accertamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 18885 depositata il 10 luglio 2024 – L’operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia adempiendo l’onere di dimostrare che “ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”

L'operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia adempiendo l'onere di dimostrare che "ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine"

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18576 depositata l’ 8 luglio 2024 – Negli accertamenti fondati sul metodo di accertamento sintetico del reddito il contribuente può dimostrare che le spese accertate nei suoi confronti sono state, in realtà, finanziate mediante elargizioni del coniuge, ma anche che, a tal fine, non è sufficiente che alleghi l’esistenza del rapporto familiare, rimanendo applicabili gli ordinari principi in materia di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che compete al medesimo contribuente, che affermi di avere ricevuto aiuti economici dal coniuge per sostenere gli esborsi affrontati nell’anno di riferimento, dimostrare la ricorrenza di elementi sintomatici che siffatti esborsi siano stati verosimilmente sostenuti proprio con la provvista assicurata con i menzionati aiuti

Negli accertamenti fondati sul metodo di accertamento sintetico del reddito il contribuente può dimostrare che le spese accertate nei suoi confronti sono state, in realtà, finanziate mediante elargizioni del coniuge, ma anche che, a tal fine, non è sufficiente che alleghi l'esistenza del rapporto familiare, rimanendo applicabili gli ordinari principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che compete al medesimo contribuente, che affermi di avere ricevuto aiuti economici dal coniuge per sostenere gli esborsi affrontati nell'anno di riferimento, dimostrare la ricorrenza di elementi sintomatici che siffatti esborsi siano stati verosimilmente sostenuti proprio con la provvista assicurata con i menzionati aiuti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18501 depositata l’ 8 luglio 2024 – In tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione di cui all’art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest’ultimo, ossia atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza

In tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo, ossia atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza

Per i professionisti i prelevamenti dai propri conti correnti non sono automaticamente riferibili a un investimento nell’attività professionale destinato a generare ricavi imponibili

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 9440 depositata il 9 aprile 2024, intervenendo in tema di accertamento fondato sulle risultanze bancarie, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 9440 depositata il 9 aprile 2024 – In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti

In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 9, sentenza n. 648 depositata il 20 febbraio 2024 – La diversa qualificazione della fonte di produzione della ricchezza non incide sugli elementi costitutivi della pretesa fiscale. Di conseguenza l’errata o imprecisa indicazione della categoria reddituale nell’avviso di accertamento non costituisce circostanza di per sé sufficiente a determinare la nullità dell’avviso

La diversa qualificazione della fonte di produzione della ricchezza non incide sugli elementi costitutivi della pretesa fiscale. Di conseguenza l'errata o imprecisa indicazione della categoria reddituale nell'avviso di accertamento non costituisce circostanza di per sé sufficiente a determinare la nullità dell'avviso

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18030 depositata il 1° luglio 2024 – Nell’accertamento sintetico, il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta, sicché la rettifica si fonda su un procedimento logico, a ritroso, incentrato sulla presunzione secondo la quale il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d’imposta o di quelli immediatamente precedenti. La prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la «durata» del possesso dei redditi in esame

Nell’accertamento sintetico, il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta, sicché la rettifica si fonda su un procedimento logico, a ritroso, incentrato sulla presunzione secondo la quale il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d’imposta o di quelli immediatamente precedenti. La prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la «durata» del possesso dei redditi in esame

Accertamento sintetico le innovazioni legislative di cui all’art. 22 della legge n. 78/201 sono applicabili sono per i periodo di imposta dal 2009

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 18030 depositata il 1° luglio 2024, intervenendo in tema di accertamento sintetico, ha ribadito che "... l’art. 22, comma 1, l. n. 78 del 2010 ha disposto, con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli «accertamenti relativi ai redditi per i [...]

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