazione tra le parti.

Che con un primo motivo di ricorso incidentale il T.D. deduce la violazione , ex art.360 c.1.n.3 c.p.c.degli artt. 40 del DPR n. 655/1982 e 1355 e.e. per avere la corte territoriale ritenuto  che in caso di spedizione di atto ricettizio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e in assenza di persona abilitate al ritiro , operi la presunzione di conoscenza dal momento in cui l’agente postale attesti che l’atto è stato depositato presso l’ufficio per la giacenza, dunque il 19.2.2005 nel caso in esame. Secondo la società la corte avrebbe mal applicato le norme prima ricordate perché in tal caso la presunzione di conoscenza si ha non il giorno del deposito , ma solo con lo spirare del termine di trenta giorni ( periodo di giacenza)  ovvero con il ritiro della raccomandata da parte del destinatario, prima dei trenta giorni e pertanto, nel caso in esame , solo il 15.3.2005, giorno del ritiro da parte del T.D..

Che con il secondo motivo si deduce l’omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo costituito dall’avere la corte ritenuto che nel caso di atti recettizi comunicati a mezzo di raccomandata, ove non rinvenute persone abilitati al ritiro, la presunzione di consegna operi dal momento in cui l’agente postale ha  depositato l’atto per la giacenza presso l’ufficio, mentre tale conoscenza deve presumersi operante nel momento in cui è terminato il periodo di giacenza.

Che i due motivi di ricorso principale possono trattarsi congiuntamente essendo connessi, in quanto diretti entrambi a censurare la motivazione della corte distrettuale in ordine alla validità ed al contenuto delle clausole di cui alla “lettera di intenti” sottoscritta dalle parti. I motivi risultano in parte inammissibili perché hanno ad oggetto una serie di censure che si fanno ricadere promiscuamente sia nella violazione di legge che nell’omesso esame, ma sotto profili incompatibili. Comunque gli stessi non possono trovare accoglimento, perché finiscono per risolversi entrambi in una rivisitazione del merito della causa in questa sede inammissibile.

Che nel caso in esame la censura relativa alla violazione dell’art.2702 e.e. non ha pregio perché, come correttamente osservato dalla corte di merito, la lettera di intenti, sottoscritta da entrambe le parti, non è stata oggetto di querela di falso quanto alla riferibilità anche della postilla di previsione del premio di 30.000 euro alla T.D., la quale risulta averla specificamente sottoscritta anche se in una data ( del 25.9.2005), apposta accanto alla firma, diversa da quella indicata in calce al documento ( del 18.9.2005).

Che conseguentemente stante la piena prova che detta scrittura privata fa della provenienza da parte della legale rappresentante delle dichiarazioni in essa contenute, le censure aventi ad oggetto la critica di tale argomentazione della corte , attraverso l’esame delle dichiarazioni delle parti nei verbali di deposizioni e di interrogatorio formale della T.D., trascritti nel ricorso di legittimità, sono inammissibili.

Che anche le censure che mirano a criticare la sentenza sotto altra veste, lamentando un’ errata valutazione della volontà delle parti, per violazione degli artt.1362 e ss e.e. nell’interpretazione della lettera di intenti , non colgono nel segno e non meritano accoglimento.

Che in tema di interpretazione del contratto, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità,  dopo la riforma del vizio di cui al  n.5 dell’art.360 c.p.c., applicabile  al presente giudizio ratione temporis, nella sola ipotesi di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt.  1362 e seguenti cod. civ. in relazione al vizio di legge. 

Che tuttavia le censure lungi dal partire da una esegesi del testo contrattuale alla luce del contenuto delle clausole del contratto specificando le norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti ( cfr . Cass. n. 13242/2012 ,Cass.n. 17168/2013 ), enuclea una serie di elementi dai quali si dovrebbe desumere che le parti non avevano mai sottoscritto nessun contratto di lavoro successivamente alla lettera di intenti che recepisse le indicazioni in quest’ultima contenute e dunque anche l’erogazione del premio.

Che tali elementi, quali la mera comunicazione all’ufficio provinciale del lavoro della effettuata assunzione, o la anodina dichiarazione contenuta nel verbale del consiglio di amministrazione di 27.10.2007b in cui si accenna ad una successiva illustrazione da parte della presidente Tacconi delle condizioni relative al rapporto di lavoro del dirigente e delle esatte mansioni affidate al T.D., non appaiono decisivi per scalfire il ragionamento  interpretativo svolto dalla corte di merito  secondo i principi ermeneutici di cui agli articoli 1362 e ss. e.e. , avendo la sentenza esaminato la lettera di intenti e la postilla in essa contenuta  relativa all’attribuzione del premio, ritenendola immediatamente vincolante,  alla luce di ulteriori ragionamenti riferiti sia ad elementi, desumibili dal testo stesso della lettera, quali il collegamento di tale premio alla sola funzione di direttore generale e non anche di consigliere di amministrazione e il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla sottoscrizione della lettera di intenti, che aveva visto a far tempo dal 5.10.2005 dello svolgimento delle funzioni di dirigente da parte del T.D..

Che sono infondati anche i due motivi di ricorso incidentale, valutabili congiuntamente perché connessi.

Che come già statuito da questa corte, la comunicazione di un atto negoziale recettizio, quale è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che ove l’atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso I’ ufficio postale ( cfr Cass. n. 6527/2003 ), restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario ( così Cass. n. 27526/2013).

Che infatti del tutto diverso è il caso di un procedimento notificatorio avvenuto a mezzo posta che, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale (cd compiuta giacenza). Ed infatti solo in tal caso la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio si ha attraverso l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza.

Che il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono pertanto essere respinti; la reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per ricorso incidentale , a norma del comma 1- bis dello stesso art.13 .