Notifica a persona estranea qualificatasi come parente: effetti - Cassazione ordinanza n. 18492 del 2013La Corte di Cassazione sez. Tributaria con l’ordinanza n. 18492 del 01 agosto 2013 intervenendo in tema di notifiche affermato che la notifica dell’avviso di accertamento è valida anche quando il contribuente dimostra che la persona che ha preso in consegna l’atto, contrariamente da quanto dichiarato all’ufficiale giudiziario, non è il coniuge convivente.

Per gli Ermellini “Il giudice del merito ha dato prevalenza alla documentazione depositata in giudizio e dalla quale risultava che la F. non fosse in rapporto di coniugio né convivente con lo S., senza curarsi del fatto che la F. medesima (con dichiarazione resa all’ufficiale che aveva curato la notifica, e perciò dotata di fede privilegiata ai sensi dell’art.2700 c.c.) si era qualificata moglie convivente ed aveva accettato di ricevere la notifica”. 

“Di tanto – prosegue la sentenza – il giudice del merito avrebbe dovuto contentarsi per ritenere efficace e valida la notifica, alla luce della confermata giurisprudenza di questa Corte”.

Nelle motivazioni i giudici di legittimità citano un precedente della stessa Corte (sentenza n. 239/2007) secondo cui: “In caso di notificazione effettuata a norma dell’art. 139, comma secondo, cod. proc. civ., con consegna dell’atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all’azienda, all’ufficio o allo studio del medesimo, l’intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto. Conseguentemente tali presunzioni non possono essere superate dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento lavorava, sia pure nella predetta sede, alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell’interesse del destinatario”.

La vicenda ha riguardato un contribuente che lamentava l’omessa notifica degli atti di accertamento presupposti, in quanto notificati a una tale F.A., la quale, mentendo, si era dichiarata moglie capace e convivente. Circostanza che dalla documentazione depositata agli atti è risultato che la donna era del tutto estranea al rapporto tributario, nonché residente in altro Comune rispetto a quello del destinatario degli avvisi. Inoltre, non risultava essere in rapporto né familiare né di vicinanza né di coniugio con il contribuente. Da qui la decisione della Commissione Tributaria Regionale di annullare l’iscrizione a ruolo, per inesistenza della notifica degli atti presupposti.