PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 22 aprile 2020, n. 666
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 654 del 20 marzo 2020
1. All’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 654 del 20 marzo 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
– al comma 1, secondo periodo, le parole: «300 medici» sono sostituite dalle seguenti: «500 medici»;
– al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni presso cui i medici sono destinati a prestare la propria attività provvedono all’alloggio e vitto del personale a valere sulle risorse di cui al comma 7»;
– al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Sono considerati giorni di attività effettivamente prestata sia il giorno impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di convocazione e di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio.»;
– dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Il Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso delle spese documentate di viaggio di andata tra il domicilio dei medici di cui al comma 1 e la città di Roma, sede di convocazione degli stessi, nonché di trasferimento fino alla sede regionale assegnata e di ritorno tra tale sede assegnata ed il loro domicilio. Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l’uso del mezzo proprio. Il rimborso non è altresì erogato qualora il trasporto sia stato assicurato dal Dipartimento della protezione civile anche attraverso le strutture operative di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018 o soggetti privati».
Art. 2
Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 656 del 26 marzo 2020
1. All’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 656 del 26 marzo 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
– al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni presso cui gli infermieri sono destinati a prestare la propria attività provvedono all’alloggio e vitto del personale a valere sulle risorse di cui al comma 7»;
– al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Sono considerati giorni di attività effettivamente prestata sia il giorno impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di convocazione e di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio.»;
– dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Il Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso delle spese documentate di viaggio di andata tra il domicilio degli infermieri di cui al comma 1 e la città di Roma, sede di convocazione degli stessi, nonché di trasferimento fino alla sede regionale assegnata e di ritorno tra tale sede assegnata ed il loro domicilio. Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l’uso del mezzo proprio. Il rimborso non è altresì erogato qualora il trasporto sia stato assicurato dal Dipartimento della protezione civile anche attraverso le strutture operative di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018 o soggetti privati».
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ORDINANZA 11 agosto 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ORDINANZA 17 agosto 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 15 marzo 2020, n. 650 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 01 aprile 2020, n. 659 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 05 aprile 2020, n. 660 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 22 aprile 2020, n. 667 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…