CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25339 depositata il 16 settembre 2025 – Il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali di lavoro può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, nei limiti dell’art. 132 n. 4 c.p.c., ovvero ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento impugnato, ma prospettino errori di diritto con riferimento alle norme di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e congruità della motivazione stessa
Il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali di lavoro può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, nei limiti dell’art. 132 n. 4 c.p.c., ovvero ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento impugnato, ma prospettino errori di diritto con riferimento alle norme di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e congruità della motivazione stessa