Associazioni in partecipazioni – riforma Fornero

 

associazione in partecipazione riforma forneroLa riforma Fornero (legge  92/2012) ha innovato con particolare attenzione, nell’ambito della rivisitazione delle tipologie contrattuali, il contratto di associazione in partecipazione. La legge 92/2012 art. 1 comma 28 ha modificato l’art. 2549 c.c. riformulando completamente le peculiari caratteristiche del contratto. Infatti la nuova norma limita a tre gli associati, con un’ unica  eccezione qualora vi sia un vincolo di parentela entro il terzo grado o affini entro il secondo grado.

La conseguenza del mancato rispetto di tale limite numerico comporta la trasformazione d tutti i rapporti con gli associati in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Vi è la norma transitoria che consente di applicare la precedente normativa ai contratti di associazione in partecipazione per tutti quelli stipulati prima del 18 luglio 2012  ma fino alla loro naturale scadenza. La rifoema del mercato del lavoro introduce una presunzione legale in virtù della quale i rapporti di associazione con apporto di lavoro sono considerati, nel caso in cui siano iniziatoe condotti in assenza di una effettiva partecipazione dell’associato agli utili oppure omettendo la consegna del previsto rendiconto contabile.

Altra presunzione legale è quella relativa allo svolgimento dell’attività lavorativa dell’associato in modo non qualificato (in assenza di competenze teoriche di elevato grado o di specifica esperienza lavorativa). 

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