La legge 92/2012 al fine di contrastare il fenomeno delle false partite Iva ha regolamentato i rapporti tra soggetti titolari di partita Iva. La legge Fornero ha introdotto l’art. 69 bis nel D.Lgs. 276/2003 che contiene un meccanismo di presunzione al verificarsi di alcune condizioni.
I titolari di partita Iva si presumono collaboratori a progetto e in assenza dei requisiti si presumono lavoratori subordinati nel caso in cui si verificano almeno due delle seguenti condizioni:
1. La collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore ad otto mesi annui per due anni consecutivi;
2. Il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni consecutivi;
3. Il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
La circolare n. 32/2012 del Ministero del Lavoro approfondisce le condizioni di cui sopra. Infatti la circolare chiarisce che i primi due parametri la verifica potrà essere eseguita a posteriore una volta che siano trascorsi i due anni stabiliti dalla legge 92/2012, mentre per il secondo parametro esso va valutato in riferimento all’anno civile (periodo dal 01/01 al 31/12), per il fatturato il periodo di riferimento del biennio decorrono dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge 92/2012). Il terzo parametro può essere verificato da subito anche se da solo non potrà mai far scattare nessuna presunzione. Pertanto il momento in cui possono essere verificate i parametri con possibilità di presunzione è a partire dal 18 luglio 2014.
I predetti parametri non trovano applicazione per le categorie professionali individuate dal Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012 oppure qualora ricorrono congiuntamente un parametro tecnico ed uno economico. Nel primo caso è sufficiente possedere un titolo di studio (diploma, laurea o qualifica professionale) nelle materie oggetto dell’incarico. Non trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore autonomo ha svolto nelle stesse materie un periodo di apprendistato, oppure abbia svolto l’attività con un contratto qualificato da almeno 10 anni. Nel secondo caso la collaborazione autonoma deve dar luogo au un reddito, al lordo delle imposte, almeno pari ad euro 18.662,50.
Sono, altresì, esclusi dall’applicazione di tale norma anche i professionisti iscritti ad un Ordine, albo o elenco purchè sia tenuto o controllato da un ente pubblico e che per la iscrizione occorra un esame di Stato, oppure una valutazione di titoli. Le imprese artigiane e commerciali iscritte alla camera di commercio sono escluse a condizione che per l’iscrizione non sia necessaria una semplice domanda ma si assume come obbligo la valutazione di titoli e/o altre condizioni dei propri ordinamenti.

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