ABI e le organizzazioni degli imprenditori hanno sottoscritta una nuova intesa sulla moratoria sui mutui delle imprese avente scadenza al 30 giugno 2014. Entro tale data pertanto sarà ancora possibile presentare domanda per sospendere le rate di mutui, finanziamenti e leasing per un intero anno, allungare prestiti immobiliari, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione, ottenere finanziamenti finalizzati all’aumento di mezzi propri. Le domande di allungamento dei mutui che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.
Gli interventi a favore delle PMI, concordate tra l’ABI e le Associazioni d’impresa sono di tre tipi:
- Operazioni di sospensione dei finanziamenti a medio-lungo termine;
- Operazioni di allungamento dei mutui e delle scadenze del credito a breve termine;
- Operazioni di finanziamento per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale.
Prorogata inoltre fino a dicembre 2013 la validità dei Plafond crediti PA e Plafond Progetti Investimenti Italia. Non resta che attendere le nuove misure per il sostegno economico delle PMI e per il loro accesso al credito.
Beneficiari della moratoria
Innanzi tutto l’ABI chiarisce che l’accordo per la moratoria dei debiti riguarda le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria appartenenti a qualsiasi settore, comprese le SGR (Società di Gestione del Risparmio), le ditte individuali e i professionisti (se il prestito è richiesto ai fini dell’attività lavorativa).
Condizione necessaria per l’accesso all’iniziativa è che l’impresa sia fondamentalmente sana, quindi con “adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa” e di non aver accumulato rate scadute, non pagate o pagate solo parzialmente da oltre 90 giorni.
Possono beneficiarne le imprese che, pur manifestando un’eccessiva incidenza degli oneri finanziari sul fatturato per effetto della crisi economica, sono economicamente sane. Purchè si impegnino a fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale, ad esempio attraverso il portafoglio ordini, il business plan, i piani di ristrutturazione aziendale.
Come per l’Avviso comune, rientrano nell’accordo le operazioni di mutuo, ipotecari e non, che prevedano un piano di ammortamento e che non si riferiscano a finanziamenti in origine a breve termine. Restano invece esclusi i conti correnti ipotecari.
Novità
Tra le principali novità vi è senza dubbio un più ampio periodo massimo di allungamento dei mutui. Le operazioni avranno condizioni contrattuali invariate se l’impegno dell’impresa è quello di avviare entro 12 mesi dall’ottenimento dell’allungamento, processi di rafforzamento patrimoniale o di aggregazione. In caso contrario le operazioni possono prevedere una variazione del tasso d’interesse, in misura non superiore all’aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’iniziale erogazione. La variazione non potrà di norma superare il 2%.
Possono inoltre essere sospesi nuovamente i mutui già sospesi ai sensi dell’Avviso comune del 3 agosto 2009 e della successiva proroga.
In questi casi, chiarisce l’ABI, “l’impresa potrà richiedere l’allungamento solo al termine del periodo di sospensione.
- Accordo per il credito 2013
- Ulteriori chiarimenti dell’accordo per il credito 2013
- modulo richiesta moratoria
- elenco banche aderenti
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