Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 34655 depositata il 27 dicembre 2024 – L’assenza di un divieto di rimborso – antecedentemente all’introduzione del citato comma 5 ter – non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma più semplicemente non consente più di attivare la procedura di richiesta del beneficio tramite il sostituto di imposta, ponendo a carico del contribuente l’onere di richiedere il rimborso, ove intenda recuperare la maggiore imposta corrisposta
L'assenza di un divieto di rimborso - antecedentemente all'introduzione del citato comma 5 ter - non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma più semplicemente non consente più di attivare la procedura di richiesta del beneficio tramite il sostituto di imposta, ponendo a carico del contribuente l'onere di richiedere il rimborso, ove intenda recuperare la maggiore imposta corrisposta.