cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 settembre 2021, n. 25818 – E’ legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale

E' legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 settembre 2021, n. 25811 – Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 settembre 2021, n. 25711 – Cessione di immobile acquisito per successione – Plusvalenza

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 settembre 2021, n. 25711 Tributi - IRPEF - Cessione di immobile acquisito per successione - Plusvalenza Rilevato che 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti di R.H.B.S.F. per ripresa a tassazione ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2008 [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 settembre 2021, n. 25799 – Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 settembre 2021, n. 25714 – La cessione di credito per migliorie apportate dal conduttore durante la precedente locazione a favore della contribuente non può essere mai considerata un “costo” deducibile ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 settembre 2021, n. 25714 Tributi - Reddito d’impresa - Determinazione - Cessione di credito per migliorie apportate dal conduttore durante la precedente locazione - Costo deducibile - Esclusione Rilevato che L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 settembre 2021, n. 25710 – La particolare ipotesi di responsabilità posta dall’art. 36 Dpr 602/73 a carico di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione, è infatti una particolare ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege, ed ha natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., non ponendo detta norma alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti

La particolare ipotesi di responsabilità posta dall'art. 36 Dpr 602/73 a carico di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione, è infatti una particolare ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege, ed ha natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., non ponendo detta norma alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 settembre 2021, n. 25630 – Là dove l’opzione per la rateizzazione non risulti dalla dichiarazione dei redditi, la relativa volontà può desumersi, dal comportamento concludente del contribuente il quale, ex art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 442 del 1997, abbia “spalmato” le stesse nelle  dichiarazioni dei redditi dell’anno cui si riferiscono e nei quattro anni successivi, secondo quote costanti

Là dove l'opzione per la rateizzazione non risulti dalla dichiarazione dei redditi, la relativa volontà può desumersi, dal comportamento concludente del contribuente il quale, ex art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 442 del 1997, abbia "spalmato" le stesse nelle  dichiarazioni dei redditi dell'anno cui si riferiscono e nei quattro anni successivi, secondo quote costanti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 settembre 2021, n. 25626 – La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento)

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento)

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