CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27629 – Nelle operazioni soggettivamente inesistenti vi è indebita detrazione dell’IVA ed in particolare se vi sono elementi di fatto quali la mancanza di una struttura operativa presso la sede o l’assenza di dipendenti costituiscono elementi indiziari dell’inesistenza soggettiva del fornitore, che assumono valore riguardo alla presunta consapevolezza del cessionario di partecipare ad un operazione fraudolenta, salvo prova delle buona fede del contribuente
con riferimento all'indebita detrazione dell'IVA in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell'ambito di una "frode carosello", questa Corte ha affermato, con orientamento che il Collegio condivide, che elementi di fatto quali la mancanza di una struttura operativa presso la sede o l'assenza di dipendenti costituiscono elementi indiziari dell'inesistenza soggettiva del fornitore, che assumono valore riguardo alla presunta consapevolezza del cessionario di partecipare ad un operazione fraudolenta. In tal caso è legittima l'esclusione della detrazione dell'IVA, salvo prova contraria del cessionario di aver agito in buona fede (da ultimo vedi Cass., ord. n. 17161 del 28 giugno 2018). Più in particolare si è precisato che, quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l'onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta