Moratoria Mutui PMI: nuova proceduraABI e le organizzazioni degli imprenditori hanno sottoscritta una nuova intesa sulla moratoria sui mutui delle imprese  avente scadenza al 30 giugno 2014. Entro tale data pertanto sarà ancora possibile presentare domanda per sospendere le rate di mutui, finanziamenti e leasing per un intero anno, allungare prestiti immobiliari, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione, ottenere finanziamenti finalizzati all’aumento di mezzi propri. Le domande di allungamento dei mutui che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.

Alla nuova moratoria sui mutui per le piccole e medie imprese hanno già 281 banche che stanno lavorando per mettere la moratoria a disposizione della propria clientela.

Gli interventi a favore delle PMI, concordate tra l’ABI e le Associazioni d’impresa sono di tre tipi:

  1. Operazioni di sospensione dei finanziamenti a medio-lungo termine;
  2. Operazioni di allungamento dei mutui e delle scadenze del credito a breve termine;
  3. Operazioni di finanziamento per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale.
Il nuovo accordo consentirebbe a chi ha già utilizzato la sospensione nel 2009 di poterla richiedere. A chi l’ha utilizzata recentemente consente di usare il cosiddetto allungamento fino a 4 anni dei mutui.
Per quanto riguarda la sospensione dei finanziamenti, rientra in questo campo la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing immobiliare e mobiliare. Possono essere ammesse le imprese che non abbiano già usufruito del beneficio concesso in base alla moratoria del febbraio 2013.
Sull’allungamento dei finanziamenti prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo (3 anni per i mutui chirografari, 4 per quelli ipotecari); spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa in riferimento all’anticipazione di crediti esigibili; allungare fino a 120 giorni le scadenze di credito agrario di conduzione. Infine si facilitano le operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo di attività: per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a valutare la concessione di un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa. Nel nuovo accordo vengono individuati una serie di temi strategici di interesse comune per sviluppare le relazioni tra banche e imprese: nei prossimi mesi le parti si incontreranno per definire eventualmente altre specifiche intese e definiranno proposte da avanzare al governo e alle istituzioni.

Prorogata inoltre fino a dicembre 2013 la validità dei Plafond crediti PA e Plafond Progetti Investimenti Italia. Non resta che attendere le nuove misure per il sostegno economico delle PMI e per il loro accesso al credito.

Beneficiari della moratoria

Innanzi tutto l’ABI chiarisce che l’accordo per la moratoria dei debiti riguarda le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria appartenenti a qualsiasi settore, comprese le SGR (Società di Gestione del Risparmio), le ditte individuali e i professionisti (se il prestito è richiesto ai fini dell’attività lavorativa).

Condizione necessaria per l’accesso all’iniziativa è che l’impresa sia fondamentalmente sana, quindi con “adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa” e di non aver accumulato rate scadute, non pagate o pagate solo parzialmente da oltre 90 giorni.

Possono beneficiarne le imprese che, pur manifestando un’eccessiva incidenza degli oneri finanziari sul fatturato per effetto della crisi economica, sono economicamente sane. Purchè si impegnino a fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale, ad esempio attraverso il portafoglio ordini, il business plan, i piani di ristrutturazione aziendale.

La sospensione  delle rate può avvenire per un periodo massimo di 12 mesi sulle quote capitali delle rate di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, ovvero dei mutui di durata originaria superiore ai 18 mesi. Rientrano nell’iniziativa anche le operazioni di leasing che beneficino di agevolazioni pubbliche.

Come per l’Avviso comune, rientrano nell’accordo le operazioni di mutuo, ipotecari e non, che prevedano un piano di ammortamento e che non si riferiscano a finanziamenti in origine a breve termine. Restano invece esclusi i conti correnti ipotecari.

Novità

Tra le principali novità vi è senza dubbio un più ampio periodo massimo di allungamento dei mutui. Le operazioni avranno condizioni contrattuali invariate se l’impegno dell’impresa è quello di avviare entro 12 mesi dall’ottenimento dell’allungamento, processi di rafforzamento patrimoniale o di aggregazione. In caso contrario le operazioni possono prevedere una variazione del tasso d’interesse, in misura non superiore all’aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’iniziale erogazione. La variazione non potrà di norma superare il 2%.

Principali novità dell’accordo vi è anche la possibilità di sospendere le operazioni di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, a patto che sia previsto un piano di rimborso rateale nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero che siano operazioni assimilabili in termini di strutturazione del piano di rientro.

Possono inoltre essere sospesi nuovamente i mutui già sospesi ai sensi dell’Avviso comune del 3 agosto 2009 e della successiva proroga.

Può usufruirne inoltre l’impresa che abbia giovato di una sospensione analoga concessa discrezionalmente dalla banca.

In questi casi, chiarisce l’ABI, “l’impresa potrà richiedere l’allungamento solo al termine del periodo di sospensione.

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