cocopro nelle onlus e ogmIl Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti, con la circolare n. 7 del 20 febbraio 2013,  in merito alla utilizzabilità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (co.co.pro.) con riferimento ad uno specifico ambito settoriale: il lavoro svolto all’interno di organizzazioni non governative ( ONG ), quello svolto all’interno delle ONLUS, nonché di organizzazioni aventi finalità socio/assistenziali e sanitarie.

La circolare è particolarmente significativa in quanto fornisce indicazioni operative e di metodo ai propri ispettori per uniformare i criteri di controllo in dette organizzazioni.

Innanzitutto, per meglio inquadrare in termini generali il contenuto della circolare, è necessario sempre tenere presente le novità introdotte dalla Riforma del lavoro Fornero, cioè la Legge n. 92/2012. Detta normativa ha reso più stringenti alcuni dei requisiti fissati per il contratto di co.co.pro., modificandone quelli che sono gli elementi costitutivi e largamente diffusi nella consuetudine da anni. Quindi non si dimentichi innanzitutto nella lettura della circolare, che la Legge Fornero ha introdotto requisiti maggiormente stringenti nella disciplina sulle co.co.pro. Per quanto riguarda ad esempio l’ambito di utilizzo, la nuova normativa Fornero impone che il co.co.pro. possa essere impiegato esclusivamente per lo svolgimento di attività caratterizzate dal raggiungimento di uno specifico risultato e non impiegato genericamente nelle attività dell’ente. Inoltre, tale risultato che deve essere riscontrabile sul piano obiettivo e quindi si suppone provabile e che non può coincidere pedissequamente con l’oggetto sociale dell’ente committente. Il progetto sul quale impiegare quindi il co.co.pro. deve possedere in sé stesso i caratteri della specificità, della compiutezza, dell’autonomia e della predeterminatezza del risultato atteso, con esplicita indicazione dell’obbligazione del collaboratore al raggiungimento di tale risultato. Quindi non un generico incarico che invece da luogo ad un più corretto inquadramento come dipendente. E’ inutile anche negare che il mondo del terzo settore è fortemente legato a tali tipologie, sia per un meccanismo di natura progettuale dato da fondi esterni che sono veri e propri progetti predeterminati, aspetto che spesso denota l’attività di tali enti; sia per un meccanismo di ( talvolta illusorio) risparmio sui costi del personale. In merito alle ONG oppure ONLUS e ad altre e diverse tipologie di organizzazioni socio assistenziali, il Ministero ricorda che la finalità sociale di ciascuna organizzazione non governativa e non profit in genere caratterizza evidentemente il suo oggetto e dunque l’attività svolta dagli appartenenti alla stessa, che operano attraverso forme di collaborazione gratuite quindi di volontariato ovvero mediante tipologie contrattuali di natura subordinata o autonoma. Quindi la prima importante considerazione è che il Ministero è consapevole della diversità di presenze lavorative all’interno di tali enti, tra cui quelle del volontariato e questo perché la natura di queste finalità degli enti condiziona inevitabilmente l’attività svolta da chi appartiene alla organizzazione. In tal senso, i progetti che animano le co.co.pro. attivate devono essere definiti in modo specifico. Riprendendo le parole della Circolare, e fermo restando tutto quanto introdotto dalla Riforma Fornero, il contratto di collaborazione a progetto è ammesso nelle ONG oppure ONLUS a condizione che “l’attività del collaboratore sia connotata da elementi di specificità puntualmente declinati nel progetto e finalizzati al raggiungimento di un autonomo risultato conseguito attraverso una attività che presenti margini di autodeterminazione del prestatore”. Quindi, la co.co.pro. deve presentare:

– totale determinatezza e definizione dell’oggetto specifico dell’attività da svolgersi;

– precisa individuazione dell’arco temporale per l’esecuzione dell’attività progettuale in funzione dell’identificabile risultato finale;

– forti margini di autonomia, anche di natura operativa, da  parte del collaboratore che siano obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della prestazione stessa e quindi non la realizzazione di compiti meramente esecutivi; il committente non può cioè fornire puntuali direttive o specifiche indicazioni operative al collaboratore privandolo della sua autonomia come potrebbe fare con un lavoratore dipendente ad esempio

– possibilità di oggettiva e puntuale verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi.

Quindi la co.co.pro. deve ricalcare pienamente la sua natura civilistica di lavoro autonomo (si ricorda che la parasubordinazione e l’assimilazione al lavoro dipendente esiste solo ai fini fiscali)  e quindi il collaboratore deve poter determinare in modo unilaterale e discrezionale la quantità di prestazione da compiere, le modalità e lo spazio temporale della stessa, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione e una successiva giustificazione della medesima al datore di lavoro. Quindi solo dove l’attività del collaboratore sia connotata da elementi di specificità puntualmente declinati nel progetto e finalizzati al raggiungimento di un autonomo e dimostrabile risultato conseguito attraverso una attività che presenti margini di autodeterminazione del prestatore, appare possibile l’utilizzo della tipologia contrattuale in esame.

Considerazioni finali

Come ampiamente noto ai veri esperti di non profit, la presenza di una circolare di natura ispettiva da parte di una Pubblica Amministrazione è il preludio ad una operazione di controlli conseguenti. La presenza all’interno delle organizzazioni non profit di diversi contratti di co.co.pro. è una realtà esistente e spesso sottovalutata dagli enti stessi. Infatti, qualora nel rispetto delle indicazioni fornite alla circolare, vi siano dei reali contratti di lavoro a progetto con dei reali progetti sottostanti, nulla osta alla realizzazione di tali tipologie contrattuali e la circolare non pone dubbi in merito. Quando invece queste servano a mascherare dei contratti di  lavoro dipendente, allora possono iniziare i problemi.

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