MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 03 aprile 2017, n. 98998
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo
Art. 1
1. Le disposizioni di cui all’art. 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 97220, del 23 settembre 2016, che prevedono che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall’art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, possa essere riconosciuta la prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 83486, del 28 luglio 2014, di cui al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, sono prorogate agli anni 2018 e 2019 ed estese, con riferimento alla prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, al Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
Art. 2
1. Per il triennio 2017-2019 il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà.
2. Gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui al precedente comma 1.
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