cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 14947 depositata il 28 maggio 2024 – E’ configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione (qui, quella sulla fondatezza della pretesa fiscale), il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.

E' configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione (qui, quella sulla fondatezza della pretesa fiscale), il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14869 depositata il 28 maggio 2024 – Nel giudizio di cassazione, la revoca della procura ad litem, quale espressione dell’autonomia negoziale della parte, attuata mediante l’esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale con il difensore, non integra una causa interruttiva del processo, che prosegue senza la necessità di alcun particolare adempimento

Nel giudizio di cassazione, la revoca della procura ad litem, quale espressione dell'autonomia negoziale della parte, attuata mediante l'esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale con il difensore, non integra una causa interruttiva del processo, che prosegue senza la necessità di alcun particolare adempimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14790 depositata il 27 maggio 2024 – Nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, va dichiarata l’improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. dell’impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod. proc. civ.

Nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, va dichiarata l'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. dell'impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l'atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14925 depositata il 28 maggio 2024 – L’attribuzione patrimoniale gratuita senza obbligo di restituzione, effettuata spontaneamente tra due società appartenenti allo stesso gruppo, ai fini fiscali assume la natura di liberalità, non rilevando la distinzione civilistica tra atti a titolo gratuito non liberale e liberalità, e l’onere sopportato dalla donante risulta deducibile soltanto se risultano rispettati i limiti di cui all’art. 100 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir)

L'attribuzione patrimoniale gratuita senza obbligo di restituzione, effettuata spontaneamente tra due società appartenenti allo stesso gruppo, ai fini fiscali assume la natura di liberalità, non rilevando la distinzione civilistica tra atti a titolo gratuito non liberale e liberalità, e l'onere sopportato dalla donante risulta deducibile soltanto se risultano rispettati i limiti di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir)

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14867 depositata il 28 maggio 2024 – In assenza della prova del pagamento integrale del debito tributario non ricorrono le condizioni perché possa ritenersi perfezionato il condono

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14867 depositata il 28 maggio 2024 Tributi - Avviso di accertamento - IRPEF - IVA - IRAP - Maggior reddito imponibile - Definizione agevolata - Assenza della prova del pagamento integrale del debito - Condono non perfezionato - Manifestazione inequivocabile dell'intenzione di non proseguire nel giudizio - Sopravvenuta [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria,  sentenza n. 14312 depositata il 22 maggio 2024 – La tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, diversamente dopo la notifica dell’avviso di accertamento, emesso a pena di decadenza, la decorrenza del termine di prescrizione successivo alla scadenza del termine decadenziale sarebbe immediata, non essendovi alcun impedimento per l’ente impositore all’esigibilità del credito tributario

La tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, diversamente dopo la notifica dell'avviso di accertamento, emesso a pena di decadenza, la decorrenza del termine di prescrizione successivo alla scadenza del termine decadenziale sarebbe immediata, non essendovi alcun impedimento per l'ente impositore all'esigibilità del credito tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14163 depositata il 21 maggio 2024 – Per i tributi armonizzati, in relazione ai quali il contraddittorio endoprocedimentale è effettivamente invocabile, l’invalidità dell’atto per omesso contraddittorio endoprocedimentale consegue all’assolvimento da parte del contribuente dell’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa

Per i tributi armonizzati, in relazione ai quali il contraddittorio endoprocedimentale è effettivamente invocabile, l'invalidità dell'atto per omesso contraddittorio endoprocedimentale consegue all'assolvimento da parte del contribuente dell'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa

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