Un altro istituto deflativo del contenzioso è “la definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio”.

Introdotto dal decreto legge 185 del 2008, esso si applica agli inviti al contraddittorio emessi:

dal 1° gennaio 2009, se riguardano imposte dirette o Iva

dal 29 gennaio 2009, se relativi a imposte indirette diverse dall’Iva (imposta di registro, sulle successioni, sulle donazioni, eccetera).

Come funziona

In sostanza, il contribuente che accetta i contenuti di un invito al contraddittorio (o invito a comparire), in cui sono indicati la pretesa fiscale e i motivi che l’hanno determinata, ottiene lo stesso regime agevolato, in tema di sanzioni e di pagamento rateale, previsto per l’adesione ai processi verbali di constatazione.

La definizione si realizza con l’acquisizione dell’assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

La comunicazione, con la quale il contribuente informa il competente ufficio di voler aderire, deve contenere, in caso di pagamento rateale, l’indicazione del numero delle rate prescelte. Ad essa va allegata inoltre la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata.

Il pagamento rateizzato consente il versamento delle somme dovute in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero, se le somme dovute sono superiori a 51.645,69 euro, di dodici rate trimestrali, senza la prestazione di alcuna garanzia.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello del primo versamento e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, applicata in misura doppia (60%), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

L’istituto non si applica se il contribuente ha ricevuto in precedenza un processo verbale di constatazione, che consente l’emissione di un accertamento parziale, e non lo ha definito.

La risoluzione 482/E del 29 dicembre istituisce i codici tributo da riportare nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.

I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento” si possono desumere dall’invito a comparire.

Per alcuni codici tributo è richiesta anche l’informazione del codice regione o del codice ente da indicare nel campo “rateazione/regione/prov./mese di riferimento”; il codice delle singole regioni/province autonome e il codice territoriale si possono reperire sul sito delle Entrate nelle tabelle “T0 codici delle regioni e province autonome” e “T1 codici degli enti locali” pubblicate nella sezione “Codici attività e tributo”.

 

Articoli correlati

  1. Strumenti deflativi del contenzioso tributario – Mediazione
  2. Strumenti deflativi del contenzioso tributario – Accertamento con adesione
  3. Strumenti deflativi del contenzioso tributario – Adesione all’invito al contraddittorio
  4. Strumenti deflativi del contenzioso tributario – Adesione verbali di constatazione ed inviti al contraddittori
  5. Strumenti deflativi del contenzioso tributario – Acquiescenza
  6. Strumenti deflativi del contenzioso tributario – Conciliazione giudiziale