cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20506 depositata il 24 luglio 2024 – L’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale

L'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea e la violazione dell’art. 2389 cod. civ., sul piano civilistico, da luogo a nullità, e quindi la loro indeducibilità, degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea e la violazione dell'art. 2389 cod. civ., sul piano civilistico, da luogo a nullità, e quindi la loro indeducibilità, degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 10204 depositata il 16 aprile 2024 – L’imposta sostitutiva prevista dall’art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 ha una funzione del tutto sovrapponibile alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta prevista dall’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso in cui i redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate siano percepiti tramite un intermediario residente

L'imposta sostitutiva prevista dall'art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 ha una funzione del tutto sovrapponibile alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta prevista dall'art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso in cui i redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate siano percepiti tramite un intermediario residente

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 20017 depositata il 19 luglio 2024 – Fermo restando il divieto di derogare al principio di competenza, non può configurarsi, in tal caso, una violazione del divieto di doppia imposizione, sancito dall’art. 163 d.P.R. n. 917/1986 e 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, potendo, eventualmente, il contribuente richiedere il rimborso della maggior imposta indebitamente corrisposta, per la mancata esposizione nell’annualità di competenza dei costi negati in relazione a diversa imputazione temporale

Fermo restando il divieto di derogare al principio di competenza, non può configurarsi, in tal caso, una violazione del divieto di doppia imposizione, sancito dall’art. 163 d.P.R. n. 917/1986 e 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, potendo, eventualmente, il contribuente richiedere il rimborso della maggior imposta indebitamente corrisposta, per la mancata esposizione nell’annualità di competenza dei costi negati in relazione a diversa imputazione temporale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20598 depositata il 24 luglio 2024 – Il giudizio di cassazione è, infatti, un giudizio a “critica vincolata”; conseguentemente deve esserci uno specifico raffronto tra la ratio decidendi del gravato provvedimento ed il contenuto delle disposizioni oggetto delle asserite violazioni, pena l’inammissibilità della censura

Il giudizio di cassazione è, infatti, un giudizio a “critica vincolata”; conseguentemente deve esserci uno specifico raffronto tra la ratio decidendi del gravato provvedimento ed il contenuto delle disposizioni oggetto delle asserite violazioni, pena l’inammissibilità della censura

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20557 depositata il 24 luglio 2024 – Nel sistema del diritto tributario, la forza maggiore assurge al rango di esimente con riguardo all’inadempimento di obbligazioni aventi, direttamente o indirettamente, ad oggetto un’imposta, tanto se la conseguenza sia l’irrogazione di una sanzione amministrativa, quanto se la conseguenza sia la perdita di un’agevolazione, per cui, allorquando non si delinei la preesistenza di una qualche obbligazione del contribuente verso il fisco, si deve escludere che la sopravvenienza di circostanze idonee ad influenzare il compimento di un atto presupposto di imposizione configuri un esimente e giustifichi la successiva ripetizione dell’imposta versata

Nel sistema del diritto tributario, la forza maggiore assurge al rango di esimente con riguardo all'inadempimento di obbligazioni aventi, direttamente o indirettamente, ad oggetto un'imposta, tanto se la conseguenza sia l'irrogazione di una sanzione amministrativa, quanto se la conseguenza sia la perdita di un'agevolazione, per cui, allorquando non si delinei la preesistenza di una qualche obbligazione del contribuente verso il fisco, si deve escludere che la sopravvenienza di circostanze idonee ad influenzare il compimento di un atto presupposto di imposizione configuri un esimente e giustifichi la successiva ripetizione dell'imposta versata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19842 depositata il 18 luglio 2024 – Il ricorso per cassazione non consenta di censurare le valutazioni effettuate dal giudice di merito, trattandosi di un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata, finalizzato a controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione effettuata dal giudice di merito

Il ricorso per cassazione non consenta di censurare le valutazioni effettuate dal giudice di merito, trattandosi di un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata, finalizzato a controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione effettuata dal giudice di merito

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