accertamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13372 depositata il 20 maggio 2025 – Il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

Il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

Il principio di inerenza nella deducibilità dei costi

Introduzione L’ordinanza n. 13365 depositata il 20 maggio 2025 dalla Corte di Cassazione – sezione tributaria – affronta un tema di grande rilievo nell’ambito del diritto tributario: la deducibilità dei costi sostenuti dai soci di una società e, in particolare, il principio di inerenza quale criterio per valutare la deducibilità fiscale delle spese aziendali. La [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 13365 depositata il 20 maggio 2025 – Il principio dell’inerenza si ricava dalla nozione di reddito d’impresa (e non dall’art. 75, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo D.P.R.) ed esprime “la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale”, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo

Il principio dell'inerenza si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo D.P.R.) ed esprime "la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale", escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo

La discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria nella scelta del metodo accertativo

È sempre possibile contestare la scelta del metodo accertativo da parte dell'Amministrazione Finanziaria? Solo un pregiudizio sostanziale può validare l'impugnazione. La Corte di Cassazione, sezione tributaria con l’ordinanza n. 13631 depositata il 21 maggio 2025 riafferma un principio consolidato secondo cui "In tema di accertamento tributario (...) rientra nel potere dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12991 depositata il 15 maggio 2025 – Qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili

Qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili

Accertamenti bancari di cui agli articoli 32 del Dpr n. 600/73 ed art. 54 del Dpr n. 633/72: Presunzione legale, Onere probatorio ed autorizzazioni

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 12991 depositata il 15 maggio 2025, intervenendo in tema di accertamenti bancari, ha riaffermato che "in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12807 depositata il 13 maggio 2025 – I ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi, sì da consentire il ricorso ad accertamento analitico – induttivo, il quale tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente per ricostruire i ricavi effettivi; in altri termini, l’accertamento analitico – induttivo è sempre legittimo quando l’esposizione dei ricavi sia talmente ridotta, rispetto ai costi, da condurre a ritenere antieconomica la gestione

I ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi, sì da consentire il ricorso ad accertamento analitico - induttivo, il quale tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente per ricostruire i ricavi effettivi; in altri termini, l'accertamento analitico - induttivo è sempre legittimo quando l'esposizione dei ricavi sia talmente ridotta, rispetto ai costi, da condurre a ritenere antieconomica la gestione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 11939 depositata il 7 maggio 2025 – In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti

In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti

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