cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2895 depositata il 31 gennaio 2023 – In caso di licenziamento del dirigente d’azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale è esclusa la possibilità del repêchage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro

In caso di licenziamento del dirigente d’azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale è esclusa la possibilità del repêchage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2241 depositata il 25 gennaio 2023 – L’art. 395 n. 2) c.p.c. parla latamente di “prove”, per quanto qui interessa, “dichiarate false”, senza perciò fare il benché minimo riferimento a falsi documentali e senza eccettuare prove dichiarative in genere e, segnatamente, la falsa testimonianza

L'art. 395 n. 2) c.p.c. parla latamente di "prove", per quanto qui interessa, "dichiarate false", senza perciò fare il benché minimo riferimento a falsi documentali e senza eccettuare prove dichiarative in genere e, segnatamente, la falsa testimonianza

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2518 depositata il 27 gennaio 2023 – Sebbene in tema di licenziamento per giusta causa non sia vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, tuttavia la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.

Sebbene in tema di licenziamento per giusta causa non sia vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, tuttavia la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2393 depositata il 26 gennaio 2023 – L’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza, necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia

L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza, necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2517 depositata il 27 gennaio 2023 – In tema di infortuni sul lavoro va riconosciuta la responsabilità del committente o del sub-committente, che affidi lavori “all’interno della propria azienda” ad imprese appaltatrici (o subappaltatrici), per i danni derivati al lavoratore nel corso dell’attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell’inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 d.lgs. 626/1994 (a prescindere dalla conoscenza dell’esistenza del sub-appalto), sul presupposto dell’obbligo, a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, nell’ambito dell’intero ciclo produttivo

In tema di infortuni sul lavoro va riconosciuta la responsabilità del committente o del sub-committente, che affidi lavori “all'interno della propria azienda” ad imprese appaltatrici (o subappaltatrici), per i danni derivati al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 d.lgs. 626/1994 (a prescindere dalla conoscenza dell'esistenza del sub-appalto), sul presupposto dell'obbligo, a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1600 depositata il 16 gennaio 2023 – Alcun valido consenso, nemmeno per fatti concludenti, potrebbero esprimere gli amministratori giudiziari alla prosecuzione del rapporto di lavoro, in presenza di una norma che li assoggetta all’obbligo di prendere posizione sul subingresso solo in base ad un provvedimento del giudice; ne consegue che non si è in presenza, nel caso, di una ipotesi di recesso “ad nutum”, bensì di risoluzione del rapporto prevista da normativa di settore giustificata dagli interessi che essa mira a proteggere

Alcun valido consenso, nemmeno per fatti concludenti, potrebbero esprimere gli amministratori giudiziari alla prosecuzione del rapporto di lavoro, in presenza di una norma che li assoggetta all'obbligo di prendere posizione sul subingresso solo in base ad un provvedimento del giudice; ne consegue che non si è in presenza, nel caso, di una ipotesi di recesso "ad nutum", bensì di risoluzione del rapporto prevista da normativa di settore giustificata dagli interessi che essa mira a proteggere

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2245 depositata il 25 gennaio 2023 – In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ai fini di una delimitazione del personale a rischio è imprescindibile che sussistano contemporaneamente sia un’autonomia dello ‘stabilimento oggetto della procedura che l’infungibilità delle mansioni svolte presso l’unità produttiva; siffatte esigenze tecnico produttive ed organizzative devono essere necessariamente enunciate ed illustrate dal datore con la comunicazione di cui all’art. 4, comma 3 l. 223/91

In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ai fini di una delimitazione del personale a rischio è imprescindibile che sussistano contemporaneamente sia un'autonomia dello 'stabilimento oggetto della procedura che l'infungibilità delle mansioni svolte presso l'unità produttiva; siffatte esigenze tecnico produttive ed organizzative devono essere necessariamente enunciate ed illustrate dal datore con la comunicazione di cui all'art. 4, comma 3 l. 223/91

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2235 depositata il 25 gennaio 2023 – E’ legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizzi i permessi di cui alla legge 104 per fini compensativi. Il lavoratore che presti assistenza ad un familiare disabile ha diritto a tre giorni di permesso mensile. Tuttavia, l’assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta con tale assistenza senza che il dato testuale e la “ratio” della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza

E' legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizzi i permessi di cui alla legge 104 per fini compensativi. Il lavoratore che presti assistenza ad un familiare disabile ha diritto a tre giorni di permesso mensile. Tuttavia, l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta con tale assistenza senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza

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