cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza depositata n. 13266 il 14 maggio 2024 – Quando il rapporto assicurativo sia iniziato in epoca precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 e proseguito nel vigore del d.lgs. n.182/97 fino al pensionamento, il periodo antecedente l’entrata in vigore del  d.lgs. n.182/97 non è da inserire in alcun gruppo, tra quelli dell’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97

Quando il rapporto assicurativo sia iniziato in epoca precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 e proseguito nel vigore del d.lgs. n.182/97 fino al pensionamento, il periodo antecedente l’entrata in vigore del  d.lgs. n.182/97 non è da inserire in alcun gruppo, tra quelli dell’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 13283 depositata il 14 maggio 2024 – In conformità con l’art. 2087 cc, norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva a ragione sia del rilevo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a fornire i Dispositivi di Protezione Individuale ai dipendenti e a garantirne l’idoneità ai fini di prevenirne l’insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza

In conformità con l’art. 2087 cc, norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva a ragione sia del rilevo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a fornire i Dispositivi di Protezione Individuale ai dipendenti e a garantirne l’idoneità ai fini di prevenirne l’insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 13282 depositata il 14 maggio 2024 – In caso di azione promossa dal lavoratore per l’accertamento dell’abuso risultante dall’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall’art. 32, comma 4, lettera a), della legge n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall’ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti

In caso di azione promossa dal lavoratore per l’accertamento dell’abuso risultante dall’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall’art. 32, comma 4, lettera a), della legge n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall’ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 13170 depositata il 14 maggio 2024 – Il vizio di falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa

Il vizio di falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 13071 depositata il 13 maggio 2024 – La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale

La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 13457 depositata il 15 maggio 2024 – Per ottenere la cassazione della sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di sussunzione, non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione dei parametri ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi (perché in tal modo trasmoderebbe nella revisione dell’accertamento di fatto, di competenza del giudice di merito), ma deve piuttosto denunciare che la combinazione e il peso dei dati fattuali (gravità dei fatti addebitati, portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, circostanze in cui sono state commessi, intensità dell’elemento intenzionale, etc.), così come definito dal giudice del merito, non consente comunque la riconduzione alla nozione legale di giusta causa di licenziamento

Per ottenere la cassazione della sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di sussunzione, non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione dei parametri ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi (perché in tal modo trasmoderebbe nella revisione dell’accertamento di fatto, di competenza del giudice di merito), ma deve piuttosto denunciare che la combinazione e il peso dei dati fattuali (gravità dei fatti addebitati, portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, circostanze in cui sono state commessi, intensità dell'elemento intenzionale, etc.), così come definito dal giudice del merito, non consente comunque la riconduzione alla nozione legale di giusta causa di licenziamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 12989 depositata il 13 maggio 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne siano alcune non rispondenti al modello legale, dunque nulle per violazione di norma imperativa

In tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne siano alcune non rispondenti al modello legale, dunque nulle per violazione di norma imperativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 13079 depositata il 13 maggio 2024 – Il pensionato è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata ove non iscritto alla Cassa di categoria e ricavi un reddito dall’attività di libero professionista; solo l’adeguamento degli statuti delle Casse professionali al disposto del comma 11 dell’art.18 del d.l. n. 98 del 2011 può comportare l’esonero dall’iscrizione alla Gestione separata

Il pensionato è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata ove non iscritto alla Cassa di categoria e ricavi un reddito dall’attività di libero professionista; solo l’adeguamento degli statuti delle Casse professionali al disposto del comma 11 dell’art.18 del d.l. n. 98 del 2011 può comportare l’esonero dall’iscrizione alla Gestione separata

Torna in cima