PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1011 del 23 giugno 2023
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona
Art. 1
Modalità e procedure per la rimodulazione e integrazione del piano degli interventi
1. Al fine di assicurare il coordinamento e la prosecuzione delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza in rassegna, il Commissario delegato è autorizzato a rimodulare il piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, dell’OCDPC n. 922/2022, integrandolo con l’inserimento degli interventi già approvati con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2023, nonchè con ulteriori misure e interventi di cui all’art. 25, comma 2, lettere a), b), c), e d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite delle risorse finanziarie disponibili stanziate con l’art. 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, si applicano le modalità, anche derogatorie, previste dalla citata OCDPC n. 922/2022 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 2
Contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive
1. Allo scopo di accelerare l’attività di ricognizione dei danni subiti da parte dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive colpiti dagli eventi calamitosi, nonchè la successiva quantificazione, concessione ed erogazione dei conseguenti contributi, il Commissario delegato provvede all’immediato avvio delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie di cui all’art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1/2018 nel rispetto dei criteri e massimali e con le medesime procedure previste dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, anche avvalendosi di soggetti attuatori.
2. Le attività di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne i soggetti privati sulla base dell’allegato B alla citata ordinanza n. 932/2022 e per le attività economiche e produttive sulla base dell’allegato C. I termini per il completamento delle attività di raccolta e istruttoria delle domande di contributo di cui ai citati allegati B e C, decorrono dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Alla conclusione delle attività di cui al presente articolo, il Commissario delegato, con proprio provvedimento, individua gli aventi diritto al riconoscimento dei contributi, quantificandone l’importo e provvedendo all’erogazione dei medesimi nel limite delle risorse di cui al citato art. 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.
4. Il Commissario delegato provvede altresì ad effettuare le comunicazioni di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008, mediante la piattaforma informatica SANI, a trasmettere la relazione annuale di cui all’art. 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 mediante la piattaforma informatica SARI, nonchè agli adempimenti di cui all’art. 52 della legge n. 234/2012.
5. Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 2022/2472, n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione.
6. Il Commissario delegato relaziona al Capo del Dipartimento della protezione civile, su base semestrale, circa l’attuazione delle misure di cui al presente articolo.
Art. 3
Interventi ulteriori di riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche e private danneggiate
1. Per consentire una progressiva azione di riduzione del rischio sui territori colpiti dagli eventi calamitosi, anche attraverso la realizzazione di opere di carattere strutturale e infrastrutturale, il Commissario delegato individua con proprio provvedimento da adottarsi anche per stralci successivi e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al citato art. 1, comma 730, della legge n. 197/2022, negli importi previsti per le corrispondenti annualità, gli interventi più urgenti di ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche e private danneggiate di cui alla lettera e), dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 nonchè quelli – ulteriori rispetto a quelli contenuti nei piani degli interventi urgenti approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile – di riduzione del rischio residuo ex lettera d), del medesimo art. 25, comma 2, integrativi e raccordati con quelli contenuti negli strumenti di pianificazione a scala di bacino già vigenti e muniti dei necessari pareri, nulla-osta o approvazioni. Preliminarmente alla relativa adozione, il Commissario delegato acquisisce l’intesa della competente Autorità di bacino distrettuale sui provvedimenti di individuazione di cui al presente comma.
2. Nei provvedimenti di cui al comma 1, sono indentificati anche i soggetti attuatori degli interventi, che, unitamente al Commissario delegato, possono operare, ove necessario, con le modalità derogatorie e le procedure autorizzative accelerate previste dalla citata OCDPC n. 922/2022 e successive modifiche e integrazioni, entro la vigenza dello stato di emergenza.
3. Tra gli interventi di cui al comma 1 possono essere ricompresi, tra l’altro:
a) la realizzazione di indagini e l’avvio di attività progettuali urgenti propedeutiche alla realizzazione di opere e interventi, anche nelle more dell’aggiornamento degli strumenti di programmazione nel bacino del fiume Misa di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), dell’OCDPC n. 935/2022;
b) interventi urgenti da realizzare in forma progressiva, sulla base delle condizioni e conoscenze disponibili allo stato, che consentano di ridurre, in tempi rapidi, l’esposizione al rischio nelle aree interessate nella fase transitoria necessaria per l’individuazione degli interventi definitivi conseguenti all’aggiornamento degli strumenti di programmazione di cui al citato all’art. 1, comma 1, lettera b), dell’OCDPC n. 935/2022.
4. Il Commissario delegato relaziona al Capo del Dipartimento della protezione civile, su base trimestrale, circa l’attuazione delle misure di cui al presente articolo.
5. Restano in capo al Commissario delegato gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 4
Integrazione deroghe
1. Per la realizzazione delle attività finalizzate alla gestione dell’emergenza in rassegna, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono altresì provvedere, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
– regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;
– decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;
– decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;
– legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III;
– decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 147 e 152;
– decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
– decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446;
– legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 51, 52, 53 e 54 dell’allegato F;
– legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14.
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