CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 24064 – I criteri per la determinazione del valore degli immobili hanno la funzione di fornire le indicazioni minime cui l’amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura che conduce a quella definizione degli obblighi tributari, e non costituiscono, pertanto, valido criterio al di fuori di tale tipo di accertamento
i criteri per la determinazione del valore degli immobili, fissati dall'art. 2 del regolamento, reso col d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, per l'attuazione dell'accertamento con adesione di cui al d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656, hanno la funzione di fornire le indicazioni minime cui l'amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura che conduce a quella definizione degli obblighi tributari, e non costituiscono, pertanto, valido criterio al di fuori di tale tipo di accertamento. Se, infatti, è possibile che l'accertamento con adesione si realizzi per valori superiori a quelli indicati dal detto art. 2 del d.P.R. n. 460 del 1996, è comunque ovvio che il contribuente vi aderisca quando esso si attesti su un importo inferiore a quello che potrebbe legittimamente emergere con autonomo accertamento ordinario e nel successivo contenzioso. Pertanto, se ai detti criteri un qualche rilievo indiziario può essere attribuito, esso è nel senso che il valore effettivo non è inferiore a quello cui si perviene mediante la loro applicazione, e non nel senso, opposto, che non possa essere superiore ad esso