accertamento

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione n. 3, sentenza n. 44 depositata il 18 gennaio 2023 – Il mero scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli applicabili con gli studi di settore non è di per sé sufficiente a legittimare l’accertamento. Il risultato di detta elaborazione deve necessariamente esser confortato da ulteriori elementi atti a giustificarlo, a maggior ragione ove, in fase di contraddittorio, il contribuente abbia offerto valide argomentazioni e mezzi di prova sufficienti a superare le presunzioni semplici dell’Amministrazione finanziaria

Il mero scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli applicabili con gli studi di settore non è di per sé sufficiente a legittimare l’accertamento. Il risultato di detta elaborazione deve necessariamente esser confortato da ulteriori elementi atti a giustificarlo, a maggior ragione ove, in fase di contraddittorio, il contribuente abbia offerto valide argomentazioni e mezzi di prova sufficienti a superare le presunzioni semplici dell’Amministrazione finanziaria

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 1, sentenza n. 3 depositata il 3 gennaio 2023 – Le norme del cd. Codice dell’Amministrazione Digitale, sono applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento svolte dall’Agenzia delle Entrate, mentre non possono essere applicate alle attività e funzioni “ispettive e di controllo fiscale”

Le norme del cd. Codice dell'Amministrazione Digitale, sono applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento svolte dall'Agenzia delle Entrate, mentre non possono essere applicate alle attività e funzioni "ispettive e di controllo fiscale"

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 47 depositata il 21 marzo 2023 – Il contraddittorio endoprocedimentale, quale espressione del «principio del “giusto procedimento” (in virtù del quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le proprie ragioni, in particolare prima che vengano adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti)», ha assunto un ruolo centrale nel nostro ordinamento (sentenza n. 71 del 2015), anche come criterio di orientamento non solo per l’interprete, ma prima ancora per il legislatore (sentenza n. 210 del 1995). Ciò vale, ad avviso di questa Corte, anche in ambito tributario

Il contraddittorio endoprocedimentale, quale espressione del «principio del “giusto procedimento” (in virtù del quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le proprie ragioni, in particolare prima che vengano adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti)», ha assunto un ruolo centrale nel nostro ordinamento (sentenza n. 71 del 2015), anche come criterio di orientamento non solo per l’interprete, ma prima ancora per il legislatore (sentenza n. 210 del 1995). Ciò vale, ad avviso di questa Corte, anche in ambito tributario

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 7778 depositata il 17 marzo 2023 – Il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare che l’amministrazione finanziaria non poteva avvalersi della procedura automatizzata e doveva invece notificare l’ordinario avviso di accertamento, atteso il dubbio interpretativo ricorrente sull’aliquota applicabile. Per il combinato disposto dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 6 l. n. 212 del 2000, la presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione non esclude l’impiego della procedura automatizzata, ma solo impone l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo

Il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare che l'amministrazione finanziaria non poteva avvalersi della procedura automatizzata e doveva invece notificare l'ordinario avviso di accertamento, atteso il dubbio interpretativo ricorrente sull'aliquota applicabile. Per il combinato disposto dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 6 l. n. 212 del 2000, la presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione non esclude l'impiego della procedura automatizzata, ma solo impone l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 4, sentenza n. 3792 depositata il 6 dicembre 2022 – L’amministrazione finanziaria può validamente emettere un avviso di accertamento integrativo se fondato sulla sopravvenuta conoscenza di indici di ricchezza imponibile che le erano ignoti al momento dell’emanazione dell’avviso ordinario

L’amministrazione finanziaria può validamente emettere un avviso di accertamento integrativo se fondato sulla sopravvenuta conoscenza di indici di ricchezza imponibile che le erano ignoti al momento dell’emanazione dell’avviso ordinario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 2, sentenza n. 1038 depositata il 15 novembre 2022 – Nelle polizze unit linked (o Key Man), caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa “finanziaria”, la parte qualificata come “assicurativa” deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico” rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l’entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all’ammontare del premio versato dal contraente, all’orizzonte temporale ed alla tipologia dell’investimento

Nelle polizze unit linked (o Key Man), caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa "finanziaria", la parte qualificata come "assicurativa" deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del "rischio demografico" rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6788 depositata il 7 marzo 2023 – In tema di trattamento IVA la cessione di terreni edificabili, rileva la necessità di una interpretazione che contemperi la previsione dell’art.12 paragrafo 1 lett. b) della direttiva 2006/112, che assoggetta ad IVA i «terreni edificabili», con l’art. 135, paragrafo 1, lettera j), della stessa direttiva, che prevede un’esenzione dall’IVA a favore delle cessioni di fabbricati, diverse da quelle di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva (che si riferisce alla cessione di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente, effettuata anteriormente alla prima occupazione) nonché con l’art. 135, paragrafo 1, lettera k), che mira ad esentare dall’IVA solo le cessioni di terreni non edificati che non sono destinati a supportare un fabbricato

In tema di trattamento IVA la cessione di terreni edificabili, rileva la necessità di una interpretazione che contemperi la previsione dell'art.12 paragrafo 1 lett. b) della direttiva 2006/112, che assoggetta ad IVA i «terreni edificabili», con l'art. 135, paragrafo 1, lettera j), della stessa direttiva, che prevede un'esenzione dall'IVA a favore delle cessioni di fabbricati, diverse da quelle di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva (che si riferisce alla cessione di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente, effettuata anteriormente alla prima occupazione) nonché con l'art. 135, paragrafo 1, lettera k), che mira ad esentare dall'IVA solo le cessioni di terreni non edificati che non sono destinati a supportare un fabbricato

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione 1, sentenza n. 3005 depositata il 12 ottobre 2022 – La disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 12 della legge 212/2000 si applica, oltre che a tutte le attività di indagine e verifica, anche agli accessi c.d. istantanei, ovvero finalizzati alla sola acquisizione di documenti considerati rilevanti per l’attività di accertamento. Ne consegue l’illegittimità degli atti impositivi emessi senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni fissato da detta disposizione, se non sussistono condizioni di particolare e motivata urgenza

La disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 12 della legge 212/2000 si applica, oltre che a tutte le attività di indagine e verifica, anche agli accessi c.d. istantanei, ovvero finalizzati alla sola acquisizione di documenti considerati rilevanti per l’attività di accertamento. Ne consegue l’illegittimità degli atti impositivi emessi senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni fissato da detta disposizione, se non sussistono condizioni di particolare e motivata urgenza

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