cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31614 depositata il 9 dicembre 2024 – In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta ) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta ) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32193 depositata il 12 dicembre 2024 – La disciplina del premio speciale unitario di cui all’art. 42 d.P.R. n.1124/65 detta un criterio di determinazione fondato non sulla base del normale criterio di calcolo dell’art. 41, ovvero sul prodotto fra tasso di premio previsto dalla tariffa e massa delle retribuzioni effettive o convenzionali, bensì su un importo fisso, normalmente pro capite, determinato dal decreto ministeriale

La disciplina del premio speciale unitario di cui all’art. 42 d.P.R. n.1124/65 detta un criterio di determinazione fondato non sulla base del normale criterio di calcolo dell’art. 41, ovvero sul prodotto fra tasso di premio previsto dalla tariffa e massa delle retribuzioni effettive o convenzionali, bensì su un importo fisso, normalmente pro capite, determinato dal decreto ministeriale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32123 depositata il 12 dicembre 2024 – Attività notarile svolta esclusivamente in Germania e trasferimento in Italia prima della maturazione del trattamento pensionistico

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32123 depositata il 12 dicembre 2024 Lavoro - Rapporto contributivo e previdenziale - Attività notarile svolta esclusivamente in Germania - Trasferimento in Italia prima della maturazione del trattamento pensionistico - Trattenuta sulla pensione da procedura concorsuale pendente in Germania - Riconoscibilità in Italia della procedura d’insolvenza straniera - [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31866 depositata l’ 11 dicembre 2024 – La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva

La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 30691 depositata il 29 novembre 2024 – L’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod. civ. è subordinata, in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso, alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio

L'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. è subordinata, in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso, alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31612 depositata il 9 dicembre 2024 – In tema di interposizione di manodopera, l’obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall’intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev’essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell’interposizione, perché nullità dell’interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale

In tema di interposizione di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale

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