cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14286 depositata il 22 maggio 2024 – L’uso aziendale quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo, richiede il protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano carattere generale, in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell’azienda con lo stesso contenuto, e produce effetti anche nei confronti dei lavoratori che entrano a far parte della categoria dopo la formazione dell’uso, restando tuttavia impregiudicata con riferimento a questi ultimi, la facoltà dell’imprenditore di escludere l’applicabilità del trattamento di miglior favore

L'uso aziendale quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo, richiede il protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano carattere generale, in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, e produce effetti anche nei confronti dei lavoratori che entrano a far parte della categoria dopo la formazione dell'uso, restando tuttavia impregiudicata con riferimento a questi ultimi, la facoltà dell'imprenditore di escludere l'applicabilità del trattamento di miglior favore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14110 depositata il 21 maggio 2024 – Gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990: si tratta infatti di atti in cui motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell’ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge

Gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990: si tratta infatti di atti in cui motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell’ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14628 depositata il 24 maggio 2024 – Se è vero che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem alla sentenza di primo grado, occorre pur sempre che il giudice del gravame dia conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre deve essere cassata la decisione di mera adesione alla decisione di primo grado senza che emerga dalla sentenza di appello che a tale risultato il giudice sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame

Se è vero che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem alla sentenza di primo grado, occorre pur sempre che il giudice del gravame dia conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre deve essere cassata la decisione di mera adesione alla decisione di primo grado senza che emerga dalla sentenza di appello che a tale risultato il giudice sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14499 depositata il 23 maggio 2024 – Irrilevanza della nullità dell’ordine di servizio per mancanza e/o illiceità della causa ai fini dell’espletamento delle mansioni superiori

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14499 depositata il 23 maggio 2024 Lavoro - Superiore inquadramento - Nullità dell'ordine di servizio per mancanza e/o illiceità della causa - Espletamento delle mansioni di capo ufficio - Rigetto Rilevato che 1. La Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello della C. – (...), confermando la sentenza [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14471 depositata il 23 maggio 2024 – Per la censura di violazione di legge è imprescindibile la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione

Per la censura di violazione di legge è imprescindibile la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14073 depositata il 21 maggio 2024 – Il sistema processuale civile italiano circoscrive alle ipotesi ristrette e tassative indicate negli artt. 353 e 354 c.p.c. le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice di primo grado, corollario di tale tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice è l’ammissibilità dell’impugnazione con cui l’appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l’appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito

Il sistema processuale civile italiano circoscrive alle ipotesi ristrette e tassative indicate negli artt. 353 e 354 c.p.c. le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice di primo grado, corollario di tale tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice è l’ammissibilità dell'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 13048 depositata il 13 maggio 2024 – Non vi è alcuna norma che consenta di ritenere sussistente una competenza funzionale esclusiva del giudice penale in ordine al recesso, da parte dell’amministratore giudiziario, nei confronti di un dipendente di impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria ai sensi del d. lgs. n. 159 del 2011

Non vi è alcuna norma che consenta di ritenere sussistente una competenza funzionale esclusiva del giudice penale in ordine al recesso, da parte dell'amministratore giudiziario, nei confronti di un dipendente di impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria ai sensi del d. lgs. n. 159 del 2011

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