accertamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14921 depositata il 4 giugno 2025 – Nella determinazione del reddito d’impresa l’abolizione del regime di indeducibilità dei costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. “black list”) ha carattere retroattivo, con conseguente deducibilità di tali costi subordinata alla prova dell’operatività dell’impresa estera contraente nonché della effettività della transazione commerciale

Nella determinazione del reddito d'impresa l'abolizione del regime di indeducibilità dei costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. "black list") ha carattere retroattivo, con conseguente deducibilità di tali costi subordinata alla prova dell'operatività dell'impresa estera contraente nonché della effettività della transazione commerciale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14813 depositata il 2 giugno 2025 – In tema di deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni su derivati, la società non operante nel settore creditizio o finanziario che invochi l’applicazione dell’art. 112 del D.P.R. n. 917 del 1986 ha l’onere di allegare e di provare che la finalità del contratto di “interest rate swap” è di coprire operazioni che attengono all’esercizio dell’attività imprenditoriale, atteso che l’inerenza sussiste non ogni qual volta la componente negativa sia riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all’oggetto dell’impresa

In tema di deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni su derivati, la società non operante nel settore creditizio o finanziario che invochi l'applicazione dell'art. 112 del D.P.R. n. 917 del 1986 ha l'onere di allegare e di provare che la finalità del contratto di "interest rate swap" è di coprire operazioni che attengono all'esercizio dell'attività imprenditoriale, atteso che l'inerenza sussiste non ogni qual volta la componente negativa sia riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all'oggetto dell'impresa

La presunzione, relative ad uscite e prelevamenti sui conti correnti deve ritenersi superata qualora detta movimentazione finanziaria sia stata regolarmente contabilizzata e siano fornite giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità

La presunzione, relative ad uscite e prelevamenti sui conti correnti deve ritenersi superata qualora detta movimentazione finanziaria sia stata regolarmente contabilizzata e siano fornite giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributario, Ordinanza n. 14293 depositata il 29 maggio 2025 – La presunzione, di cui all’art. 51, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla società contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati sui conti correnti bancari, ritenuti “uscite di cassa”, deve ritenersi superata qualora gli assegni siano stati regolarmente contabilizzati dalla medesima società e la stessa, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione.

La presunzione, di cui all'art. 51, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla società contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati sui conti correnti bancari, ritenuti "uscite di cassa", deve ritenersi superata qualora gli assegni siano stati regolarmente contabilizzati dalla medesima società e la stessa, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14263 depositata il 28 maggio 2025 – La presunzione, di cui agli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla società contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati su conti correnti bancari, ritenuti “uscite di cassa”, deve ritenersi superata qualora detta movimentazione finanziaria sia stata regolarmente contabilizzata e la società, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione, quali componenti positive del reddito di impresa, non essendo, invece, la società medesima tenuta anche a dimostrare l'”inerenza” della movimentazione all’attività di impresa, prevista dall’art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 con riguardo alle componenti negative.”

La presunzione, di cui agli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla società contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati su conti correnti bancari, ritenuti "uscite di cassa", deve ritenersi superata qualora detta movimentazione finanziaria sia stata regolarmente contabilizzata e la società, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione, quali componenti positive del reddito di impresa, non essendo, invece, la società medesima tenuta anche a dimostrare l'"inerenza" della movimentazione all'attività di impresa, prevista dall'art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 con riguardo alle componenti negative."

Deduzione forfettaria dei costi nei casi di accertamento bancario

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 1298 depositata il 15 maggio 2025, intervenendo in tema di accertamento bancario di cui all'articolo 32 del DPR 600/1973 e principio di capacità contributiva, ha precisato, alla luce della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, che "in tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 13631 depositata il 21 maggio 2025 – In tema di accertamento tributario rientra nel potere dell’Amministrazione finanziaria, nell’ambito della previsione di legge, la scelta del corrispondente metodo da utilizzare per procedere all’accertamento, di cui il contribuente può dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale

In tema di accertamento tributario rientra nel potere dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione di legge, la scelta del corrispondente metodo da utilizzare per procedere all'accertamento, di cui il contribuente può dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12988 depositata il 15 maggio 2025 – In tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario

In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario

Torna in cima