accertamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17607 depositata il 26 giugno 2024 – Nell’accertamento sintetico il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta e la prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame – e quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente – ovvero a fornire la prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico proprio a tali ulteriori redditi

Nell'accertamento sintetico il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta e la prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la "durata" del possesso dei redditi in esame - e quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente - ovvero a fornire la prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico proprio a tali ulteriori redditi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16943 depositata il 19 giugno 2024 – Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16942 depositata il 19 giugno 2024 – Il principio di inerenza dei costi deducibili esclusivamente all’esercizio dell’attività d’impresa, con esclusione di ogni valutazione di tipo quantitativo considerando i parametri di congruità e antieconomicità solo meri indici sintomatici dell’inesistenza del requisito dell’inerenza

Il principio di inerenza dei costi deducibili esclusivamente all'esercizio dell'attività d'impresa, con esclusione di ogni valutazione di tipo quantitativo considerando i parametri di congruità e antieconomicità solo meri indici sintomatici dell'inesistenza del requisito dell'inerenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 16498 depositata il 13 giugno 2024 – All’Amministrazione finanziaria non è richiesta alcuna specifica motivazione per l’utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, purché la ricostruzione avvenga sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva

All'Amministrazione finanziaria non è richiesta alcuna specifica motivazione per l'utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, purché la ricostruzione avvenga sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16488 depositata il 13 giugno 2024 – In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, mentre il contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, mentre il contribuente l'onere di provare (oltre, eventualmente, l'insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell'elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 4, sentenza n. 3331 depositata il 28 dicembre 2023 – L’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che si riverbera a cascata sugli atti consequenziali, benché correttamente notificati, comportandone la nullità

L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che si riverbera a cascata sugli atti consequenziali, benché correttamente notificati, comportandone la nullità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza depositata il 12 giugno 2024, n. 16387 – Trova applicazione anche al socio l’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 che prevede nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali, la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, quale effettivo possessore del reddito della società interposta. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati

Trova applicazione anche al socio l'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 che prevede nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali, la traslazione del reddito d'impresa, e delle relative imposte, quale effettivo possessore del reddito della società interposta. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16377 depositata il 12 giugno 2024 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, la suddetta norma non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale, nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all’atto, ma richiede la prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti e che possono consistere, in caso di reddito di impresa, anche nella gestione uti dominus dell’impresa e delle sue risorse finanziarie, che il contribuente sia l’effettivo possessore del reddito del soggetto interposto; spetta, poi, al contribuente dare la prova contraria dell’assenza di interposizione, o della mancata percezione, in tutto o in parte, dei redditi del soggetto interposto

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, la suddetta norma non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale, nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all'atto, ma richiede la prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti e che possono consistere, in caso di reddito di impresa, anche nella gestione uti dominus dell'impresa e delle sue risorse finanziarie, che il contribuente sia l'effettivo possessore del reddito del soggetto interposto; spetta, poi, al contribuente dare la prova contraria dell'assenza di interposizione, o della mancata percezione, in tutto o in parte, dei redditi del soggetto interposto

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