La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 16300 depositata il 12 giugno 2024, intervenendo in tema di notifica di atti processuali, ha ribadito il principio secondo cui “… nel caso di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del comma 6 dell’art. 7 della legge n. 890 del 20/11/1982, introdotto dall’art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 31/12/2007, convertito in legge n. 31 del 28/02/2008 la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata. La difesa Erariale non ha chiesto di sanare la maturata la nullità del procedimento notificatorio e non risulta si sia attivata ai fini della ripresa dello stesso, dopo avere constatato la non ritualità della notificazione (Cass. Sez. U 15/07/2016 n. 14594). …” (Cass. 04/12/2012, 21725 del; Cass. civ., Sez. III, 24/07/2023, n. 22095)
Il Supremo consesso ha ribadito, nell’ordinanza n. 21224, sez. tributaria, del 2021, della necessità della produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito del ricorso presso la casa comunale o in giacenza, quanto statuito dalle S.U. chiarendo che ” … « In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.» (Cass. Sez. U – , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021). Il riferimento del principio appena citato alla notifica «tramite servizio postale» ed all’ art. 8 della I. n. 890 del 1982 non esclude la rilevanza della pronuncia anche rispetto alla notifica effettuata tramite Ufficiale giudiziario ex artt. 139 e 140 cod. proc. civ., ed alla raccomandata con avviso di ricevimento con la quale, ai sensi del ridetto 140 cod. proc. civ., viene data notizia al destinatario deposito della copia dell’atto da notificare presso la casa comunale. …”
Sempre nell’ordinanza n. 21224 del 2021 viene evidenziato che a seguito di altra “… pronuncia di illegittimità costituzionale (C. cost., sent. n. 3/2010) appunto dell’art. 140, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede(va) il perfezionamento della notifica non effettuata a causa di “irreperibilità o rifiuto di ricevere” del destinatario (e delle persone addette alla casa) sul presupposto della sola spedizione della “raccomandata informativa” dell’avvenuto deposito dell’atto notificando (presso la Casa comunale), invece che con il ricevimento della stessa ovvero con il decorso di 10 giorni dalla sua spedizione. Orbene, risulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell’ufficiale giudiziario ai sensi di detta disposizione del codice di rito, che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della “raccomandata informativa” (cfr. Cass., n. 25985 del 10/12/2014, Rv. 633554 – 01; n. 21132 del 02/10/2009, Rv. 609852 – 01; per la cartella di pagamento, anche a seguito di C. cost. 258/2012, cfr. altresì Cass., n. 9782/2018; v. per argomenti nello stesso senso Cass., Sez. U, 627/2008).
Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD –quella codicistica attuata dall’ufficiale giudiziario con il concorso dell’agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest’ultimo non può che ravvisarsi un’unica ratio legis che è quella – profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.) – di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall’art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali).
Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt’affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento.
Va quindi affermato che solo dall’esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario.» (Cass. Sez. U , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, cit., in motivazione, al punto 7). …”
Il costante orientamento della Suprema Corte accomuna nell’interpretazione le due fattispecie notificatorie (a mezzo ufficiale giudiziario o del servizio postale) “… al destinatario relativamente irreperibile, in particolare in ordine alla relazione tra perfezionamento della notifica al destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa e necessità della produzione dell’avviso di ricevimento di quest’ultima: « In ordine a quanto affermato nelle suindicate pronunce, si osserva che non può non convenirsi che nel procedimento disciplinato dall’art. 8 della I. n. 890 del 1992, come in quello di cui all’art. 140 c.p.c., dopo l’intervento della sentenza n. 3 del 2010 della Corte cost. che procede nella linea della omogeneizzazione dei due tipi di notifica, in caso di mancato ritiro del piego la notificazione si compie comunque per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, che, come atto della sequenza del processo, perfeziona l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario. …” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5077 del 21/02/2019)
Pertanto , sulla base dei principi dei giudici di legittimità, … la data di spedizione della raccomandata rileva indubbiamente ai fini dell’individuazione del momento di perfezionamento della notifica, ma il perfezionamento della notifica dipende dall’inoltro dell’avviso di ricevimento, il cui deposito è indispensabile ai fini di provare la regolarità della notifica, senza che la prima affermazione si trovi in contraddizione con la seconda, in quanto la data di spedizione può costituire il momento di perfezionamento solo di una notifica regolarmente effettuata.» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5077 del 21/02/2019, cit., in motivazione, punto 3.8; nello stesso senso, a proposito della notifica ex art. 140 cod. proc. civ., cfr. altresì, ex multis, Cass. Sez. L – , Ordinanza n. 2683 del 30/01/2019, in motivazione, ai punti 10-13).
(…) Tanto premesso in ordine alla necessità che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio de quo sia data esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito, deve ricordarsi quanto questa Corte ha già avuto modo di precisare sulle conseguenze di tale mancata produzione nel giudizio di legittimità, nelle ipotesi in cui la notifica al destinatario relativamente irreperibile riguardi il ricorso per cassazione.
E’ stato infatti ritenuto, anche con specifico riferimento alla raccomandata informativa di cui all’art. 140 cod. proc. civ., che « La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.>> (Cass. Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008, nella cui motivazione si evidenzia il superamento del diverso principio, sulla rinnovabilità della notifica, già espresso da Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 458 del 13/01/2005; nello stesso senso cfr. , più recentemente, Cass. Sez. 6-2, 12.7.2018, n. 18361, e, da ultimo, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16148 del 9.06.2021, in motivazione. Cfr. altresì Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019). …”
Alla luce di tali orientamenti e principi la notifica di atti processuali o atti tributari ad un soggetto momentaneamente assente, in presenza di un rifiuto a ricevere l’atto da parte dei soggetti abilitati si perfeziona con l’invio al destinatario di una raccomandata informativa.
Il suddetto obbligo va necessariamente osservato per la notifica tramite:
- ufficiale giudiziario;
- messo comunale;
- messo notificatore;
- mezzo del servizio postale.
Qualora il destinatario dell’atto non ritira il piego la notifica si perfeziona dopo il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, la quale produce l’effetto di conoscibilità legale dell’atto nei confronti del destinatario.
Il notificante deve, al fine di provare il perfezionamento della notifica, depositare l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
Inoltre è illegittima la notifica degli atti al portiere dello stabile in cui risiede il contribuente qualora l’ufficiale giudiziario non dia atto nella relata, oltre che dell’assenza del destinatario, che non è stato possibile consegnare il provvedimento impositivo a persona di famiglia, addetto alla casa o alla sede. Inoltre è altrettanto obbligatorio riportare nella relata che erano assenti sia il destinatario sia gli altri soggetti abilitati a ricevere l’atto, secondo la successione preferenziale tassativamente stabilita dalla norma di legge. (Cass. 3595/2017)