cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19834 depositata il 18 luglio 2024 – In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 19702 depositata il 17 luglio 2024 – Il decorrere del termine biennale per il rimborso dell’IVA, in via alternativa, entro i due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa oppure dal definitivo accertamento o all’atto della modificazione in via definitiva dal rapporto tributario a seguito di atto dell’autorità

Il decorrere del termine biennale per il rimborso dell'IVA, in via alternativa, entro i due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa oppure dal definitivo accertamento o all'atto della modificazione in via definitiva dal rapporto tributario a seguito di atto dell'autorità

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 20673 depositata il 25 luglio 2024 – In tema di benefici fiscali “prima casa”, in virtù del carattere meramente strumentale, provvisorio e fiduciario del trasferimento del cespite dal mandante al mandatario, in funzione di mera esecuzione del mandato traslativo stesso ex art. 1719 cod. civ., integra abuso del diritto ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 212/2000 il mandato a vendere un immobile ad uso abitativo ex art. 1719 civ. ed il successivo acquisto, da parte del mandante, di un secondo alloggio abitativo con l’applicazione delle suddette agevolazioni fiscali, non sussistendo il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione

In tema di benefici fiscali "prima casa", in virtù del carattere meramente strumentale, provvisorio e fiduciario del trasferimento del cespite dal mandante al mandatario, in funzione di mera esecuzione del mandato traslativo stesso ex art. 1719 cod. civ., integra abuso del diritto ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 212/2000 il mandato a vendere un immobile ad uso abitativo ex art. 1719 civ. ed il successivo acquisto, da parte del mandante, di un secondo alloggio abitativo con l’applicazione delle suddette agevolazioni fiscali, non sussistendo il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19799 depositata il 17 luglio 2024 – L’opzione del regime di IVA per cassa di cui all’art. 32-bis D.L. n. 83/2012 può desumersi dal comportamento concludente del contribuente, alla luce delle modalità di tenuta delle scritture contabili; va, tuttavia, esclusa l’esistenza di un comportamento concludente in tal senso, ove il contribuente abbia contemporaneamente assoggettato, per un periodo di imposta, le operazioni sia al regime IVA per competenza, sia a quello per cassa, salve le operazioni assoggettate a uno specifico regime a termini dell’art. 6 D.P.R. n. 633/1972

L'opzione del regime di IVA per cassa di cui all'art. 32-bis D.L. n. 83/2012 può desumersi dal comportamento concludente del contribuente, alla luce delle modalità di tenuta delle scritture contabili; va, tuttavia, esclusa l'esistenza di un comportamento concludente in tal senso, ove il contribuente abbia contemporaneamente assoggettato, per un periodo di imposta, le operazioni sia al regime IVA per competenza, sia a quello per cassa, salve le operazioni assoggettate a uno specifico regime a termini dell'art. 6 D.P.R. n. 633/1972

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 20697 depositata il 25 luglio 2024 – L’art. 9 del decreto legislativo 472 del 1997 è norma compatibile con l’art. 7 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazione, dalla legge n. 326 del 2003, con la conseguenza che è configurabile, nella sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, il concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle società con personalità giuridica e la loro sanzionabilità

L’art. 9 del decreto legislativo 472 del 1997 è norma compatibile con l’art. 7 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazione, dalla legge n. 326 del 2003, con la conseguenza che è configurabile, nella sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, il concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle società con personalità giuridica e la loro sanzionabilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19720 depositata il 17 luglio 2024 – Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni sportive dilettantistiche dipende da un inderogabile obbligo di tracciabilità dei pagamenti ricevuti e dei versamenti eseguiti dall’associazione; la condizione per beneficiare del trattamento fiscale favorevole è quella di sottoporre le transazioni economiche superiori all’importo indicato a modalità che ne garantiscano trasparenza e tracciabilità

Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni sportive dilettantistiche dipende da un inderogabile obbligo di tracciabilità dei pagamenti ricevuti e dei versamenti eseguiti dall'associazione; la condizione per beneficiare del trattamento fiscale favorevole è quella di sottoporre le transazioni economiche superiori all'importo indicato a modalità che ne garantiscano trasparenza e tracciabilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19694 depositata il 17 luglio 2024 – La motivazione é apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio

La motivazione é apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio

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