In ordine al vizio di violazione di legge la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 22135 del 2021 ha ribadito che “… In relazione alla denunziata (e assolutamente immotivata) violazione dell’art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, soccorre il principio di diritto secondo il quale « il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità […]. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata » (Sez. 1, sentenza n. 24298 del 29/11/2016, Rv. 642805 – 02; cui adde Sez. 1, ordinanza n. 16700 del 05/08/2020, Rv. 658610 – 01; Sez. 1, sentenza n. 5353 del 08/03/2007, Rv. 595183 – 01). …” (Cass.n. 16038/13; Cassazione, sez. V, sentenza n. 14578 del 2018; Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 10748 depositata il 22 aprile 2024)
Sul tale vizio la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11866 del 2024 ha precisato che “… il vizio di violazione di legge coincide con l’errore interpretativo, cioè con l’erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta; al contrario, l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014): solo quest’ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa; …”
Infine al fine di poter denunciare il vizio di violazione di legge il ricorrente oltre ad indicare le norme o i principi di diritto che sarebbero state violate deve anche, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, motivare e dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici.
La stessa corte Suprema con orientamento costante ha precisato, con la sentenza n. 8215 del 2013 sez. V, che “… l’indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità della censura occorre comunque tener presente che si tratta di un elemento richiesto al fine di chiarirne il contenuto e di identificare i limiti dell’impugnazione, ragion per cui la mancata indicazione delle disposizioni di legge può comportare l’inammissibilità della singola doglianza qualora gli argomenti addotti, come nel caso di specie, non consentano di individuare le norme e i principi di diritto che si assumono violati. …” (Cass., sez. V, ordinanza n. 27983 del 2022)