accertamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 11531 depositata il 2 maggio 2025 – In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti

In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 11529 depositata il 2 maggio 2025 – L’autorizzazione prescritta dall’art. 51, comma 2, n. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972 ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta e non richiede alcuna motivazione e la mancata esibizione della stessa all’interessato non comporta né l’illegittimità dell’avviso di accertamento, né implica l’inutilizzabilità dei dati acquisiti

L'autorizzazione prescritta dall'art. 51, comma 2, n. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972 ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie, risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta e non richiede alcuna motivazione e la mancata esibizione della stessa all'interessato non comporta né l'illegittimità dell'avviso di accertamento, né implica l'inutilizzabilità dei dati acquisiti

Sopravvenienze attive derivante da sentenze: vanno imputate nell’esercizio in cui è emessa la sentenza

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 11917 depositata il 6 maggio 2025, interviene in tema di imputazione temporale delle sopravvenienze attive e delle componenti positive di reddito derivanti all’esito di una controversia giudiziaria, ha statuito il principio di diritto secondo cui "In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11917 depositata il 6 maggio 2025 – In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal riconoscimento di un credito – o dal disconoscimento di un debito preesistente – in sede giudiziale devono essere dichiarate nell’anno di imposta in cui la sentenza che afferma il credito o disconosce il debito è stata depositata, che costituisce il momento nel quale la posta attiva diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile, ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e sempreché l’efficacia esecutiva della sentenza di condanna non sia stata nel frattempo sospesa

In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal riconoscimento di un credito – o dal disconoscimento di un debito preesistente – in sede giudiziale devono essere dichiarate nell’anno di imposta in cui la sentenza che afferma il credito o disconosce il debito è stata depositata, che costituisce il momento nel quale la posta attiva diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile, ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e sempreché l’efficacia esecutiva della sentenza di condanna non sia stata nel frattempo sospesa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11339 depositata il 30 aprile 2025 – In tema di accertamento del reddito d’impresa, l’omessa sottoscrizione delle scritture contabili (nella specie, schede contabili obbligatorie) non costituisce una mera irregolarità, bensì equivale alla inesistenza giuridica delle scritture stesse, con esclusione, pertanto, della loro attendibilità e conseguente legittimità del ricorso, da parte dell’amministrazione finanziaria, all’accertamento induttivo

In tema di accertamento del reddito d'impresa, l'omessa sottoscrizione delle scritture contabili (nella specie, schede contabili obbligatorie) non costituisce una mera irregolarità, bensì equivale alla inesistenza giuridica delle scritture stesse, con esclusione, pertanto, della loro attendibilità e conseguente legittimità del ricorso, da parte dell'amministrazione finanziaria, all'accertamento induttivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 11509 depositata il 2 maggio 2025 – I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni non dell’impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le “altre” immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le “immobilizzazioni materiali” nella specifica voce di appartenenza

I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni non dell'impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le "altre" immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le "immobilizzazioni materiali" nella specifica voce di appartenenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 10439 depositata il 22 aprile 2025 – In nessun caso ci si può esimere, sulla base di richieste dell’autorità fiscale, dal fornire informazioni in merito alle policy sui prezzi adottati nelle operazioni intercompany che poi potranno consentire di effettuare i necessari riscontri, e ciò in quanto, come già ricordato, non esiste un principio di esenzione dal rispetto del principio di concorrenza

In nessun caso ci si può esimere, sulla base di richieste dell'autorità fiscale, dal fornire informazioni in merito alle policy sui prezzi adottati nelle operazioni intercompany che poi potranno consentire di effettuare i necessari riscontri, e ciò in quanto, come già ricordato, non esiste un principio di esenzione dal rispetto del principio di concorrenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 10448 depositata il 22 aprile 2025 – In tema di svalutazione dei crediti per la determinazione del reddito d’impresa, è legittima e non costituisce indebito vantaggio fiscale per il contribuente l’imputazione a conto economico di crediti integralmente svalutati che, prescindendo dal criterio quantitativo, a conclusione di un’analisi valutativo-estimativa, poggi esclusivamente sulla riconosciuta sussistenza del rischio d’inesigibilità ragionevolmente prevedibile, ma non ancora definitiva, trattandosi di crediti che non sono venuti meno né giuridicamente né economicamente e sono suscettibili di “ripresa di valore”, per rivalutazione e per incasso, donde la loro deducibilità ai sensi degli  artt. 101 e 106 T.U.I.R., che consente agli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. n. 87 del 1992 di dedurre in ciascun esercizio le perdite se risultanti da elementi certi e precisi

In tema di svalutazione dei crediti per la determinazione del reddito d'impresa, è legittima e non costituisce indebito vantaggio fiscale per il contribuente l'imputazione a conto economico di crediti integralmente svalutati che, prescindendo dal criterio quantitativo, a conclusione di un'analisi valutativo-estimativa, poggi esclusivamente sulla riconosciuta sussistenza del rischio d'inesigibilità ragionevolmente prevedibile, ma non ancora definitiva, trattandosi di crediti che non sono venuti meno né giuridicamente né economicamente e sono suscettibili di "ripresa di valore", per rivalutazione e per incasso, donde la loro deducibilità ai sensi degli  artt. 101 e 106 T.U.I.R., che consente agli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. n. 87 del 1992 di dedurre in ciascun esercizio le perdite se risultanti da elementi certi e precisi

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