cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21965 depositata il 30 luglio 2025 – Nei contratti a prestazioni corrispettive, tra i quali rientra il contratto di lavoro, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, considerando non tanto il mero elemento cronologico quanto i rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico sociale del contratto, il tutto alla luce dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e ai sensi dello stesso capoverso dell’art. 1460 c.c. civ., affinché l’eccezione di inadempimento sia conforme a buona fede e non pretestuosamente strumentale all’intento di sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali

Nei contratti a prestazioni corrispettive, tra i quali rientra il contratto di lavoro, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, considerando non tanto il mero elemento cronologico quanto i rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico sociale del contratto, il tutto alla luce dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e ai sensi dello stesso capoverso dell'art. 1460 c.c. civ., affinché l'eccezione di inadempimento sia conforme a buona fede e non pretestuosamente strumentale all'intento di sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21727 depositata il 28 luglio 2025 – Gli artt. 15 e 54 del CCNL per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010 vanno interpretati nel senso che, qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dal lavoratore stesso questi, se impiegato e non operaio, ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, purché presti la sua opera nei cantieri ed usi mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta di cui al menzionato art. 54

Gli artt. 15 e 54 del CCNL per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010 vanno interpretati nel senso che, qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dal lavoratore stesso questi, se impiegato e non operaio, ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, purché presti la sua opera nei cantieri ed usi mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta di cui al menzionato art. 54

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21172 depositata il 24 luglio 2025 – In tema di responsabilità contrattuale – come quella derivante dalla violazione dell’art. 2087 c.c. – il danneggiato (creditore del risarcimento del danno) può limitarsi ad allegare l’inadempimento e da provare il nesso causale fra quest’ultimo e il danno, spettando danneggiante (debitore del risarcimento del danno) provare l’adempimento, oppure l’impossibilità di adempiere per causa non imputabile (art.1218 c.c.)

In tema di responsabilità contrattuale - come quella derivante dalla violazione dell'art. 2087 c.c. - il danneggiato (creditore del risarcimento del danno) può limitarsi ad allegare l'inadempimento e da provare il nesso causale fra quest'ultimo e il danno, spettando danneggiante (debitore del risarcimento del danno) provare l'adempimento, oppure l'impossibilità di adempiere per causa non imputabile (art.1218 c.c.)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20966 depositata il 23 luglio 2025 – Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale

Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale

La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama – La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama

La giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19912 depositata il 17 luglio 2025 – In tema di mobilità c.d. intercompartimentale, in assenza di un più specifico criterio previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, e, a tal fine, occorre tenere conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera

In tema di mobilità c.d. intercompartimentale, in assenza di un più specifico criterio previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, e, a tal fine, occorre tenere conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera

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